Incarto n.
9.2021.40

Lugano

31 agosto 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Mecca

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

patr. da: PR 2

 

 

 

per quanto riguarda l’autorità parentale congiunta

 

 

 

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 febbraio/4 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   PI 1, nata il 2010, è figlia di RE 1 e CO 2. Il padre ha riconosciuto la figlia mediante dichiarazione di data 26 gennaio 2011. I genitori non sono coniugati e vivono separatamente.

 

                                  B.   Con scritto 2 febbraio 2011 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) aveva invitato i genitori a presentare una convenzione inerente il mantenimento della figlia e l’esercizio delle relazioni personali della figlia con il genitore non affidatario.

 

                                  C.   Con scritto 27 agosto 2012 il padre aveva chiesto alla Commissione tutoria di intervenire nelle difficoltà vissute con la madre e di aiutarlo a poter rivedere sua figlia. Con osservazioni 10 settembre 2012 alla predetta richiesta del padre, la madre aveva postulato una regolamentazione di diritti di visita regolari, siccome il padre si era, a suo dire, da sempre disinteressato della figlia.

 

                                  D.   In sede di udienza 2 ottobre 2012 i genitori si erano accordati sul seguente assetto di esercizio delle relazioni personali tra padre e figlia: “PI 1 vedrà il papà per i prossimi due mesi a partire dal 7 di ottobre 2012 alla presenza della madre: ogni domenica mattina dalle 9.00 alle ore 12.00. Trascorso il periodo di due mesi il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita da solo. Su istanza di una delle parti questa Commissione provvederà a citare le stesse per aggiornamento dei diritti di visita. Questo verbale vale quale decisione.

 

                                  E.   In sede di udienza 12 novembre 2012 davanti alla Pretura di __________, i genitori avevano concluso un accordo relativo ai contributi di mantenimento dovuti dal padre a favore della figlia. L’autorità parentale non era stata tematizzata nella discussione, mentre per quanto attiene ai diritti di visita padre-figlia, le parti avevano dichiarato di essersi già accordate davanti all’Autorità tutoria competente.

 

                                  F.   Con scritto 21 luglio 2020, il padre ha presentato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata nelle competenze alla Commissione tutoria – un’istanza supercautelare e cautelare tesa a permettergli di trascorrere una vacanza di una settimana al mare con sua figlia. Secondo il padre, la madre si opponeva alla sua richiesta senza valide motivazioni e contrariamente agli interessi della bambina.

 

                                  G.   Con decisione 22 luglio 2020 l’Autorità di protezione ha respinto la predetta istanza supercautelare del padre, ritenendo in primis che la richiesta di provvedimenti urgenti fosse tardiva e che non contenesse sufficienti elementi per poter esser accolta. L’Autorità di protezione ha inoltre evidenziato che, in mancanza di una definizione formale dell’assetto giuridico riguardante l’autorità parentale, l’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari, andava “fatta chiarezza in tal senso”, anche per “evitare che in futuro si ripresenti una tale situazione di evidente disagio ed imbarazzo per figlia e genitori”. L’Autorità di protezione ha intimato la decisione alla madre, invitandola a presentare delle osservazioni all’istanza. I genitori sono stati convocati ad un’udienza per la discussione di merito.

 

                                  H.   La madre, con osservazioni 5 agosto 2020, ha preso posizione sulla richiesta del padre inerente le vacanze estive, esprimendo inoltre delle critiche relative a determinati atteggiamenti osservati nel padre. Quest’ultimo, a sua volta, ha risposto a detta missiva in data 15 settembre 2020, chiedendo in particolare all’Autorità di protezione di garantirgli un ampio diritto di visita, proponendo una regolamentazione concreta dei diritti di visita.

 

