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assistito dalla vicecancelliera
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Decristophoris |
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sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 RE 2 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda il ripristino in modalità libera con modalità di passaggio nell’ambito del procedimento concernente le relazioni personali materne con i minori PI 1 e PI 2; |
giudicando sul reclamo del 29 settembre 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 12/21 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, nata il 2012, e PI 2, nato il 2015, cittadini della __________ del __________ e residenti a __________, sono figli di PI 3 e di padre ignoto. L’autorità parentale su entrambi i figli è pertanto esercitata dalla sola madre.
B. Con risoluzione cautelare 8/9 settembre 2020 (ris. n. 2432/2020) dell’Autorità di protezione __________ (di seguito Autorità di protezione), PI 3 è stata privata del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli attualmente collocati presso il Centro educativo per minorenni (di seguito CEM) __________ (di seguito __________). Con ulteriore decisione 22/23 ottobre 2020 (ris. n. 2848/2020) è stata istituita a favore dei minori una curatela di rappresentanza ex art. 314abis CC nella persona dell’avv. RA 1, con il compito di rappresentarli nella procedura dinnanzi all’Autorità di protezione.
C. Le relazioni personali dei due figli con la madre sono state previste in modalità strettamente sorvegliata ed esercitate presso __________, Studio Consulenze Pedagogiche, __________, con una cadenza settimanale e per la durata indicativa di un’ora per ogni bambino, così come da decisione cautelare del 24/25 novembre 2021 (ris. n. 3104/2021).
D. Con risoluzione cautelare 10/11 febbraio 2021 (ris. n. 432/2021) RE 1, collaboratrice dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore delle curatele e delle tutele, __________ (di seguito UAP) è stata nominata curatrice educativa nei confronti di PI 1 e PI 2 con i compiti di consigliare ed aiutare la madre nella cura dei figli (art. 308 cpv. 1 CC), vigilare le relazioni personali dei minori con PI 3, con relativa calendarizzazione (art. 308 cpv. 2 CC) e di rappresentarli negli ambiti medico e scolastico per quanto non di competenza del CEM e/o in caso di irreperibilità della genitrice (art. 308 cpv. 2 CC).
In favore dei minori sono state istituiti ulteriori provvedimenti di protezione, quali misure opportune relative alla frequenza scolastica e una curatela di rappresentanza ex art. 306 cpv. 2 CC con il compito di rappresentarli nell’ambito del procedimento penale a carico della madre, per i comportamenti ascrivibili al verificarsi di lesioni personali nei confronti dei minori nell’ambito del loro accudimento, nonché ogni altro comportamento illecito perseguibile (cfr. decisione 10/11 febbraio 2021 ris. 433/2021).
E. A fronte, in particolare, degli esiti della rivalutazione/aggiornamento sulle capacità genitoriali della madre 16/20 febbraio 2023 da parte della dott.ssa __________, dei rapporti 12/15 giugno 2023 del CEM __________ e 15/26 giugno 2023 del Servizio medico-psicologico, __________ (di seguito SMP) in merito alla presa a carico psicoterapeutica dei minori, nonché dello scritto 27 giugno 2023 di __________ sull’andamento dei diritti di visita, con risoluzione 12/21 settembre 2023 (ris. n. 2590/2023) l’Autorità di protezione ha deciso in via cautelare di: ristabilire in forma libera e con modalità di passaggio le relazioni personali di PI 1 e PI 2 con la madre, da esercitarsi presso PI 4, Studio Consulenze Pedagogiche, __________, con una cadenza settimanale e per la durata indicativa di un’ora per ogni bambino, con possibilità di estensione sino a due ore massimo (cfr. pto. 1 del dispositivo); far organizzare i diritti di visita per il tramite della curatrice educativa RE 1, la quale potrà predisporre dei diritti di visita supplementari o sostitutivi al passaggio che dovrà essere sempre garantito da un privato o professionista terzo individuato da quest’ultima (cfr. pto. 1 del dispositivo).
