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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda le relazioni personali con la figlia PI 2 |
giudicando sul reclamo del 9 luglio/25 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 2 (2011) è nata dal matrimonio tra RE 1 e PI 1. La coppia ha avuto altri due figli, __________ (1995), deceduto il __________ 2021, e __________ (1997). Il matrimonio tra i genitori è stato sciolto per divorzio con decisione del __________ 2021 della Pretura di __________, PI 2 è stata affidata alla madre mentre l’autorità parentale è rimasta assegnata ai genitori congiuntamente.
B. Con decisione supercautelare del 15 giugno 2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha provvisoriamente privato entrambi i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 2, in considerazione di un’assenza urgente e temporanea della madre PI 1, segnalata il 13 giugno 2022. Con effetto dal 17 giugno 2022 ha quindi “provvisoriamente affidato a terzi” la minore (disp. 1), ritenuto che il padre non era reperibile e non garantiva sufficiente sicurezza per la salvaguardia del bene della minore. L’Autorità di primo grado ha provvisoriamente sospeso le relazioni personali tra la figlia e il padre, con l’eccezione di telefonate brevi al martedì e venerdì con la supervisione di un adulto e ha fornito indicazioni al padre del comportamento da tenere (disp. 2). Ha quindi conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di controllo e informazione (disp. 3), dato il consenso per la psicoterapia della bambina presso il Servizio medico-psicologico (disp. 4), il consenso per l’scrizione ad una colonia estiva tramite l’ufficio dell’aiuto e della protezione o i terzi affidatari (disp. 5), assegnato un mandato di valutazione all’Ufficio dell’aiuto e della protezione volto a verificare la situazione di PI 2 e “il suo bisogno di affido a terzi” (disp. 6). Il padre e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione sono stati convocati lunedì 20 giugno 2022 per discutere in merito alla conferma, alla modifica o alla revoca del provvedimento supercautelare (disp. 10).
C. In data 20 giugno 2022 è stata sentita la bambina. Contestualmente è avvenuta l’udienza con l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, mentre l’Autorità di protezione ha tentato di raggiungere telefonicamente il padre senza esito. In conclusione all’incontro ha quindi deciso in via cautelare l’annullamento della decisione di affidare la bambina a terze persone, non essendo più necessario. Ha invece confermato gli altri aspetti della decisione e in particolare la sospensione delle relazioni personali con il padre, la fissazione di “telefonate di una durata massima di 5 minuti sul telefonino della figlia di martedì e venerdì alle ore 20.00 con supervisione (vivavoce) di un adulto”, precisando che “in caso di comportamenti inadeguati si interromperanno le chiamate” e al padre ha “vietato di chiedere alla figlia informazioni sulla madre e di parlare male di quest’ultima, e di chiedere dove si trovi la figlia” (disp. 1.1.). L’Autorità di protezione ha confermato il mandato di controllo e informazione all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (disp. 1.2), il consenso per la psicoterapia della bambina presso il Servizio medico-psicologico (disp. 1.3.), il consenso per l’scrizione ad una colonia estiva tramite l’ufficio dell’aiuto e della protezione o i terzi affidatari (disp. 1.4). Ha quindi confermato il mandato di valutazione all’Ufficio dell’aiuto e della protezione volto a verificare la situazione di PI 2 e “il suo bisogno di affido a terzi” (disp. 1.5.) precisando che “a) In base all’art. 448 cpv. 1 CC i genitori in quanto persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti. L’Autorità, se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare. b) La valutazione si effettua mediante colloqui con i membri del nucleo famigliare. Gli operatori hanno inoltre il diritto di compiere visite a domicilio e di raccogliere informazioni presso terzi, enti e servizi che si occupano dei minori (art. 448 cpv. 1 CC). c) L’UAP è invitato a inoltrare il referto all’ARP non appena esso sarà terminato”. L’Autorità di protezione ha quindi indicato di riservarsi la facoltà di emanare una decisione munita della comminatoria penale dell’art. 292 CP (disp. 1.6) e ha assegnato al padre un termine scadente il 30 giugno per eventualmente presentare domanda di assistenza giudiziaria (disp. 1.7). Ha inoltre “cautelativamente inserito il caso in lista al Punto d’incontro per un eventuale passaggio” (disp. 2) e rinunciato a prelevare tasse e spese processuali (disp. 3), indicando i termini di impugnazione di “10 giorni per i punti 1., 1.1-1.4, 1.6-1.7 e 2 e 30 giorni per il punto 1.5” (disp. 4). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo alla Camera di protezione è stato negato l’effetto sospensivo (disp. 5).
