Incarto n.
9.2022.41

Lugano

13 ottobre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. dall’ PR 1

 

 

all’

 

 

 

Autorità regionale di protezione __________,  

 

 

 

 

 

per quanto riguarda l’autorità parentale sulla figlia PI 1;

 

 

 

giudicando sul reclamo del 25 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   PI 1 (2019) è figlia di PI 2 (2001) e di RE 1 (2002).

Al momento della nascita entrambi i genitori erano minorenni.

RE 1 ha riconosciuto la figlia il 2019.

                                  B.   Mediante decisione 19 giugno 2019 la KEBS di __________ (ritenuto che all’epoca PI 2 viveva a __________) ha istituito in favore di PI 1, una tutela (ai sensi dell’art. 298b cpv. 4 CC), nominando la nonna materna __________ quale tutrice della minore (fino al compimento della maggiore età di PI 2).

                                         A partire da ottobre 2019 PI 2 ha fatto rientro in Ticino, unitamente alla figlia e alla madre.

 

                                  C.   Il 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha indetto un’udienza di discussione, durante la quale è emersa una situazione conflittuale fra la famiglia paterna e materna di PI 1, nonché il bisogno di mettere in protezione la neonata. È emerso pure che la nomina della nonna materna quale tutrice di PI 1 non risultava essere la soluzione più adeguata.

 

                                  D.   Con decisione 3 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) mandato di effettuare un aggiornamento della valutazione del contesto famigliare.

 

                                  E.   Mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha:

-       revocato con effetto immediato, il mandato di tutrice attribuito a __________ (disp. 1-3);

-       nominato, con effetto immediato, quale nuovo tutore (art. 327a CC) di PI 1 il signor CURA 2 (UAP) (disp. 5-10);

-       privato PI 2 dell’autorità parentale sulla figlia PI 1 a partire dall’8 novembre 2019 (art. 311 cpv. 1a CC) (disp. 11);

-       conferito incarico al Servizio medico psicologico (SMP) di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali di PI 2 (disp. 12-15);

-       dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (disp. 19).

 

                                  F.   Nel frattempo, con decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha: collocato immediatamente PI 2 presso __________ (art. 310 CC) fino al compimento della maggiore età (disp. 1); collocato immediatamente PI 1 presso __________ (art. 310 CC) (disp. 2) e sospeso temporaneamente le relazioni personali di RE 1 con la figlia (disp. 3).

                                         Il reclamo inoltrato dalla nonna materna avverso tale decisione è stato respinto (cfr. decisione CDP 30 giugno 2020 inc. 9.2019.211).

 

                                  G.   Mediante decisione 12 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 2 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, con limitazione dell’esercizio dei diritti civili. Quale curatrice è stata nominata CURA 3 (UAP).

 

                                  H.   Il 15 settembre 2020 è stata trasmessa all’Autorità di prime cure la valutazione peritale dell’SMP sulle capacità genitoriali di PI 2.

                                         Preso atto delle risultanze delle valutazioni peritali l’Autorità di protezione, con decisione 3 novembre 2020, ha revocato la curatela di rappresentanza e istituito in favore di PI 2 una curatela generale (art. 398 CC), nominando CURA 3 quale curatrice generale.

 

                                    I.   Il 23 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 1 e la Rete (curatori e patrocinatori) ad un’udienza di discussione. Inizialmente è stata presentata la rappresentante legale a PI 2 (__________). Durante l’udienza è stato ricordato che le relazioni personali madre-figlia avvengono in forma sorvegliata, mentre quelle padre-figlia in forma libera (il padre va a prendere la figlia a __________, dove è collocata). L’Autorità ha riferito che dalle “risultanze delle valutazioni esperite emerge un’inidoneità genitoriale motivo per il quale si giustifica un affido a lungo termine in ambito extra-famigliare”. Il capo équipe dell’UAP ha informato i genitori in merito alla famiglia affidataria scelta. In quel frangente il legale del padre ha sollevato la problematica dell’attribuzione dell’autorità parentale al padre, che non ne risultava privato. La curatrice della madre ha ritenuto “che per parità di trattamento entrambi i genitori dovrebbero essere privati dell’autorità parentale sulla figlia”. Il padre ha informato che vorrebbe essere libero di scegliere su alcune questioni riguardanti la figlia. Al riguardo, l’Autorità di protezione e la Rete lo hanno rassicurato indicando “che i diritti strettamente personali rimangono ai genitori biologici”.

