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assistito dalla cancelliera |
Decristophoris |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e con blocco dell’accesso a dati beni (conti bancari e postali) ex art. 394 e 395 cpv. 3 CC;
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giudicando sul reclamo del 22 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17/21 luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1, nato il 1976 e domiciliato a __________ unitamente alla madre __________ (1942), presenta un ritardo dello sviluppo psicomotorio, intellettivo e linguistico, con immaturità affettiva in ragione della quale è stato posto al beneficio di una rendita AI e di prestazioni complementari.
B. Con scritto 3 marzo 2022 la Dr.ssa med. __________ ha richiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di protezione) l’istituzione di una misura di curatela a favore di RE 1, ritenendolo non in grado di comprendere i rischi del suo agire e ciò a causa di una patologia psichica, come pure di una debolezza di mente congenita, che lo rende esposto a inganni, raggiri e truffe, soprattutto in certi ambiti, quali, ad esempio, quelli affettivi. Ella attesta altresì una mancanza di consapevolezza dei propri limiti e delle difficoltà di RE 1, il quale non si è reso collaborante – viceversa contrariato – nei confronti dell’aiuto e dell’appoggio della rete nella gestione dei suoi affari e dei suoi interessi.
C. RE 1 è stato di seguito sentito in data 16 maggio 2022 dal delegato dell’Autorità di protezione, sede nella quale ha indicato di opporsi ad un eventuale misura di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, volendo egli stesso gestire i propri averi finanziari, precisando nel contempo di prendere in considerazione unicamente una curatela di sostegno. Sua presa di posizione ribadita durante l’udienza dinanzi all’Autorità di protezione di data 25 luglio 2022, occasione durante la quale, pur rimanendo contrariato alla misura di curatela, ha tuttavia conosciuto e accettato la nomina di __________, collaboratrice del servizio dell’Accompagnamento Sociale della Città di __________, quale sua curatrice.
D. Dagli estratti datati 7 marzo 2022 e 5 maggio 2023 del registro delle esecuzioni dell’Ufficio di esecuzione di __________ richiamati dall’Autorità di protezione, è emerso che RE 1 presenta una situazione debitoria disastrosa – esecuzioni per un conteggio totale di fr. 217'171.40 e attestati carenza beni per fr. 214'300.65 – condizione analoga alla madre convivente e di cui il figlio ha più volte indicato di prendersene personalmente cura, anche per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e finanziari.
E. Frattanto sono pure giunti all’attenzione dell’Autorità di protezione il rapporto medico 14 giugno 2022 del Servizio psico-sociale, __________ (di seguito SPS), nonché gli esiti della perizia psichiatrica 30 marzo 2023 ad opera dei Dr. med. __________ e __________, dai quali si evince che l’interessato presenta “un ritardo mentale, stimato come lieve, con significativa compromissione comportamentale (…) e una totale assenza di critica in merito a ciò, affermando di essere, a suo avviso, perfettamente in grado di amministrare le proprie finanze” e che “la fragilità cognitiva del peritando lo espone al rischio di fare delle scelte in ambito finanziario che non rappresentano il suo interesse e possono causargli delle difficoltà economiche. La refrattarietà già dimostrata ad accettare un aiuto nella gestione delle sue finanze rischia di manifestarsi in comportamenti disfunzionali per quanto riguarda la gestione del denaro anche se potesse far riferimento a una persona incaricata di consigliarla. Per tale motivo, appare utile che il peritando sia privato dell’accesso ai propri beni, e incaricare un curatore amministrativo della copertura dei costi legati alle questioni primarie”.
Con successivo scritto 5 giugno 2023, rispondendo alle domande di delucidazione peritale presentate da RE 1 per il tramite del suo legale, i periti hanno altresì evidenziato come la sua condizione sia di natura cronica e poco suscettibile a miglioramento, ribadendo ancora una volta che l’interessato non è “autonomo nella gestione delle sue finanze e delle pratiche amministrative”.
