Incarto n.
9.2022.139

Lugano

21 dicembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Decristophoris

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

 

per quanto riguarda la richiesta di trasferimento di domicilio di PI 1 presentata dalla madre RE 1;

 

giudicando sul reclamo del 30 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11/18 agosto 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1, nata il 2013 e domiciliata a __________ è figlia di RE 1 e di CO 2.

 

                                  B.   Mediante convenzione omologata 20 febbraio 2014 (ris. no. 13/24) dall’Autorità di protezione __________ (di seguito Autorità di protezione), i genitori di PI 1 hanno concordato l’obbligo di mantenimento, il diritto alle relazioni personali e l’esercizio dell’autorità parentale congiunta.

                                         Con successiva nuova convenzione omologata 21 novembre 2019 (ris. no. 204/415), RE 1 e CO 2 si sono in particolare accordati in merito alla custodia congiunta e alternata della figlia. I genitori hanno stipulato che “eserciteranno la custodia congiunta e alternata della figlia con turno di una settimana” (cfr. punto 2 della convenzione) – la quale avrà il domicilio legale dei genitori (__________) fino a quando essi continueranno a convivere (cfr. punto 1 della convenzione) – e che la convenzione in parola “potesse essere modificata su richiesta delle parti con prima scadenza al compimento di anni 10 di PI 1 (2023)” (cfr. punto 8 della convenzione).

 

                                  C.   Con scritto 20 agosto 2021 RE 1 ha chiesto di indire una nuova udienza dinanzi all’Autorità di protezione volta alla modifica della convenzione in essere, e meglio per ottenere in via esclusiva la custodia della figlia.

                                         Frattanto, con scritto 8 settembre 2021, anche il padre di PI 1 ha postulato l’intervento dell’Autorità a protezione della bambina e ciò a causa delle minacce e delle continue intromissioni nella propria sfera privata e personale da parte dell’ex coniuge oltre al fatto che, a sua detta, “PI 1 ha paura di dover sempre rispondere a domande che riguardano me e mia moglie che poi sfociano in rabbia da parte della signora RE 1”.

 

                                  D.   Con istanza 31 gennaio 2022, RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha richiesto che “la figlia PI 1 venga affidata a titolo esclusivo alla madre; al padre CO 2 vengano riconosciuti gli usuali diritti di visita; venga ordinata la presa a carico psicologica di PI 1” e che “si proceda a raccogliere un breve rapporto sul suo comportamento a scuola”. Ella sostiene che PI 1 venga trascurata quando si trova dal padre, nonché strumentalizzata da quest’ultimo incidendo negativamente sul rapporto madre e figlia. Aggiunge inoltre che la bambina è disorientata nel dover cambiare alloggio ogni sette giorni senza omettere poi che, venendo a mancare una casa come punto di riferimento, la bambina incontra notevoli difficoltà nel seguire le regole educative. Alla luce di quanto sopra, ritenendo tale soluzione di affido alternato non più idonea al benessere della figlia, la madre postula il suo affidamento esclusivo.

 

                                  E.   Mediante osservazioni 16 febbraio 2022 il padre di PI 1 ha contestato le allegazioni e le richieste di RE 1, chiedendo nel contempo che l’affidamento della figlia venisse concesso a lui in via esclusiva e ciò in considerazione della sua flessibilità lavorativa e occupandosi già della totalità dei costi di mantenimento di PI 1. Egli invoca altresì l’espletamento di una perizia psichiatrica nei confronti della madre.

 

                                  F.   A seguito dell’impossibilità dell’ascolto della minorenne in data 24 febbraio 2022, in occasione dell’udienza 14 aprile 2022, sede in cui i genitori si sono riconfermati nelle loro precedenti domande di causa, l’Autorità di protezione ha in particolare deciso di dare “mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ di svolgere una valutazione socio-ambientale al nucleo del padre e della madre con valutazione delle rispettive attitudini educative dei due genitori” (cfr. punto 1.2); di conferire altresì “mandato di valutazione sulle capacità genitoriali e sulla salute psichica di entrambi i genitori” (cfr. punto 1.3) e di tenere invariato l’attuale assetto giuridico (cfr. punto 1.5).

