Incarto n.
9.2022.193

Lugano

6 dicembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Con scritto 28 giugno 2022 il dr. med. __________ ha informato l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) della situazione preoccupante di RE 1 e della moglie, chiedendo un intervento urgente al fine di poter procedere al ricovero in un istituto per anziani, necessario in particolare per la moglie, † __________, in seguito defunta. Da un aggiornamento dell’11 luglio 2022 è risultato che i coniugi erano stati nel frattempo ricoverati.

 

                                  B.   RE 1 con scritto del 29 agosto 2022 ha chiesto la nomina di una curatrice, precisando di necessitare di un aiuto per sé e per la moglie. Egli ha chiarito che fino a quel momento un nipote residente in __________ si era occupato delle questioni amministrative, ma che non aveva disponibilità ulteriore. Di conseguenza ha proposto di nominare quale curatrice la signora CURA 1.

 

                                  C.   Tramite certificato medico del 26 settembre 2023 il dr. med. __________ ha chiarito la necessità per motivi medici (“lieve declino cognitivo, MMS 24/30”) dell’istituzione di una curatela amministrativa per RE 1.

 

                                  D.   Il 17 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza alla presenza di RE 1 e della moglie, nella quale è stata spiegata loro la procedura e presentata CURA 1, disposta ad assumere il mandato di curatrice.

 

                                  E.   Con due decisioni separate recanti la medesima data, il 24 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha istituito una misura di protezione a favore di ciascun coniuge, e meglio una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e della sostanza in applicazione degli artt. 394 e 395 CC, nominando quale curatrice CURA 1.

 

                                  F.   Contro le suddette decisioni sono insorti entrambi i coniugi RE 1 e __________, con due reclami separati. Il marito chiede in particolare l’annullamento della decisione e la conseguente revoca della misura di protezione istituita. Subordinatamente chiede di riformare la decisione, nominando il nipote __________ invece di CURA 1. Nel caso di mancato accoglimento del reclamo, RE 1 postula inoltre che questa Camera inviti l’Autorità di protezione a procedere in modo celere agli accertamenti atti a verificare l’idoneità del nipote ad assumere il mandato. Il reclamante sostiene di non aver richiesto l’istituzione della misura di protezione, né la nomina di CURA 1. Ritiene che sia stato violato il principio inquisitorio e il suo diritto di essere sentito e che non sia stata verificata la sua reale volontà, mentre la procedura sarebbe stata avviata dall’istituto di cura in cui risiede. Quanto alla scelta del curatore, afferma che il nipote si è sempre occupato di aiutare, gratuitamente, lui e la moglie nella gestione delle pratiche amministrative e finanziarie e che sarebbe suo desiderio che ciò continuasse, anche nell’ottica di un risparmio. Trasmette quindi una dichiarazione di __________, che conferma il suo accordo a continuare ad occuparsi dell’amministrazione del patrimonio e del reddito dei coniugi __________, come fatto negli ultimi anni.

 

                                         La moglie è deceduta il 2023 e la sua procedura è quindi oggetto di una decisione separata, di stralcio (inc. 9.2022.194).

 

                                  G.   Con osservazioni 30 dicembre 2022/ 2 gennaio 2023, l’Autorità di protezione ha chiesto a questa Camera di respingere il reclamo e confermare la decisione impugnata. Riferisce di chinarsi esclusivamente sull’opposizione alla nomina della curatrice designata, ritenendo che nel reclamo non vi sarebbero contestazioni relative alla fondatezza della misura, né per i motivi medici alla base della stessa, né in relazione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Quanto alla nomina di CURA 1, l’Autorità di primo grado precisa che è stata proposta dall’interessato, su consiglio dell’istituto dove risiede. RE 1 avrebbe quindi escluso che il nipote potesse assumere il mandato per ragioni pratiche, vista la sua distanza. L’Autorità di protezione considera che non sarebbe data alcuna violazione del diritto di essere sentito di RE 1, che durante l’udienza del 17 ottobre 2022 ha precisato che era suo desiderio seguire i consigli della direzione della Casa per anziani. L’Autorità di prime cure ritiene quindi non rientrasse nei suoi compiti contattare altri famigliari, vista la situazione, tenuto conto della distanza geografica e delle scarse conoscenze del sistema sociale e del diritto svizzero del nipote, con il quale l’interessato avrebbe riferito di non avere contatti da due anni.