F. Dal 1. marzo 2022 RE 1 è risultato altresì in arretrato con il pagamento delle pigioni dell’appartamento che condivide con la madre, __________, circostanza che ha condotto l’amministrazione __________ a trasmettere loro le disdette del contratto di locazione datate 14 giugno 2023.
G. A fronte di tutto quanto precede, con risoluzione n. 2004/2023 del 17/21 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha pertanto: istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con blocco dell’accesso a dati beni (conti bancari e postali) ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC (dispositivo n. 1); nominato alla funzione di curatrice __________, (dispositivo n. 3), la quale è stata autorizzata a deviare presso il suo domicilio la corrispondenza del curatelato e ad aprire quella in ambito del proprio mandato ai sensi dell’art. 391 cpv. 3 CC (dispositivo n. 2); privato RE 1 dell’accesso a tutti i conti bancari o postali intestati a suo nome e incaricato la curatrice di mettere a disposizione dell’interessato importi adeguati per il suo sostentamento su un conto specifico o brevi manu (dispositivo n. 1); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva e denegato l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo (dispositivo n. 10).
H. Avverso la suddetta decisione il 22 agosto 2023 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha presentato reclamo davanti a questa Camera per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo e ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio – l’annullamento e, in via principale, la revoca della misura di protezione istituita, mentre, in via subordinata, la revoca della misura di protezione istituita e la nomina di una misura di amministrazione di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC.
I. Con osservazioni 25 agosto 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione 17/21 luglio 2023 (ris. n. 2004/2023) riguardo alla tolta dell’effetto sospensivo facendo valere che “vi è urgenza di risolvere questioni che hanno richiesto e impongono ancora ad oggi un intervento immediato della curatrice; nel caso in cui venisse concesso al reclamo l’effetto sospensivo, vi sarebbe quindi il rischio che durante la procedura di reclamo, il signor RE 1 e la di lui madre vengano espulsi dall’appartamento in cui abitano, senza riuscire a trovare una nuova situazione adeguata (considerato che ad oggi non risulta si siano attivati in tal senso) e con il rischio di accumulare ulteriori debiti”. Nel merito, con successiva presa di posizione 8 settembre 2023, l’Autorità di prime cure rileva come, nel caso concreto, si avverano le condizioni fattuali e giuridiche per l’istituzione di una curatela ai sensi dell’art. 390 CC. Precisa che lo stato di debolezza del curatelato è attestato dai vari rapporti medici riversati agli atti mentre, per quanto attiene al bisogno di assistenza e di protezione, dall’istruttoria è emerso che il reclamante presenta delle criticità importanti in merito alla gestione delle proprie questioni amministrative/finanziarie e della sua abitazione. In merito alle altre corroborate argomentazioni dell’Autorità di protezione, si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.
J. Nel frattempo, con decisione 11 settembre 2023, questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1 osservando che a fronte del suo stato di debolezza e della sua precaria situazione finanziaria “è imprescindibile che venga mantenuta l’attuale curatela a suo favore, rendendo quindi necessaria l’immediata esecutività della decisione impugnata, in modo che la curatrice possa da subito adoperarsi nella regolamentazione degli affari amministrativi, dell’amministrazione dei redditi e della sostanza di RE 1 – evitando in tale modo un aggravo della sua già delicata situazione debitoria e, di riflesso, di quella di __________ – nonché nell’ambito della situazione abitativa, al fine di garantire al curatelato e alla madre di 81 anni un alloggio adeguato”.
