Incarto n.
9.2021.72

Lugano

16 settembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

 

CURA 1

PI 2

PI 3

PI 4

rappr. da: RA 1

PI 5

PI 6

 

 

 

per quanto riguarda la misura di protezione in favore di PI 1

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   PI 1 (1956) è affetto da trisomia 21.

                                         Egli è stato assistito dai genitori prima e nel seguito dai fratelli e dalle sorelle (RE 1, PI 5, PI 6, PI 4, CURA 1 e __________).

 

                                  B.   Con scritto 2 novembre 2020 PI 2 e PI 3 (figli di __________) hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) un incontro per discutere della situazione dello zio PI 1. Vista l’età avanzata dei fratelli, i nipoti hanno segnalato una certa preoccupazione per il futuro. Al momento lo zio PI 1 è seguìto a turno dai fratelli e dalle sorelle – i compiti amministrativi vengono svolti da CURA 1 – ma è privo di un curatore ufficiale.

 

                                         Con scritto email 13 novembre 2020 PI 2 e PI 3 hanno informato l’Autorità di protezione che a causa della pandemia COVID la situazione di accudimento dello zio era divenuta più difficoltosa.

 

                                  C.   Mediante ordinanza 30 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha convocato fratelli, sorelle e nipoti ad un’udienza per il 14 dicembre 2021 al fine di discutere sulla situazione di PI 1.

 

                                  D.   Con scritto 12 dicembre 2021 i fratelli PI 5, CURA 1, RE 1, PI 6 e PI 4 hanno informato l’Autorità di non ritenere necessaria l’udienza. Hanno rilevato che il fratello PI 1 abita presso CURA 1, soggiornando dalle sorelle a turno, e qualora quest’ultimo non potesse più occuparsene rimane la soluzione di una badante (già oggetto di discussione tra i fratelli).

 

                                  E.   In data 15 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha revocato la convocazione dell’udienza ed ha invitato i nipoti PI 2 e PI 3 ad esporre con maggiore precisione le loro considerazioni circa i bisogni dello zio PI 1 onde “sottoporli agli altri fratelli e valutare nel seguito la necessità di un’udienza … e/o l’adozione di eventuali misure di protezione in favore dell’interessato”.

 

                                  F.   Su richiesta dell’Autorità di protezione, il 1° dicembre 2021, il dr.med. __________ (medico curante di PI 1) ha trasmesso il certificato medico dal quale emerge che il paziente è affetto da trisomia 21 e che non vi sono i presupposti per una capacità di discernimento. Il medico ritiene assolutamente sensata una misura di protezione che “andrebbe semplicemente a formalizzare quanto già in atto da anni”. precisando tuttavia che a “ridurre la capacità di discernimento vi è unicamente la trisomia 21, che determina in questo caso una riduzione delle capacità cognitive attualmente di grado moderato” e “destinata purtroppo a portare a un progressivo peggioramento in questo campo”.

 

                                  G.   Con scritto 11 gennaio 2021 i nipoti PI 2 e PI 3 hanno rilevato di essersi rivolti all’Autorità per pianificare “i possibili interventi esterni alla famiglia nel caso ce ne fosse il bisogno”.

 

                                  H.   Il 9 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha nuovamente disposto la convocazione delle parti ad un’udienza da tenersi il 2 marzo 2021.

 

                                    I.   Con scritto 18 febbraio 2021 PI 5 (che scrive “a nome e con l’unanime accordo dei fratelli”) ribadisce di non ritenere necessaria né l’udienza e né la misura. Ha sostenuto che il fratello “PI 1 stà bene, è contento” vive presso il fratello CURA 1 e riceve le cure e le attenzioni che gli sono dovute.

 

                                  L.   Con scritto 23 febbraio 2021 l’Autorità di prima sede ha rinviato l’udienza e trasmesso il certificato medico del dr.med. __________ rilevando che dal medesimo emerge la necessità di una misura di protezione a favore di PI 1 e ha fissato ai fratelli un termine scadente il 23 marzo 2021 per presentare “una proposta condivisa” “e/o chiedere un’udienza chiarificatoria”.