 

                                  H.   La curatrice CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni il 16 gennaio 2023. Essa sostiene che RE 1 e la moglie sono stati coinvolti nella procedura e hanno avuto modo anche di formulare domande durante l’incontro del 17 ottobre 2022, alle quali sono state fornite risposte esaustive. Chiarisce il ruolo dei famigliari e sostiene di ritenere che una figura esterna alla famiglia sia giustificata per rispondere al meglio alle necessità amministrative dei coniugi.

 

                                    I.   In data 9 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera una documentazione dalla quale emergono numerosi prelievi importanti di denaro dai conti di RE 1, che dopo una verifica eseguita dalla polizia sono risultati effettuati dal nipote __________, senza interpellare la curatrice ed esponendo potenzialmente a rischio la situazione economica dello zio.

 

                                   J.   Con replica 9 febbraio 2023 RE 1 ha ribadito le proprie richieste, sostenendo che la scelta della curatrice non tiene conto della sua reale volontà. Riafferma di non aver compreso la portata della procedura e le sue conseguenze, in particolare relativamente alle prestazioni della curatrice, non immaginando che fossero onerose.

 

                                  K.   Il 13 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha rimandato a quanto già espresso nelle osservazioni del 30 dicembre 2023.

 

                                         Con ulteriore scritto 15 febbraio 2023 l’Autorità di primo grado ha trasmesso uno scritto della curatrice, con il quale annuncia il prelevamento di fr. 2'500.– dal conto del curatelato, che il nipote ha confermato di aver effettuato, a suo dire per coprire le spese legali per conto dello zio.

 

                                  L.   Tramite duplica del 16 febbraio 2023 CURA 1 ha precisato di essere conosciuta in diverse case anziani, dove gestisce alcune misure di protezione. Sostiene di essere stata accolta positivamente da RE 1 nelle precedenti settimane e che egli le avrebbe riferito di non essersi direttamente occupato della procedura di reclamo, bensì il nipote. La curatrice conclude precisando che molte procedure amministrative precedenti la sua nomina non sono state trattate dal nipote, cosi come la dichiarazione fiscale, per la quale RE 1 avrebbe sempre fatto capo a terzi. Da ciò essa deduce di ritenere giustificata l’istituzione della misura e la sua nomina, come decisa dall’Autorità di protezione.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata e revocare la misura di protezione istituita. Subordinatamene egli ne chiede la riforma, con la nomina del nipote __________ invece di CURA 1, scelta dall’Autorità di protezione. Nel caso di mancato accoglimento del reclamo, RE 1 postula che questa Camera inviti l’Autorità di protezione a procedere in modo celere agli accertamenti atti a verificare l’idoneità del nipote ad assumere il mandato. In particolare il reclamante contesta la sua posizione, sostenendo di non aver potuto esprimere adeguatamente la propria volontà relativamente all’istituzione della misura di protezione e alla nomina della curatrice, in quanto non ne avrebbe compresa la portata, la procedura essendo a suo dire stata avviata dall’istituto di cura in cui risiede. Quanto alla scelta del curatore, egli sostiene che il nipote si sarebbe sempre occupato di aiutare, gratuitamente, lui e la moglie nella gestione delle pratiche amministrative e finanziarie e che sarebbe quindi suo desiderio che ciò continuasse, anche nell’ottica di un risparmio. Dal canto suo l’Autorità di protezione conferma la propria decisione, ritenendo infondata la contestazione dell’istituzione della misura di protezione, in quanto non motivata. Relativamente alla scelta del curatore chiarisce di non aver avuto motivi durante la procedura per valutare l’idoneità di famigliari, ritenuto che alla specifica domanda espressa durante l’udienza indetta per presentare ai coniugi la candidata curatrice, non erano emerse preferenze o richieste di altro tipo. Non ritiene quindi necessario l’esame dei presupposti per la nomina del nipote indicato in seguito da RE 1, con riferimento in particolare alla distanza geografica e alla conoscenza del sistema sociale e giuridico svizzero. La curatrice CURA 1, nelle proprie osservazioni precisa di essere stata ben accolta da RE 1 e solleva interrogativi circa la precedente amministrazione, affermando che molte questioni non erano state gestite.

 

                                   3.   Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

 

                                         In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri terzi) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.

 

                               3.1.   Dai principi qui richiamati non si evince che il diritto di essere sentito di RE 1 sia stato violato. Quanto lamentato nel reclamo non trova riscontro oggettivo agli atti, il reclamante essendo invece stato coinvolto nella procedura e sentito anche oralmente dall’autorità di prime cure prima dell’emanazione della decisione impugnata.

