Incarto n.
9.2023.114

Lugano

13 marzo 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

e a

 

PI 2

patr. da: PR 2

 

 

 

per quanto riguarda l’autorizzazione al progetto educativo e a trasferire il luogo di dimora della figlia PI 1

 

 

 

giudicando sul reclamo del 16 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   PI 1 (2008) è nata dalla relazione tra RE 1 e PI 2. I genitori sono separati dal 1 luglio 2011. Le Autorità di protezione si sono occupate della minore sin dal momento della separazione, al fine di stipulare una convenzione di mantenimento e per il diritto alle relazioni personali. Con decisione 28 novembre 2012 il Pretore aggiunto __________ ha omologato un accordo sul mantenimento della figlia da parte del padre.

 

                                  B.   In considerazione di un’importante conflittualità tra i genitori relativamente alle relazioni personali tra padre e figlia, con decisione 17 giugno 2013 l’allora competente Autorità regionale di protezione __________ ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1, nominando __________. Parallelamente ha disciplinato i diritti di visita. L’autorità parentale è esercitata congiuntamente dal 2015.

 

                                  C.   In vista della conclusione della scuola media (nel mese di giugno 2023), il 22 novembre 2022 la madre ha presentato un’istanza all’ Autorità regionale di protezione __________, nel frattempo divenuta competente, tendente all’autorizzazione a trasferire a __________ la dimora della figlia PI 1 a partire dal settembre 2023, tenuto conto del disaccordo del padre PI 2. Il progetto per la figlia era quello di frequentare la “__________”, e risiedere presso la compagna della madre.

 

                                  D.   Dopo aver sentito il padre che si è dichiarato contrario alla richiesta di trasferimento ritenendo che sarebbero mancate sufficienti informazioni sul progetto educativo, l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza con i genitori il 19 gennaio 2023, durante la quale entrambi sono rimasti sulle loro posizioni. La figlia è stata sentita dall’Autorità di protezione il 2 marzo 2023.

 

                                  E.   Con decisione 14 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1 di autorizzazione al trasferimento del luogo di dimora della figlia PI 1, come pure per l’iscrizione presso la “__________” (disp. 1, disp. 1.1). Ha inoltre respinto ogni altra domanda procedurale o di merito (disp. 2) e intimato le osservazioni 21/24 aprile 2023 del padre e 27/28 aprile 2023 della madre (disp. 3). Ha infine posto a carico di RE 1 tasse di fr. 500.– e spese in fr. 150.–, condannandola a rifondere al padre fr. 1'000.– di ripetibili (disp. 4). L’Autorità di prime cure ha ritenuto che il progetto formativo non sarebbe nell’interesse della minore, che potrebbe ottenere la medesima formazione in Ticino, mentre il suo allontanamento dai genitori non ne garantirebbe un luogo di dimora idoneo ai bisogni di cure, educazione e affetto necessari. PI 1 risiederebbe a __________ con una persona terza per la quale non sarebbero state fornite sufficienti indicazioni e assicurazioni della sua idoneità e la volontà espressa dalla ragazza sarebbe caratterizzata da aspettative generiche relative alla futura professione. Il trasferimento non fornirebbe quindi garanzie rispetto alla cura da parte di terzi, in una città che non sarebbe “rassicurante”, con il rischio di compromettere le relazioni personali con il padre.

 

                                  F.   Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 16/18 agosto 2023. Essa chiede in via principale l’autorizzazione a iscrivere la figlia PI 1 all’istituto “__________” e al trasferimento della sua dimora a titolo di studio. In via subordinata postula che la decisione sia annullata e che l’incarto rinviato all’Autorità di protezione per “l’istruttoria, il contraddittorio e una nuova decisione”. Protesta tasse, spese e ripetibili.

                                         La reclamante contesta all’Autorità di protezione di non aver organizzato un’udienza nella forma del contraddittorio, ma che il 19 gennaio 2023 si sarebbe tenuta solamente un’udienza conciliativa, verbalizzata unicamente sulle posizioni di principio delle parti. Secondo la madre, dall’ascolto della figlia emergerebbe chiara la sua volontà di svolgere un percorso formativo all’estero, in particolare nella scuola scelta a __________, ciò che non sarebbe stato tenuto adeguatamente in considerazione, anche in virtù del grado di maturità della minore. Considerando che il trasferimento sia subordinato e conseguente alla scelta del percorso formativo, ritiene arbitraria la decisione dell’Autorità di protezione, in quanto emanata in assenza di un contraddittorio, insufficientemente motivata e carente di una concreta valutazione del bene della minore.