F. Con reclamo 29 settembre 2023, oggetto del presente procedimento, RE 1 e RE 2 – entrambi collaboratori attivi presso l’UAP e con le funzioni di curatrice educativa, rispettivamente operatore sociale dei minori – sono insorti contro tale decisione. Essi, nell’ottica dell’interesse primario dei minori, postulano l’annullamento in attesa dell’esito del procedimento penale aperto nei confronti della madre, chiedendo che i diritti di visita siano ripristinati in forma libera a condizione che vi sia un accompagnamento da parte di PI 4 (cfr. pag. 4 del reclamo). In questo senso, riportano inoltre un passaggio delle osservazioni di PI 4 – che si occupa di sorvegliare i diritti di visita – secondo cui l’incontro 22 agosto 2023 “è stato particolarmente impegnativo” (cfr. pag. 3 del reclamo). Chiedono altresì che l’Autorità di protezione indica un’udienza con tutte le parti e gli operatori coinvolti in modo da giungere ad una visione condivisa della situazione (cfr. pag. 4 del reclamo). I reclamanti si lamentano di non aver preso visione della valutazione peritale 16/20 febbraio 2023 della dott.ssa __________ sulle capacità genitoriali di PI 3, del rapporto medico 13 aprile 2023 della curante della madre dott.ssa __________, così come del rapporto 15/26 giugno 2023 del SMP, non potendo pertanto “conoscere quanto emerso e per capire come rispondere ai bisogni dei minori” (cfr. pag. 2 del reclamo). Gli insorgenti osservano altresì che la madre è oggetto di un procedimento penale per i reati di lesioni semplici qualificate, vie di fatto reiterate e violazione del dovere di assistenza o dell’educazione nei confronti dei figli, ritenendo che bisognava attendere l’esito di tale procedimento penale prima di adottare una decisione sui diritti di visita (cfr. pag. 3 del reclamo). Da ultimo, censurano il comportamento poco collaborativo e contrariato di PI 3 nei confronti della rete e del collocamento dei figli, ulteriore dinamica in contrasto rispetto al ripristino dei diritti di visita in forma libera (cfr. pag. 3 del reclamo).
G. Con osservazioni 11 ottobre 2023, seppur confermando il clima di sfiducia nei confronti del CEM e della rete, come pure la fatica ad accettare il collocamento dei figli e la decisione di far capo ad una struttura per incontrarli, PI 4 ha d’altra parte contestualizzato le proprie osservazioni riportate nel reclamo (cfr. pag. 3 del reclamo) riferendo di un attaccamento affettivo evidente della madre nei confronti dei figli, la quale, durante gli incontri, è capace di riprenderli anche sugli aspetti educativi. La consulente aggiunge che in un contesto del tutto differente, più rilassante e adeguato anche alle esigenze dei bambini (ne è un esempio la trasferta a __________ in data 7 giugno 2023), PI 3 ha saputo essere normativa in alcune circostanze, alternando anche momenti di forte complicità e affettività.
