Incarto n.
9.2022.13

Lugano

6 dicembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Mecca

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’ Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda le relazioni personali con il nipote PI 1

 

 

 

giudicando sul reclamo del 26 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20/23 dicembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1, nato il 2007, è figlio di PI 2 e PI 3, genitori divorziati. È da tanti anni che le autorità di protezione e i vari servizi sociali si stanno occupando della sua situazione famigliare. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto necessario per l’evasione della vertenza in oggetto.

 

                                  B.   In un primo momento, i genitori sono stati privati della custodia parentale (decisione 27 agosto 2010 dell’allora Commissione tutoria regionale __________). PI 1 e suo fratello maggiore __________ sono stati collocati presso l’Istituto __________. In seguito, i genitori sono stati privati anche dell’autorità parentale sui figli PI 1 e __________ e sulla figlia __________, nata nel frattempo in data 2010 (decisione 28 marzo 2012 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, __________). A favore dei minori è quindi stata istituita una tutela ex art. 368 vCC. Quale tutore è stato nominato __________, sostituito in data 4 luglio 2017 dalla tutrice CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP).

 

                                  C.   Mediante decisione 28 ottobre 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) PI 1 e i suoi fratelli sono stati collocati presso una famiglia affidataria a __________.

 

                                  D.   Durante il periodo di collocamento presso istituto, così come presso la famiglia affidataria, PI 1 (e suo fratello __________) hanno potuto esercitare delle relazioni personali con la nonna paterna, RE 1.

 

                                  E.   Con scritto 17 agosto 2016 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di alcuni comportamenti ostacolanti da parte della nonna paterna nei confronti della famiglia affidataria, motivo per cui sono state provvisoriamente sospese le visite tra i bambini e la nonna.

 

                                  F.   In occasione dell’udienza tenutasi il 4 luglio 2017, l’Autorità di protezione e gli operatori sociali dell’UAP hanno informato RE 1 della possibilità di un primo riavvicinamento con il nipote __________ (il quale è stato nel frattempo ricollocato presso una nuova struttura di accoglienza) a condizione che “la nonna si impegni a lavorare con la rete e a seguire le indicazioni concordate, senza dare messaggi ambivalenti ai minori” (cfr. verbale di udienza). RE 1 si è dichiarata d’accordo con quest’ultime premesse.

                                         In un secondo tempo, in seguito alla richiesta 23 novembre 2017 della nonna paterna tendente al ripristino delle relazioni personali con tutti i nipoti, la tutrice, con scritto 19 gennaio 2018, ha informato l’Autorità di protezione di aver previsto un riavvicinamento tra i minori e la nonna, nella forma di visite sorvegliate presso il Punto d’Incontro di __________ per le visite con PI 1 e __________ e presso il Punto d’Incontro di __________ per le visite con __________. Con scritto 8 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha espresso il suo preavviso favorevole a tale progetto di riavvicinamento dei famigliari. In data 18 marzo 2018 la tutrice ha presentato a RE 1 il piano dei diritti di visita (che prevedeva un periodo di prova di tre mesi con una visita al mese per la durata di un’ora in forma sorvegliata). In data 4 luglio 2018 il periodo di prova dei diritti di visita è stato prorogato di ulteriori tre mesi.

 

                                  G.   Nel frattempo sono state riorganizzate anche le relazioni personali tra i minori e i propri genitori, anche esse in forma di visite sorvegliate presso il Punto d’Incontro di __________.

 

                                  H.   Con rapporto 25 ottobre 2018 il Punto d’Incontro ha aggiornato l’UAP sull’andamento dei diritti di visita tra PI 1 e __________ e la nonna paterna. Relativamente alla visita svolta in data 19 agosto 2018, è stato riferito che PI 1 non ha voluto partecipare alla visita a causa di un malessere emotivo. In occasione di tale incontro RE 1 avrebbe espresso la sua convinzione, secondo cui l’assenza di PI 1 era da imputare alla famiglia affidataria. Con scritto 29 ottobre 2018 la tutrice ha poi comunicato alla nonna di ritenere necessario continuare lo svolgimento dei diritti di visita in forma sorvegliata ai fini di tutelare meglio l’equilibrio delicato dei minori.

