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assistito dalla segretaria |
Scheurich |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la sostituzione del curatore |
giudicando sul reclamo del 24 giugno 2022 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 19 e 24 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. I coniugi __________, PI 1 nata il 1934 e __________ nato il 1931, sono domiciliati a __________.
B. Con decisione 19 gennaio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza e amministrazione del reddito e del patrimonio giusta gli art. 394 e 395 CC in favore dei coniugi __________. Come curatore è stato nominato RE 1.
C. Con scritto 14 ottobre 2021 le nipoti dei curatelati, __________, __________ e __________, hanno comunicato all’Autorità di protezione di essere “sconcertate dall’agire del curatore assegnato agli zii” e hanno chiesto di poter organizzare un incontro per discutere di svariate questioni. Le nipoti hanno espresso il loro disappunto segnatamente riguardo l’esecuzione dello sgombero dell’appartamento dei coniugi, la ritardata chiusura degli allacci a diversi servizi (elettricità, telefonia, TV) e la sparizione di alcuni oggetti di valore dall’appartamento dei coniugi __________. Per i dettagli si rimanda agli atti.
D. Con osservazioni 18 novembre 2021 RE 1 ha fornito delle spiegazioni concernenti le critiche sollevate dalle nipoti dei coniugi __________. Anche a tal proposito si rimanda agli atti.
E. Con scritto 31 gennaio 2022 __________, __________ e __________ hanno sollecitato un incontro con l’Autorità di protezione per discutere delle irregolarità da loro asseritamente verificate nei confronti degli zii da parte di RE 1.
F. __________, __________ e __________ sono state convocate in udienza il 15 febbraio 2022. Durante l’incontro, le nipoti hanno prodotto una copia dell’estratto del conto privato n. __________ intestato ai coniugi __________ presso la Banca __________, dal quale si evince che il saldo al 10 febbraio 2021 ammontava a CHF 425'378.36 mentre al 31 dicembre 2021 a CHF 257'386.11. Viene quindi rimproverato a RE 1 di aver condotto una cattiva gestione dei conti bancari e di aver autorizzato “spese folli”. Il curatore viene anche accusato di difendere gli interessi di __________ piuttosto che quelli dei coniugi __________ e di aver mal gestito la questione relativa al loro alloggio. Inoltre, le nipoti rimproverano al curatore di aver omesso di indicare un conto __________ nell’inventario, di non aver disdetto l’abbonamento __________ dopo la partenza dei coniugi dal loro appartamento a fine novembre 2020 (con un onere di CHF 109.– mensili) e il mancato accredito della pensione __________ da ottobre 2021 (mancato introito di CHF 2'000.– mensili).
G. Con decisioni supercautelari 17 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 445 cpv. 2 CC, l’Autorità di protezione ha dimesso RE 1 dalla carica di curatore dei coniugi __________ giusta l’art. 423 cpv. 1 n. 2 CC. Come curatrice sostituta è stata nominata l’avv. CURA 1. Secondo l’Autorità di protezione le segnalazioni delle nipoti, alle quali si sono aggiunte le indicazioni ben più preoccupanti emerse in occasione dell’udienza 15 febbraio 2022, sarebbero state parzialmente verificate da un primo accertamento sommario dei fatti e rappresenterebbero una grave violazione dei compiti assegnati al curatore che, oltre a mettere gravemente in pericolo la sostanza dei curatelati, minerebbe in modo importante la credibilità e l’affidabilità dell’Autorità di protezione e del curatore stesso. Il rapporto di fiducia è quindi stato ritenuto completamente compromesso e l’Autorità ha pertanto ritenuto opportuno e impellente procedere alla destituzione di RE 1 e nominare una persona che possa prendersi cura adeguatamente e tempestivamente degli interessi personali e patrimoniali dei coniugi __________.