                                    I.   I genitori sono stati sentiti dall’Autorità di protezione in data 16 settembre 2020. Ciascun genitore ha descritto la propria situazione personale ed abitativa attuale e ognuno si è espresso sul più recente assetto predisposto per i diritti di visita padre-figlia. Su richiesta del padre, i genitori hanno concordato seduta stante un graduale ampliamento dei diritti di visita. L’Autorità di protezione ha quindi proceduto alla formalizzazione dell’accordo, stabilendo con effetto immediato il nuovo assetto dei diritti di visita e delle relazioni telematiche (punto 1-3). Ogni genitore è stato obbligato a comunicare all’altro con almeno un anticipo di 30 giorni quando si reca all’estero per trascorrere una vacanza di almeno 6 giorni con l’indicazione dei i relativi dettagli informativi (punto 4), mentre i genitori sono stati incaricati “di presentare sintetico rapporto circa l’andamento dell’estensione delle relazioni personali anche al venerdì con il papà entro il 15 novembre 2020”, dopo di che si sarebbe deciso “se estendere i pernottamenti dal papà al mercoledì notte tutte le settimane” (punto 5). Inoltre, ai genitori è stato “assegnato un termine scadente il 31 gennaio 2021 per determinarsi sulla questione riguardante l’autorità parentale sulla figlia” (punto 6). Il verbale è stato sottoscritto da tutte le persone presenti all’udienza.

 

                                   J.   In data 13 novembre 2020 il padre ha presentato all’Autorità di protezione un riassunto sull’andamento del più recente diritto di visita con la figlia. Con richiamo 20 novembre 2020 (e tramite sollecito 10 dicembre 2020) l’Autorità di protezione ha ricordato alla madre di presentare pure lei il proprio rapporto inerente l’estensione delle relazioni personali padre-figlia.

 

                                  K.   Nel mese di dicembre 2020 il padre ha trasferito il domicilio nel Comune di __________, fatto del quale la madre è stata informata per il tramite dell’Autorità di protezione con scritto 10 dicembre 2020.

 

                                  L.   Con scritto 29 gennaio 2020 – dando seguito a quanto disposto dall’Autorità di protezione nella decisione a verbale del 16 settembre 2020 (punto 6) - il padre si è determinato sull’autorità parentale, chiedendo che la stessa venga attribuita congiuntamente ai genitori conformemente all’art. 296 cpv. 2 CC, evidenziando che i genitori non avrebbero “conflitti gravi e duraturi, incapacità comunicativa, divergenze sulle questioni fondamentali, relative a PI 1 e più in generale” che non vi sarebbero “ostacoli ai sensi di legge e giurisprudenza che giustifichino l’attribuzione dell’autorità parentale alla sola madre”.

 

                                  M.   Mediante decisione 24 febbraio/4 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha dichiarato “accolta” la predetta determinazione del padre e ha attribuito l’autorità parentale sulla figlia PI 1 congiuntamente ai genitori (dispositivo n. 1). Ha inoltre disciplinato le relazioni personali tra padre e figlia (dispositivi n. 2 e 3) e posto le tasse di fr. 350.00 e le spese di fr. 150.00 a carico dei genitori per un mezzo ciascuno, con compensazione delle ripetibili (dispositivo n. 4). Con la medesima decisione l’Autorità di protezione, in via provvisionale e con effetto immediato, ha decretato un ulteriore diritto di visita infrasettimanale tra padre e figlia.

 

                                  N.   Con scritto 17 marzo 2021 all’Autorità di protezione RE 1 ha sostenuto di aver preso conoscenza soltanto quel medesimo giorno della determinazione del padre del 29 gennaio 2021, comunicando di opporsi all’attribuzione dell’autorità parentale congiunta. La madre ha fatto valere che non sarebbero dati i motivi per giustificare una modifica della regolamentazione in vigore e che nemmeno il padre avrebbe addotto fatti nuovi e importanti atti a giustificare una modifica dell’assetto vigente.

 

                                  O.   Avverso la suddetta decisione è quindi insorta RE 1 con reclamo 18 marzo 2021, contestando i dispositivi n. 1 e 4 della decisione impugnata, ovvero opponendosi all’attribuzione dell’autorità parentale congiunta e alla messa a suo carico degli oneri processuali. La reclamante ha chiesto, in via preliminare, l’annullamento dei dispositivi n. 1 e 4 e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione per il completamento dell’istruttoria. In via subordinata la reclamante ha postulato la riforma del dispositivo n. 1 (affinché sia respinta l’istanza del padre e mantenuta l’autorità parentale esclusiva della madre) e del dispositivo n. 4 (affinché le tasse e spese siano poste a carico del padre, con rifusione a favore della madre di fr. 800.00 a titolo di ripetibili). La reclamante ha eccepito una violazione del diritto di essere sentita, nella misura in cui la determinazione del padre tendente all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta non le sarebbe mai stata notificata, privandola così del diritto di presentare una risposta. Nel merito la reclamante ha obiettato che l’Autorità di protezione non ha fondato la modifica dell’assetto dell’autorità parentale sull’esistenza di fatti nuovi importanti e che non è stato provato che il bene della minore fosse compromesso con il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva della madre. Inoltre, la reclamante ha rilevato che il padre non aveva fatto uso della facoltà concessagli dall’art. 12 cpv. 4 Tit. fin. CC (ossia che non aveva chiesto di disporre dell’autorità parentale congiunta entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto). La reclamante si è opposta alla tesi dell’Autorità di protezione secondo cui, essendo rimasta silente, ella avrebbe acconsentito, per atti concludenti, all’attribuzione dell’autorità parentale congiunta.