                                         Al termine dell’udienza le parti sono state informate che l’Autorità avrebbe emanato una decisione di istituzione di una curatela di rappresentanza in favore della minore, di privazione dell’autorità parentale nei confronti del padre, che avrebbe revocato il collocamento istituzionale della minore e contestualmente avrebbe disposto l’affido famigliare.

 

                                   J.   Con decisione 16 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza, nominando l’CURA 1.

 

                                  K.   Con scritto 29 luglio 2021 l’allora patrocinatrice di RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che il 26 luglio si era incontrata con la patrocinatrice (__________), la curatrice generale della madre e il tutore della minore. Al riguardo ha riferito che si sono trovati “concordi a prospettare all’Autorità” diverse misure (revoca curatela generale nei confronti della madre, assegnazione dell’autorità parentale ad entrambi i genitori, con privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e la custodia, istituzione di una misura di curatela educativa). Ha inoltre indicato che la soluzione prospettata “trova l’accordo di tutta la rete che si sta confrontando con i due genitori e la minore”.

 

                                         Con scritto 6 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha espresso perplessità sulle proposte della Rete, invitando le parti a volersi chinare nuovamente sulla questione e a voler trasmettere rapporti distinti sulla questione dell’autorità parentale.

 

                                  L.   Nel frattempo mediante decisione 22 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha deciso che:

-       PI 2 e RE 1 continuano ad essere privati del diritto di determinare il luogo di dimora e della custodia sulla figlia (art. 310 CC) (disp. 1);

-       la decisione di collocamento di PI 1 è revocata (ARP 30 ottobre 2019) (disp. 2);

-       il collocato PI 1 presso idonea famiglia affidataria “__________”, con effetto retroattivo al 30 luglio 2021 (disp. 3);

-       le relazioni personali fra PI 1 e i genitori sono da discutere e stabilire nelle modalità e nei tempi più opportuni unitamente alla rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in famiglia affidataria della minore (disp. 4);

-       dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (disp. 19).

 

                                         Tale decisione non è stata oggetto d’impugnazione.

 

                                  M.   Con scritto 17 novembre 2021 RE 1 ha ribadito la richiesta di avere l’autorità parentale sulla figlia, precisando di aver dimostrato “adesione alle proposte della rete, ottima presenza con la bambina durante i diritti di visita e nessuna interferenza con la famiglia affidataria”. La revoca dell’autorità parentale non sarebbe in alcun modo giustificata. Il padre ha lamentato che nel frattempo vi sarebbero segnali preoccupanti di esclusione della famiglia naturale dalla vita di PI 1 (riduzione dei diritti di visita e soppressione delle telefonate con i genitori). RE 1 ha quindi chiesto di poter avere contatti diretti con la famiglia affidataria e l’abolizione del passaggio al punto d’incontro siccome non giustificato, postulando infine l’introduzione di diritti di visita con pernottamento.

 

                                  N.   Con scritto 6 dicembre 2021 la patrocinatrice di rappresentanza della madre, con accordo della tutrice, ha constatato che al padre non è mai stata attribuita l’autorità parentale, precisando che “qualora il padre dovesse postularne l’attribuzione, la valutazione dovrà essere fatta tenuto conto di tutti gli elementi disponibili e in particolare della valutazione sulle capacità genitoriali”. Ha indicato che lo scambio presso il punto d’incontro ha “verosimilmente lo scopo di preservare la famiglia affidataria da ulteriori oneri”.