H. Con osservazioni 15 marzo 2022 RE 1 ha postulato di non riconfermare le decisioni supercautelari 17 febbraio 2022 né in via cautelare né nel merito e pertanto di essere ripristinato nel ruolo di curatore nei confronti dei coniugi __________. Egli ha precisato che il periodo di gestione bancario rilevante è compreso tra il 10 febbraio 2021, giorno della nomina, e il 17 febbraio 2022, giorno delle decisioni supercuatelari. All’epoca del primo movimento effettuato dal curatore il 25 febbraio 2021, il saldo del conto ammontava a CHF 425'378.36; al 18 febbraio 2022 il saldo del conto ammontava a CHF 230'825.51, ciò che indicherebbe un consumo di sostanza di 194'552.85. “Le voci di spesa indicate sarebbero riconducibili alle normali attività dei curatelati, che questi ultimi avevano già avviato prima che venisse istituita la curatela. Alla luce dei calcoli esposti non vi sarebbe alcuna ragione per rimproverare al curatore le spese dovute a scelte da lui mai fatte, in sé congrue e volute dagli stessi interessati, e in ogni caso affatto folli e, tanto meno, nell’interesse del __________. L’impostazione della vita dei coniugi __________ era già in essere al momento della nomina del curatore”. RE 1 ritiene pertanto il suo agire conforme all’amministrazione dei beni con diligenza e all’evasione di tutti i negozi giuridici connessi con essa richiesta dall’art. 408 cpv. 1 CC. Inoltre, l’adozione di una misura supercautelare ex art. 445 cpv. 2 CC non sarebbe né giustificata, dato che l’Autorità di protezione non si sarebbe trovata ad agire in una situazione di urgenza, né proporzionata, dato che il provvedimento non sarebbe stato limitato nel tempo o negli ambiti di competenza.
I. Le parti sono state sentite durante l’udienza 5 aprile 2022. In particolare, è emerso che RE 1 avrebbe anche violato il dovere di discrezione di cui all’art. 413 cpv. 2 CC per aver raccontato alla sua compagna, dipendente del __________, che il suo operato era stato censurato dalle nipoti dei coniugi __________. Per il resto si rimanda al verbale agli atti.
J. Con decisioni 19 e 24 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato le decisioni supercautelari 17 febbraio 2022, ritenuto che RE 1, a causa della presenza di numerose criticità per quanto attiene la gestione generale delle curatele, non darebbe più garanzia di una gestione affidabile e rispettosa degli interessi finanziari dei curatelati.
K. Con reclamo 24 giugno 2022 RE 1 ha impugnato le suddette decisioni chiedendone l’annullamento e postulando di essere ripristinato nel ruolo di curatore nei confronti dei coniugi __________. Secondo il curatore, le critiche espresse dall’Autorità di protezione avverso l’espletamento del mandato in favore dei coniugi __________, in particolare relative all’omissione dell’indicazione del conto __________ nell’inventario, alla mancanza di approfondimenti in merito alla pensione __________, alla mancata disdetta tempestiva del contratto __________ e alla violazione del segreto tutorio, non sarebbero atte a giustificare una sua destituzione in quanto non sussisterebbe alcun motivo grave ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 n. 2 CC. Il reclamante contesta anche l’adempimento dei presupposti dell’urgenza e della proporzionalità delle misure supercautelari 17 febbraio 2022. Attraverso l’analisi delle uscite del conto bancario dei coniugi e il confronto con altri specialisti del settore si sarebbe potuto appurare come ciò che in via supercautelare l’Autorità di protezione riteneva essere una grave negligenza nell’amministrazione del patrimonio dei curatelati, si è invece dimostrato essere un regolare esercizio della funzione di curatore. Decaduta la motivazione essenziale alla base delle decisioni supercautelari, l’Autorità di protezione non avrebbe dovuto confermare la propria decisione. Il reclamante censura inoltre una violazione del diritto di essere sentito, segnatamente il diritto ad ottenere una decisione motivata.
L. Con osservazioni 18 luglio 2022 i coniugi __________, rappresentati dalla curatrice avv. CURA 1, hanno chiesto la reiezione del reclamo 24 giugno 2022 e la conferma delle decisioni impugnate. Oltre a contestare le censure sollevate dal reclamante, l’attuale curatrice ha sottolineato che revocare la sua nomina e ripristinare nell’incarico il reclamante non sarebbe certo di giovamento ai coniugi __________ vista la loro età avanzata, la difficoltà ad adeguarsi ai cambiamenti e il buon rapporto instaurato con la nuova curatrice.