 

                                  P.   Con osservazioni 30 marzo 2021 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, sostenendo che, siccome la madre non aveva dato seguito ai termini imposti in sede di incontro 16 settembre 2020, andava dato per acquisito il suo consenso – per atti concludenti – all’estensione al padre dell’autorità parentale. L’Autorità di protezione ha ricordato che la madre in precedenza aveva, con il suo silenzio, confermato il suo consenso all’estensione delle relazioni personali tra padre e figlia già sancita durante l’udienza 16 settembre 2020. L’Autorità di protezione ha respinto i rimproveri della reclamante sull’asserita violazione del diritto di essere sentita, rilevando di aver dato alla madre la possibilità di esprimersi liberamente sulla questione dell’autorità parentale congiunta, e che era stata la madre a rinunciare volontariamente a dare una risposta. L’Autorità ha sostenuto che l’estensione dell’autorità parentale non farebbe seguito all’istanza del padre, bensì alla questione posta d’ufficio dall’Autorità in sede di udienza 16 settembre 2020 quale facoltà concessale ex art. 446 CC. Ha inoltre precisato che “ex art. 298b CC, si è poi conferito l’autorità parentale congiunta, dopo aver costatato che nessuno dei due genitori era contrario e dopo aver costatato che entrambi hanno confermato che la figlia ha costanti e duraturi ottimi rapporti con il padre e anche il padre ha duraturi ottimi rapporti con la figlia; si è costatato quindi che per il bene della figlia nulla impediva che fosse disposta l'autorità parentale congiunta”. L’Autorità di protezione ha per finire criticato il fatto che la reclamante non sia entrata nel merito della questione centrale del bene della figlia, ma si sia limitata ad obiezioni procedurali.

 

                                  Q.   Con osservazioni 12 aprile 2021 il padre ha chiesto la reiezione del reclamo, criticando le censure della reclamante. In particolare egli ha ritenuto che la madre tenterebbe di camuffare la sua inattività nel prendere posizione sia sui diritti di visita che sull’autorità parentale nei termini impartiti con l’asserita violazione del diritto di essere sentita. La reclamante tratterebbe “il suo silenzio” in maniera insostenibile, dando al primo, inerente i diritti di visita, il significato di un accordo, mentre il secondo, riguardante l’autorità parentale, lo equiparerebbe ad un disaccordo. Secondo il padre, essendo la madre patrocinata, avrebbe potuto e dovuto esprimersi qualora non fosse stata d’accordo con la concessione dell’autorità parentale congiunta. A mente del padre andrebbe tutelata la buona fede. La reclamante non avrebbe sollevato alcuna obiezione sul fatto che l’autorità parentale congiunta non gioverebbe a PI 1, argomenti che secondo il resistente, la madre avrebbe dovuto addurre entro il termine impartitole per le relative prese di posizioni (31 gennaio 2021). La madre si sarebbe “disinteressata” della procedura. Il padre asserisce inoltre di non aver dovuto motivare la concessione dell’autorità parentale congiunta con “fatti nuovi ed importanti”, in quanto non vi sarebbero state opposizioni da parte della madre, che con il suo silenzio avrebbe anzi dato il suo accordo in tal senso per atti concludenti. Per finire, il padre si è opposto all’assegnazione di ripetibili a favore della madre.

 

                                  R.   Con replica 30 aprile 2021 la reclamante si è riconfermata nel suo gravame. Ha rilevato che il fatto di avere deciso di non presentare un rapporto sulle relazioni personali e di avere accettato l’assetto dei diritti di visita in vigore non avrebbe alcuna rilevanza per le decisioni relative alla modifica dell’autorità parentale. RE 1 ha ribadito la sua disapprovazione in relazione a un suo asserito consenso per atti concludenti ad una modifica dell’autorità parentale, rilevando di non essersi pronunciata sul tale questione (né in sede di udienza né in seguito) siccome in nessun momento le sarebbe stato chiesto di farlo, con conseguente crassa violazione del suo diritto di essere sentita.