H. Mediante osservazioni 17 ottobre 2023 PI 3, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, contesta anzitutto la legittimazione ad interporre reclamo da parte di RE 1 e RE 2 riferita alla loro funzione statale e alla loro richiesta mirante a imporre varianti alla decisione dell’Autorità di protezione sui diritti di visita tra madre e figli. Nel merito delle richieste, PI 3 evidenzia in particolare che il procedimento penale che la vedeva coinvolta si è concluso con il suo proscioglimento da tutti i reati a lei contestati, ragione per la quale la richiesta di annullamento della decisione impugnata è divenuta priva di oggetto. Aggiunge “che dopo la riunione di parte della rete, tenutasi il 4 ottobre 2023 di mattina, proprio al momento in cui si svolgeva il dibattimento penale presso la Pretura penale terminato con l’assoluzione della madre (assente quindi per forza maggiore, come pure assente la curatrice di rappresentanza) eventuali ulteriori rapporti potrebbero apparire sospetti. Stupisce invero che i reclamanti non abbiano saputo del dibattimento penale del 4.10.2023 (fissato da tempo) e abbiamo indicato che lo stesso verrà celebrato verosimilmente a breve”. Per quanto concerne le istanze per il ripristino dei diritti di visita con accompagnamento esterno e per ottenere un’udienza indotta dall’Autorità di protezione alla presenza di tutte le parti coinvolte, al di là delle ragioni fattuali, la madre sottolinea che tali richieste sono irricevibili essendo esse di esclusiva competenza decisionale dell’Autorità di prime cure oltre a non poter costituire oggetto di domanda in un reclamo ex art. 450 CC. Ella postula pertanto in via preliminare, subordinatamente supercautelare, inaudita parte: in via principale la revoca dell’effetto sospensivo del reclamo e che il punto 1 del petitum sia dichiarato privo di oggetto, mentre in via subordinata, la revoca dell’effetto sospensivo e che i diritti di visiti vengano ripristinati come richiesto nel petitum fino a nuova decisione dell’Autorità. Nel merito, PI 3 chiede in via principale che il reclamo sia dichiarato irricevibile e pertanto respinto, in via subordinata che il punto 1 del petitum sia dichiarato privo di oggetto e il punto 3 irricevibile. In entrambi i casi ella postula l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
I. Con presa di posizione 23 ottobre 2023, la curatrice di rappresentanza dei minori, avv. RA 1, ha chiesto la reiezione del reclamo 29 settembre 2023 e la conferma della decisione impugnata. Ella evidenzia per prima cosa la sofferenza riscontrata nei bambini, che chiedono a gran voce di trascorrere più tempo con la madre. Prosegue confermando il proscioglimento della madre da tutti i capi di accusa e la rispettiva crescita in giudicato della decisione di assoluzione, sottolineando come il probabile esito del procedimento penale era peraltro stato più volte anticipato alla rete e che nel reclamo è stata sottaciuta a questa Camera la data del dibattimento. Non intravedendo come l’assenza di collaborazione da parte della madre con la rete possa costituire motivo di ostacolo ad un allentamento delle misure di protezione, la curatrice assevera altresì che, al contrario, il mantenimento dell’attuale assetto dei diritti di visita sarebbe contrario all’interesse dei minori, i quali, si ribadisce, “chiedono a gran voce di trascorrere più tempo con la madre, ciò che si ripete è noto ai reclamanti e non può essere tralasciato” e che “l’incisiva restrizione delle relazioni personali (mai allentata finora) sia conseguente al dire della figlia PI 1, che ha riportato, in più occasioni, di essere, unitamente al fratellino, maltrattata dalla madre”.
Da ultimo, per quanto riguarda l’asserita mancata intimazione di alcuni atti all’attenzione di RE 1 e RE 2 la curatrice “ritiene che i contenuti degli stessi non influenzino la decisione impugnata dai reclamanti. Sia come sia, per la curatrice di rappresentanza tale censura non è atta a sostanziare la richiesta di accoglimento de reclamo, ritenuto come l’UAP, che ha contatti regolari con la signora PI 4 ha piena contezza dei rapporti presentati a scadenza regolare da quest’ultima. Al proposito non può sfuggire che così come indicato dall’ARP, tali rapporti sono da considerarsi positivi nella relazione della madre con i figli”.
L. Con osservazioni 24 ottobre 2023, l’Autorità di protezione si è riconfermata nella propria decisione 12/21 settembre 2023, rinviando alle motivazioni già esposte e chiedendo pertanto che il reclamo venga integralmente respinto. In merito alla legittimazione in capo ai reclamanti, l’Autorità di prime cure ritiene che tale presupposto processuale non sia sufficientemente comprovato. La modifica dei diritti di visita è stata autorizzata in ragione dell’evoluzione della situazione e dello stato di sofferenza evidenziato dai minori nel contesto dell’intervento di protezione, alleggerimento dell’assetto ancora più giustificato in considerazione del proscioglimento della madre da tutte le accuse penali. Precisa inoltre di non essere chiamata a richiedere alla rete sistematicamente di prendere posizione sugli accertamenti esperiti – e dunque di intimarle tutti gli atti del procedimento – ma di farlo quando necessita nella propria istruttoria di chiarire o approfondire determinati aspetti. Per quanto riguarda la richiesta dei collaboratori dell’UAP di indire un’udienza con tutte le parti, l’Autorità di protezione rileva il ruolo della rete così come la propria indipendenza nelle decisioni prese, essendo tali incontri non finalizzati a trovare una visione condivisa, che semmai occorre che si trovi nell’ambito di un lavoro di rete per un riscontro, se possibile, unitario e successivo all’attenzione dell’Autorità. Aggiunge ad ogni modo che un’udienza è prevista nel momento in cui saranno terminati gli accertamenti in corso.
