Incarto n.
9.2021.57

Lugano

28 aprile 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Dell'Oro

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali 2010-2019 e la remunerazione del curatore nell’ambito della curatela generale in favore di

 

PI 1

rappr. da: CURA 1

 

 

giudicando sul reclamo presentato il 9 aprile 2021 dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 9 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Con decisione del 21 ottobre 2004 (ris. n. 258) l’allora Commissione tutoria regionale __________, ha istituito in favore di PI 1 (1957) una misura di rappresentanza (art. 386 vCC), affidata all'avv. __________, e il 24 gennaio 2005 ha dato avvio ad una procedura di interdizione, che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato il 18 aprile 2005 in base all'art. 369 vCC. Tutrice è stata designata la stessa avv. __________. Dal 2 febbraio 2005 PI 1 è collocata nel foyer __________.

 

                                  B.   Con decisioni 20 luglio 2006 (ris. 203 e 205) la Commissione tutoria regionale __________ ha revocato la misura di rappresentanza ed ha istituito in favore di PI 1 una tutela ai sensi dell’art. 369 vCC, designando in qualità di tutore l’avv. RE 1, fratello della precedente rappresentante.

 

                                  C.   A seguito del trasferimento di domicilio dell’interessata, con decisione 24 novembre 2010 (ris. n. 340) la Commissione tutoria regionale __________ ha trasferito l’incarto riguardante PI 1 all’allora Commissione tutoria regionale __________, che l’ha assunta a decorrere dal 1° gennaio 2011 (decisione 21 gennaio 2011, ris. n. 36). Il mandato di tutore all’avv. RE 1 è stato confermato.

 

                                  D.   Con decisione di conversione 30 dicembre 2015 (ris. n. 468), emanata in via supercautelare, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni. Quale curatore generale è stato confermato l’avv. RE 1.

 

                                  E.   Con decisione 12 marzo 2020 (ris. n. 44) l’Autorità di protezione ha confermato la conversione della misura di protezione e ha proceduto alla sostituzione del curatore generale, esonerando l’avv. RE 1 con effetto al 14 marzo 2020 e sostituendolo, con effetto dal giorno successivo, con CURA 1. Alla curatrice entrante è stata riconosciuta un’indennità di fr. 800.– annuali, con l’obbligo di informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno dovesse superare l’importo concordato. Al curatore uscente è stato assegnato un termine scadente il 31 marzo 2020 per presentare i rendiconti finanziari mancanti e per consegnare alla sua sostituta i documenti necessari all’esercizio della curatela.

 

                                  F.   Con decisione 9 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha rifiutato di approvare, per quanto attiene alla verifica contabile e dei contenuti, i rendiconti finanziari e i rapporti morali presentati dall’avv. RE 1 per gli anni 2010-2019 (dispositivo n. 1). L’Autorità di protezione ha altresì negato l’approvazione dei prelevamenti effettuati dal curatore a titolo di mercedi e note d’onorario per assistenza legale negli anni 2011-2020, per un totale di fr. 336'234.– (dispositivo n. 2). A titolo di remunerazione per la gestione della curatela è stato per contro riconosciuto un importo forfettario di fr. 10'000.– annui comprensivi di spese per la gestione 2011-2019 e fr. 2'500.– comprensivi di spese per la gestione 2020, per un totale di fr. 92'500.– (dispositivo n. 3). All’avv. RE 1 è stato assegnato un termine di 20 giorni non prorogabile per restituire a PI 1 la differenza tra quanto prelevato senza autorizzazione e la remunerazione riconosciuta (dispositivo n. 4). Al curatore non è stato dato scarico per gli atti e le omissioni compiuti nell’esercizio del suo mandato (dispositivo n. 5), mentre la nuova curatrice generale di PI 1 è stata autorizzata a valutare la possibilità di avviare procedure penali e civili alfine di ottenere la rifusione del danno patito dall’interessata nell’ambito della gestione della curatela (dispositivo n. 6). I documenti giustificativi sono stati trattenuti dall’Autorità di protezione allo scopo di valutare l’avvio di ulteriori procedure (dispositivo n. 7).

