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assistito dalla vicecancelliera |
Mecca |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale a favore del marito |
giudicando sul reclamo del 17 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, nato il 1927 e domiciliato a __________, è coniugato con RE 1. La situazione personale di PI 1 era già stata oggetto di prime verifiche da parte dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) nel 2020 e poi di nuovo nel 2021, dopo alcune segnalazioni pervenute da parte di parenti e amici preoccupati per il suo stato di salute. La moglie si era sempre opposta alle indagini e agli interventi proposti.
B. In data 13 maggio 2022 PI 1 è stato ricoverato presso la Clinica __________ per un “decadimento delle condizioni generali con caduta senza perdita di conoscenza a domicilio”. In seguito alla valutazione geriatrica globale multidisciplinare eseguita, è emerso un quadro psico-fisico assai compromesso (“un diabete compensato su mancata somministrazione della terapia da parte della moglie, uno stato di denutrizione con cachessia, nonché una demenza, di tipo probabilmente misto (Alzheimer e vascolare) e di media gravità, con importante riduzione della prestazione cognitivo-funzionale ed evidente incapacità d’intendere e di volere per la gestione della propria salute, oltre che delle finanze”). Ritenuta “l’impossibilità di istaurare delle cure adeguate a domicilio in assenza della collaborazione della moglie”, la Dr.ssa. med. __________ ha provveduto al ricovero a scopo di assistenza ex art. 429 CC del paziente presso la casa per anziani __________ a partire dal 24 maggio 2022. Questa situazione è stata segnalata all’Autorità di protezione con rapporto 20/23 maggio 2022 della predetta curante.
C. Con decisione 30 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC. Quale curatore è stato nominato CURA 1. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo.
D. Con scritti 17, 18 e 20 giugno 2022 indirizzati all’Autorità di protezione, RE 1 ha comunicato di contestare sia il rapporto della Dr.ssa. med. __________ sia l’istituzione della curatela generale. I medesimi scritti sono stati inoltrati alla scrivente Camera di protezione ai fini della loro determinazione quali reclami avverso la decisione 30 maggio 2022 dell’Autorità di protezione.
E. In data 22 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha sentito RE 1 e il curatore generale. La moglie si è opposta al rapporto medico della Dr.ssa. __________ e all’istituzione della misura di protezione a favore del marito, comunicando di voler ricorrere contro la relativa decisione. Il curatore ha spiegato il suo ruolo, evidenziando l’importanza di ottenere la collaborazione da parte della consorte del curatelato.
F. Su richiesta dell’Autorità di protezione, con certificato 22 giugno 2022 la Dr. med. __________, __________, ha attestato che l’interessato “presenta un grave e permanente deficit delle funzioni cognitive che pregiudica la sua capacità di intendere e di volere. Il paziente non è in grado di comprendere le sue patologie internistiche che hanno portato ad uno stato clinico fragile e fortemente compromesso, purtroppo passabile di peggioramento, di conseguenza non ha la possibilità di auto-gestirsi nelle decisioni che riguardano possibili provvedimenti terapeutici sanitari sia invasivi che non, così come l’auto-gestione delle proprie finanze”.
G. Con ordinanza 23 giugno 2022 la scrivente Camera ha intimato lo scritto 17 giugno 2022 quale reclamo (così come gli scritti del 18/20 e 21 giugno 2022) di RE 1 all’Autorità di protezione e al curatore generale con l’invito a formulare eventuali osservazioni scritte.
H. Con scritto 25 giugno 2022 alla Camera di protezione, RE 1 ha contestato gli interventi dell’Autorità di protezione ritenendoli degli atti di abusi di potere sia nei suoi confronti che nei confronti del marito. È stato allegato un certificato medico datato 20 giugno 2022 del Dr. med. __________, con il quale viene attestata la capacità di discernimento di RE 1 e la sua capacità di prendersi cura del marito.
I. Il 28 giugno 2022 il curatore ha indicato di non poter fornire osservazioni in merito al reclamo in quanto “non conosceva la situazione familiare della famiglia __________”, rinviando alle informazioni fornite dall’Autorità di protezione.
J. In data 11 luglio 2022 la reclamante ha presentato alla Camera di protezione uno scritto nel quale ha rimproverato all’Autorità di protezione diversi tipi di asseriti abusi di diritto nei suoi confronti, tra cui infrazioni contro il patrimonio.
