Incarto n.
9.2022.70

Lugano

22 agosto 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Dell'Oro

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

patr. da: PR 2

 

 

per quanto riguarda la disciplina del trasferimento in __________ del minore

 

PI 1

 

 

giudicando sul reclamo presentato il 6 maggio 2022 da RE 1 contro la decisione emessa il 22 aprile 2022 (n. 86/2022 del 25 aprile 2022) dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   PI 1, nato il 2017, è figlio di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati.

 

                                  B.   Le varie tappe del procedimento sono note alle parti e a questa Camera, che si è già pronunciata sulla fattispecie (vedi sentenza del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187 e, in particolar modo, sentenza di rinvio dell’8 febbraio 2022, inc. 9.2021.77). Per questa ragione ci si limiterà a ricordare e ad esporre solo quanto strettamente necessario per l’evasione del gravame qui in esame.

 

                                  C.   Nell’ambito di un’azione di mantenimento promossa il 17 ottobre 2018 da RE 1, con sentenza del 27 agosto 2019 il Pretore aggiunto della Pretura di __________, ha affidato il figlio PI 1 a CO 2, ha disciplinato il diritto di visita materno in un incontro di due ore la settimana sotto sorveglianza della curatrice, ha mantenuto l'autorità parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il padre ad agevolare la regolarizzazione dei documenti di PI 1 con le varie autorità, ha sancito il divieto di avvicinamento dell'attrice al convenuto, al figlio e alla loro abitazione e l’ha dispensata da obblighi alimentari verso il bambino. Contro tale decisione RE 1 è insorta con appello 23 settembre 2019 alla Prima Camera Civile del Tribunale di appello.

 

                                  D.   Con sentenza 5 maggio 2020 (inc. ICCA n. 11.2019.110) la Prima Camera Civile del Tribunale di appello ha parzialmente accolto l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado in relazione alle relazioni personali con la madre. I giudici cantonali hanno previsto dapprima un diritto di visita settimanale di tre ore, sotto sorveglianza della curatrice; dopo le prime tre visite e salvo parere contrario della curatrice, un diritto di visita settimanale di tre ore, senza sorveglianza, con consegna e riconsegna del figlio per il tramite della curatrice; dopo altre tre visite e salvo parere contrario della curatrice, un diritto di visita settimanale di quattro ore, senza sorveglianza, con consegna e riconsegna del figlio per il tramite della curatrice; almeno due contatti telefonici settimanali mediante videochiamate.

                                         Contro tale pronuncia RE 1 è insorta il 10 giugno 2020 al Tribunale federale con ricorso in materia civile.

 

                                  E.   Con “istanza di ratifica di trasferimento di domicilio” datata 19 agosto 2020 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), di essere autorizzato a modificare il luogo di dimora del figlio PI 1 da __________, garantendo le relazioni personali materne in forma sorvegliata a __________, vista l’attuale residenza di RE 1 a __________, in ragione delle nozze avvenute il 2019 con __________.

 

                                  F.   Con decreto 21 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha respinto le richieste presentate in via supercautelare da CO 2 e ha convocato le parti ad un’udienza il 27 agosto 2020 (successivamente rinviata al 29 ottobre). Nei memoriali presentati, RE 1 si è opposta al trasferimento del figlio in __________, e ha postulato il suo affidamento e l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva.

 

                                  G.   Con sentenza 25 febbraio 2021 (inc. 5A_475/2020) il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da RE 1 contro la pronuncia della Prima Camera Civile del Tribunale di appello. Il Tribunale federale ha considerato che la competenza delle autorità svizzere non sembrava essere venuta meno, in considerazione del fatto che la partenza del minore era avvenuta senza l'accordo della madre, titolare dell'autorità parentale congiuntamente al padre (consid. 1.2).

 

                                  H.   Con decisione 95/2021 del 16 aprile 2021 (ris. n. 07/2021 del 25 febbraio 2021) l’Autorità di protezione ha evaso positivamente la richiesta di CO 2 e lo ha autorizzato a trasferire il luogo di dimora del figlio PI 1 a __________. L’autorità di prime cure ha altresì respinto l’istanza riconvenzionale di RE 1 tendente ad ottenere l’autorità parentale esclusiva sul figlio e che il medesimo fosse affidato unicamente a lei per cura ed educazione. È stata inoltre revocata la curatela educativa in favore del minore. RE 1 è insorta contro tale decisione, postulandone l’annullamento e chiedendo che l’autorizzazione al trasferimento di PI 1 con il padre a __________ venga rifiutata e che il figlio le sia affidato.

 

                                    I.   Con decisione 8 febbraio 2022 (inc. CDP 9.2021.77) la Camera di protezione ha parzialmente accolto il reclamo presentato da RE 1 contro la suddetta decisione, annullandola e ritornando l’incarto all’Autorità di protezione. Ritenendo ancora data la competenza delle autorità svizzere e pur confermando il principio dell’autorizzazione al trasferimento di PI 1 all’estero con il padre, questa Camera ha ritenuto che la decisione impugnata non disciplinava in alcun modo i diritti di visita tra madre e figlio, aspetto che non poteva essere dissociato dall’autorizzazione al trasferimento stessa. Aveva pertanto intimato all’autorità di prime cure di stabilire, unitamente all’autorizzazione al trasferimento, un assetto di relazioni personali che permettesse a PI 1 di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti anche con la madre, nonostante il trasferimento in __________ deciso unilateralmente dal padre.

