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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda il collocamento presso una famiglia affidataria |
giudicando sul reclamo del 4 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2011) è nata dal matrimonio tra RE 1 e PI 2. L’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si sta occupando della situazione famigliare della minore dalla sua nascita. Essa è collocata in istituto, prima in internato e poi in esternato, fin dalla primissima infanzia (cfr. decisione di collocamento presso __________ del 10 agosto 2011, decisione di collocamento in esternato presso la __________, 6 aprile 2012).
Ritenuto l’oggetto della presente procedura, non occorre qui rievocare le numerose decisioni che hanno interessato la protezione ed il sostegno di PI 1 e la regolamentazione delle relazioni con i genitori, agli atti.
B. Con decisione 30 giugno 2015 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore della bambina, nominando CURA 1 quale curatrice.
C. I genitori di PI 1 sono divorziati dal 14 aprile 2016 e l’autorità parentale è stata attribuita congiuntamente ad entrambi, mentre PI 1 è stata affidata alle cure della madre. Tramite risoluzione 1° luglio 2016 RE 1 è stata privata del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e la stessa è stata collocata presso l’istituto __________.
D. Con decisione 24/30 novembre 2017 l’Autorità di protezione ha autorizzato l’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) ad avviare e concretizzare a favore di PI 1 il progetto presso la famiglia d’appoggio individuata in applicazione dell’art. 306 cpv. 2 CC.
E. Nel corso del 2020 è stato concretizzato il progetto di affidamento famigliare e con scritto 5 febbraio 2021 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha chiesto all’Autorità di protezione di indire un’udienza per definire il modo di procedere. Anche la curatrice, con scritto 8/16 febbraio all’Autorità di protezione, ha illustrato il progetto.
Un incontro tra l’Autorità di protezione, i genitori di PI 1 e la curatrice ha avuto luogo il 4 marzo 2021. In tale occasione RE 1 si è opposta fermamente a qualsiasi progetto di affidamento, mentre il padre ha aderito alle proposte.
F. Con decisione 28 aprile/3 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento di PI 1 presso __________, collocandola in una famiglia affidataria e incaricando del trasferimento l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni di __________, designato quale coordinatore del progetto (dispositivo n. 1). L’Autorità di protezione ha pure autorizzato in via esclusiva il padre PI 2 a rappresentare legalmente la figlia in ambito medico, medico dentistico e odontoiatrico e per quanto riguarda le iscrizioni alle attività scolastiche ed extra-scolastiche della figlia, limitando conseguentemente l’autorità parentale della madre (dispositivo n. 2). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo denegato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 5).
G. Tramite ulteriore decisione 5 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha annullato e sostituito la decisione del giorno precedente esclusivamente relativamente alle tempistiche di trasferimento, indicando l’esigenza di chiarimenti, ma confermando l’affidamento di PI 1 alla famiglia affidataria e la conseguente revoca del collocamento presso il CEM.
H. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1, con reclamo 4/7 giugno 2021. Essa ha chiesto in via cautelare il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo, respinto da questa Camera con decisione 1° luglio 2021. Nel merito la reclamante ha postulato l’annullamento della decisione, censurando la violazione del diritto e l’accertamento errato dei fatti, contestando le conclusioni peritali ed in particolare di essere affetta da patologie che le precludano l’esercizio delle capacità genitoriali e la rappresentanza della figlia. A suo avviso non sarebbero dati elementi nuovi tali da giustificare la modifica del luogo di collocamento di PI 1, da istituto a famiglia affidataria. RE 1 ritiene quindi necessaria una nuova perizia sulle sue capacità genitoriali prima di adottare nuove misure di protezione nei confronti della figlia. Essa formula infine istanza per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, indicando che il certificato municipale verrà prodotto nel seguito della procedura.
In data 10 giugno 2021 l’avvocato della reclamante ha comunicato la cessazione del mandato di rappresentanza.
I. Con osservazioni 14 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere il reclamo e confermare la decisione impugnata, essendo da tempo dati i motivi per la modifica del luogo di dimora, nell’interesse e per il bene di PI 1. La limitazione dell’autorità parentale si giustificherebbe dall’oppositività della madre al progetto e dai suoi tentativi di boicottarlo. Secondo l’Autorità di protezione, una collaborazione con la famiglia affidataria non appare data e nemmeno concepibile e di conseguenza le misure adottate si rivelano necessarie per garantire alla minore la dovuta stabilità.
