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assistito dalla vicecancelliera |
Dell'Oro |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e ad
CURA 1 |
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per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394-395 CC in favore di
PI 1 |
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2021 (ris. n. 126.2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con scritto 14 dicembre 2020 CURA 1 si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) per segnalare la situazione della madre PI 1, nata il 1928 e dal 15 gennaio 2015 ospite della Casa per anziani di __________, affetta da demenza senile. CURA 1 affermava di aver provveduto sin dal 2013 alla gestione amministrativa corrente della madre, con il suo accordo, ma di essere ora in difficoltà e di non riuscire più a gestire la situazione in ragione della relazione conflittuale con la sorella RE 1.
B. Con scritto 18 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha convocato entrambe le sorelle per discutere della situazione della madre. Con lettera 23 dicembre 2020 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione di ritenere “opportuno per il momento sospendere la convocazione fissata per il 21 gennaio 2021” in considerazione della situazione pandemica, ritenuto che “dopo questa data ci riaggiorneremo”. RE 1 chiedeva inoltre di comunicarle per scritto quale fosse l’argomento di discussione, “così che possa presentare eventuali osservazioni” e rendendosi disponibile ad un colloquio telefonico. L’incontro si è dunque svolto in data 21 gennaio 2020 alla presenza della sola CURA 1, che ha illustrato le sue difficoltà nella gestione amministrativa della madre e la necessità di procedere ad un’autodenuncia fiscale.
C. Mediante scritto 31 marzo 2021 la dr. ssa __________ ha precisato che PI 1 non è in grado né di pronunciarsi sulla scelta del curatore, né di essere sentita dall’Autorità di protezione e che l’interessata non dispone della capacità di discernimento per la salvaguardia dei suoi interessi amministrativi.
D. Fra l’Autorità di protezione e le sorelle RE 1 e CURA 1 si sono intercorsi svariati scambi di corrispondenza.
RE 1 ha in particolare contestato la necessità di istituire una misura di protezione, rendendosi disponibile per evadere personalmente e in maniera informale le pratiche amministrative della madre. RE 1 si è inoltre opposta alla nomina di CURA 1 in qualità di curatrice, contestando pure una sua eventuale remunerazione in tale veste.
E. Con decisione 18 giugno 2021 (ris. n. 126.2021) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC, allo scopo di rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi, segnatamente nei rapporti con le autorità, con i servizi sociali e amministrativi, gli istituti di credito, la posta, le assicurazioni private e sociali ed ogni altra istituzione di diritto privato o pubblico e persona privata (1.1.); gestire con la diligenza richiesta il patrimonio ed i redditi dell’interessata, provvedendo in particolare a vegliare al pagamento delle fatture a lei intestate (1.2.); nell'ambito dell'esercizio del proprio mandato la curatrice è autorizzata a farsi indirizzare e aprire la corrispondenza relativa alla gestione amministrativa dell'interessata qualora ritenuto necessario (1.3.); PI 1 è privata del diritto di accedere ai propri conti bancari e/o postali, tranne che ad un conto "spillatico" che verrà eventualmente designato dalla curatrice (1.4.). La carica di curatrice è stata attribuita ad CURA 1 a titolo gratuito, riservato il diritto di esporre annualmente le sue spese.
F. Con reclamo 15 luglio 2021 RE 1 è insorta contro tale decisione, postulando la concessione dell’effetto sospensivo e l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione. La reclamante ritiene di non aver potuto esporre oralmente le proprie argomentazioni in relazione al procedimento di protezione concernente la madre. RE 1 contesta inoltre la scelta della curatrice, ritenendo che la sorella non amministri in maniera adeguata gli affari della madre e che non sia meritevole di fiducia, postulando la nomina di un curatore indipendente ed esterno.
G. Con osservazioni 10 agosto 2021 RE 1 si è opposta al reclamo, chiedendo la conferma della sua nomina. Con osservazioni 6 settembre 2021 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella propria decisione e ha postulato la reiezione del reclamo.
H. Con repliche 22 settembre 2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue argomentazioni, lamentando la violazione del suo diritto di essere sentita e l’inidoneità della sorella alla carica di curatrice. CURA 1 non ha duplicato, e con scritto 1° ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. RE 1 postula l’immediata concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, in particolare al dispositivo n. 5 relativo alle credenziali di nomina del curatore.