 

                                    I.   All’inizio del 2019, il collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria di __________ ha dovuto essere concluso per l’impossibilità della famiglia a gestire le accrescenti difficoltà comportamentali del minore. In data 13 febbraio 2019 PI 1 è stato trasferito presso una famiglia SOS a __________, la quale ha potuto in seguito accoglierlo a lungo termine, avendo la famiglia nel frattempo acquisito lo statuto di famiglia affidataria.

 

                                   J.   L’11 marzo 2020 la medesima famiglia ha segnalato di non riuscire più a gestire gli atteggiamenti di agitazione e di aggressività di PI 1, vedendosi costretta a chiudere con effetto immediato l’affido del minore. PI 1 è stato quindi ricoverato presso il reparto di pediatria dell’Ospedale __________, in attesa che l’UAP trovasse un posto di collocamento in un Centro educativo per minorenni (in seguito CEM).

 

                                  K.   Il 18 marzo 2020 PI 1 è stato accettato per un periodo di prova presso la __________, collocamento poi sospeso con effetto immediato in data 17 giugno 2020 per dei gravi scompensi di PI 1 all’interno della struttura. Mancando un posto disponibile presso una Comunità terapeutica, si è reso necessario un ulteriore ricovero del minore presso il reparto di pediatria dell’Ospedale __________. Nel frattempo e in attesa della conclusione di un progetto idoneo ai suoi bisogni, in data 3 luglio 2020, PI 1 è stato accolto presso una famiglia affidataria professionale a __________.

 

                                  L.   In data 26 marzo 2020 l’UAP ha informato RE 1 sulla sospensione dei diritti di visita con i nipoti a seguito dell’allora emergenza sanitaria relativa al Covid19. I diritti di visita sono stati poi ripristinati nel mese di maggio 2020.

 

                                  M.   In data 10 luglio 2020 __________, compagno di RE 1, ha chiesto di poter esercitare delle relazioni personali con PI 1 (e con __________ e __________), domanda respinta dall’Autorità di protezione in data 13 ottobre 2020, poiché, per quanto attiene alla posizione di PI 1, la tutrice ha ritenuto che l’integrazione di una nuova figura fosse prematura, siccome la sua situazione di fragilità emotiva del minore richiederebbe dapprima una regolarità nelle relazioni personali già ammesse.

 

                                  N.   Sentito in data 3 dicembre 2020 dall’Autorità di protezione, PI 1 ha acconsentito al suo collocamento presso la struttura __________, dichiarando di voler vedere i fratelli __________ e __________, mentre quale persona di fiducia e di riferimento durante il previsto soggiorno in __________ il minore ha scelto la sua tutrice CURA 1. Con risoluzione presa in sede di audizione del 3 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria professionale e statuito il collocamento del minore, a partire dal 9 dicembre 2020, presso la Comunità __________. Le relazioni personali con i genitori sono state provvisoriamente sospese per consentire l’ambientamento del minore nella nuova struttura di accoglienza. Quale figura di riferimento è stata designata la tutrice, CURA 1.

 

                                  O.   In data 14 dicembre 2020 la tutrice ha comunicato alla nonna paterna che le relazioni personali con la famiglia erano provvisoriamente sospese, indicando che dopo un primo bilancio, sarebbe poi stato valutato un loro ripristino.

 

                                  P.   Con scritto 30 settembre 2021 RE 1 ha chiesto alla tutrice di poter riattivare i contatti con PI 1. In data 21 ottobre 2021 la tutrice ha respinto la domanda, rilevando che PI 1 avrebbe unicamente chiesto di sentire e/o vedere il fratello maggiore e talvolta i genitori, e specificando che, secondo il parere del medico-psichiatra, il minore si troverebbe in un momento di particolare vulnerabilità nel quale l’attivazione di possibili vissuti nostalgici inerenti la sua storia famigliare potrebbero essere controproducente. La tutrice ha inoltre assicurato la nonna che l’avrebbe aggiornata non appena PI 1 avesse iniziato a chiedere di sentirla.