K. RE 1, nel termine fissato, non ha presentato un memoriale di replica alle allegazioni dell’Autorità di protezione datate 8 settembre 2023.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Mediante la decisione impugnata è stata istituita a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con blocco di accesso a dati beni (conti bancari e postali) ex art. 394 e 395 CC. Sulla base dei referti medici agli atti – che attestano una patologia psichica e uno stato di debolezza cognitivo/comportamentale a carico del curatelato – nonché della sua importante situazione debitoria, l’Autorità di prime cure ha ritenuto che “dal punto di vista amministrativo e finanziario sono emersi diversi elementi di criticità relativi alla capacità del signor RE 1 di gestire in modo sufficientemente oculato i propri interessi. In particolare dall’istruttoria è emerso che l’interessato non è in grado di agire con competenza per quanto concerne le proprie questioni amministrative e finanziarie”. La difficoltà dell’insorgente a comprendere l’importanza di avere una corretta gestione amministrativa e finanziaria sarebbe altresì dimostrata dalle disdette del contratto di locazione dell’appartamento in cui vive assieme all’anziana madre a seguito del mancato pagamento delle pigioni a far tempo dal 1. marzo 2022. Per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l’Autorità di prime cure precisa che negli anni RE 1 è sempre stato sostenuto dai servizi privati o pubblici presenti sul territorio. Tuttavia, in considerazione della sua acriticità rispetto ai suoi bisogni e dell’atteggiamento oppositivo nei confronti della rete di sostegno, il suo stato economico non ha fatto altro che aggravarsi, ragione per la quale un supporto di tale natura appare non essere più sufficiente a sostenerlo nelle questioni amministrative e finanziarie. Visto quanto precede e alla luce di un più che probabile sfratto del curatelato e della di lui madre dalla loro abitazione, l’Autorità di protezione ha ritenuto necessario mettere a disposizione della curatrice nominata tutte le informazioni essenziali per l’espletamento del proprio mandato (attraverso la deviazione della corrispondenza) come pure mettere in protezione le entrate mensili di RE 1 e la conservazione del suo patrimonio, al fine di evitare ulteriori atti pregiudizievoli dei suoi beni e di garantire le spese mensili correnti (blocco di accesso ai conti).
3. Nel proprio memoriale ricorsuale, RE 1 osserva di svolgere un’attività lavorativa dove si occupa della fatturazione, della verbalizzazione delle riunioni e della gestione di cassa, circostanza che cozza con le risultanze della perizia psichiatrica 30 marzo 2023 secondo la quale non sarebbe capace di curare i propri interessi amministrativi e finanziari (cfr. pag. 6 del reclamo). Aggiunge che le problematiche economiche sono dovute alla gestione degli aspetti amministrativi e finanziari congiuntamente alla madre, la quale, a sua detta – e previa consegna a quest’ultima della sua quota parte – era responsabile del pagamento delle pigioni (cfr. pag. 4 del reclamo). Per quanto attiene al blocco all’accesso dei conti, rileva che non vi sia valida giustificazione per tale misura, specificando che nell’ambito, sempre, della valutazione peritale, non è stato ravvisato il rischio che il curatelato venga esposto a inganni, raggiri e truffe (cfr. pag. 6 e 7 del reclamo). Lamenta altresì che siano date le condizioni per giustificare la deviazione della sua corrispondenza alla curatrice. Da ultimo, richiamati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e postulato in via principale l’annullamento della decisione avversata, il reclamante indica di essere, se del caso, d’accordo all’eventuale nomina di una curatela di sostegno ex art. 393 CC, chiedendo pertanto di rinviare gli atti all’Autorità di prime cure affinché possa vagliare la possibilità di istituire tale misura.
4. Ora, occorre anzitutto valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente le condizioni fattuali e giuridiche per l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC e l’abbia, a giusta ragione, ritenuta necessaria nel caso di specie.
5. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
5.1. Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe come quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza, cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione permette quindi di fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di debolezza non può essere chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità mentale" o “turba psichica”, ma impedisca comunque alla persona interessata di occuparsi adeguatamente dei propri affari. (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13 e 14; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
5.2. L’esistenza di uno “stato di debolezza” non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
5.3. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
6. Ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.
7. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
8. Nel caso in disamina, il rapporto medico, le valutazioni del SPS datate 14 giugno 2022 e 27 ottobre 2022, nonché il referto peritale 30 marzo 2023 con le susseguenti risposte alle domande di delucidazione peritale del 5 giugno 2023, dimostrano esplicitamente la precaria situazione psichica, sociale e finanziaria in cui si trova RE 1. La sua delicata condizione di salute psico-fisica, la totale assenza di coscienza in merito ai propri limiti e alle autonome capacità, nonché il continuo minimizzare, rispettivamente, essere acritico, riguardo alla sua situazione personale e debitoria, rendono il curatelato incapace di provvedere ai suoi interessi amministrativi e finanziari e a quelli della madre convivente. Come attestato dai fatti concreti (svariati debiti, mancato pagamento dei pasti al domicilio, dei servizi di economia domestica e delle pigioni, disdetta del contratto di locazione, ingenti somme di denaro versate a terze persone senza ragione alcuna, ecc…), i provvedimenti sin d’ora adottati – particolarmente il supporto fornito dai servizi sul territorio, dalla rete di sostegno e da una persona di sua fiducia quale il suo legale – si sono rivelati del tutto insufficienti ai fini di tutelare gli interessi del reclamante. La necessità di istituire una misura di protezione nei termini stabiliti con la decisione contestata è pertanto condivisa dalla scrivente Camera. Difatti, la causa della curatela (ossia lo stato di debolezza di RE 1) per il quale egli necessita di bisogno di protezione e di assistenza, sia a livello finanziario che amministrativo, è data e la misura risulta necessaria, nonché adeguata e proporzionale. Tutto quanto ciò a fronte delle seguenti motivazioni.
8.1. Con perizia psichiatrica 30 marzo 2023 all’insorgente è stata diagnosticata una “disabilità intellettiva di grado lieve con disturbo del comportamento evidente” (ICD-10 F70.1). I periti hanno osservato che se da una parte RE 1 è in grado di gestire in modo autonomo le aree basiche dell’economia domestica – ambiti nei quali la misura di curatela qui oggetto di contestazione non ha posto limitazioni – dall’altra egli “non possiede delle capacità di ragionamento, intese come piena comprensione e capacità di risoluzione dei problemi, in riferimento alla cura dei propri interessi in ambito amministrativo/finanziario. (…) Il profilo cognitivo del peritando implica che lo stesso potrebbe deficitare globalmente nella cura dei propri interessi finanziari, amministrativi e giuridici in tutti gli ambiti, soprattutto in situazioni complesse (…) La debolezza cognitiva riscontrata è compatibile col rischio che possa mettere RE 1 a rischio di concludere atti giuridici a suo svantaggio in tutti gli ambiti riportati (…) la debolezza cognitiva di cui è affetto il peritando non è dettata da fattori suscettibili di miglioramento nel tempo, ma rappresenta una condizione persistente e quindi durevole” (cfr. perizia 30 marzo 2023 punto 5 “Valutazioni e Conclusioni”). Nella loro successiva presa di posizione i periti hanno inoltre ritenuto fondamentale che RE 1 benefici di una curatela, affinché possa essere supportato nelle scelte più complesse di tipo amministrativo, quali la gestione degli affitti, delle fatture correnti da onorare, nonché in relazione a eventuali investimenti o interessi economici di altro tipo (cfr. punto 9 delle risposte alle domande di delucidazione peritale 5 giugno 2023); ed è proprio in tali ambiti che è stata istituita la misura di protezione nei suoi confronti, affidando la gestione e la rappresentanza delle incombenze descritte alla curatrice nominata.
Ad analoghe conclusioni erano del resto già precedentemente giunti il SPS e la Dr.ssa med. __________ la quale per anni ha avuto in cura l’interessato, diagnosticandogli i seguenti disturbi psichiatrici: sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo psicologico (ICD-10; F84.9), ritardo mentale – stimato in forma lieve con alta compromissione comportamentale – (ICD-10; F70.8), disturbo della personalità misto (ICD-10; F61.0) e bulimia nervosa (ICD10; F50.2) (cfr. scritto 3 marzo 2022 Dr.ssa. med. __________).
