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assistito dalla cancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
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per quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2 |
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 agosto 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2014) e PI 2 ( 2016) sono figli di RE 1 e di CO 2.
I genitori sono divorziati e detengono l’autorità parentale congiunta sui figli, che sono stati affidati al padre (cfr. decisione 6 dicembre 2021 del Pretore del Distretto di __________), con ampi diritti di visita alla madre (cfr. decisione 1. settembre 2023 dell’Autorità di protezione: un fine settimana ogni quindici giorni e il mercoledì dal termine della scuola al giovedì mattina).
B. Con decisione 15 gennaio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato a PI 2 e PI 3 una curatrice educativa con lo scopo di “assicurare i diritti di visita disposti dal Pretore” (cfr. decreto 14 dicembre 2020). Quale curatrice è stata nominata CURA 1.
Mediante decisione 1° marzo 2023 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale curatrice educativa dei minori, in sostituzione della precedente.
C. Nel frattempo con istanza 6 aprile 2022 CO 2 ha chiesto alla Pretura di __________ una misura di tutela della personalità dei figli avverso la madre “per aver pubblicato foto dei figli sui social network”.
Con successiva istanza 27 maggio 2023 il padre presenta la medesima richiesta all’Autorità di protezione, chiedendo in sostanza di fare divieto alla madre di condividere foto/video in cui sono riconoscibili i figli sui social e far ordine di eliminare foto/video.
Il 28 aprile 2022 la Pretura di __________ ha stralciato la procedura dai ruoli trasmettendola all’Autorità di protezione per competenza.
Con scritto 9 maggio 2022 e 30 giugno 2022 la madre si è opposta alla richiesta del padre, contestando di violare i diritti della personalità dei figli.
D. Con decisione 25 agosto 2023 l’Autorità di protezione ha ammonito RE 1 ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC dal voler nuovamente pubblicare foto riconoscibili dei figli sui propri social media o accout media di ogni genere (disp. 1) e alla stessa ha fatto ordine di procedere entro 30 giorni alla cancellazione delle foto riconoscibili dei figli da ogni accout o social (disp. 2).
E. Con reclamo 27 settembre 2023 RE 1 si è opposta alla decisione postulandone l’annullamento, lamentando che in concreto non vi sarebbe motivo di imporre una simile misura ed una simile limitazione non essendo stata dimostrata alcuna violazione del benessere dei minori.
Con osservazioni 6 novembre 2023 CO 2 chiede la conferma della decisione e la reiezione del gravame. Il padre sostiene che il web presenta rischi per i minori e che i figli non sono in grado di autodeterminarsi sulla questione, indicando che non vi sarebbe in ogni caso alcuna necessità per gli stessi di essere esposti al pubblico.
Mediante osservazioni 15 novembre 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione, con argomentazioni di cui si dirà in seguito.
Con replica 11 dicembre 2023 la reclamante lamenta che la misura non sarebbe giustificata, indicando che l’Autorità di prime cure ha dichiarato che la misura è stata presa a titolo preventivo visto l’acceso conflitto fra i genitori, negando che vi sia in concreto una minaccia del bene dei minori.
Con duplica 10 gennaio 2024 il padre si riconferma nelle proprie osservazioni.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha ammonito RE 1, ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC, dal voler nuovamente pubblicare foto riconoscibili dei figli sui propri social media o accout media e fatto ordine di procedere entro 30 giorni alla cancellazione di tali foto da ogni accout o social.
L’Autorità ha indicato che i minori, non capaci di discernimento, non sono in grado di dare il loro consenso al riguardo. Di conseguenza “è opportuno mettere l’interesse dei minori dinanzi quelli dei genitori e garantire l’integrità della vita privata a scapito della libertà di espressione dei genitori”. L’Autorità ha concluso che “alla limitata gravità dell’infrazione e del solo potenziale rischio per i minori va quindi dato seguito ricordando ai genitori che, anche se sembra incoerente con la moda e le abitudini del giorno d’oggi la pubblicazione di fotografie riconoscibili e informazioni personali importanti senza il consenso dei figli non è ammissibile”.
