Incarto n.
9.2021.127

Lugano

10 febbraio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

e a

 

PI 3

patr. da: PR 2

 

 

 

per quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale nell’ambito della curatela educativa a favore dei figli PI 1 e PI 2

 

 

 

giudicando sul reclamo del 12/13 agosto 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   PI 1 (2012) e PI 2 (2013) sono nati dal matrimonio di PI 3 e RE 1.

 

                                  B.   Con decisione 18 ottobre 2017 (inc. SO.2017.4344/4417) il Pretore del Distretto di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati e affidato PI 1 e PI 2 per cura ed educazione alla madre, fissando ampi diritti di visita in favore del padre. Tale decisione è stata oggetto d‘appello, limitatamente ai contributi alimentari (cfr. decisione prima Camera civile del TA del 25 ottobre 2019).

 

                                  C.   Mediante decisione 15 novembre 2019 il Pretore ha istituito in favore dei minori una curatela educativa. La decisione è stata intimata all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) affinché procedesse alla nomina del curatore.

 

                                  D.   Con decisione 16 gennaio 2020 (ris. n. 56/2020) l’Autorità di protezione ha nominato la signora __________ quale curatrice educativa di PI 1 e PI 2 ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC. Alla curatrice è stato conferito il compito di fissare i diritti di visita e di favorire e mediare la comunicazione fra genitori. Alla stessa è stato riconosciuto un compenso orario di fr. 50.– per un dispendio di 5 ore mensili e 5 ore iniziali per avviare e conoscere il caso, per un importo complessivo annuo pari a fr. 3’000.–, oltre alle spese. I costi sono stati posti a carico della sostanza dell’interessato o di chi è tenuto al suo sostentamento.

 

                                  E.   Con decisione 15 luglio 2021 (ris. n. 1776/2021), l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale presentato dalla curatrice educativa per l’anno 2020 (dispositivo n. 1), riconoscendole un’indennità complessiva di fr. 3'465.40 (dispositivo n. 2), posta interamente a carico di RE 1 (dispositivo n. 3). Per la decisione in questione è stata stabilita una tassa di fr. 50.– pure posta a carico del solo RE 1 (dispositivo n. 4). L’Autorità ha ritenuto che in considerazione della capacità economica dei genitori era giustificato porre i costi della misura e della decisione interamente a carico del padre. La madre non è stata ritenuta in grado di farsi carico della propria quota parte.

 

                                  F.   Con reclamo 12/13 agosto 2021 RE 1 ha avversato i dispositivi ni. 3 e 4 della predetta decisione, contestando la ripartizione dell’indennità riconosciuta alla curatrice. Il reclamante ha chiesto, in via principale, che l’indennità venga posta a carico di entrambi i genitori (in ragione di metà ciascuno, senza vincolo di solidarietà) e, in via subordinata, l’annullamento dei dispositivi ni. 3 e 4 e il ritorno degli atti all’Autorità di protezione per nuovo giudizio. RE 1 ha contestato di avere una migliore situazione finanziaria rispetto alla madre ed ha rilevato che se uno dei genitori non dispone dei mezzi sufficienti per la retribuzione del curatore l’obbligo passa a carico dell’Ente pubblico e non già dell’altro genitore.

 

                                  G.   Con osservazioni 13 settembre 2021 PI 3 ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la tesi secondo cui, vista la sproporzione fra le situazioni reddituali dei genitori, il padre debba prendersi a carico l’intera mercede della curatrice. La madre ha contestato la tesi ricorsuale secondo cui l’intervento della curatrice sarebbe da attribuire al suo comportamento. Contestualmente alle osservazioni PI 3 ha chiesto di essere ammessa “al beneficio dell’assistenza giudiziaria”, riservandosi di documentare l’indigenza (“formulario segue”).

 

                                         Con osservazioni 1° ottobre 2021 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della propria decisione.

 

                                         Con replica 11 ottobre 2021 RE 1 si è riconfermato nelle richieste ricorsuali.

