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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
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per quanto riguarda la custodia |
giudicando sul reclamo del 16 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2012) è nata dalla relazione tra RE 1 e CO 2. La coppia ha convissuto insieme alla figlia a __________ fino al febbraio 2021, quando si è separata. Madre e figlia sono rimaste nell’appartamento fino a quel momento condiviso, mentre il padre si è trasferito in un altro alloggio nel medesimo Comune.
B. L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa di PI 1 dal mese di marzo 2021, quando la madre ha chiesto in via cautelare e supercautelare l’autorizzazione a trascorrere con la figlia una vacanza in __________ (suo Paese d’origine) durante le ferie pasquali, ritenuto che il padre non era d’accordo.
C. Il 30 settembre/12 ottobre 2021 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto una convenzione relativa a PI 1 con la quale hanno stabilito l’esercizio in comune dell’autorità parentale, l’affidamento della figlia alla madre e ampi diritti di visita a favore del padre. I genitori si sono pure accordati relativamente al contributo di mantenimento versato dal padre e hanno chiesto all’Autorità di protezione l’omologazione della convenzione.
D. Nei mesi successivi i genitori e la figlia sono stati sentiti dall’Autorità di protezione che, a seguito di alcuni dissensi, ha ritenuto necessario istituire una curatela educativa a favore di PI 1, con decisione 8 aprile 2022, nominando CURA 1 quale “curatore educativo e di mediazione”. Quest’ultimo è deceduto il 2023 ed è quindi stato sostituito da __________ con decisione 31 marzo/3 aprile 2023.
E. Il 12 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha emanato una decisione relativa alla custodia e alle relazioni personali con PI 1, specificando che dopo aver chiesto l’omologazione della convenzione i genitori hanno modificato le loro domande, in particolare il padre, postulando l’attribuzione della custodia in quanto la madre si apprestava a cambiare domicilio. L’Autorità di primo grado ha quindi affidato la figlia alle cure della madre (disp. 1), precisando il suo diritto di determinare il luogo di dimora e di iscriverla alla scuola di __________ (disp. 2) e definito le relazioni personali con il padre, le più ampie possibili da pattuire direttamente tra i genitori, con un assetto minimo di un fine settimana ogni due dal venerdì alla fine delle lezioni alla domenica alle ore 18:00, tutti i mercoledì dalla fine delle lezioni scolastiche fino al giovedì mattina alla ripresa della scuola, metà dei giorni festivi a partire dalle 20:00 del giorno precedente fino alle 18:00 del giorno festivo, da definire con il curatore di mediazione; due settimane in estate, una a Natale, alternativamente le vacanze autunnali o di carnevale, i giorni di vacanza di Pasqua suddivisi a metà tra i genitori (disp. 3). Le relazioni telefoniche tra padre e figlia sono state stabilite in forma libera (disp. 4). L’Autorità di prime cure ha quindi confermato la curatela di mediazione, con ulteriori compiti specificati nei considerandi (disp. 5) e ha approvato l’accordo tra i genitori relativo al contributo alimentare di fr. 1'300.– a favore della figlia (disp. 6). Infine ha respinto tutte le altre domande del padre e della madre (disp. 7).
F. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 16 settembre 2022. Ripercorrendo i fatti, egli si oppone parzialmente alla decisione dell’Autorità di protezione, ribadendo le richieste formulate dinnanzi a tale autorità, e meglio che PI 1 sia affidata a lui, che alla madre non sia concesso il permesso di trasferire il domicilio della figlia e che siano adottate misure di protezione a favore del patrimonio di quest’ultima. In particolare il reclamante sostiene che l’Autorità di protezione non avrebbe valutato approfonditamente tutte le circostanze e non avrebbe tenuto conto della necessità per la madre di far capo ad aiuti esterni per la cura della minore, contrariamente invece a lui, con una posizione professionale da indipendente e più disponibile negli orari di lavoro. RE 1 afferma inoltre che CO 2 avrebbe prelavato da un conto risparmio intestato alla figlia PI 1 un importo di fr. 6'732.35 versato da un’assicurazione per il risarcimento di un danno all’auto, che sarebbe stato riparato gratuitamente nel garage di sua proprietà. Il reclamante sostiene pure che importanti risparmi accumulati per la figlia sarebbero confluiti negli anni su un conto gestito dalla madre, sul quale egli ha quindi chiesto di eseguire verifiche. Considerando che l’Autorità di protezione non abbia svolto l’istruttoria per verificare un’eventuale appropriazione indebita, ha precisato di aver ottenuto l’avvio di un procedimento penale, per il quale si sarebbe tenuta un’udienza il 23 settembre 2023.
RE 1 chiede in via principale che non sia accordata alla madre “la possibilità di trasferire la residenza di PI 1 da __________ a __________” e che la figlia sia affidata alle sue cure. Postula inoltre che la madre sia privata dell’amministrazione della sostanza della figlia.
In via subordinata il reclamante chiede l’accertamento della violazione del suo diritto di essere sentito e che gli atti siano ritornati all’Autorità di protezione affinché “amministri tutte le prove offerte nell’istanza 13 aprile 2022, nella memoria 26 aprile 2022 e nella replica 2 maggio 2022”, emanando un nuovo giudizio “su tutti i punti in contestazione nell’istanza 13 aprile 2022, avendo cura di rispettare la celerità della procedura”.
G. In data 11 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha informato di non avere osservazioni da formulare al reclamo, avvisando che il padre ha nel frattempo presentato nuove domande provvisionali, inviate unitamente all’intero incarto.
H. Con osservazioni 4 novembre 2022 CO 2 si è opposta al reclamo di RE 1, contestando il suo riassunto dei fatti e considerando corretto quanto accertato dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata. Sostiene che quest’ultima avrebbe giustificato la propria decisione tenendo conto dei bisogni e del bene di PI 1, mentre il padre fornirebbe informazioni infondate e smentite dagli atti. Ritiene che la modifica del luogo di dimora della figlia non avrebbe ripercussioni sull’esercizio dell’autorità parentale e delle relazioni personali da parte del padre, mentre lo scopo dei procedimenti avviati da quest’ultimo sarebbe quello di limitare la libertà della madre e mantenere un controllo su di lei. Quanto alle accuse di essersi appropriata di denaro della figlia, a suo dire RE 1 non avrebbe dimostrato alcunché, sostenendo esclusivamente di averle regalato importi superiori a fr. 100'000.– in monetine, senza prove scritte o ricevute, ciò che CO 2 ritiene inverosimile, oltre a non essere documentato. L’importo di fr. 6'732.35 sarebbe invece stato versato dall’assicurazione per riparare un danno alla sua auto e quindi da lei usato a tal fine.
I. Tramite replica del 18 novembre 2022 RE 1 ha ribadito la propria posizione, contestando le osservazioni di CO 2 e precisando di ritenere che l’Autorità di protezione avrebbe omesso di svolgere un’istruttoria per accertare che la madre sia in grado di occuparsi quotidianamente della figlia senza far capo a terzi, visti gli orari e la distanza dal luogo di lavoro. Ha inoltre informato che la procedura penale ha seguito il suo corso e a CO 2 è stata sequestrata la quota di comproprietà del fondo che egli sostiene avrebbe acquistato utilizzando anche i beni della figlia. Ribadisce quindi che l’importo di fr. 6'732.35 sarebbe stato prelavato dal conto di PI 1 poco prima dell’acquisto dell’immobile a __________.