 

                                  M.   Con lettera 1° marzo 2021, firmata da tutti, i sei fratelli hanno acconsentito a che CURA 1 venga ufficialmente confermato quale curatore di PI 1, con l’esonero dall’obbligo di presentare l’inventario e i rendiconti (art. 420 CC).

 

                                  N.   Mediante decisione 29 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha:

-       istituito in favore di PI 1 una curatela generale (dispositivo n. 1), con la privazione dell’esercizio dei diritti civili (dispositivo n. 1.1) e del diritto di disporre dell’usufrutto sul fondo n. __________ (dispositivo n. 1.2);

-       conferito la carica di curatore al fratello CURA 1 (dispositivo n. 2);

-       definito i compiti del curatore (dispositivo n. 3);

-       disposto che il curatore esercita il suo mandato gratuitamente (dispositivo n. 4).

 

                                  O.   Con scritto 6 aprile 2021 CURA 1 ha informato l’Autorità di protezione di non voler assumere la carica di curatore generale, precisando che era intenzionato a svolgere il suo impegno di “curatore non ufficiale”. Ha espresso pure la sua contrarietà alla decisione di privare PI 1 del diritto all’usufrutto, informando che il fratello si reca giornalmente in tale immobile (dove svolge attività di ceramica e riceve le visite dei fratelli).

 

                                         Con lettera 19 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha precisato che “il curatore resta comunque in carica sino a designazione di un sostituto” e disposto che nel periodo in cui è in funzione “egli è tenuto a tutti i suoi doveri”. Ha inoltre invitato i fratelli a “comunicare un’eventuale proposta di curatore” ritenuto che in caso di mancato riscontro l’Autorità designerà un curatore generale esterno al nucleo famigliare.

 

                                  P.   Mediante reclamo 28 aprile 2021 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 29 marzo 2021 dell’Autorità di protezione postulandone l’annullamento. La reclamante si lamenta dell’agire dell’Autorità di prime cure, che avrebbe fondato la decisione sul certificato “del medico generico dottor __________” anziché di uno psichiatra. La reclamante ritiene sconveniente la decisione di privare PI 1 della facoltà di disporre del suo diritto di usufrutto (in quanto contraria alla volontà testamentaria di suo padre).

 

                                  Q.   Con osservazioni 21 maggio 2021 i fratelli PI 5, PI 6, PI 4 e __________ (rappresentato dai due figli) hanno chiesto all’Autorità di prendere posizione sul reclamo per “permettere di designare un nuovo curatore e programmare il futuro del fratello” PI 1. Hanno informato che la situazione è nel frattempo cambiata radicalmente (CURA 1 si è dimesso e ha dichiarato che non intende più ospitare il fratello nel caso in cui venisse vaccinato) e senza un curatore non possono programmare nulla in merito all’accudimento di PI 1.

 

                                         Con osservazioni 27 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha chiesto innanzitutto di accertare la legittimazione della reclamante (che avrebbe dichiarato di agire in qualità di membro della Comunione ereditaria __________). Il gravame sarebbe irricevibile in merito al dispositivo n. 2, ritenuto che l’Autorità ha dichiarato di aver aperto un nuovo incarto (A.2021.8) volto a riesaminare questo dispositivo ossia la scelta del curatore. Il gravame sarebbe invece da respingere nella misura in cui contesta il primo dispositivo (in concreto il sostegno dei famigliari non sarebbe sufficiente per rinunciare all’istituzione di una misura di protezione).

 

                                         Mediante osservazioni 17 giugno 2021 CURA 1 informa che intende continuare ad occuparsi del fratello, ma ribadisce di non comprendere per quale motivo debba essere istituita una curatela generale quando i fratelli sono in grado di accudirlo. Comunica che nel frattempo PI 1 è stato vaccinato.

 

                                         Con replica 23 giugno 2021 RE 1 precisa di agire in qualità di sorella, lamenta che l’Autorità avrebbe “invaso la sfera privata” di PI 1 chiedendo il certificato medico e trasgredito la volontà testamentaria del padre (revocandogli l’usufrutto dell’appartamento).