 

                                  G.   Con reclamo 9 aprile 2021 l’avv. RE 1 è insorto contro la suddetta decisione, chiedendone in via principale l’annullamento e postulando l’approvazione dei rendiconti, dei rapporti morali presentati nonché dei prelevamenti effettuati a titolo di mercede. Il reclamante chiede altresì l’approvazione della sua nota professionale del 28 aprile 2020, per l’importo di fr. 6'560.50. In via subordinata il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per l’approvazione dei rendiconti, dei rapporti morali presentati nonché dei prelevamenti effettuati a titolo di mercede, oltre al riconoscimento della sua nota professionale del 28 aprile 2020. In via ancor più subordinata, egli postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione affinché riesamini in dettaglio le note professionali del curatore, con riferimento al dispendio orario indicato, e i rapporti morali stessi.

                                         L’avv. RE 1 ha inoltre chiesto in via provvisionale il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame.

 

                                  H.   Con osservazioni 21 maggio 2021 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, postulandone l’integrale reiezione. Con osservazioni di pari data anche la nuova curatrice generale CURA 1 ha espresso le sue critiche nei confronti dell’operato del precedente curatore, senza tuttavia formulare particolari richieste di giudizio.

 

                                    I.   Con replica 16 luglio 2021 l’avv. RE 1 si è riconfermato nelle sue argomentazioni e richieste di giudizio. Con duplica 27 luglio 2021 la curatrice generale si è limitata a chiedere di non perdere di vista il fulcro centrale della questione, ossia il lato economico. Con scritto 30 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica, riconfermandosi in quanto espresso nel precedente memoriale.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   L’avv. RE 1 postula in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.

                                         Ai sensi dell’art. 450c CC il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

                                         Nel caso concreto, l’effetto sospensivo non è stato levato né dall’Autorità di protezione nel giudizio impugnato, né successivamente da questo giudice. La richiesta del reclamante si rivela dunque irricevibile poiché priva di oggetto.

 

                                   3.   Nel suo reclamo, l’avv. RE 1 censura la mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali presentati per gli anni di gestione 2010-2019.

 

                               3.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha constatato che l’ultimo rendiconto approvato agli atti risultava essere quello del 2009, presentato all’allora Commissione tutoria regionale __________.

                                         L’Autorità di protezione ha riferito di aver comunicato al curatore, nel corso dell’udienza tenutasi il 4 marzo 2020 in relazione alla sua sostituzione, “di aver svolto un'attenta analisi della documentazione prodotta per gli anni dal 2010 al 2019 e rivelato che tutti i giustificativi della gestione finanziaria sono stati consegnati e verificati e potenzialmente potrebbero essere approvati con le correzioni apportate dall'Autorità” (decisione impugnata, pag. 1-2).

                                         L’Autorità di protezione ha inoltre riferito di aver evidenziato, sempre nel corso della suddetta udienza, “che per la gestione della curatela nel corso degli anni erano state prelevate da parte dell'avv. RE 1 delle cospicue somme concernenti le mercedi e le note d'onorario senza la necessaria autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità, nonostante l'allora CTR __________ (…), avesse reso attento I'avv. RE 1 rispetto alla necessità di sottoporre una richiesta per ogni mercede all'Autorità per approvazione prima di prelevare la somma dal conto della persona da lui gestita” (decisione impugnata, pag. 1).

                                         Oltre ai prelevamenti effettuati senza autorizzazione preventiva, l’avv. RE 1 “avrebbe negli anni tralasciato diversi pagamenti quali le imposte per gli anni 2016-2017, i contributi AVS per gli anni 2014-2017 e le fatture per spese mediche, generando delle esecuzioni a nome della signora PI 1, oltre che delle spese di richiamo e interessi di mora e questo nonostante l'interessata avesse possibilità di procedere con i relativi pagamenti”; inoltre, “l’Ufficio AVS l’ha tassata d'ufficio e multata dal 2014 al 2019 perché il curatore non aveva notificato i dati” (decisione impugnata, pag. 3).