                                         Con decisione 8 giugno 2022 (ris. no. 122b/2022), l’Autorità di protezione ha pertanto ordinato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni di __________ (di seguito UAP) di procedere alla valutazione socio-ambientale del nucleo di entrambi i genitori con valutazione delle rispettive attitudini educative (cfr. punto 1) e alla Dr.ssa med. __________ di effettuare una perizia sulle loro capacità genitoriali come pure sulla salute psichica di RE 1 e di CO 2 (cfr. punto 2).

 

                                  G.   Con istanza 23 giugno 2022 RE 1 ha inoltre chiesto di essere autorizzata a trasferire il domicilio della figlia PI 1 da __________ a __________ e di iscriverla alla locale scuola elementare. A giustificazione della propria richiesta la madre precisa di lavorare a __________, di voler lasciare il proprio appartamento a __________ in quanto vecchio e nelle immediate vicinanze della casa dell’ex coniuge, di voler andare a convivere con il padre del suo secondo figlio, ormai prossimo alla nascita e di beneficiare a __________ di ulteriori aiuti per la figlia PI 1, fra cui, la nonna paterna.

 

                                  H.   Con scritto 13 luglio 2022, il padre di PI 1 si è opposto al richiesto cambio di domicilio, osservando che la convenzione redatta fra genitori prevede che il domicilio della figlia rimanga a __________ e che venga mantenuto l’assetto in essere “…fino a che non diversamente concordato e stabilito”.

 

                                    I.   Con replica 8 agosto 2022, RE 1 ha ribadito la sua istanza 23 giugno 2022, asserendo di essersi nel contempo trasferita con la figlia a __________ – luogo in cui intende iscriverla alla locale scuola elementare – a causa di problemi legati alla sua gravidanza e alle difficoltà in merito alla disdetta del contratto di locazione.

 

                                  L.   Mediante risoluzione 11/18 agosto 2022 (ris. n. 160/2022) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza cautelare 23 giugno 2022 presentata dalla madre (cfr. punto 1), ordinando al contempo che rimanesse in essere l’assetto della custodia alternata di una settimana a testa dei due genitori sulla figlia PI 1 come da convenzione omologata 204/415 del 21 novembre 2019, con domicilio di riferimento a __________ e frequentazione della scuola elementare a __________.

 

                                  M.   Contro la predetta decisione, con reclamo 30 agosto 2022 RE 1 è insorta davanti a questa Camera, postulando nel merito l’autorizzazione del trasferimento di domicilio di PI 1 a __________ con frequentazione della scuola elementare locale, pur mantenendo in essere l’assetto della custodia alternata di una settimana a testa dei due genitori come da convenzione omologata. In primo luogo, la reclamante rimprovera all’Autorità di prime cure di aver erroneamente deciso in merito alla custodia esclusiva della figlia nel considerando 7 della propria decisione, laddove ella aveva invece unicamente chiesto il trasferimento di domicilio di PI 1 a __________. Aggiunge inoltre che il perdurare della vicinanza dei domicili dei genitori si è rilevata nefasta per la tranquillità di PI 1 e ha influito negativamente sul suo benessere. A __________, luogo di domicilio anche del nuovo compagno nonché padre del secondo bambino in arrivo, la madre ha la possibilità di gestire meglio la famiglia e il proprio lavoro, mentre il padre, sgravato da impegni familiari, non avrebbe difficoltà a trasportare la figlia da __________ a __________ per la frequentazione della scuola.

                                         RE 1 conclude lamentando come l’Autorità di protezione non abbia de facto neppure chiarito dove dovrebbe risiedere __________, posto come con il suo trasferimento a __________, la figlia si troverebbe senza un domicilio a __________.

 

                                  N.   Con osservazioni 8 settembre 2022, CO 2 ha chiesto la reiezione del reclamo e il ripristino del domicilio di PI 1 a __________, negando delle situazioni inadeguate al benessere della bambina. Con scritto 14 settembre 2022, l’Autorità di protezione non ha espresso una sua ulteriore presa di posizione, rimettendosi pertanto al giudizio di questa Camera.

