Incarto n.
9.2021.129

Lugano

20 dicembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Dell'Oro

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti relativi alla curatela istituita in favore di

 

PI 1

 

giudicando sul reclamo presentato il 18 agosto 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il 12 agosto 2021 (ris. n. 2031/2021 del 10 agosto 2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Con decisione 24 novembre 2003 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ha istituito una curatela di amministrazione ai sensi dell’art. 392 cpv. 2 vCC in favore di PI 1, nata il 1926. Quale curatrice è stata nominata __________, con il compito di provvedere all’amministrazione delle entrate e della sostanza di pertinenza della curatelata.

 

                                  B.   Con decisione 27 dicembre 2008 (ris. n. 6968) la Commissione tutoria regionale __________, ha accettato le dimissioni presentate dalla curatrice e dal 1° gennaio 2009 l’ha sostituita con CURA 1, cui ha affidato il compito di amministrare i beni ed i redditi di proprietà della curatelata, nonché di occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali.

 

                                  C.   Con decisione di conversione 1° settembre 2015 (ris. n. 214/2015 del 16 luglio 2015) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), ha revocato la misura in essere e ha istituito una curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni ex art. 394-395 CC. Alla curatrice CURA 1 è stato conferito il compito di rappresentare, se necessario, PI 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private e sociali, con le persone fisiche e giuridiche, nonché di amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della curatelata.

 

                                  D.   PI 1 è deceduta in data 2020, ciò che ha comportato la decadenza della misura di protezione. In data 18 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha emanato in favore di RE 1 il certificato di esecutore testamentario relativo alla successione di PI 1.

 

                                  E.   Con scritto 4 agosto 2021 RE 1 si è rivolta all’Autorità di protezione, affermando che la curatrice CURA 1 avrebbe commesso una grave negligenza “incassando indebitamente frs. 45'000 dalle PC/AVS che ora gli eredi dovrebbero restituire” e inoltre lasciando “che in 11 anni la curatelata dilapidasse il suo patrimonio” (pag. 1). RE 1 si rivolgeva dunque all’Autorità di protezione per ottenere “tutte le pezze giustificative che formano l’incarto degli anni di curatela”, alfine di poter valutare l’esistenza di un caso di responsabilità ai sensi dell’art. 454 CC.

 

                                  F.   Con decisione 6 agosto 2021 (ris. n. 2017/2021) l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto e il conto finali presentati dalla curatrice per l’anno 2020 (1° gennaio-12 novembre). La decisione è stata intimata anche all’esecutrice testamentaria RE 1, unitamente alla suddetta rendicontazione finale.

 

                                  G.   Con decisione 12 agosto 2021 (ris. n. 2031/2021 del 10 agosto 2021) l’Autorità di protezione ha respinto le richieste di accesso agli atti presentate dall’esecutrice testamentaria, ritenendo che alla luce dell’obbligo di discrezione del diritto di protezione non fossero dati i presupposti per concederle di visionare la documentazione concernente il procedimento di protezione in favore di PI 1.

 

                                  H.   Con reclamo 18 agosto 2021 RE 1 è insorta contro tale decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio dell’incarto in prima sede. La reclamante chiede che l’Autorità di protezione ordini alle due ex curatrici __________ ed CURA 1 di consegnarle tutti i giustificativi di tutti i prelevamenti inerenti alla gestione del patrimonio della defunta dal 1° gennaio 2007 fino al 2020 (giorno del decesso).

 

                                    I.   Con osservazioni 23 settembre 2021 CURA 1 si è opposta al reclamo, sottolineando di aver già consegnato all’esecutrice testamentaria la documentazione dovuta a seguito della chiusura della curatela e rimarcando come tutti i rendiconti finanziari da lei presentati all’Autorità di protezione fossero stati approvati.

                                         Con osservazioni 27 settembre 2021 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella sua decisione, ribadendo i principi applicabili in merito all’obbligo di discrezione che le incombe e postulando la reiezione del gravame.