                                         In merito alle osservazioni del padre, la reclamante ha contestato i fatti come da lui esposti. La reclamante ha sostenuto che il padre non avrebbe ancora versato contributi di mantenimento a favore della figlia e non avrebbe mai manifestato un interesse a detenere l’autorità parentale sulla figlia, lasciando trascorrere – dopo la modifica legislativa - anche il termine scadente il 30 giugno 2015 per richiedere la relativa attribuzione. Il procedimento che il padre ha recentemente avviato dinnanzi all’Autorità di protezione avrebbe avuto per oggetto unicamente la vacanza che egli era intenzionato a trascorrere lo scorso anno in __________, mentre la richiesta tendente all’autorità parentale congiunta sarebbe stata presentata soltanto con la determinazione 29 gennaio 2021 sulla decisione a verbale dell’Autorità di protezione, procedura che secondo la madre non sarebbe mai stata pendente, ragione per la quale non si era pronunciata. Il suo silenzio non avrebbe potuto essere qualificato né quale accordo né quale disaccordo. Il gravame andrebbe, a suo dire, di conseguenza accolto nel rispetto della sicurezza del diritto e della buona fede processuale. La reclamante ha ribadito la sua pretesa tendente all’attribuzione di ripetibili a suo favore quantificate in fr. 800.00 per la procedura di primo grado e in fr. 6'000.00 per quella di secondo grado.

 

                                  S.   Con duplica 17 maggio 2021 il padre ha rilevato che la questione alimentare esulerebbe dalla presente procedura, la quale sarebbe improntata alla sola questione dell’autorità parentale. Secondo il padre, la madre avrebbe ancora mancato di soffermarsi sui bisogni della figlia. Ha ribadito anche la critica relativa all’omissione della madre nel presentare i richiesti rapporti sull’andamento dei diritti di visita. Il padre ha sottolineato che nessun diritto della madre sarebbe stato violato, essendo ad entrambi i genitori stati garantiti gli stessi diritti, valendo i termini impartiti dall’Autorità di protezione per entrambe le parti. Non vi sarebbe quindi spazio per interpretazioni soggettive, in quanto il verbale dell’udienza 16 settembre 2020 serviva proprio ad evitarle.

 

                                  T.   Con duplica 18 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha rilevato che la questione e la procedura circa l’autorità parentale congiunta sarebbero da riprendere a dipendenza dell’esito del gravame in esame. La madre non avrebbe esposto i motivi per i quali la procedura dovrebbe venire ripresa ex novo, ossia quali diritti fondamentali sarebbero stati violati, avendo ella per altro avuto la possibilità di esprimersi sulla questione, discussa ed esposta a verbale.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nel caso concreto, la censura principale di RE 1 è di natura procedurale nella misura in cui eccepisce una violazione del diritto di essere sentita a causa della mancata intimazione dello scritto 29 gennaio 2021 con il quale il padre – dando seguito all’interpellazione avviata d’ufficio dall’Autorità di protezione all’udienza del 16 settembre 2020 (v. punto 6 della decisione a verbale) - si è determinato a chiedere l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, motivo per il quale la reclamante chiede l’annullamento dei dispositivi (n. 1 e 4) impugnati e il rinvio degli atti all’Autorità di prima sede per il completamento dell’istruttoria.

 

                               2.1.   Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati anche nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm).

 

                               2.2.   Eccezionalmente, una violazione del diritto d’essere sentito commessa da un’Autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall’Autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l’interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un’Autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

 