L. La curatrice educativa ha presentato le proprie osservazioni il 15 giugno 2021, informando di minacce proferite da RE 1 alla famiglia affidataria e di comportamenti aggressivi contro gli operatori e la sua persona. La curatrice ha evidenziato che il progetto è il risultato di un desiderio espresso da PI 1 e di ritenere quindi nel suo interesse poter “vivere una serenità nuova”.
M. Il 24 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha trasmesso un rapporto di aggiornamento redatto il 17 giugno 2021 dalla curatrice, indicando atteggiamenti aggressivi da parte di RE 1 e chiedendo se si possano mantenere i provvedimenti in essere riguardanti le modifica di luoghi e orari di impegni medici e sportivi rispetto al calendario stabilito, conosciuto dalla madre, come pure la sospensione dei contatti telefonici tra madre e figlia.
Con decisione 25 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha indicato che, a seguito del contenuto del rapporto di aggiornamento presentato dalla curatrice, nulla ostava ai provvedimenti presi dalla rete. La decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.
N. Il 2 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha trasmesso uno scritto 23/24 giugno 2021 del Servizio accompagnamento sociale di __________, riguardante PI 2. Tramite decisione 21 luglio/12 agosto 2021, l’Autorità di protezione ha esteso i compiti della curatrice, attinenti in particolare il monitoraggio e l’organizzazione delle relazioni personali.
O. Nella presente procedura RE 1 non ha presentato alcuna replica e di conseguenza lo scambio di allegati si è concluso.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., 2019, n. 1173-1739 pag. 1129-1132).
Nel caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).
Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit. n. 1745 pag. 1138). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1742 pag. 1133-1134).
Il collocamento del minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen). Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il diritto deve assicurare al minore l’adeguata protezione e le possibilità di sviluppo di cui gode normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che il collocamento sia messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n. 1815, pag. 1188).
Il collocamento in istituto non deve avere la priorità sul collocamento in famiglia affidataria con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale troppo forte tra il minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito difficile il ritorno del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA 2014, p. 41 e rif.).
Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).
2.1. Ai sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia: l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).
Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).
3. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova “inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
4. Nel caso in esame, contestata non è la decisione di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, regolarmente cresciuta in giudicato da anni, bensì la modifica del luogo di collocamento di PI 1, in concordanza con il progetto di affido famigliare avviato già nel 2017. L’Autorità di protezione, sentita anche la bambina, ha ritenuto più confacente alla personalità ed ai bisogni della minore un inserimento in famiglia affidataria, piuttosto che il mantenimento del collocamento in istituto. La madre si oppone invece a tale scelta ritenendo che l’affido famigliare sia una “misura più incisiva e caratterizzata da maggiore definitività rispetto al collocamento presso un CEM” ma senza far valere un interesse della figlia a rimanere in istituto, rispettivamente senza specificare per quali motivi tale scelta sarebbe più adeguata per il suo benessere.
In applicazione dell’art. 313 cpv. 1 CC, la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione affinché si adattino meglio alla situazione concreta. Nel caso in esame, sulla modifica del luogo di collocamento della minore è indubbio il parere degli operatori che da anni si occupano della minore, della curatrice e soprattutto di PI 1, che appare desiderare e appoggiare con entusiasmo il progetto definito (cfr. rapporti dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni del 12 gennaio 2021 e del 5 febbraio 2021, relazione della curatrice dell’8 febbraio 2021). Le critiche della madre, ingiustificate, non possono pertanto essere condivise.
A mente di questo giudice, non può essere accolta nemmeno la richiesta di RE 1 di eseguire una nuova perizia per valutare le sue capacità genitoriali prima di procedere con l’affido famigliare, in quanto essa non sarebbe atta a contraddire il senso della decisione, volta esclusivamente a tutelare il bene della minore (e non ipotetici e non ben definiti interessi della madre). Bene che, come detto, è ritenuto rispettato dal progetto di affido famigliare, in quanto dopo anni trascorsi in istituto risulta essere il provvedimento “più funzionale per il benessere della bambina e la sua crescita” (cfr. osservazioni di CURA 1). Nemmeno si può condividere l’opinione di RE 1 che ritiene che l’affidamento famigliare sia una misura più incisiva del collocamento in istituto in quanto avrebbe un effetto “definitivo”. Risulta peraltro dagli atti che malgrado i tentativi e gli sforzi della rete per favorire la relazione tra la bambina e la madre, è proprio quest’ultima a rifiutare di intrattenere contatti personali con la figlia, minando in tal modo la loro relazione. In conclusione, l’opposizione della madre al progetto di inserimento in famiglia affidataria oltre a non avere fondamenti giuridici appare contraria alla volontà e al benessere di PI 1, che vanno invece rispettati anche in questa sede, con la conferma della decisione impugnata.