                                         Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione sostiene poi che “anche la gestione degli immobili di proprietà della signora PI 1, negli anni di gestione della curatela da parte dell'avv. RE 1 è stata lacunosa e organizzata in modo tale da non sfruttare completamente il loro potere di rendimento”, in quanto il curatore “avrebbe, infatti, dato in affitto dei terreni a poco prezzo, non si sarebbe preoccupato del fatto che non tutte le pigioni venivano corrisposte ed alcuni terreni e posteggi sono stati lasciati in uso gratuitamente per anni, o ancora avrebbe stipulato degli accordi che prevedevano la possibilità di occupare degli immobili della signora PI 1 a titolo gratuito in cambio di una fantomatica manutenzione” (decisione impugnata, pag. 3). Infine, negli ultimi tre mesi del suo mandato nel 2020, l’avv. RE 1 “avrebbe effettuato pagamenti per un importo di circa Fr. 170'000.00, pagando alcune fatture arretrate sulle quali nel frattempo si erano generate spese e interessi pari a Fr. 9'679.70”, ciò che “ha immancabilmente creato una mancanza importante di liquidità” (decisione impugnata, pag. 4). Egli ha inoltre consegnato alla nuova curatrice “fatture non pagate e urgenti relative alla cassa malati per un importo di Fr. 3'400.00 e relative a imposte 2018/2019 non pagate per un importo di Fr. 44'117.75” (decisione impugnata, pag. 4).

                                         Nella decisione impugnata si conclude che “nonostante dall'attenta analisi svolta da parte dell’Autorità dei rendiconti finanziari e rapporti morali per gli anni 2010-2019 e della documentazione prodotta è stato rivelato che tutti i giustificativi della gestione finanziaria sono stati consegnati e verificati e sembrerebbero essere completi e veritieri”, l’Autorità non ritiene che essi possano essere approvati “in quanto non si ritiene che il curatore abbia amministrato i beni della curatelata ossequiando le disposizioni di legge, generando con il suo agire un importante danno finanziario, motivo per il quale all'avv. RE 1 non verrà dato scarico per gli atti e le omissioni compiuti nell'esercizio del suo mandato di curatore” (decisione impugnata, pag. 4).

 

                               3.2.   Nel suo reclamo, l’avv. RE 1 contesta le critiche dell’Autorità di protezione con riferimento al mandato svolto, sottolineando – oltre ai progressi personali dell’interessata – che la sua sostanza “è stata diligentemente amministrata” (reclamo, pag. 7).

                                         Egli ammette “che le traversie e gli impegni personali (professionali) del sottoscritto hanno segnato una tempistica della gestione di alcune pratiche (pagamento tempestivo di fatture, e simili) non all’insegna dell’eccellenza”, ma “senza nocumento per la pupilla, alla quale nulla è mai mancato” (reclamo, pag. 8).

                                         Il reclamante afferma che l’Autorità di protezione, “dopo anni di disinteresse”, ha richiamato la consegna dei rendiconti e dei rapporti morali, ciò che è stato da lui eseguito “nei termini assegnati” (reclamo, pag. 21). Egli ritiene che “da un incarto raffazzonato come quello messomi nelle mani dalla CTR __________ nel 2006, con cumuli di conti sparsi qua e là, documentazione mancante e quant’altro” egli ha poi riconsegnato “un incarto formalmente impostato in modo impeccabile, con contabilità su supporto informatico, rendiconti e dichiarazione fiscale allestiti dalla fiduciaria” (reclamo, pag. 21). Per illustrare il suo operato, l’avv. RE 1 elenca ampi stralci dei rapporti morali relativi agli anni 2010-2020 (reclamo, pag. 22-34), dai quali emerge che il bene della pupilla – quello vero” – sia sempre stato “perseguito e raggiunto nel corso degli anni” (reclamo, pag. 36). Egli contesta le critiche che l’Autorità di protezione rivolge alla sua gestione immobiliare, ad esempio considerando un danno il “mancato affitto di qualche prato sfalciato” (che “ha radici nell’ottocento contadino, con rapporti amichevoli fra gli avi PI 1 e gli abitanti del posto”) e ignorando invece gli “interventi mirati e documentati” messi in atto dal curatore (reclamo, pag. 35). Inoltre, a mente dell’avv. RE 1, “non si vede quale danno abbia subito la pupilla dal ricevere qualche esecuzione per ritardi nei pagamenti”, ritenendo semmai di essere lui ad aver subito il relativo “danno d’immagine” (reclamo, pag. 35). Il reclamante giudica per contro poco comprensibile “il totale disinteresse dell’ARP nei confronti degli ingenti capitali indebitamente trattenuti dalla Fondazione PI 1”, debitrice nei confronti della curatelata di quasi fr. 300'000.–. In particolare, il reclamante ritiene grave che l’autorità di prime cure affermi che la questione della Fondazione PI 1 “nulla avrebbe a che vedere con la posizione del sottoscritto”, mentre il recupero del credito della curatelata “avrebbe potuto e dovuto (se l’ARP non l’avesse impedito, ignorando le mie richieste di autorizzazione a stare in lite) costituire il fiore all’occhiello del mio operato” (replica, pag. 14).