                               2.3.   La mancata intimazione dello scritto 29 gennaio 2021 con il quale CO 2 - dando seguito all’interpellazione avviata d’ufficio dall’Autorità di protezione all’udienza del 16 settembre 2020 (v. punto 6 della decisione a verbale) - si è determinato a chiedere l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, è senz’altro lesiva del diritto di essere sentita di RE 1. Quest’ultima è stata infatti privata della facoltà di fare valere in prima sede le argomentazioni contrarie alle motivazioni espresse da CO 2 a sostegno della modifica dell’assetto dell’autorità parentale che parrebbe essere stata proposta d’ufficio dalla stessa Autorità di protezione. Il condizionale in merito a quest’ultima considerazione è d’obbligo in quanto nel verbale dell’udienza 16 settembre 2020 non v’è traccia di come si sia giunti all’inserimento dell’interpellazione delle parti di cui al punto 6 della decisione a verbale, segnatamente di un’eventuale discussione avvenuta sull’argomento in tale frangente. Ma tant’è. Dalle osservazioni dell’Autorità di protezione si ricava che la questione dell’autorità parentale è stata posta d’ufficio dall’Autorità (osservazioni 30 marzo 2021, punto 3), senza che quest’ultima abbia esplicitato/anticipato i motivi alla base della sua proposta. In simili circostanze, la mancata reazione della signora RE 1 avrebbe dovuto indurre l’Autorità di prime cure a convocare un’ulteriore udienza chiarificatoria o quanto meno ad intimare la presa di posizione (del 29 gennaio 2021) del padre. Non avendo proceduto in tal senso e decidendo l’attribuzione ai genitori dell’autorità parentale congiunta sulla figlia PI 1, l’Autorità di protezione è incorsa in una palese violazione del diritto della madre di essere sentita. La mancata reazione di quest’ultima all’interpellazione andava infatti senza ombra di dubbio interpretata quale rifiuto di “entrare in materia sull’autorità parentale”.

                                         Comunque, la predetta violazione può essere sanata in questa sede ritenuto che la Camera di protezione quale autorità di reclamo è munita di pieno potere cognitivo in fatto ed in diritto. Un rinvio della questione all’autorità di prime cure costituirebbe infatti una formalità inutile (essendosi la reclamante con il suo gravame pronunciata sufficientemente in merito alla questione) e implicherebbe solo un vano prolungamento della procedura.

 

                               2.4.   Di conseguenza, può essere affrontata nel merito la censurata attribuzione dell’autorità parentale congiunta.

 

                                   3.   Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono orami trattati in maniera uguale.

 

                                         Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione titolare dell’autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).

 

                               3.1.   L’art. 298b CC prevede che quando un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro genitore può rivolgersi all’Autorità di protezione del domicilio del figlio. L’Autorità di protezione dispone l’autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre (art. 298b cpv. 2 CC).

 

                               3.2.   Giusta l’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio, o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.

 

                                   4.   Nel caso concreto, CO 2 ha aderito alla proposta dell’Autorità di prima sede di vedersi attribuire l’autorità parentale congiunta. In questa sede il padre ha confermato la sua adesione con più ampie motivazioni. La madre si oppone, domandando il mantenimento dell’autorità esclusiva a suo favore. La reclamante fa valere che il padre non avrebbe addotto dei fatti nuovi importanti tali da poter giustificare un cambiamento dell’autorità parentale secondo l’art. 298d CC. Il padre a sua volta, invocando invece l’art. 134 cpv. 3 CC, contesta la tesi della reclamante non ritenendo di dovere motivare la concessione dell’autorità parentale congiunta mediante fatti nuovi ed importanti, in quanto la madre non si sarebbe mai opposta all’autorità parentale congiunta (così che vigerebbe per atti concludenti un accordo tra i genitori) e non avrebbe comunicato eventuali disagi della figlia nelle relazioni con il padre.

 

                               4.1.   Ritenute quest’ultime allegazioni delle parti, oltre al fatto che l’Autorità di protezione non si è espressa a tale riguardo (né in sede di osservazioni né mediante la duplica), occorre innanzitutto fare chiarezza sulla normativa legale applicabile alla fattispecie in esame, segnatamente se e in che misura viene presupposta la presenza di fatti nuovi, rispettivamente una modifica delle circostanze, per giustificare un cambiamento dell’attribuzione dell’autorità parentale.

 

                               4.2.   L’art. 298d CC regola la modifica dell’autorità parentale di genitori non coniugati, mentre l’art. 134 CC viene invece applicato alla modifica di misure di protezione dell’unione coniugale e alla modifica di sentenze di divorzio. Si tratta di normative parallele (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 n. 10).

                                         Di conseguenza, non essendo i genitori di PI 1 mai stati coniugati, la fattispecie concreta va esaminata secondo l’art. 298d CC e non ai sensi dell’art. 134 CC, sebbene le condizioni materiali delle due normative siano identiche e conformi a quanto prevaleva prima del 1°luglio 2014, ovvero che ogni modifica dell’autorità parentale presuppone che la nuova regolamentazione sia richiesta dall’interesse del figlio in ragione del sopraggiungere di fatti nuovi importanti (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., n. 625, pag. 426).