J. Con scritto 29 novembre 2023 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere osservazioni di duplica.
K. Il curatore CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo con memoriale 2 dicembre 2022, specificando in particolare che la modalità di comunicazione tra i genitori e la figlia sarebbe causa di problemi. Ha evidenziato una mancanza di collaborazione da parte dei genitori, precisando di ritenerla necessaria per poter tutelare il benessere di PI 1, come pure per poter instaurare una modalità di comunicazione diversa. Ha quindi auspicato “per il bene di PI 1 che le chiamate siano regolamentate in modo chiaro dall’Autorità competente”, rilevando l’assenza di intesa con RE 1.
L. Con duplica 16 dicembre 2022 CO 2 ha contestato la replica di RE 1, confermando le proprie osservazioni. Essa nega le accuse rivoltele, definendole false e non dimostrate e precisando la sua volontà di proseguire nelle “trattative bonali, in corso, per trovare un accordo che risolva le vertenze penali e ciò nell’interesse di PI 1”, fornendo precisazioni relative allo svolgimento delle telefonate tra il padre e la figlia, come pure degli incontri (oggetto di discordia). Precisa nuovamente che l’importo di fr. 6'735.35 è stato versato dall’assicurazione per un danno alla sua auto mai riparato ed era quindi di sua spettanza. CO 2, ribadendo di ritenere corretta la decisione dell’Autorità di protezione relativa all’affidamento a lei della figlia, evidenzia di aver sempre esercitato esclusivamente la custodia di PI 1 e che non vi sarebbero elementi che possano lasciar dubitare che ciò sia contrario all’interesse della minore.
M. Tramite scritto 21 dicembre 2022 l’avv. PR 2 ha informato la Camera di protezione di aver assunto il patrocinio di RE 1 in sostituzione del precedente patrocinatore, avv. __________.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 alla custodia della madre (disp. 1), definendo che quest’ultima avrà il diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e di iscriverla presso la scuola di __________ (disp. 2), definendo di conseguenza le relazioni personali tra padre e figlia (disp. 3 e 4), confermando la curatela di mediazione (disp. 5), approvando l’accordo tra i genitori sul contributo alimentare (disp. 6) e respingendo “tutte le altre domande del padre e della madre” (disp. 7).
L’Autorità di prime cure ha valutato le due ipotesi di affidamento della bambina, alla madre e al padre, concludendo con la prima soluzione, tenuto conto della situazione concreta e del fatto che PI 1 vive già con la madre e durante il suo ascolto è emersa la sua volontà di mantenere tale assetto, anche in caso di cambiamento di domicilio. Tenuto conto che il trasferimento di madre e figlia, da __________ a __________, provoca certamente l’impossibilità per il padre di accogliere la figlia durante le pause pranzo, ha chiarito che ciò dovrà essere tenuto in considerazione con una compensazione con maggiori giorni di vacanze e giorni festivi da trascorrere con il padre. Ha tuttavia definito che anche se la distanza tra i genitori, di circa 19 km, comporterà delle modifiche sull’esercizio delle relazioni personali, ciò non ha ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale e ponderando tutti gli elementi è giunta alla conclusione che per la minore sono maggiori i benefici offerti dal mantenimento della custodia alla madre rispetto al passaggio di custodia al padre.
Relativamente alle relazioni personali ha quindi sostanzialmente confermato l’assetto definito nella convenzione sottoscritta dai genitori, specificando di non avere motivo per limitare le relazioni telefoniche. L’Autorità di protezione ha infine considerato evasa la richiesta di edizione dei giustificativi di un conto intestato alla figlia presso __________, mentre ha respinto la richiesta di RE 1 di ordinare un inventario dei beni appartenenti alla figlia, non ritenendola fondata, in quanto il padre non avrebbe dimostrato che l’amministrazione dei beni da parte della madre non fosse sufficientemente garantita.