 

                                         Mediante duplica 29 ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha ribadito la propria richiesta di conferma della decisione impugnata. PI 3 con duplica 4 novembre 2021 ha confermato le proprie osservazioni.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale presentato dalla curatrice educativa per l’anno 2020 (dispositivo n. 1), riconoscendole un’indennità complessiva di fr. 3'465.40 40 (mercede e trasferte fr. 3'412.20 e spese fr. 53.20) (dispositivo n. 2) e ponendola interamente a carico di RE 1 (dispositivo n. 3). Ha pure posto la tassa della decisione interamente a carico del padre (dispositivo n. 4). L’Autorità di prime cure ha giustificato queste scelte a motivo della capacità economica dei genitori. La madre non è stata ritenuta in grado di farsi carico della propria quota parte.

 

                                   3.   RE 1 non mette in discussione l’approvazione del rapporto morale e neppure l’indennità riconosciuta alla curatrice. Neppure PI 3 avversa l’ammontare dell’indennità riconosciuta alla curatrice. I dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono quindi da considerare cresciuti in giudicato incontestati.

 

                                         Nel suo reclamo RE 1 avversa i dispositivi ni. 3 e 4 della decisione, contestando la ripartizione dell’indennità riconosciuta alla curatrice. Il reclamante chiede, in via principale, che i menzionati dispositivi vengano riformati nel senso di porre l’indennità della curatrice e la tassa della decisione a carico di entrambi i genitori (in ragione di metà ciascuno, senza vincolo di solidarietà) e, in via subordinata, l’annullamento dei medesimi e la retrocessione dell’incarto all’Autorità di prima sede perché emani un nuovo giudizio. Il reclamante contesta in primo luogo la motivazione che ha fondato la decisione dell’Autorità di prima sede ossia che la madre non sia in grado di far fronte a tale spesa e che egli abbia una situazione migliore. Sostiene poi che se uno dei genitori non dispone dei mezzi sufficienti per la retribuzione del curatore, l’obbligo passa all’Ente pubblico e non già all’altro genitore.

 

                                   4.   In virtù dell’art. 404 cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Reusserad, art. 404 n. 7) – il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso e, a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2); ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).

 

                               4.1.   A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

                                         Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

                                         Secondo l’art. 276 cpv. 2, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori: sono quindi i genitori a doversi fare carico dei costi per le misure prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi equamente fra di loro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, 2005, ad oss. generali art. 276–293 CC n. 4; Sentenze CDP del 13 aprile 2021, inc. CDP 9.2020.139, consid. 3.5; del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 3.3). I genitori devono assumersi questi costi a titolo personale e primario, cioè prima di qualsiasi altro parente (art. 328 CC) o dell’ente pubblico (art. 293 cpv. 1 CC) (BSK ZGB I, 6ª ed. 2018, Fountoulakis/Breitschmid, ad art 276 n. 8). In caso di impossibilità di contribuzione di uno dei due genitori (per decesso, assenza, incapacità di guadagno, ecc..), incombe interamente all’altro genitore provvedere al pagamento di tali costi (Meier/Stettler, op.cit., n. 1340, p. 876 e riferimenti; FamKomm, Aeschliman/Schweighauser, art. 276-293 n. 72; contra Berner Kommentar, Hegnauer, art. 276 n. 65, che ammette l’esistenza di una solidarietà, ma solo parziale, limitata dai mezzi di cui dispone l’altro genitore) (Sentenza CDP del 8 febbraio 2021, inc. CDP 9.2020.122 consid 6.2).

 

                                         I genitori devono dunque provvedere congiuntamente a tutto il mantenimento del figlio, ciascuno secondo i propri mezzi. Al riguardo il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che la legge sancisce il principio fondamentale di solidarietà (DTF 141 III 401/JdT 2015 II 422 n. 4.1). In una successiva pronuncia l’Alta Corte federale ha precisato che la solidarietà è situata per legge nel rapporto di base esistente tra i genitori, per cui essi devono pagare insieme l’intero importo secondo le proprie capacità finanziarie (STF 5A_506/2017 del 19 luglio 2017).