D. Con scritto 9/11 luglio 2022 RE 1 ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, indicando di impugnare esclusivamente i dispositivi 1.1, 1.5, 1.5a.
In data 11 luglio 2022 questo giudice ha precisato al reclamante le esigenze formali per la ricevibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 LPAmm (un’adeguata motivazione, l’indicazione precisa dei punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e gli eventuali mezzi di prova) assegnandogli un termine di 10 giorni per trasmettere uno scritto conforme ai suddetti requisiti procedurali, con l’indicazione dell’attuale luogo di residenza e di un recapito postale.
E. Il 21 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera copia della corrispondenza intercorsa con RE 1, due scritti di due diversi legali da lui incaricati (in Svizzera l’Avv. __________ e in __________ l’Avv. __________, a __________) e uno scritto del dr. med. __________, interpellato dal padre in quanto già in passato incaricato dalla Pretura per un avvicinamento con la figlia. L’Autorità di prime cure ha quindi assegnato un termine fino al 2 agosto 2022 a RE 1 per scegliere se agire da solo o tramite un (solo) legale e intimato alla madre gli scritti del padre, riservandosi di ordinare eventuali controlli relativamente al figlio __________, in considerazione del tema sollevato del consumo di sostanze stupefacenti.
F. Con ulteriore decisione supercautelare del 10 agosto 2022 la Presidente aggiunta dell’Autorità di protezione ha nuovamente provvisoriamente privato entrambi i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 2, affidandola temporaneamente a terzi con effetto immediato ossia alle cure del fratello __________, con il sostegno della rete e dal 15 agosto 2022 della signora __________ (disp. 1). Al fratello l’Autorità di protezione ha quindi ordinato di sottoporsi a un controllo sul consumo di sostanze stupefacenti entro il 19 agosto 2022 presso __________. (disp. 2) e a quest’ultima ha ordinato di trasmettere l’esito non appena possibile. Ha rinunciato al prelievo di tassa e spese processuali (disp. 3) e convocato __________ il 23 agosto 2022 per essere sentito e per il medesimo giorno anche RE 1 per discutere in merito alla conferma, alla modifica o alla revoca del provvedimento supercautelare, nonché delle relazioni personali con la figlia, precisando che se le parti avessero rinunciato ad essere sentite personalmente in merito alla decisione, avrebbero potuto presentare osservazioni scritte entro il 19 agosto 2023 (disp. 4).
G. Il 25/26 agosto 2022 RE 1 ha inoltrato presso questa Camera uno scritto tramite il quale ha motivato il suo reclamo. Contestualmente ha indicato di aver ricevuto la decisione supercautelare del 10 agosto (attribuendola erroneamente alla scrivente) soltanto il 25 agosto 2022 e di non aver quindi potuto partecipare all’udienza prevista. Precisa di contestare i dispositivi 1.1. e 1.5 della prima decisione, ritenendo che la sospensione dei contatti personali con la figlia comprometterebbe la loro relazione. Si oppone al mandato di valutazione conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione volto a verificare la situazione della figlia relativamente alla sua “vita privata” e alla sua abitazione, sostenendo che la stessa andrebbe svolta invece su tutto il nucleo famigliare, comprendente la madre, il fratello e le persone di sostegno, in particolare __________, l’amica della sua ex-moglie che a suo avviso apparterrebbe a un “gruppo religioso di carattere settario”.
