Incarto n.
9.2022.173

Lugano

31 gennaio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria

 

 

 

giudicando sul reclamo del 9 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   RE 1 (2007) è nato dal matrimonio tra RE 1 e __________. I genitori si sono separati in dicembre 2021 e il 23 marzo 2022 la madre ha promosso una procedura di misure di protezione dell’unione coniugale presso la Pretura __________.

                                  B.   Con decisione 27 maggio 2022 il Pretore aggiunto della suddetta Pretura ha autorizzato i coniugi a vivere separati a far tempo dal 1. dicembre 2021, attribuendo l’abitazione coniugale al marito e stabilendo a suo carico un contributo alimentare mensile di fr. 250.– a favore di PI 1. Riguardo a quest’ultimo, il Pretore aggiunto ha sancito che l’autorità parentale sia esercitata in modo congiunto tra i genitori, confermando l’istituzione di una curatela ad hoc decisa in via supercautelare il 19 maggio 2022 relativamente alle questioni mediche e/o di somministrazione di farmaci “e più in generale per quello che concerne la sua salute psicofisica”. Ha di principio affidato la custodia del minore alla madre, tuttavia sospendendola in virtù del suo “collocamento presso istituti terzi”, già in essere, chiarendo la competenza dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) e dell’Ufficio dell’Aiuto e della protezione per “eventuali decisioni diverse e/o di ulteriori provvedimenti della libertà del minore”. Contestualmente, il Pretore aggiunto ha invitato il Servizio medico-psicologico di __________ a “svolgere al più presto il mandato conferitogli dall’ARP __________ (…) così come da mandato ARP di data 14 aprile 2022”.

 

                                  C.   Con decisione 14/18 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela ad hoc e la nomina di CURA 1.

 

                                  D.   Dopo aver sentito PI 1 e i suoi genitori e preso atto dei rapporti resi dai servizi che si sono occupati del nucleo famigliare, con decisione 28 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, collocandolo presso la Comunità __________ a partire dal 31 ottobre 2022 e disciplinando le relazioni personali con i genitori. L’Autorità di prime cure ha inoltre designato __________ quale persona di fiducia di PI 1.

 

                                  E.   Con ulteriore decisione 28 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria formulata da RE 1 il 24 marzo 2022, ponendolo al beneficio della dispensa del pagamento di spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio per gli atti e le procedure successivi all’istanza (disp. 1). Contestualmente ha tuttavia deciso che RE 1 “parteciperà ai costi legali e di procedura con il versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.--.” (disp. 2). In particolare, l’Autorità di protezione ha precisato di trovarsi in presenza di un reddito limitato ma che dagli atti risulterebbe che i coniugi sono proprietari di un appartamento in __________ acquistato nel 2002 al prezzo di Euro 33'000.00. Di conseguenza, specificando di ritenere non chiaro il valore dell’immobile, l’Autorità di prime cure ha stimato adeguato l’obbligo di partecipare ai costi legali e di procedura.

 

                                  F.   RE 1 è insorto contro la suddetta decisione con reclamo 9 novembre 2022, sostenendo la propria indigenza e chiedendo pertanto in via principale di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere l’istanza “senza condizioni di sorta”. In particolare egli ritiene che l’Autorità di prima istanza avrebbe accertato i fatti erroneamente, in quanto l’immobile di cui ha tenuto conto quale sostanza immobiliare è di proprietà anche della moglie e si tratterebbe di un appartamento realizzato in difformità alla licenza edilizia e di conseguenza abusivo, ragione per la quale non sarebbe possibile locarlo o venderlo. In via subordinata RE 1 postula che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati all’Autorità di primo grado per una nuova decisione in considerazione del valore dell’immobile e dell’esigenza di garantirgli una riserva di soccorso per le spese correnti e future per lui e per il figlio minorenne, che la giurisprudenza ha giudicato oscillante tra CHF 20'000.00 e CHF 40'000.00. Anche per la procedura dinnanzi alla Camera di protezione il reclamante ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa possibile e con la designazione dell’avv. PR 1 quale patrocinatrice d’ufficio.

 

                                  G.   Con osservazioni 23 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, precisando di non aver potuto chiarire lo stato dell’immobile di proprietà dei coniugi e meglio se il suo valore sia di poco conto come preteso da RE 1 o se la situazione sia diversa da quella da lui illustrata. L’autorità ritiene in particolare che spetti all’interessato dimostrare la propria indigenza, producendo la documentazione aggiornata, chiarendo che egli non ha prodotto alcunché per attestare il valore della sostanza di sua proprietà.

 

                                  H.   Il 5 gennaio 2023 RE 1 in replica ha ribadito le argomentazioni espresse nel reclamo, sostenendo che la documentazione relativa all’acquisto dell’immobile dimostrerebbe il suo valore, di Euro 33'000.00. Asserisce che una perizia volta ad accertare la situazione attuale sarebbe troppo onerosa, ritenendo che il valore di un immobile realizzato in difformità della licenza non possa aumentare, mentre una sanatoria è stata resa difficoltosa dal trasferimento in Svizzera della famiglia e dalla successiva separazione.

 

                                    I.   Con duplica 24 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha riconfermato la decisione impugnata e le osservazioni, ribadendo di ritenere che il valore dell’immobile sia aumentato dal momento del suo acquisto. Siccome il reclamante ne ha taciuta l’esistenza al momento della presentazione del certificato municipale contestualmente alla richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, secondo l’Autorità di primo grado la mancanza di trasparenza porterebbe inoltre a non escludere la presenza di altri elementi di reddito difficilmente individuabili se ubicati all’estero.

