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assistito dalla vicecancelliera |
Mecca |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario dell’ex curatore |
giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 dicembre 2020/29 gennaio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1, nato il 1963 e domiciliato a __________, lavorava quale tecnico del suono e della luce e agiva quale amministratore unico con firma individuale della propria ditta __________ con sede in __________.
A seguito di un infortunio sul lavoro, in data 26 febbraio 2020 RE 1 ha subito un trauma cranico emorragico grave, che lo ha reso incapace “di prendere delle decisioni per sé stesso”, così come attestato dal certificato medico 12 marzo 2020 del Servizio di medicina intensiva dell’Ospedale __________. I medici curanti hanno pertanto chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) di adottare una misura di protezione a favore del paziente.
B. L’interessato è stato degente per un periodo prolungato presso la Clinica __________. Dal 25 luglio 2020 egli risulta domiciliato presso un appartamento protetto a __________.
C. Con decisione supercautelare 2 aprile 2020 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC. Quale curatore è stato nominato il signor __________.
Al curatore sono state affidate le seguenti mansioni (dispositivo n. 1): rappresentare l’interessato nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni sociali e non, altri istituti e privati (1.a); rappresentare l’interessato nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio (1.b). Al dispositivo n. 2, il curatore è stato invitato a: “a. chiedere un adattamento della misura in caso di modifica delle circostanze; b. in collaborazione con l’ARP, presentare l’inventario dei beni da amministrare e dei passivi entro 40 giorni dall’intimazione della presente risoluzione; c. chiedere i consensi agli atti e negozi previsti dall’art. 416 CC; d. consegnare il rendiconto finanziario e il rapporto morale entro la fine di febbraio di ogni anno”. Inoltre, il curatore è stato autorizzato ad accedere all’abitazione e ad aprire la corrispondenza amministrativa ai sensi dell’art. 391 cpv. 3 CC (dispositivo n. 3).
D. Con scritto 14 maggio 2020 il curatore ha aggiornato l’Autorità di protezione sullo stato psicofisico dell’interessato e sulla sua situazione finanziaria. Il curatore ha indicato di ritenere improbabile che il signor RE 1 potesse riprendere l’attività quale tecnico del suono e della luce nell’ambito della propria ditta; ha chiesto pertanto l’autorizzazione per l’alienazione, risp. liquidazione dell’impresa __________ (disdetta magazzino, disdetta leasing auto e la vendita dei due furgoni), così come la liquidazione dell’economia domestica con disdetta del contratto di locazione per l’appartamento precedentemente abitato dall’interessato.
E. Con istanza 21 luglio 2020 l’interessato ha chiesto all’Autorità di protezione la revoca immediata della curatela a suo favore, allegando un certificato medico del 20 luglio 2020 della Dr. med. __________, attestante la capacità di discernimento del paziente.
F. Con risoluzione n. 957/2020 del 12 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha dato il consenso alla disdetta del contratto di locazione per l’appartamento locato dal curatelato a __________ (dispositivo n. 1) e alla liquidazione della società anonima __________ (dispositivo n. 3). Il curatore __________ è stato autorizzato a svolgere a nome e per conto del curatelato tutte le pratiche necessarie a tali scopi (dispositivo n. 2 e 4). In particolare, l’Autorità di protezione ha ritenuto necessario autorizzare la liquidazione della società dell’interessato “ritenuto come lo stesso sia stato dichiarato inabile al lavoro al 100% e la società si trovi in una situazione di deficit, che rischia di aggravarsi con il passare del tempo”.
G. L’interessato è stato sentito in data 28 agosto 2020. L’Autorità di protezione ha ritenuto che il più recente certificato medico della Dr. med. __________ – datato 25 agosto 2020 e presentato dall’interessato durante il medesimo incontro – non si esprimeva sulla capacità del curatelato di svolgere le proprie pratiche amministrative e finanziarie rispettivamente di delegarle ad altri. L’interessato ha quindi dichiarato di svincolare i suoi medici curanti dal segreto professionale nei confronti dell’Autorità di protezione, affinché fossero raccolte le informazioni necessarie in merito alla sua capacità di gestione amministrativa. L’interessato, tramite il suo legale presente l’avv. __________, ha ritenuto che mancavano gli estremi per la liquidazione della società in quanto erano in corso delle trattative di vendita private. Ha sostenuto inoltre che la contabilità presentata dal curatore era errata. È stato quindi deciso di tenere in sospeso le procedure di liquidazione della società dell’interessato in attesa degli accertamenti medici necessari.