Ai sensi dell’art. 450c CC, il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.
Nel caso concreto, l’effetto sospensivo non è stato levato né dall’Autorità di protezione nel giudizio impugnato, né successivamente da questo giudice. La richiesta di RE 1 si rivela dunque priva di oggetto.
3. Occorre in primo luogo chinarsi sulla censura concernente la violazione del diritto di essere sentita della reclamante nel corso del procedimento di prime cure.
3.1. Nel suo reclamo RE 1 sostiene di aver chiesto un rinvio dell’udienza fissata il 21 gennaio 2021, “per la grave situazione pandemica” e per il fatto che la madre sia stata “contagiata in casa anziani proprio a metà gennaio” (reclamo, pag. 1). A suo avviso, era “poco sensibile e irrispettoso istituire una curatela in un momento in cui si vivevano momenti di angoscia” (reclamo, pag. 1). Contrariamente a quanto sostenuto dall’Autorità di protezione, afferma di aver chiesto il rinvio dell’udienza (sia telefonicamente che per scritto) e non il suo annullamento. Alle sue lettere, in cui “spiegavo le motivazioni e in particolar modo richiedevo i motivi segnalati all’Arp per i quali la signora CURA 1 pretendeva di essere nominata curatrice” non è mai stato dato alcun seguito: il Presidente dell’Autorità di protezione era sempre irreperibile e “non sono mai stata né richiamata né convocata”, per cui ritiene di essere stata impossibilitata ad esporre le proprie argomentazioni (reclamo, pag. 1). Anche in sede di replica RE 1 ha ribadito che non le è stata concessa “la possibilità di essere ascoltata e di esporre le mie argomentazioni” (replica, pag. 2).
3.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri terzi) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.
3.3. Dai principi qui richiamati si evince che RE 1, che non è la persona interessata dal procedimento di protezione (bensì la figlia), non dispone del diritto di esprimersi oralmente dinnanzi all’Autorità di protezione, di cui lamenta la violazione. La facoltà di esprimersi per scritto sulla situazione della madre e sulle misure prospettate in favore di quest’ultima le è stata concessa dall’Autorità di prime cure con scritti 27 gennaio 2021 e 24 febbraio 2021 ed è stata esercitata dalla reclamante mediante prese di posizione scritte datate 5 febbraio 2021 e 11 marzo 2021. Dai suddetti scritti è possibile evincere chiaramente la sua posizione, ovvero la sua opposizione all’istituzione della misura di protezione in quanto tale – argomento che non è stato più fatto valere in questa sede – e il suo rifiuto alla nomina della sorella quale curatrice, oggetto anche del reclamo qui in esame. Il 26 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha nuovamente preso contatto sia con la reclamante che con la sorella, aggiornandole in merito all’istruttoria esperita sino a quel momento e chiedendo ad entrambe un’ulteriore presa di posizione. RE 1 – dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del temine per le osservazioni – ha potuto esprimersi in merito con scritto del 21 maggio 2021, ribadendo la propria contrarietà alla nomina della sorella in qualità di curatrice. Quanto lamentato nel reclamo non trova dunque riscontro oggettivo agli atti, la reclamante essendo invece stata ampiamente e a più riprese sentita dall’autorità di prime cure prima dell’emanazione della decisione impugnata. In nessuna delle sue ulteriori prese di posizione scritte RE 1 ha peraltro più chiesto di essere sentita oralmente dall’Autorità di protezione. Le censure sollevate in questa sede non possono dunque trovare accoglimento.
4. Nel merito, RE 1 non contesta l’istituzione della misura di protezione in favore della madre PI 1, ma critica la scelta di nominare la sorella CURA 1 quale curatrice.