 

                                  O.   Mediante scritto 14 dicembre 2021 il tutore della minore, CURA 2, ha riferito che “la collaborazione con i genitori sarà possibile” sia che verrà mantenuta la tutela sia che venga loro attribuita l’autorità parentale. Ha indicato che “il passaggio al Punto d’incontro ha lo scopo di non caricare la famiglia affidataria di oneri che non le competono e che lo stesso vale per le videochiamate”.

 

                                  P.   Con scritto 7 dicembre 2021 RE 1 ha ribadito la richiesta di poter ottenere l’autorità parentale sulla figlia.

 

                                  Q.   Con scritto 9 dicembre 2021 la patrocinatrice di rappresentanza di PI 1, CURA 1, ha concordato con la decisione dell’autorità di non concedere l’autorità parentale al padre, basandosi sulla valutazione sulle capacità genitoriali agli atti. La patrocinatrice ha chiesto che “la Rete valuti” la possibilità di evitare il punto d’incontro per lo scambio della minore, se possano essere effettuate le telefonate settimanali con il padre e se un pernottamento dal padre sarebbe sostenibile per PI 1.

 

                                  R.   Mediante decisione 17 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta ad ottenere l’autorità parentale sulla figlia (disp. 1) indicando che “è in ogni caso riservata una rivalutazione della situazione, se e per quanto giustificata dalle circostanze, sempre compatibilmente con la prioritaria protezione del bene del minore” (disp. 2).

Fondandosi principalmente sulle risultanze della valutazione sulle capacità genitoriali agli atti, l’Autorità ha negato che vi siano, ora, gli estremi per riconoscere al padre l’esercizio dell’autorità parentale sulla figlia.

 

                                  S.   Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1, con reclamo 25 marzo 2022, postulando l’annullamento del dispositivo n. 1 e l’accoglimento dell’istanza volta alla concessione dell’autorità parentale sulla figlia.

 

                                  T.   Con osservazioni 7 aprile 2022 la curatrice di rappresentanza CURA 1 ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, contestando che la Rete fosse concorde con l’attribuzione al padre dell’autorità parentale e indicando che “l’inesperienza e le problematiche di natura psicologica” di entrambi i genitori sono dei motivi validi e giustificati per la privazione dell’autorità parentale.

 

                                         Con scritto 20 aprile 2022 la curatrice generale CURA 3 si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera.

 

                                         Con osservazioni 2 maggio 2022, la patrocinatrice di rappresentanza della madre, __________, ha chiesto la conferma della decisione impugnata. In concreto il padre non sarebbe ritenuto idoneo (la valutazione sulle capacità genitoriali avendo dato esito negativo) ed inoltre non sarebbe dimostrato che “il bene della figlia sia più tutelato in caso di assegnazione al padre dell’autorità parentale rispetto alla nomina di un tutore” (art. 298b CC).

 

                                         Mediante osservazioni 2 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto che il gravame venga respinto, riconfermando le argomentazioni contenute nella decisione. Il padre non presenterebbe un’idoneità genitoriale a causa di un’importante fragilità personologica (cfr. valutazione). Un’attribuzione dell’autorità parentale sarebbe quindi prematura e inopportuna a tutela della figlia.

 

                                         Mediante replica 10 giugno 2022 RE 1 ha chiesto l’accoglimento del proprio gravame. Riconoscendo come al momento della nomina del tutore la scelta fosse obbligata, essendo entrambi i genitori minorenni, ha precisato che in concreto andrebbe analizzata l’idoneità del padre all’attribuzione dell’autorità parentale e non già la questione della privazione dell’autorità parentale, e questo in base al bene della minore. Ribadito di volere il meglio per PI 1, di essersi occupato di lei durante di diritti di visita, di aver dimostrato di collaborare con la Rete, di aver trovato un lavoro e di aver fatto il servizio militare, il reclamante ritiene di adempiere i requisiti per poter godere dell’autorità parentale.