 

                                         Con scritto 5 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha informato di rinunciare a produrre l’allegato di duplica.

 

                                         Mediante duplica 7 luglio 2021 i fratelli PI 5, PI 6, PI 4 e __________, auspicano che la situazione venga al più presto sbloccata per il bene del fratello PI 1, ribadendo la necessità di far capo ad un servizio di badanti.

 

                                         Con ulteriore scritto 31 agosto 2021 CURA 1 e PI 2 sollecitano l’evasione del reclamo.

 

Considerato

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Con la decisione 29 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela generale (dispositivo n. 1), privandolo dell’esercizio dei diritti civili (dispositivo n. 1.1) e del diritto di disporre del diritto di usufrutto sul fondo n. __________ (dispositivo n. 1.2), nominando quale curatore il fratello CURA 1 (dispositivo n. 2).

                                         L’Autorità ha in particolare indicato che in concreto emerge la necessità di istituire una misura di protezione in favore dell’interessato. In sede d’osservazioni, ha precisato che sono date le cause (trisomia 21) e il bisogno di protezione e che il sostegno fornito dai famigliari non è sufficiente per rinunciare all’istituzione di una simile misura. Oltre a mettere in discussione la legittimazione della reclamante ha precisato che nella misura in cui è rivolto avverso il secondo dispositivo della decisione il gravame sarebbe irricevibile a seguito delle dimissioni del curatore e della successiva apertura di un nuovo incarto (A.2021.8) volto a riesaminare la questione della nomina del curatore.

 

                                   3.   Con il proprio reclamo RE 1 avversa la predetta decisione, chiedendone l’annullamento. La reclamante avversa la decisione nella misura in cui si fonda sul certificato di un “medico generico” (chiedendosi se la competenza non sarebbe piuttosto di uno psichiatra o di uno psicologo) e contestando la necessità della misura di protezione ordinata. La reclamante avversa pure la decisione di privare il fratello PI 1 della facoltà di disporre del suo diritto di usufrutto (contrariamente alla volontà testamentaria del loro padre).

 

                                   4.   In merito alla legittimazione attiva della reclamante, eccepita dall’Autorità di prime cure, si rileva quanto segue.

 

                               4.1.   Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo può essere conferita, oltre che alle persone che partecipano al procedimento, anche alle persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).

                                         Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

                                         La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).

                                         Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).

                                         Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio, pag. 6471).

 

                               4.2.   Pur ammettendo che RE 1 abbia indicato di inoltrare il proprio gravame in qualità di membro della comunione ereditaria “CURA 1”, è in ogni caso manifesto che la stessa sia una delle sorelle di PI 1. In sede di duplica ha poi puntualizzato che in qualità di sorella si è sempre occupata (sin dalla giovane età) del fratello.

                                         Mal si comprende come possa l’Autorità di prime cure mettere in dubbio che la reclamante non abbia la legittimazione a presentare reclamo.

 

                                   5.   L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

 

                               5.1.   Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).

 

                                         Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

 

                               5.2.   Ai sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

 

                                         Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam, op. cit., art. 398 CC N. 6 pag. 483).

 

                                         La curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam, op. cit. art. 398 CC N. 10 pag. 484). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.

 

                               5.3.   Per l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).

                                         Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

 

                                   6.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

 

                                   7.   Nel caso in esame, la misura di protezione è stata istituita dall’Autorità di prime cure a seguito della richiesta d’intervento dei nipoti PI 3 e PI 2. L’Autorità di protezione ha richiesto al dr.med. __________, medico curante di PI 1, un rapporto sulle eventuali prognosi invalidanti la capacità di discernimento, in particolare per le decisioni per la cura della persona, degli interessi personali e delle relazioni giuridiche. Nel certificato il dr.med. __________ ha confermato che l’interessato è affetto da trisomia 21, indicando che “non vi sono i presupposti per una capacità di discernimento nel senso che in assenza di stimoli esterni da parte dei famigliari PI 1 di sua sponte non farebbe probabilmente nulla, comprese le attività di base della vita quotidiana”. Il medico ha altresì indicato che una misura di protezione a suo favore “sembra assolutamente sensata” e che la stessa “andrà semplicemente a formalizzare quanto già in atto da anni”. Il medico curante ha tuttavia aggiunto che la trisomia 21 “determina in questo caso una riduzione delle capacità cognitive attualmente di grado moderato”.