                                         Per quanto attiene agli acconti prelevati senza autorizzazione, il reclamante sostiene che si trattava di una “prassi consolidata in CTR __________” e che essi erano sempre in linea con il reale dispendio orario investito, senza che ciò cagionasse “alcuna crisi di liquidità per la pupilla, da metterne in pericolo la sussistenza o le attività svolte” (reclamo, pag. 37).

                                         Per quel che concerne i ritardi nei pagamenti, l’avv. RE 1 si afferma “disposto a fare atto di contrizione”, ammettendo che “nei confronti del fisco e altri tributi saranno insorti costi per interessi di ritardo o qualche diffida”, sottolineando come “nessuna conseguenza è insorta nel benessere di PI 1” e sottolineando che la critica quanto all’“impossibilità di cambiare Cassa malati causa morosità” è assurda in quanto non vi è necessità di modificare istituto e in quanto già per la malattia da cui è affetta, la curatelata non verrebbe accettata da nessun’altra Cassa (reclamo, pag. 38). Egli ritiene che la causa di “qualche costo in più” risieda in “momenti di non colpevoli blackout gestionali (vedasi: lunghi periodi di malattia e conseguenti ritardi accumulati” (replica, pag. 4).

                                         Le critiche rivolte all’operato dell’avv. RE 1 in qualità di curatore da parte dell’autorità di prime cure “appaiono miopi e costruite ad arte, per cercare il classico ago nel pagliaio, non tenendo conto della stratificazione di quanto posto in essere e consolidato in questi anni” (reclamo, pag. 39).

                                         In conclusione, l’avv. RE 1 postula l’accoglimento del reclamo e la modifica della decisione impugnata, con approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali concernenti il periodo 2010-2019.

 

                               3.3.   Ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

                                         L’art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una proroga.

                                         Ai sensi dell’art. 415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

                                         Il tenore della normativa vigente non si scosta da quanto in vigore sino al 31 dicembre 2013 (cfr. in particolare l’art. 413 cpv. 2 vCC e l’art. 24 Regolamento d'applicazione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RTut).

 

                                         L’Autorità di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1).

                                         Dal profilo materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).

                                         Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11).

                                         Occorre tuttavia tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).

 

                               3.4.   Con riferimento alla mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali presentati dal reclamante, così come al mancato scarico per la gestione della curatela negli anni 2010-2019 occorre osservare quanto segue.

                                         Dopo il cambiamento di competenza e l’ultimo prelievo di fr. 26'520.– a titolo di anticipo sulla mercede – autorizzato dall’allora Commissione tutoria regionale __________ in data 7 dicembre 2010 – l’avv. RE 1 ha costantemente prelevato acconti dagli averi della sua pupilla, per un importo complessivo superiore a fr. 330'000.–, senza mai premurarsi di chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione all’Autorità di protezione.

                                         Il reclamante, in qualità di avvocato, non poteva ignorare l’art. 16 cpv. 4 ROPMA (del tutto analogo al previgente art. 16 cpv. 4 vRTut riferito al tutore), che ammette il prelievo di anticipi sull’indennità, a condizione che il curatore ne faccia richiesta all’Autorità di protezione. In aggiunta, va sottolineato che sin dal 2010 egli era stato reso edotto esplicitamente della necessità di un tale avallo (“L’avv. RE 1 trasmetterà entro la fine del corrente mese di febbraio 2010 la distinta per mercede e rimborso spese prelevati per il proprio operato. Per il futuro ogni anticipo di mercede dovrà essere sottoposto per approvazione alla nostra Autorità”, verbale udienza 1° febbraio 2010 presso la Commissione tutoria regionale __________) e l’aveva espressamente riconosciuta (“dal colloquio avuto in CTR a inizio anno ho adeguato la mia prassi, ovvero non più effettuato prelevamenti in acconto onorario e spese senza previa autorizzazione”, lettera 27 ottobre 2010). Se una «prassi» è venuta a consolidarsi, questa riguarda soltanto il modus operandi dell’avv. RE 1: l’Autorità di protezione, essendo all’oscuro dei cospicui prelievi in questione, non poteva certo avallarli tacitamente.

