Incarto n.
9.2021.28

Lugano

20 maggio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’istituzione in via cautelare di una curatela generale a loro favore

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5/8 marzo 2021 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 25 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Da alcuni anni le Autorità si occupano della situazione personale e in particolare abitativa di RE 1 (1936) e della moglie RE 2 (1947), che vivono con un figlio disabile, __________ (1972) ad __________.

                                  B.   Nel dicembre 2019 il servizio sociale dell’Ospedale regionale di __________ ha preso contatto con il Comune di __________, per chiarire la situazione del nucleo famigliare, avendo constatato un declino cognitivo di RE 1, in quel momento ricoverato, ed indicando di non ritenere la moglie adeguata a sostenerlo.

 

                                  C.   Nella primavera del 2020 si è reso necessario un intervento presso l’abitazione dei signori RE 1 e RE 2, per lo sgombero di materiale abusivamente depositato su un fondo di loro proprietà. Le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire anche per una lite domestica, constatando una situazione abitativa precaria, con la famiglia che viveva in un solo locale dove erano accumulati oggetti e rifiuti.

 

                                  D.   Il __________ 2020 i coniugi RE 1 e RE 2 sono rimasti vittime di un incidente della circolazione stradale, nel quale è deceduto il loro primogenito __________ (1971). Durante il successivo ricovero, insieme al figlio disabile __________, l’Ufficio del veterinario cantonale ha eseguito un intervento, constatando uno stato di grave incuria di diversi animali (galline, conigli, cani, gatti).

 

                                  E.   Durante un’udienza tenutasi il 12 giugno 2020, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza a favore di RE 1, RE 2 e il figlio __________, nominando quale curatrice la signora __________, con il compito segnatamente di organizzare la situazione abitativa e igienica, in relazione anche alla situazione degli animali, come pure con mansioni di aiuto economico e medico.

 

                                  F.   In data 15 luglio 2020 l’Autorità di protezione ha deciso in via cautelare la modifica delle misure di protezione a favore dei signori RE 1, RE 2 e __________, constatando che la collaborazione con la curatrice nominata non è avvenuta ed estendendo pertanto il mandato di quest’ultima alla gestione di tutti i beni, limitando maggiormente i diritti civili degli interessati. Ha inoltre incaricato il Servizio psico-sociale (SPS) di __________ di allestire una perizia psichiatrica, rispondendo a precisi quesiti.

 

                                  G.   La curatrice ha presentato le proprie dimissioni in data 27 luglio 2020. Con decisione 6 agosto 2020 è quindi stata sostituita con effetto immediato dalla signora CURA 1, alla quale sono stati assegnati precisi compiti, a protezione degli interessati.

 

                                  H.   In data 20 agosto 2020 è avvenuta l’esecuzione forzata dello sgombero di una “discarica a cielo aperto” sul fondo di proprietà di RE 1 e RE 2, richiesta dal Municipio di __________.

 

                                    I.   Con decisione 28 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha autorizzato la curatrice a deviare tutta la corrispondenza degli interessati. A seguito di alcuni solleciti da parte del Municipio di __________, ha pure conferito mandato di far procedere a lavori di ristrutturazione per ripristinare l’abitabilità dell’abitazione e di rappresentarli, eventualmente designando un legale, nell’ambito delle procedure susseguenti all’incidente stradale nel quale il figlio __________ è deceduto.

 

                                  L.   In data 23 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha emanato una decisione tramite la quale, in virtù dell’obbligo di collaborare ai sensi dell’art. 448 CC, ha chiesto agli interessati di “astenersi dal compromettere il disbrigo dei lavori presso la loro abitazione in vista di recuperarne l’abitabilità e di risiedere presso l’Albergo __________ dal 26 ottobre 2020 e per un mese circa per la durata dei lavori”. L’Autorità di prime cure ha precisato che in caso di mancanza di rispetto dell’obbligo di collaborazione, era riservato il ricovero a scopo di assistenza. Ha infine ordinato “l’esecuzione forzata tramite Polizia e altri terzi” della decisione, come pure delle precedenti, “in particolare per l’esecuzione dei lavori e la collaborazione ai sensi dell’art. 448 CC”.

 

                                  M.   Gli interessati si sono trasferiti presso l’Hotel __________. All’inizio del mese di dicembre 2020 RE 1 ha contratto il COVID-19 ed è stato ricoverato. Dopo la sua dimissione, insieme alla moglie e al figlio si sono trasferiti a __________, presso la residenza __________.