 

                                  Q.   Con istanza 27 ottobre 2021 RE 1 ha postulato il ripristino delle relazioni personali con PI 1, domanda respinta dall’Autorità di protezione mediante risoluzione 1822/2021 del 20 dicembre 2021. Secondo l’Autorità di protezione, le circostanze sarebbero modificate rispetto al periodo in cui venivano esercitati i diritti di visita tra PI 1 e la nonna paterna, trovandosi il minore in una situazione nuova, nella quale un ripristino dei diritti di visita non gioverebbe al suo bene.

 

                                  R.   Con scritto 13 gennaio 2022 RE 1 ha inoltre preteso il diritto di consultare la documentazione alla base della riposta della tutrice del 21 ottobre 2021.

 

                                  S.   Contro la risoluzione 20 dicembre 2021 dell’Autorità di protezione è insorta RE 1 mediante reclamo 26 gennaio 2022. La reclamante ha dapprima censurato il mancato accesso agli atti citati sia dalla tutrice nel suo scritto 21 ottobre 2021, sia dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata. La reclamante ha contestato l’ulteriore sospensione delle relazioni personali con il nipote PI 1, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, e postulando, in via subordinata la riattivazione delle relazioni personali con il nipote nella forma sorvegliata “tramite diritti di visita e/o telefonici mensili”. La reclamante ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

 

                                  T.   Con osservazioni 4 febbraio 2022 il padre di PI 1, rappresentato dalla curatrice generale CURA 3, ha comunicato di non opporsi all’esercizio delle relazioni personali tra PI 1 e la nonna paterna e, per quanto attiene alla richiesta di accedere agli atti, di rimettersi al giudizio della scrivente Camera di protezione.

                                         La madre di PI 1 non ha presentato delle osservazioni al reclamo (va osservato che con decisione 22 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha sostituito il curatore generale precedente, CURA 2, con __________ dell’UAP, __________).

 

                                  U.   Mediante osservazioni 11 febbraio 2022 la tutrice di PI 1 si è riconfermata nei suoi scritti del 21 ottobre 2021 e del 21 gennaio 2022, rilevando che la situazione di PI 1 fosse invariata. La tutrice ha comunicato che anche la responsabile della struttura di accoglienza avrebbe espresso preavviso negativo relativamente alla riattivazione delle relazioni personali tra PI 1 e la reclamante, allegando il certificato medico 10 febbraio 2022 del Dr. med. __________, pedo-psichiatra di PI 1, che ha sconsigliato, in tal momento, la ripresa delle relazioni personali con i familiari.

 

                                  V.   Con osservazioni 4 marzo 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata. L’accesso agli atti è stato negato, in quanto l’Autorità di protezione ha contestato che la nonna paterna avesse la qualità di parte nel procedimento, ritenendo inoltre che la medesima non avrebbe fatto valere in che modo una sua consultazione degli atti potrebbe contribuire ad accrescere il benessere del minore. Relativamente al ripristino delle relazioni personali con il nipote, l’Autorità di protezione ha sottolineato la necessità di ristabilire l’equilibrio psichico del minore, bisogno che prevalerebbe sull’interesse della nonna di riprendere dei contatti con suo nipote. L’Autorità di protezione ha evidenziato che qualora le premesse tornassero ad essere date, non vi sarebbero degli impedimenti al ripristino immediato delle relazioni personali come già avveniva in passato.

 

                                 W.   Con replica 22 marzo 2022 la reclamante ha contestato l’affermazione della tutrice secondo cui la situazione fosse immutata, sottolineando che PI 1 si era presentato presso il suo domicilio durante la sua fuga dall’istituto in data 1° febbraio 2022, chiedendo di poterla vedere e sentire. La reclamante ha criticato il certificato medico citato dalla tutrice ritenendolo troppo generico ai fini di poter vietare i contatti con il nipote, pretendendo nuovamente l’accesso agli atti, sostenendo di essere parte del procedimento in quanto intervenuta in qualità di reclamante. Secondo la reclamante, le argomentazioni inerenti il debole stato psichico di PI 1 non sarebbero sufficienti per poter negare le visite con la nonna, la quale, siccome non autorizzata a vedere la documentazione alla base della decisione, sarebbe lesa del suo diritto di essere sentito.

