Incarto n.
9.2022.96

Lugano

18 agosto 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

e

 

RE 2

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,  

 

 

 

 

per quanto riguarda i figli PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4;

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 maggio 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 23 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   PI 1 (2007), PI 2 (2009), PI 3 (2013) e PI 4 (2017) sono figli di RE 1 e RE 2.

 

                                  B.   A seguito di segnalazione riguardante la famiglia, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha chiesto un rapporto scolastico ai rispettivi direttori d’istituto dei quattro minori (cfr. rapporti 24 settembre e 4 ottobre 2021).

 

                                  C.   Il 25 ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e RE 2 per discutere della situazione famigliare e personale. Durante l’incontro è emerso che i genitori si erano nel frattempo separati.

 

                                  D.   Il 15 novembre 2021 la membro permanente dell’Autorità di prime cure ha sentito PI 3, PI 2 e PI 1 individualmente (cfr. verbale agli atti).

 

                                         Il 22 novembre 2021 l’Autorità di prime cure ha nuovamente convocato i genitori separatamente. Dalle parti è stato confermato che durante il fine settimana precedente, mentre si trovavano a __________ con i figli, a seguito di un litigio, RE 2 ha “dato una testata” alla moglie rompendole il naso.

                                         RE 2 si è detto dispiaciuto di aver “perso le staffe”, ma non si definisce una persona violenta ed ha informato di essere seguito dallo psicologo __________.

 

                                  E.   Con decisione cautelare 22 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’SMP di presa a carico terapeutica dei minori (art. 307 cpv. 1 CC) e disposto che “le relazioni personali padre-figli dovranno avvenire senza passaggio fra i genitori, ma dovranno scendere da casa o far capo a terzi per il passaggio / trasporto”.

 

                                  F.   Il 7 aprile 2022 l’SMP ha trasmesso il progetto terapeutico a sostegno dei quattro minori (cfr. agli atti).

 

                                  G.   Con scritto 17 maggio 2022 il SMP ha informato che i contenuti del progetto sono stati condivisi con i genitori, che si sono dimostrati formalmente collaboranti.

 

                                  H.   Mediante decisione 23 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha,

in via cautelare:

-       confermato il mandato al SMP di presa a carico terapeutica di PI 2 e PI 3 (art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 1);

-       fortemente consigliato per PI 1 un percorso psicologico presso il SMP (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2);

-       conferito mandato al SAE di fornire un sostegno ai genitori e in particolare per garantirlo verso PI 1 e PI 4 (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 3);

-       fatto ordine ai genitori di intraprendere una mediazione presso il Consultorio o presso il loro terapeuta di fiducia (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 4);

e nel merito:

-       ordinato dei controlli sul consumo di THC nei confronti di RE 1 e della figlia PI 1 con controlli a sorpresa (disp. 5);

-       conferito mandato di valutazione socio-famigliare/ambientale all’UAP (disp. 6);

                                         La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 9).

 

                                    I.   Con reclamo 28 maggio 2022 RE 1 e RE 2 (trasmesso per competenza dall’Autorità di protezione, cfr. scritto 9 giugno 2022) si sono aggravati avverso la predetta decisione, contestando in particolare l’ordine di mediazione (disp. 4), i controlli sul consumo del THC per la madre (disp. 5), il mandato di valutazione socio-ambientale (disp. 6) e la presa a carico terapeutica presso il SMP per PI 2 e PI 3 (disp. 1).

                                         I reclamanti informano di aver intrapreso una mediazione e un coaching (lo psicologo __________) e che ora il clima è sereno. Ragione per la quale si oppongono alla mediazione ordinata in sede di sentenza. Quanto all’obbligo di controlli THC sulla madre, la stessa ribadisce di aver fumato in una sola occasione con la figlia “per condividere con lei questa esperienza e farle capire che fumare non ha senso”. Non ritenendosi una consumatrice abituale di THC non accetta di sottoporsi a controlli a sorpresa.

                                         I reclamanti si oppongono alla presa a carico per PI 2 e PI 3, informando che nel caso in cui vi sarà la necessità provvederanno a scegliere una persona idonea.

                                         Pur riconoscendo di avere avuto delle difficoltà in passato, confermano che la situazione famigliare è migliorata lamentando che la decisione si baserebbe su due semplici colloqui avvenuti a novembre 2021.