 

                                  N.   Con rapporto 4 dicembre 2020 il d. med. __________, caposervizio del servizio di Geriatria Acuta dell’Ospedale regionale di __________, ha indicato di ritenere opportuna l’istituzione di una curatela generale, almeno a favore di RE 1, giudicando possibile un rientro al domicilio “solamente in un appartamento protetto” e con la garanzia che “venga seguito più volte al giorno da un servizio Spitex”.

 

                                  O.   In data 25 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza con la signora RE 2, in presenza anche di due persone di fiducia. Si è discusso dell’opportunità di istituire misure di protezione, ritenuta necessaria da diversi curanti e anche dall’Autorità. In conclusione dell’incontro, con decisione a verbale, l’Autorità di protezione ha istituito in via cautelare una curatela generale a favore di RE 1 e RE 2. Ha quindi esteso il mandato conferito al Servizio psico-sociale (SPS) di allestire una perizia, chiedendo di acquisire la consulenza di un medico geriatra o eventualmente un altro medico in base alla situazione, per determinare i bisogni concreti di RE 1, in particolare per definire le cure e l’assistenza necessari e l’eventuale esigenza di inserimento in un istituto.

 

                                  P.   RE 1 e RE 2 sono insorti contro la suddetta decisione con reclamo 5/8 marzo 2021. Essi si oppongono all’istituzione della curatela generale a loro favore, ritenendola una misura inadeguata e chiedono di poter rientrare al loro domicilio, con l’aiuto della curatrice che si prodighi per il risanamento dell’abitazione finanziato con un’ipoteca. In caso contrario essi chiedono che la curatrice venga “sollevata dal suo impegno” e sostituita. Al proposito ne criticano l’operato, ed in particolare il rapporto morale presentato, che non sarebbe sufficientemente circostanziato.

 

                                  Q.   Con osservazioni 29 marzo 2021 l’Autorità di protezione conferma integralmente la propria decisione, precisando gli interventi svolti a favore di RE 1, RE 2 e del figlio __________ e sostenendo l’esigenza di comprendere se un rientro al domicilio di RE 1 sia sostenibile dal profilo medico e con quali aiuti. L’Autorità di protezione indica di necessitare della collaborazione degli interessati, ed in particolare della signora RE 2, anche nei confronti della curatrice, che si è prodigata con numerosi interventi. L’Autorità di prime cure chiede quindi la reiezione del reclamo, specificando che, trattandosi di un intervento cautelare in attesa delle risultanze delle verifiche ordinate, una nuova decisione si renderà necessaria e la stessa terrà conto della situazione, in particolare anche economica, e del desiderio degli interessati di condurre una vita semplice e rurale in Valle __________. Precisando che i dispositivi della decisione 7 e 8 sono relativi ad elementi di natura incidentale e chiarendo che in ogni caso la decisione è immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione chiede una pronuncia in tempi brevi, essendo “impellente determinare gli aiuti necessari per la salute del signor RE 1”.

 

                                  R.   In data 31 marzo 2021 CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, precisando di ritenere che lo stesso non sia redatto dagli interessati. La curatrice chiede di accertare se esso possa avere valore anche per RE 1, ritenuto che dal testo si comprenderebbe che RE 2 agisce in sua rappresentanza. CURA 1 chiarisce di svolgere il proprio mandato nell’interesse degli interessati, tuttavia in assenza della loro collaborazione. Specifica di avere come unico obiettivo quello di risolvere i problemi dei curatelati, ciò che sarebbe più semplice con la loro collaborazione o senza le loro interferenze. Quanto al rapporto morale, ella ha ritenuto non necessario “dilungarsi”, rinviando ai rapporti già inoltrati. In definitiva chiede la conferma della decisione impugnata e la reiezione del reclamo.

 

                                  S.   Con scritto 15 aprile 2021 RE 2 e RE 1 chiedono nuovamente di essere aiutati a rientrare al loro domicilio, chiarendo la dinamica dell’incidente stradale e di quanto successo in seguito, contestando in particolare gli interventi della curatrice relativi alla loro abitazione ed ai loro beni.