M. Con osservazioni 9 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto l’integrale conferma delle decisioni impugnate e che il reclamo sia dichiarato irricevibile perché presentato da un giurista non legittimato a introdurre da solo un gravame presso questa Camera. Subordinatamente ha chiesto la reiezione del reclamo 24 giugno 2022. Inoltre, ha formulato delle precisazioni in relazione all’addebito mosso al curatore di aver violato il dovere di discrezione (segreto tutorio) di cui all’art. 413 cpv. 2 CC. In definitiva, a mente dell’Autorità di protezione, i comportamenti inadempienti di RE 1, reiterati nel tempo e verificatisi nell’espletamento di diversi mandati di curatela, sarebbero espressione di inidoneità del reclamante alla funzione di curatore giusta l’art 400 CC.
N. Con replica 26 agosto 2022 il reclamante ha contestato la censura di irricevibilità avanzata dall’autorità di protezione e ha chiesto che le procedure relative alla decisione n. 9.2022.107 e alla decisione n. 9.2022.108 siano congiunte ex art. 76 LPAmm. Nel merito, ha principalmente contestato le osservazioni dei coniugi __________ e confermato le conclusioni formulate nel reclamo 24 giugno 2022.
O. Con scritto 13 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha rinunciato a duplicare riconfermandosi integralmente nelle motivazioni esposte nelle proprie osservazioni 9 agosto 2022.
P. Con duplica 14 settembre 2022 i coniugi __________ hanno contestato le motivazioni formulate dal reclamante nella replica e hanno nuovamente chiesto la reiezione del reclamo 24 giugno 2022.
Q. __________ è deceduto in data 2023. Di conseguenza, con decisione 20 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha revocato, giusta l’art. 399 cpv. 1 CC, la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio istituita a favore di __________.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 cosi. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, in. 5A_843/2013, cosi. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
3. Il reclamante ha chiesto la congiunzione delle procedure relative alla decisione n. 9.2022.107 e alla decisione n. 9.2022.108. Giusta l’art. 76 cpv. 1 LPAmm, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
3.1. Nella fattispecie in esame, è pacifico che il fondamento di fatto dei reclami sia il medesimo, essendo RE 1 il curatore di entrambi gli interessati e gli addebiti sollevati avverso il suo operato nei mandati curatelari identici. Le procedure riferite rispettivamente alla decisione n. 9.2022.107 e alla decisione n. 9.2022.108 sono pertanto congiunte.
4. L’insorgente contesta l’obbiezione sollevata dall’Autorità di protezione per la quale il reclamo sarebbe irricevibile perché presentato da un giurista non legittimato a introdurre da solo un gravame presso questa Camera.
4.1. L’Autorità di protezione fonda la sua censura d’irricevibilità sulla sentenza CDP 9.2021.187 del 24 novembre 2021 concernente un reclamo formulato e sottoscritto unicamente da una MLaw che si legittima mediante produzione di una procura indicante il conferimento del mandato alla MLaw stessa. Questa Camera aveva dichiarato tale reclamo irricevibile già per il fatto che era stato presentato e sottoscritto unicamente da una giurista non legittimata ad introdurre da sola un simile gravame.
4.2. Giusta l’art. 68 cpv. 2 lit. a CPC sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio: in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno sugli avvocati (LLCA).
La norma è silente con riguardo agli avvocati praticanti, mentre nei dibattiti parlamentari è emersa la loro parificazione, con un accenno però al diritto cantonale (Trezzini, Commentario pratico CPC, 2017, N 16 ad art. 68). Secondo l’opinione prevalente, essi sono ammessi a rappresentare in giudizio a condizione che il diritto cantonale lo preveda (Trezzini, Commentario pratico CPC, 2017, N 16 ad art. 68; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 951; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n 10 ad art. 68 ZPO).
4.3. In Ticino, nella legge cantonale sull’avvocatura del 13 febbraio 2012 è codificato all’art. 2 cpv. 2 che: “I praticanti di uno studio di avvocatura nel cantone iscritti nell’apposito elenco, sono ammessi a rappresentare e ad assistere le parti nell’ambito delle disposizioni speciali della presente legge e del relativo regolamento”. Riguardo questa disposizione, il Messaggio del Consiglio di Stato ha precisato che i praticanti hanno la possibilità di rappresentare le parti davanti ai tribunali (Messaggio 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull’avvocatura, p. 7).