 

                                  X.   La tutrice ha confermato in data 28 marzo 2022 di non avere ulteriori considerazioni in merito alla replica della reclamante, ribadendo la sua presa di posizione del 11 febbraio 2022.

 

                                  Y.   Con duplica 29 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha specificato che la semplice qualità di destinataria di una decisione contestuale alla richiesta di diritti di visita con un minore non darebbe alla reclamante il diritto ad accedere al dossier completo relativo a quest’ultimo, sottolineando il limite del diritto tutorio applicabile. Per quanto attiene al desiderio espresso da PI 1 in un momento critico durante la sua fuga presso l’abitazione della nonna paterna, essa avrebbe un peso minore rispetto a quanto indicato dal suo psichiatra curante, parere che sarebbe da ritenere sufficiente alla giustificazione del diniego del diritto di visita.

 

                                  Z.   Nel frattempo, in quanto il collocamento presso l’istituto __________, non ha potuto garantire a PI 1 le terapie necessarie, con decisione 27 ottobre 2022, PI 1 è stato collocato presso la Struttura __________. Con la medesima decisione le relazioni personali tra PI 1 e i genitori sono state provvisoriamente sospese per consentire l’ambientamento del minore nella nuova struttura di accoglienza, mentre agli educatori della Comunità è data facoltà di prevedere contatti con i famigliari a dipendenza delle necessità terapeutiche di PI 1. La tutrice è stata confermata quale persona di fiducia del minore.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Secondo l’art. 274a CCS in “circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali può essere accordato anche ad altre persone, segnatamente ai parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio. “Circostanze straordinarie” sono – tra l’altro – cambiamenti famigliari che non permettono più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne, come per esempio in caso di scioglimento della comunione domestica dei famigliari (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6. Edizione, pag. 631; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC).

                                         Diversamente dalle relazioni personali tra genitore e figlio, infatti, le relazioni tra i terzi e il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo; l’interesse dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5). In concreto solo l'interesse del figlio è determinante, non quello della persona con la quale costui può o deve intrattenere delle relazioni personali (FamPra.ch 1/2004, pag. 159). Il diritto di visita dei terzi deve pertanto servire positivamente al bene del minore, segnatamente deve contribuire concretamente al suo benessere. Non è sufficiente che la relazione non gli causi un pregiudizio. Il diritto alle relazioni personali sarà di principio giudicato nell’interesse del minore qualora il medesimo (capace di discernimento rispetto a tale questione) esprime chiaramente il bisogno di restare in contatto con la persona in questione, la quale gli procura o rafforza un sentimento di protezione, ciò tuttavia a condizione che non vi siano da temere degli effetti pregiudizievoli (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6. Edizione, pag. 631).

 

                                   3.   Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando le prove finanche in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

 

                                   4.   A differenza della situazione vigente al momento dell’emanazione della decisione impugnata, PI 1 non si trova più all’istituto __________, essendo il collocamento diventato inattuabile a causa delle aggravate condizioni psicologiche del minore e l’impossibilità della struttura di gestirlo e curarlo adeguatamente. Il 28 ottobre 2022 il minore è quindi stato trasferito presso la Struttura __________.

                                         Occorre anzitutto rilevare che il recente trasferimento del minore non incide sulla fattispecie e sulle domande che la scrivente Camera è stata chiamata a giudicare a seguito del reclamo qui in esame.