 

                                  T.   Con duplica di data 3 maggio 2021 l’Autorità di protezione conferma la sua posizione, precisando il suo operato e quello della curatrice, volto a chiarire meglio la situazione e comprendere i bisogni concreti degli interessati, al fine di trovare la soluzione più conveniente. Ritiene inoltre che le osservazioni espresse in replica dai reclamanti quanto agli interventi della curatrice esulino dalla procedura.

 

                                  U.   CURA 1 precisa con scritto 3 maggio 2021 di lasciare alla Camera di protezione una valutazione della ricevibilità formale del reclamo, osservando di ritenere che la replica denoti uno stato generale di confusione degli interessati. Essa specifica di aver svolto interventi a beneficio della situazione personale ed economica dei curatelati, rammaricandosi di essere invece da loro considerata un’avversaria.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito in via cautelare una curatela generale a favore di RE 1 e RE 2. Nel merito ha invece esteso un mandato già in precedenza assegnato al Servizio psico-sociale (SPS) di __________, al fine di determinare i bisogni concreti degli interessati in vista della successiva decisione relativa alla loro situazione abitativa ed all’organizzazione delle necessarie cure.

 

                                   3.   I reclamanti si oppongono alla suddetta decisione, con un reclamo redatto in prima persona dalla signora RE 2 ma sottoscritto pure dal marito RE 1. La replica è invece redatta al plurale, sottoscritta da entrambi. Al proposito, la curatrice solleva dubbi a proposito della capacità di RE 2 di agire “per conto” di RE 1.

                                         I reclamanti sono a beneficio di una curatela generale e quindi privati dell’esercizio dei diritti civili, ragion per cui non possono esercitare in autonomia la loro capacità processuale ma soltanto per il tramite del loro rappresentante legale, la curatrice generale. Ciò nonostante, va ricordato che la facoltà di interporre reclamo ai sensi dell’art. 450 CC – così come quella di incaricare un rappresentante legale a tale scopo – viene annoverata dalla dottrina quale diritto strettamente personale e può dunque essere esercitata in piena autonomia anche dalle persone private dei diritti civili, purché capaci di discernimento (art. 450 CC; cfr. Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, n. 165 pag. 93; n. 174-179 pag. 97-98; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Henkel, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 394 CC n. 34; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc. 9.2019.172 consid. 8). Ritenuto che un’eventuale incapacità dei reclamanti non è ancora definita ed è oggetto di perizia, la capacità processuale dei reclamanti può, a questo stadio della procedura, essere presunta.

 

                                   4.   L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

 

                               4.1.   Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc. 9.2016.91 consid. 3.1; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel , ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17).

 

                               4.2.   L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20).

 

                               4.3.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

 

                               4.4.   Ai sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

 

                                         Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437).

 

                                         In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela. Secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

                                         Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

                                         Una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone di conoscenze e competenze necessarie) deve essere eseguita per l’istituzione di una curatela generale, a motivo dell’impatto che essa comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).

                                         Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

 

                                   5.   Giusta l’art. 445 CC l’Autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Essa può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).

 

                                         La nozione di provvedimento cautelare comprende tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, n. 7 pag. 848).

 

                                   6.   Nella fattispecie, contestata è l’istituzione in via cautelare di una curatela generale, in attesa di conclusioni peritali volte a definire la situazione dei reclamanti, dal punto di vista personale e con specifico riferimento alla loro situazione abitativa ed economica. In particolare, RE 2 ritiene di essere “sana che sa intendere e volere” e di considerare quindi inadeguata la misura istituita, essendo troppo restrittiva. Non è invece contestata la necessità di una perizia per comprovare lo stato di salute e i bisogni degli interessati.

                                         Da quanto emerge dalla documentazione agli atti, risulta che RE 1, RE 2 e il figlio disabile __________ vivevano in condizioni di importante stato di degrado, in una casa la cui abitabilità non era più data da tempo (cfr. in particolare rapporto del 28 ottobre 2020 della polizia comunale della città di __________ “esecuzione forzata sgombero casa”). Con rapporto 4 dicembre 2020 il dr. med. __________, caposervizio del servizio di Geriatria Acuta dell’Ospedale regionale di __________, indica l’adeguatezza di istituire una curatela generale, almeno a favore di RE 1, ritenendo possibile un rientro al domicilio “solamente in un appartamento protetto” e con la garanzia che “venga seguìto più volte al giorno da un servizio Spitex”. Il medico capoclinica del Servizio psico-sociale (SPS) di __________, dr. med. __________, in un primo rapporto del 14 dicembre 2020, indica che RE 2 “non appare in grado di effettuare un’autovalutazione critica e che emergono elementi ascrivibili ad un Disturbo da accumulo patologico (…) è rilevabile un severo disagio per l’economia domestica e per il resto dei famigliari”. Lo specialista conclude specificando di ritenere, visto che una curatela di rappresentanza non è stata sufficiente a tutelarla e conseguentemente i suoi familiari, “indicato effettuare un ampliamento fino a una curatela generale”.