4.4. Nel caso concreto, la giurisprudenza sulla quale si è fondata l’Autorità di protezione non è applicabile. In effetti, RE 1 ha debitamente conferito procura a PR 1 e non al MLaw __________. Quest’ultimo era ammesso a rappresentare in giudizio secondo il diritto cantonale ed era pertanto legittimato ad interporre reclamo davanti a questa Camera. Da questo punto di vista il reclamo è quindi ricevibile.
5. Il reclamante censura una violazione del diritto di essere sentito, segnatamente il diritto ad ottenere una decisione motivata. A suo dire, il considerando 4 della decisione impugnata non permetterebbe di capire quale comportamento l’Autorità di protezione abbia esattamente rimproverato al curatore. La decisione di destituzione dal ruolo di curatore ex art. 423 cpv. 1 n. 2 CC dovrebbe invece indicare quale comportamento (attivo o passivo) del curatore sia stato ritenuto atto a violare in maniera grave i doveri derivanti da tale funzione.
5.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_699/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; 5A_299/2013 del 6 giugno 2013 consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; sentenze del Tribunale federale 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; 5A_863/2019 del 5 novembre 2019 consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_44/2017 del 15 marzo 2017 consid. 4). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
5.2. In generale, l’obbligo di motivazione delle decisioni, che rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost.), implica che il destinatario della sentenza possa capire per quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1). Il giudice deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi, sia fattuali che giuridici, che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.
5.3. Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, la motivazione di cui al considerando 4 della decisione impugnata può essere ritenuta sufficiente. In effetti, essa menziona chiaramente i motivi fattuali e giuridici che hanno indotto l’Autorità di protezione a decidere la conferma delle decisioni supercautelari 17 febbraio 2021. Il reclamante estrapola per convenienza una singola frase del considerando litigioso, che presa a sé stante potrebbe effettivamente risultare sbrigativa e imprecisa, senza rilevare che nelle righe successive l’Autorità di protezione menziona inequivocabilmente le mancanze rimproveratigli nell’espletamento del mandato curatelare e che l’hanno indotta a confermare le misure supercautelari. Ne discende che la censura sollevata è infondata e che pertanto l’Autorità di protezione non ha violato il diritto di essere sentito di RE 1.
6. Il reclamante contesta l’esistenza dei presupposti dell’urgenza e della proporzionalità alla base delle decisioni supercautelari 17 febbraio 2022.
6.1. Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza, giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’Autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.
Vi è particolare urgenza specialmente quando il preventivo ascolto della persona interessata dalla misura supercautelare vanificasse lo scopo di protezione della misura stessa (Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 445 CC n. 8).
6.2. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg).
I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).
6.3. Nel caso in esame, gli accertamenti eseguiti dall’Autorità di protezione hanno permesso di rendere più che verosimile che la gestione della curatela da parte di RE 1 fosse atta a mettere in pericolo gli interessi patrimoniali dei coniugi __________ e a minare in modo importante la credibilità e l’affidabilità dell’Autorità di protezione e del curatore stesso. Poco importa che la questione del consumo di sostanza di CHF 194'552.85 si sia dimostrata successivamente essere un regolare esercizio della funzione di curatore. Non si tratta infatti di un elemento determinante ai fini della valutazione. Gli altri addebiti sollevati avverso l’operato globale di RE 1 quale curatore dei coniugi __________ erano infatti comunque sufficienti per compromettere il rapporto di fiducia tra gli interessati e per indurre l’Autorità a ritenere urgente, necessario e idoneo procedere alla destituzione del curatore ex art. 423 cpv. 2 CC e alla nomina di un sostituto in grado di assumersi adeguatamente e tempestivamente la cura degli interessi personali e patrimoniali dei coniugi __________.
7. Con il suo gravame RE 1 censura una violazione del diritto materiale. Secondo il curatore, le critiche espresse dall’Autorità di protezione avverso l’espletamento del mandato in favore dei coniugi __________, in particolare relative all’omissione dell’indicazione del conto __________ nell’inventario, alla mancanza di approfondimenti in merito alla pensione __________, alla mancata disdetta tempestiva del contratto __________ e alla violazione del segreto tutorio, non sarebbero atte a giustificare una sua destituzione in quanto non sussisterebbe alcun motivo grave ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 n. 2 CC.