 

                                         Con duplica 22 giugno 2022 l’CURA 1 ha riconfermato i contenuti delle proprie osservazioni, ribadendo che RE 1 non è stato considerato idoneo ad ottenere l’autorità parentale sulla figlia e che non ha intrapreso il percorso suggerito nella valutazione agli atti.

 

                                         Con duplica 22 maggio 2020 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria decisione.

 

Considerato

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha negato al padre l’attribuzione dell’autorità parentale sulla figlia PI 1, negando che vi siano gli estremi per concederla. A mente dell’Autorità di prime cure, in concreto è “emersa un’importante fragilità personologica in entrambi i genitori, gli stessi non presentano un’idoneità genitoriale chiara e completa e gli elementi emersi fanno pensare a carenze, anche qualora fossero chiamati a prendere mere decisioni ordinarie e anche talune straordinarie riguardanti la vita della figlia”.

 

                                   3.   Con il proprio reclamo RE 1 ha avversato la decisione, postulano che gli venga attribuita l’autorità parentale sulla figlia.

                                         Invocando l’art. 298d CC, egli ritiene che l’attribuzione al padre dell’autorità parentale sarebbe nell’interesse del bene della figlia, contestando di essere un pericolo per la stessa. Il reclamante chiede quindi di poter decidere sulle questioni importanti rispetto alla figlia, ma non pretende che gli venga attribuita la custodia. A mente dello stesso la decisione contestata, oltre a non essere nell’interesse della minore, non sarebbe neppure proporzionata. Propone che venga istituita una curatela educativa in sostituzione della tutela. Ricorda altresì che l’intera Rete aveva espresso parere positivo all’attribuzione dal padre dell’autorità parentale e precisa che la perizia che ha rilevato delle “fragilità” è stata svolta quanto lui era ancora uno studente. Nel frattempo, informa di aver pure trovato un lavoro.

 

                                   4.   Nel suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

 

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

 

                                   5.   Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono oramai trattati in maniera uguale.

 

                                         Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).

 

                               5.1.   In virtù dell’art. 296 CC, l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1); finché minorenni i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre (cpv. 2). I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l’autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del figlio (cpv. 3).

                                         Secondo il testo di legge genitori minorenni ottengono automaticamente l’autorità parentale accedendo alla maggiore età. La situazione è pertanto paragonabile ad un ripristino di pieno diritto dell’autorità parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 661 pag. 442 e N. 785 pag. 526). Secondo la dottrina questa regola mal coordinata con gli art. 298a e 298b CC deve essere “sfumata” (Meier/Stettler, op. cit., N. 785 pag. 526).

                                         Nel caso in cui entrambi i genitori sono minorenni alla nascita, il figlio è posto sotto tutela (art. 327a CC). Al momento in cui la madre diventa maggiorenne, acquisisce di diritto l’autorità parentale (riservata una revoca fondata sugli art. 311/312 CC) (Meier/Stettler, op. cit., N. 660 pag. 442).

                                         L’autorità parentale ha sempre la priorità sulla tutela; le due istituzioni si escludono reciprocamente. Ma una delle due deve essere presente per ogni figlio minorenne (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique, N. 12.13).

 

                                         Se la madre accede alla maggiore età prima del padre, dovrebbe restare sola detentrice esclusiva dell’autorità parentale (art. 298a cpv. 5 CC), anche al momento in cui il padre diviene a sua volta maggiorenne, e questo fino al deposito di una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a cpv. 1 e 2 CC) o di una decisione dell’autorità (art. 298b CC) (Meier/Stettler, op. cit., N. 786 pag. 526).

                                         La madre acquisisce infatti l’autorità parentale alla maggiore età, mentre il padre, solo sulla base di una dichiarazione congiunta (art. 298a cpv. 1 CC), di una decisione da parte dell’Autorità (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC) oppure per matrimonio (art. 259 cpv. 1 CC) (BSK ZGB I, Schwenzer/Cottier, 6ª ed., art. 296 CC N. 10).