 

                                  G.   Con osservazioni 4 ottobre 2023 PI 2 si è opposto al reclamo, chiedendo che sia respinto. Egli contesta tutte le argomentazioni di RE 1, ritenendo di non essere stato sufficientemente informato del progetto formativo all’estero. Appoggia la decisione impugnata, sostenendo che l’autorizzazione dell’Autorità di protezione al soggiorno, anche per motivi di studio, sia necessaria in quanto non si tratterebbe di una situazione temporanea, ma di un trasferimento di dimora ai sensi dell’art. 301a CC. Considerando che la figlia non sarebbe sufficientemente matura per valutarne le conseguenze e che si tratterebbe di una decisione della madre, chiede che sia sentita la curatrice educativa.

 

                                  H.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 13 ottobre 2023. Essa conferma la decisione impugnata, precisando che i genitori hanno avuto modo di esprimersi e documentare le loro posizioni. Sostiene che la madre non avrebbe fornito sufficienti informazioni sul progetto di studio e sulle condizioni abitative della figlia e in particolare non avrebbe indicato in quale luogo avrebbe alloggiato la minore, poiché la sua compagna di vita non si è ancora trasferita da __________ a __________. L’Autorità di protezione ritiene di aver menzionato le alternative scolastiche della minore nell’ottica di una valutazione di un corretto esercizio da parte della madre della sua autorità parentale. Solleva quindi dubbi sulle sue capacità genitoriali, con riferimento anche all’interruzione, posteriore all’emanazione della decisione, delle relazioni personali di PI 1 con il padre.

 

                                    I.   RE 1 con replica 2/5 novembre 2023 ha confermato le proprie argomentazioni, ribadendo nuovamente che l’udienza tenuta avrebbe avuto carattere di conciliazione e che non sarebbe fallita già durante il suo svolgimento, ma soltanto in seguito. Di conseguenza ritiene che prima dell’emanazione della decisione l’Autorità di protezione avrebbe dovuto formalizzare l’istruttoria, con la possibilità di fornire tutte le informazioni considerate necessarie dall’Autorità di prime cure. Chiarisce di aver giudicato prematura la ricerca di una soluzione abitativa, in quanto dipendente dall’accordo del padre e dell’Autorità sul progetto di studio della figlia. Reputa infine necessaria l’audizione di PI 1da parte del Presidente di questa Camera, in quanto la registrazione del suo ascolto dinnanzi all’autorità inferiore è andata persa e il relativo verbale scritto fornirebbe solo un’indicazione parziale e di massima.

 

                                   J.   Tramite duplica 15 novembre 2024 l’Autorità di protezione ha precisato di non avere ulteriori osservazioni ma che a seguito dell’interruzione da parte di PI 1 delle relazioni con il padre, avvenuta dopo l’emanazione della decisione impugnata, la minore è stata nuovamente sentita il 26 ottobre 2023. Visto l’esito positivo dell’ascolto, l’Autorità di protezione ha annunciato l’intenzione di organizzare un’udienza alla presenza del padre e della figlia.

 

                                  K.   Il 22 novembre 2023 PI 2 ha presentato la sua duplica, ribadendo quanto esposto in precedenza e contestando integralmente le argomentazioni contenute nella replica di RE 1. In particolare conferma di ritenere inconciliabili le rispettive posizioni e di non considerare che possa essere rimproverata all’Autorità di protezione una conduzione irrituale del procedimento o lesiva del diritto di essere sentita della madre, che peccherebbe quindi di eccesso di formalismo. Conferma che i rapporti tra i genitori e la figlia sarebbero in evoluzione, anche tenuto conto della procedura dinnanzi all’Autorità di protezione tendente a riavvicinare PI 1 al padre.

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nella fattispecie l’Autorità di protezione ha negato l’autorizzazione a RE 1 a trasferire la dimora della figlia PI 1 in applicazione dell’art. 301a CC. Nemmeno le ha concesso l’autorizzazione all’iscrizione in una scuola superiore all’estero, tenuto conto del disaccordo del padre PI 2 e considerando che il progetto non sia sufficientemente chiaro e nell’interesse della minore.