 

                               4.1.   Sebbene non esplicitamente citati nella decisione impugnata, dagli atti si evince che gli elementi probatori principali alla base della risoluzione sono i pareri espressi, da un lato, dal medico psichiatra curante di PI 1, il Dott. __________ del Servizio medico-psicologico, __________, e dall’altro lato, dalla direttrice dell’istituto di collocamento. Difatti, già la riposta della tutrice del 21 ottobre 2021 (con la quale ha negato la riattivazione dei diritti di visita con la nonna) era sorretta da quanto “discusso e valutato” con la rete di protezione del minore, segnatamente dal parere del medico curante contenuto nel certificato medico 6 maggio 2021, così come dalle informazioni fornite dalla direzione della struttura d’accoglienza. In sede di osservazioni 11 febbraio 2022, la tutrice ha poi presentato un rapporto medico aggiornato dal Dott. __________, datato il 10 febbraio 2022, nel quale il medico ha ribadito il suo disaccordo ad una ripresa delle relazioni personali con i famigliari, e ciò “al fine di preservare maggiormente il compenso clinico e limitare il grado di compromissione del minore che si trova ancora in età evolutiva”. Lo specialista ha infatti evidenziato come “il minore presenta uno stato clinico di labile compenso, i contatti con i famigliari (genitori, fratelli, nonni), per quanto connotati da una nota affettiva positiva, hanno generato e generano nel minore un aumento delle tensioni interne e del disagio, con ripresa di agiti disfunzionali (fughe, vandalismi, aggressività, atteggiamenti inadeguati)”. Alla luce del chiaro avviso medico, rievocato e aggiornato in data 10 febbraio 2022 nel corso della presente procedura di reclamo, la scrivente Camera non può che condividere la posizione dell’Autorità di prime cure e confermare che le relazioni personali tra PI 1 e la nonna paterna, così come con gli altri famigliari, erano, in tal momento, da mantenere sospese. La necessità terapeutica indicata dal Dott. __________ prevale ovviamente sia sull’interesse della reclamante di poter ristabilire i contatti con il nipote, sia sull’opinione espressa dal minore (soltanto per la prima volta) in occasione della sua udienza in data 24 ottobre 2022. Il fatto che PI 1 si fosse presentato presso il domicilio della nonna paterna durante la sua fuga dall’istituto in data 1° febbraio 2022 non è sufficiente per dimostrare un vero e proprio bisogno personale del minore di intrattenere dei contatti regolari con la nonna, visto che egli era comunque già fuggito dall’istituto in altre occasioni, avendo in tali circostanze cercato riparo presso il domicilio del padre o di amici. Come evidenziato nelle osservazioni 11 febbraio 2022 della tutrice, secondo la rete professionale che segue PI 1 “nei momenti critici e di frustrazione, PI 1 tende ad allontanarsi senza autorizzazione dalla struttura alla ricerca di “radici” nella sua rete di conoscenze (dalla famiglia, agli amici, a conoscenti figure professionali che frequenta o non)”.

                                         Del resto appare del tutto indicato lasciare al minore il tempo necessario per ambientarsi presso la nuova struttura e per aderire alle nuove forme terapeutiche offertegli, senza che egli corra il rischio di essere destabilizzato da rapporti e incontri (prematuri) con i famigliari che, come esposto dalla tutrice in sede di osservazioni 11 febbraio 2022 “generano nel minore un aumento delle tensioni interne e del disagio, con ripresa di agiti disfunzionali”. È quindi senz’altro corretta la decisione di mantenere sospese le relazioni personali con i famigliari, almeno fino a quando i medici curanti e gli operatori della rete di protezione potranno certificare che una ripresa delle visite possa contribuire al bene del minore.

                                         In tal senso, si osserva che la reclamante ha esposto in maniera alquanto generica i motivi per i quali una riattivazione dei diritti di visita con PI 1 gioverebbe al bene di quest’ultimo, essendosi limitata a rilevare che già in passato le visite erano concesse regolarmente, e che sarebbe in generale da presumere che rapporti con i nonni servirebbero al bene dei figli. Tali argomenti non possono essere considerati preponderanti rispetto ai bisogni terapeutici sostenuti dal Dott. __________, condivisi anche dalla tutrice.

                                         Infine, pur volendo considerare ai fini del presente giudizio le più attuali circostanze che hanno comportato all’ulteriore trasferimento di PI 1, queste costituirebbero casomai solo un’ulteriore prova dell’estrema fragilità psichica di PI 1 e della sua necessità di ritrovare una stabilità emotiva senza interferenze esterne dei famigliari.