H. Previo consenso del curatore __________, con istanza 6 ottobre 2020 all’Autorità di protezione, l’interessato ha postulato la sostituzione del curatore con la signora RA 1, la quale aveva già acconsentito all’assunzione del relativo mandato.
I. Con decisione 10 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha proceduto a modificare la supercautelare del 2 aprile 2020 istituente la misura di protezione ed ha nominato quale curatrice di rappresentanza la signora RA 1 in sostituzione di __________. Alla curatrice sono state affidate le stesse mansioni attribuite al curatore uscente (dispositivo n. 2 e 3). L’Autorità di protezione ha anche deciso che l’ex curatore sarebbe stato sollevato dal proprio operato, soggetto all’azione di responsabilità conformemente all’art. 454 ss CC, con l’approvazione del rendiconto intermedio, che __________ è stato invitato a presentare entro 30 giorni, con l’indicazione che quest’ultimo sarebbe poi valso quale inventario iniziale per la nuova curatrice (dispositivo n. 7).
J. In data 2 dicembre 2020 il curatore uscente ha presentato il rendiconto finanziario inerente il periodo intermedio durante il quale ha svolto la sua funzione dal 1°aprile 2020 al 10 novembre 2020. La sostanza netta è stata stabilita in CHF 64'239.48, risultante da un attivo di CHF 71'459.18 di fronte ad un passivo di CHF 7'219.70. L’ex curatore ha presentato anche il rapporto morale relativo alla situazione generale del curatelato, indicando peraltro che non gli era stato possibile colloquiare da solo con l’interessato, in quanto sin dall’inizio la signora RA 1 si era sempre occupata intensamente di quest’ultimo, motivo per cui non si era mai potuto istaurare un rapporto di fiducia. Il curatore uscente ha inoltre consegnato una nota mercede e rimborso spese per complessivi CHF 5'094.70 (indennità per onorario di CHF 4'675.00 e spese di CHF 419.70).
K. Con risoluzione n. 1527 del 22 dicembre 2020/29 gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha approvato il suddetto rendiconto finanziario. Al curatore uscente è stata riconosciuta l’indennità pretesa (CHF 4'675.00 di mercede e CHF 419.70 di spese), costi che sono stati posti a carico dell’interessato. Quali spese e tassa di giudizio sono stati prelevati CHF 150.00, parimenti posti a carico del curatelato.
L. Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1, rappresentato dall’attuale curatrice RA 1, con reclamo 18 febbraio 2021. Il reclamante ha sostenuto che quanto riportato nel rendiconto finanziario non corrisponderebbe alla sua reale situazione finanziaria. In particolare, il totale degli attivi ammonterebbe a suo dire a soli CHF 15'714.96 (invece che a CHF 71'459.18 come esposto nel rendiconto finanziario contestato), poiché per la cessione del pacchetto azionario della ditta del curatelato, egli non avrebbe beneficiato di alcun profitto/utile finanziario, siccome non sarebbe stato possibile richiedere un valore di riscatto e/o di vendita. Inoltre, per quanto attiene alla posizione inerente i passivi, il reclamante ha rilevato che andrebbero aggiunti ulteriori CHF 14'801.57 quali debiti verso terzi (verso la curatrice e la signora __________, sorella della signora RA 1). Il reclamante ha inoltre sostenuto che le prestazioni terapeutiche di riabilitazione ricadrebbero sull’interessato per il mancato riconoscimento da parte dell’assicurazione contro l’infortunio. Per finire il reclamante ha chiesto che, alla luce della sua asserita situazione finanziaria delicata e fragile, non gli vengano posti a carico i costi derivanti dalla decisione impugnata.
