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assistito dalla cancelliera |
Mecca |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 RE 2
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio a favore di RE 1 |
giudicando sul reclamo del 7 agosto 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 20 giugno 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con scritto 16 maggio 2023 RE 2 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) la situazione di sua madre RE 1 (1930), la quale, ancora dimorante in casa propria, sarebbe totalmente dipendente dall’assistenza di terzi in quanto ipovedente e in condizioni di declino, chiedendo l’Autorità di intervenire ai fini della sua protezione.
B. In data 24 maggio 2023 __________, l’altro figlio dell’interessata, ha presentato all’Autorità di protezione un’istanza cautelare di adozione di misure di protezione, chiedendo l’istituzione di una curatela generale a favore della madre con la nomina di una terza persona esterna alla cerchia famigliare quale curatore.
C. Su richiesta dell’Autorità di protezione, con rapporto medico 31 maggio 2023, il Dr. med. __________, ha certificato lo stato di salute dell’interessata, confermando uno stato di bisogno della paziente.
D. Con decisione 20 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ex art. 394 e 395 CC e quale curatrice è stata designata l’avv. PR 1. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato negato l’effetto sospensivo.
E. Contro quest’ultima decisione sono insorti l’interessata unitamente al figlio RE 2 mediante reclamo 7 agosto 2023, chiedendo innanzitutto la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo, mentre in via principale è stato chiesto l’annullamento della decisione impugnata e in via subordinata la nomina di RE 2 quale curatore della madre. I reclamanti hanno fatto valere una violazione del diritto di essere sentito dell’interessata, siccome non ascoltata da parte dell’Autorità di protezione. È stata contestata la necessità della misura adottata, non sussistendo, a loro avviso, uno stato di debolezza o un’incapacità dell’interessata di designare rappresentanti, e nemmeno vi sarebbero gli estremi per imporre la nomina di un curatore esterno alla famiglia e quindi per scavalcare la volontà espressa dall’interessata nelle relative procure rilasciate.
F. Con osservazioni 10 agosto 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata e ha chiesto la reiezione dell’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo. È stato ricordato com’erano entrambi i figli, sebbene con istanze separate, a chiedere l’istituzione di una misura di protezione a favore della madre, mentre di fronte alla forte conflittualità presente tra essi, l’Autorità di protezione ha preferito nominare quale curatore dell’interessata una persona esterna alla cerchia famigliare. L’Autorità di protezione ha richiamato il certificato medico del Dr. med. __________, evidenziando di non avere motivi per dubitare dell’attendibilità e dell’oggettività del medesimo, e rilevando di aver deciso di prescindere dall’audizione dell’interessata in quanto la sua capacità di intendere sarebbe “parzialmente compromessa”, ciò che non le permetterebbe “la completa e adeguata comprensione di una procedura d’audizione e comunque d’accertamento”.
G. Con decreto 24 agosto 2023 la scrivente Camera di protezione ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contemplata nel reclamo qui in esame.
H. Con osservazioni 29 agosto 2023 la curatrice ha ritenuto che la decisione impugnata (sia per quanto attiene all’istituzione della misura di protezione, sia per quanto attiene alla sua nomina quale curatrice) rispecchierebbe i bisogni di protezione dell’interessata in modo oggettivo. Alla luce dei pareri espressi da parte di entrambi i medici coinvolti, riferenti una scemata capacità di discernimento dell’interessata, la curatrice ha dubitato delle sue capacità di agire in giustizia. La curatrice si è espressa in modo critico rispetto alla scelta di cambiare il medico di fiducia dell’interessata, nonché all’intenzione del figlio RE 2 di allontanare il fratello dall’abitazione famigliare, siccome, in questo periodo di fragilità, ciò non risponderebbe ai reali bisogni della curatelata. La curatrice ha concluso che “l’oggettività di giudizio necessaria per garantire il benessere sociale, un’adeguata assistenza medica ed una soluzione d’alloggio confacente della signora RE 1 rischia di essere fortemente condizionata dai contrasti dei figli concernenti motivi economici”.
I. Con replica 16 ottobre 2023 i reclamanti hanno sottolineato come la volontà dell’interessata fosse sempre stata univoca e chiara, avendo ella affidato già da oltre 30 anni la gestione del suo patrimonio al figlio RE 2, criticando l’Autorità per non aver accertato sufficientemente i fatti prima di procedere all’istituzione della misura ritenuta inadeguata. Sulle capacità dell’interessata a contestare la misura adottata, i reclamanti hanno richiamato il certificato medico 28.09.2023 del Dr. med. __________ accertante la capacità di intendere e di volere della paziente, aggiungendo che in assenza di un tale certificato e in caso di dubbio, occorrerebbe ordinare una perizia a riguardo. È stato inoltre rilevato come RE 2 non avrebbe chiesto una curatela, bensì unicamente una “misura adeguata”, ciò che a suo avviso la curatela in questione non rappresenterebbe, in quanto l’interessata sarebbe in grado di decidere autonomamente a chi delegare la cura dei propri affari economici e della propria salute, risultando quindi ingiustificata la misura impugnata. Nemmeno il conflitto tra i figli potrebbe, secondo i reclamanti, giustificare l’istituzione della misura.