 

                                  L.   Con replica 6 ottobre 2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue tesi ricorsuali, ritenendo di aver diritto ad accedere agli atti della curatelata. Con scritti 25 ottobre 2021 e 2 novembre 2021 sia l’Autorità di protezione che CURA 1 hanno comunicato di rinunciare a presentare delle dupliche.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   La reclamante critica la decisione di negarle l’accesso agli atti, ritenendola contraria al diritto federale.

 

                               2.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima ricordato che l’obbligo di discrezione – che incombe sia al curatore (art. 413 CC) che all’autorità medesima (art. 451 CC) – verte su tutti i dati personali relativi alla persona curatelata nei confronti di ogni terzo, inclusi i parenti, a meno che non risultino interessi preponderanti che autorizzino la comunicazione delle informazioni riservate (decisione impugnata, pag. 2). L’Autorità di protezione ha richiamato il principio secondo cui l’obbligo di discrezione perdura anche dopo la morte della persona interessata e che occorre procedere “ad una scrupolosa valutazione quando si tratta di apportare delle eccezioni, anche per fornire informazioni agli eredi” (decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione ha in particolare rilevato che nel caso concreto non risulta un’espressa autorizzazione della curatelata in favore dell’esecutrice testamentaria o degli eredi “ad accedere ai suoi dati personali, in particolare all’incarto relativo alla misura di protezione istituita in suo favore” (decisione impugnata, pag. 4). La nomina di un’esecutrice testamentaria non può essere nemmeno considerata un’autorizzazione implicita ad un tale accesso (decisione impugnata, pag. 4). L’Autorità di protezione ha considerato che l’esecutrice testamentaria, nella sua richiesta, non ha dimostrato l’esistenza di interessi preponderanti che permettano di fare un’eccezione al dovere di discrezione, non essendo sufficiente la richiesta “per verificare l’operato eseguito dalla curatrice durante la curatela” (decisione impugnata, pag. 4).

                                         Inoltre, l’autorità di prime cure osserva come l’esecutrice testamentaria e gli eredi hanno “la piena facoltà di rivolgersi direttamente agli istituti bancari di riferimento per chiedere gli estratti dei conti a loro necessari, nonché di rivolgersi presso le Autorità competenti per comprendere meglio la richiesta di restituzione da parte delle prestazioni PC/AVS”, ragion per cui non vi sarebbe alcun interesse concreto ad ottenere della documentazione direttamente dall’Autorità di protezione (decisione impugnata, pag. 4). Nella decisione impugnata viene infine ricordato che l’Autorità di protezione ha, ogni anno, “debitamente verificato i rendiconti finanziari presentati dalle curatrici”, ragion per cui non spetta “all’esecutrice testamentaria o agli eredi indagare sulla gestione della curatela” (pag. 5). Al di là della trasmissione di quanto previsto all’art. 425 cpv. 3 CC, secondo l’autorità di prime cure “non vi sono altri dati finanziari che possono essere trasmessi agli eredi”, per cui la richiesta di accesso agli atti presentata dall’esecutrice testamentaria è stata respinta (decisione impugnata, pag. 5).

 

                               2.2.   Nel suo reclamo, l’esecutrice testamentaria afferma che dopo il decesso di PI 1 “è emerso che l'ultima curatrice CURA 1 ha commesso una grave negligenza nei confronti delle PC AVS, per avere permesso che la curatelata percepisse indebitamente PC AVS dell'ordine di frs. 45'100 dal 1° giugno 2016 al 31 ottobre 2019”, debito di restituzione che “ricade pertanto sugli eredi, che ricevono un asse successorio oberato di debiti” (pag. 2).