M. Con osservazioni 23 febbraio 2021 il curatore uscente ha preso posizione in merito al suddetto reclamo, confermando i dati registrati nella contabilità presentata con il rendiconto finanziario. Relativamente alle critiche inerenti l’ammontare dei passivi fatti valere dal reclamante, l’ex curatore ha rilevato di non disporre dei relativi giustificativi e di non essere quindi in grado di fare delle osservazioni in merito a ciò senza sapere se le posizioni fatte valere rientrino nel suo periodo di gestione. Ha precisato che il rendiconto finanziario in questione si riferirebbe unicamente al periodo dal 1° aprile 2020 al 10 novembre 2020 ed ha rielencato tutte le relative posizioni contabili. Il signor __________ ha rilevato di aver correttamente registrato nella contabilità il valore sostanziale del pacchetto azionario in quanto si tratterebbe di azioni al portatore. Invece di registrare la __________ al valore nominale di CHF 100'000.00 quale valore patrimoniale dell’interessato, l’ex curatore avrebbe seguito il consiglio “del contabile”, esponendo il valore della società con il valore sostanziale dell’azienda e quindi con un valore ridotto di CHF 54'220.00 (il relativo documento sarebbe stato inserito nell’inventario e successivamente nel rendiconto finale). Per finire, il curatore uscente ha specificato che il conto bancario Banca __________, deposito di garanzia per il magazzino della ditta sarebbe stato registrato “di carattere pro memoria nella contabilità”, siccome non gli sarebbe stato affidato il mandato di occuparsi della contabilità aziendale.
N. Con osservazioni 29 marzo 2021 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata. La censura del reclamante secondo cui la cessione del pacchetto azionario era avvenuta a titolo gratuito, sarebbe irrilevante, siccome intervenuta successivamente al 10 novembre 2020. Al momento del termine del mandato dell’ex curatore la relativa sostanza inerente la società era ancora computabile nel patrimonio dell’interessato. La registrazione del deposito di garanzia affitti per il magazzino della società quale attivo dell’interessato risulterebbe, secondo l’Autorità, corretta, in quanto la società era ancora in sue mani in data 10 novembre 2020. Per quanto attiene alla posizione dei passivi in contestazione, l’Autorità di protezione ha ritenuto che la signora __________ avrebbe omesso di notificare i relativi debiti al curatore e di sottoporre al medesimo le rispettive fatture. Alcune di quest’ultime sarebbero comunque relative al periodo contabile successivo a quello esaminato, in particolare buona parte di quelle relative alla pratica “__________”, così come la richiesta di acconto dell’avv. __________ del 27 novembre 2020. L’Autorità di protezione ha rilevato che “considerando la sostanza comprendente il valore della ditta”, pur conteggiando dei debiti più alti relativi al periodo di gestione dell’ex curatore, la sostanza netta dell’interessato risulterebbe comunque essere superiore a CHF 50'000.00. L’attribuzione all’interessato delle tasse, spese e della mercede a favore del curatore uscente sarebbe quindi corretta. L’Autorità di protezione ha infine osservato che per il periodo novembre-dicembre 2020 alla curatrice in carica sarebbe data la facoltà di rettificare, documenti alla mano, le cifre accertate dal precedente curatore e che l’interessato avrebbe anche la possibilità di richiedere di far anticipare i costi della misura dal Comune di domicilio nella misura in cui dimostrasse di non essere in grado di far fronte ai relativi costi.
O. Con replica 7 aprile 2021 il reclamante ha ribadito l’argomentazione secondo cui la cessione della ditta, che si è sovrapposta alla sostituzione del curatore, sarebbe avvenuta senza la realizzazione di un utile netto dalle azioni. Relativamente ai debiti, il reclamante sostiene che essi si erano resi necessari in quanto lo spillatico mensile non gli avrebbe permesso di far fronte alle relative spese. L’aiuto prestato dalla signora RA 1 durante il periodo in cui ella non rivestiva ancora la funzione di curatrice sarebbe avvenuto nel rispetto delle regole e norme imposte dall’Autorità di protezione. Secondo il reclamante, l’ex curatore avrebbe lasciato dimettere l’interessato dalla Clinica __________ senza soldi e documenti, mentre avrebbe chiesto alla signora RA 1 di onorare delle fatture in quanto la situazione finanziaria dell’interessato sarebbe stata, così come dipinta dal curatore, molto precaria. Il reclamante ha indicato di non comprendere il motivo per cui il curatore uscente non avrebbe sottoposto a lui e alla nuova curatrice il rendiconto finanziario prima di presentarlo all’Autorità di protezione, ciò che avrebbe evitato delle incomprensioni. Il reclamante ha ribadito l’incapacità di far fronte alle spese decretate con la decisione impugnata.
