Incarto n.
9.2022.61

Lugano

29 luglio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Mecca

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale

 

 

 

giudicando sul reclamo del 25 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Da alcuni anni l’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di RE 1 (1965).

 

                                  B.   RE 1 è divorziato dal 2020 ed è padre di due figlie, una maggiorenne e una seconda nata nel 2005 sulla quale esercita l’autorità parentale congiuntamente alla madre ed ex moglie, che ne detiene la custodia.

 

                                  C.   RE 1 è affetto da un’importante dipendenza da alcool, causa di seri danni alla sua salute fisica, tra cui il diabete di tipo II, un’avanzata cirrosi epatica e rischio accresciuto di emorragie (varici esofagee). Quest’ultima condizione è di una gravità tale da esporre l’interessato ad un acuto pericolo di vita in ogni momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e l’abuso etilico va ad aggravare questa patologia. Diversi episodi di intossicazione da alcool hanno poi richiesto ricoveri ospedalieri, così come ripetuti interventi da parte dell’Autorità di protezione.

 

                                  D.   Con decisione 17/22 settembre 2020 l’Autorità di protezione, con particolare riferimento all’abuso etilico, ha ordinato il ricovero di RE 1 a scopo di perizia e di cura e assistenza presso la Clinica __________, conferendo un mandato urgente per l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale (SPS) di __________. In data 20 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha poi revocato il ricovero di RE 1 presso la Clinica __________, ordinandone il collocamento presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________.

 

                                  E.   Con risoluzione 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato il ricovero a scopo di cura e assistenza presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ a far tempo dal trasferimento dell’interessato presso il Centro __________; avverso questa misura RE 1 ha presentato un reclamo presso questa Camera in data 25/27 novembre 2020, sostenendo di non essere d’accordo con la suddetta decisione, in quanto “l’isolamento individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come la solitudine, ecc.”, gravame accolto con decisione del 23 febbraio 2021 per quanto riguardava il dispositivo in questione (inc. CDP 9.2020.161).

 

                                  F.   Mediante la predetta risoluzione del 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione, in via supercautelare, ha inoltre istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli artt. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando quale curatore il signor __________. I compiti del curatore prevedono un sostegno soprattutto in ambito dell’assistenza personale, con l’incarico di: “a) rappresentare l’interessato per l’ammissione in una struttura residenziale/psichiatrica (cfr. dispositivo sul ricovero) e regolare le questioni relative all’abitazione attuale (__________), eventualmente disdicendo il relativo contratto e sgomberando l’appartamento; b) se del caso, provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito; c) se del caso, occuparsi dello stato di salute dell’interessato e assicurargli una sufficiente assistenza medica, anche rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; d) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; e) rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; f) rappresentarlo nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio.” Non è stata disposta alcuna limitazione dei diritti civili dell’interessato. La decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.

 

                                  G.   Nel frattempo e ancora recentemente le condizioni fisiche aggravate di RE 1 hanno richiesto ripetuti ricoveri ospedalieri, anche prolungati. Le patologie, sia fisiche che psichiche, sono state descritte mediante referto medico del Dr. med. __________ del 17 febbraio 2022. Sentito anche il curatore, che si è espresso mediante scritto 11 marzo 2022 in merito alla situazione del suo assistito, sulla base delle segnalazioni pervenute in data 18 e 22 marzo 2022 dal Dr. med. __________, l’Autorità di protezione ha convocato l’interessato ai fini di sentirlo in merito ad un prospettato inserimento in una casa medicalizzata o in una casa di riposo, così come a riguardo dell’istituzione di una curatela generale ex art. 398 CC.

 

                                  H.   RE 1, sentito davanti all’Autorità di protezione in data 24 marzo 2022, si è fermamente opposto all’adozione di tali misure.