3. Nel proprio reclamo RE 1 ha postulato l’annullamento della decisione, in via principale nel senso di affidare la figlia alle sue cure e di non autorizzare la madre a trasferirne la residenza da __________ a __________, come pure di privare CO 2 dell’amministrazione della sostanza di PI 1. In via subordinata ha chiesto a questa Camera di accertare la violazione del suo diritto di essere sentito e di ritornare gli atti all’Autorità di protezione affinché “amministri tutte le prove offerte nell’istanza 13 aprile 2022, nella memoria 26 aprile 2022 e nella replica 2 maggio 2022”, emanando un nuovo giudizio “su tutti i punti in contestazione nell’istanza 13 aprile 2022, avendo cura di rispettare la celerità della procedura”.
A mente del reclamante la decisione non avrebbe tenuto conto della sua disponibilità e possibilità di accudire la figlia, contrariamente al bisogno della madre di appoggiarsi eventualmente a terze persone. Ritiene inoltre che l’Autorità di prime cure avrebbe disatteso la perizia offerta tesa ad accertare le capacità genitoriali in relazione al tempo a disposizione della madre per occuparsi quotidianamente di PI 1, in relazione ai turni di lavoro, contrariamente alla maggior flessibilità del padre. RE 1 sostiene infine che la decisione impugnata sarebbe inficiata da un grave vizio in relazione alle misure richieste relative alla protezione della sostanza della minore, asserendo che la madre si sarebbe illecitamente impossessata di denaro spettante alla figlia, oggetto di un procedimento penale parallelo.
Al contrario, CO 2 ritiene che la decisione dell’Autorità di protezione sia rispettosa del bene e dei bisogni di PI 1 e precisa che la sua situazione professionale le consente di occuparsi sempre personalmente della figlia, mentre il trasferimento non avrebbe ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale e delle relazioni personali del padre. Afferma che RE 1 avrebbe avviato le procedure giudiziarie per avere il controllo su di lei e per aver accesso ai suoi conti, sostenendo una mancanza di dimostrazione dell’appropriazione illecita di averi della figlia e ritenendo che gli argomenti del reclamante sarebbero inverosimili.
4. In generale, la regola di base per l'attribuzione dei diritti genitoriali è il bene del minore, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Tra i criteri essenziali da considerare vi sono le relazioni personali tra genitori e figli, le rispettive capacità educative dei genitori, la loro capacità di occuparsi personalmente del bambino, di accudirlo e di promuovere i contatti con l'altro genitore; deve essere scelta la soluzione che, alla luce dei fatti del caso, sia in grado di fornire al bambino la stabilità delle relazioni necessaria per un armonioso sviluppo affettivo, psicologico, morale e intellettuale. Nel caso di genitori di pari capacità nell'educazione e nella cura del bambino, è importante il criterio della stabilità delle relazioni, secondo il quale è essenziale evitare inutili cambiamenti nell'ambiente locale e sociale dei bambini che potrebbero disturbare il loro sviluppo armonioso (DTF 5A_46/2015 del 26.05.2015, consid. 4.4.2.; DTF 114 II 200, par. 5a).
4.1. Il diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente dell’autorità parentale che è stabilita di principio congiuntamente ai genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e N.1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N 2615 pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738). Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.
Il concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid. 3.2.2). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., n. 1291 pag. 847). Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n. 1).
4.2. L’Autorità parentale congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica necessariamente una custodia alternata.
Contestualmente alla decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori (art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio, l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).
4.3. Chiamato a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore (art. 298 cpv. 2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali (STF 5A_147/2019 n. 2.1). Indipendentemente dal fatto che i genitori siano d’accordo sull’attribuzione della custodia alternata, al giudice incombe verificare, alla luce della situazione di fatto attuale e previgente, se una custodia alternata appaia effettivamente idonea a preservare il bene del minore. Gli interessi dei genitori devono passare in secondo piano (STF 142 III 612 consid. 4.2; STF 131 III 209, consid. 5; Plädoyer, Das Magazin für Recht und Politik, 2018/6 75).