                                         L’Autorità di protezione ha poi convocato i fratelli di PI 1 ad un’udienza di discussione (14 dicembre 2020). Gli stessi dopo aver rinunciato a presentarsi, non ritenendo necessaria la misura, hanno preso posizione mediante osservazioni. L’Autorità di prime cure li ha pertanto invitati ad esprimersi sulle risultanze del certificato medico precisando che “una misura di protezione” in favore di PI 1 appare necessaria. Mediante scritto 1° marzo 2021, sottoscritto da tutti e sei i fratelli, gli stessi hanno dunque indicato di essere “d’accordo che venga ufficialmente confermato curatore il fratello CURA 1”.

                                         L’Autorità ha dunque istituito una curatela generale in favore di PI 1, con la decisione ora oggetto di reclamo.

                                         L’Autorità di prime cure non ha avuto modo di discutere con i fratelli e neppure con lo stesso PI 1. Neppure risulta che abbia chiesto al medico se lo stesso poteva o meno essere convocato ad un’udienza.

 

                                         Ora, pur non contestando la circostanza secondo cui PI 1 necessiti di una misura di protezione, vista in particolare la patologia di cui è affetto dalla nascita e le considerazioni del medico curante, appare in ogni caso evidente che gli accertamenti fino ad ora eseguiti – in assenza per altro anche dell’audizione dell’interessato – non siano sufficienti per fondare una curatela generale.

                                         Neppure risulta che l’Autorità di prime cure abbia nel frattempo proceduto ad ulteriori approfondimenti.

                                         Va del resto rilevato che, preso atto dello scritto dell’Autorità, i fratelli apparivano concordi con la nomina di un curatore (senza specificare il tipo di misura) e di nominare per tale funzione il fratello CURA 1, garantendo con ciò la continuità di cui parlava il medico curante.

                                         In seguito però, alla luce dei contenuti della decisione (istituzione di una curatela generale), CURA 1 ha subito rinunciato al mandato. L’Autorità ha informato, in sede d’osservazioni, di aver nel frattempo aperto un nuovo incarto (A.2021.8) volto a riesaminare il dispositivo n. 2 della decisione (designazione del curatore).

 

                                         In simili circostanze la decisione va annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di prime cure perché emetta, dopo aver debitamente esperito gli accertamenti del caso, una nuova decisione con il coinvolgimento di tutte le parti.

                                         Dagli atti risulta per altro che le sorelle e i fratelli si sono sempre adoperati per il bene di PI 1 e che gli stessi sono intenzionati a trovare una soluzione che meglio possa garantirgli una continuità.

                                         L’Autorità di protezione è in particolare invitata a definire quale tipo di misura di protezione sia necessaria per il bene di PI 1. Va ricordato all’Autorità di prima sede che – non disponendo al suo interno delle conoscenze e competenze necessarie – l’istituzione di una curatela generale necessita comunque di una perizia psichiatrica da parte di un perito esterno, ciò a maggior ragione se si è al cospetto di un certificato (allestito dal medico curante) attestante che la riduzione “delle capacità cognitive” dell’interessato è “attualmente di grado moderato”. L’Autorità di prime cure è per finire invitata ad individuare, senza indugio, la persona che possa essere nominata alla funzione di curatore e i fratelli e le sorelle di PI 1 a collaborare con l’Autorità partecipando alle udienze che si renderanno necessarie per definire tutto quanto necessario alla protezione del fratello.

 

                                   8.   Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio di soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto.

 

                                         Di conseguenza la decisione 29 marzo 2021 (ris. n. 33.2021) dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata.

                                         L’incarto è ritornato all’Autorità di protezione perché proceda, senza indugio, ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizio.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.