 

                               4.3.   In virtù dell’art. 12 cpv. 4 Titolo finale CC, se in data 1° luglio 2014 l’autorità parentale apparteneva ad un solo genitore, l’altro genitore poteva rivolgersi all’autorità di protezione entro il 30 giugno 2015 per chiedere l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta. In tal caso veniva applicato l’art. 298b CC per analogia. Tuttavia, oggi la normativa transitoria non esplica più alcun effetto. Se il figlio è nato prima del 1° luglio 2014, il genitore che postula unilateralmente l’autorità parentale congiunta deve oggi basarsi sull’art. 298d CC, che prevede l’attribuzione ex novo dell’autorità parentale nel caso in cui, a causa di una modifica importante delle circostanze, ciò risulti necessario per il bene del figlio. Per il figlio nato dopo la predetta data, va invece applicato l’art. 298b CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., n. 639 e segg., pag. 433). In altre parole: se il termine sancito all’art. 12 cpv. 4 Titolo finale CC è scaduto senza che all’autorità competente sia stato chiesto di disporre l’autorità parentale congiunta, gli ostacoli per il suo ottenimento in caso di disaccordo sono più importanti che durante il periodo transitorio (Senn, FamPra.ch 2017, pag. 972 seg.).

 

                               4.4.   Ritenuto che PI 1 è nata il 2010, non essendo i suoi genitori mai stati coniugati ed essendo la madre da sempre stata titolare esclusiva dell’autorità parentale, per le costanti giurisprudenza e dottrina sopraccitate, alla presente fattispecie e alla domanda del padre di vedersi attribuire l’autorità parentale congiunta, va applicato l’art. 298d CC. Si tratta quindi di esaminare se siano intervenuti dei fatti nuovi importanti tali da rendere necessaria la postulata attribuzione dell’autorità parentale congiunta, ritenuto comunque che una tale modifica della regolamentazione deve corrispondere al bene della minore.

 

                                   5.   L’art. 298d CC presuppone l’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale.

 

                               5.1.   La regolamentazione della custodia dei genitori e altre questioni relative ai bambini sono decisioni che vengono generalmente prese a lungo termine. Lo sviluppo del bambino dipende dalla sicurezza e dalla stabilità. Questo era già il caso sotto il diritto precedente; la modifica della legge non ha cambiato questa posizione (DTF 120 II 229 consid. 3 b) bb). La regolamentazione è destinata a durare e non può essere rinegoziata a piacimento. Nasce sulla base di valutazioni e previsioni sullo sviluppo della vita dei genitori, del bambino e di tutta la situazione sociale. Tuttavia, la situazione può svilupparsi in modo totalmente o parzialmente contrario alla prognosi iniziale. La vita crea costantemente delle novità e le condizioni quadro in cui sono stati presi degli accordi si evolvono. Tali cambiamenti non distruggono il disciplinamento che è stato disposto, ma possono portare a un adeguamento necessario. Tuttavia, le circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso ed appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5).

                                         Un cambiamento sostanziale di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; BK, Bühler/Spühler, art. 157 n. 76; BSK ZGB I-Breitschmid, art. 134 n. 2). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).

 

                               5.2.   Tuttavia, un cambiamento significativo delle circostanze da solo non è sufficiente. Deve infatti essere anche nell'interesse del figlio. Un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale può quindi essere preso in considerazione solo se il mantenimento dell'assetto attuale metterebbe seriamente in pericolo l'interesse del bambino e se un cambiamento risulta necessario. Secondo l’Alta Corte, un nuovo disciplinamento in questo senso richiede che il mutamento delle circostanze sia tale da richiederlo necessariamente in quanto l'assetto attuale risulta più dannoso per il bambino che la perdita di continuità nell'educazione e nelle circostanze di vita associata al cambiamento della persona di riferimento principale (DTF 5A_531/2009 del 6.11.2009 consid. 2; analogamente 5A_199/2013 del 30.3.2013 consid. 2.2; 5A_483/2011 del 31.10.2011 consid. 3.2, in: FamPra.ch 2012, 206; 5A_105/2012 del 9.3.2012 consid. 2.3; sulla norma analoga nell'ex art. 157 cfr. DTF 100 II 76 f. consid. 1; 109 II 375 consid. 4c; 111 II 313 consid. 4). Una modifica tanto per non è voluta o prevista dal legislatore (DTF 5A_428/2014 del 22.7.2014 consid. 6.2). Occorre una valutazione individuale del caso specifico.

