Incarto n.
9.2022.174

Lugano

23 maggio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. dall’ PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione in suo favore;

 

 

giudicando sul reclamo del 11 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 11 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   Con rapporto medico 1°settembre 2022 il Capo clinica della Clinica __________ (dr. med. __________) ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) la situazione di RE 1 (degente presso la Clinica dall’11 agosto 2022, affetto da __________ e con difficoltà cognitive di entità “severa-moderata”), postulando che venga istituita una misura di protezione in suo favore.

 

                                  B.   Con scritto 1° settembre 2022 l’avv. PR 1, in qualità di patrocinatore di PI 1, moglie di RE 1, ha chiesto l’intervento dell’Autorità e la nomina “urgente” di un curatore per il marito, alla luce del grave stato di salute dello stesso (allegando la valutazione neurologica 7 agosto 2022 del dr. med __________).

 

                                  C.   Con scritto 6 settembre 2022 PI 2 e PI 3, figli di RE 1, chiedono che venga istituita una misura di protezione in favore del padre.

 

                                  D.   Mediante decisione supercautelare 13 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC), limitandolo nell’esercizio dei diritti civili. Quale curatore è stato nominato l’avv. __________ ed è stata fissata un’udienza.

 

                                         Il 4 ottobre 2022 l’Autorità di prime cure ha convocato RE 1, la moglie e i figli ad un’udienza di discussione, durante la quale l’interessato ha dichiarato di “essere contento di avere un curatore” e di accettare la nomina dell’avv. __________. Il presidente dell’Autorità ha ribadito che la situazione medica di RE 1 impone una misura, precisando che “si rifarà una rivalutazione a fine anno”.

 

                                  E.   Con decisione 11 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha confermato in via definitiva la decisione supercautelare (disp. 1) confermando l’istituzione in favore di RE 1 di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e privazione dell’accesso ai conti bancari e postali (disp. 2) e la nomina dell’avv. __________ (cfr. compiti disp. 3).

 

                                  F.   Mediante reclamo 11 novembre 2022 RE 1, patrocinato dall’avv. PR 1, si aggrava avverso la decisione chiedendo, in via principale, che venga nominata la moglie PI 1 quale “curatrice con firma individuale con gli stessi compiti individuati nella decisione oggetto del reclamo” e, in via sussidiaria, che venga nominato quale curatore l’avv. PR 1.

                                         Nel reclamo viene sostenuto che il curatore è stato imposto dall’Autorità in sede d’udienza. Chiede che l’economia famigliare rimanga “in mano alla moglie che l’ha gestita sanamente come da propria ammissione del curatore”, lamentando di non conoscere l’avv. __________.

 

                                  G.   Con osservazioni 15 novembre 2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto di respingere il reclamo. Alla luce della forte tensione tra moglie e figli, rimarcata anche in sede d’udienza, ha ritenuto opportuno nominare un professionista qualificato al di fuori dalla cerchia famigliare. Ha ricordato che la misura è stata chiesta sia dalla moglie che dai figli e che nell’urgenza “si è optato per la forma meno limitante”.

 

                                  H.   Con osservazioni 21 novembre 2022 il curatore ha confermato la forte conflittualità fra le parti, indicando di aver già incontrato RE 1 prima dell’udienza e rilevando che lo stesso “sembrava contento della presenza di una terza persona che potesse occuparsi in maniera neutra ed oggettiva dei suoi interessi, consapevole che una figura esterna potesse essere di (effettivo) aiuto”.

 

                                         Con osservazioni 26 novembre 2022 PI 1 chiede che il reclamo del marito venga confermato, evidenziando di occuparsi da anni della gestione famigliare e che i risparmi che presentano i conti dimostrano una “buona gestione”. Lamenta che la situazione venutasi a creare con il nuovo curatore è sgradevole ed è stata causata dai figli.

 

                                         Con osservazioni 20 dicembre 2022 i figli PI 2 e PI 3 chiedono la conferma della decisione, indicando che la procura a favore dell’avv. PR 1 sottoscritta dal padre in assenza di un medico non avrebbe alcun valore legale.

 

                                         Con scritto 13 gennaio 2023 l’avv. PR 1 comunica che RE 1 ha rinunciato a presentare l’allegato di replica, ma postula di essere sentito in audizione della Camera di protezione.

 

                                         Con scritto 24 gennaio 2023 i figli di RE 1 ribadiscono la richiesta di conferma della decisione rilevando che l’avv. PR 1 sarebbe stato in precedenza legale della moglie.