Se una custodia alternata sia o meno un’opzione e se è compatibile con il bene del figlio dipende dalle circostanze specifiche del caso. Ciò significa che il giudice deve statuire sulla base di fatti accertati – attuali e del passato – e fare una prognosi se l’assetto di una custodia alternata corrisponda al bene del minore (STF 142 III 612 consid. 4.2.). Fra i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020 n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio e la situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un’organizzazione più complessa.
4.4. Se giunge invece alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro genitore. Pertanto i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano essenzialmente quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori, le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a prendersi cura dei figli personalmente e ad occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni” (evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit., n. 1155 segg. pag. 764).
4.5. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).
Il principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3). In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021, consid. 4.1).
5. Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC).
Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).
Diversamente dal trasferimento all’estero, la modifica del domicilio all’interno della Svizzera non presuppone obbligatoriamente l’accordo dell’altro genitore, rispettivamente l’autorizzazione d’autorità. Il consenso o l’autorizzazione sono richiesti, ai sensi dell’art. 301a cpv. 2 lett. b CC, unicamente quando il cambiamento di dimora del figlio comporta delle ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale e sulle relazioni personali.
5.1. Fornendo un’interpretazione teleologica dell’art. 301a cpv. 2 let. b CC, con l’intento di proteggere le situazioni in cui un genitore ha l’affidamento esclusivo e l’altro beneficia di un diritto di visita, il Tribunale federale ha sancito che in caso di trasferimento all’interno della Svizzera il consenso dell’altro genitore (o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione) è necessario laddove il cambiamento di dimora del figlio abbia ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale oppure sulle relazioni personali (a dispetto della congiunzione “e” nel testo legale; DTF 142 III 502, consid. 2.4.2). Le due condizioni della norma non sono cumulative, bensì alternative: il trasferimento è dunque soggetto a consenso (rispettivamente, ad autorizzazione) laddove abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo sulle relazioni personali, e non necessariamente sull’esercizio dell’autorità parentale.
Secondo la giurisprudenza, per giudicare se le ripercussioni del trasferimento sono rilevanti o meno occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui vi è una custodia alternata ed entrambi i genitori si occupano quotidianamente dei figli (ad esempio andando a prenderli tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Invece, nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita un fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta).
La domanda in merito all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di presa a carico in atto al momento del giudizio, con il quesito a sapere se quest’ultimo può essere mantenuto con degli adeguamenti esigui oppure se la continuazione dello stesso verrebbe invece compromesso a causa del trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).
6. Nel caso in esame, RE 1 e CO 2, genitori non coniugati, sono entrambi detentori dell’autorità parentale. Essi hanno esercitato la custodia in comune sulla figlia PI 1 fino al momento della loro separazione. Dagli atti emerge che in seguito la figlia è rimasta a vivere con la madre, continuando a incontrare il padre regolarmente.
I genitori hanno stipulato una convenzione relativa alle conseguenze della separazione, nella quale avevano previsto l’affidamento della figlia alla madre e ampi diritti di visita a favore del padre, rimessi in discussione nel corso della procedura dinnanzi all’Autorità di protezione volta all’omologazione dell’accordo. Di conseguenza, con decisione 8 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale “curatore educativo e di mediazione”. RE 1 ha quindi chiesto l’affidamento esclusivo della figlia in ragione del previsto trasferimento, insieme alla madre, da __________ a __________. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha deciso l’assegnazione della custodia di PI 1 alla madre, conferendole il diritto di determinare il luogo di dimora con l’esplicita autorizzazione a iscriverla alla scuola di __________. Scelta contestata dal padre sostanzialmente a causa della distanza tra le abitazioni dei genitori e della concreta possibilità, secondo lui non accertata, di CO 2 di occuparsi della figlia.