M. Con missiva 2 novembre 2022 (recte 2023), l’avv. __________ ha confermato la trasmissione del rapporto 13.4.2023 della dott.ssa __________ alla curatrice educativa RE 1, sollecitando nel contempo una decisione da parte di questa Camera in merito alla sua richiesta supercautelare.
N. Mediante scritto 26 ottobre 2023 questa Camera ha dato a RE 1 e a RE 2 la facoltà di replicare limitatamente alla questione della loro legittimazione ad interporre reclamo.
O. Con osservazioni/replica 6 novembre 2023, i reclamanti hanno sostanziato la loro legittimazione, asserendo di essere parte attiva della rete di sostegno, di aver partecipato a tutti gli incontri assieme agli altri operatori e di essere pertanto vicini ai due minori PI 1 e PI 2. La curatrice educativa riferisce inoltre di non aver mai ricevuto il rapporto 13.4.2023 della dott.ssa __________.
Considerato
in diritto
1. Occorre in primo luogo chinarsi sulla legittimazione al reclamo di RE 1 e RE 2 messa in dubbio dall’Autorità di protezione e da PI 3.
2. Nel loro reclamo RE 1, curatrice educativa e RE 2, operatore sociale, si dolgono anzitutto di non aver ricevuto parte degli accertamenti richiesti dall’Autorità di prime cure, fra cui la valutazione peritale 16/20 febbraio 2023 sulle capacità genitoriali ad opera della dott.ssa __________, il rapporto 13 aprile 2023 della dott.ssa __________, nonché il rapporto 15/26 giugno 2023 del SMP, non potendo pertanto esprimersi in merito, capire i bisogni dei minori e accompagnare il nucleo familiare. Già per questo motivo la risoluzione andrebbe annullata (cfr. pag. 2 del reclamo). Essi impugnano la decisione dell’Autorità di protezione, con particolare riferimento al ristabilimento in modalità libera dei diritti di visita fra PI 3 e i due figli minorenni asserendo che “sarebbe stato opportuno, prima di procedere al rispristino in modalità libera con unicamente la modalità di passaggio, attendere l’esito del procedimento penale nei confronti della madre. Si teme infatti che allentare in questo momento le forme di protezione nei confronti dei minori sia precipitoso. L’obbiettivo rimane certamente un ripristino dei diritti di visita in forma libera, ma la tempistica dev’essere ben valutata tenendo anche conto dei rischi” (cfr. pag. 4 del reclamo). Alla luce della decisione cautelare dell’Autorità di prime cure e dell’assenza di collaborazione da parte della madre con la rete e con il CEM, i reclamanti ritengono che il rischio che il conflitto di lealtà dei minori aumenti (nei confronti del CEM poiché criticato dalla madre) è molto alto e questo non gioverebbe al loro benessere (cfr. pag. 4 del reclamo). Osservano inoltre che l’allentamento dei diritti di visita così come deciso dall’Autorità di protezione non rispecchi quanto ipotizzato dalla perita dott.ssa __________ nel proprio rapporto peritale (cfr. pag. 4 del reclamo).
Nelle loro richieste di giudizio i reclamanti postulano pertanto l’annullamento della decisione impugnata in attesa dell’esito del procedimento penale (cfr. pag. 4 del reclamo), il ripristino dei diritti di visita in forma libera a condizione che vi sia un accompagnamento da parte di PI 4 fuori dallo studio di Consulenze, con le tempistiche che andranno valutate con la rete di protezione (cfr. pag. 4 del reclamo), nonché un’udienza indetta da parte dell’Autorità di protezione con tutte le parti coinvolte (CEM, terapeute dei minori, terapeuta della madre, curatrice educativa, operatore sociale e avvocati) così da poter condividere gli elementi raccolti da predetta Autorità e giungere ad una visione condivisa della situazione (cfr. pag. 4 del reclamo).