                                         L’avv. RE 1 ha dunque attinto a più riprese dai conti della curatelata, prelevando degli importi consistenti (complessivamente superiori a fr. 330'000.–) sapendo che tale modo di procedere – poco importa se, a mente sua, asseritamente in linea con il reale dispendio orario investito – non era conforme alle norme applicabili, di cui era stato espressamente edotto. Negli anni egli si è garantito una continua e cospicua remunerazione attingendo dagli averi della curatelata, su cui aveva libero accesso, senza mai premurarsi di presentare una formale nota professionale con il dettaglio delle prestazioni fornite, che era suo dovere presentare unitamente al rendiconto annuale (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA; art. 16 cpv. 3 vRtut) e che pure avrebbe dovuto passare al vaglio dell’Autorità di protezione.

 

                                         A ciò si aggiunge che il reclamante ha presentato i rapporti morali e i rendiconti finanziari con grande ritardo rispetto alle scadenze previste dalle normative applicabili, di cui in qualità di avvocato non poteva essere all’oscuro, e dopo numerosi solleciti (i rendiconti finanziari 2010-2017 e i rapporti morali 2010-2018 sono stati consegnati in data 5 giugno 2018, il rendiconto finanziario 2018 in data 26 febbraio 2020, il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2019 in data 30 aprile 2020, cfr. doc. 84 n. 2, 3 e 13). In base alle norme applicabili la rendicontazione periodica deve essere presentata dal curatore a prescindere da una richiesta da parte dell’Autorità di protezione (o da un suo «disinteresse»). L’assenza di rendicontazione durante questo lungo periodo, oltre ad infrangere le disposizioni applicabili e a costituire un evidente mancanza della diligenza richiesta al curatore, ha fatto sì che l’Autorità di protezione non si avvedesse di tali prelevamenti, effettuati senza il suo benestare.

 

                                         Oltre a ciò – e al di là dei continui tentativi di minimizzazione contenuti nel reclamo – l’amministrazione del curatore non può essere considerata adeguata e conforme alle esigenze legali.

                                         A tal proposito basti evocare il fatto che l’avv. RE 1 abbia permesso che nei confronti della curatelata venissero spiccati 38 precetti esecutivi, per l’importo di fr. 65'416.70, conseguenza del mancato pagamento di importanti debiti della curatelata (imposte 2016-2017, contributi AVS 2014-2017, fatture per spese mediche). Precetti esecutivi che la pupilla si è vista spiccare nel contesto di una situazione finanziaria florida e alla costante presenza di liquidità che eccedeva gli importi necessari per onorare gli impegni finanziari in questione. Il reclamante non ha contestato tali accertamenti e non ha fornito giustificazioni valide per questa macroscopica manchevolezza.

                                         Se a ciò si aggiunge che l’amministrazione non era stata affidata ad un laico bensì ad un avvocato, nominato e remunerato in considerazione delle sue competenze specifiche, l’aver permesso che PI 1 accumulasse debiti ed esecuzioni senza alcuna motivo plausibile – se non l’inattività del curatore nell’evadere i pagamenti – appare circostanza ancora più grave.

                                         A quanto appena evocato si aggiunge che per alcuni periodi fiscali il curatore non è stato in grado di presentare la dichiarazione d’imposta dell’interessata, cagionando così delle tassazioni d’ufficio, che l’Ufficio AVS ha multato la curatelata dal 2014 al 2019 per non aver notificato i dati e che egli ha perso le chiavi di una cassetta di sicurezza intestata a PI 1 (che ha dunque dovuto essere aperta in maniera forzata, con i relativi costi a carico di quest’ultima). Queste circostanze risultano dagli atti e non sono contestate dal reclamante, che si limita a minimizzarne la gravità (le critiche dell’Autorità di protezione e della nuova curatrice sarebbero “il classico ago nel pagliaio”, reclamo pag. 39; “veniali pecche di poco spessore”, replica pag. 4) e a giustificare i ritardi con dei periodi di inabilità lavorativa (“momenti di non colpevoli blackout gestionali”, replica, pag. 4).