 

                                    I.   Con risoluzione n. 274 del 24 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di rappresentanza con gestione dei beni a favore dell’interessato (dispositivo n. 1) e ha istituito una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC (dispositivo n. 2), mentre è stato confermato __________ quale curatore generale (dispositivo n. 3); l’Autorità di protezione ha inoltre statuito il ricovero dell’interessato a scopo di cura e assistenza presso l’Ospedale __________ fino al 30 marzo 2022 (dispositivo n. 7), e poi a partire da quest’ultima data, è stato ordinato il trasferimento dell’interessato presso l’Istituto __________, sempre ai fini di un ricovero a scopo di cura e assistenza (dispositivo n. 8). La predetta decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 12).

                                         A sostegno dell’istituzione della curatela generale, oggetto della presente procedura, l’Autorità di protezione ha considerato che RE 1 avrebbe “dimostrato di compromettere i propri interessi dal punto di vista personale-medico e finanziario”. L’interessato soffrirebbe di problemi di dipendenza alcoolica e di un disturbo psichiatrico, mentre rifiuterebbe cure adeguate (psichiatriche, della dipendenza, pasti a domicilio e altro). L’Autorità di protezione ha evidenziato che persino durante i vari mesi di degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale l’interessato non sarebbe stato in grado di mantenere l’astinenza. L’Autorità di protezione ha altresì rilevato che dal mese di gennaio 2022 si sono susseguite cadute, vari ricoveri ospedalieri, mentre le condizioni fisiche si sarebbero aggravate imponendo un trattamento in cure intensive. Il tasso di alcolemia pari a 3.17‰ al momento del relativo ricovero ospedaliero dimostrerebbe inoltre la ricaduta nel consumo e nell’abuso di alcool. L’Autorità di protezione ha criticato il fatto che, nonostante le richieste esplicite, l’interessato non era stato capace di trattenersi dal bere alcolici e neppure avrebbe dimostrato la disponibilità di affidarsi a cure adeguate. Secondo l’Autorità di prime cure l’interessato necessiterebbe “in modo pronunciato e durevole di protezione, che può essere garantita soltanto con l’istituzione di una curatela generale”. È stato in particolare evidenziato come i provvedimenti finora adottati e il margine di manovra lasciato all’interessato non sarebbero stati sufficienti a tutelarlo, ragione per la quale le misure istituite risulterebbero necessarie ed adeguate. L’Autorità di protezione ha infine rilevato di aver basato la decisione sui pareri espressi dal Dr. med. __________ del Servizio psico-sociale, __________.

 

                                   J.   Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1: mediante ricorso 4 aprile 2022 alla Commissione giuridica LASP ha contestato il ricovero a scopo di assistenza. Contro la relativa decisione ha interposto un gravame accolto dalla scrivente Camera mediante sentenza 28 giugno 2022 (inc. CDP 9.2022.77). Nel contempo, mediante reclamo 25 aprile 2022 alla scrivente Camera di protezione, ha impugnato i dispositivi istituenti la curatela generale nei suoi confronti, procedura oggetto del reclamo qui in esame.

 

                                  K.   Con quest’ultimo ricorso RE 1 ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, e in via sussidiaria, che l’incarto venga ritornato all’Autorità di prime cure affinché proceda a ulteriori accertamenti, segnatamente all’espletamento di una nuova perizia. Il reclamante ha sostenuto che, in assenza di un ulteriore disturbo psichiatrico, il solo problema della dipendenza dall’alcool non costituirebbe un elemento sufficiente per imporre una curatela generale. Ritenendosi in grado di gestirsi autonomamente, RE 1 ha sostenuto di non avere un bisogno di assistenza particolarmente pronunciato, lamentando che la decisione impugnata fosse carente di motivazione poiché non emergerebbe per quale motivo la precedente curatela di rappresentanza non sarebbe più sufficiente, contrastando quindi, a mente dell’interessato, al principio di sussidiarietà e proporzionalità. Il reclamante ha asserito che non vi sarebbe traccia di un’esigenza di una sua presa a carico globale, né della necessità di privarlo dell’esercizio dei diritti civili in ogni ambito della sua esistenza. Inoltre, non vi sarebbe alcuna perizia agli atti che attesti un’incapacità di discernimento importante e duratura. Il reclamante ha evidenziato che (di fronte al fatto che “l’unico potenziale problema riscontrato è stata una breve ricaduta in una dipendenza dall’alcool”) una curatela generale non potrebbe comunque impedirgli in alcun modo di consumare sostanza alcoliche. A questo proposito il reclamante ha anche invocato il diritto all’autodeterminazione, quale espressione fondamentale della sua dignità, ritenendo che una privazione dei diritti civili non potrebbero essere ordinati con tanta facilità. Il ricorrente ha contestualmente presentato un’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo e una domanda di concessione del gratuito patrocinio.

