Incarto n.
9.2022.45

Lugano

2 maggio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti finanziari e la revoca della misura di curatela a causa di decesso

 

 

 

giudicando sul reclamo del 31 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   Con decisione del 30 settembre 2008 ottobre 2004 (ris. n. 08.273) l’allora Commissione tutoria regionale __________, ha istituito una curatela amministrativa (art. 393 cifra 2 vCC) a favore di † PI 1 (__________1929), nominando quale curatrice RE 1. La misura di protezione è stata convertita con decisione del 28 gennaio 2014 (ris. n. 14.23) dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), divenuta competente a seguito della modifica del diritto. La Curatela amministrativa è stata revocata ed è stata istituita in favore dell’interessata una curatela di rappresentanza generica con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, con la conferma del mandato a RE 1. Contestualmente l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario per l’anno 2012.

 

                                  B.   PI 1 è deceduta il 2020. Con decisione del 7 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha quindi revocato la misura di curatela. Nella medesima decisione ha constatato l’avvenuta verifica dei rendiconti finanziari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 22 marzo 2020, non approvandoli a causa di lacune nella tenuta della contabilità. Ha pure posto a carico della curatrice la tassa di giustizia e spese di fr. 4'000.–, giudicando che l’importante dispendio di tempo per l’esame dei rendiconti, superiore alla norma, è stato da lei causato.

 

                                  C.   Il 31 marzo 2022 RE 1 ha presentato presso l’Autorità di protezione e questa Camera uno scritto definito “domanda di revisione subordinatamente reclamo”. Essa ha allegato alcuni documenti, chiedendo che fosse “accertata la necessità di una revisione della decisione impugnata”, come pure il riavvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità di protezione con integrazione dei suddetti documenti e delle spiegazioni fornite e la convocazione per il tramite del suo patrocinatore (petitum 1). Subordinatamente, qualora la suddetta domanda di revisione non fosse stata accolta, ha chiesto a questa Camera di accogliere il reclamo annullando la decisione del 7 marzo 2022 dell’Autorità di protezione e approvando i rendiconti, dichiarando che la curatela “si è conclusa con il decesso della pupilla” (petitum 2). In via ulteriormente subordinata ha chiesto l’accoglimento del reclamo, l’annullamento della decisione e la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione sulla base di nuove risultanze istruttorie documentali e testimoniali (petitum 3).

 

                                  D.   Con scritto 19/21 aprile 2022 PI 1 ha chiesto a questa Camera una proroga del termine per il versamento di un anticipo, richiesto in data 4 aprile 2022, chiedendo che fosse prima emanato un nuovo giudizio da parte dell’Autorità di protezione.

 

                                  E.   Nel frattempo, tramite decisione 19/20 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di “riesame”, precisando che i documenti prodotti non sono nuovi e non sono tali da fornire i necessari chiarimenti. Conferma quindi la propria decisione del 7 marzo 2022 e sebbene asserisca di non accusare la curatrice di “atti scorretti al punto di essere oggetto di denuncia penale”, puntualizza di non poter avallare una gestione “poco limpida” e “senza poter verificare i giustificativi in modo chiaro”, ricordando infine il tenore dell’art. 416 cpv. 3 CC relativo all’approvazione di atti tra la curatrice e la curatelata.

 

                                  F.   Non sono seguiti ulteriori scambi di allegati.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nel suo reclamo, RE 1 censura la mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali presentati per gli anni di gestione dal 2014 al decesso della curatelata, avvenuto il 2022. Essa ritiene fondamentale il rapporto intrattenuto con la curatelata, “tra le quali vigeva un rapporto di amicizia e di stima più che trentennale”, essendo state colleghe per molti anni nella banca dove lavoravano. Secondo la reclamante l’Autorità di protezione avrebbe omesso di richiedere anno per anno il rapporto contabile, agendo illegalmente. Di conseguenza eventuali imprecisioni sarebbero da attribuire all’Autorità di protezione e non a lei, che precisa che la curatelata aveva autonomamente deciso di trasferirsi in una casa per anziani in quanto non voleva più rimanere sola durante la notte, ma a suo dire sarebbe stata lucida e capace di gestire i suoi beni, mentre la misura di curatela fungeva soltanto da “supporto”. Analizzando anno per anno, la reclamante fornisce indicazioni su operazioni e pagamenti relativi a gestione e ristrutturazione di immobili di proprietà della curatelata, definendola come una “persona molto elegante a cui piaceva mantenere uno standard di vita piuttosto elevato e molto curato”, che eseguiva prelievi anche autonomamente dal conto spillatico, per i suoi bisogni.