 

                               4.2.   La tesi sostenuta dalla reclamante, secondo cui la presenza della nonna nella vita di PI 1 potrebbe “infondere al minore un senso di protezione”, appare effettivamente fondata ed è stata anche condivisa dall’Autorità di protezione e dalla tutrice, che hanno entrambe riconosciuto esplicitamente l’opportunità di riattivare le visite tra PI 1 e la nonna paterna non appena la situazione psichica del minore permetterà un riavvicinamento. Infatti, già dal tenore della decisione impugnata, emerge la natura provvisoria del diniego alla riattivazione delle visite (cfr. pag. 2 della decisione impugnata: “la scrivente Autorità di protezione ritiene opportuno respingere, almeno in questo momento, l’istanza della nonna paterna di PI 1). Inoltre, nelle osservazioni 4 marzo 2022 dell’Autorità di protezione e in quelle della tutrice del 11 febbraio 2022 è stato esplicitamente indicato che le relazioni personali tra PI 1 e la nonna sarebbero da ripristinare “qualora le premesse tornino ad essere date e un riavvicinamento alla nonna tornasse ad essere nell’interesse di PI 1”. A tal proposito va ricordato che secondo l’art. 313 CC, in caso di modificazione delle circostanze, l’Autorità di protezione è tenuta ad adattare le misure di protezione del figlio alla nuova situazione.

 

                                   5.   Nello svolgimento della loro funzione, le Autorità di protezione trattano informazioni di natura confidenziale relative alle persone coinvolte. Queste sono protette dal segreto di funzione dall’art. 320 CP e dalle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati. Giusta l’art. 451 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione è sottoposta anche all’obbligo di discrezione espressamente previsto sia per l’Autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC), nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei parenti, salvo se la persona interessata abbia acconsentito a che le informazioni che la concernono siano trasmesse o se il richiedente ha un diritto preponderante alla trasmissione delle informazioni o, infine, se i parenti hanno un diritto di consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 10). In altri termini, i membri della famiglia non hanno un diritto incondizionato di consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito alla gestione della misura.

                                         L’obbligo di discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona; fanno parte della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria (CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 12). L’art. 451 cpv. 1 CC menziona espressamente gli interessi preponderanti come eccezioni all’obbligo di mantenere il segreto. Le eccezioni al principio del segreto possono avere una base legale espressa (art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC) oppure fondarsi sul consenso dell’interessato (CommFam Protection del l’adulte, op. cit., ad. art. 451 N. 26 e 27). L’Autorità, per determinare in che misura può essere derogato all’obbligo di discrezione, procede ad una valutazione degli interessi e questo anche se una disposizione legale o il consenso del diretto interessato l’autorizzano, di principio, a comunicare i dati (CommFam, op. cit., ad. art. 451 N. 24).

 

                               5.1.   Il diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC) concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 Cost).

                                         Ai sensi dell'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano (cpv. 1). L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso (cpv. 2).

 

                               5.2.   La persona interessata da una decisione dell’Autorità è sempre parte al procedimento di primo grado (CommFam, Protection de l'adulte, Steck, n. 7 ad art. 445 CC, su rinvio N. 8 ad art. 449b CC; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 18 segg.).

                                         Tra le parti al procedimento figurano, oltre all’interessato, le persone vicine all’interessato ai sensi della legge (cfr. art. 450 cpv. 2 CC), le persone di fiducia (art. 443 CC), il curatore e in alcuni casi anche i terzi (nel caso in cui dimostrino un interesse giuridicamente protetto; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 22).

                                         Il diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle parti che partecipano alla procedura, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse particolare (DTF 129 I 249; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 8 art. 449b CC).