 

                               5.3.   Punto centrale è il fatto che a seguito del cambiamento delle circostanze, il mantenimento dell’assetto in atto metterebbe a repentaglio il benessere del bambino, a cui si potrebbe rimediare unicamente mediante un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale.

                                         Benché il legislatore abbia disposto l’autorità parentale congiunta come regola (art. 296 cpv. 2 CC), il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva non costituisce di per sé un rischio per il benessere del minore ai sensi dell'art. 298d CC. Se non ci sono ulteriori elementi concreti che portano ad un rischio concreto per il benessere del figlio mediante l'esercizio dell'autorità parentale esclusiva e che possono essere rimossi concedendo l'autorità parentale congiunta, l’assetto attuale va mantenuto e, se necessario, vanno adeguate le relazioni personali a norma dell'art. 298d cpv. 2 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 131).

 

                                   6.   Nella fattispecie concreta, è a giusto titolo che la reclamante abbia obbiettato che la richiesta del padre tendente all’attribuzione dell’autorità congiunta non sarebbe supportata dagli elementi presupposti dall’art. 298d CC e che nemmeno l’Autorità di protezione avrebbe adotto che fossero intervenuti dei fatti nuovi ed importanti. In effetti il padre non ha minimamente sostenuto, né nella sua adesione del 29 gennaio 2021, né negli allegati di causa della presente procedura, che sia intervenuta una modifica delle circostanze nella vita della madre, del padre o della figlia, che richieda un cambiamento dell’assetto attualmente in vigore, e nemmeno egli ha asserito che il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva della madre pregiudicherebbe il benessere di PI 1. A sua volta, l’Autorità di protezione ha altrettanto tralasciato del tutto di addurre l’esistenza di fatti nuovi sulla base dei quali si giustificherebbe un passaggio dall’autorità parentale esclusiva della madre all’autorità parentale congiunta. Persino di fronte alle chiare critiche sollevate dalla reclamante nel suo gravame riguardante le motivazioni alla base dell’istanza del padre, l’Autorità di protezione è rimasta silente in merito alla sussistenza di fatti nuovi, limitandosi a concludere di aver “constatato quindi che per il bene della figlia nulla impediva che fosse disposta l’autorità parentale congiunta”. L’Autorità di protezione ha per finire asserito che il reclamo della madre non entrerebbe nel merito della questione centrale del bene della figlia e dell’autorità parentale congiunta, ma si limiterebbe ad obiezioni procedurali. A torto. Alla luce della sopraccitata giurisprudenza e dottrina, la modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale (da quella esclusiva a quella congiunta) andava motivata sotto il profilo delle chiare condizioni poste dall’art. 298d CC. Indipendentemente da chi abbia avviato la relativa procedura di modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale (l’Autorità di prime cure mediante un intervento d’ufficio nell’ambito dell’udienza 16 settembre 2020 o il padre con l’adesione del 29 gennaio 2021 all’interpellazione dell’Autorità), occorreva in ogni caso dimostrare che vi fossero dei fatti nuovi importanti a causa dei quali un mantenimento dell’autorità parentale esclusiva alla madre nuocerebbe al benessere di PI 1 e che solo mediante una nuova regolamentazione tale pregiudizio potrebbe venire rimosso. Né il padre, né l’Autorità di protezione, si sono minimamente confrontati con queste condizioni di diritto materiale. Mancando all’adesione del padre del 29 gennaio 2021 qualsiasi motivazione in tal senso, ed essendo la decisione impugnata a sua volta del tutto silente in merito alle condizioni dell’art. 298d CC, la modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale risulta pertanto ingiustificata.