 

                                  O.   Mediante replica 17 ottobre 2022, la madre di PI 1, per il tramite del suo nuovo patrocinatore, ha ribadito “il carattere arbitrario della decisione dell’ARP, che ha confuso il senso e la portata della domanda del 23 giugno 2022, che non costituisce una domanda di custodia esclusiva, già pendente e formulata nei mesi precedenti, bensì una domanda di autorizzazione di trasferimento del domicilio di PI 1 a __________”. L’insorgente giustifica nuovamente la richiesta di trasferimento di domicilio di PI 1 con il benessere della minore e il suo allontanamento da __________ dall’asserito ambiente tossico frequentato dal padre.

 

                                  P.   Con duplica 27 ottobre 2022, CO 2 si è riconfermato nella propria richiesta, e meglio, che venisse ripristinato il domicilio di PI 1 a __________.

 

                                  Q.   Frattanto sono giunti gli esiti della valutazione socio-ambientale del 23 novembre 2023 come pure la relazione peritale dello stato psichico e delle capacità genitoriali di CO 2 e RE 1 rassegnata in data 9 novembre 2022. L’UAP ha ritenuto opportuno a favore della famiglia un sostegno professionale come l’istituzione di una misura di curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, suggerendo altresì il mantenimento dell’attuale assetto giuridico (affidamento congiunto ad entrambi i genitori). Per l’idoneità genitoriale, in merito alla madre, la Dr.ssa __________ ha indicato essere necessaria “una presa a carico piscologica specifica atta a curare la relazione madre-figlia”, siccome la reclamante “mostra limiti negli indicatori delle capacità genitoriale imputabili a tratti di personalità disfunzionali presentati che si ripercuotono sulla sua capacità di crescere ed educare la figlia PI 1” (cfr. perizia pag. 17). Per quanto riguarda invece CO 2, la valutazione genitoriale ha attestato la sua capacità di crescere ed educare la figlia non intravvedendo in quest’ultimo fattori interni o esterni comportamentali – così come disturbi psichici – che andrebbero ad inficiare la sua capacità genitoriale (cfr. perizia pag. 31).

 

                                  R.   Con scritto 3 ottobre 2023 l’avv. PR 1, a nome e per conto di RE 1, ha chiesto a questa Camera di sospendere la procedura in essere, ritenuto che i genitori “sembrano aver raggiunto le basi di un’intesa per regolare, di comune accordo, la custodia della piccola PI 1”. L’emanazione del presente giudizio di merito si giustifica pertanto non essendo intervenuti nel frattempo ragguagli relativi ad un accordo fra RE 1 e CO 2 per risolvere l’affido della figlia.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Con la decisione impugnata è stata respinta l’istanza cautelare 23 giugno 2023 della madre, con la quale essa ha chiesto l’autorizzazione di spostare immediatamente il domicilio della figlia PI 1 da __________ a __________. Con la reiezione dell’istanza, l’Autorità di protezione ha pertanto confermato l’esercizio congiunto dell’autorità parentale nonché la custodia alternata di una settimana a testa dei due genitori. La domanda 23 giugno 2022 di RE 1 è stata quindi considerata come volta a ottenere altresì la custodia della figlia e, in questo senso, l’Autorità di prime cure ha osservato che “prima ancora che siano acquisiti tutti gli elementi probatori di merito non può essere accolta, difatti, diversamente si correrebbe il rischio che tra pochi mesi si debba prendere una diversa decisione di merito da quella proposta dalla madre, con conseguente inutile cambiamento di abitazione e sede scolastica della figlia suo sicuro grave turbamento”.

 

                                   3.   La madre, qui reclamante, fa valere le motivazioni alla base della richiesta del trasferimento di domicilio della figlia PI 1 a __________, sostenendo, in particolare, che “oltre a risiedere il nuovo compagno e padre del bébé, la signora è molto vicina al luogo di lavoro. Inoltre, a beneficio di PI 1, il domicilio della nonna paterna a __________ è facilmente raggiungibile (…) l’arrivo del bébé è un avvenimento che PI 1 attende con trepidazione ed è già sin d’ora chiaro che la bimba non vorrà rinunciare a restare a fianco del neonato”. Rimprovera l’autorità di prime cure di aver erroneamente deciso sulla custodia della figlia, allorquando invece la qui reclamante ha unicamente postulato l’autorizzazione “di trasferire il domicilio di PI 1 a __________, ritenuto che – nelle more istruttorie – l’alternanza nella custodia rimaneva quella di cui alla convenzione omologata nel 2019, in attesa di una decisione nel merito sulla custodia da parte dell’autorità di protezione”.