Alla luce delle diverse valutazioni mediche esperite nei confronti del reclamante, delle cui conclusioni, a mente di questa Camera, non vi è alcuna ragione per dubitare e/o per discostarsi, risulta pertanto data la condizione dello stato di debolezza (causa della misura di curartela) stabilita dalla dottrina e giurisprudenza sopracitate.
8.2. Come riassunto nei precedenti considerandi, oltre alle indubbie patologie psichiche/cognitive di cui è affetto RE 1 – motivo tra l’altro per cui il curatelato beneficia di una rendita AI e di prestazioni complementari – dalle more istruttorie sono emerse concretamente le sue difficoltà nella gestione delle proprie (così come quelle della madre) questioni amministrative/finanziarie e della situazione abitativa. Ripercorrendo in via sommaria gli eventi ascritti al reclamante nel corso degli ultimi anni, si nota ad esempio il suo coinvolgimento in raggiri e truffe, laddove quest’ultimo ha frequentato diverse donne, verosimilmente prostitute, a cui elargiva regolarmente somme di denaro e regali tanto da essere arrivato, in un caso particolare, a pagare fr. 74'000.– a favore di una ex compagna (cfr. scritto 3 marzo 2022 Dr.ssa med. __________). A suo carico vi sono numerose procedure esecutive e attestati carenza beni. In particolare l’estratto dell’esecuzioni dimostra che già in passato l’interessato non era in grado di gestire le proprie entrate economiche in modo adeguato, risultando a suo carico procedure debitorie per mancato pagamento di prestazioni primarie come premi cassa malati, imposte, servizi di cure a domicilio e abbonamenti per mezzi pubblici, così come, prima dell’ottenimento della rendita AI, egli non si era adoperato a richiedere gli aiuti sociali necessari al fine di far fronte alle spese mensili correnti (come l’avvio di una procedura per ottenere il salario non percepito, l’assistenza, il sussidio per i premi cassa malati ecc…). Ennesimo segnale rispetto all’incapacità di RE 1 di far fronte autonomamente alle incombenze amministrative è la questione del mancato pagamento del canone di locazione riguardo all’appartamento condiviso con l’anziana madre. Come visto dall’incartamento dell’Autorità di prime cure, il reclamante e la di lui madre hanno ricevuto le disdette datate 14 giugno 2023 con effetto al 31 luglio 2023 del contratto di locazione in essere, siccome, a far tempo dal 1. marzo 2022, non hanno corrisposto la pigione, tanto che, al momento della decisione impugnata datata 17/21 luglio 2023, emergeva uno scoperto pari a fr. 27'365.–. A questo proposito utile sottolineare che ad oggi, se il curatelato e la madre __________ possono ancora usufruire di questo alloggio, è proprio grazie all’intervento della curatrice nominata dall’Autorità di prime cure. L’amministrazione dello stabile è stata infatti disposta a rivalutare la disdetta a condizione che vi fosse la garanzia del pagamento delle pigioni ad opera di un curatore (cfr. scritto 10 luglio 2023 dell’amministrazione __________ e scritti 3 e 7 agosto 2023 della curatrice __________). Inoltre, come si dirà meglio in seguito, nonostante RE 1 avesse più volte confermato di avere accesso ai conti della madre, non è stato altresì in grado di riferire i motivi per cui, durante un così lungo periodo, le pigioni non sono state versate e il conto della madre è divenuto privo di risparmi (cfr. scritti 3 e 7 agosto 2023 curatrice __________).
Già da questo primo sommario esame delle circostanze di fatto questo giudice non può pertanto che condividere e fare proprie le conclusioni a qui è giunta l’Autorità di protezione secondo cui è dato il bisogno di protezione e di assistenza al reclamante.