In sede di replica/osservazioni RE 1 e RE 2 si sono espressi sulle censure rivolte alla loro legittimazione al reclamo, ribadendo la loro vicinanza ai minori e il ruolo attivo nella rete, concludendo che, visto che la decisione cautelare 12/21 settembre 2023 è stata a loro intimata, essi sono autorizzati a interporre reclamo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC.
2.1. Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).
Le persone che partecipano al procedimento giusta l’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC sono anzitutto le persone interessate, ossia le persone fisiche direttamente toccate dal provvedimento ufficiale in quanto bisognose d’aiuto o beneficiarie di protezione (STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC): nei procedimenti di protezione dei minori, questo include generalmente non soltanto il minore stesso (STF 5A_618/2016 del 26 giugno 2017, consid. 1.2), ma anche i suoi genitori (STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Murphy/Steck, in: FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, n. 19.20; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC). Il semplice fatto che una persona sia stata invitata a prendere posizione, sia stata sentita nel procedimento di prima istanza o che la decisione le sia stata comunicata non le conferisce automaticamente il diritto di appellarsi contro tale decisione (STF 5A_165/2019 del 16 agosto 2019, consid. 3.2 e rif.; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Droese/Steck, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 450 CC n. 29; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 254; Dell’Oro/de Luze, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del ruolo delle persone vicine all’interessato e dei terzi, in: RtiD II-2021, pag. 799, pag. 803-804).
Oltre alle parti al procedimento, nel diritto di protezione la legittimazione al reclamo è conferita anche alle persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).
Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate persone vicine all'interessato ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
Per le altre figure esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile fondarsi su una presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma occorre esaminare più approfonditamente la reale vicinanza all’interessato. Determinante non è tanto il fatto che la persona vicina conosca bene l’interessato (e viceversa), quanto il fatto che il rapporto tra i due sia caratterizzato da un ruolo di responsabilità della persona vicina nel benessere dell’interessato (“es sich um eine von Verantwortung der nahestehenden Person für das Wohlergehen des Betroffenen geprägte Beziehung handelt”, STF 5A_663/2013 del 5 novembre 2013, consid. 4.1; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 807-808 e nota 39). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).
Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).
Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 810-811). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio, pag. 6471).
2.2. Nel loro memoriale, così come nell’allegato di replica, i reclamanti non hanno motivato in alcun modo la loro legittimazione attiva ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, se non limitandosi ad asserire di rivestire la funzione di curatrice educativa, rispettivamente di operatore sociale, di fare parte della rete di sostegno e di seguire da diversi anni i minori. Essi non possono essere qualificati come “parti coinvolte” nel procedimento come implicitamente indicato “(…) considerato che la decisione cautelare dell’ARP __________ del 21/22.9.2023 è stata comunicata sia alla curatrice educativa sia all’operatore sociale dell’UAP, secondo l’art. 450 al. 2 cpv. 2 del Codice Civile sono legittimati ad interporre reclamo alle decisioni dell’Autorità”. Tale denominazione appare infatti impropria e non corrisponde alla nozione vista sopra di “persone che partecipano al procedimento” ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. I reclamanti fanno sicuramente parte degli attori di rete che gravitano attorno ai due minori, ma, nella situazione attuale, non sono parti al procedimento che li concerne riguardante l’esercizio delle loro relazioni personali con la madre. Non sono dunque legittimati ad impugnare la decisione dell’Autorità di protezione a tale titolo.