                                         Il principio secondo cui l’autorità parentale viene attribuita ai genitori quando diventano maggiorenni (art. 296 cpv. 3 CC) pare in effetti situarsi in un rapporto di lex generalis con la regola enunciata all’art. 298a cpv.5 CC, che deve essere considerata lex specialis (Meier/Stettler, op. cit., N. 786 pag. 527).

 

                               5.2.   L’art. 298b CC prevede che quando un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro genitore può rivolgersi all’Autorità di protezione del domicilio del figlio. L’Autorità di protezione dispone l’autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre (art. 298b cpv. 2 CC).

 

                                         L’Autorità di protezione non è vincolata dalla richiesta della parte che l’ha adita; qualora si discosti dalla regola dell’autorità parentale congiunta, vanno addotti motivi sufficienti. Se non vi sono motivi qualificati va pronunciata l’autorità parentale congiunta. Il principio che deve guidare la decisione dell’autorità è sempre il bene del figlio.

 

                               5.3.   La legge rinuncia a una definizione legale dell’autorità parentale; tuttavia ne descrive il contenuto e ne disciplina singoli aspetti. L’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo presente la sua capacità, in particolare anche tutelandone i diritti strettamente personali (art. 301 cpv. 1 CC e art. 19c CC). Detto altrimenti, l’autorità parentale è un diritto–dovere irrinunciabile dei genitori a educare il figlio minorenne, a rappresentarlo, ad amministrarne la sostanza e a decidere nel caso in cui questi sia incapace di discernimento. Singole questioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti: sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 301 cpv. 1 CC); istruzione e formazione (art. 302 cpv. 2 CC); religione e concezioni (art. 303 CC); luogo di dimora/custodia (art. 301 cpv. 3 CC); prenome (art. 301 cpv. 4 CC); rappresentanza del figlio (art. 304 CC); amministrazione della sostanza del figlio (art. 318 CC) (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014 n. 5.1.).

 

                               5.4.   Conformemente all'art. 311 cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'Autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

 

                                         È unicamente nel caso in cui il genitore è incapace di partecipare all’educazione (a seguito di malattia psichica o d’assenza senza regolari contatti con il figlio) che una revoca dell’autorità parentale entra in linea di conto. Nel caso in cui un genitore si oppone sistematicamente a qualsiasi intervento e non dissocia l’interesse del figlio dal conflitto con l’altro genitore può essere ammessa un’incapacità durevole, assimilabile ad un “motivo analogo”, giustificante una revoca dell’autorità parentale (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).

 

                                         La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation e de la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

                                         L'applicazione di tale norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità; essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

                                         Al fine di valutare la proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).

 

                                         Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, MEIER, art. 311 n. 1).

                                         In ogni caso, alla luce del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148).

                                         L’Autorità dovrà prendere in considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca dell’autorità parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di disinteresse, rottura delle relazioni personali, violazione degli obblighi di mantenimento) al momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in maniera “progressiva”, tentando soluzioni alternative prima di arrivare a questa misura estrema (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).

 

                                   6.   Nel caso in esame va anzitutto rilevato quanto segue.

                                         Alla nascita PI 1 è stata posta sotto tutela essendo i suoi genitori entrambi minorenni, con la nomina inizialmente della nonna materna ed in seguito del tutore CURA 2 (combinati art. 298b cpv. 4, 298b cpv. 4, 327a CC).

                                         In vista del raggiungimento della maggiore età della madre, l’Autorità ha ordinato all’SMP di esperire una valutazione sulle capacità genitoriali di PI 2 (decisione ARP 17 ottobre 2019).

                                         Nell’attesa della valutazione l’Autorità ha inizialmente istituito in favore di PI 2 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (decisione APR 12 dicembre 2019).

                                         Con decisione 18 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha disposto il collocamento di madre e figlia (PI 1, inizialmente collocata con la madre presso __________ è poi stata trasferita presso __________).

                                         Dopo aver preso atto delle risultanze della perizia sulle capacità genitoriali del 15 settembre 2020, l’Autorità di prime cure ha revocato la curatela di rappresentanza e istituito in favore di PI 2 una curatela generale (nominando CURA 3 quale curatrice).