                                         Questi fatti hanno “indotto l'esecutrice testamentaria e gli eredi a sospettare una malagestione dei conti della curatelata” da parte di entrambe le curatrici, ritenuto che “il capitale di cui disponeva la defunta nel 2009 (circa frs. 250'000) si è infatti ridotto a zero in poco più di dieci anni”, a fronte di spese del tutto normali e della percezione di rendite non dovute (reclamo, pag. 2). Secondo l’esecutrice testamentaria, dagli estratti bancari a disposizione sono risultati “prelevamenti bancomat sospetti”, ragion per cui la reclamante si è rivolta all’Autorità di protezione per ottenere dalla curatrice “tutti i giustificativi dei pagamenti effettuati per la signora PI 1”, di modo da poter valutare l’esistenza delle “condizioni di un'azione di responsabilità degli organi di curatela ex art. 454 CC” (reclamo, pag. 3). Il diniego dell’Autorità di protezione entra in conflitto “con il diritto dei successori in diritto della defunta a conoscere compiutamente la gestione del patrimonio e dei redditi della defunta da parte delle curatrici” (reclamo, pag. 4). RE 1 postula dunque che venga fatto ordine alle curatrici di fornire i giustificativi dei pagamenti effettuati per la curatelata defunta, indispensabili a suo avviso per conoscere la gestione dei conti effettuata da costoro, per determinare “se sono dati motivi per ravvisare e configurare un’amministrazione infedele, o perlomeno assai negligente del patrimonio e dei redditi di PI 1” (reclamo, pag. 4). La gestione delle due curatrici può essere valutata unicamente mediante “le pezze giustificative di tutti i prelevamenti effettuati”, sia da __________ che da CURA 1: negare l’accesso a questi atti impedirebbe agli eredi l’esercizio di un istituto di diritto federale, ovvero della possibilità di mettere in causa la responsabilità dello Stato ex art. 454 CC (reclamo, pag. 4).

                                         Per il resto, la reclamante sottolinea come sia assurdo che l’Autorità di protezione pretenda il consenso da parte della curatelata defunta, sia perché non lo può più dare, sia perché è implicito che la medesima “non avrebbe mai accettato una curatela negligente a suo danno e a danno degli eredi” (reclamo, pag. 5). Il fatto che l’Autorità di protezione abbia approvato i rendiconti annuali è inoltre una motivazione insufficiente per negare l’accesso ai giustificativi, ritenuto come anche la responsabilità della stessa autorità potrebbe essere chiamata in causa per la vigilanza svolta sull’operato della curatrice (reclamo, pag. 5). Infine, la reclamante afferma che la decisione impugnata è “manifestamente inadeguata ai diritti elementari degli eredi (…) siccome ne impedisce la realizzazione” (reclamo, pag. 5).

                               2.3.   Sia l’Autorità di protezione (art. 451 cpv. 1 CC) che il curatore (art. 413 cpv. 2 CC) sono tenuti alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

                                         Il diritto tutorio previgente riconosceva già, quale principio di diritto federale generale non scritto, l’obbligo per gli organi preposti alla tutela di mantenere il segreto nei confronti delle autorità e di terzi («segreto tutorio»; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 1; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 282; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 1). Un simile dovere di segretezza riveste un duplice scopo: da un lato, salvaguarda il diritto all’autodeterminazione informativa dell’interessato (art. 13 cpv. 2 Cost.; art. 8 CEDU) e, dall’altro lato, garantisce l’interesse pubblico ad ottenere la fiducia e la collaborazione delle persone coinvolte, in particolar modo dell’interessato al procedimento di protezione ma anche delle persone vicine. L’obbligo di discrezione viene dunque considerato come una condizione essenziale per la riuscita e il mantenimento di un rapporto di fiducia con l’interessato, contribuendo in modo determinante al successo della misura, ragion per cui è stato sancito espressamente nel nuovo diritto di protezione (Messaggio, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 3; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 282; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 2 e 7; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.217 pag. 87).