                                         Alla decisione si oppone RE 1, ritenendola insufficientemente motivata e contestando all’Autorità di primo grado di non aver svolto correttamente l’istruttoria, non avendole dato modo di esprimersi con prove documentali. Siccome la registrazione dell’ascolto della figlia è andata persa per ragioni tecniche, chiede sia svolto nuovamente in sede di reclamo, al fine di chiarire la volontà e il bene della minore, del quale a suo dire l’Autorità di prime cure non si sarebbe curata.

                                         Il padre si oppone al reclamo, postulando la conferma della decisione contestata. Egli reputa che la procedura si sia svolta correttamente e critica a RE 1 di non aver saputo fornire sufficienti informazioni sul progetto, come pure di non aver dimostrato l’interesse della figlia a frequentare una scuola all’estero, risiedendo presso terzi, invece che svolgere la sua formazione in Ticino. Egli considera inoltre che tale scelta pregiudicherebbe le sue relazioni personali con la figlia.

 

                                   3.   Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

                                         Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC). Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera, ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid. 2.4.2; v. anche sentenza CDP dell’8 novembre 2018, inc. 9.2018.112, consid. 5.3, confermata con STF 5A_951/2018 del 6 febbraio 2019; sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.3 e relativa STF del 17 ottobre 2017, inc. 5A_634/2017, consid. 2; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 3.3, pubblicata in RTiD II-2017 n. 9c pag. 784), il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato al consenso dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).

 

                               3.1.   Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF 142 III 481 consid. 2.7).

                                         Come visto, le circostanze del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v. anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

                                         Il Tribunale federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3; sempre che il cambio di custodia sia possibile, v. STF 5A_47/2017 del 6 novembre 2017, consid. 3.2 e 5).

 

                                   4.   Nel suo apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

 

                                    5.   RE 1 contesta innanzitutto lo svolgimento corretto della procedura di primo grado, sostenendo che l’Autorità di prime cure si sarebbe limitata a svolgere un’udienza conciliativa, che è fallita, mentre sarebbe mancata la possibilità successiva di esprimersi nuovamente con prove documentali. Essa ritiene inoltre necessario che questo Giudice proceda nuovamente all’ascolto della figlia, in quanto la registrazione dell’udienza avvenuta dinnanzi all’autorità di prime cure è andata persa. Come meglio sarà chiarito nel seguito, le censure relative alla procedura possono rimanere indecise, in considerazione dell’esito del presente procedimento e del rinvio degli atti all’Autorità di prime cure per l’emanazione di una nuova decisione motivata e dopo una nuova audizione di PI 1.

 

                                   6.   In concreto, l’Autorità di protezione, in applicazione dell’art. 301a cpv. 2 CC ha negato a RE 1 l’autorizzazione a trasferire all’estero il luogo di dimora della minore per ragioni di studio, in circostanze che non prevedono il trasferimento della madre, che ne esercita la custodia. La reclamante ritiene necessario accertare che, contrariamente da quanto valutato dall’Autorità di prime cure, lo spostamento all’estero della minore e la delega delle sue cure a terze persone dipende esclusivamente dal progetto formativo proposto e non corrisponde di fatto a un cambiamento del luogo di dimora.

                                         Secondo questo giudice, gli argomenti dell’Autorità di protezione non resistono alle critiche della reclamante, che a giusta ragione lamenta l’insufficiente motivazione della decisione. In definitiva, le giustificazioni fornite a sostegno del diniego di approvare il progetto formativo proposto non possono trovare conferma, apparendo confermato dagli atti (e ulteriormente suffragato dagli avvenimenti successivi all’emanazione della decisione impugnata) che il trasferimento all’estero di PI 1 dipende esclusivamente dalla prospettata frequentazione di una scuola, mentre si può certamente considerare che il centro di interessi di PI 1 rimarrà in Ticino, dove manterrà le amicizie e le relazioni attuali. Diversamente da quanto dichiarato da PI 2, che a sostegno della decisione impugnata asserisce che la frequentazione della scuola all’estero maschererebbe un trasferimento definitivo di madre e figlia, allontanando quest’ultima da lui, nessun elemento può far dubitare concretamente della volontà della ragazza di rientrare regolarmente durante i fine settimana e le vacanze scolastiche, anche per incontrare il padre, in modo da non pregiudicare le relazioni personali. Al proposito si osserva che la distanza è percorribile in treno in poco più di tre ore e dagli appunti relativi al suo ascolto dinnanzi all’Autorità di protezione emerge altresì che l’argomento è stato trattato con PI 1 che non sembra aver mostrato preoccupazione, diversamente dall’Autorità e dal padre. Di conseguenza, a mente di questo giudice, in considerazione della situazione concreta, vista l’età e la situazione della minore, un soggiorno per ragioni di studio non pone in discussione il centro di interessi della minore, che rimarrà in Ticino, mentre nessuna delle argomentazioni del padre o dell’Autorità di primo grado permettono di dubitare che il soggiorno di PI 1 a __________ possa essere di altra natura.