                                         Si precisa che queste decisioni non sono state avversate dall’interessata, sono pertanto cresciute in giudicato incontestate e non sono in ogni caso oggetto della presente procedura.

                                         Va però rilevato che l’Autorità di prime cure ha nominato a PI 2 una curatrice di rappresentanza solo in un secondo momento (udienza 23 giugno 2021), malgrado la giovane età di PI 2, appena maggiorenne e nonostante la stessa avesse a quel momento un’evidente rapporto conflittuale con la madre.

 

                                         Nel frattempo, il 2020 RE 1 è diventato anch’egli maggiorenne. Lo stesso ha regolarmente esercitato i diritti di visita liberi con la figlia, che andava a prendere presso l’Istituto (così come stabilito dall’Autorità). Questo avveniva peraltro già quando egli ancora era minorenne, con l’aiuto della propria famiglia. Va inoltre precisato che il padre è diventato maggiorenne prima che la madre venisse posta sotto curatela generale.

 

                                         Dagli atti emerge altresì che l’SMP ha trasmesso all’Autorità di prime cure una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 (del 17 marzo 2021), ma non risulta che l’Autorità di protezione abbia dato l’incarico all’SMP di esperire una tale perizia, ma unicamente che “a partire dal mese di ottobre è stata iniziata una valutazione del padre della bambina, il quale con il compimento della maggiore età ha fatto pervenire presso l’Autorità una richiesta di valutazione su di sé” (cfr. valutazione SMP 17 marzo 2021). Non risulta neppure che siano stati formulati da parte dell’Autorità di protezione specifici e puntuali quesiti all’SMP al riguardo. Va precisato che anche per quanto riguarda la valutazione di PI 2 era stato dato mandato “in forma generica” senza la formulazione di particolari quesiti (cfr. decisione 18 ottobre 2019). Perizia su cui è poi stata fondata la curatela generale.

 

                                         Durante l’udienza del 23 giugno 2021, alla presenza della madre, del padre, del tutore CURA 2 e della curatrice generale CURA 3, l’Autorità di protezione ha quindi informato le parti sulle risultanze della valutazione esperita ed informato dell’intenzione di collocare PI 1 presso una famiglia affidataria (che era nel frattempo stata individuata). Durante l’udienza è stata sollevata la questione dell’attribuzione al padre dell’autorità parentale, ritenuto che alle parti non risultava che lo stesso ne fosse stato privato. RE 1 ha nuovamente manifestato il desiderio di poter scegliere sulle questioni riguardanti la figlia. L’Autorità di prime cure ha per contro anticipato l’intenzione di privare il padre dell’autorità parentale a seguito delle risultanze della valutazione esperita dall’SMP.

 

                               6.1.   Con il proprio gravame RE 1 ha chiesto che gli venga attribuita l’autorità parentale sulla figlia. Messa in discussione non è pertanto la privazione dell’autorità parentale alla madre e la precedente decisione che ha disposto il collocamento di PI 1 presso l’Istituto prima e presso la famiglia affidataria poi, ma unicamente la proporzionalità della decisione di non concedere l’autorità parentale al padre. Questi non pretende che la figlia gli venga affidata, ma si oppone alla decisione. Propone pertanto che venga istituita una curatela educativa a sostegno al posto della tutela.

 

                                         Diversamente da quanto emerge nella decisione impugnata e dalle osservazioni del 2 maggio 2022 dell’Autorità di prime cure, non si tratta in concreto di una modifica dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298d CC e neppure di esaminare se vi sono fatti nuovi importanti che esigono, per il bene del minore una modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale. In concreto si tratta invece di esaminare l’attribuzione al padre dell’autorità parentale a seguito del raggiungimento della maggiore età dello stesso.

 

                                         Vista la particolarità del caso in esame, ritenuto che la madre è stata posta sotto curatela generale e privata dell’autorità parentale, al momento in cui il padre è diventato maggiorenne egli ha chiesto di avere l’autorità parentale sulla figlia.