4.1. Con riferimento alla nomina della curatrice, l’Autorità di protezione nella decisione impugnata ha ritenuto che l’interessata non era in grado di pronunciarsi sulla scelta del curatore e non poteva dunque proporre una sua persona di fiducia ai sensi dell’art. 401 cpv. 1 CC (pag. 3). L’Autorità di protezione ha tuttavia considerato che dal 2000 la figlia CURA 1 “per volontà della madre, allora capace di discernimento, si occupa delle di lei questioni amministrative”, desumendo da ciò “una chiara volontà dell'interessata a che la figlia CURA 1 si occupasse delle sue questioni amministrative, da cui potrebbe essere derivato – implicitamente – un suo desiderio a che la stessa figlia continuasse nelle stesse incombenze anche in caso di sua incapacità di discernimento (pertanto quale curatrice)” (decisione impugnata, pag. 3). Per quanto riguarda i desideri espressi dai congiunti in applicazione dell’art. 401 cpv. 2 CC, l’Autorità di protezione ha rilevato che le figlie hanno posizioni contrastanti, in quanto “d'un canto la signora CURA 1 si propone quale curatrice, d'altro canto la signora RE 1 si oppone alla designazione della sorella ma non dà la sua disponibilità ad assumere il mandato di curatrice”, volendola però “sostituire nelle pratiche amministrative a titolo privato” (decisione impugnata, pag. 3). Ritenendo che sia anzitutto nelle persone vicine all’interessato che occorre cercare il curatore, e constatando che CURA 1 si occupa del sostegno amministrativo della madre da 21 anni ed è disponibile ad assumere il mandato, l’Autorità di protezione ha considerato conforme al bene di PI 1 designare quale curatrice la figlia CURA 1 (decisione impugnata, pag. 3-4). Secondo l’autorità di prime cure, “dalle osservazioni esposte dalla signora RE 1 non risultano elementi oggettivi e pertinenti tali da escluderne l'idoneità”: le affermazioni quanto alla precarietà dello stato di salute della curatrice sono infatti state contestate dalla diretta interessata, l’estratto UE non presenta procedure in corso e dagli atti non emergono carenze amministrative (per le rette della Casa anziani rimaste scoperte da dicembre 2020 ad aprile 2021 “la signora CURA 1 ha dato precise spiegazioni sia in merito ai motivi della loro esistenza che alle modalità con cui intende farvi fronte”; decisione impugnata, pag. 4).
4.2. Nel suo reclamo RE 1 contesta la nomina della sorella quale curatrice della madre PI 1. La reclamante si duole del fatto che l’autorità di prime cure non abbia considerato la propria opposizione alla scelta della sorella quale curatrice e ritiene che nel caso concreto occorrerebbe nominare una terza persona neutra ed estranea alla famiglia.
La reclamante giudica CURA 1 inidonea a svolgere il mandato richiesto e sottolinea anzitutto che la sorella sia molto malata, chiedendo un aggiornamento sul suo stato di salute (reclamo, pag. 2). RE 1 afferma inoltre che la sorella “ha usufruito degli assegni grande invalido” destinati alla madre e “si è appropriata di una somma importante (di cui mia madre non era al corrente) creando un ulteriore conto postale cui io non potevo accedere”, importo che alla fine “è scomparso senza mai essere restituito” (reclamo, pag. 2). La reclamante afferma inoltre che la madre PI 1 – così come il padre, in precedenza – “avevano dato procura e fiducia a tutte e due e indistintamente”, e che non poteva dunque essere considerato un loro desiderio che lei fosse esclusa (reclamo, pag. 2). In sede di replica ha tuttavia affermato di essere “completamente all’oscuro” che la sorella disponesse già di procure dal 2000 e che “chiaramente sarebbe stato mio diritto avere le procure allo stesso tempo” (replica ad osservazioni ARP, pag. 2).
RE 1 ritiene che le speculazioni sui desideri della madre costituiscano solo “supposizioni e illazioni la cui certezza non può essere comprovata”, a maggior ragione se si considera che “è stata ascoltata e convocata una sola figlia” (reclamo, pag. 2). Anche la decisione di collocare la madre in Casa anziani, benché ancora autosufficiente, è stata presa unilateralmente da CURA 1, causandole un trauma “devastante e violento” (reclamo, pag. 2-3; replica ad osservazioni CURA 1, pag. 1). Inoltre, per quanto riguarda le rette scoperte della Casa anziani, RE 1 afferma di essere stata contattata dall’amministrazione e di essere stata da loro invitata a saldarle per evitare che fossero spiccati dei precetti esecutivi nei confronti di PI 1 (reclamo, pag. 3). La sorella CURA 1 avrebbe inoltre amministrato male i beni della madre, “non dichiarando al fisco gli averi innominati della madre” (replica ad osservazioni ARP, pag. 2).