                                         Pure la gestione immobiliare appare lacunosa, come esposto dettagliatamente dalla nuova curatrice nelle sue osservazioni. Quest’ultima ha peraltro osservato come tutti i contratti in essere siano “stati sciolti e ricontrattati con un compenso più equo” successivamente alla sostituzione del reclamante (cfr. pag. 2-4). Tali puntuali critiche non hanno trovato giustificazione alcuna nella replica presentata dall’avv. RE 1, che le ha genericamente definite “pretestuose e totalmente slegate da un’analisi globale e contestuale del caso”, con “accenti e priorità ben più significative che non la messa a reddito di qualche prato sfalciato”, giustificando la situazione alla luce dei rapporti intrattenuti dagli avi della curatelata nell’ottocento contadino (pag. 14; reclamo, pag. 35).

                                         Al di là della presentazione di una contabilità e di giustificativi risultati formalmente corretti dal controllo effettuato in prima sede, e al di là delle attività che sono sicuramente state svolte nell’interesse di PI 1, alla luce di tali macroscopiche mancanze merita dunque conferma in questa sede la decisione dell’Autorità di protezione di non dare scarico all’avv. RE 1 per la gestione della curatela negli anni 2010-2019 e di non approvare i rendiconti finanziari né i rapporti morali da lui presentati.

 

                                   4.   Nel suo reclamo l’avv. RE 1 postula inoltre il riconoscimento della sua mercede per l’attività svolta in qualità di curatore generale di PI 1. Egli chiede dunque l’approvazione della remunerazione da lui esposta, in particolare dei prelevamenti effettuati a titolo di mercede negli anni 2011-2020 della sua nota professionale 28 aprile 2020, per l’importo di fr. 6'560.50.

 

                               4.1.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha affermato, in relazione alla remunerazione del curatore, che “i prelevamenti effettuati da parte dell'avv. RE 1 negli anni 2011 – 2020 a titolo di mercedi e note d'onorario per assistenza legale”, per un importo complessivo di fr. 336'234.–, “non possono essere approvati e non si ritiene corrispondano all'effettivo onere generato dalla gestione della curatela” (pag. 5). In applicazione dell’art. 394 cpv. 3 CO l’autorità di prime cure ha inoltre ritenuto giustificato “procedere ad una riduzione della mercede a fronte della gestione lacunosa fatta da parte del curatore e all'effettivo onere che la gestione della curatela stessa può aver generato”, riconoscendo per il lavoro svolto “un importo forfettario annuo di Fr. 10'000.00 corrispondente a circa 40 ore all'anno a Fr. 250.00/annui”, e per i tre mesi di gestione 2020 “un importo forfettario di Fr. 2'500.00 per le prestazioni svolte” (decisione impugnata, pag. 5).

 

                               4.2.   Nel suo reclamo, l’avv. RE 1 afferma che la remunerazione per l’attività svolta era stata concordata con la Commissione tutoria regionale __________, con la quale sin dal dicembre 2006 era stata chiarita la sua tariffa oraria per le prestazioni legali e per le pratiche di tutela, aderente alla previgente Tariffa dell’ordine degli avvocati (TOA; reclamo, pag. 9-10). Secondo il reclamante, tale remunerazione non è stata mai contestata neppure dall’Autorità di protezione divenuta successivamente competente, che in sede di udienza 4 marzo 2020 aveva espressamente riconosciuto i criteri di fatturazione precedenti (reclamo, pag. 16). L’avv. RE 1 ritiene che “in nessun punto della decisione impugnata vengono commentate o anche solo genericamente contestate le dettagliatissime distinte delle prestazioni svolte” (reclamo, pag. 37). Egli ritiene pertanto incomprensibile – se non per “la voglia di squalificare la persona del curatore” – la defalcazione degli onorari, “addivenendo a corrispondere mercedi assurdamente distanti dall'applicazione della tariffa (accettata) al reale dispendio orario” (reclamo, pag. 37).

 

                               4.3.   Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3). Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi il compito al Consiglio di Stato di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.

                                         La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)], il cui tenore, sugli aspetti che riguardano il caso concreto, non si scosta tuttavia dai principi oggi in essere (v. in particolare l’art. 49 vLTut).