                                         Non esiste invece un vincolo di solidarietà di padre e madre per detti costi ai sensi dell’art. 143 CO, non essendo prevista da una specifica norma del diritto civile (CR CO I, Romy, art. 143 CO n. 9-10; sentenza CDP del 15 dicembre 2015, inc. 9.2015.21, consid. 4). I genitori devono pertanto essere perseguiti individualmente. In ogni caso, il genitore incaricato del mantenimento deve mantenere il minimo di sussistenza (DTF 135 III 66, consid. 2).

                                         L’obbligo di mantenimento incombe alla collettività pubblica nei casi in cui né il padre né la madre né il minore stesso possono assumerlo (art. 293 cpv. 1 CC) (Meier/Stettler, op.cit., n. 1340, p. 876 e riferimenti).

 

                                         Anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (sentenza CDP del 14 novembre 2013, inc. 9.2013.13, cons. 6.2). Non può tuttavia essere esclusa a priori una diversa ripartizione tra i genitori delle spese relative alla curatela, in particolare per tenere conto della responsabilità maggiore di uno di loro nel generare costi aggiuntivi (sentenze CDP 9.2013.74 del 13 marzo 2013 consid. 8 in fine e 9.2013.13 del 14 novembre 2013 consid. 6.3; 9.2015.40 del 2 dicembre 2015).

 

                               4.2.   Per il pagamento della mercede e delle spese del curatore, non vi è dunque di principio un vincolo di solidarietà dei due genitori ai sensi dell’art. 143 CO, con possibilità per l’Autorità di protezione di procedere all’incasso dell’integralità della fattura, a sua scelta, presso uno dei genitori (v. anche CR CC I, Piotet, art. 276 CC n. 17, secondo il quale le prestazioni connesse al mantenimento sono individuali e devono essere imputate separatamente a ciascuno dei genitori; sentenza CDP 9.2020.122 dell’8 febbraio 2021, consid. 6.3).

 

                                   5.   Nel caso in esame, l’Autorità di prime cure ha posto i costi della misura integralmente a carico del padre RE 1, fondandosi sulla “capacità economia dei genitori” e in particolare sulla “situazione reddituale e la sostanza attestata” da entrambi i genitori. L’Autorità di protezione ha preso in considerazione il calcolo dell’imponibile relativo all’Imposta Cantonale 2019, per la madre e 2018 per il padre, e ha concluso che PI 3 non risulta in grado di farsi carico della propria quota parte per quanto concerne i costi della curatela.

 

                               5.1.   Ai sensi dei principi di cui sopra, la remunerazione della curatrice educativa rappresenta un costo della misura istituita a protezione dei figli e, come tale, rientra nell’obbligo di mantenimento che incombe ad entrambi i genitori. Tale principio non può essere rimesso in discussione, addossando già ora al solo padre le spese della misura di protezione, fondandosi su una semplice valutazione generica delle capacità finanziarie dei due genitori (un confronto tra il totale dei redditi della madre, risultante dal calcolo dell’Imposta Cantonale 2019 e quello del padre emergente dal calcolo dell’Imposta Cantonale 2018). È pur vero che agli atti dell’incarto dell’Autorità di protezione vi è un attestato di carenza beni per un importo di fr. 4'944.85 rilasciato in data 18 novembre 2020 a nome di PI 3 (per premi LAMal e partecipazione ai costi di malattia rimasti scoperti), ma l’Autorità di protezione non ne fa menzione nella sua decisione e neppure la madre fa riferimento ad esso nelle sue prese di posizione, per cui si può ritenere che non sia più attuale. Tanto meno la decisione impugnata e PI 3 sostengono che assumendo la quotaparte di indennità della curatrice verrebbe intaccato il minimo di sussistenza della madre. Quindi non è comunque provato che ci sia da parte della madre un’impossibilità di contribuire al pagamento dell’indennità della curatrice educativa.

                                         Del resto nella procedura di reclamo qui in esame – come si dirà anche più sotto (consid. 7) – pur avendo postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria, PI 3 non ha in alcun modo documentato la propria indigenza, ciò che lascia presupporre che possa avere ora dei margini finanziari sufficienti per pagare gli onorari del patrocinatore e quindi anche la metà dei costi della curatrice educativa.