Anzitutto va precisato che di fatto la decisione non appare corrispondere a un’autorizzazione alla madre a trasferirsi da un Comune all’altro (che in virtù di quanto precedentemente indicato e ritenuto che lo spostamento non incide in alcun modo sull’esercizio del diritto di visita del padre non appare nemmeno necessaria). D’altro canto, nel suo reclamo, RE 1 non dimostra concretamente come l’assetto stabilito sia contrario al bene della figlia e nemmeno che ciò non corrisponda alla sua volontà, elemento importante in ragione anche dell’età della ragazza. Al proposito, la richiesta del padre di esecuzione di una valutazione in merito alla “capacità genitoriale” della madre limitatamente al tempo disponibile per occuparsi quotidianamente della figlia, non appare idonea nemmeno a questo giudice per porre in discussione la scelta operata, ritenuto che tale criterio non può essere considerato preponderante nella decisione. Non può quindi essere condivisa la critica del reclamante sull’asserita violazione del suo diritto di essere sentito in relazione all’amministrazione delle prove fornite all’Autorità di protezione.
In definitiva, non risultando dubbi sulle capacità educative e di cura dei genitori, la scelta di privilegiare la stabilità della figlia e di rispettare la sua volontà appare essere quella che meglio ne tutela il benessere, contrariamente a quanto sostiene RE 1, senza fornire adeguate motivazioni. La decisione su tale aspetto risulta pertanto resistere alle sue critiche e va quindi confermata a difesa dell’interesse prioritario di PI 1.
7. Nel caso in esame, RE 1 rimprovera all’Autorità di protezione di non aver tutelato convenientemente i beni di PI 1 e chiede a questa Camera di privare la madre dell’amministrazione della sostanza della figlia.
Sostiene in particolare che l’Autorità di primo grado avrebbe dovuto ordinare un’istruttoria relativamente all’importo di fr. 6'732.35 che CO 2 avrebbe prelevato dal conto di PI 1 poco prima dell’acquisto di un immobile, come pure in merito a una imprecisata somma di denaro, derivante da regali suoi, di parenti e amici a __________ e versata negli anni su conti intestati alla madre. Precisando di aver promosso un procedimento penale per chiarire tali circostanze, auspica che il reclamo sia accolto e che venga avviata “un’istruttoria parallela dall’ARP”.
Ai sensi degli art. 324 e ss. CC se la diligente amministrazione della sostanza del figlio non è sufficientemente garantita, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la sua protezione e qualora non possa essere altrimenti sottratta al pericolo ne affida l’amministrazione a un curatore (art. 325 CC). Le misure di protezione del patrimonio sono regolate dalle medesime regole di procedura e sono applicabili la massima d’ufficio e il principio di proporzionalità (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 377, n. 16.30 ss.). In particolare, la privazione dell’amministrazione della sostanza ai detentori dell’autorità parentale presuppone l’esistenza di un pericolo concreto. Per determinarlo occorre tener conto della natura e dell’importanza della sostanza, così come della situazione personale dei genitori. Il criterio essenziale è il conflitto di interessi e l’istituzione delle misure è sottoposta alle esigenze del principio di sussidiarietà (cfr. STF 5A_635/2018, consid. 5.1. con rinvii).
7.1. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha considerato evasa la prima richiesta di RE 1, relativa all’importo di fr. 6'732.35, avendo la madre presentato gli estratti conto richiesti dal padre e tenuto conto del medesimo diritto di cui godono i genitori, (entrambi detentori dell’autorità parentale) di informazione relative ai beni dei figli presso gli istituti bancari. Da quanto emerso nello scambio di allegati avvenuto nella presente procedura, e specificato dal reclamante stesso, la cifra prelevata dalla madre sarebbe stata versata dall’assicurazione per un danno da grandine alla sua auto. I genitori si sarebbero quindi accordati per riparare l’auto nel garage __________, di proprietà del reclamante, e quest’ultimo avrebbe rinunciato a incassare l’importo, versandolo sul conto della figlia. CO 2 sostiene invece che il lavoro di riparazione non sarebbe mai stato eseguito e di conseguenza di aver utilizzato il denaro per lo scopo a cui era destinato. La contestazione sembra quindi avere per oggetto l’esecuzione del lavoro, piuttosto che la sottrazione di beni della figlia. In ogni caso, il giudizio in merito a eventuali pretese tra il reclamante e la resistente non compete alle autorità di protezione; in tal senso l’Autorità di primo grado ha quindi correttamente preso atto che la contestazione relativa all’edizione di documenti bancari era evasa e che peraltro il padre dispone del medesimo diritto di informazione della madre. Qualsiasi ulteriore pretesa di natura civile va quindi semmai formulata alle autorità competenti.