Relativamente alla decisione supercautelare del 10 agosto 2022 si è “riservato ogni contestazione a seguito dell’incontro che l’Autorità di protezione rifisserà come da richiesta”.
H. L’Autorità di protezione ha scritto a RE 1 il 31 agosto 2022, con copia alla scrivente Camera, indicando l’impossibilità di contattarlo, pure tramite i suoi legali (nel frattempo l’Avv. __________ ha informato di non più rappresentarlo) e invitandolo a indicare e documentare le ragioni della sua assenza. Gli ha quindi trasmesso i risultati dei controlli sul figlio __________ e un estratto del verbale del suo incontro, trasmessi anche alla madre e all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, per eventuali osservazioni. Al padre l’Autorità ha infine ribadito la necessità di documentare le sue condizioni economiche, al fine di giustificare la sua domanda di assistenza giudiziaria.
I. Con osservazioni 8 settembre 2022 presso questa Camera l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, precisando che RE 1 non sarebbe reperibile nemmeno tramite i suoi legali. L’Autorità di prime cure ha rilevato di non poter accertare la sua capacità di sostenere gli incontri con la figlia o di occuparsi di lei, non disponendo di documenti che attestino le sue condizioni psico-fisiche. Sostiene la mancata collaborazione del reclamante, che non ha mostrato la sua abitazione al fine di permettere all’autorità di valutarne l’idoneità. Un ampliamento delle relazioni personali o una diversa regolamentazione dipenderebbe quindi dalla sua attitudine e dalla possibilità di esperire le necessarie verifiche.
J. In data 11 novembre 2022 RE 1 ha presentato una replica per il tramite dell’avv. __________, legale __________ non iscritto all’Ordine degli Avvocati del Canton Ticino. La medesima è poi stata presentata dall’interessato personalmente in data 25 novembre 2022. Egli ha sostenuto di essere in trattativa per l’acquisizione di un nuovo appartamento, mentre non avrebbe potuto mostrare la precedente abitazione, in quanto era in corso il trasloco. Contesta di non essere stato disponibile ad un incontro e chiede di poter partecipare insieme al suo consulente legale a un’udienza, volta a garantire la “ripresa di sereni rapporti” con la figlia.
K. Con scritto del 12 dicembre 2022 a questa Camera l’Autorità di protezione ha precisato di aver svolto un’udienza il 28 novembre 2022 con RE 1 e il suo consulente legale. La suddetta autorità ha indicato tuttavia che dovrebbe “fare astrazione di quanto emerso” in tale sede, in considerazione della mancata qualità dell’avvocato per rappresentare validamente il suo cliente ai sensi della giurisprudenza cantonale. Ha inoltre precisato che un ulteriore appuntamento previsto presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione il 2 dicembre 2022 è stato disertato e di conseguenza si è resa necessaria la valutazione dell’effettiva possibilità di organizzare un diritto di visita accompagnato tramite il pedo-psichiatra __________, che già conosce la situazione. Visti i rapporti di aggiornamento in merito ai contatti telefonici, la limitata collaborazione e l’atteggiamento del padre, non si è invece detta favorevole ad una “prospettiva più ampia per le relazioni personali”.
L. L’Autorità di protezione, con scritto 20 dicembre 2022 a RE 1 e trasmesso in copia a questa Camera, ha precisato i requisiti per la rappresentazione legale dinnanzi alle Autorità di protezione, chiarendo la mancata abilitazione del suo avvocato e conferendogli un termine fino al 13 gennaio 2023 per designare un avvocato che potesse validamente rappresentarlo. Gli ha quindi accordato un diritto di visita con la figlia presso __________, con l’accompagnamento costante del dr. __________, ribadendo che il costo di tale incontro sarà a suo carico, assegnandogli un ulteriore termine scadente il 20 gennaio 2023 per comprovare la sua indigenza. Ha inoltre fissato un ulteriore diritto di visita nelle medesime modalità in occasione del compleanno della figlia, tra il 13 e il 26 febbraio 2023, compatibile con gli impegni scolastici della bambina, chiedendo pure ai punti di incontro di __________ __________ e __________ la disponibilità per organizzare diritti di visita sorvegliati quindicinali della durata di una o due ore. Ha infine trasmesso alle parti il rapporto dell’Ufficio dell’Aiuto e della protezione e ribadito la necessità di collaborare per fornire gli elementi necessari di giudizio.