 

                                         Le affrettate conclusioni dell’Autorità di protezione – fondate di fatto solo sulla “sproporzione tra le situazioni reddituali e di sostanza tra i coniugi” (v. anche osservazioni 13.09.2021 della madre, pag. 1 verso il basso) – e quindi carica integralmente a RE 1 l’indennità dovuta alla curatrice educativa, non possono di conseguenza essere tutelate.

 

                               5.2.   L’Autorità di protezione non pretende per altro che le prestazioni svolte dalla curatrice __________ siano riconducibili soltanto al padre. Neppure la madre sembra sostenerlo. La stessa si limita infatti a contestare la tesi del padre secondo cui l’intervento della curatrice sarebbe dovuto “a sue manchevolezze, rispettivamente causato dalla sua attitudine”. PI 3 si limita ad indicare, in modo del tutto generico e senza argomentazione alcuna, che “vale esattamente il contrario”. Gli argomenti espressi nelle osservazioni al reclamo dalla madre, secondo cui il padre avrebbe un’attitudine litigiosa, non permettono di giungere a diversa conclusione. Agli atti non vi è riscontro alcuno in merito e dal rapporto morale non emerge nulla al riguardo.

 

                                         Di conseguenza, la decisione in esame non appare sostenibile e non può essere confermata, non essendo di fatto giustificati i presupposti per scostarsi dal principio secondo cui i costi vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori, trattandosi di spese a beneficio della protezione del figlio per le quali sono entrambi responsabili.

 

                               5.3.   A titolo abbondanziale va comunque rilevato, che a differenza di quanto sembra voler far credere il reclamante, e come precisato nel considerando 4.1, l’obbligo di mantenimento incombe alla collettività pubblica solo nei casi in cui né il padre né la madre né il minore stesso possano assumerlo (art. 293 cpv. 1 CC). Per cui nella misura in cui l’incasso dell’indennità per la curatrice si rivelasse infruttuoso nei confronti dell’uno o dell’altro genitore, prima di attivare l’intervento sussidiario dell’ente pubblico, l’Autorità di protezione potrà procedere nei confronti del genitore con residue disponibilità finanziarie.

 

                                   6.   Visto quanto precede il reclamo merita accoglimento e i dispositivi ni. 3 e 4 della decisione dell’Autorità di protezione vanno riformati, nel senso che la nota d’onorario e le spese della curatrice vanno poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno e imputate ad entrambi i genitori. Anche le spese della decisione di prima sede vanno di conseguenza poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.

 

                                   7.   Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

 

                                         Nelle sue osservazioni PI 3 ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria. Ella non ha speso però parola alcuna per giustificare l’asserita indigenza, né ha fornito alcun tipo di documentazione atta a comprovare la sua situazione economica. La sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non può dunque essere accolta.

 

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’accoglimento del reclamo, tali oneri devono essere ripartiti tra le parti risultate soccombenti. Considerato che PI 3 – che in sede di osservazioni ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria senza poi documentare la sua indigenza – si è opposta al reclamo, risultando soccombente assieme all’Autorità di protezione, come pure che ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, gli oneri del procedimento di reclamo vanno messi a carico di PI 3 e dello Stato, per un mezzo ciascuno.

                                         Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Di conseguenza, PI 3 deve essere condannata al versamento di congrue ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto.

 

                                         Di conseguenza, la decisione 15 luglio 2021 (ris. n. 1776/2021) dell’Autorità regionale di protezione Autorità regionale di protezione __________ deve essere riformato come segue:

 

1.    Invariato

2.    Invariato

3.    L’indennità riconosciuta alla curatrice __________ è posta a carico dei genitori RE 1 e PI 3 in ragione di metà ciascuno.

4.    Per la presente decisione viene stabilita una tassa di fr. 50.– posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

a)    tassa di giustizia    fr.  350.–

b)    spese                       fr.    50.–

                                  fr.  400.–

 

                                         sono posti a carico di PI 3 e dello Stato, per ½ ciascuno.

                                         PI 3 rifonderà a RE 1 fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da PI 3 è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

                                         -

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.