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha constatato che l’ultimo rendiconto approvato era per l’anno 2013, chiarendo di aver incontrato la curatrice RE 1 in data 11 giugno 2021 e di aver discusso della “gestione dei casi da lei amministrati”, pattuendo un termine scadente a fine luglio 2021 per la consegna dei rendiconti relativi alla signora PI 1. Gli stessi sono stati inoltrati l’11 agosto 2021 e in seguito ad un primo controllo del servizio contabile alla curatrice è stato chiesto di produrre “numerosi giustificativi mancanti”. Dopo che essa ha prodotto alcune spiegazioni sui movimenti finanziari effettuati, il 21 settembre 2021 il contabile revisore le ha inviato una “lista esaustiva delle operazioni che necessitavano di ulteriore documentazione”. L’Autorità di protezione le ha quindi assegnato un termine scadente il 15 ottobre, in seguito prorogato sino al 17 novembre 2021, per completare la contabilità con i giustificativi e le necessarie spiegazioni. Con scritto 16 novembre 2021, RE 1 ha chiesto un appuntamento per consegnare i documenti mancanti ed esporre le spiegazioni. Un’udienza è avvenuta il 3 dicembre 2021 alla presenza esclusivamente del rappresentante legale della curatrice, che ha consegnato un dossier comprensivo della pubblicazione del testamento di PI 1, in cui sono nominate quali eredi RE 1 e sua sorella PI 2, e un “riassunto finanziario dal 2014 al 2020”. Dopo l’esame del dossier, l’Autorità di protezione ha preso posizione il 17 dicembre 2021, constatando che mancavano ancora “giustificativi per l’uso di prelevamenti, scontrini, ecc”, attribuendole un ulteriore termine scadente il 14 gennaio 2022 per produrre documenti giustificativi e per chiarire le questioni ancora irrisolte. Non avendo ottenuto alcun riscontro, il 7 marzo 2022 l’Autorità di primo grado ha emanato la decisione qui impugnata, con la quale ha revocato la misura di curatela e non ha approvato i rendiconti presentati.

 

                                   4.   Ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

                                         L’art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una proroga.

 

                                         Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam, Häfeli, art. 413 CC n. 2).

                                         Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

 

                               4.1.   Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

 

                                         L’Autorità di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1).

                                         Dal profilo materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).

                                         Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11).

                                         Occorre tuttavia tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).

 

                                   5.   Questo giudice rileva anzitutto come RE 1, abbia inoltrato i rendiconti finanziari con importante ritardo. Per questa omissione non è tuttavia mai stata criticata dall’Autorità di protezione, sebbene in virtù delle norme applicabili la rendicontazione periodica deve essere presentata dal curatore a prescindere da una richiesta da parte dell’Autorità di protezione (o da un suo «disinteresse»). L’assenza di rendicontazione durante molti anni costituisce quindi una mancanza di diligenza da parte della curatrice, che tuttavia non appare essere mai stata rimproverata dall’Autorità di primo grado. Ciò nondimeno, il suo agire ha causato l’impossibilità da parte del revisore contabile di controllare la contabilità, che è stata considerata lacunosa e poco chiara. L’assenza di giustificativi (nemmeno contestata dalla reclamante che ha invece tentato di ovviarvi, senza successo, con la richiesta di riesame e il reclamo oggetto della presente procedura) non ha quindi permesso all’Autorità di protezione di approvare i rendiconti finanziari, siccome incompleti. Le spiegazioni che RE 1 adduce nel reclamo non appaiono peraltro supportate da giustificativi sufficienti a confermare le proprie tesi (per esempio per quanto riguarda prelevamenti dal conto o operazioni che cerca di chiarire senza fornire prove o con indicazioni scritte a mano sulle ricevute bancarie). Di conseguenza la decisione impugnata non può che essere confermata integralmente da questa Camera, ritenuto che malgrado i richiami e gli incontri con il contabile, la presentazione dei rendiconti risulta essere avvenuta in modo incompleto e tale da giustificarne la mancata approvazione.

 

                                   6.   Il reclamo è respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico della reclamante.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 350.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.