 

                                   4.   Premesso che la presente richiesta appare in parte priva d’oggetto poiché superata dagli eventi, ritenuto che la madre, successivamente alla decisione dell’Autorità di protezione di data 11/18 agosto 2022 e prima di attendere l’esito del presente giudizio, ha comunque trasferito il proprio domicilio da __________ a __________ a far tempo da novembre 2022 e che pertanto, PI 1, risiederebbe con essa nell’ordine della custodia alternata con turno di una settimana, occorre tuttavia qui riprendere le varie motivazioni fattuali e giuridiche per cui a mente di questo giudice il suo reclamo non merita accoglimento.

 

                               4.1.   Il diritto di custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufen-thaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

 

                               4.2.   L’art. 301a CC, sancisce, al cpv. 1, il principio secondo il quale l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il cpv. 2 prevede che se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice e dell’Autorità di protezione dei minori qualora: a) il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o b) la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali. Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

                                         Di conseguenza, un trasferimento di domicilio all’interno della Svizzera è soggetto a consenso solo qualora il trasferimento si ripercuota sull’esercizio effettivo della cura del figlio da parte dei genitori. Secondo la giurisprudenza, per giudicare se le ripercussioni del trasferimento siano rilevanti o meno occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui viene esercitata una custodia alternata ed entrambi i genitori si occupano in pari misura dei figli, anche un trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. In effetti, proprio quando ci si trova in presenza di una custodia alternata – che (a dipendenza dell’impostazione concreta della presa a carico e dell’età del figlio) diventerebbe illusoria già a partire da una minore distanza – il trasferimento può avere delle ripercussioni rilevanti sull’affidamento fino a quel momento esercitato da parte dell’altro genitore; ciò che rende necessario il consenso di quest’ultimo genitore, rispettivamente – in mancanza di accordo – da parte dell’autorità di protezione o del giudice civile (AJP 2017 S. 823). Invece, nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita di un fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta). La domanda in merito all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di presa a carico in atto al momento del giudizio, con il quesito a sapere se quest’ultimo può essere mantenuto con degli adeguamenti esigui oppure se la continuazione dello stesso verrebbe invece compromesso a causa del trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).

 

                               4.3.   Giova pertanto, preliminarmente, sottolineare l’attuale assetto dell’autorità parentale e della custodia, sia dal profilo formale che da quello dell’esercizio effettivo. Infatti, occorre accertare l’attuale modello di presa a carico della figlia, prima di poter esaminare se un trasferimento di domicilio corrisponda o meno al bene della minore. Nel caso concreto, i genitori di PI 1 – non coniugati – come visto detengono ed esercitano congiuntamente l’autorità parentale. Questa regolamentazione non ha subito alcuna modifica in corso della presente procedura, non è contestata dalle parti ed è pertanto pacificamente valida. Per quanto concerne l’assetto della custodia parentale, nonostante l’istanza della madre 31 gennaio 2022 volta a ottenere l’affido esclusivo della figlia – la cui procedura di merito è ancora aperta – è in vigore una custodia congiunta nella forma alternata come da convenzione omologata 21 novembre 2019 da parte dell’Autorità di protezione (n. 204/415) e come sempre esercitato da parte dei genitori. I considerandi che seguono partiranno pertanto da questo assetto basilare.