P. In data 16 aprile 2021 il curatore uscente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare.
Q. Il 19 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha dichiarato di rinunciare a formulare una duplica e si è limitata a riconfermare il contenuto delle sue osservazioni del 29 marzo 2021.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Giusta l’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).
2.1. Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e i conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC (applicabile su rinvio dell’art. 425 cpv. 2 CC) l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
2.2. La tenuta e la presentazione dei conti sono – unitamente al rapporto relativo alla situazione personale dell’interessato – gli strumenti principali di sorveglianza sull’esecuzione del mandato del curatore e sono pertanto indispensabili per sostenere un’eventuale azione di responsabilità da parte dell’interessato stesso o dei suoi eredi. Il diritto federale non pone delle esigenze precise in merito alla presentazione dei conti, mentre in alcune regolamentazioni cantonali, così come in alcune guide rilasciate dalle autorità di protezione, possono essere previste delle precisazioni. Nel Canton Ticino sono applicabili gli artt. 24-25 del Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA), mentre sul modulo ufficiale proposto ai curatori per la presentazione dei rendiconti finanziari (https://www4.ti.ch /fileadmin/poteri/giudiziario/camera/Protezione/formulari/MOD20171103
-Rendiconto.pdf) sono indicate delle istruzioni specifiche relative alla presentazione dei conti. Ad ogni modo, i conti devono almeno fornire una panoramica sullo stato attuale del patrimonio e comprendere le variazioni del patrimonio con tutte le entrate e le uscite avvenute durante il periodo contabile. Le entrate e le uscite devono essere documentate mediante dei giustificativi. Con la presentazione dei conti vanno esibiti tutti i giustificativi e le attestazioni riguardanti il patrimonio (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 7.22).
3. Il rendiconto finale ha uno scopo puramente informativo e non serve al controllo della gestione della curatela. Il rapporto finale va approvato nella misura in cui corrisponde all’obbligo di informazione. Lo stesso vale anche per il conto finale. In questo modo il rapporto e il conto finali si distinguono dai rapporti e dai conti periodici (art. 415 CC), i quali servono invece all’Autorità di protezione a guidare la gestione del mandato e ad impartire al curatore eventuali istruzioni. L’Autorità di protezione chiamata ad approvare un rendiconto finale non deve pronunciarsi in merito ad eventuali mancanze del curatore. L’approvazione del conto finale non esplica alcun effetto di diritto materiale e nemmeno il curatore viene definitivamente scaricato dal mandato, così che eventuali pretese legali dell’interessato ex art. 454 CC non sono toccate dalla decisione di approvazione (BSK Erw.Schutz, Affolter/Vogel, n. 52 ad art. 425 CC, STF 5A_151/2014 del 04.04.2014, consid. 6.1. e seg.; 5A_494/2013 del 06.09.2013 consid. 2.1 e 2.2; 5A_578/2008 del 01.10.2008 consid. 1).
3.1. La decisione di approvazione da parte dell’Autorità di protezione può essere impugnata dalla persona interessata, dagli eredi di quest’ultima o dal mandatario subentrante. Tuttavia, l’oggetto di contestazione di un reclamo avverso l’approvazione del rendiconto è limitato alla violazione dell’obbligo di informazione, siccome eventuali comportamenti sbagliati o una gestione lacunosa dell’amministrazione patrimoniale devono essere fatti valere mediante un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 454 e seg. CC (BSK Erw.Schutz – Affolter/Vogel, n. 57 ad art. 425 CC).
4. Il rendiconto finale va allestito per il lasso di tempo dall’ultimo periodo contabile approvato o dall’inizio della misura di protezione fino al termine della misura di protezione, che interviene per legge (art. 399 o 421 CC) o in virtù di una decisione dell’Autorità di protezione (art. 422 CC). La data di scadenza per il rendiconto finale coincide con la fine del mandato. Mediante il rendiconto finale la persona interessata dalla misura, gli eredi di quest’ultima, il curatore subentrante e l’Autorità di protezione vengono informati sulla situazione patrimoniale del curatelato. Per il curatore subentrante il rendiconto finale costituisce la base per l’inizio della sua funzione e svincola quest’ultimo dall’allestimento di un inventario (BSK Erw.Schutz, Affolter/Vogel, n. 14, 27 e segg ad art. 425 CC).