Per il resto, in assenza di argomentazioni precise concernenti la contestata legittimazione attiva, nel caso che qui ci occupa non si dispone di elementi che permettano di stabilire con certezza un legame di speciale vicinanza ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC tra i reclamanti e i minori (in particolare con RE 2, il cui intervento quale assistente sociale deriva da un incarico assegnato internamente all’UAP e non ad personam). A tal proposito, questo Giudice condivide e fa proprie le motivazioni dell’Autorità di prime cure, secondo cui “nulla si dice in merito alla conoscenza concreta dell’op. soc. RE 2 rispetto ai due minori e all’osservazione per quanto attiene i diritti di visita di PI 1 e PI 2 con la madre signora PI 3. Pacifico inoltre come la curatrice educativa, la quale da tempo sembrerebbe non avere più rapporti con la madre signora PI 3 (se non sporadici contatti) non intervenga da tempo in maniera effettiva nell’ambito dell’esercizio dei diritti di visita”, tutte circostanze concrete che altro non fanno che suffragare l’assenza di una sufficiente conoscenza fattuale rispetto ai soggetti in causa e alla regolamentazione dei diritti di visita della madre con i figli. A maggior ragione se si considera, come più volte ribadito dagli stessi reclamanti, che quest’ultimi non erano a conoscenza della valutazione peritale 16/20 febbraio 2023, dei rapporti del SMP e della dott.ssa __________, così come del dibattimento penale agendato al 4 ottobre 2023, motivo per il quale sia PI 3 che la rappresentante dei minori, avv. RA 1, non erano presenti all’incontro di rete.
A tal proposito, giova altresì evidenziare che, ai sensi dell’art., 450 cpv. 2 n. 2 CC, possono essere qualificate come persone vicine al curatelato – e avvalersi pertanto della legittimazione attiva al reclamo – unicamente quelle che agiscano nell’interesse di quest’ultimo e/o che facciano valere una lesione dei suoi interessi, condizione imprescindibile e assente nella fattispecie in esame.
Orbene, come è emerso dalla documentazione riversata agli atti e come correttamente evidenziato dall’Autorità di protezione, dopo quasi due anni dall’implementazione di questo assetto, strettamente sorvegliato e fortemente limitante, non si può non constare come “entrambi i minori esprimono sofferenza rispetto ai diritti di visita restrittivi con la madre, che perdurano da tempo in maniera strettamente sorvegliata, citiamo: (…) è una bambina solare e vivace ma nell’ultimo periodo è apparsa un po' più cupa e pensierosa. In CEM è apparsa più volte la nostalgia della madre. Se interpellata a proposito di come si trovi in istituto e come vanno i ddv la minore cambia versione a dipendenza del momento; ultimamente ha avanzato l’ipotesi di svolgere i ddv anche all’aria aperta e di allungarli (…)” (cfr. rapporto 12 giugno 2023 CEM __________), “(…) nelle ultime settimane ripresenta momenti di tristezza e rabbia in cui è in grande difficoltà a gestire la frustrazione e a manifestare le emozioni in maniera adeguata (…) manifesta nostalgia di rado più che altro quando è inondato a livello emotivo e conclude la crisi esprimendo di voler tornare a casa (…)”. (cfr. rapporto 12 giugno 2023 CEM __________ e decisione Autorità di protezione 12/21 settembre a pag. 5 e 6). I rapporti sui diritti di visita sono infatti da considerarsi favorevoli nella relazione della madre con i figli. Nonostante le criticità, che sono principalmente da ricondurre al quadro di protezione e meglio alle dinamiche di comunicazione tra la madre e la rete, i diritti di visita esercitati scevri da tali dinamiche si sono svolti invece in maniera positiva.