 

                                         In base alla normativa vigente, l’obbligo di discrezione non è inderogabile: nella misura in cui vengano fatti valere degli interessi preponderanti, l’Autorità di protezione non è più vincolata alla discrezione. Ciò è il caso ad esempio qualora la persona interessata acconsenta alla trasmissione di informazioni a terzi (sempre che sia nella posizione di poter comprendere la portata di tale consenso; v. Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 14; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 3; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.219 pag. 89) oppure nel caso in cui esista una base legale formale che permetta una simile trasmissione (ad es. gli art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC; v. Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 3; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 26). In ogni fattispecie concreta l’autorità deve comunque procedere ad una ponderazione degli interessi in presenza, esercitando il proprio potere di apprezzamento (Messaggio, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 17 e 20; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 4; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.219 pag. 88).

 

                                         L’obbligo di discrezione copre l’integralità dei dati personali relativi all’interessato (“Geheimnisgegenstand ist alles”; v. Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nota 438; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 11; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 12) e vale nei confronti di ogni terzo (Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 13; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10). Anche le persone vicine (ad es. i parenti stricto sensu ovvero il coniuge, il partner registrato o di fatto, i figli) – come ogni terzo – non hanno diritto ad una trasmissione delle informazioni riguardanti l’interessato, a meno che quest’ultimo vi abbia acconsentito o a meno che essi possano far valere un interesse preponderante (Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10).

 

                                         Il diritto svizzero prevede la protezione della personalità solo fino al momento della morte (DTF 129 I 302 consid. 1; STF 5A_496/2014 del 13 novembre 2014, consid. 3), ragion per cui l’obbligo di discrezione si estende di principio sino al decesso dell’interessato (Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2a; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 13). Tuttavia, in considerazione del fatto che l’obbligo di discrezione tutela anche degli interessi pubblici, la dottrina dominante ritiene che esso debba estendersi anche dopo il decesso dell’interessato e che la trasmissione di informazioni – ad esempio, agli eredi – possa avvenire unicamente dopo una scrupolosa ponderazione degli interessi in presenza (Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2a; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 13; v. anche sentenza 10 aprile 2018 II Abteilung Kantonsgericht Luzern, inc. 3H 16 99, consid. 4.5.1).

                                         Per quanto attiene specificamente alla posizione degli eredi, l’art. 425 cpv. 3 CC prevede la notificazione del rapporto e del conto finali all’interessato o ai suoi eredi da parte dell’Autorità di protezione e costituisce una base legale per la trasmissione di tali informazioni. Sebbene la successione universale riguardi anche le pretese risarcitorie nei confronti degli organi di protezione, il diritto di essere informati degli eredi di cui alla norma può comunque essere limitato, in particolare se urta un interesse preponderante che tocca la sfera strettamente personale della persona deceduta (Rosch, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 425 CC n. 25).

 

                                         Nella maggior parte dei casi, obbligo di discrezione e interesse a rivelare informazioni possono essere conciliati grazie a una divulgazione selettiva delle informazioni, completata da un rapporto contenente l’essenziale delle informazioni rifiutate, sempre che ciò non leda interessi degni di protezione (Messaggio, pag. 6476; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 25).

 

                               2.4.   In discussione nella fattispecie vi è l’accesso ad atti relativi ad una procedura di protezione riguardante una persona oramai deceduta da parte della sua esecutrice testamentaria.

 

                                         Anzitutto, è pacifico che PI 1 non ha mai espresso, in vita, il suo consenso a che gli eredi o l’esecutrice testamentaria avessero un accesso completo alla documentazione concernente la misura di protezione che la riguardava. Diversamente da quanto affermato dalla reclamante, il consenso della curatelata non può essere presunto, deducendolo implicitamente dalla nomina di una esecutrice testamentaria. Neppure si può partire dal presupposto che nessuno accetterebbe una curatela negligente a proprio danno (e a danno degli eredi).

                                         L’art. 425 cpv. 3 CC, che prevede la notifica del rapporto e del conto finali della curatela agli eredi da parte dell’autorità di protezione, è una base giuridica che permette espressamente di derogare al principio di segretezza con riferimento a questi particolari documenti, che nella fattispecie sono stati intimati all’esecutrice testamentaria unitamente alla relativa decisione di approvazione 6 agosto 2021.