In sede d’osservazioni ha precisando che “anche se non vi è una grave minaccia del bene dei minori, in presenza di un acceso conflitto fra i genitori e in prevenzione dei rischi legati alla diffusione di immagine sui socialmedia, la misura sia adeguata alla protezione dei minori e proporzionalmente limitante dei diritti della madre”. Ha inoltre indicato che la regolamentazione dei diritti di visita, l’adeguata cura all’interno di una coppia genitoriale che non riesce ad uscire dal proprio conflitto personale sono ben più importanti della pubblicazione di foto dei minori sui social. Ha concluso che “una limitazione di un banale diritto a mettere delle foto sui social, è sicuramente una misura preventiva del loro benessere che è pienamente nell’interesse dei minori”.
Con il suo reclamo RE 1 si oppone alla decisione. A mente della reclamante la decisione sarebbe inopportuna oltre che contraria al diritto, ritenuto che, come ammesso dall’Autorità di prime cure stessa, il benessere e lo sviluppo del minore non è in concreto minacciato. Un rischio astratto non può giustificare una simile misura. La reclamante precisa inoltre che i contenuti delle foto sono “privi di pericoli” e non si scontrano con gli interessi dei minori. Rileva infine che i suoi profili sociali sono accessibili solo alla ristretta cerchia di amici, indicando che le misure di protezione dei minori non possono essere utilizzate per motivi diversi dalla protezione dei minori.
3. Ai sensi dell’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti (cpv. 1bis n. 1 CC) oppure se il dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole (cpv. 1bis n. 2 CC).
3.1. Se due genitori che detengono l’autorità parentale congiunta non riescono ad accordarsi in merito a interessi essenziali del figlio (“non quotidiani”), l’Autorità di protezione deve intervenire quando il disaccordo tra gli stessi mette a rischio il bene del figlio.
In caso di autorità parentale congiunta entrambi i genitori hanno per legge ampi poteri decisionali. Ogni volta che un genitore ha la cura effettiva del figlio può prendere autonomamente decisioni urgenti o di “affari quotidiani” oppure altre decisioni se l’altro genitore non può essere raggiunto con uno sforzo ragionevole. Tutte le altre decisioni devono essere prese congiuntamente dai genitori, indipendentemente se vivano insieme o separati (COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 12.18, pag. 298).
L’Autorità di protezione può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC) o assegnare il potere decisionale ad uno dei genitori (art. 307 cpv. 1 CC) o prendere la decisione al posto dei genitori (in analogia all’art. 392 CC) (cfr. Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014: “Applicazione dell’autorità parentale congiunta come regola”, consid. 5.2).
4. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale. Non è necessario che ci sia stata una violazione effettiva e che il danno sia già stato fatto (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).
Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.
Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.
L’Autorità dispone di un ampio potere d’apprezzamento nella scelta delle misure.
Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.
Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).
5. Qualora i genitori non riescano a mettersi d’accordo, l’autorità di protezione o il giudice intervengono pertanto soltanto nel caso in cui il conflitto tra i genitori o la continuazione dello status quo sia suscettibile di mettere a rischio il bene del figlio (art. 307 e seguenti CC; Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025, pag. 8053; COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 12.24, pag. 301; DTF 146 III 313 consid. 6.2.1). Una divergenza tra i genitori mette in pericolo il bene del minore quando la decisione appare necessaria nelle circostanze concrete (protezione della salute, scolarizzazione, prosieguo della formazione o scelta della professione, ecc.) ma non può essere adottata in ragione del veto di uno dei genitori (DTF 146 III 313 consid. 6.2.1; CDP 1° giugno 2021 inc. 9.2021.32).