M. L’8 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha fissato un’udienza di discussione sulle relazioni personali per il 6 marzo 2023, trasmettendo alle parti il rapporto del dr. __________ relativo al primo incontro tra PI 2 e assegnando al padre un ulteriore termine fino al 24 febbraio 2023 per munirsi di un legale abilitato a rappresentarlo in Ticino, chiarendo che in caso contrario ne nominerà uno d’ufficio. Alla madre ha conferito un termine scadente il medesimo giorno per eventualmente presentare osservazioni al rapporto del dr. __________. Ha inoltre trasmesso un rapporto di aggiornamento dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del 23 dicembre 2022.
N. Con scritto 2 marzo 2023 al dr. __________, trasmesso in copia a questa Camera, l’Autorità di protezione ha informato della prevista assenza di RE 1 per due mesi e del conseguente annullamento dell’udienza fissata per il 6 marzo. Ha ribadito la mancanza di collaborazione e la difficile reperibilità del padre, oltre ai dubbi sulla sua situazione, avanzando l’ipotesi di una sospensione delle relazioni personali con la figlia. Specificando la disponibilità a discutere con RE 1 qualora il dr. __________ potesse interagire con lui, ha informato che la madre dovrà ancora assentarsi per motivi personali e giustificati, chiarendo inoltre che PI 2 cambierà famiglia affidataria/di appoggio. Essa apparrebbe serena nel cambiamento, trattandosi di una coppia da lei conosciuta. Quanto alla designazione di un rappresentante legale da parte di RE 1, l’Autorità di protezione ha informato che avrebbe proceduto d’ufficio, vista la sua inazione. Con decisione 27 marzo 2023 ha quindi nominato l’avv. __________, ponendo l’interessato al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ha inoltre intimato il rapporto del dr. __________ alle parti, assegnando un termine fino al 14 aprile 2023 per eventuali osservazioni. A seguito di una sua richiesta, all’avv. __________ è stata riconosciuta una proroga fino a 28 aprile 2023.
O. Il 4 maggio 2023 l’Autorità di protezione, tenuto conto dell’impossibilità espressa dall’avv. __________ di avere contatto con RE 1, della sua irreperibilità da mesi e dell’esigenza posta dalla scuola di autorizzare entro tempi brevi la scolarizzazione speciale della bambina, ha decretato tale autorizzazione in via supercautelare, assegnando al padre un termine scadente il 24 maggio 2023 per presentare eventuali osservazioni in merito e riservandosi una pubblicazione sul Foglio Ufficiale per le comunicazioni.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione cautelare impugnata l’Autorità di protezione ha annullato la decisione supercautelare precedente “in merito all’affido”. della figlia PI 2, regolando le relazioni personali con il padre e conferendo mandati all’Ufficio dell’aiuto e della protezione per il controllo e l’informazione, oltre che per la valutazione del bisogno di affido della minore a terzi.