L’unica contestazione sollevata dai reclamanti nel loro atto ricorsuale che avrebbe potuto giustificare la tutela degli interessi dei minori è stata la loro domanda di giudizio tesa a procrastinare un alleggerimento dell’assetto dei diritti di visita fino all’esito del procedimento penale, condizione tuttavia venuta meno stante il proscioglimento di PI 3 da ogni capo di accusa imputatole per presunti atti nei confronti dei due figli. Viceversa, come già indicato nei precedenti considerandi, l’incisiva restrizione delle relazioni personali è conseguente alle accuse penali mosse da PI 1 nei confronti della madre. Sempre poi nell’ottica dell’interesse oggettivo dei minori, contrariamente da quanto asseverato dai reclamanti – stabilito che i minori restano collocati presso il CEM e i diritti di visita vengono sempre organizzati con il passaggio e rientro presso PI 4 in supporto alla madre – l’apertura dei diritti di visita è in perfetta linea con quanto indicato dalla dott.ssa __________ nel proprio rapporto peritale 16/20 febbraio 2023, che se da una parte dovevano rimanere invariati – ad ogni modo limitatamente nel momento della valutazione – dall’altra era fondamentale “cercare di allentare la sorveglianza passando progressivamente a un setting diverso dove sia possibile monitorare la situazione senza essere troppo interventisti”, modalità adottate dall’Autorità di prime cure nella propria risoluzione.
Checché ne dicano RE 1 e RE 2, questo Giudice ritiene pertanto che, oltre a essere più che dubbio l’effettivo rapporto di vicinanza fra i minori e i collaboratori dell’UAP – in special modo con l’operatore sociale RE 2 – le richieste contenute nel loro reclamo riferite all’assetto dei diritti di visita sorvegliate, allo stadio attuale della procedura, non possono essere ritenute in alcun modo quali provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi di PI 1 e di PI 2.
Ad analoga conclusione si giunge con riferimento alla legittimazione dei reclamanti in qualità di terzi ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC. Nella vertenza concernente i due minori, RE 1 e RE 2 non fanno infatti valere alcun interesse giuridico proprio che sia tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione.
2.3. La loro impugnativa non può pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).
3. In via abbondanziale, anche nell’ipotesi in cui si volesse confermare la legittimazione attiva dei reclamanti, le loro censure nel merito sarebbero da respingere. Come riassunto nei precedenti considerandi e ripercorrendo le singole richieste del petitum, occorre anzitutto ribadire che PI 3 è stata prosciolta dalle accuse per i fatti ascrittile commessi nei confronti dei figli; la relativa sentenza penale è cresciuta in giudicato. Per questa ragione, la domanda di annullare la decisione cautelare dell’Autorità regionale di protezione in attesa dell’esito del procedimento penale è divenuta priva di oggetto in quanto superata dagli eventi (cfr. pag. 4 del reclamo).
Per quanto concerne invece le domande di causa di cui ai punti 2 e 3 (cfr. pag. 4 del reclamo), a mente di chi scrive, oltre a non giustificarsi rispetto alla maturata situazione attuale e al benessere dei minori – i quali, si ripete, hanno manifestato uno stato di sofferenza significativo nel contesto dell’intervento di protezione – sono irricevibili, rientrando nell’esclusiva competenza decisionale esercitata in tutta indipendenza dell’Autorità di protezione, la quale, in futuro, qualora lo riterrà necessario e in conformità alla mutazione degli eventi fattuali e alla conclusione degli atti istruttori del caso, avrà facoltà di indire udienze e modificare le misure di protezione messe in atto.
A tal proposito si collega altresì la contestazione in merito alla ricezione di tutti gli accertamenti espletati da parte dell’Autorità di prime cure, censura che non può sostanziare la richiesta di accoglimento del reclamo laddove, come già sopra menzionato, essa non è tenuta a trasmettere tutti gli atti se non quelli prettamente necessari e utili alla propria istruttoria – ricordato anche come i qui reclamanti non sono da qualificare quali “parti al procedimento” – senza omettere poi che la documentazione citata supporta il rispristino in forma libera dei diritti di visita fra madre e figli, non contrapponendosi pertanto in alcun modo alla decisione impugnata.
Di conseguenza, anche se RE 1 e RE 2 fossero attivamente legittimati a interporre reclamo, le loro richieste di giudizio sarebbero da respingere e le misure ordinate dall’Autorità di protezione con ris. no. 2590/2023 sono pertanto confermate.
4. Nell proprie osservazioni 17 ottobre 2023, PI 3 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della evidente situazione di indigenza della madre, la domanda può essere accolta.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza ma viste le circostanze, si rinuncia eccezionalmente all’addebito di tasse e spese di giustizia per la presente decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di PI 3 è accolta.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.