Il legislatore parte dal principio che i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta possiedano una certa capacità di comunicazione e di collaborazione, ma anche un’attitudine minima al compromesso. Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi d’accordo in merito ad una decisione importante riguardante il figlio, saranno invitati a rivolgersi ad un servizio di consulenza genitoriale. L’Autorità di protezione non è un organo di risoluzione delle controversie a cui i genitori si possono rivolgere nell’esercizio delle loro responsabilità (COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, n. 12.23 segg., pag. 301).
6. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
7. Contestata è la pubblicazione di fotografie dei minori (sharenting) da parte della madre senza il consenso del padre.
Come rilevato dall’Autorità di prime cure e non contestato dalle parti, il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall’art. 28 CC. Pertanto di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità (DTF 147 III 205 consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid. 5.2.1). Ognuno ha pertanto il diritto di opporsi all’utilizzo della sua immagine da parte di terzi senza il proprio consenso.
Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC).
Neppure contestata dalla reclamante la circostanza secondo cui, vista l’età dei minori (nel caso in esame 10 anni e 7 anni), entrambi sono incapaci di discernimento al riguardo e il consenso ricade ai detentori dell’autorità parentale.
Nel caso in esame i genitori detengono l’autorità parentale congiunta e ritenuto che l’oggetto del litigio non è un “affare quotidiano o urgente” ai sensi dell’art. 301 CC, la questione non può essere decisa autonomamente da un solo genitore, ma questi devono decidere congiuntamente. Nessuno dei due ha infatti una voce preponderante in merito.
L’Autorità di prime cure ha rilevato che non essendo capaci di discernimento i minori ed essendo difficile valutare con precisione come e in che misura il loro bene sia minacciato, “è opportuno mettere l’interesse dei minori dinnanzi quelli dei genitori e garantire l’integrità nella vita privata a scapito della libertà di espressione dei genitori”.
7.1. In concreto, non occorre entrare nel dettaglio delle fotografie pubblicate. Al riguardo si rivela che neppure l’Autorità ritiene che la pubblicazione delle foto in prodotte appare “un agire grave e sconsiderato da parte della madre”. Rimarca semmai che è “la manifestazione di affetto e orgoglio della madre per i due bambini e il tentativo di dare un’immagine di apparente normalità della situazione”. L’Autorità, pur ammettendo il solo “potenziale” rischio per il bene dei minori ha però ritenuto di dover dare seguito alla richiesta del padre che nega il consenso alla madre.
La decisione, resiste alle critiche della reclamante e va condivisa. Vista la particolare situazione genitoriale e la già alta conflittualità, in concreto si giustifica di negare alla madre la pubblicazione di fotografie riconoscibili senza il consenso dei figli, fino a quando non saranno abbastanza maturi da poterlo, se del caso, dare.
Come indicato la minima limitazione imposta alla madre dall’Autorità è giustifica dalla particolarità del caso, dall’alta conflittualità e dalla mancanza di comunicazione fra i genitori.
Non potendo escludere un, seppur potenziale, rischio per il bene dei minori anche futuro e non avendo CO 2 dato il proprio consenso al riguardo, appare pertanto opportuno accogliere la richiesta del padre, volta a non concedere alla madre l’autorizzazione a pubblicare foto riconoscibili dei figli sui propri social media o accout. L’interesse prioritario del bene dei minori è infatti superiore a quello della madre. Vista la portata della vertenza, neppure si giustifica di nominare un mediatore perché assista i genitori a trovare una soluzione condivisa in questo ambito. Una simile soluzione sarebbe infatti giustificate in caso di dissensi genitoriali, ad esempio, nell’ambito della cura del minore e dell’esercizio delle relazioni personali.
La decisione, presa nell’interesse del bene prioritario dei minori, appare proporzionata e va pertanto confermata.
8. Il reclamo nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno di conseguenza posti a carico della reclamante, che rifonderà a CO 2 congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.