K. Con osservazioni 25 luglio 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata e ha eccepito l’irricevibilità del reclamo, il quale sarebbe carente di motivazione. L’Autorità di protezione ha inoltre criticato la tempistica con la quale la reclamante si è opposta al ricovero del marito presso la casa per anziani, provvedimento che, secondo l’Autorità, avrebbe dovuto essere impugnato dinnanzi alla Commissione giuridica in materia assistenza sociopsichiatrica. È stato rammentato che i primi accertamenti intrapresi da parte dell’Autorità di protezione ai fini di proteggere l’interessato risalgono al 2020, interventi che, a dire dell’Autorità di prime cure, erano stati ostacolati dall’agire della reclamante. L’attuale misura di protezione adottata si sarebbe poi resa necessaria in seguito al ricovero ospedaliero dell’interessato del 13 maggio 2022, durante il quale i medici hanno riscontrato una situazione alquanto precaria e bisognosa di aiuto e protezione.
L. Con replica 2 agosto 2022 la reclamante ha contestato le tesi dell’Autorità di protezione, sostenendo che i fatti accertati dalla medesima sarebbero inesatti e falsi, esponendo una sua versione della situazione psicofisica dell’interessato e descrivendo l’assistenza che presterebbe a suo favore. La reclamante ha ribadito di ritenere errata la scelta dell’attuale misura, criticando l’agire dell’Autorità di protezione nei confronti del marito e del patrimonio della coppia.
M. Con scritto 9 agosto 2022 la reclamante ha informato l’Autorità di protezione di essersi rivolta ad una legale di fiducia, l’avv. PR 1, chiedendo una proroga del termine affinché quest’ultima potesse formulare delle osservazioni a complemento della replica. La reclamante ha inoltre presentato copia delle disposizioni del paziente, datate 01.01.2021, redatte da PI 1 sul formulario dell’__________, chiedendo che le stesse venissero integrate nella sua documentazione.
N. Con duplica 11 agosto 2022 (relativa alla replica 2 agosto 2022) l’Autorità di protezione ha rilevato come che la reclamante contesterebbe a priori, “in modo non chiaro, non lineare, confuso e non del tutto comprensibile”, tutte le misure adottate a favore del marito, mancando così di riconoscere i bisogni e la gravità del suo stato di salute. L’Autorità di protezione ha sottolineato l’urgenza con la quale i medici e poi la stessa autorità hanno dovuto intervenire a tutela degli interessi di PI 1. La decisione di istituire la curatela generale e di nominare un curatore esterno alla famiglia si sarebbe resa necessaria ritenuto che l’atteggiamento ostacolante della moglie avrebbe messo in grave pericolo la salute del marito. L’Autorità di protezione ha osservato che la resistenza della moglie non si sarebbe nemmeno attenuata in seguito alla sua audizione e all’incontro con il curatore nominato.
O. Il curatore non ha presentato una duplica.
P. Con ordinanza 13 settembre 2022 la scrivente Camera impartito alla patrocinatrice della reclamante un termine di 15 giorni per la presentazione del complemento di replica.
Q. In data 5 ottobre 2022 la reclamante ha presentato delle osservazioni quali complemento di replica, mediante le quali ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e ha chiesto che al reclamo venga restituito l’effetto sospensivo. Secondo la reclamante la decisione impugnata sarebbe volta a “metterla fuori gioco da ogni e qualsiasi decisione riguardante il marito”. Il peggioramento delle condizioni dell’interessato non sarebbe dovuto ad una mancanza di cure adeguate da parte della moglie, ipotesi che la reclamante contesta recisamente. A suo parere, a prescindere dalla capacità o meno di prestare le cure necessarie a domicilio, ella, quale coniuge, sarebbe comunque legittimata ad occuparsi delle finanze del marito, ragione per la quale l’istituzione della curatela generale risulterebbe eccessiva, evidenziando di essere stata nominata rappresentante terapeutico del marito mediante le direttive del paziente del 01.01.2021. Secondo la reclamante, l’interessato avrebbe dovuto essere sentito in merito alla sua volontà di continuare ad essere accudito dalla moglie. Pur consapevole di non poter provvedere alle cure del marito da sola e di dover fare capo ad “una struttura pubblica e/o privata per le sue cure giornaliere”, la reclamante ritiene di essere in grado di decidere autonomamente delle cure necessarie per il marito senza l’imposizione di una curatela generale o qualsiasi altra misura di protezione.
R. Con duplica 19 ottobre 2022 (relativa al complemento di replica 5 ottobre 2022), l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, ribadendo la necessità della misura di protezione contestata e rammentando l’incapacità della reclamante di comprendere le necessità del consorte, limite già emerso in precedenza e osservato anche dai medici e dagli operatori intervenuti negli anni. Il curatore generale lamenterebbe l’opposizione della reclamante, ciò che renderebbe difficile la gestione adeguata del mandato.