 

                               4.4.   Giusta la menzionata dottrina e giurisprudenza, in presenza di una custodia alternata si deve pertanto presumere che un cambiamento di domicilio della figlia assieme al genitore intenzionato a trasferirsi avrà delle ripercussioni rilevanti sull’esercizio della custodia stessa e sulle relazioni personali tra la minore e l’altro genitore, ossia quello che permane all’attuale domicilio. A maggiore ragione visto che nel caso di specie, non solo CO 2 è sempre stato presente e si è occupato quotidianamente di PI 1 ma ritenuto anche che, vigendo il regime di custodia alternata e congiunta, le relazioni personali della minorenne con il padre durante le settimane in cui non ha la custodia devono essere ampie e libere, ciò che si rende difficoltoso con il preposto cambio di domicilio da __________ a __________, comuni agli estremi della città il cui percorso è spesso oggetto di forte traffico, tanto che, come emerso dagli atti dell’incartamento, PI 1 giunge spesso molto in ritardo alle lezioni scolastiche presso la tuttora frequentata sede di __________. È quindi appurato che un trasferimento della minore inciderebbe sull’esercizio della custodia (proprio perché alternata) del padre, ragione per la quale la decisione non può essere presa unilateralmente dalla madre. Secondo l’art. 301a cpv. 2 lett. b) CC e ritenuta la contrarietà di CO 2 al trasferimento di PI 1, la sua partenza per __________ necessita dunque dell’avallo dell’Autorità di protezione.

                                         È quindi a giusto titolo che l’Autorità di primo grado sia intervenuta a dirimere la vertenza nel proprio dispositivo – indipendentemente dal fatto che non abbia basato i suoi considerandi su quest’ultima norma di legge. Corrisponde al vero che l’Autorità di protezione non si è chinata esclusivamente sul trasferimento di domicilio, ritenendo che tale domanda fosse collegata – visto l’assetto base della custodia e lo stadio della procedura – alla richiesta di affidamento. Tuttavia non si può negare come nel caso di specie le due questioni siano strettamente interconnesse e, condividendo le argomentazioni dell’Autorità di prime cure, una modifica del domicilio di PI 1 prima di dirimere sulla custodia avrebbe comportato il rischio “che tra pochi mesi si debba prendere una diversa decisione di merito da quella proposta dalla madre, con conseguente inutile cambiamento di abitazione e sede scolastica della figlia suo sicuro grave turbamento”.

 

                               4.5.   Alla luce di quanto precede, necessitando il richiesto trasferimento di domicilio l’avallo dell’Autorità di protezione in virtù dell’art. 301a cpv. 2 CC, occorre ora verificare a quali condizioni essa possa, se del caso, essere rilasciata.

 

                                   5.   Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, i principi per autorizzare il trasferimento del luogo di dimora del minore devono essere esaminati secondo i criteri sviluppati nei casi di trasferimento all’estero (DTF 142 III 502, consid. 2.5).

 

                               5.1.   In particolare, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (segnatamente della loro libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere. Infine i desideri e l’opinione espresse da un figlio più grande saranno determinanti nella misura in cui esse si lasciano conciliare con le circostanze concrete (effettiva volontà e disponibilità del relativo genitore) (DTF 142 III 481 Consid. 2.5 e 2.7).

 

                               5.2.   Come visto, le circostanze del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v. anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

                                         Il Tribunale federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).

 

                               5.3.   Nel suo apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

 

                               5.4.   Di principio il figlio deve essere sentito personalmente e in modo adeguato dall’Autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC).

 

                               5.5.   L’opinione del figlio sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella misura del possibile. Tuttavia il parere del minorenne non è di per sé decisivo e occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore e se l’esercizio del diritto di visita rischia di incidere negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag. 603; DTF 127 III 298). Il punto di vista del ragazzo risulta vieppiù importante nella misura in cui – a motivo dell’età e del suo sviluppo – il suo desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 127 III 298, cons. 4a). Il bene del minore non si determina unicamente in funzione del suo punto di vista soggettivo secondo il suo benessere momentaneo, bensì anche dal profilo oggettivo in considerazione del suo sviluppo futuro (FamPra.ch 2009 p. 513; DTF 5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133, 136). Quale peso occorra prestare al parere del minore dipende dalla sua età e dalla sua capacità di prendere una decisione autonoma, così come la costanza del suo parere. L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme delle circostanze e adottare le misure che appaiono più opportune perché meglio salvaguardano il bene del minore. (DTF 130 III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c. 4).