 

                                  L.   L’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo presentata dal reclamante contestualmente al predetto reclamo del 25 aprile 2022 è stata accolta mediante decreto 24 maggio 2022 della scrivente Camera.

 

                                  M.   Con osservazioni 2 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha evidenziato che l’interessato agirebbe “contrariamente ai propri interessi per la salute fisica e mentale, economicamente, giuridicamente, segnatamente vi sono: la disdetta dei pasti a domicilio, l’acquisto e il consumo di alcool, la mancanza di cure psichiatriche, la procedura esecutiva verso un membro dell’ARP privatamente, la gestione amministrativa non adeguata (v. email tra l’interessato e il curatore), continue cadute (v. email del curatore 29 dicembre 2021), decisioni durante la sedazione (v. dormia, e-mail del curatore del 6 marzo 2022, ecc.”. A dire dell’Autorità di protezione, nemmeno la presenza del legale avrebbe scongiurato questi fenomeni, preferendo l’interessato “morire a casa in preda all’alcool piuttosto che curarsi e uscire dalla dipendenza”. L’interessato potrebbe ancora agire anche verso l’esterno e dunque il bisogno di protezione permane, mentre i rapporti agli atti confermerebbero l’ampio e durevole bisogno di protezione.

 

                                  N.   Con osservazioni 2 maggio 2022 il curatore ha riassunto i fatti più recenti accaduti e citato dei relativi pareri medici. Il curatore ha esposto le sue considerazioni sia in relazione ad un inserimento del suo assistito in una casa medicalizzata, sia in relazione ad una soluzione “per lasciare le cose” (le due possibilità menzionate dalla Dr.ssa. med. __________), precisando di nutrire seri dubbi sul fatto che il paziente fosse in grado di decidere consapevolmente in quali condizioni vorrebbe continuare a vivere. Il curatore ha ritenuto giustificata una curatela generale per una maggiore protezione dell’interessato. Infine, ha sottolineato di declinare ogni responsabilità in caso di un rientro a casa dell’interessato.

 

                                  O.   Con replica 7 giugno 2022 il reclamante ha ritenuto che l’affermazione dell’Autorità di protezione secondo la quale “la situazione è chiaramente precipitata nel periodo seguente a novembre 2021” sarebbe troppo generica e priva di uno sviluppo argomentativo. A suo avviso i più recenti ricoveri ospedalieri, di natura prettamente fisica, non potrebbero per nessuna ragione giustificare una misura così drastica come una curatela generale, a maggior ragione ritenuto che l’interessato si era in quel frangente attivato autonomamente per chiamare i soccorsi e per essere ricoverato. Mancherebbe inoltre un riscontro probatorio relativo ad una turba psichica ai fini di giustificare la curatela generale, mentre i rapporti del Servizio psico-sociale non attesterebbero la necessità di tale misura. Il reclamante ha smentito il rimprovero secondo cui egli declinerebbe una cura psichiatrica, spiegando che la cura precedentemente offerta non avrebbe corrisposto alle sue esigenze (per ragioni linguistiche e di distanza dal domicilio). Il reclamante sarebbe ben consapevole della sua situazione e vorrebbe semplicemente poter vivere un modo indipendentemente e libero il resto della sua vita. Una curatela generale non potrebbe comunque andare a migliorare la sua condizione di salute fisica già compromessa. Mancando una tendenza suicidale, egli non si sottrarrerebbe a misure volte al miglioramento della sua situazione, bensì desidera in modo consapevole, poter vivere la sua vita nel migliore dei modi e mantenere l’esercizio dei diritti civili. L’imposizione di misure troppo incisive come una curatela generale ha dimostrato di non funzionare, mentre il consumo eccessivo di alcool sarebbe piuttosto la conseguenza della privazione dei suoi diritti. Il reclamante ha inoltre contestato quanto osservato dal curatore, siccome le sue tesi esposte non sarebbero di rilevanza per la situazione attuale e poiché mancherebbe una motivazione giustificante l’istituzione della curatela generale.