Per questi motivi, la reclamante ritiene non possa essere riposta fiducia nell’operato della sorella in qualità di curatrice (reclamo, pag. 3).
4.3. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.
L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (cpv. 2). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).
Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1174). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (Häfeli, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 401 CC n. 2; Häfeli, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 401 CC n. 2).
Anche nei casi in cui è l’interessato stesso a proporre il nominativo del curatore, la sua idoneità deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità (Reusser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 401 n. 14; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6439). Nell’esame dell’idoneità, l’autorità dovrà prestare particolare attenzione al pericolo di conflitti di interesse (Reusser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 401 n. 14).
4.4. Nella fattispecie, la critica formulata da RE 1 all’Autorità di protezione di non aver dato seguito al suo desiderio di veder nominato un terzo esterno alla famiglia quale curatore della madre è destinata all’insuccesso.
Anzitutto occorre rammentare che nel corso del procedimento di prime cure non è mai pervenuta in maniera chiara dalla reclamante una vera e propria richiesta di nominare un terzo estraneo alla famiglia quale curatore. Opponendosi alla curatela medesima, RE 1 ha affermato in più occasioni di essere disposta in prima persona ed informalmente “ad amministrare le piccole incombenze per mia mamma” (scritto 5 febbraio 2021). Anche quando l’Autorità di protezione ha prospettato a RE 1 la nomina di un curatore esterno alla cerchia familiare, in considerazione della conflittualità esistente tra sorelle (scritto 24 febbraio 2021), la reclamante ha ritenuto che con CURA 1 vi fossero solo “punti di vista che talvolta non coincidono” e che non vi era necessità di un curatore esterno all’ambito familiare, rendendosi disponibile ad “evadere queste piccole incombenze (effettuare i pagamenti per la retta della Casa anziani e della Cassa malati ed allestire la dichiarazione d’imposta) gratuitamente”, senza l’istituzione di una misura di protezione (scritto 11 marzo 2021). All’ulteriore scritto 26 aprile 2021 dell’Autorità di protezione, che ribadiva la necessità di istituire una misura di protezione e prospettava la nomina di CURA 1 quale curatrice, la reclamante si è semplicemente opposta, senza chiedere la nomina di un curatore esterno alla famiglia e senza proporre alcun nominativo di suo gradimento (lettera 21 maggio 2021).
Non si può dunque rimproverare all’Autorità di protezione di non aver assecondato il desiderio espresso da RE 1 ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC, nella misura in cui lei medesima non ha mai richiesto che alla madre venisse nominato quale curatore un terzo estraneo alla famiglia, ma si è anzi opposta anche a tale eventualità (cfr. scritto 11 marzo 2021: “vista l’età, non ritengo opportuno creare ora un curatore esterno all’ambito famigliare e come già detto, non ne vedo la necessità”).
Inoltre, come visto, l’Autorità di protezione non è vincolata dalle proposte che provengono dai congiunti dell’interessato né dal rifiuto opposto ad un determinato curatore, ma deve prendere in considerazione tali desiderata unicamente «per quanto possibile». L’autorità di prime cure dispone di un ampio potere di apprezzamento, che ha esercitato nel caso concreto, scegliendo CURA 1 sulla scorta di una ponderazione complessiva delle circostanze, di cui si dirà al considerando seguente.
La censura fondata sull’art. 401 cpv. 2 CC non può pertanto trovare accoglimento.
4.5. RE 1 contesta anche l’idoneità della sorella CURA 1 ad esercitare il mandato di curatrice.
Per quanto attiene alle accuse di cattiva gestione degli averi della madre, occorre rilevare che esse sono rimaste allo stadio di puro parlato, nella misura in cui i rimproveri di RE 1 alla sorella non sono mai stati circostanziati né suffragati in alcun modo (ad esempio l’accusa di “aver usufruito degli assegni grande invalido” destinati alla madre, o di essersi “appropriata di una somma importante (di cui mia madre non era al corrente) creando un ulteriore conto corrente postale cui io non potevo accedere”, importo “scomparso senza mai essere restituito” reclamo pag. 2). Non vi sono indizi agli atti che permettano di dubitare del modo in cui CURA 1 si sia sinora occupata del disbrigo degli affari materni. In sede di replica la reclamante ha tentato di motivare la cattiva gestione della sorella con la mancata dichiarazione degli averi in nero della madre (pag. 2), senza considerare tuttavia che la volontà di riportare alla luce fiscalmente tali averi, necessari per il pagamento delle rette della Casa anziani, è stata proprio la motivazione che ha spinto CURA 1 a postulare l’istituzione di una curatela (v. verbale d’udienza, pag. 1; scritto 4 marzo 2021, pag. 2).