                                         Benché PI 1 sia ormai deceduta, in base ai principi evocati sopra le ulteriori informazioni custodite dall’Autorità di protezione sul suo conto (in particolare, “tutti i giustificativi di tutti i prelevamenti inerenti alla gestione del patrimonio della defunta”, reclamo, pag. 6) non possono essere liberamente divulgate a terzi, compresi gli eredi o l’esecutrice testamentaria, a meno che interessi preponderanti lo giustifichino. I principi evocati dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata sono pertanto corretti.

 

                               2.5.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha tuttavia ritenuto che RE 1 non avesse dimostrato l’esistenza di un interesse che giustificasse l’accesso a tale documentazione. La valutazione dell’autorità di prime cure non può essere qui totalmente condivisa.

                                         L’esecutrice testamentaria ha rilevato che dopo il decesso di PI 1 è emerso che la curatrice CURA 1, pur avendo comunicato il cambiamento di domicilio della curatelata (trasferitasi presso la Casa dei __________ il 20 gennaio 2016), non si è accorta del fatto che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI /IPG di __________ (di seguito: la Cassa) ha erroneamente incluso il costo mensile della locazione precedentemente in essere (fr. 1'100.– mensili) anche per i periodi successivi alla disdetta del contratto, ovvero dal 1° giugno 2016 al 31 ottobre 2019 (doc. C). Con decisione 10 ottobre 2019 la Cassa ha pertanto emesso un ordine di restituzione di fr. 45'100.– per le prestazioni complementari (PC) indebitamente percepite da PI 1 (doc. C). Con decisione 18 febbraio 2021 la Cassa ha respinto una richiesta di condono, confermando tale diniego con la successiva decisione su opposizione datata 20 luglio 2021, ritenendo data una grave negligenza che esclude la buona fede e dunque la possibilità di condono (doc. C). In particolare, in tale decisione si afferma che la curatrice avrebbe dovuto accorgersi “che la PC percepita fosse invariata rispetto ai minori costi (l’opponente poteva e doveva sapere che la locazione faceva parte dei costi computati nel suo calcolo che definivano il suo diritto alla PC), e quindi chiaramente errata” (doc. C, pag. 4). Non comunicando alla Cassa tale circostanza, “l’agire della convenuta costituisce un comportamento negligente che deve essere qualificato come grave” (doc. C, pag. 4). Secondo la Cassa, è gravemente negligente chi “non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi” (doc. C, pag. 5).

                                         Seppure da tali circostanze la curatelata non abbia apparentemente subito un danno (gli importi da restituire costituiscono infatti l’arricchimento indebito di cui ha beneficiato nel lasso di tempo in oggetto), la manchevolezza accertata dalla Cassa solleva dei legittimi interrogativi quanto alla gestione della curatela. Tali dubbi permettono di fondare un interesse preponderante all’esame degli atti dell’incarto di protezione da parte dell’esecutrice testamentaria, in rappresentanza dei successori in diritto della curatelata.

                                         Alla luce delle circostanze del caso concreto, l’argomento dell’Autorità di protezione secondo cui i rendiconti annuali presentati sono sempre stati verificati e approvati (e non spetta dunque all’esecutrice testamentaria o agli eredi “indagare sulla gestione della curatela”, decisione impugnata, pag. 5) non costituisce una giustificazione sufficiente per negare l’accesso ai giustificativi richiesti. Peraltro, come rilevato dalla reclamante, la responsabilità dell’Autorità di protezione medesima potrebbe essere chiamata in causa per un eventuale difetto di vigilanza sull’operato delle curatrici. Inoltre, l’art. 425 cpv. 3 CC prevede che l’Autorità di protezione ricordi al curatelato o agli eredi le norme sulla responsabilità, a prescindere dal fatto che i vari rendiconti abbiano dato adito a sospetti quanto all’esecuzione del mandato (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 8.18 pag. 233).