5. RE 1 contesta inoltre la limitazione dell’autorità parentale, che nel reclamo indica a torto come “revoca dell’autorità parentale”, sostenendo che essa sarebbe ora “rimasta unicamente in capo al padre della minore”. La limitazione risulta invece riguardare esclusivamente le decisioni “in ambito medico, medico dentistico e odontoiatrico e per quanto riguarda le iscrizioni alle attività scolastiche e extra-scolastiche” e configura quindi una misura di protezione a favore di PI 1, non una revoca dell’autorità parentale.
Ritenendo tale provvedimento ingiustificato, la madre si oppone alle motivazioni fornite dall’Autorità di protezione, negando di aver ostacolato l’agire della curatrice e degli operatori e specificando che i suoi interventi sarebbero giustificati dal suo essere attenta al benessere della figlia e voler partecipare alle decisioni in maniera attiva. Contesta inoltre di essere affetta da patologie psichiatriche o che limitino le sue capacità genitoriali, opponendosi alle conclusioni della perizia 27/29 ottobre 2020.
Anche in questo caso le lagnanze della reclamante non possono essere condivise, non essendo i suoi argomenti concretamente confermabili. Al contrario, appare dagli atti che RE 1 si oppone a molteplici iniziative della rete, ostacolando peraltro la quotidianità della figlia (cfr. al proposito il rapporto 5 marzo 2021 della curatrice “desidero ricordare (…) le difficoltà avute in passato nell’ottenere dalla signora RE 1 le autorizzazioni per particolari attività scolastiche o la firma di documentazioni, e per visite dal dentista e dall’oculista. Ci sono state difficoltà anche per essere autorizzati a portare PI 1 a tagliare i capelli.”). Non si può inoltre sorvolare sugli atteggiamenti poco rispettosi dell’Autorità e della famiglia affidataria, caratterizzati pure da minacce che anche in tempi recenti hanno destato preoccupazione (cfr. scritto trasmesso dall’Autorità di protezione il16 giugno 2021, riguardante una segnalazione alla Polizia cantonale relativa alle minacce proferite agli operatori e alla famiglia affidataria).
Infine si osserva che ancora in data 10 giugno 2021 la curatrice educativa ha scritto alla madre invitandola a contattarla e rispondere alle sue chiamate, evidenziando l’importanza di mantenere un rapporto con la figlia. Purtroppo, dalla decisione dell’Autorità di protezione del 21 luglio/2 agosto 2021 riguardante la modifica dei compiti della curatrice, risulta che le difficoltà nei contatti con la madre non sono superate, ritenuto che quest’ultima “l’ha chiamata pregandola di non contattarla più, di non scriverle, poi l’ha insultata pesantemente e minacciato di accoltellarla a morte; ha affermato che PI 1 è stata rapita da lei e dalla rete e ha minacciato di uccidere tutti”. Anche questo giudice non può quindi che auspicare che RE 1 collabori con le persone che si stanno occupando della figlia, ma anche e soprattutto con quest’ultima, il cui benessere dipende evidentemente anche dalle azioni della madre.
In definitiva, vista l’esigenza di tutelare la serenità di PI 1 anche nel contesto famigliare nel quale è inserita e di impedire ritardi nell’organizzazione delle sue attività, la misura di protezione decisa appare adeguata e merita conferma, mentre il reclamo va respinto anche su tale aspetto.
6. In conclusione, visto quanto precede il reclamo deve essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno quindi posti a carico di RE 1, che ha chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Non avendo la madre dimostrato la propria indigenza ed essendo dubbio sin dall’inizio della procedura il requisito di probabilità di esito positivo del reclamo, l’istanza va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è respinta.
3. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.