 

                                         Con scritto 10 maggio 2023 “nuove conclusioni per fatti nuovi” l’avv. PR 1 chiede che l’istituzione della curatela venga “cancellata”. Il legale allega allo scritto l’esame neurologico 25 aprile 2023 del dr. med. __________ dal quale emergerebbe che la situazione medica di RE 1 è evoluta positivamente e oramai non avrebbe più bisogno d’assistenza per amministrare i suoi beni. Dal parere medico emerge altresì che RE 1 è capace di intendere e volere e che “vanno evitate dal punto di vista neuropsicologico attività intense in ambito burocratico o amministrativo”.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Con la decisione in esame, dopo aver sentito l’interessato, l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, nominando quale curatrice l’avv. __________. In sede d’osservazione ha rivelato che “da quanto risulta dai documenti medici agli atti RE 1 non ha più la facoltà di discernimento e le molte limitate autonomie residue hanno portato” all’istituzione della misura, “sebbene non fosse da escludere l’istituzione di una curatela generale, da verificare prossimamente in via peritale”.

 

                                   3.   Con il proprio gravame RE 1 contesta la decisione nella misura in cui è prevista la nomina dell’avv __________, chiedendo, in via principale, che venga nominata la moglie PI 1, e in via sussidiaria, il legale avv. PR 1.

 

                                         L’Autorità chiede che il reclamo venga respinto, ribadendo l’importanza che il curatore resti neutro.

 

                                   4.   Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

 

                                         Giusta l’art. 400 CC l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

                                         La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

 

                               4.1.   L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’Autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’Autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).

 

                                         La considerazione dei desideri dell’interessato consente di rispettare il suo diritto all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato dall’eventuale non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità a investirsi dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, art. 401 pag. 6439).

 

                               4.2.   Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).

 

                                   5.   Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza, giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’Autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.

 

                                         Presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea; AUER/MARTI, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9 febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.1).

 

                                   6.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

 

                                   7.   Nella fattispecie, come già rilevato, contestata è unicamente la scelta del curatore operata dall’Autorità di protezione (disp. 2) e non già la misura in quanto tale (disp. 1). Non è infatti messa in discussione l’istituzione di una misura di protezione in favore di RE 1.

                                         Questi si limita a chiedere che, al posto dell’avv. __________, quale suo curatore venga nominata la moglie o, in via sussidiaria, l’avv. PR 1.

 

                                         In concreto, l’esame della capacità d’intendere e di volere di RE 1 può rimanere indecisa in questa sede, considerato che il reclamo è in ogni caso da respingere. Tale questione verrà comunque, come già preannunciato, debitamente analizzata dall’Autorità di prime cure a cui l’incarto verrà trasmesso per il prosequio della procedura.

 

                                         Quanto agli scritti 13 gennaio 2023 dell’avv. PR 1 (“replica”) e 24 gennaio 2023 (figli), 16 febbraio 2023 (avv. PR 1) e le “nuove conclusioni” 10 maggio 2023 sono tutti atti trasmessi tardivamente e non sono pertanto stati presi in considerazione da questo Giudice, risultando pertanto non rilevanti al fine del giudizio.

 

                               7.1.   Come risulta dagli atti, nel caso in esame l’intervento dell’Autorità di prime cure a protezione di RE 1 è stato chiesto da più parti.

                                         RE 1 è stato ricoverato presso il Neurocentro di __________ il 28 luglio 2028. Dal rapporto medico 7 agosto 2022 emergeva che il paziente, affetto da Parkinson, presentava difficoltà cognitive di entità “severa-moderata”. Il personale medico della Clinica riteneva pertanto opportuno, in funzione del decorso medico-terapeutico, di prevedere un accudimento più adeguato alle difficoltà del paziente inserendo aiuti domiciliari mirati “che considerino anche la potenziale situazione di fragilità della moglie”, ritenuto che la moglie “a detta del paziente, avrebbe un disturbo con l’alcol”.

                                         Con rapporto 1° settembre 2022 la Clinica __________, dove è stato in seguito ricoverato RE 1, ha pure postulato l’istituzione di una misura di protezione. Nel rapporto medico, veniva indicato “un decadimento cognitivo di grado severo imputabile ad una malattia neurodegenerativa, in fase evolutiva” e che il paziente era “del tutto inconsapevole delle proprie difficoltà”. Veniva segnalato il paziente vive con la moglie, per quanto la signora riferisca di non avere alcuna difficoltà nell’accudire il marito, “non sembra tuttavia in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria”. La moglie avrebbe riferito di avere problemi di salute (accennando anche ad un ricovero per motivi “psicologici”) e di doversi assentare da casa per motivi privati, anche per diversi giorni consecutivi.