                                         Oltre al fatto che né il padre, né l’Autorità di protezione, abbiano fatto valere gli elementi necessari ai sensi dell’art. 298d CC, dall’incarto dell’Autorità di protezione non si evince comunque un sopraggiungere di fatti nuovi importanti. Fatta eccezione per il recente trasferimento di domicilio del padre a __________ (avvenimento che in ogni caso non costituisce un fatto nuovo importante ai sensi dell’art. 298d CC, ritenuto che il padre non è neanche il genitore affidatario), non emergono altre modifiche di circostanze atte a giustificare una nuova regolamentazione dell’autorità parentale. Non si trovano neppure indizi che il bene o gli interessi di PI 1 siano in qualche modo a rischio mediante il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva della madre. Anzi, dall’incarto risulta che la minore ha un ottimo rapporto sia con l’uno che con l’altro genitore. I genitori sono riusciti recentemente anche ad accordarsi senza grandi problemi sulle relazioni personali tra padre e figlia, ragione per la quale non si intravedono fattori tali da far pensare che il bene di PI 1 sia attualmente in pericolo.

 

                                         Di conseguenza, il reclamo, per quanto postulato in via subordinata, merita dunque accoglimento. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata deve quindi essere riformato nel senso che l’istanza del padre chiedente l’autorità parentale congiunta sulla figlia PI 1 va respinta con il conseguente mantenimento dell’autorità parentale esclusiva della madre.

 

                                   7.   La reclamante ha inoltre contestato il dispositivo n. 4 della decisione impugnata, chiedendo, in via principale, il suo annullamento, e in via subordinata, la sua riforma, affinché i costi della decisione impugnata siano posti interamente a carico del padre, e affinché alla madre siano assegnati fr. 800.00 a titolo di ripetibili in primo grado.

 

                               7.1.   Giusta l’art. 29 LPMA le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni delle tasse. Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse (cpv. 2). È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010. Giusta l’art. 30 LPMA l’autorità può anche condannare la parte soccombente al pagamento di un’indennità per ripetibili.

 

                               7.2.   La decisione impugnata è stata emanata nell’ambito della procedura dinnanzi l’Autorità di protezione avente per oggetto sia l’autorità parentale che le relazioni personali tra padre e figlia. Dei due oggetti di causa la reclamante si è aggravata soltanto contro il primo dispositivo relativo alla nuova regolamentazione dell’autorità parentale, lasciando incontestato quanto disposto sulle relazioni personali (cresciuto in giudicato). L’accoglimento del reclamo per i motivi sopra indicati, con conseguente modifica del dispositivo n. 1 della decisione 24 febbraio 2021, fa apparire equo ridurre d’ufficio le tasse e le spese esposte dall’Autorità di prima sede. La decisione di accordare l’autorità parentale congiunta – qui annullata – è infatti intervenuta a seguito di un agire dell’Autorità di prima sede non lineare e lesivo del diritto di essere sentito. La riduzione viene quantificata in fr. 150.00 per le tasse e fr. 100.00 per le spese. Non sarebbe per altro equo mantenere questi importi e accollarli integralmente al padre per il semplice fatto che abbia aderito all’interpellazione dell’Autorità di prima sede nell’ambito di una procedura, come detto, non lineare. I costi restanti, ossia fr. 200.00 per le tasse e fr. 50.00 per le spese (per gli oggetti non contestati della decisione di prima sede) possono restare accollati a ciascuno dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno e le ripetibili compensate. Le ripetibili che la madre pretende vedersi attribuite per la decisione di prima sede nella misura di fr. 800.00 appaiono per altro del tutto ingiustificate, ritenuto che, in relazione all’oggetto contestato, davanti all’ARP la sua patricinatrice non ha fatto alcuna attività.

                                         Il dispositivo n. 4 va di conseguenza riformato come indicato.

 

                                   8.   Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

 

                                         Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato quindi che nella fattispecie CO 2 ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella proposta di respingere il reclamo, il medesimo deve essere condannato a rifondere alla reclamante un'equa indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza, la decisione 24 febbraio 2021 dell'Autorità regionale di protezione __________è così riformata:

1.    L’istanza del padre CO 2 chiedente l’autorità parentale congiunta sulla figlia PI 1 è respinta, di conseguenza: l.utorità parentale sulla figlia PI 1 resta attribuita esclusivamente alla madre.

2.    Invariato.

3.    Invariato.

4.    Tasse di fr. 200.– e spese di fr. 50.– sono a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno. Non sono assegnate ripetibili.

 

                               1.2.   I provvedimenti cautelari decretati mediante la decisione 24 febbraio 2021 dell'Autorità regionale di protezione __________ sono confermati e rimangono invariati.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

CO 2 rifonderà ad RE 1 fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.