Incarto n.
9.2022.140

Lugano

7 marzo 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. dall’ PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

patr. dall’ PR 2

 

 

 

per quanto riguarda la figlia PI 1;

 

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

A.   I fatti alla base del reclamo sono noti alle parti. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto strettamente necessario per l’evasione della vertenza in oggetto.

B.   Da alcuni anni l’Autorità regionale di protezione Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di PI 1 (2017), figlia di CO 2 e RE 1.

I genitori detengono l’autorità parentale congiunta, e sono pure genitori di __________ (2011), affidato dal 2014 alla custodia e alle cure di una famiglia affidataria.

 

                                  C.   Il 12 aprile 2018 il Servizio medico psicologico (SMP) ha trasmesso all’Autorità regionale di protezione, la perizia sulle capacità genitoriali. Le perite hanno raccomandato “il proseguimento del lavoro psicoterapico individuale” già intrapreso da CO 2. Hanno concluso “stante la presenza di una rete di sostegno attiva sia famigliare che extrafamigliare, che PI 1 rimanga affidata alla coppia dei genitori biologici: la bambina mostra ad oggi buone risorse e uno sviluppo adeguato per l’età, ma gli aspetti di funzionamento di personalità sopra delineati nella coppia dei genitori, limitano parzialmente le loro capacità, rappresentando un fattore di rischio per lo sviluppo psico-affettivo della stessa, soprattutto se non verrà mantenuta la continuità delle cure sopra descritte”.

 

                                  D.   Mediante decisione 30 luglio 2018 l’Autorità di protezione __________, ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa (art. 308 CC) nominando quale curatore CURA 1.

 

                                  E.   Con decisione 24 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha deciso l’inserimento della minore presso un Nido d’infanzia a tempo pieno (collocamento diurno), poi revocato con decisione 1° giugno 2021.

 

                                  F.   Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, mediante decisione supercautelare 30 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e CO 2 del diritto di determinare il luogo di dimora e della custodia parentale sulla figlia, con effetto immediato e per la durata necessaria, affidandola ad idonea famiglia affidataria SOS. Le relazioni personali sono state temporaneamente sospese.

 

                                  G.   Con decisione 30 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha ratificato e parzialmente modificato la decisione supercautelare, come segue:

-       continua ad essere decretata la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e della custodia sulla figlia, con effetto immediato e per la durata necessaria (disp. 1);

-       PI 1 continua ad essere affidata con effetto immediato e per la durata necessaria, ad idonea famiglia affidataria SOS (disp. 2);

-       l’UAP (assistente __________), è confermato coordinatore per il collocamento (disp. 3);

-       l’UAP è invitato a rendere noto il progetto futuro per la minore (disp. 4);

-       la frequenza scolastica della minore, nonché prese a carico medico-terapeutiche saranno adattate alle esigenze di protezione (disp. 5);

-       l’esercizio delle relazioni personali fra la minore e i genitori (prioritariamente) ed eventuali altri famigliari (di riferimento importante per la medesima) è ripristinato in modalità sorvegliata (le visite fra la minore e il padre e la madre dovranno avvenire in modo graduale, con cadenza possibilmente settimanale della durata di un’ora) (disp. 6);

-       è conferito incarico al SMP di procedere con una valutazione (aggiornamento) delle capacità genitoriali di CO 2 e RE 1 (disp. 9).

-       il Servizio incaricato è stato invitato a presentare il rapporto in tempi possibilmente ravvicinati (disp. 10);

                                         L’Autorità ha ricordato che PI 1 è seguita ancora prima dalla nascita, che la stessa è rimasta affidata prima ad entrambi i genitori e, dopo la loro separazione, alla madre. Ha ribadito che l’evidente disagio di PI 1, accanto al dimostrato disinteresse paterno, si protrae ormai da tempo. La madre dal canto suo non ha saputo trarre beneficio dai sostegni proposti, né da quelli attuati. I conseguenti fattori di rischio per la figlia di soli quattro anni sono, a mente dell’autorità, del tutto evidenti.