S. Con scritto 23 novembre 2022 la reclamante ha sollecitato l’evasione della presente vertenza, in quanto la curatela generale sarebbe diventata insostenibile per la moglie.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.1. Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).
2.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
3. Ai sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).
Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 6).
3.1. La curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam Protection del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.
3.2. Per l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).
Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).
4. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5. Nel caso concreto, a giustificare una misura curatelare a favore di PI 1 è la sua disabilità mentale ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 cifra 1 CC, attestata mediante certificato medico del 24 maggio 2022 della Dr.ssa med. __________, medico specialista in medicina interna e in geriatria della Clinica __________, nei termini di una “demenza, di tipo probabilmente misto (Alzheimer e vascolare) di media gravità, con importante riduzione della prestazione cognitivo-funzionale ed evidente incapacità d’intendere e di volere per la gestione della propria salute, oltre che delle finanze.” È stato concluso che l’interessato “versa in uno stato di grave fragilità psico-fisica e sociale, in parte a causa delle malattie di cui soffre (diabete, demenza di medio grado e grave malnutrizione), in parte perché gli vengono negate le cure farmacologiche e l’alimentazione di cui egli abbisogna. Egli non è in grado di intendere e volere e, dunque, di proteggersi per quel che riguarda le cure e l’assistenza necessarie.” Mediante quest’ultimo documento la curante ha provveduto a ordinare un ricovero a scopo d’assistenza del paziente ai sensi dell’art. 429 CC (misura rimasta incontestata e cresciuta in giudicato).
La Dr.ssa. med. __________, ha a sua volta attestato la disabilità mentale dell’interessato in data 22 giugno 2022, dichiarando che il paziente “è affetto da un grave permanente deficit delle funzioni cognitive che pregiudica la sua capacità di intendere e di volere. Il paziente non è in grado di comprendere le sue patologie internistiche che hanno portato ad uno stato clinico fragile e fortemente compromesso, purtroppo passabile di peggioramento, di conseguenza non ha la possibilità di auto-gestirsi nelle decisioni che riguardano possibili provvedimenti terapeutici sanitari sia invasivi che non, così come l’auto-gestione delle proprie finanze.”.
5.1. La disabilità mentale di cui è affetto l’interessato, che lo rende incapace di discernimento – sia per quanto concerne la sua sfera personale che quella amministrativa – lo pone in uno stato di debolezza che lo rende bisognoso di protezione e di assistenza, come chiaramente confermato dai predetti medici specialisti. Dagli atti medici si evincono sufficienti elementi che confermano l’effettivo e particolare bisogno d’aiuto di PI 1, segnatamente a causa dello stato di salute generale e della chiara diagnosticata durevole incapacità di discernimento. Ritenuto questo bisogno globale e durevole dell’interessato, l’unica misura che entra in considerazione per tutelare i suoi interessi, personali e patrimoniali, è pertanto la curatela generale. Essa comprende tutto quanto concernente la cura della persona e degli interessi patrimoniali e delle relazioni giuridiche, risultando a priori ogni altra misura di protezione insufficiente.
5.2. La reclamante contesta in toto la misura di protezione adottata e rifiuta ogni misura curatelare possibile a favore del marito, pretendendo di poter continuare a rappresentare il marito sulla base della sua qualità di coniuge, invocando peraltro le norme sulla rappresentanza ex legge ai sensi dell’art. 374 e segg. CC, nonché quelle inerenti le direttive anticipate. Tuttavia, a prescindere dalla forma della rappresentanza (rappresentanza ex lege o nella forma di una curatela ufficiale), qualsiasi persona chiamata a rappresentare l’interessato è tenuta a collaborare, sia con gli operatori sanitari responsabili, sia con l’Autorità di protezione e a rendere conto del suo operato per determinati negozi e azioni. Ritenuto che già in passato, ha mantenuto una posizione del tutto oppositiva e ostacolante nei confronti di tutta la rete di protezione del marito, è impensabile che ella possa rivestire il ruolo di rappresentante o di curatrice del consorte. La scelta dell’Autorità di protezione di nominare un curatore generale esterno alla cerchia famigliare risulta pertanto indubbiamente adeguata.
6. La domanda di restituzione dell’effetto sospensivo è stata presentata soltanto in sede di complemento alla replica, motivo per cui ci si può chiedere in che misura la sia tempestiva. Superata dal presente giudizio di merito essa è quindi divenuta priva d’oggetto.
7. Alla luce di quanto precede, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha istituito una curatela generale a favore di PI 1, unica misura in grado di tutelare adeguatamente i suoi interessi, sia personali che patrimoniali. Il reclamo, in quanto infondato, va pertanto respinto.
8. Tasse e spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.