 

                               5.3.   Il diritto di consultare gli atti si riferisce unicamente alla relativa procedura pendente e non concede un accesso agli atti di altre autorità. Questo diritto va distinto dal dovere di consegnare gli atti ex art. 448 cpv. 4 CC, il quale interessa i rapporti tra l’autorità di protezione e altre autorità amministrative e giudiziarie. Il diritto di consultare gli atti può estendersi anche agli atti di un procedimento già concluso, tuttavia l’art. 449b CC regola soltanto il diritto di accesso agli atti nell’ambito di una procedura pendente (BSK Erw.Schutz – Auer/Marti, in art. 449b n. 4). Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Trattandosi di una procedura già conclusa, in questo caso la persona che presenta la richiesta deve giustificare un interesse particolare (DTF 122 I 153 in Jdt 1998 I consid. 6a p. 197). Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi preponderanti di terzi vi si oppongano; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017 del 15 giugno 2018 consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 11 art. 449b CC). (CommFam, Steck, N. 10 art. 449b CC; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, N. 28 ad. art. 449b). Nella valutazione degli interessi alla quale deve procedere, l’Autorità deve applicare il principio di proporzionalità. Nella misura del possibile, il diritto di consultare gli atti non dovrebbe essere totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di vista fattuale, temporale o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015).

 

                                   6.   In concreto, la persona interessata dalla procedura di protezione nell’ambito della quale si tratta di garantire l’obbligo di discrezione legale ai sensi dell’art. 451 CC è il minore PI 1. Sia l’Autorità di protezione che la tutrice (ex art. 413 cpv. 2 CC), così come l’UAP, sottostanno a tale obbligo.

 

                               6.1.   Come visto sopra, la sola qualifica della reclamante quale nonna del minore interessato, non le garantisce un diritto incondizionato di accesso agli atti delle procedure di protezione a favore del suo nipote.

 

                               6.2.   Gli atti sui quali si basa la decisione impugnata e i quali la reclamante chiede di poter consultare, ossia il rapporto medico 6 maggio 2021 del Dott. __________ e gli eventuali rapporti dell’istituto di collocamento, costituiscono documenti allestiti ai fini della procedura di protezione a favore di PI 1 avente per oggetto il collocamento del minore. La nonna paterna non è parte di quest’ultimo procedimento e non può quindi, senza la qualifica di parte, beneficiare di un diritto di accesso agli atti.

                                         RE 1 ha acquisito qualità di parte unicamente nell’ambito della procedura relativa alla sua istanza tendente alla concessione di diritti di visita con PI 1. Ciò le concederebbe, di principio, il diritto di consultare gli atti limitatamente a quest’ultima procedura. Tuttavia, data la natura confidenziale del certificato medico, l’Autorità di protezione ha ritenuto di limitare l’accesso a tale documento da parte della nonna paterna. A giusto titolo. Si tratta di un documento medico nel quale sono riportate informazioni dettagliate inerente lo stato di salute psico-fisico del minore, le quali devono essere trattate in modo assolutamente riservato. L’interesse del minore alla riservatezza dei suoi documenti medici è indubbiamente preponderante rispetto all’interesse della reclamante di potere esercitare le relazioni personali con il nipote. A maggior ragione trattandosi di una sospensione provvisoria delle relazioni personali in attesa del raggiungimento di una nuova stabilità emotiva del ragazzo. Lo stesso discorso vale per i rapporti redatti dall’istituto, atti che contengono altrettanto informazioni confidenziali inerente l’andamento del collocamento e lo sviluppo della situazione del minore, ragione per cui (al fine di non pregiudicare dei progetti terapeutici in corso o quelli previsti), anch’essi vanno protetti limitandone il diritto di consultazione.

                                         Va sottolineato che il contenuto essenziale dei documenti citati e alla base della decisione impugnata è comunque stato condiviso con la reclamante, permettendo a quest’ultima di prendere atto e conoscenza degli elementi rilevanti alla base della decisione impugnata.

 

                                   7.   Alla luce di quanto precede, le censure della reclamante risultano insufficienti e infondate. Il reclamo è quindi destinato all’insuccesso.

 

                                   8.   La reclamante ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio del reclamante va quindi accolta, con l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione della patrocinatrice della reclamante.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

 

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.