 

                                   6.   Nel caso concreto, senza addentrarsi nel merito della richiesta della custodia esclusiva la cui procedura è ancora aperta, l’Autorità è pertanto chiamata a determinarsi sulla questione di sapere se il bene di PI 1 è meglio tutelato seguendo la madre al nuovo domicilio di __________ oppure continuando a risiedere con il padre a __________.

 

                               6.1.   A tale riguardo, visto che il modello di presa a carico di PI 1 era quello del suo affidamento alternato infrasettimanale alla madre e al padre, non si può concludere a priori che il suo benessere sia maggiormente tutelato con uno o con l’altro genitore, essendo ella abituata ad essere accudita regolarmente da entrambi i genitori (assetto che la minore, secondo le risultanze della sua audizione 21 luglio 2022, parrebbe accettare anche se ha dichiarato che le piacerebbe passare tutta la settimana con il papà e i week end con la mamma).

 

                               6.2.   Serve pertanto esaminare gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per stabilire quale sia la soluzione di accudimento che meglio tuteli il bene di PI 1: a dieci anni d’età, essendo ben integrata nel suo attuale percorso scolastico, nonché extrascolastico, ed avendo una cerchia di amicizie, così come abitando nell’abitazione famigliare dalla nascita situata vicino all’istituto scolastico raggiunto a piedi assieme agli amici, ella risulta avere degli importanti interessi legati al territorio di __________. Diversamente a __________ non dispone di nessun legame, se non che l’abitazione appartiene al nuovo compagno della madre. Pur sembrando la nuova relazione tra la madre e il nuovo compagno matura e stabile tanto da sfociare nell’arrivo di una sorellina per PI 1, la proposta situazione abitativa a __________ non riesce tutt’ora a garantirle una maggiore (e nemmeno la stessa) stabilità e continuità famigliare, rispetto a quella di cui la minore già dispone presso la casa del padre a __________. Difatti, il nucleo famigliare che la madre ha creato per la figlia – ancor prima di attendere l’esito della presente procedura – include una terza persona (il signor __________), con la quale la minore è andata persino a coabitare, e ciò in un contesto sia famigliare che territoriale sconosciuto. In effetti, dagli atti che compongono il dossier di PI 1 è emerso che quest’ultima non si trova a suo agio nel nuovo contesto abitativo e con il nuovo compagno della madre: “PI 1 si è aperta raccontando che la situazione famigliare che sta vivendo la rende triste” (cfr. scritto 16.5.2023 Direzione Istituti scolastici __________); “Ho incontrato il direttore che mi ha segnalato che dalla nascita del figlio della mamma col nuovo compagno la nuova situazione ha un influsso negativo sulla bambina (…) Il compagno della madre denigra la bambina e se la prende con la scuola che non lavora bene” (cfr. email __________ 14 aprile 2023); “Rispetto alle settimane trascorse con la madre PI 1 riferisce che i giorni dalla mamma passano più lentamente inoltre aggiunge che dalla madre si sente in obbligo; invitata a meglio specificare tale affermazione la bambina prosegue dicendo in obbligo a voler bene a __________ ma non ci riesco. In linea generale la difficoltà maggiore evidenziata dalla bambina nel contesto ambientale materno si riferisce alla presenza del signor __________ con il quale sembrerebbe che, ad oggi, non si sia ancora costituito un rapporto di fiducia. In riferimento a ciò, PI 1 riferisce che non va molto d’accordo con il nuovo compagno della madre perché è come se vuole fare il mio papà ma non lo vuole veramente” (cfr. rapporto UAP 22 novembre 2022).