 

                                  P.   Con scritto 13 giugno 2022 il curatore ha dichiarato di rinunciare a formulare una duplica.

                                  Q.   Con duplica 24 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito l’assoluta necessità dell’interessato di beneficiare di durevole assistenza e di una misura di protezione ampia e duratura, con limiti ai diritti civili, e ciò in quanto ancora “attivo sulla scena giuridica”. L’Autorità di protezione ha indicato che l’unica misura meno incisiva ipotizzabile quale alternativa alla curatela generale, sarebbe una curatela di cooperazione con limiti specifici su una serie di atti giuridici, oppure una curatela di rappresentanza sempre con una delimitazione dei diritti civili su una serie di atti giuridici. L’Autorità di prime cure ha dichiarato di essere disposta a rivedere la propria decisione nella predetta maniera e di rimettersi quindi alla scrivente Camera per quanto attiene alla sorte del gravame.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una misura di curatela. In particolare, l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

                                         Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento temporanea (art. 398 cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

 

                               2.1.   Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. art. 390 CC n. 25).

 

                               2.2.   La turba psichica, nozione di natura qualitativa, è più estesa della disabilità mentale, comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio dipendenza da alcool, droghe o medicamenti) (cfr. CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 10; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg).

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184).

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità di discernimento è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la sua importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection del l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20 segg.).

 

                               2.3.   In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che s’intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio a una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192). Il grado dell’incapacità di provvedere ai propri interessi influisce sulla scelta del tipo di curatela da istituire così come sull’estensione dei compiti da affidare al curatore.

                                         La curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam, op. cit. art. 398 CC N. 10 pag. 484). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.

 

                               2.4.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’Autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

 

                                   3.   Per l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).

                                         Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

 

                               3.1.   Una perizia si rende in particolare modo necessaria in due casi: per ordinare un ricovero a scopo di assistenza e per la limitazione dei diritti civili in presenza di una disabilità mentale o di una turba psichica (segnatamente nell’ambito di una curatela generale). Entrambe queste misure incidono in maniera talmente gravosa sui diritti fondamentali della persona interessata, che la valutazione dei relativi presupposti richiede delle competenze specialistiche. Se la causa alla base di una prevista misura di protezione è una disabilità mentale o una turba psichica, per le quali una persona risulta bisognosa d’aiuto, è pertanto indispensabile che venga ordinata una perizia psichiatrica. A meno che un membro dell’autorità di protezione disponga di conoscenze specialistiche in ambito psichiatrico, la perizia deve quindi essere eseguita da un esperto esterno. Un rapporto medico della clinica responsabile o un’audizione del medico curante non è sufficiente e non può sostituire una perizia (FamPra.ch 2016, pag. 880 segg.).