5. In concreto, il curatore uscente ha allestito il rendiconto intermedio finale per il periodo dal 2 aprile 2020 al 10 novembre 2020, periodo durante il quale è stato in carica quale curatore di RE 1. È per quest’ultimo periodo e quindi fino al 10 novembre 2020 (data del termine del suo mandato, cfr. decisione di sostituzione del curatore del 10 novembre 2021) che il curatore uscente ha esposto la situazione personale e patrimoniale dell’interessato. In particolare e per quanto di rilevanza per la presente procedura di reclamo, quale sostanza netta dell’interessato al 10 novembre 2020 è stato contabilizzato un importo di CHF 64'239.48 (derivante da un attivo di CHF 71'459.18 a fronte di un passivo di CHF 7'219.70).
Il reclamante si aggrava avverso la decisione di approvazione del rendiconto intermedio finale, in quanto disapprova dei valori rendicontati per gli attivi e per i passivi. Innanzitutto, il reclamante sostiene che l’attivo totale dovrebbe ammontare a soli CHF 15'714.96, obbiettando che nel rendiconto siano stati integrati il valore sostanziale della sua società __________ di CHF 54'220.00, nonché il conto relativo al deposito di garanzia affitti per il magazzino della ditta di CHF 1'524.22. Inoltre, il reclamante contesta l’ammontare del valore complessivo dei passivi, sostenendo che questi ultimi andrebbero aumentati di CHF 14'801.57, così da portare la posizione dei debiti verso terzi a complessivi CHF 22'020.97.
5.1. Il reclamante contesta in primo luogo il valore contabilizzato dal curatore per la sua azienda in CHF 54'220.00. Il reclamante fa valere che tale importo si riferirebbe al pacchetto azionario della ditta ma che dalla cessione di quest’ultimo, avvenuta nel mese di novembre 2020, egli non avrebbe beneficiato di alcun profitto/utile finanziario. Questa censura non regge per i motivi che seguono.
5.1.1. __________ ha svolto la funzione di curatore di rappresentanza dell’interessato dal 2 aprile 2020 (data della decisione di istituzione della misura della nomina del curatore, risoluzione n. 427/2020) fino al 10 novembre 2020 (decisione di sostituzione del curatore, risoluzione n. 1347/2020). È quindi in relazione a quest’ultimo periodo che il curatore uscente era tenuto a presentare il rendiconto intermedio finale, ciò che ha correttamente fatto. Sebbene la liquidazione della società dell’interessato sia stata richiesta ed autorizzata ancora durante il mandato di __________, la cessione della medesima è avvenuta poi soltanto successivamente al termine del suo mandato. Precisamente, la modifica delle persone iscritte a Registro di commercio – ovvero la cancellazione di RE 1 con iscrizione del signor __________ quale nuovo amministratore unico con firma individuale – è avvenuta il 18 novembre 2020 (il 13 novembre 2020 nel registro giornaliero) come da Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), mentre la convenzione di cessione del pacchetto azionario della __________, stipulata tra l’interessato quale venditore cedente e il signor __________ quale acquirente, è datata 17 dicembre 2020. Già per questo motivo, è quindi a giusto titolo che il curatore uscente abbia indicato quale valore della società quello precedente alla cessione. Spetterà alla nuova curatrice rendere conto del cambiamento nella sostanza dell’interessato in seguito alla cessione della società, avvenuta durante il suo incarico e quindi successivamente al periodo contabile inerente il rendiconto qui in esame.
Visto il preciso tenore del dispositivo n. 4 della decisione 12 agosto 2020 relativo al consenso alla liquidazione della società dell’interessato (“Il curatore, __________, è autorizzato a svolgere, a nome e per conto del curatelato, tutte le pratiche necessarie a tale scopo”), e ritenuta la mancanza di un tale incarico specifico nella decisione di nomina della signora RA 1 del 10 novembre 2020, ci si potrebbe chiedere in quale misura la curatrice subentrante sia effettivamente stata autorizzata a provvedere alle pratiche di cessione della società, rispettivamente in quale misura l’interessato sia stato in grado di provvedere a tale negozio e alla firma del relativo contratto di cessione del pacchetto azionario (visto che fino ad ora non sono ancora pervenuti gli ulteriori accertamenti medici relativi la sua capacità di gestire autonomamente le pratiche amministrative professionali, cfr. verbale di udienza 28 agosto 2020). Il quesito può comunque rimanere aperto in quanto esula dall’oggetto della presente procedura di approvazione del rendiconto.