7.2. Le autorità di protezione hanno il compito di tutelare gli interessi di PI 1. Nella fattispecie, l’Autorità di prima istanza ha precisato che il padre non ha reso verosimile né dimostrato che la diligente amministrazione dei beni della figlia da parte della madre non fosse più sufficientemente garantita. Nemmeno in questa sede il reclamante ha fornito prove di quanto sostiene. Egli afferma in particolare di aver regalato alla figlia “somme consistenti di denaro” per le ricorrenze o quando “ritraeva degli extra guadagni”. A suo dire, anche i nonni paterni, gli zii paterni e amici avrebbero consegnato denaro alla minore, che ella custodiva in cinque salvadanai. RE 1 precisa che regolarmente essi venivano svuotati e venivano “formati dei rotolini -commerciali- appositi, che venivano confezionati da PI 1 e dalla nonna paterna, i quali dovevano essere portati in banca unitamente alle banconote (in € e CHF) dopo essere consegnati alla mamma”. Secondo quanto affermato dal reclamante, il denaro sarebbe quindi stato versato su conti intestati alla madre, presso la Banca __________ o la Posta, dei quali egli ha chiesto in prima sede “l’edizione di tutte le movimentazioni a decorrere dal 1 dicembre 2012”. Come rilevato da CO 2, né dinnanzi all’Autorità di protezione né nell’attuale procedura, il qui reclamante ha dimostrato le sue affermazioni, che essa ha definito inverosimili, per di più in considerazione della sua professione di “imprenditore, a capo di diverse società”. In duplica essa ha pure specificato di aver giustificato e comprovato ogni movimentazione e versamento degli ultimi dieci anni con i documenti prodotti all’Autorità di protezione e al Ministero pubblico. Di conseguenza, a mente di questo giudice, RE 1 non è nemmeno riuscito a dimostrare adeguatamente l’esistenza di una sostanza di PI 1. Le sue affermazioni in relazioni ai regali a favore della figlia, peraltro confluiti (apparentemente con il suo accordo) su conti intestati alla madre, non appaiono quindi sufficienti a rendere verosimile l’esistenza di una sostanza da amministrare o da tutelare. Non essendo dimostrato che esistano beni di spettanza della figlia depositati sui conti della madre, come pure che quest’ultima li abbia prelevati, non vi sono elementi che potrebbero lasciar presupporre l’esistenza di un rischio concreto per la sostanza della minore che giustifichi l’adozione di misure protezione. Di conseguenza, nelle circostanze descritte e considerati i contenuti degli allegati di causa, la richiesta del padre di privare la madre dell’amministrazione della sostanza della figlia risulta immotivata e non può che essere respinta, per quanto ricevibile. Abbondanzialmente, si evidenzia che resta comunque di competenza dell’Autorità di prima istanza, qualora lo riterrà necessario alla luce delle informazioni di cui dispone o delle risultanze della procedura penale, se del caso procedere alla nomina di un curatore che rappresenti la minore a tutela dei suoi interessi, valutando l’esistenza di eventuali pretese di natura civile o l’esigenza di procedere nelle sedi opportune, ciò che dagli atti non risulta essere il caso allo stadio attuale.
8. Visto quanto precede il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata. Gli oneri del reclamo seguono la soccombenza e vanno quindi posti a carico di RE 1, condannato a versare a CO 2 congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 150.–
fr. 550.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.