 

                               3.2.   La perizia deve consentire all’autorità competente di rispondere ai quesiti giuridici essenziali, in particolare sullo stato di salute della persona interessata. Qualora il perito individua una disabilità mentale o una turba psichica deve riferire in che misura la persona interessata è capace o meno di riconoscere il significato, lo scopo e gli effetti di determinate azioni (elemento intellettuale), rispettivamente in che misura la persona risulta incapace di agire secondo la propria libera volontà e di resistere autonomamente ad eventuali ingerenze esterne (elemento caratteriale). In questo contesto, il perito deve specificare in che misura la persona interessata ha bisogno di essere assistita (bisogno d’aiuto). In particolare, quando si tratta di ordinare un ricovero a scopo di assistenza o di istituire una curatela generale, la giurisprudenza del Tribunale federale richiede l’esame dei seguenti punti: lo stato di salute dell'interessato; le limitazioni esistenti nella sua vita quotidiana; il bisogno di sostegno; la capacità di riconoscere il significato, lo scopo e gli effetti di determinate azioni; la capacità di agire razionalmente secondo il proprio libero arbitrio e di resistere a qualsiasi ingerenza esterna sulla propria volontà; la coscienza di malattia e del trattamento da parte dell'interessato (FamPra.ch 2016, pag. 874 segg.; ZK, Der Erwachsenenschutz, Meier, ad art. 398 CC n. 30).

 

                                   4.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

 

                                   5.   Nel caso concreto va innanzitutto esaminata la censura formale sollevata dal reclamante, secondo la quale l’istituzione della curatela generale non sarebbe sostenuta da una perizia psichiatrica.

 

                               5.1.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha indicato che le sue “conclusioni poggiano pure sui pareri espressi dal dr. __________, Servizio psico-sociale __________” (pag. 6), senza però meglio specificare di quale referto si tratti, ciò che dal profilo delle chiare esigenze probatorie prescritte risulta evidentemente insufficiente. In particolare relazione alla curatela generale, l’Autorità di protezione si è limitata a stabilire che “ritenuti i rapporti da parte del Servizio psico-sociale di __________, con cui si conferma la necessità di una curatela generale (…)”. La decisione impugnata non fa nessun altro riferimento ad un ulteriore rapporto medico o ad una valutazione psichiatrica e non viene citato alcun altro documento che potrebbe essere qualificato una perizia ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC.

 

                               5.2.   Con scritto 17 marzo 2022 l’Autorità di protezione si è rivolta al Dr. med. __________ e al Dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________, chiedendo a questi specialisti in psichiatria di pronunciarsi in merito alla necessità del prospettato ricovero in una casa medicalizzata, ovvero in una casa di riposo, domandando inoltre se a loro avviso “la curatela generale” nei confronti di RE 1 fosse “tuttora giustificata”. Così formulata, la domanda risulta troppo generica, mentre alla domanda se la misura fosse “giustificata” o meno deve seguire una valutazione di natura giuridica (la quale a sua volta si deve fondare su accertamenti di natura medico-psichiatrica). Sebbene nella medesima missiva l’Autorità di protezione ha richiamato la valutazione psichiatrica 18 febbraio 2022 stilata dallo stesso Dr. med. __________ durante la degenza ospedaliera dell’interessato presso l’Ospedale __________, referto medico che poteva fungere da base peritale per il ricovero a scopo di cura ed assistenza ex art. 450e cpv. 3 CC (in quanto ha potuto rispondere ai quesiti specifici e fornire all’Autorità di protezione le informazioni necessarie per giudicare sulla necessità del ricovero coatto), lo stesso rapporto non può invece essere qualificato quale accertamento sufficiente ai fini dell’istituzione della curatela generale. Infatti, tale rapporto medico non contempla né informazioni sulle capacità gestionali dell’interessato, né sul suo eventuale bisogno esteso di assistenza, bensì si limita a valutare la necessità e l’efficacia di un suo ricovero coatto. Inoltre, dagli atti non si evince affatto che l’Autorità di protezione abbia sottoposto ai periti le debite domande ai fini dell’istituzione di una curatela generale (alla valutazione non precede nessun incarico formale o altro documento contenente le domande rilevanti), e nemmeno i periti si sono autonomamente pronunciati sulla questione della curatela generale. Non vi è pertanto un documento attuale dal quale si evince in che modo concreto e in quali ambiti della propria vita RE 1 non risulterebbe in grado di gestirsi autonomamente e per quali ragioni concrete sarebbe necessario privarlo dei suoi diritti civili. A questo proposito occorre notare che la perizia psichiatrica del 13 ottobre 2020, oltre a risultare datata (essendo la situazione dell’interessato nel frattempo cambiato a livello del sostegno personale e amministrativo fornitogli), non ha comunque concluso che vi fosse una necessità di istituire una curatela generale e privare l’interessato dei diritti civili, anzi, è stato ritenuto che fosse necessario “l’istituzione, almeno provvisoria, di un rappresentante di salute” (punto J della perizia), mentre a livello gestionale “non è stato possibile appurare la gravità della problematica, né se sia correlata all’incapacità di provvedere ai propri interessi” (punto D della perizia). In seguito a questa perizia l’Autorità di protezione aveva infatti optato, in data 16 novembre 2020, per listituzione di una mera curatela di rappresentanza (senza alcuna limitazione dei diritti civili del curatelato), ritenendo la medesima sufficiente per la tutela dell’interessato. Ciò ritenuto, è a maggior ragione visto che nella decisione impugnata manca una debita motivazione inerente il bisogno di inasprimento della misura di protezione e il motivo per il quale l’attuale curatela di rappresentazione non basterebbe più a proteggere l’interessato. Di conseguenza, oltre al fatto che quest’ultimo referto peritale non è nemmeno stato citato nella decisione impugnata, lo stesso risulterebbe comunque insufficiente ai fini prospettati dall’Autorità di protezione.