J. Con scritto 24 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica, riconfermandosi nella decisione impugnata.
K. La curatrice non ha presentato una duplica.
L. In data 29 gennaio 2024 la curatrice ha segnalato a RE 2 (tramite la sua legale) di aver eseguito delle verifiche sul conto corrente della curatelata, dalle quali è emerso che egli avrebbe, sebbene in vigore la curatela di rappresentanza, prelevato e trasferito denaro della madre per un totale di fr. 188'647.85, chiedendogli di riversare tale importo a favore della genitrice. Con scritti 8 e 16 febbraio 2024 RE 2 ha esposto le sue ragioni per tali prelievi e trasferimenti, producendo dei giustificativi di pagamento e proponendo di sottoporre il suo operato a una perizia contabile su ordine dell’Autorità di protezione. In seguito a questo scambio di corrispondenza tra le parti, in data 21 febbraio 2024 la curatrice ha sporto denuncia penale contro RE 2 a titolo di appropriazione indebita e di amministrazione infedele a danno della madre. La questione è oggetto di una separata procedura penale dinnanzi al Ministero Pubblico di __________.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
2.1. In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore o al rappresentante legale, né agli altri interessati) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 13). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.
2.2. L’audizione, quale componente del diritto di essere sentito, persegue due scopi principali: da un lato concede alla persona interessata di partecipare all’istruttoria, e dall’altro lato serve quale mezzo di delucidazione della fattispecie (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 4); è in altri termini un mezzo importante per l'Autorità per chiarire i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o mantenere una misura di protezione. Nell’ambito dell’istituzione di una misura di protezione, dato il carattere personale dell’oggetto della procedura, un’audizione della persona interessata appare indispensabile. È proprio mediante l’audizione personale che l’Autorità di protezione potrà avere una visione globale anche sul recente passato e sulle prospettive future della persona interessata, elementi che servono a meglio determinare la necessità e la proporzionalità di una misura. Qualora l’audizione serva alla delucidazione dei fatti, l’Autorità di protezione non potrà prescinderne. Il rifiuto della persona interessata a essere sentita, rispettivamente la sua mera passività, non svincolano affatto l’Autorità di protezione dal suo obbligo di sentirla. Considerato che la persona interessata è obbligata a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 448 cpv. 1 CC), l’Autorità di protezione non può rinunciare alla sua audizione, nemmeno se l’interessato si oppone; se del caso deve provvedere ad un’ulteriore convocazione fino ad impartire l’obbligo di presenziarsi all’audizione sotto la comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CP (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 10, 11, 28 e 29; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad art. 447 CC n. 7; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Per il resto, in particolare in merito alla persona del curatore, la portata dell’art. 447 cpv. 1 CC dipende dalle circostanze della fattispecie (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.2).
2.3. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 e 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6466; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).
Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione: la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita di nuovo oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140 III 1; STF del 14 maggio 2014, inc. 5A_290/2014, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).
2.4. Una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni e eccezionalmente, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Sennonché, le “determinate situazioni” evocate devono rimanere casi particolari, altrimenti l'eccezione diverrebbe la regola. Una riparazione entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria è esclusa, di conseguenza, nell'ipotesi di violazioni particolarmente gravi (DTF 127 V 437, cons. 3d/aa; SJ 125/2003 I pag. 317). Inoltre essa va applicata con cautela, poiché sottrae all'interessato il doppio grado di giurisdizione e ciò può configurare a sua volta – dandosene gli estremi – una violazione del diritto d'essere sentito (DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, cons. 5.2). Si ragionasse diversamente, del resto, un'autorità inferiore potrebbe sempre limitare il diritto di esprimersi delle parti, rinviando queste ultime a far valere le loro argomentazioni davanti alla giurisdizione di ricorso (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 242; sentenza ICCA del 6 giugno 2007, inc. 11.2005.163, cons. 2).
3. Nel caso concreto, l’Autorità di protezione non ha sentito RE 1 e dagli atti non si evince nessuna presa di posizione personale dell’interessata in merito alla sua volontà o meno di beneficiare di una misura di protezione o alla sua eventuale scelta rispetto alla persona del curatore.
Sono stati unicamente i famigliari e i vari curanti a esprimersi sull’asserito bisogno dell’interessata a essere affiancata da un curatore e su chi abbia a rappresentarla. Segnatamente, in seguito alle istanze (separate) presentate dai figli di RE 1 tendenti a un intervento di protezione a suo favore, l’Autorità di protezione ha invitato il Dr. med. __________, medico curante dell’interessata, a pronunciarsi sullo stato psicofisico della medesima. La decisione impugnata si basa sostanzialmente sul relativo certificato medico 31 maggio 2023. È su tale base che l’Autorità di protezione ha deciso di rinunciare all’audizione dell’interessata, citando la conclusione del medico inerente l’opportunità di un’audizione (“La capacità di intendere è parzialmente compromessa, a mio parere non permette alla paziente la completa ed adeguata comprensione di una procedura d’audizione o comunque d’accertamento”) e ritenendo di voler “sgravarla da ulteriori pesanti fardelli emotivi non opportuni tenuto anche conto dell’età avanzata della signora e della sia fragilità fisica, già comprovata” (cfr. osservazioni dell’Autorità di protezione punto 4.1.).