 

                                  H.   Entrambi i reclami inoltrati separatamente dai genitori avverso la precedente decisione sono stati respinti da questa Camera (decisioni 21 giugno 2022, inc. CDP 9.2022.14/15). Veniva in particolare rilevato che “appariva giustificata, per la salvaguardia del bene prioritario della minore, l’adozione di misure cautelari, in particolare l’affidamento provvisorio ad una famiglia SOS, per dare sostegno alla madre, in attesa delle risultanze della valutazione sulle capacità genitoriali”. L’incarto è stato ritornato all’Autorità di prime cure perché sollecitasse l’esecuzione della valutazione sulle capacità genitoriali ordinata all’SMP.

 

                                    I.   Dal rapporto d’aggiornamento 14 luglio 2022 trasmesso all’ARP dell’UAP emerge che la famiglia SOS che accoglieva PI 1 interromperà l’affido per fine agosto. L’UAP ha comunicato che “la possibilità di proseguire l’affido di PI 1 presso la FAP, in attesa di conoscere l’esito della perizia del SMP, dev’essere ancora confermata ma si ritiene importante condividere preliminarmente l’informazione” (FAP: Famiglia affidataria professionale che già ospita il fratello __________).

                                         Con rapporto 18 luglio 2022 l’UAP ha “rettificato” il precedente rapporto”, proponendo che l’affido presso la famiglia FAP venga anticipato di un paio di settimane, per motivi organizzativi. Viene indicato che la madre si è dichiarata d’accordo mentre il padre “non avendo telefonicamente, verrà informato dal curatore educativo”.

 

                                         Entrambi i rapporti dell’UAP sono stati trasmessi dall’Autorità di prime cure alle parti.

                                         Con scritto 27 luglio 2022 RE 1 ha postulato che la figlia possa trascorrere il mese di agosto con lui anziché con la famiglia FAP, anticipando che “postulerà nel corso dei prossimi giorni la richiesta” di affidamento esclusivo di PI 1, nella misura in cui non venisse restituita alla madre.

 

                                  L.   Con decisione 26 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha deciso che:

-       continua ad essere decretata la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e della custodia sulla figlia, con effetto immediato e per la durata necessaria (disp. 1);

-       PI 1 continua ad essere affidata con effetto immediato e per la durata necessaria, ad idonea famiglia affidataria, con graduale inserimento dal 29 luglio presso la famiglia professionale FAP, che già accoglie il fratello __________ (disp. 2);

-       l’UAP (assistente __________), è confermato coordinatore per il collocamento (disp. 3);

-       l’UAP è invitato a rendere note eventuali necessarie modifiche del progetto per la minore (disp. 4);

-       la frequenza scolastica della minore, nonché prese a carico medico-terapeutiche saranno adattate al nuovo collocamento della minore e alle esigenze di protezione (disp. 5);

-       l’esercizio delle relazioni personali fra la minore e i genitori (prioritariamente) ed eventuali altri famigliari (di riferimento importante per la medesima) continua in modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro __________, già attivo e sarà adattato alla nuova situazione di collocamento della minore (disp. 6);

-       è conferito incarico al SMP di procedere con una valutazione (aggiornamento) delle capacità genitoriali di CO 2 e RE 1 (disp. 9).

-       il Servizio incaricato è stato invitato a presentare il rapporto in tempi possibilmente ravvicinati (disp. 10);

 

                                  M.   Con reclamo 31 agosto 2022 RE 1 ha avversato la predetta decisione, postulando che gli atti vengano ritornati all’autorità di prima istanza, affinché dopo aver dato al padre la possibilità di prendere posizione sulla soluzione adottata, statuisca nuovamente. Il reclamante lamenta una violazione del diritto di essere sentito, ritenuto che non sarebbe stato informato del collocamento di PI 1 presso la famiglia FAP. A mente del reclamante le richieste formulate nello scritto 27 luglio 2022 (osservazioni) non sarebbero state prese in considerazione nella decisione impugnata.

 

                                  N.   Mediante osservazioni 27 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, osservando che vista l’urgenza della fattispecie l’informazione sarebbe “avvenuta a voce”. Pur ammettendo che il curatore non sarebbe riuscito a contattare il padre lo stesso giorno della madre, l’Autorità di prime cure precisa che RE 1 avrebbe in ogni caso ammesso in sede d’udienza di essere stato nel frattempo informato. L’Autorità indica che la contestazione contenuta nel reclamo sarebbe “fine a sé stessa” e contradditoria. RE 1 non avrebbe infatti impugnato l’ultimo affidamento della figlia e neppure espresso il suo disaccordo in sede d’udienza. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentito, sarebbe in ogni caso stata sanata dall’audizione avvenuta in sede d’udienza (25 ottobre).