                                         Anche l’avv. PR 1, all’epoca in qualità di patrocinatore della moglie PI 1 (cfr. scritto 1° settembre 2022) aveva chiesto la nomina “urgente” di un curatore per il marito (“alla luce del grave stato di salute di RE 1”). Nello scritto lamentava che RE 1 avrebbe tolto alla moglie ogni procura bancaria per darla ai figli, segnalando un’incapacità di intendere e di volere dello stesso.

                                         Pure i figli di RE 1 avevano chiesto l’istituzione di una misura di protezione in favore del padre (scritto 6 settembre 2022).

 

                                         Vista la situazione, l’urgenza e la portata delle segnalazioni l’Autorità di protezione ha istituito in via supercautelare una curatela di rappresentanza in favore di RE 1, con la nomina dell’avv. __________ (decisione 13 settembre 2022).

                                         Nel frattempo il curatore ha incontrato privatamente tutte le parti e il 23 settembre 2022 si è recato presso il domicilio di RE 1 per presentarsi e spiegare la situazione (cfr. osservazioni al reclamo 21 novembre 2022).

                                         L’Autorità ha sollecitamente convocato un’udienza (cfr. verbale 4 ottobre 2022), durante la quale RE 1 ha confermato di “aver conosciuto il curatore” presso il proprio domicilio e dichiarato di ritenere che “l’avv. __________ ha fatto le cose bene”. Ha inoltre ribadito “che va bene che ci sia l’avv. __________ per la gestione di tutte le cose amministrative”.

                                         In sede d’udienza nessuna delle parti ha proposto di essere nominata quale curatore, benché il Presidente dell’Autorità di prime cure avesse già preannunciato, che vista la situazione medica si “imponeva una misura”.

 

                                         In concreto, come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, vista l’evidente conflittualità famigliare, che risulta dagli atti e neppure è contestata, è a giusta ragione che la stessa abbia a quel momento proposto, in via cautelare, la nomina di una persona esterna alla famiglia, quale curatore di RE 1, indicando peraltro che la situazione sarebbe poi stata rivalutata. Già in sede d’udienza il presidente aveva infatti anticipato che avrebbe provveduto ad una “rivalutazione entro fine anno”. Tale volontà è stata ribadita in sede d’osservazione al reclamo. L’Autorità ha infatti informato che “prossimamente” provvederà ad ordinare una valutazione peritale.

 

                                         Ora, benché RE 1 abbia espressamente ammesso di aver già conosciuto il curatore proposto e di acconsentire alla sua nomina, in sede di reclamo, l’avvocato che lo patrocina sostiene che il curatore sarebbe stato addirittura imposto dall’Autorità di prime cure e che lo stesso è uno “sconosciuto” ad RE 1. L’avvocato PR 1, che inizialmente ha chiesto la nomina “urgente” di un curatore per RE 1, poiché lo stesso aveva bloccato la procura sul conto alla moglie, mettendo in dubbio la sua capacità di intendere e di volere, in questa sede sembra quindi voler “smentire” la propria tesi.

 

                                         In ogni caso, senza che sia necessario dilungarsi oltremodo al riguardo, ci si limita ad osservare che la decisione dell’Autorità, che in sede cautelare ha deciso la nomina di una persona esterna alla famiglia (avv. __________) quale curatore di RE 1, resiste alle generiche critiche del reclamante e del suo legale. Il reclamante non spende peraltro parola alcuna riguardo alla persona del curatore (avv. __________) e non ne mette in discussione l’idoneità, limitandosi a chiedere, per la prima volta in questa sede, che venga nominata la moglie, o in via sussidiaria il proprio legale.

 

                               7.2.   A titolo abbondanziale si rileva che la richiesta di essere sentito da questo Giudice (scritto 13 gennaio 2023), oltre che tardiva è in ogni caso da respingere poiché superflua. RE 1 è infatti già stato sentito dall’Autorità di prime cure prima dell’istituzione della misura.

                                         In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri terzi) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; MARANTA/AUER/MARTI, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 447 CC n. 9). Il reclamante non ha per contro fornito spiegazioni che possano far apparire rilevante, ai fini del giudizio, un’ulteriore audizione in questa sede.

 

                                   8.   La decisione cautelare impugnata, proporzionata e debitamente motivata va pertanto confermata.

 

                                         L’incarto va ritornato all’Autorità di prime cure, con l’invito a procedere agli accertamenti peritali necessari a valutare ulteriormente la situazione e, qualora le nuove risultanze lo renderanno necessario, a modificare la misura di protezione adottando quella che risulterà più rispettosa dei principi di adeguatezza e della proporzionalità.

                                         Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va di conseguenza respinto.

 

                                         Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si giustifica tuttavia eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                         La decisione 26 ottobre 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________ (n. 1429/2021) è confermata.

                                         L’Autorità di protezione è tuttavia invitata a procedere a quanto indicato al considerando 7.1.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.