Incarto n.
9.2022.182

Lugano

25 maggio 2023  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. dall’ PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

 

PI 2

patr. dall’ PR 2

 

 

 

per quanto riguarda la figlia PI 1;

 

 

 

giudicando sul reclamo del 30 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

A.   PI 1 (2016) è figlia di RE 1 e di PI 2. I genitori detengono l’autorità parentale congiunta mentre la custodia è attribuita alla madre.

 

B.   Dopo il trasferimento di domicilio del padre in __________, le relazioni personali con la figlia sono state interrotte (ad eccezione delle video-chiamate).

 

C.   Il 29 settembre 2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha convocato le parti ad un’udienza di discussione, durante la quale le stesse si sono accordate di ripristinare delle relazioni personali padre-figlia in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________, ogni due mesi il sabato mattina.

 

D.   Mediante decisione 8 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha previsto che i diritti di visita tra PI 2 e la figlia PI 1 dovevano svolgersi presso il Punto d’incontro di __________, in modalità sorvegliata, ogni due mesi, il sabato mattina (dalle 10.45-11.45). L’Autorità ha precisato di aver fatto le necessarie verifiche ma “al momento” la disponibilità poteva essere garantita solo per il Punto d’incontro di __________.

 

E.   Con reclamo 30 novembre 2022 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione postulando che le relazioni personali si svolgano presso il Punto d’incontro di __________, nelle modalità previste. La madre lamenta che sarebbe “economicamente e temporalmente troppo gravoso il doversi recare fino a __________” per poter garantire il diritto di visita al padre.

 

F.    Con osservazioni 15 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito che i Punti d’incontro sono sovraccarichi e la soluzione trovata “in tempi ristretti” non appare particolarmente onerosa. Ha ricordato che l’obiettivo è il ripristino delle relazioni personali padre-figlia, nell’interesse prioritario del bene della minore.

 

Con osservazioni 23 dicembre 2022 PI 2 ha chiesto il gravame venga dichiarato irricevibile. La questione del luogo in cui svolgere il diritto di visita è puramente amministrativa. Il reclamo sarebbe in ogni caso da respingere in quanto contrario al bene della figlia PI 1.

 

RE 1 ha rinunciato a presentare l’allegato di replica.

 

G.   Nel frattempo con scritto 24 gennaio 2023 l’Autorità di protezione informa le parti della “disponibilità offerta dal Punto d’incontro di __________ il sabato mattina dalle 10.45 alle 11.45 ogni due mesi, a partire dal 19 gennaio, che si ritiene accettato in quanto soddisfa tutte le richieste in merito”.

 

Considerato

 

in diritto

 

1.    Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

2.    Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

 

                               2.1.   Nella fissazione del diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del minore. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 965 pag. 616).

Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler, op. cit., n. 977).

 

3.    Contestato in concreto è il luogo scelto dall’Autorità di prime cure in cui svolgere il diritto di visita, e non già il fatto che lo stesso debba essere in forma sorvegliata e neppure la durata o la frequenza dello stesso. La madre postula che venga organizzato a __________ anziché __________.

 

Ora pur ammettendo che il tragitto dal domicilio della madre fino a __________ (40 km) possa rappresentare un dispendio per la reclamante, lo stesso rappresentava al momento della decisione la sola ed unica alternativa valida ed attuabile per l’esercizio dei diritti di visita padre-figlia.

Come riferito dall’Autorità di prime cure i Punti d’incontro nel Cantone sono notoriamente sovraccarichi. Tale circostanza nota e riconosciuta non è stata contestata dalla reclamante.

 

Si rammenta che il disciplinamento contestato è stato reso necessario solo ed esclusivamente nell’interesse del bene della minore, ritenuto che la conflittualità genitoriale non sembra per il momento attenuarsi. Era pertanto contro l’interesse di PI 1 attendere ulteriormente per la ripresa delle relazioni personali con il padre.

 

Ne consegue che, considerata la priorità da accordare al bene del minore, l’organizzazione delle relazioni personali messa in discussione, debitamente motivata dall’Autorità di prime cure, è da ritenere adeguata e proporzionata e resiste alla critica del reclamante, al limite del pretestuoso.

Si ricorda infatti che in discussione è un diritto di visita di un’ora ogni due mesi.

 

La regolamentazione delle relazioni personali stabilita dall’Autorità di protezione merita conferma e il gravame è respinto.

 

4.    A titolo abbondanziale si osserva che nel frattempo l’Autorità di protezione pare aver trovato una soluzione che vada incontro alla pretesa della reclamante, ossia la possibilità di organizzare i diritti di visita presso un Punto d’incontro a __________. Tale circostanza non mette in ogni caso in discussione la validità della decisione impugnata e non garantisce che una soluzione diversa possa ancora rendersi necessaria alla luce delle disponibilità.

 

5.    PI 2 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Ritenuto la rifusione di adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 400.–, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dallo stesso, che peraltro neppure documenta, diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

 

Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si decide eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.    Il reclamo è respinto.

 

2.    Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

 

RE 1 rifonderà a PI 2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.