                                         Non si tratta pertanto di analizzare le condizioni per l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, bensì l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva al padre a seguito del raggiungimento della maggiore età. Come indicato nel considerando precedente (5.1) l’Autorità di protezione era tenuta a decidere sulla richiesta di attribuzione dell’autorità parentale al padre fondandosi sul bene prioritario della figlia, riservata una revoca fondata sugli artt. 311/312 CC. Questo anche in considerazione del fatto che la madre è stata posta sotto curatela generale dopo il raggiungimento della maggiore età del padre.

 

                               6.2.   Nel caso in esame l’Autorità di prime cure ha basato la propria decisione essenzialmente sulla valutazione sulle capacità genitoriali esperita dall’SMP, ma senza aver conferito un particolare mandato al riguardo. Dalla valutazione neppure si può peraltro capire a quali quesiti abbia risposto l’SMP.

 

                                         La valutazione conclude che RE 1 “ha grave deficit di mentalizzazione e di rappresentazione del sé” e “una scarsa reciprocità relazionale e una notevole resistenza a dire di sé”. Viene altresì riferito che egli “si appoggia molto alla famiglia” e che non pare trovarsi nella possibilità di un’identificazione ad oggetti genitoriali e “pare non poter realizzare efficacemente una reciprocità emotiva con la bambina”. L’SMP ritiene che RE 1 “non presenta un’idoneità genitoriale, quale diretta conseguenza di un’importante fragilità personologica, con difficoltà d’integrazione del sé, un importante vuoto di rappresentazione del sé e dei suoi oggetti interni, aspetti che lo pongono, in relazione al mondo esterno, in una posizione adesiva e dipendente, la stessa nella quale lo si vede in relazione alla sua bambina”. I periti aggiungono che “il fatto che PI 1 sia ancora nel primo sviluppo e in una situazione evolutiva positiva con buone competenze, indica la necessità di formalizzare un affido che è da intendersi in ambito extrafamigliare”.

 

                                         Come indicato a giusto titolo anche dall’allora curatrice di rappresentanza della madre (__________) in concreto va analizzato se l’attribuzione dell’autorità parentale al padre sia nell’interesse del bene prioritario della figlia. Va pertanto analizzata l’idoneità del padre all’attribuzione dell’autorità parentale e non già una generica e non meglio precisata “idoneità genitoriale”. Come detto non si tratta infatti di valutare l’attribuzione della custodia di PI 1 al padre.

                                         Diversamente da quanto indica la rappresentante, non basta però una semplice “fragilità” a concludere per la non idoneità genitoriale.

 

                                         A mente di questo giudice la decisione impugnata non è quindi sufficientemente motivata, gli accertamenti peritali appaiono lacunosi e non definiscono la reale capacità genitoriale del padre in relazione all’attribuzione dell’autorità parentale. Manca inoltre una specifica valutazione sul bene della minore al riguardo.

                                         Non viene inoltre spiegato come possa una semplice “fragilità personologica” fondare il diniego dell’autorità parentale ad un genitore. Neppure la considerazione secondo cui dalla valutazione “si desume un’inadeguatezza nella presa di decisioni in modo autonomo” è adeguatamente motivata e circostanziata (cfr. decisione impugnata). Il fatto che RE 1 non abbia (o non avesse a quel momento) ancora un’autonomia abitativa non può essere un motivo per negargli l’autorità parentale sulla figlia (cfr. osservazioni 2 maggio 2022).

                                         Come indicato, l’incapacità deve infatti essere obiettiva e durevole e l’autorità di prime cure ha inspiegabilmente omesso una valutazione in una prospettiva futura, alla luce delle circostanze evidentemente in fase di rapido cambiamento, non fosse che per le novità connesse con il raggiungimento dell’età adulta e il relativo sviluppo di una vita sociale e professionale grazie alla graduale esperienza personale acquisita.