 

                                         Giusta l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il diritto alla remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari può essere ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti, la remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per l’attività diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se egli non agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli onorari convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a; STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e nota 124).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, il diritto del mandante alla riduzione dell’onorario dovuto (art. 394 cpv. 3 CO) può cumularsi con il suo diritto alla riparazione del danno causato dalla cattiva esecuzione del mandato (art. 398 cpv. 1 e 2 CO; DTF 124 III 423 consid. 4c; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2). Il danno di cui il mandante può esigere la riparazione può tuttavia essere soltanto un danno consecutivo alla cattiva esecuzione del mandato, siccome la riparazione del danno non deve permettere al mandante di ottenere un doppio indennizzo per la perdita cagionata della mancata diligenza del mandatario nell’esecuzione dell’attività affidatagli, già compensata con la riduzione dell’onorario (STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5a ed. 2016, pag. 658 n. 4594). Se il mandatario ha riparato il danno causato, può essere trattato come se avesse correttamente adempiuto al suo mandato e può avere diritto integralmente ai suoi onorari per applicazione analogica dell’art. 397 cpv. 2 CO (STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2, che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 124 III 423 consid. 4c e alla STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1, criticata da una parte della dottrina che ritiene comunque dovuta una riduzione dell’onorario).

                                         I crediti reciproci del mandatario (al pagamento dei suoi onorari, eventualmente ridotti) e del mandante (per il risarcimento del danno) possono essere compensati (art. 120 CO; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; DTF 124 III 423 consid. 4c).

 

                               4.4.   Nel caso concreto, l’importo della tariffa oraria non è in discussione e non è stato ridotto dall’Autorità di protezione. Nella sentenza impugnata è stato invece considerato che, da un lato, il monte ore esposto non corrispondesse all’effettivo onere generato dalla gestione della curatela e che, dall’altro lato, il compenso del reclamante dovesse essere ridotto ex art. 394 cpv. 3 CO in considerazione delle manchevolezze riscontrate.

                                         Questo giudice condivide tale impostazione.

                                         Anzitutto, in sede di udienza l’avv. RE 1 ha spiegato che la distinta degli acconti presentata all’Autorità di protezione (doc. 3) è stata “ricostruita a ritroso partendo dal 2019, in modo che il totale dei prelievi fosse giustificato” (verbale di udienza 4 marzo 2020, pag. 2). Per quanto attiene alle mercedi degli anni 2010-2018, egli ha dichiarato che “gli importi indicati per ogni anno di gestione non corrispondono per forza al dispendio orario” (verbale 4 marzo 2020, pag. 2), ammettendo dunque una discrepanza tra quanto prelevato a titolo di acconto e quanto successivamente ricostruito per giustificare il dispendio orario corrispondente. Tali dichiarazioni non depongono in favore della fedefacenza della distinta prestazioni da lui stesso presentata, anche se nel corso dello scambio di allegati dinnanzi a questo giudice l’avv. RE 1 ha sostenuto che le ore esposte fossero interamente documentate sulla base di sue registrazioni quotidiane manoscritte, immesse poi da una segretaria nell’apposito programma e confluite nelle distinte prestazioni prodotte nel procedimento (replica, pag. 6).

                                         Vi è ad ogni modo da rimarcare che appaiono eccessive e non giustificate le numerose e generiche voci concernenti “esame incarto e studio pratica” o quelle concernenti il riordino della pratica (ad es. il 2 marzo 2016 “esame incarto e studio pratica (varia per resoconto finanziario), 180 minuti”, benché il rendiconto finanziario in questione non abbia visto la luce sino al 5 giugno 2018). Una certa decurtazione a tale titolo non appare dunque ingiustificata.

                                         Va inoltre segnalato che dall’esame della nota professionale presentata il 25 febbraio 2020 (periodo di fatturazione 2010-2019) emerge che l’avv. RE 1 aveva esposto, nel suo dispendio orario, il tempo da lui speso assieme alla persona che si occupava della contabilità e delle questioni fiscali (__________), specificando di non aver invece mai fatturato il tempo speso dalla collaboratrice medesima per tale attività (ad es. giovedì 6 dicembre 2012, “esame contabilità ed imposte con addetta contabilità, 240 minuti”). Dalla nota interna datata 24 febbraio 2020 si evince che la contabile, attiva presso lo Studio __________, ha successivamente rinunciato a presentare una fattura a PI 1 per il lavoro svolto, rinunciando dunque a farsi remunerare per le prestazioni svolte. Da tale nota interna si apprende che l’avv. RE 1, dopo aver ringraziato __________ da parte sua e della curatelata per tale rinuncia (v. e-mail 2 novembre 2017) ha “retroattivamente integrato le proprie prestazioni” prelevando un “acconto su esborsi ed onorari” dell’importo di fr. 12'500.–, “in aggiunta al minutaggio elencato nella distinta delle prestazioni” (cfr. nota interna doc. 4 e allegati). La suddetta somma (peraltro esposta ancora sotto forma di due acconti, senza alcun criterio di calcolo), è stata dunque prelevata a PI 1 da parte dell’avv. RE 1 per delle prestazioni che non sono state né da lui personalmente svolte (poiché le ore da lui effettivamente dedicate alla contabilità erano già state fatturate) né da lui remunerate a terzi (in ragione della rinuncia della contabile). Il fatto che il reclamante esponga nel suo onorario delle prestazioni di contabilità effettuate da terzi a titolo gratuito dimostra una certa disinvoltura nell’operato del curatore e getta ulteriormente ombra sulla fedefacenza delle note d’onorario presentate e l’effettiva corrispondenza delle medesime con l’attività svolta. In ogni caso, anche tale importo deve essere defalcato dagli importi pretesi a titolo di remunerazione.