 

                               6.3.   Come esposto nei precedenti considerandi, l’autorità chiarisce i fatti e prende in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore, istruendo la fattispecie secondo il proprio apprezzamento e di propria iniziativa. Nel caso concreto, non vi sono dubbi sull’ossequio del diritto di essere sentito della figlia, rispettivamente sulle modalità di esecuzione dei suoi ascolti, effettuati dal membro permanente dell’Autorità di protezione. Da tali è emerso chiaramente che per PI 1 il centro della sua vita e dei suoi interessi è situato a __________, oltre al fatto che l’abitazione del padre costituisce un punto centrale e di stabilità per lei, così come il contesto famigliare allargato e di amicizie e il suo percorso scolastico in tale luogo. Per contro, PI 1 ha riferito di non piacerle il nuovo compagno della madre, di non voler andare a risiedere a __________ – rispettivamente di cambiare scuola – e di avere il desiderio di vivere con il papà (cfr. audizioni PI 1 24.2.2022 e 21.7.2022). All’età di dieci anni e di fronte alla continuità e linearità delle sue dichiarazioni – ribadite nell’ambito della valutazione peritale dello stato psichico e delle capacità dei genitori – si deve dunque concludere che il suo parere è frutto di una cosciente decisione autonoma. Ponderando le due soluzioni, alla luce di tutti gli elementi esaminati, si evince che una permanenza a __________ con il padre, quale modello di presa a carico prevalente, attualmente sembrerebbe rispecchiare maggiormente il bene della minore.

 

                               6.4.   Le censure della reclamante sono dunque destinate all’insuccesso, nella misura in cui l’autorità non è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento di RE 1 a __________ (scelta che – come visto – rientra nelle sue libertà garantite costituzionalmente), bensì a determinare quale delle due sistemazioni garantisce meglio il benessere di PI 1.

 

                                   7.   Occorre evidenziare che qualora la madre definisse meglio la sua situazione abitativa nell’interesse di PI 1 (con una soluzione abitativa indipendente ed idonea ad accudire adeguatamente la figlia nei pressi di __________ e dell’abitazione del padre), l’Autorità di protezione potrà essere chiamata, anche su istanza della madre stessa, a riesaminare le circostanze.

 

                                   8.   Da ultimo e come riassunto nei precedenti considerandi, pur apparendo tale giudizio di merito in parte privo d’oggetto poiché superato dagli eventi – visto l’intervenuto trasferimento della reclamante con la figlia a __________ assieme al di lei compagno – d’altra parte il corretto assetto risulta ripristinato dall’attuale contesto abitativo della minore. Difatti, come attestato dalla documentazione agli atti, i genitori stanno concordando la custodia della piccola PI 1, procedura durante la quale quest’ultima, di loro comune accordo, è rimasta a vivere a __________ presso il padre PI 1 (cfr. scritto avv. PR 1 3.10.2023).

 

                                   9.   Visto quanto precede la decisione dell’Autorità di protezione merita pertanto conferma e il reclamo di RE 1 deve essere respinto. Di conseguenza, in considerazione dell’attuale situazione abitativa di PI 1, il suo domicilio di riferimento rimane a __________ con frequentazione della scuola locale fintantoché non dovesse essere diversamente stabilito dai genitori mediante convenzione o deciso dall’Autorità di protezione nell’ambito della procedura fra le parti con la postulata custodia esclusiva della minore.

 

                                10.   La reclamante chiede altresì l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nonostante la situazione di indigenza della reclamante appare essere incerta, in considerazione della remunerazione per la sua attività lavorativa, del suo nuovo contesto familiare con il compagno – e quindi della suddivisione delle spese – nonché della permanenza della figlia PI 1 presso il padre con i relativi costi a carico di quest’ultimo, alla luce della documentazione prodotta la sua domanda, pur essendo al limite rispetto a quanto previsto dalle norme giuridiche vigenti, può essere accolta. Analogamente, essendo ritenute nel complesso adeguate rispetto alle difficoltà della causa stessa e all’impegno che essa ha richiesto, le note d’onorario dell’avv. __________ del 23.1.2023 e dell’avv. PR 1, __________ datata 27.9.2022 (recte 6.9.2023) sono approvate.

 

                                11.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Viste le circostanze, si prescinde tuttavia in via eccezionale dal loro prelevamento.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Nel limite della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.

                                         Di conseguenze la nota d’onorario:

-       dell’avv. __________ del 23.1.2023 è approvata per fr. 867.04;

-       dell’avv. PR 1, __________ del 27.9.2022 (recte 6.9.2023), è approvata per fr.1'791.25 (fr. 1'512.– per l’onorario, fr. 151.20 quali spese e fr. 128.05 per l’IVA al 7.7%).

 

 

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.