 

                                         Le conclusioni contenute nella valutazione sulle capacità genitoriali non sono pertanto sufficienti a motivare un diniego dell’autorità parentale al padre nell’interesse del bene della minore, ora sottoposta a tutela. Neppure lo sono le conclusioni dell’Autorità di protezione.

                                         La decisione va quindi annullata e, non disponendo questo giudice di adeguati elementi per decidere, l’incarto è ritornato all’Autorità di protezione per nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni e con adeguata motivazione della ponderazione eseguita.

 

                                         Viste le circostanze particolari del caso, la giovane età del padre e il fatto che egli non abbia mai esercitato l’autorità parentale, l’Autorità di protezione è invitata a voler esperire una nuova valutazione che attesti l’attuale e reale capacità genitoriale con riferimento all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene di PI 1, escludendo che vi siano gli estremi per una revoca ai sensi delle condizioni severe previste dall’art. 311 CC. Questo giudice ritiene opportuno che il mandato venga conferito ad un nuovo perito, che possa avere una visione neutra della situazione, il precedente specialista avendo già elaborato sia la perizia sulla madre che quella sul padre. Non si ritiene quindi che possa essere sufficiente un semplice complemento di perizia.

 

                               6.3.   PI 1 resta sottoposta a tutela fintanto che l’Autorità di protezione non avrà valutato nuovamente e in dettaglio la situazione.

 

                                         Il reclamo merita quindi parziale accoglimento. Infatti, sebbene le circostanze invocate a giustificazione del diniego dell’autorità parentale al padre non risultano confermate agli atti, neppure è stato dimostrato al momento il contrario. Nella misura in cui mira all’attribuzione dell’autorità parentale il reclamo va quindi respinto, l’incarto dovendo essere ritornato per nuova decisione alla luce della reale capacità genitoriale del genitore, adottando se del caso la misura meno incisiva e più proporzionale.

 

                               6.4.   A titolo abbondanziale si rileva che dall’incarto agli atti non risulta che la regolamentazione relazioni personali di PI 1 con i genitori sia finora stata disciplinata e regolamentata dall’Autorità di prime cure. Nella decisione 22 settembre 2021 è stato previsto che le relazioni personali “sono da discutere e stabilire nelle modalità e nei tempi più opportuni unitamente alla rete e in funzione della nuova organizzazione della vita in famiglia affidataria della minore”. Il padre ha confermato che vede la figlia una volta alla settimana in forma libera (cfr. verbale 23 giugno 2021), mentre la madre in forma sorvegliata. Dall’incarto traspare altresì che il passaggio al punto d’incontro è stato istaurato con lo “scopo di non caricare la famiglia affidataria di oneri che non le competono e che lo stesso vale per la gestione delle videochiamate” (cfr. scritto 14 dicembre 2021 CURA 2). Un simile modo di procedere non può essere tutelato.

 

                                        L’Autorità va quindi invitata ad un maggior rigore anche riguardo alla questione della regolamentazione delle relazioni personali genitori-figlia, ricordando che genitori e figli hanno reciprocamente diritto di conservare le relazioni personale indicate dalle circostanze (art. 273 CC). Tale diritto è essenziale per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione di adeguate modalità di svolgimento delle relazioni personali non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori o della famiglia affidataria, quanto piuttosto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell’interesse prioritario di quest’ultimo.

 

                               6.5.   RE 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza va accolta.

 

                                         Dal canto suo anche PI 2 nelle sue osservazioni ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Essendo adempiute le condizioni anche la sua richiesta va accolta.

 

                                         Gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse e spese.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

1.    Il reclamo è parzialmente accolto.

 

                                   §.   Di conseguenza, la decisione del 16/17 febbraio 2021 dell’Autorità regionale di protezione Autorità regionale di protezione __________ è annullata e l’incarto è ritornato all’Autorità di prime cure perché provveda ai sensi dei considerandi.

 

2.    Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

 

3.    L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.

 

4.    L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da PI 2 è accolta.

 

                                   5.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.