                                         Per quanto attiene alla nota professionale del 28 aprile 2020 concernente le ultime prestazioni fornite dal curatore prima della sua sostituzione, si evince che tra il 21 e il 23 febbraio 2020 (23 ore totali) egli ha fatturato anche “assemblaggio elenco prestazioni per note professionali”, “recupero e assemblaggio info e giustificativi per fatturazione 2010-2019”, “riordino doc. e info per fatturazione” (v. doc. 84, n. 14). L’avv. RE 1 ha dunque fatturato alla curatelata anche il tempo occorsogli per emanare le proprie fatture, ciò che non è evidentemente ammissibile.

                                         Tutti questi elementi permettono di concludere che le ore esposte dal reclamante eccedano in maniera consistente quelle che sarebbero state adeguate per una ragionevole conduzione del mandato, rendendo così giustificata una decurtazione delle relative note professionali.

                                         Se a quanto appena esposto si aggiunge che negli anni la gestione della curatela appare essersi vieppiù semplificata – tanto che anche l’avv. RE 1 ha riconosciuto che oggi non si giustifica più l’attribuzione dell’incarico ad un avvocato (v. verbale 4 marzo 2020, pag. 2) – e che per la nuova curatrice non giurista, cui sono stati affidati i medesimi compiti, è stato previsto un compenso annuale di fr. 800.– (ovvero 10/20 ore di lavoro annue calcolando una remunerazione di fr. 40.–/80.– orari ex art. 17 cpv. 2 ROPMA) la decurtazione operata dall’autorità di prime cure resiste alle critiche e deve essere qui confermata.

                                         Oltre a ciò, come evocato sopra, nella fattispecie il curatore non ha agito con la cura richiesta e non ha svolto la sua attività con la diligenza che ci si doveva attendere da lui, commettendo macroscopiche manchevolezze. Alla luce delle considerazioni già esposte al consid. 3.4, l’avv. RE 1 non può pretendere di vedersi riconosciuta l’integralità degli onorari richiesti, che avrebbero dovuto essere corrisposti al mandatario diligente – ovvero ad un curatore che paga tempestivamente le fatture, che non provoca con la sua inattività l’emanazione di precetti esecutivi (e l’inizio di una procedura di pignoramento nei confronti della pupilla solvibile), che presenta le dichiarazioni di imposta evitando tassazioni d’ufficio, che fornisce agli Uffici dello Stato le informazioni richieste senza farsi multare, eccetera. Un’ulteriore riduzione della sua remunerazione deve dunque essere operata in ragione dell’esecuzione palesemente difettosa della gestione medesima.

                                         In conclusione, la riduzione della remunerazione operata dall’Autorità di protezione – sia per l’esposizione eccessiva di ore rispetto all’onere generato da una diligente gestione della curatela, sia per l’esecuzione non diligente della gestione medesima – non appare criticabile, e gli importi stabiliti (fr. 10'000.– annui comprensivi di spese per la gestione 2011-2019 e fr. 2'500.– comprensivi di spese per la gestione 2020, per un totale di fr. 92'500.–) devono essere confermati in questa sede. Il reclamo non può pertanto essere accolto neppure in relazione all’entità degli onorari.

 

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è irricevibile in quanto priva di oggetto.

 

                                   3.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 1’800.–

                                         b)  spese                       fr.    200.–

                                                                                fr. 2’000.–

 

                                         sono posti a carico dell’avv. RE 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.