A prescindere dal fatto che la dichiarazione del Dr. med. __________ non prevede dei concreti motivi medici (fisici o psichici) per i quali andrebbe esclusa un’audizione (avendo il curante persino accertato una parziale capacità di discernimento della paziente), è la relativa considerazione dell’Autorità di protezione, secondo la quale un’audizione graverebbe ulteriormente l’interessata, che risulta insufficientemente dimostrata ai fini di giustificare la privazione dell’interessata del diritto di essere sentito. Alla luce della nota conflittualità tra i figli e del loro disaccordo totale su chi abbia ad assistere e rappresentare la madre, l’interessata andava senz’altro sentita dall’Autorità di protezione. Non vi sono pertanto valide ragioni per le quali un’audizione dell’interessata sarebbe risultata sproporzionata o impossibile da espletare, ritenuto che l’Autorità di protezione avrebbe avuto sia il tempo e il modo di sentire personalmente l’interessata.
3.1. Il diritto di essere sentito impone all’autorità di prendere effettivamente atto degli argomenti della persona interessata, di esaminarli e di tenerne conto nella sua decisione nella misura in cui incide sulla situazione giuridica dell’interessato (COPMA, Droit de la protection de l’adulte – Guide pratique, pag. 79; DTF 124 I 241, c. 2): nel caso concreto l’Autorità di protezione non ha minimamente considerato la posizione o gli argomenti dell’interessata in quanto quest’ultima non è stata né convocata né sentita (personalmente o per scritto) in merito alla procedura d’istituzione di una curatela nei suoi confronti e alla scelta del curatore.
Di conseguenza, l’Autorità di protezione ha contravvenuto ad entrambi gli scopi previsti dall’audizione personale della persona interessata dalla procedura (cfr. punto 2.2. di cui sopra): da un lato, all’interessata non è stato permesso di partecipare all’assunzione delle prove, ovvero di pronunciarsi in merito alle istanze dei figli, al certificato medico 31 maggio 2023 del Dr. med. __________; dall’altro lato, e soprattutto, mancando del tutto una presa di posizione e un’argomentazione personale dell’interessata in merito all’istituzione della curatela, l’Autorità di protezione ha omesso di accertare in maniera completa la fattispecie.
4. Accertata la violazione del diritto di essere sentita dell’interessata, l’esame di merito delle censure del reclamo si rende superfluo.
Inoltre, non essendo dati i presupposti per una relativa sanatoria da parte della scrivente autorità di reclamo, la decisione impugnata deve essere annullata, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 121 I 230, cons. 2a). Di conseguenza, gli atti vengono retrocessi all’autorità inferiore affinché statuisca nuovamente rispettando il diritto di essere sentito.
4.1. Va comunque rilevato che, ritenuta l’evidente situazione di fragilità psicofisica in cui si trova l’interessata, affetta da seri problemi di salute e trovandosi in un’accertata situazione famigliare altamente conflittuale, è indubbia la presenza di motivi validi per l’introduzione di misure immediate di protezione a suo favore (a maggior ragione alla luce dei più recenti sviluppi delle circostanze e della procedura penale in corso nei confronti del figlio RE 2 a danno dell’interessata). Per queste ragioni, non appena cresciuto in giudicato il presente giudizio, l’Autorità di protezione è invitata ad adottare, senza indugio, le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte a garantire a RE 1 la necessaria protezione della sua persona e dei suoi interessi patrimoniali. Inoltre, viste le eccezioni sollevate da parte dell’Autorità di protezione e della curatrice circa la capacità dell’interessata a stare in giudizio, andrebbe valutata anche l’opportunità dell’istituzione di una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 449a CC.
5. Gli oneri della presente decisione seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
In considerazione della violazione del diritto di essere sentito commessa dall'Autorità di protezione (STF 4A_340/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 4 e rif.), si giustifica tuttavia di porre a carico di quest'ultima l'obbligo di versare ai reclamanti un'indennità per ripetibili (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; consid. 6; sentenze CDP del 18 agosto 2014, inc. 9.2014.103, consid. 11, del 13 maggio 2015, inc. n. 9.2014.133).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
1.1. Di conseguenza, la decisione 20 giugno 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata.
1.2. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure, affinché proceda all’audizione di RE 1 rispettando il diritto di essere sentito e statuisca nuovamente sul caso ai sensi del considerando n. 4.1.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità regionale di protezione __________ è tenuta a versare a RE 1 e RE 2 fr. 600.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.