3. RE 1 postula l’annullamento parziale della decisione, esclusivamente dei dispositivi 1.1. e 1.5. Il dispositivo 1.1. riguarda la sospensione delle relazioni personali e la fissazione di “telefonate di una durata massima di 5 minuti sul telefonino della figlia di martedì e venerdì alle ore 20.00 con supervisione (vivavoce) di un adulto”, con la precisazione che “in caso di comportamenti inadeguati si interromperanno le chiamate”, e al padre ha “vietato di chiedere alla figlia informazioni sulla madre e di parlare male di quest’ultima, e di chiedere dove si trovi la figlia”. Il padre ritiene che la sospensione dei contatti personali con la figlia sarebbe ingiustificata, in attesa della valutazione da parte dell’UAP ma si oppone anche al dispositivo 1.5 relativo al mandato al suddetto ufficio volto a verificare la situazione di PI 2 e “il suo bisogno di affido a terzi” ed in particolare al punto a), secondo cui “In base all’art. 448 cpv. 1 CC i genitori in quanto persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti. L’Autorità, se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare”. Per motivare la sua contrarietà a tale valutazione, RE 1 specifica di considerare necessario un esame di tutta la situazione ambientale della figlia e quindi anche della ex moglie e del figlio, esprimendo in particolare le sue preoccupazioni in relazione a quest’ultimo (che a suo dire soffrirebbe di dipendenze da sostanze e dal gioco) e alla famiglia designata per il suo sostegno.
Come visto in precedenza, la situazione, in continua evoluzione, è stata oggetto di ulteriori decisioni dell’Autorità di protezione alle quali RE 1 non si è opposto. L’oggetto della presente impugnazione si limita pertanto a quanto appena indicato.
4. In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, l'Autorità di protezione nel suo apprezzamento non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Detto principio impone all’Autorità di protezione di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità di protezione può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova “inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti.), procurarsi d’ufficio rapporti allestiti da terzi, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466.).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dall’obbligo di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
5. Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento.
Presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea; Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9 febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.1).
6. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'Autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
6.1. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42; DTF 127 III 295 consid. 4a).
6.2. Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).
La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
7. In concreto va innanzitutto precisato che la misura contestata è di natura cautelare e dovrà essere ancora confermata o meno nel merito.
Le critiche di RE 1, al quale l’Autorità di protezione ha offerto diverse possibilità di esprimersi e di incontrarsi con la figlia, appaiono del tutto ingiustificate, tanto da sollevare dubbi sulla ricevibilità del reclamo. In particolare egli non ha minimamente dimostrato che le misure adottate a protezione del benessere della minore non sarebbero necessarie, limitandosi ad argomenti generici relativamente al presunto bene della figlia. Emerge invece chiaramente dagli scritti dell’Autorità di protezione e dai rapporti dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione agli atti la totale assenza di fiducia e di collaborazione da parte del padre, che addirittura nell’unica visita avvenuta con la figlia, il 20 dicembre 2022, è entrato in conflitto con l’operatrice sociale che accompagnava PI 2, impedendole di partecipare all’incontro. Nel seguito, malgrado fosse già fissato un ulteriore incontro in occasione del compleanno della bambina e un’udienza per discutere dell’organizzazione delle future visite, egli si è nuovamente reso irreperibile e nemmeno ha accettato di entrare in contatto con l’avvocato nominato d’ufficio per difendere i suoi interessi (cfr. decisione 27 marzo 2023 e scritto 4 maggio 2023 dell’Autorità di protezione). Di conseguenza, malgrado l’Autorità di protezione abbia cercato un contatto con il reclamante e tentato a più riprese di instaurare un dialogo, quest’ultimo ha tenuto invece un comportamento che non solo non gli ha permesso di suffragare le sue tesi, ma ha pure ostacolato un eventuale riavvicinamento con la figlia. L’opposizione di RE 1 a qualsiasi verifica ambientale e sulla sua persona, che permetta eventualmente di emanare una nuova decisione relativa alle relazioni personali, contrasta pertanto con la sua asserita disponibilità a collaborare nell’interesse della figlia. In simili circostanze, la decisione avversata appare rispondere al bisogno di protezione della minore e resiste quindi a tutte critiche del reclamante.
8. Alla luce di quanto precede il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm) e devono quindi essere posti a carico del reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 100.–
fr. 350.–
sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.