 

                                   4.   L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

                                         Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

                                         Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

 

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).

 

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20).

 

                               4.1.   In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).

                                         Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche (cpv. 2).

 

                               4.2.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

 

                               4.3.   Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.

 

                                   5.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

 

                                   6.   Nel caso concreto, come giustamente osservato dall’Autorità di protezione, il reclamante non presenta validi argomenti a sostegno della sua richiesta principale di annullare l’istituzione della misura di protezione, non contestandone concretamente i presupposti. Di conseguenza, nella misura in cui tale richiesta, immotivata, possa essere considerata ricevibile, va respinta.

 

                                   7.   Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli., ad art. 402 CC n. 4).

 

                                         La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

 

                               7.1.   L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).

 

                               7.2.   Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 2).

 

                                   8.   In subordine RE 1 chiede di nominare il nipote __________ in sostituzione della curatrice prescelta all’esterno della cerchia familiare. Si rileva innanzitutto che l’idoneità di CURA 1 non è posta in discussione, bensì il reclamante afferma che il nipote __________, malgrado la distanza geografica (risiede a __________) sarebbe disponibile ad assumere il mandato e di conseguenza a continuare, come in passato, a gestire le “pratiche amministrative” a titolo gratuito.

                                         In primo luogo giova ricordare che nel corso del procedimento di prima istanza non è mai pervenuta una richiesta di nomina del nipote da parte del reclamante. Sia nell’istanza con cui ha chiesto l’intervento dell’Autorità di protezione, sia durante l’udienza del 17 ottobre 2022, RE 1 ha precisato che __________ non aveva la disponibilità e la possibilità di assumere il mandato di curatore. Dagli atti, e in particolare dal verbale del suddetto incontro, risulta pertanto che la scelta di CURA 1 sia stata suggerita dalla direzione dell’istituto di cura che ospita il reclamante (trattandosi di una persona nota per assumere tali mandati), con l’accordo dell’interessato. Emerge altresì che RE 1 abbia accolto positivamente la curatrice anche dopo l’inoltro del reclamo e che le avrebbe riferito che della procedura si starebbe occupando direttamente il nipote, mentre egli non avrebbe mai incontrato personalmente l’avvocato che lo rappresenta (cfr. duplica di CURA 1 del 16 febbraio 2023).

                                         Come visto in precedenza, l’Autorità di protezione non è vincolata dalle proposte che provengono dall’interessato o dai suoi congiunti, né dal rifiuto opposto ad un determinato curatore e deve prendere in considerazione tali desiderata unicamente “per quanto possibile”. Dispone invece di un ampio potere di apprezzamento, che nella fattispecie ha esercitato scegliendo (e confermando nella presente procedura) CURA 1 sulla scorta di una ponderazione complessiva delle circostanze. Di conseguenza, la scelta non appare oggettivamente criticabile e la censura fondata sull’art. 401 CC non può trovare accoglimento.

                                         Abbondanzialmente, si evidenzia che la decisione impugnata è stata dichiarata immediatamente esecutiva e RE 1 non ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. La curatrice risulta quindi essere in funzione ormai da oltre un anno, senza che questa Camera abbia ricevuto particolari indicazioni contrarie al buon svolgimento del mandato, ciò che lascia supporre una conferma della collaborazione da parte del reclamante.

 

                               8.1.   Nel suo reclamo RE 1 chiede infine che qualora questa Camera non accolga le sue richieste, almeno inviti l’Autorità di protezione a svolgere gli accertamenti volti a confermare l’idoneità e la disponibilità del nipote e proceda essa stessa alla sostituzione.

                                         Al proposito occorre rammentare che le misure di protezione sono destinate a un periodico riesame da parte dell’Autorità di primo grado, competente per qualsiasi modifica. Se il contenuto del reclamo fosse da considerare quale richiesta di sostituzione della curatrice, in ogni caso la sua evasione è quindi di competenza di quest’ultima. Vista la particolarità della fattispecie, le spetterà quindi verificare le richieste di RE 1, la sua volontà e la sua capacità, come pure eventualmente l’idoneità e la disponibilità di altre persone da lui indicate per assumere il mandato di curatore. In tal senso l’Autorità di prime cure è di conseguenza invitata a procedere, come di sua competenza, alle periodiche verifiche e all’eventuale evasione delle richieste del reclamante.

                                   9.   Visto quanto precede, nella misura della sua ricevibilità il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, con l’invito all’Autorità di protezione a procedere con le valutazioni di cui al considerando precedente. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. L’Autorità di protezione è invitata a procedere ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.