 

                               5.3.   Infine, ritenuto che in seno all’Autorità di protezione non vi è un membro qualificato in grado di esprimersi sulle dovute domande di fondo medico-psichiatrico, non disponendo la membro permanente __________ di una formazione di tale natura, nemmeno l’audizione dell’interessato da parte di quest’ultima poteva supplire da mancanza di un documento peritale ai fini dell’istituzione della curatela generale. A maggior ragione visto che durante l’udienza 23 marzo 2022 l’Autorità di protezione, e per essa la membro permanente, non ha nemmeno posto a RE 1 le necessarie domande, oltre a mancare di informare lo stesso che in tale sede si sarebbe trattato di una valutazione peritale ai fini dell’istituzione di una curatela generale. Neppure il medico presente durante la stessa udienza, la Dr. med. __________, si è minimamente espressa sul tema della curatela generale (cfr. verbale d’udienza). Peraltro, il certificato medico 18 marzo 2022 del Servizio psico-sociale citato dall’Autorità di protezione durante l’udienza è palesemente difettoso ai fini probatori ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC, poiché troppo sommario e siccome nel medesimo mancano dei riferimenti sostanziali ai dovuti quesiti per il caso concreto. Per di più il medico ha erroneamente suggerito di “confermare” la curatela generale”, misura che però non era nemmeno ancora in atto, bensì solo prospettata.

 

                                   6.   Già solo per quest’ultime ragioni – ovvero in quanto agli atti manca una perizia psichiatrica atta a fornire informazioni sulle capacità gestionali concrete (sia a livello personale che amministrativo) dell’interessato, sul suo effettivo bisogno d’aiuto e sul motivo per cui l’attuale misura di protezione a suo favore non sarebbe più sufficiente a tutelarlo – il reclamo merita l’accoglimento. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata, e l’incarto è di conseguenza da ritornare all’Autorità di prime cure, affinché proceda ai necessari accertamenti peritali prima di pronunciarsi nuovamente sulle misure necessarie.

 

                                   7.   Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

 

                                   8.   RE 1 ha postulato di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Risultando ossequiate quest’ultime condizioni, la domanda può essere accolta.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, la risoluzione n. 274 del 24 marzo 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata.

 

                               1.2.   L’incarto è retrocesso ritornato all’Autorità di prime cure, affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.

 

                                   3.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

 

                                   4.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.