                                         Anche il fatto che l’esecutrice testamentaria possa ottenere delle informazioni patrimoniali riguardanti la defunta rivolgendosi direttamente agli istituti bancari di cui quest’ultima era cliente oppure agli istituti sociali che erogavano le prestazioni complementari in suo favore non è sufficiente per escludere l’accesso agli atti concernenti il procedimento di protezione, non trattandosi della medesima documentazione. La reclamante ha per esempio individuato dei prelevamenti da lei ritenuti «sospetti», ma di cui non è possibile comprendere lo scopo dal semplice esame della documentazione bancaria.

                                         Alla reclamante deve pertanto essere permesso di avere accesso agli atti relativi alla gestione patrimoniale degli averi della curatelata, effettuata da CURA 1 nel periodo del suo mandato. Nella misura in cui l’Autorità di protezione ravvisasse, negli atti concernenti la gestione patrimoniale della curatela, degli elementi che toccano la sfera strettamente personale e intima di PI 1 e che non hanno alcuna attinenza con eventuali pretese di risarcimento ex art. 454 CC, potrà senz’altro procedere ad una divulgazione selettiva di tali informazioni, indicando tuttavia alle parti i motivi per cui l’informazione completa è stata rifiutata.

 

                               2.6.   Si rileva infine che non appaiono invece dati i presupposti per concedere un accesso indiscriminato ai dati concernenti la gestione della curatela da parte della precedente curatrice __________, in carica dal novembre 2003 sino al dicembre 2008.

                                         A suo riguardo non emerge infatti alcun dubbio quanto ad una possibile gestione non accurata dei beni della curatelata, ciò che neppure l’esecutrice testamentaria pretende. Nel reclamo si afferma infatti che “il capitale di cui disponeva la defunta nel 2009” ammontava ancora a circa fr. 250'000.– e che soltanto successivamente – quindi dopo la fine del mandato di __________ – tale capitale è stato intaccato (e meglio “ridotto a zero in poco più di dieci anni” pag. 2). Con riferimento al mandato svolto da __________ non appare quindi dato alcun interesse preponderante che permetta di superare l’obbligo di discrezione previsto dall’art. 451 cpv. 1 CC.

                                         Appare nondimeno utile ricordare che, in generale, lo scopo della curatela non consiste nella conservazione del patrimonio dell’interessata a vantaggio degli eredi, bensì il mantenimento del tenore di vita della persona interessata e la copertura dei suoi bisogni. Il fatto che i risparmi di PI 1 siano stati consumati nel giro di dieci anni non dimostra dunque per forza una gestione negligente del suo patrimonio.

 

                                   3.   In conclusione, il reclamo deve essere parzialmente accolto. A RE 1 deve essere garantito l’accesso all’incarto dell’Autorità di protezione concernente la curatela in favore di PI 1, benché solo con riferimento alla gestione patrimoniale effettuata da CURA 1 dal gennaio 2009 fino al termine della misura di protezione.

 

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza pressoché integrale dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto essi vanno posti a carico dello Stato.

                                         L’Autorità di protezione deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili a RE 1, che ha interposto reclamo con l’ausilio di un patrocinatore.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

 

                                   §.   Di conseguenza, la decisione 12 agosto 2021 dell'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 2031/2021 del 10 agosto 2021) è così riformata:

 

                                         “1. L’istanza 4/5 agosto 2021 presentata dall’esecutrice testamentaria signora RE 1, chiedente l’accesso agli atti dell’incarto relativo alla signora fu PI 1, è parzialmente accolta.

                                         A RE 1 è consentito l’accesso all’incarto con riferimento alla gestione patrimoniale effettuata da CURA 1 dal gennaio 2009 fino al termine della misura di protezione”.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 400.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

 

                                        sono posti a carico dello Stato.

                                         L’Autorità regionale di protezione __________, rifonderà a RE 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.