8.3. Il contesto di vita di RE 1, rispettivamente di __________, appare ancora più preoccupante e suscettibile ad un intervento mirato da parte dell’Autorità di protezione, a fronte delle numerose dichiarazioni istruttorie del reclamante secondo cui si occuperebbe della cura personale di sua madre – che si ricorda avere 82 anni – delle pratiche amministrative e della gestione personale dei suoi averi (cfr. rapporto 27 maggio 2022 __________, incontro 25 luglio 2022 e scritto 25 maggio 2023 avv. PR 1). Il reclamante disponeva infatti di procura sul conto postale della madre e doveva pertanto occuparsi di far fronte alle spese correnti dell’economia domestica così come della cura di __________ da parte dell’assistenza domiciliare. Così non è stato. Come testimoniano gli atti dell’Autorità di prime cure, la madre non è stata in grado di verificare la gestione ad opera del figlio e, a seguito di tale cattiva gestione, si è ritrovata anch’essa con una situazione debitoria e abitativa disastrosa. Ne sono prova le numerose procedure esecutive inoltrate anche nei suoi confronti per, ad esempio, il mancato pagamento degli aiuti domiciliari ottenuti – in particolare per i pasti a domicilio e per il servizio di economia domestica – (cfr. rapporto 27 maggio 2022 __________ e rapporto 13 aprile 2023 __________), nonché le pigioni non corrisposte. In merito a questo ultimo aspetto, utile rilevare come __________ fosse completamente ignara del motivo per cui lei e il figlio hanno ricevuto la disdetta del contratto di locazione, così come non era al corrente della situazione debitoria nei confronti del proprietario dell’abitazione e dei numerosi prelevamenti e/o pagamenti effettuati da RE 1 mediante la sua carta postale (cfr. scritto 3 agosto 2023 curatrice __________), tutte circostanze di fatto che altro non fanno che suffragare ancora una volta l’incapacità di RE 1 ad occuparsi autonomamente delle proprie questioni amministrative e finanziarie come pure delle incombenze di sua madre.
8.4. Ad aggravio a tale situazione si aggiunge che RE 1 pare non aver alcuna consapevolezza in merito ai propri limiti – dettati soprattutto dalle sue condizioni psico-cognitive – all’importante situazione debitoria in cui versano lui e la madre (minimizzando in quanto si tratterebbero di procedure esecutive passate) e alle sue oggettive difficoltà nell’eseguimento indipendente delle pratiche amministrative e finanziarie, aspetto emerso e condiviso anche dalle diverse valutazioni mediche esperite nei suoi confronti: “(…) Purtroppo come riporta anche la documentazione passata, sia lui che la madre non solo non sono mai stati consapevoli delle difficoltà segnalate, ma hanno anche nel tempo rifiutato il confronto con questa realtà, vivendo in modo persecutorio chiunque abbia cercato di ridimensionare le aspettative riguardanti le risorse e le capacità del paziente (…)” (cfr. scritto 3 marzo 2023 Dr.ssa med. __________), “(…) è da segnalare che il paziente presenta una totale assenza di critica in merito a ciò, affermando di essere, a suo avviso, perfettamente in grado di amministrare le proprie finanze” (cfr. rapporto 14 giugno 2022 del SPS). Anche mediante il proprio reclamo ricorsuale, l’insorgente ha dimostrato ancora una volta tale acriticità rispetto alla sua effettiva necessità di protezione, sminuendo la propria situazione debitoria, accavallando tutta una serie di scuse in merito al mancato pagamento della pigione e mettendo in dubbio, invano, le conclusioni