 

                                   7.   Le motivazioni dell’Autorità di protezione per contestare il progetto formativo proposto da RE 1 non appaiono oggettivamente sufficienti e non possono pertanto essere condivise.

 

                               7.1.   L’Autorità di protezione rimprovera alla madre di non fornire garanzie circa la persona presso cui risiederebbe la figlia. La reclamante specifica di aver informato l’Autorità di prime cure sulle generalità e la disponibilità a un incontro della persona con cui vivrebbe PI 1, a __________ (di fatto non un’estranea ma sua compagna di vita). In effetti, dal verbale di audizione del 19 gennaio 2023 risulta che “la permanenza a __________ durante la settimana sarebbe garantita dall’accoglienza di sua figlia dalla compagna della madre __________, fisioterapista in __________ che trasferirà nel corso di questa estate la sua abitazione in __________ e tutti i fine settimana la figlia farebbe ritorno una volta a casa della madre e una volta a casa del padre in Ticino, viaggiando di principio sul treno”. Né il padre, né l’Autorità di protezione, hanno fornito elementi che possano far dubitare dell’idoneità di questa persona all’accoglienza di PI 1 e nemmeno questo giudice ritiene date le condizioni per mettere in discussione le capacità della madre di valutare eventuali pericoli per la figlia o di non rispettarne il bene e gli interessi. Non appaiono infatti sostenibili le preoccupazioni dell’Autorità di protezione che ritiene ci sia “da domandarsi se il bene di lei sia meglio preservato con il cambiamento del luogo di dimora nel luogo prospettato dalla madre, ossia la figlia da sola con terzi a __________, oppure se rimanere con la madre quale genitore affidatario e mantenere relazioni personali con il padre ex art. 273 ss CC come ora di un fine settimana ogni due”. Nemmeno il padre fornisce consistenti motivazioni circa l’asserita fragilità del progetto educativo proposto. Egli sostiene peraltro che avrebbe acconsentito al soggiorno della figlia a __________ per motivi di studio a condizione di ricevere “debite e verificabili rassicurazioni”, reputando che PI 1 abbia “una insufficiente maturità (…) nel valutare le implicazioni e, soprattutto, le possibili difficoltà connesse con un suo prematuro trasferimento all’estero per motivi di studio”. Difficoltà su cui è impossibile esprimersi, non essendo circostanziate. Abbondanzialmente si rileva che un confronto tra padre e figlia anche su tali aspetti potrebbe giovare alla relazione e chiarire, dove necessario, le varie posizioni.

 

                               7.2.   Questo giudice non trova conferme concrete nemmeno relativamente ai pericoli specifici espressi dall’Autorità di protezione sulla città dove PI 1 soggiornerebbe per motivi di studio (“__________ è una grande città portuale internazionale, il cui contesto sociale residenziale e quello provvisorio legato agli equipaggi navali non è certamente rassicurante per una quindicenne che vivrebbe ospite di una persona che non ha legami famigliari con lei e senza obblighi di responsabilità educativa e normativa verso di lei”). È innegabile il cambiamento di contesto tra __________ e __________, tuttavia quanto sostenuto dalla madre, che ritiene la figlia una “ragazza con la testa sulle spalle” con le necessarie competenze per frequentare una scuola in una grande città, “dove migliaia di adolescenti vivono, crescono e studiano” è peraltro confermato da elementi oggettivi, come pure non risulta che i genitori non dispongano di sufficienti strumenti per salvaguardare il bene della figlia e controllare, anche a distanza, il buon andamento del progetto formativo, adottando se del caso i provvedimenti che si dovessero supporre.