 

Con osservazioni 15 novembre 2022 CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame.

 

Con replica 9 dicembre 2022 RE 1 lamenta nuovamente di non essere stato interpellato prima della decisione dell’Autorità di prime cure di affidare la figlia alla famiglia FAT. Precisa che l’udienza del 25 ottobre 2022 non avrebbe sanato la violazione del diritto di essere sentito.

 

Con duplica 20 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione.

 

                                  O.   Nel frattempo, con decisione 12 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale nuovo curatore educativo di PI 1 e del fratello, in sostituzione della precedente curatrice.

 

Considerato

 

 

in diritto

 

1.    Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

2.    Con la decisione cautelare impugnata l’Autorità di protezione ha, in sostanza, confermato i contenuti della precedente decisione del 30 dicembre 2022 (privazione ai genitori del diritto di determinare il luogo di dimora e la custodia di PI 1; collocamento presso una famiglia SOS; diritti di visita sorvegliati) e ordinato un graduale inserimento della minore presso la famiglia FAP, dal 29 luglio presso la famiglia professionale FAP, che già accoglie il fratello __________ (disp. 2). L’Autorità di protezione, preso atto dell’impossibilità della precedente famiglia SOS di ospitare oltre PI 1, dei contenuti degli scritti dell’UAP (14 e 18 luglio) e dell’urgenza della situazione ha pertanto disposto l’affido della minore presso la famiglia FAP indicando che “appare la soluzione ideale per le attuali circostanze”. L’Autorità di protezione ha comunque precisato che, in concreto, è “riservata la valutazione sulle capacità genitoriali”.

 

3.    Con il proprio reclamo RE 1 chiede che la decisione venga annullata e gli atti ritornati all’autorità di prime cure affinché, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione sulla situazione adottata, statuisca nuovamente (dopo aver verificato l’idoneità e la situazione del padre). Il reclamante censura una violazione del diritto di essere sentito, lamentando di non essere stato interpellato prima della decisione dell’Autorità di prime cure di affidare la figlia alla famiglia FAP. RE 1 indica che il progetto iniziale prevedeva che PI 1 sarebbe rimasta presso la famiglia SOS fino a fine agosto e che egli aveva proposto (osservazioni 27 agosto 2022) che la figlia potesse trascorrere il mese di agosto con lui anziché con la famiglia FAP “anche in vista di una futura richiesta di affidamento esclusivo” al padre.

 

4.    Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

                                         Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

 

                                4.1   Nella fattispecie, la violazione del diritto di RE 1 di essere sentito in relazione alla decisione impugnata appare palese.

                                         La decisione in esame che ha disposto l’affido cautelare di PI 1 presso la famiglia FAP, a seguito della anticipata rinuncia da parte della famiglia SOS, è fondata sul rapporto dell’UAP, in particolare il secondo del 18 luglio. Come ammesso dal reclamante stesso, tale rapporto gli è stato trasmesso per osservazioni, ma come a giusto titolo lamentato, l’Autorità di prime cure ha deciso prima di ricevere le sue osservazioni al riguardo. Tale fatto non è peraltro messo in discussione neppure dall’Autorità di prime cure, che però dichiara di aver informato a voce entrambi i genitori, in considerazione dell’urgenza della situazione.

                                         In sostanza l’Autorità di protezione, ha sì preannunciato la decisione alle parti, trasmettendo il rapporto UAP che proponeva appunto la soluzione poi messa in atto con la sentenza qui in oggetto, ma non ha atteso che le stesse si esprimessero al riguardo.

 

                                         Resta da valutare, se tale violazione possa essere sanata dinnanzi a questo giudice.

 

                               4.2.   In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

 

                               4.3.   Nel suo reclamo e nelle osservazioni al reclamo RE 1 afferma che se fosse stato informato del progetto di affido presso la famiglia FAP anzitempo, avrebbe proposto che la figlia gli venisse affidata durante il mese di agosto. A suo avviso una sanatoria non gli renderebbe giustizia.

 

                                         Nella fattispecie il reclamante ha potuto esprimersi nel suo memoriale di reclamo e di replica sui due rapporti UAP che hanno portato alla decisione impugnata. Al riguardo RE 1 si è limitato a lamentare di non essersi potuto esprimere sugli stessi e sul progetto di affido prima che la decisione dell’Autorità di prime cure venisse emessa, ma non si è confrontato sul contenuto della decisione.