diagnostiche dei referti medici agli atti. Aldilà della generalità e debolezza delle contestazioni sollevate da RE 1, esse neppure si conciliano in alcun modo con le circostanze concrete e con quanto da lui più volte riferito durante le more istruttorie. Ne è un esempio il suo convincimento ad essere idoneo alla gestione autonoma degli aspetti finanziari, vantando ed enfatizzando una sua attività professionale secondo cui, a sua detta, “si occupa della fatturazione, della verbalizzazione delle riunioni e della gestione di cassa” (cfr. pag. 6 del reclamo), ciò che, come visto, non corrisponde alla realtà, percependo il curatelato una rendita AI e prestazioni complementari (proprio per via delle sue patologie psichiche) e svolgendo, di fatto, unicamente delle ore quale cassiere presso un Centro diurno del SPS di __________. Si tratta dunque di “un’attività lavorativa” in ambito protetto e controllato, che appare compatibile con il modo in cui la sua condizione psichiatrica si manifesta e con la diagnosi posta (cfr. punto 7 delle risposte alle domande di delucidazione peritale 5 giugno 2023). Nemmeno risulta credibile l’asserita responsabilità di __________ relativa al mancato pagamento delle pigioni dell’appartamento condiviso (cfr. pag. 4 del reclamo). Non solo tale asserzione cozza con quanto ripetutamente indicato dallo stesso curatelato, ossia di occuparsi personalmente di tutte le questioni amministrative e finanziarie (cfr. rapporto 27 maggio di __________ e incontro 25 luglio 2022), bensì anche con gli eventi fattuali, assodato che RE 1 disponeva di procura sui conti della madre e, proprio attraverso tali, si sarebbe dovuto occupare del saldo di tutte le spesse correnti, compresa la pigione. Appare altresì più che dubbio che il reclamante possa aver costantemente consegnato la sua quota parte della pigione alla madre, viste le sue esigue entrate economiche. A prescindere da tutto quando ciò e dal fatto che per l’ennesima volta il curatelato tenta di sminuire le proprie manchevolezze dando la colpa all’anziana madre di 82 anni, anche nell’ipotesi – denegata – in cui quest’ultima si sarebbe dovuta effettivamente occupare di questa incombenza, non si può non sottolineare che l’insorgente non si è comunque mai preoccupato della questione del mancato pagamento, non contestando la disdetta inoltrata e nemmeno cercando una soluzione abitativa alternativa. Lo scenario dimostra chiaramente che RE 1 non ha mai avuto l’intenzione e la capacità di verificare quanto stava accadendo con il saldo del canone di locazione, anche dopo la segnalazione datata 27 ottobre 2022 da parte del SPS. A seguito di tale notifica, se egli fosse stato in grado di comprendere la gravità di quanto stava accadendo, si sarebbe attivato per verificare la situazione in essere, compresi i motivi per i quali il pagamento delle pigioni non fosse intervenuto, cercando di risolvere la problematica. Ciò non è accaduto. Viceversa, il reclamante non si è mai confrontato con le proprie responsabilità, ma ha continuamente adotto una serie di giustificazioni, producendo anche svariata documentazione a suo favore, la cui veridicità, a mente dello scrivente giudice, appare alquanto dubbia.
8.5. Da ultimo, nemmeno le censure in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con la contestuale richiesta del reclamante volta a istituire una misura meno incisiva quale una curatela di sostegno ex art. 393 CC (cfr. reclamo pag. 7 e 8), possono trovare accoglimento in questa sede.