 

                                  L.   Con scritto 9 giugno 2022 l’Autorità di prime cure ha trasmesso il reclamo alla Camera di protezione e indicato che non intende riconsiderare la propria decisione.

 

                                  M.   Con osservazioni 24 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto che il reclamo “per quanto riferito alla raccolta delle prove” sia immediatamente respinto in quanto irricevibile poiché diretto contro una decisione incidentale. Per quanto attiene “agli altri punti” l’Autorità rinvia alle considerazioni contenute nello scritto 9 giugno 2022 e riconferma la propria decisione.

Considerato

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha in particolare, in via cautelare, confermato il mandato al SMP di presa a carico terapeutica di PI 2 e PI 3 (disp. 1); fortemente consigliato per PI 1 un percorso psicologico presso il SMP (disp. 2); conferito mandato al SAE di fornire un sostegno ai genitori (disp. 3); fatto ordine ai genitori di intraprendere una mediazione presso il Consultorio o presso il loro terapeuta di fiducia (disp. 4) e nel merito: ordinato dei controlli sul consumo di THC nei confronti di RE 1 e della figlia PI 1 (disp. 5); conferito mandato di valutazione socio-famigliare/ambientale all’UAP (disp. 6).

Le misure sono state prese in sede d’udienza alla presenza di entrambi i genitori (che hanno sottoscritto il verbale di decisione). In sede d’osservazione l’Autorità di protezione ha precisato che gli interventi e accertamenti attuati sono di “bassa soglia” e vanno mantenuti per il bene dei minori. Considerate le difficoltà esistenti è necessario che gli accertamenti proseguano.

 

                                   3.   Nel loro reclamo RE 1 e RE 2 si aggravano contro i disp. 1, 4, 5 e 6 della decisione in esame. Ritenuto che la situazione fra i genitori sarebbe nel frattempo migliorata la mediazione non avrebbe alcun senso. Si oppongono ai controlli del THC ordinati alla madre, ribadendo che la stessa non sarebbe una consumatrice abituale. Quanto alla presa a carico per PI 2 e PI 3 assicurano che se vi fosse la necessità di un sostegno vi provvederebbero loro stessi.

 

                                   4.   Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio–ambientali, pedo–psichiatriche, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (RtiD I–2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1, 5A_498/2012); detta prassi mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 litt. a CPC su rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748) e della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 66 cpv. 2 LPAmm).

 

                                   5.   In quanto rivolto contro la decisione di conferire mandato di valutazione socioambientale all’UAP (disp. 6) e di ordinare dei controlli sul consumo di THC (disp. 5) il reclamo va dichiarato irricevibile. Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, in sede d’osservazione, i reclamanti non sostengono in alcun modo l’esistenza di un eventuale danno non altrimenti riparabile, ma si limitano a contestare la necessità e l’opportunità di simili assunzioni di prove.

 

                                   6.   Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i geni-tori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

 

                                         L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).

 

                                         Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, MEIER, art. 307 N. 5; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, MEIER, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; BREITSCHMID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1681 pag. 1095).

 

                                         Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.

                                         Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve es-sere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del mino-re. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.

 

                                         L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi).

                                         L’Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assi-stente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC I, MEIER, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

                                         Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.

 

                                         Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

 

                                   7.   Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

 

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considera-zione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collabo-rare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

 

                                   8.   Con la decisione in esame l’Autorità di protezione ha pure ordinato una mediazione ai genitori (disp. 4) ed una presa a carico per PI 2 e PI 3 (disp. 1).

                                         Dagli atti emerge che i minori hanno manifestato disagi a seguito della situazione famigliare. I rapporti scolastici trasmessi su richiesta all’Autorità confermano tale disagio. La condizione di PI 1 era già stata segnalata alla famiglia (comportamenti inadeguati all’età) con richiesta di collaborazione con la scuola ed invito a fare seguire la minore dall’SMP (cfr. scritto 4 ottobre 2021).

                                         Era pure già stata segnalata preoccupazione per lo stato di PI 3 (esprimeva il desiderio di morire e di farsi del male) a seguito della malattia della madre.

                                         L’Autorità ha pertanto convocato i genitori e sentito i minori. Durante l’audizione è stata confermata la conflittualità fra i genitori ed è emerso un grave fatto di violenza al quale hanno assistito i minori e che ha loro provocato un forte malessere. Mentre la famiglia si trovava a __________, a seguito di un alterco RE 2 ha “dato una testata alla moglie, rompendole il naso”. La signora teneva fra le braccia la figlia minore.