5.1.2. Inoltre, il valore di CHF 54'220.00 riportato nel rendiconto quale attivo derivante dalla società appartenente all’interessato corrisponde all’ultimo valore sostanziale della società accertato mediante bilancio approvato, e cioè il bilancio del 2018. Difatti, come emerge dagli atti, appare che il bilancio del 2019 non fosse ancora definitivo al momento della consegna del rendiconto. Ciononostante, da quest’ultimo emerge un valore aziendale di CHF 56'782.62, e quindi poco diverso da quello dell’anno contabile precedente. In ogni caso, visto che la contabilità aziendale va conclusa al 31 dicembre di ogni anno, al momento della presentazione del rendiconto del curatore uscente in data 11 novembre 2020, il medesimo avrebbe comunque dovuto fare riferimento all’ultimo valore aziendale come da ultimo bilancio del 2019. Il valore aziendale del bilancio del 2020 non avrebbe potuto essere riportato nel rendiconto intermedio finale in questione (siccome l’anno contabile non era ancora concluso), ragione per la quale la relativa argomentazione del reclamante a questo proposito deve essere respinta. Pur volendo appoggiarsi sul valore di chiusura dell’anno contabile 2019, il valore sostanziale aziendale nel rendiconto in questione potrebbe quindi divergere al massimo della differenza tra il valore accertato mediante il bilancio del 2018 e quello del 2019, ovvero di CHF 2'562.62 nel senso di un aumento del valore della società.
5.2. Il reclamante censura poi che il valore di CHF 1'524.22 relativo al “deposito di garanzia affitti” non andrebbe compreso negli attivi del rendiconto.
L’art. 257e CO dispone che se il conduttore di locali d’abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore. Ne consegue che, finché il locatore non abbia fatto valere giuridicamente alcun diritto nei confronti del conduttore, il denaro depositato quale garanzia risulta essere di proprietà del locatario. In concreto, il contestato conto “deposito di garanzia affitti” risulta intestato a nome della __________, visto anche che si tratta della locazione del magazzino commerciale di detta società. Questo attivo è già stato contemplato nei bilanci della società (cfr. bilancio 2018 e 2019 agli atti; estratto bancario allegato alla replica 7 aprile 2021), ragione per la quale il relativo conto non andava riportato anche separatamente nel rendiconto quale attivo dell’interessato a titolo personale. Di conseguenza, come da parziale richiesta del reclamante, l’attivo complessivo va quindi corretto in relazione a questo importo – doppiamente esposto nel rendiconto – riducendo quindi l’attivo totale a CHF 69'934.96 (invece di CHF 71'459.18).
6. Per quanto attiene invece alla contestata posizione dei passivi, il reclamante sostiene che il valore totale sarebbe da aumentare di CHF 14'801.57 così da portare la posizione dei debiti verso terzi a complessivi CHF 22'020.97. Come rilevato dal curatore in sede di osservazioni, dagli atti risulta che queste posizioni non erano conosciute al curatore al momento della redazione del rendiconto e non potevano pertanto essere incluse nel medesimo in assenza dei documenti giustificativi. Senza voler nulla togliere all’intervento assistenziale prestato dalla signora RA 1 a tutela del signor RE 1 ancora prima della sua nomina quale curatrice, come giustamente osservato dall’Autorità di protezione in sede di osservazioni 29 marzo 2021, ella sarebbe effettivamente stata tenuta ad informare l’allora curatore __________ delle spese sostenute a favore dell’interessato, spese che andavano semmai esaminate ed approvate, da un lato dal curatore obbligato all’amministrazione dei redditi e del patrimonio del curatelato, e dall’altro lato dall’Autorità di protezione per delle spese o i negozi straordinari eventualmente soggetti ad approvazione (art. 416 CC). Spetterà pertanto all’attuale curatrice indicare questi debiti nei confronti di terzi (come quelli nei confronti di __________) e nei propri confronti (previa eventuale approvazione da parte dell’Autorità di protezione in virtù dell’art. 416 cpv. 3 CC) nel prossimo rendiconto relativo al suo periodo di gestione, ciò soprattutto in relazione alle fatture saldate a beneficio dell’interessato in seguito alla sua entrata in carica in data 10 novembre 2020. Va infine osservato che per diverse di queste fatture – prodotte con il reclamo – il debitore risulta essere la società dell’interessato (cfr. doc. A “fatture ditta e magazzino affitto”), ragione per la quale questi debiti andavano registrati nella contabilità della ditta e non in quella personale dell’interessato. Lo stesso vale per i debiti dei confronti dell’assicurazione contro l’infortunio, i quali andranno contabilizzati dalla nuova curatrice con il prossimo rendiconto a lei spettante (in quanto inerenti dei debiti non comunicati all’allora curatore, rispettivamente riguardanti il periodo di gestione successivo a quello qui in esame). Ne consegue che anche in merito all’ammontare dei passivi, il reclamo è da respingere.
7. Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie pagati con i beni dell'interessato; in caso di un curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).
In linea di principio, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440).
L’art. 19 LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a).
7.1. Il reclamante non contesta l’ammontare dell’indennità approvata a favore del curatore e nemmeno l’ammontare delle tasse e spese applicate alla decisione impugnata, bensì si oppone unicamente al fatto che questi costi gli vengano addebitati nonostante si trovi a suo dire in una situazione economica difficoltosa. Tuttavia, alla luce di una sostanza netta di CHF 62'715.26 (risultante dalla riduzione pari a CHF 1'524.22 dell’attivo totale esposto nel rendiconto, cfr. punto 5.2. sopra), appare comunque giustificato che l’Autorità di protezione abbia posto a carico dell’interessato sia i costi della misura di protezione e quindi la mercede del curatore uscente, sia le tasse e spese della decisione di approvazione del rendiconto. La relativa censura va pertanto respinta. A titolo abbondanziale, va osservato che un’eventuale dispensa dal dover corrispondere simili costi andrà valutato nell’ambito dell’approvazione del prossimo rendiconto, il cui allestimento incombe alla nuova curatrice, ritenuto che durante l’incarico di quest’ultima sono avvenute diverse modifiche della situazione economia dell’interessato, come appunto, la cessione della sua società.
8. Visto quanto precede, seppur per altri motivi rispetto a quelli addotti dal reclamante, il reclamo va accolto limitatamente per quanto attiene alla censura relativa all’errata inclusione negli attivi del conto deposito garanzia affitti per il magazzino della società dell’interessato. La decisione impugnata va pertanto modificata nella misura in cui il rendiconto finanziario (quale parte integrante della decisione di approvazione) va corretto nella relativa posizione inerente gli attivi, i quali vanno ridotti della corrispettiva cifra di CHF 1'524.22. L’importo totale degli attivi ammonta pertanto a complessivi CHF 69'934.96 (invece che a CHF 71'459.18). Per tutto il resto la risoluzione n. 1527 del 22 dicembre 2020, quale decisione di approvazione del rendiconto, va confermata.
9. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il rendiconto finanziario 2 dicembre 2020 presentato di __________ ed approvato con risoluzione N. 1527 del 22 dicembre 2020/29 gennaio 2021 dell’Autorità di protezione __________ (di cui fa parte integrante) è rettificato come segue nelle posizioni contabili:
a) l’attivo totale ammonta a CHF 69'934.96 (in quanto viene stralciata la voce inerente il conto deposito Banca__________ di CHF 1'524.22);
b) la sostanza netta complessiva al 10.11.2020 è pari a CHF 62'715.26.
Fatta riserva per la rettifica di cui sopra, la risoluzione n. 1527 del 22 dicembre 2020/29 gennaio 2021 di approvazione del suddetto rendiconto finanziario (dispositivo n. 1), di riconoscimento della mercede (CHF 4'675.00) e delle spese (CHF 419.70) del curatore __________ poste a carico di RE 1 (dispositivo n. 2) e di addebito a RE 1 delle spese e della tassa di giustizia per la decisione (CHF 150.00), è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.