 

Considerato

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

 

                                   3.   Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy, Commentaire Romand, CPC, 23 ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed., 2017, n. 25 ad art. 53; Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (Trezzini, Commentario pratico al CPC, Il ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 1 236 consid. 3.2, 126 | 102 consid. 2b).

 

                                   4.   Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b).

 

                               4.1.   Il concetto di mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell’interrelazione tra risorse e oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia. Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del gratuito patrocinio – va considerato l’insieme della situazione finanziaria del richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).

 

                               4.2.   I cespiti da considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa essere preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 583 e seg.).

 

                               4.3.   Per quanto concerne la determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al riguardo, favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso concreto, tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 586).

 

                               4.4.   Occorre infine fare il confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In sintesi, decisivo è il quesito a sapere se la parte richiedente è in grado, utilizzando la sua disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un intervallo prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche in presenza di determinate eccedenze può essere dato il requisito dell’indigenza, in particolare se il reddito è di poco superiore a quanto necessario per garantire il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 588, DTF 8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).

 

                               4.5.   Nella tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera, l’importo di base mensile va ridotto proporzionalmente. Per quanto attiene ai frontalieri, ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia, l’importo di base mensile dev’essere ridotto del 20%. Tale riduzione viene adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo della vita nel paese di riferimento rispetto alla Svizzera (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).

 

                                   5.   Il messaggio alla Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG) evoca in effetti la facoltà per l'autorità di concedere in parte il gratuito patrocinio esigendo nel contempo che la parte beneficiaria contribuisca ai costi legali, e questo nell'intento di responsabilizzarla senza metterla in eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e con esplicito richiamo del messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593, 6674), vi si menziona a titolo di esempio il “versamento di una franchigia" posta a carico dell'interessato limitatamente all'importo che questi si può assumere, mentre l'eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n. 6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674). Si prospetta poi un sistema di partecipazione ai costi legali che "consiste nel domandare al richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la durata della procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale dell'importo anticipato", applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407, pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l'autorità concedente non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini e modalità del contributo cosi richiestole. E di ciò deve dar ragione la decisione di gratuito patrocinio.

                                   6.   Nel caso concreto, RE 1 ha allegato alla propria domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria il certificato municipale dal quale si desume un reddito mensile netto di CHF 2'848.00, come precisato nella decisione impugnata. L’Autorità di protezione ha quindi ritenuto adeguato accogliere l’istanza di assistenza giudiziaria in relazione al reddito limitato di RE 1 e confermando pure il presupposto del buon fondamento della domanda. Tuttavia, l’Autorità di primo grado ha deciso che RE 1 “parteciperà ai costi legali e di procedura con il versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.--.” (disp. 2), in considerazione dell’esistenza di un appartamento acquistato in __________ nel 2002 per Euro 33'000.00 insieme alla moglie. L’Autorità di protezione ha quindi di fatto accolto solo parzialmente l’istanza, senza tuttavia specificare per quale durata o fino a quale importo sia dovuta la partecipazione da parte di RE 1. Tale decisione non appare sufficientemente motivata, non avendo l’Autorità di protezione spiegato i criteri adottati e neppure esposto un calcolo preciso, omettendo pure di indicare termini e modalità del contributo richiesto. Limitandosi a definire che il valore dell’immobile non è chiaro e che malgrado la proprietà di cui ha tenuto conto sia “abusiva (a seguito di opere realizzate in difformità al progetto approvato)” l’Autorità di protezione ritiene che vi sia “da chiedersi se una mancanza imputabile al signor RE 1 in relazione alla sanatoria (…) debba generare costi a carico della collettività”. Essa afferma inoltre che “nel tempo i valori delle proprietà immobiliari – l’edificazione ha reso in principio la sostanza immobiliare sempre più preziosa – nel corso degli anni sono in generale aumentati”. Malgrado tali argomentazioni, per la scrivente Camera non vi è modo di stabilire se la decisione impugnata sia frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti, come sostiene il reclamante. Egli afferma infatti che il valore dell’immobile in questione non può essere aumentato nei vent’anni successivi all’acquisto, ritenuto che è stato realizzato in difformità della licenza edilizia e che la procedura di sanatoria non è mai stata conclusa in quanto i coniugi si sono nel frattempo trasferiti in Svizzera. RE 1 chiarisce pertanto che per far fronte alla copertura dei costi di procedura e delle spese legali come previsto dall’Autorità di protezione dovrebbe intaccare il suo minimo esistenziale, così come per affrontare le spese della procedura amministrativa di sanatoria o per eseguire una perizia per stabilire il valore dell’appartamento.

                                         Visto quanto precede, il reclamo merita accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e l’incarto è rinviato all’Autorità di prime cure, affinché stabilisca nuovamente sulla questione e emetta una nuova decisione debitamente motivata.

 

                                   7.   Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma non possono essere addossati all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

                                         L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili.

                                         Di conseguenza, visto l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 5 ottobre 2023, inc. 9.2022.170, consid. 7).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo 9 novembre 2022 di RE 1 è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza la decisione 28 ottobre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata. L’incarto viene rinviato all’Autorità di prima sede affinché statuisca nuovamente sull’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata il 24 marzo 2022 da RE 1.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’Autorità di protezione rifonderà a RE 1 fr. 1’000.– di ripetibili.

 

                                   3.   La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

 

                                   4.   Notificazione:

 

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-

 

Il presidente                                                         La cancelliera

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.