Nonostante le accuse formulate in questa sede, si osserva che la reclamante stessa dinnanzi all’autorità di prime cure aveva negato l’esistenza di particolari conflitti con la sorella CURA 1 (che come visto, già si occupava della gestione delle incombenze amministrative di PI 1: “abbiamo dei punti di vista che talvolta non coincidono, ma parlare di conflittualità mi sembra eccessivo”, scritto 11 marzo 2021).
Si sottolinea in ogni caso che l’Autorità di protezione ha rinunciato alla facoltà (prevista dall’art. 420 CC per i congiunti) di dispensare la curatrice dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi, garantendo così a RE 1 un controllo dell’operato della sorella attraverso l’Autorità di protezione, controllo che sinora non è mai avvenuto non essendovi un mandato ufficiale di curatela.
In merito all’asserita precarietà dello stato di salute di CURA 1, non vi sono riscontri quanto al fatto che la situazione sia grave a tal punto da mettere in discussione la sua idoneità ad occuparsi degli affari della madre, del cui disbrigo già si occupava in precedenza. Benché CURA 1 non abbia negato di avere dei problemi di salute, nelle sue osservazioni 10 agosto 2021 ha sottolineato “che la mia testa funziona ancora e che non sono una malata terminale”. Già con scritto 4 marzo 2021 quest’ultima affermava che “i miei problemi di salute durano da oltre 25 anni” e che “sebbene non sempre in perfetta forma ho accudito il papà durante la sua malattia fino alla morte”, per poi occuparsi di aiutare la madre (amministrativamente ma non solo), soprattutto prima della sua entrata in Casa anziani. Al di là del procedimento di autodenuncia fiscale che occorrerebbe intraprendere per regolarizzare degli averi non dichiarati della madre – motivo che ha spinto CURA 1 a chiedere l’istituzione di una misura di protezione – è la reclamante medesima a ridimensionare l’entità del mandato conferito, che non risulta particolarmente gravoso e si limita a poche incombenze (“in concreto si tratterebbe di fare 2 pagamenti al mese: retta + cassa malati, tempo impiegato: 10 minuti x 12 mesi + allestire la dichiarazione d’imposta una volta all’anno: altri 20 minuti”, cfr. scritto 11 marzo 2021). Per queste ragioni, non vi è motivo di ritenere a priori che le problematiche di salute di cui la soffre la curatrice (che persistono da anni e che non le hanno sinora impedito di occuparsi dapprima di entrambi i genitori e in seguito della madre) incidano sull’adempimento di simili limitati compiti né – più in generale – sulla sua idoneità ad assumere ufficialmente la funzione di curatrice della madre e ad investirsi in favore di quest’ultima.
Allo stadio attuale non risultano neppure date situazioni di possibili conflitti di interessi – diretto o indiretto – tra curatore e curatelata che potrebbero far propendere sin dall’inizio per la nomina di un terzo estraneo alla famiglia (ad es. se non fosse già stata conclusa la divisione della successione del marito dell’interessata, padre della curatrice e della reclamante, mancato nel 2000; cfr. STF 5A_443/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.1-3-3).
Tutto ben considerato, questo giudice condivide la ponderazione delle circostanze operata dall’autorità di prime cure e ritiene che, nonostante le tensioni esistenti fra sorelle, la nomina di CURA 1 quale curatrice – idonea ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC e già incaricata da decenni dalla persona interessata medesima per la gestione dei propri affari amministrativi – debba essere privilegiata rispetto alla scelta di un terzo esterno alla famiglia.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico di RE 1, che li aveva già anticipati. Non si assegnano ripetibili a CURA 1, che ha presentato le sue osservazioni senza l’ausilio di un patrocinatore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è priva di oggetto.
3. Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico di RE 1.
Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.