7.1. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
La persona nominata dovrà essere in misura di identificare e valutare il bisogno di aiuto della persona interessata, di prestare, lei stessa o tramite terzi specializzati, l’aiuto adeguato, con l’obbiettivo di preservare e sviluppare l’autonomia del curatelato, e di gestire le risorse personali e materiali di quest’ultimo, rappresentandolo quando necessario e previsto dal mandato (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N 941; BSK ZGB I-Reusser, art. 400 N 11 s.).
In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
7.2. Il criterio dell’idoneità si valuta sia dal profilo personale che da quello delle competenze necessarie a svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze vengono valutate in modo generale ma anche in relazione al mandato in questione (CommFam, Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 10). Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N 942; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, N. 10 ad art. 400 CC; COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, N. 6.7-6.11). Le competenze professionali del curatore devono, in particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti della problematica a cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque un mero accumulo di conoscenze quanto la capacità cognitiva che permetta al curatore di effettuare l’analisi pertinente e la critica delle situazioni, di approfondire e valutare i risultati di tale analisi. Tramite le proprie competenze metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella situazione specifica. La competenza sociale richiesta al curatore gli permette di lavorare in modo professionale, mettendo in campo competenze relazionali e capacità di gestire, mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le competenze personali del curatore che devono essere valutate consistono segnatamente nella capacità di investirsi pienamente, nei limiti della propria attività professionale, a favore del beneficiario della misura (CommFam Protecton de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 12ss).
7.3. Ai sensi dell’art. 423 CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6449). Altri motivi gravi ai sensi dell’art. 423 cpv.1 n. 2 CC possono consistere in delle negligenze gravi e ripetute, in degli abusi nell’esercizio delle funzioni di curatore o nella rottura insormontabile del rapporto di fiducia (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N 1267).
La norma permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147). Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N. 1267). L’autorità di protezione ingaggia la propria responsabilità ex art. 454 CC se non destituisce il curatore quando ha conoscenza delle inadempienze ricomperatigli e le condizioni dell’art. 423 CC sono riunite (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147)
I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7).
Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 8.9-8.10). Possono in particolare essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni, commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
7.4. Giusta l’art. 413 cpv. 2 CC, il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.
Il diritto tutorio previgente riconosceva già, quale principio di diritto federale generale non scritto, l’obbligo per gli organi preposti alla tutela di mantenere il segreto nei confronti delle autorità e di terzi («segreto tutorio»; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 1; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 1). Un simile dovere di segretezza riveste un duplice scopo: da un lato, salvaguarda il diritto all’autodeterminazione informativa dell’interessato (art. 13 cpv. 2 Cost.; art. 8 CEDU) e, dall’altro lato, garantisce l’interesse pubblico ad ottenere la fiducia e la collaborazione delle persone coinvolte, in particolar modo dell’interessato al procedimento di protezione ma anche delle persone vicine. L’obbligo di discrezione viene dunque considerato come una condizione essenziale per la riuscita e il mantenimento di un rapporto di fiducia con l’interessato, contribuendo in modo determinante al successo della misura, ragion per cui è stato sancito espressamente nel nuovo diritto di protezione (Messaggio, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 3; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 282; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 2 e 7; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.217 pag. 87).
L’obbligo di discrezione copre l’integralità dei dati personali relativi all’interessato (“Geheimnisgegenstand ist alles”; v.”Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nota 438; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 11; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 12) e vale nei confronti di ogni terzo (Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 13; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10). Anche le persone vicine (ad es. i parenti stricto sensu ovvero il coniuge, il partner registrato o di fatto, i figli) – come ogni terzo – non hanno diritto ad una trasmissione delle informazioni riguardanti l’interessato, a meno che quest’ultimo vi abbia acconsentito o a meno che essi possano far valere un interesse preponderante (Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10).
Il consenso della persona interessata, nella misura in cui disponga del discernimento necessario (art. 16 CC), libera il curatore dal segreto così come se l’Autorità di protezione delega il suo dovere di collaborazione al curatore nell’ambito dell’art. 453 CC.
Inoltre, secondo l’art. 413 cpv. 3 CC, i terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.