                                         Neppure in questa sede RE 1 si esprime al riguardo, limitandosi a ribadire che l’Autorità di protezione avrebbe deciso sull’affido cautelare della figlia senza aver preso conoscenza delle sue osservazioni 27 luglio 2022. Al riguardo si precisa che RE 1 proponeva appunto un affido temporaneo della figlia al padre durante il mese di agosto, “in vista di una futura richiesta di affidamento esclusivo al padre”.

 

                                         In concreto il rinvio degli atti in prima istanza costituirebbe una formalità inutile, che rischierebbe soltanto di prolungare la procedura. L’Autorità di protezione ha infatti provveduto a convocare le parti ad un’udienza di discussione, il 25 ottobre scorso. Dal verbale non emerge che il padre si sia confrontato con la decisione o abbia neppure contestualizzato la propria opposizione, ribadendo che ci sarebbe stato un “mancato interpello” di RE 1 da parte dell’Autorità di prime cure.

                                         Come rilevato dall’Autorità di prime cure in sede d’osservazione, non risulta che il padre si sia opposto alla soluzione adottata, egli non sembra contestare il collocamento presso la famiglia FAP o proporre un'altra soluzione.

 

                                         Nel caso in esame, viste le circostanze e l’urgenza della situazione, un temporaneo collocamento presso il padre durante il mese d’agosto non poteva in ogni caso essere preso in considerazione.

 

                                         L’Autorità era stata chiamata a definire l’affidamento cautelare di PI 1, a seguito della conclusione dell’affido SOS, ossia il collocamento provvisorio, ma non il principio della privazione del diritto di determinare il luogo di dimora. Tale questione era infatti già stata esaminata e discussa ampiamente in sede di decisione da questo Giudice (cfr. sentenza CDP 21 giugno 2022, inc. 9.2022.14).

                                         Diversamente da quanto preteso dallo stesso RE 1, non risulta neppure che egli abbia chiesto all’Autorità di protezione l’affido esclusivo della figlia. Come rilevato dall’Autorità di prime cure la sua contestazione risulta pertanto fine a sé stessa. Ancora una volta RE 1 si è limitato a postulare genericamente l’annullamento della decisione, senza confrontarsi, adeguatamente con la stessa.

 

                                         Un rinvio degli atti all’Autorità di prime cure quindi sarebbe una formalità inutile. L’Autorità di protezione, che nel frattempo ha preso atto delle richieste del padre, convocandolo in udienza, non ha modificato la propria valutazione sulla bontà del collocamento, mantenendo le motivazioni alla base della decisione impugnata. La madre ha peraltro acconsentito all’affido di PI 1 presso la famiglia FAP. Vi sono dunque fondati motivi di ritenere che, anche rinviando l’incarto in prima istanza per permettere al padre di pronunciarsi formalmente dinnanzi all’autorità di prime cure, l’Autorità di protezione si riconfermerebbe integralmente nel giudizio già emanato, in attesa appunto di prendere atto delle valutazioni ordinate e di decidere nel merito.

                                         Si giustifica pertanto di non rinviare gli atti all’Autorità di protezione e di considerare sanato in questa sede il diritto di RE 1 di essere sentito, entrando nel merito delle sue contestazioni.

 

                                         L’Autorità di protezione va invitata a maggior rigore in futuro.

 

5.    In concreto, come risulta dagli atti e senza che sia necessario dilungarsi oltre, l’Autorità di protezione ha deciso cautelativamente l’affidamento provvisorio di PI 1. Come dettagliatamente analizzato nella precedente decisione da questa Camera, in concreto non è in esame la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della minore, ma unicamente il luogo in cui la stessa deve essere “collocata”.

 

                                         La decisione cautelare impugnata, presa nell’urgenza e per far fronte appunto alla rinuncia da parte della famiglia SOS, di collocare provvisoriamente PI 1, presso la famiglia FAP, che già accoglie il fratello, in attesa della valutazione sulle capacità genitoriali ordinate, resiste pertanto alle generiche critiche del reclamante e va confermata. RE 1 nulla dice infatti in merito all’idoneità della famiglia FAP.

 

6.    Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr. 350.–

                                                                                fr. 500.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.