                                         Nemmeno si può dimenticare la situazione debitoria dei reclamanti: da un conteggio del 9 aprile 2020 risultava infatti un totale di esecuzioni per fr. 9'645.80.

                                         Come ricordato dall’Autorità di protezione, l’approfondimento ordinato nell’ambito del procedimento è volto all’accertamento dell’esistenza di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla persona degli interessati, presupposto per la conferma della misura di protezione istituita in via cautelare. Tale misura appare quindi necessaria durante le verifiche, al fine di proteggere gli interessi dei curatelati, che negando il loro accresciuto bisogno di sostegno e opponendosi agli atti della curatrice si espongono ad un potenziale pericolo per la loro salute e quella del figlio __________. Al proposito, si rammenta che le condizioni in cui vivevano nella loro abitazione non erano più idonee alla salvaguardia della loro salute (cfr. rapporto del 28 ottobre 2020 della polizia comunale della Città di __________) e che anche a causa della mancanza di consapevolezza della loro situazione, la misura si rende indispensabile per tutelarli. Il loro bisogno di protezione è infatti innegabile, viste, come evidenziato dall’Autorità di prime cure, le loro condizioni “personali, psichiche, fisiche e comportamentali”. Al fine di salvaguardare i loro interessi, nemmeno a questo giudice appare quindi idoneo, allo stadio attuale della procedura e in base alle verifiche sin qui svolte, un provvedimento meno incisivo (che non preveda in particolare la revoca dell’esercizio dei diritti civili). Quanto suggerito dai reclamanti, ossia di mantenere una curatela di rappresentanza, non risulta pertanto sufficiente a tutelarli analogamente, almeno finché non sarà meglio definita la situazione, relativamente alla loro salute fisica e psichica. In simili circostanze, la decisione impugnata merita quindi di essere confermata. L’Autorità di protezione è tuttavia invitata a procedere senza indugio agli accertamenti necessari per giungere alla decisione di merito.

 

                                         Quanto alle lagnanze dei reclamanti relativamente alla “profonda inimicizia che intercorre” tra loro e la curatrice ed alla contestazione della sua nomina (dispositivo 3 della decisione impugnata), non sono dati elementi tali da dimostrare l’inidoneità di CURA 1 ad assumere il mandato o altri motivi che possano giustificare l’annullamento della decisione in tal senso. La nomina di CURA 1 adempie senza dubbio ai requisiti dell’art. 394 CC e la critica di RE 1 e RE 2 è quindi destinata all’insuccesso. Peraltro, occorre ricordare che inizialmente era stata nominata una curatrice proposta dagli interessati, che tuttavia dopo alcuni mesi ha presentato le proprie dimissioni anche in ragione della mancata collaborazione dei reclamanti (cfr. scritto del 24 giugno 2020 di __________) ed è stata sostituita da CURA 1 con decisione 6 agosto 2020. Gli interessati non formulano peraltro ulteriori proposte di sostituzione, limitandosi esclusivamente a criticare l’operato di CURA 1, non condividendone le decisioni e auspicando che venga nominato qualcuno che li faccia rientrare al domicilio. Ciò che dagli atti risulta tuttavia essere tra gli obiettivi della curatrice in carica, ritenuta in ogni caso l’esigenza di ripristinare l’abitabilità e di istituire i necessari aiuti almeno per RE 1.

 

                                         Relativamente alle critiche del rapporto morale, che secondo i reclamanti non sarebbe sufficientemente preciso, si osserva che tale argomento esula dal presente procedimento, considerato che non è oggetto della decisione impugnata. Un eventuale reclamo potrà semmai essere presentato conto la decisione di approvazione del rapporto morale.

 

                                   7.   Visto quanto precede, il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

 

 

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.