 

                               7.4.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione sostiene che rimanendo in Ticino a PI 1 non sarebbe preclusa nessuna strada formativa, potendo ella frequentare “ogni tipo di scuola medio superiore”, mentre la scuola scelta a __________ avrebbe una sede anche in Ticino, a __________. Anche il padre concorda con l’Autorità di protezione sulla possibilità che avrebbe la figlia di ottenere in Ticino una formazione simile a quella all’estero. Al proposito la madre giustifica la scelta della scuola in ragione del suo prestigio e anche per il costo, che la nonna materna non sarebbe disposta e in grado di finanziare in Ticino. RE 1 chiarisce inoltre che il padre da anni non contribuirebbe, o lo farebbe solo parzialmente, al mantenimento della figlia, con conseguenti procedure esecutive in corso. Con ogni evidenza, la scelta di rimanere in Ticino e frequentare una qualsiasi altra scuola non può pertanto essere considerata identica al progetto propugnato dalla reclamante, che di conseguenza a giusta ragione critica all’Autorità di protezione di non aver motivato nemmeno tale argomento.

 

                                   8.   Nelle circostanze descritte, anche secondo questo Giudice all’Autorità di protezione si può rimproverare di non aver non aver valutato concretamente se la scelta formativa sia nell’interesse della figlia e di non aver fornito sufficienti giustificazioni a sostegno del suo diniego ad autorizzare il progetto a cui il padre non ha acconsentito. Si osserva peraltro che risulta dagli atti che PI 1, delusa dal rifiuto paterno e dell’Autorità di aderire alle sue richieste, ha in seguito respinto qualsiasi progetto di formazione alternativo e ciò contrariamente al suo bene. Dagli atti emerge inoltre che per alcuni mesi ella ha pure interrotto le relazioni personali con il padre.

                                         Al proposito, non si può esimersi dall’osservare che la volontà a suo tempo espressa dalla minore non può essere concretamente chiarita, anche a causa della perdita della videoregistrazione del suo ascolto presso l’Autorità di protezione e quanto giudicato dall’Autorità di protezione e sostenuto dal padre relativamente all’insufficiente maturità di PI 1 non è supportato da elementi concreti. Considerata la sua età e capacità di discernimento, nulla permette pertanto di giudicare che essa non sia in grado di valutare e esprimere le scelte e preferenze che meglio rispettino il suo bene e i suoi interessi, ponderando eventuali aspetti negativi o rischi. D’altra parte, gli effetti provocati dalla decisione impugnata, dopo la quale la ragazza ha rifiutato altre opzioni e ha interrotto le relazioni con il padre, lasciano supporre che la sua reale volontà non sia stata concretamente ascoltata e rispettata. Ciò che appare confermato pure dal breve riassunto del suo ascolto, dal quale emerge il suo desiderio di frequentare la scuola di __________ (“rimarrei molto delusa se non ci potessi andare”). Di conseguenza, l’impossibilità di verificare l’espressione della volontà della ragazza in quanto la videoregistrazione non è disponibile per un guasto tecnico, impone a questo giudice di ritornare l’incarto all’Autorità di prime cure affinché proceda nuovamente con l’ascolto e possa accertare con la necessaria precisione i suoi reali bisogni.

 

                                         Abbondanzialmente si evidenzia che emerge dagli atti che PI 1 è stata sentita a riguardo delle relazioni personali con il padre il 26 ottobre 2023, mentre l’Autorità di protezione avrebbe tenuto un’udienza con lei e il padre il 23 novembre 2021 (cfr. duplica 22 novembre 2023 di PI 2). Essendosi nel frattempo conclusa l’istruttoria dinnanzi alla scrivente Camera e non avendo ricevuto alcun aggiornamento da parte dell’Autorità di protezione, non è dato di sapere quali siano attualmente i rapporti tra padre e figlia, che in ogni caso si auspica siano migliorati e possano permettere un dialogo costruttivo anche in relazione al suo futuro scolastico.

 

                                   9.   Visto quanto precede, il reclamo merita accoglimento ai sensi dei considerandi. La decisione impugnata è quindi annullata e l’incarto è rinviato all’Autorità di prime cure, affinché statuisca nuovamente e senza indugio sulla questione, emanando in termini brevi una nuova decisione adeguatamente motivata, sulla base di un ascolto aggiornato di PI 1.

 

                                10.   Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguono il principio della soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

 

                                         Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nella concreta fattispecie, PI 2 ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella proposta di respingere il reclamo e si giustifica pertanto di condannarlo alla rifusione di ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza la decisione 14 luglio 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata. L’incarto viene rinviato all’Autorità di prima sede affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. PI 2 rifonderà a RE 1 fr. 1’000.– di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.