In realtà, il primo presupposto per nominare tale curatela è il consenso e la collaborazione della persona interessata ed è proprio per questo che non può entrare in linea di conto; è manifesto che il reclamante si oppone di principio all’istituzione di una misura di protezione in suo favore siccome non la ritiene necessaria, non riconoscendo, né durante l’istruttoria né in sede di reclamo, i suoi bisogni e le sue difficoltà. Tale aspetto era del resto già emerso e condiviso dalle considerazioni dei periti, secondo i quali “lo stesso signor RE 1 ha confermato che si è sempre rifiutato di avvalersi degli aiuti offerti, percependoli come un’invasione dei miei affari personali, dimostrando quindi come una figura di supporto debba avere la facoltà di accedere alla gestione delle finanze del peritando e provvedere alle spese anche senza il consenso dello stesso, dal momento che ci si può aspettare anche in futuro un persistere di questa refrattarietà ad accettare l’aiuto da terzi” (perizia 30 marzo 2023 punto 5 “Valutazione e Conclusioni”).; “(…) Il peritando ha confermato la veridicità di quanto scritto dai colleghi rispetto alla sua resistenza in tal senso, non mostrando critica a riguardo e verbalizzando chiaramente che questo rifiuto ci sarebbe anche in futuro, ritenendo che avere una figura di supporto nella cura dei suoi interessi finanziari sarebbe invadere la sua privacy (…)” (cfr. punto 10 delle domande delucidazioni peritali 5 giugno 2023). Per tutte queste ragioni – unite al fatto che il sostegno della sua rete, dei servizi sul territorio e del suo patrocinatore non sono risultati sufficienti per tutelare i bisogni del curatelato – una misura meno incisiva, rispetto a quella istituita mediante la decisione avversata, non può nella situazione attuale essere ritenuta adeguata e sufficiente. Inoltre, come correttamente evidenziato dall’Autorità di prime cure, la curatela richiesta non prevede la possibilità per la curatrice di rappresentare RE 1 nelle questioni amministrative e finanziarie, con il rischio concreto che, vista la mancata collaborazione e l’assenza di coscienza del curatelato rispetto ai suoi limiti, quest’ultimo non fornisca le informazioni complete alla curatrice e non le permetta di espletare correttamente il suo mandato, con la conseguenza che le sue questioni amministrative e la sua situazione abitativa continuino ad essere gestite in modo non adeguato.
8.6. Per le analoghe motivazioni di cui sopra e contrariamente da quanto lui postulato in sede di reclamo (cfr. pag. 6 e 7 del reclamo), risulta altresì necessario la limitazione di accesso ai propri conti (art. 395 cpv. 3 CC), così come la deviazione della corrispondenza (391 cpv. 3 CC). Come già indicato ai precedenti considerandi, RE 1 non è stato in grado di riferire le ragioni per cui non ha provveduto al pagamento delle pigioni, ai sostegni domiciliari ricevuti e alle spese generali dell’economia domestica. A mente di questa Camera, se il curatelato dovesse avere ancora libero accesso ai propri conti, vi sarebbe il rischio concreto che quest’ultimo continui ad utilizzare le sue entrate economiche in modo inadeguato e non dando la priorità al pagamento delle spese correnti mensili. Ciò, soprattutto, in considerazione degli eventi passati – che lo hanno visto, senza alcuna giustificazione e/o garanzia di rimborso, corrispondere ingenti somme di denaro alle donne che frequentava – e della sua diagnosticata fragilità che lo porta ad essere soggetto a raggiri, inganni e truffe o a scelte in ambito finanziario non nel suo interesse (cfr. scritto 3 marzo 2023 Dr.ssa med. __________ e perizia 30 marzo 2023 punto 5 “Valutazioni e Conclusioni”). Per quanto riguarda la deviazione della corrispondenza alla curatrice __________ – che come visto, nonostante le superflue lamentele del curatelato (cfr. pag. 7 del reclamo), l’Autorità di protezione ha, a giusto titolo, limitato fino al 21 luglio 2024 (cfr. n. 2 decisione) – alla luce della già evidenziata refrattarietà e non collaborazione da parte di RE 1, risulta imprescindibile che alla curatrice venga comunque garantita una visione completa, affinché possa intervenire, laddove necessario, a tutela degli interessi del reclamante.
9. Sulla scorta di tutte le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione merita pertanto conferma e il reclamo interposto da RE 1 deve essere respinto.
10. Il reclamante postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). Premesso che nel caso concreto la realizzazione della seconda condizione prevista dalla norma in parola appare dubbia, visto come agli atti vi fossero più che sufficienti elementi per confermare la necessità della curatela istituita e a presagire la reiezione del reclamo in oggetto, alla luce delle particolari circostanze e della situazione economica precaria in capo al reclamante, la sua domanda viene tuttavia accolta.
11. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono posti a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.
3. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 100.–
fr. 400.–
sono posti a carico dello Stato del Canton Ticino.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.