Il curatore deve procedere in ogni caso concreto a una ponderazione degli interessi per determinare se delle informazioni devono essere comunicate, e nel caso affermativo quali e in che maniera. Egli agisce sotto la propria responsabilità e non ha bisogno di un’autorizzazione formale dell’Autorità di protezione (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2022, N 1022).
7.5. Nella fattispecie in esame, RE 1 ha certamente violato l’obbligo di discrezione di cui all’art. 413 cpv. 2 CC quando ha raccontato alla sua compagna, dipendente del __________, che il suo operato era stato censurato dalle nipoti dei coniugi __________. In effetti, dal messaggio WhatsApp del 18 febbraio 2021, giorno della notifica delle decisioni supercautelari 17 febbraio 2021, emerge chiaramente che il curatore ha informato o reso accessibile alla sua compagna il contenuto delle suddette decisioni nelle quali erano contenuti fatti e dati personali dei coniugi __________. Non si spiegherebbe altrimenti come la compagna di RE 1 sia venuta a conoscenza degli addebiti sollevati dalle nipoti dei curatelati rispetto all’espletamento del mandato da parte del curatore. Tale violazione del dovere di discrezione divulgando informazioni sensibili a una terza persona del tutto estranea alla procedura, appare grave e ha inequivocabilmente danneggiato la funzione pubblica rivestita dal curatore e il rapporto di fiducia con gli interessati, rendendo, già solo per questo motivo, inopportuno il mantenimento del mandato. Pertanto, essendo il rapporto di fiducia tra RE 1 e l’Autorità di protezione da una parte e i coniugi __________ dall’altra insormontabilmente compromesso, non si può che ritenere l’esistenza di un motivo grave ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 n. 2 CC e confermare la destituzione del curatore decisa dall’Autorità di protezione.
7.6. A titolo abbondanziale, occorre aggiungere che al reclamante erano stati altresì rimproverati numerosi altri comportamenti contrari a una diligente esecuzione del mandato (art. 413 cpv. 1 CC in relazione all’art. 398 cpv. 2 CO).
Egli ha dato disdetta per l’abbonamento __________ solamente a gennaio 2022 (con due mesi di preavviso e quindi con la disdetta divenuta effettiva per fine marzo 2022) mentre i coniugi __________ vivono in casa anziani da novembre 2020. Anche se il reclamante allega che __________ gli avrebbe chiesto di mantenere attivo l’abbonamento mobile, egli avrebbe comunque dovuto cercare un abbonamento meno costoso e più adatto ad una persona molto anziana e disdire immediatamente l’abbonamento televisivo. Tale operazione si rileva peraltro di una semplicità estrema, potendo notoriamente essere eseguita in un qualsiasi shop __________ o tramite la relativa pagina web. Il consumo conseguente di sostanza per i 14 mesi di abbonamento __________ inutilmente lasciato attivo equivale a CHF 1'526.–.
Inoltre, anche se il mancato accredito della pensione __________ (circa CHF 2'000.– mensili) è riconducibile ad un intoppo amministrativo e non all’operato del curatore, quest’ultimo non si è accorto di tale situazione per svariati mesi omettendo quindi di farsi parte attiva per ottenere il dovuto. Stessa cosa dicasi per l’omissione dell’indicazione del conto __________ nell’inventario, successivamente sanata, della quale RE 1, pur ricevendo gli avvisi di spese di custodia e amministrazione titoli, non si è reso conto. Tali comportamenti dimostrano che il reclamante non ha dato prova della diligenza che ci si poteva attendere da un curatore coscienzioso e ragionevole posto nelle stesse circostanze.
In conclusione, da quanto esposto sopra emerge chiaramente che l’esecuzione del mandato da parte del reclamante è stata contraddistinta da comportamenti frettolosi, lacunosi e negligenti, spesso reiterati nel tempo. Nonostante, prese singolarmente, queste inadempienze non configurano forzatamente un motivo grave che giustifica una destituzione ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 n. 2 CC, esse hanno palesato incontrovertibilmente l’inidoneità di RE 1 al ruolo di curatore e contribuito alla rottura del rapporto di fiducia tra lui e i coniugi __________, oltre che danneggiato la funzione pubblica rivestita dal curatore.
8. Gli oneri giudiziari seguono l’integrale soccombenza del reclamante (art. 47 e 49 LPAmm). Non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.