 

                                  L.   Con decisione 22 aprile 2022 (n. 86/2022 del 25 aprile 2022) l’Autorità di protezione ha constatato la sua intervenuta incompetenza a pronunciarsi sulle relazioni personali tra PI 1 e la madre, nel frattempo regolamentate dai tribunali __________ intervenuti nella fattispecie. L’autorità di prime cure ha altresì confermato la sua precedente decisione datata 16 aprile 2021 e dichiarato irricevibili tutte le domande formulate da RE 1 successivamente alla pronuncia 8 febbraio 2022 summenzionata.

 

                                  M.   Con reclamo 6 maggio 2022, oggetto del presente procedimento, RE 1 è insorta contro quest’ultima decisione dell’Autorità di protezione, postulandone la riforma. La reclamante chiede in particolare che, nel rilasciare l’autorizzazione al trasferimento di PI 1 in __________, venga stabilita una chiara regolamentazione che permetta a PI 1 di intrattenere delle relazioni personali con lei, a __________, rimettendosi per il resto al giudizio di questa Camera.

 

                                  N.   Con osservazioni 8 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha indicato che le relazioni personali tra madre e figlio sono già state regolate dalle autorità __________ e che la competenza delle autorità elvetiche non risulta più data. Con risposta 15 giugno 2022 CO 2 ha postulato la reiezione integrale del reclamo e la conferma della decisione impugnata per assenza di competenza territoriale delle autorità elvetiche.

 

                                  O.   Con scritto 27 giugno 2022 RE 1 ha contestato integralmente le osservazioni delle controparti, rinunciando a presentare una replica. Con scritto 5 luglio 2022 CO 2 si è riconfermato nelle sue argomentazioni. L’Autorità di protezione non ha duplicato.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Prima di entrare nel merito delle censure della reclamante nei confronti della decisione impugnata è imprescindibile chinarsi sulla questione della competenza a statuire di questo giudice, questione che deve essere oggetto d’esame d’ufficio ad ogni stadio del procedimento.

 

                               2.1.   Ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).

                                         Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza (par. 2).

                                         Giusta l’art. 7 par. 1 della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente (b).

                                         L’art. 7 par. 2 della Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione di tale Stato.

                                         Giusta l’art. 7 par. 3 della Convenzione, finché le autorità citate all’art. 7 par. 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 della Convenzione.

 

                               2.2.   Nel caso in esame, il trasferimento di PI 1 in __________ è avvenuto il 14 agosto 2020, senza l’accordo della madre e ancor prima che il padre presentasse all’Autorità di protezione la richiesta per la relativa autorizzazione, datata 19 agosto 2020. L’autorizzazione al trasferimento rilasciata dall’Autorità di protezione in data 16 aprile 2021, tempestivamente impugnata da RE 1 con gravame munito di effetto sospensivo, non è mai divenuta esecutiva (circostanza che non sembra essere stato considerata dal Tribunale di __________ nel suo decreto 25 maggio 2021) ed è infine stata annullata da questa Camera. Anche la decisione attualmente impugnata non risulta essere divenuta esecutiva e la sua efficacia è sospesa dal presente reclamo.

                                         In assenza di una valida autorizzazione da parte dell’autorità e stante l’opposizione della madre, pure titolare dell’autorità parentale, il trasferimento di PI 1 era da considerarsi illecito ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della Convenzione e non ha permesso il passaggio di competenze decisionali all’__________ di cui all’art. 5 cpv. 2 della Convenzione. Ciò comporta dunque che le autorità elvetiche sono rimaste competenti a pronunciarsi in relazione alla protezione del minore e che le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto erano abilitate ad adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 della Convenzione.

 

                               2.3.   Stante quanto sopra, vi è tuttavia da rilevare che – seppur per motivi diversi da quelli evocati dall’autorità di prime cure per sancire la sua incompetenza – la Camera di protezione si trova oggi a dover declinare la propria competenza a statuire sul reclamo presentato da RE 1, in applicazione dell’art. 7 par. 1 lett. b della Convenzione.

                                         Infatti, anche in caso di trasferimento illecito, le autorità dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale non conservano indefinitamente la loro competenza decisionale su di lui.

                                         A due anni dal trasferimento – noto a tutte le parti – PI 1 risiede durevolmente a __________, unitamente al padre. Quel luogo ha dunque ormai sostituito __________ quale suo centro di interessi e costituisce la sua nuova residenza abituale (cfr. STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid. 2.3.1; STF 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.2; STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1; STF 5A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3). Inoltre, nessuna domanda in vista del ritorno del minore è ormai più proponibile e non risulta che ve ne sia una in corso di esame dinnanzi alle autorità __________. Per questi motivi, sebbene il trasferimento di PI 1 fosse illecito, in applicazione dell’art. 7 par. 1 lett. b della Convenzione e in assenza di perpetuatio fori – principio secondo cui il tribunale territorialmente competente al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si fonda la sua competenza mutino in seguito (DTF 143 III 183 consid. 1, 2 e 4, in una fattispecie analoga; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3; RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6; sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1) – questo giudice si trova ormai impossibilitato ad entrare nel merito del gravame in oggetto e delle censure rivolte all’Autorità di protezione. Il reclamo è pertanto destinato ad un giudizio di irricevibilità.

 

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a carico di RE 1, che li ha già anticipati. La reclamante rifonderà a CO 2, che si è avvalso di un patrocinatore, fr. 800.– a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                  2.   Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 500.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.