                                         Il disagio dei figli per la conflittualità famigliare affiora dalle audizioni dei minori stessi. Emerge altresì che la madre non ha chiesto aiuto e che sono i figli ad aver assunto la responsabilità di farlo per proteggere madre e fratelli.

                                         Dall’audizione di PI 1 (agli atti) traspare una consapevolezza e una grande sofferenza per la situazione famigliare.

                                         Dal canto loro i genitori sembrano voler sminuire i fatti.

 

                                   9.   Ora, diversamente da quanto ritengono i reclamanti, la necessità delle misure ordinate dall’Autorità di prime cure, a tutela del bene prioritario dei minori, emerge con ogni evidenza dagli atti. Al riguardo, si sono limitati a sostenere che se i figli dovessero necessitare di un sostegno vi provvederebbero scegliendo una persona idonea. Dagli atti emerge però che, benché già in passato era stato segnalato il bisogno di simili sostegni direttamente alla famiglia, la stessa non vi aveva dato seguito.

                                         Come indicato dall’Autorità di prime cure, una presa a carico di PI 2 e di PI 3 è quindi una misura necessaria a tutela del loro benessere. Questo in considerazione dei disagi manifestati e della poca consapevolezza emersi in sede d’udienza.

 

                                10.   Quanto alla mediazione va rilevato quanto segue.

 

                                         Giusta l’art. 314 cpv 2 CC “nei casi idonei l’autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione”. La disposizione riprende il tenore dell’art. 297 cpv. 2 CPC (Meier/Stettler, op. cit., loc. cit.). Il tentativo di una mediazione volontaria deve quindi essere distinto dalla mediazione obbligatoria. Quest’ultima può essere tutt’ora ordinata quale misura fondata sull’art. 307 cpv. 3 CC (cfr. Cottier, Protection de l’adulte, in CommFam 2013, pag. 1066, n. 28, con riferimenti). Dal 1° gennaio 2017, per altro, il legislatore federale, nell’ambito delle modifiche legislative sul mantenimento dei minori, ha reso applicabile l’art. 297 cpv. 2 CPC a tutte le procedure del diritto di famiglia riguardanti i figli – e non più solo del diritto matrimoniale – permettendo al giudice di ingiungere più ampiamente ai genitori di tentare una mediazione o anche disporla se la ritiene necessaria per il bene del figlio, anche al di fuori del matrimonio. La mediazione, se sono adempiute le condizioni dell’art. 218 CC, può essere gratuita (cfr. Messaggio del Consiglio Federale concernente la modifica del Codice civile svizzero del 29 novembre 2013, Mantenimento del figlio, pag. 542 e 543).

 

                                         Nel caso in esame i reclamanti non contestano la scelta del mediatore, bensì il fatto di doversi sottoporre a mediazione. Pur ammettendo di aver avuto difficoltà in passato dichiarano di aver già intrapreso una mediazione e un coaching con lo psicologo __________, assicurando di aver già raggiunto l’obiettivo della mediazione (migliorare la comunicazione). A mente di questo Giudice, come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, una mediazione famigliare con lo scopo di migliorare la comunicazione nella coppia separata, oltre che discutere le questioni educative, risulta nell’interesse prioritario del bene dei minori.

                                         Il fatto che gli stessi reclamanti ammettano di aver già intrapreso questo percorso conferma la bontà della misura.

                                         Neppure la circostanza secondo cui i genitori hanno ripreso la convivenza permette di giungere a diversa conclusione.

 

                                11.   Tutto quanto considerato, la situazione famigliare di conflittualità in cui hanno vissuto i minori e la conseguente messa in pericolo del loro bene non possono essere negate. In simili circostanze, la decisione dell’Autorità di protezione di ordinare una presa a carico terapeutica per PI 2 e PI 3 (disp. 1), come pure una mediazione fra i genitori (disp. 4), entrambe prese nell’interesse prioritario dei minori, appaiono proporzionate, resistono alle generiche critiche dei reclamanti e vanno di conseguenza confermate.

 

                                12.   Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                         Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico dei reclamanti in solido.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 400.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 500.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1 e RE 2, in solido.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.