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assistito dalla cancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
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per quanto riguarda la nomina di una curatrice di rappresentanza in favore di PI 1; |
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giudicando sul reclamo del 20 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2016) è figlio di CO 2 e di RE 1.
Con sentenza 17 agosto 2022 il Pretore di __________ ha assegnato l’autorità parentale esclusiva alla madre, alla quale ha affidato PI 1.
Mediante decisione 24 marzo 2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha assunto la curatela educativa istituita in favore di PI 1, confermando CURA 2 quale curatrice del minore.
B. Con decisione 8 marzo 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello ha stabilito che deve essere nominato un curatore di rappresentanza a PI 1 che lo rappresenti nell’ambito della procedura penale (che lo vedeva coinvolto quale vittima e quale presunta autrice la di lui madre). L’Autorità di protezione ha pertanto istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza (ai sensi degli art. 306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC), nominando l’avv. CURA 1 quale curatrice (decisione 31 marzo 2023).
C. Con ulteriore scritto 16 ottobre 2023 il Ministero pubblico ha chiesto all’Autorità di protezione, nell’ambito di un nuovo procedimento penale, che vede coinvolti gli stessi soggetti, di valutare l’estensione della rappresentanza dell’attuale curatore anche a detto procedimento.
D. Mediante decisione 24 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha esteso la rappresentanza di PI 1 da parte dell’avv. CURA 1, quale curatrice di rappresentanza ai sensi degli art. 306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC, anche al procedimento penale inc. 2023/1511/SB/GUV.
E. Con reclamo 20 novembre 2023 RE 1 si è aggravato avverso la predetta decisione chiedendo che venga annullata e che l’Autorità di protezione venga incaricata di “individuare un nuovo curatore di rappresentanza che non abbia mai avuto nulla a che fare con la fattispecie in esame”.
F. Con osservazioni 27 novembre 2023 la curatrice avv. CURA 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Con osservazioni 12 dicembre 2023 CO 2 ha chiesto la conferma della decisione.
L’Autorità di protezione non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Nella decisione impugnata, su richiesta del Ministero pubblico, l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. CURA 1 curatrice di rappresentanza di PI 1 nell’ambito di un nuovo procedimento penale che vede coinvolta la madre del minore (art. 306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC).
3. Nel proprio reclamo RE 1 avversa la decisione, postulando che l’Autorità di prime cure venga incaricata di “individuare un nuovo curatore di rappresentanza”. A mente del reclamante, che non mette in discussione le capacità professionali dell’avv. CURA 1, è opportuno che a rappresentare il figlio sia qualcuno che non conosce e mai ha avuto a che fare con “la nostra” vicenda famigliare.
4. Secondo l’art. 306 cpv. 2 CC, se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l’Autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.
La curatela di rappresentanza ai sensi dell’articolo citato deve intervenire in tutti i casi in cui gli interessi del minore sono in opposizione con quelli del rappresentante legale (Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., Losanna 2019, n. 1225-1130 pag. 808 segg.). L’esistenza di un conflitto di interessi (sia esso diretto o indiretto) si determina in modo astratto e non concreto (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 4 ad art. 306 CC). L’esistenza di un conflitto d’interessi astratto (una semplice possibilità d’interessi divergenti, poco importa se in realtà i genitori difendano oggettivamente gli interessi del minore o no) è sufficiente (COPMA, Guide pratique Protection du mineur, N. 2.127 pag. 73). Un possibile conflitto d’interessi si verifica ad esempio nei procedimenti di divorzio in generale, nei procedimenti di collocamento extrafamigliare del minore, nonché nei casi di reati penali all’interno della famiglia, il conflitto d’interessi non può essere scartato a priori. Il testo normativo non lascia dubbi sulla conseguenza giuridica dell’esistenza di un conflitto d’interessi: il potere di rappresentanza dei genitori viene automaticamente annullato, anche se non è stato ancora nominato un curatore (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 5-6 art. 306 CC).
La misura ha un largo campo d’applicazione. La rappresentanza degli interessi del minore si può fondare anche su un procedimento penale nei confronti di un genitore accusato di aver commesso un reato penale nei confronti del figlio (COMPA, op. cit., N. 2.127).
4.1. L'art. 308 cpv. 2 CC prevede che l'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l’accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.
5. Giusta l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).
La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta, al momento della nomina devono essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
5.1. Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).
Le disposizioni degli art. 400 e seguenti, sono in principio applicabili alla curatela dell’art. 306 cpv. 2 CC. Occorre tuttavia prestare la massima prudenza relativamente alle proposte dei genitori per la designazione del curatore, ritenuto che potrebbe sussistere un conflitto d’interessi con il curatore medesimo (COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, N. 2.130 pag. 74).
6. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
7. Nel caso in esame, come già rilevato, contestata dal reclamante è unicamente la scelta del curatore operata dall’Autorità di protezione (disp. 2) e non già la misura in quanto tale (disp. 1). Non è infatti messa in discussione l’istituzione di una misura di protezione in favore di PI 1.
RE 1 chiede che venga incaricato un nuovo curatore di rappresentanza che non abbia mai avuto nulla a che fare con la fattispecie in esame.
Al riguardo il reclamante informa che nel precedente procedimento penale la curatrice avv. CURA 1 aveva comunicato di non ritenere necessario procedere ad ulteriori accertamenti sul minore, precisando di condividere la decisione del procuratore pubblico di respingere l’istanza probatoria del padre.
Il padre non pretende di poter scegliere il curatore del figlio, ma auspica che venga nominato un altro curatore estrano alla fattispecie.
In concreto la curatrice ha precisato che il fatto di conoscere la vicenda famigliare dei minori non è un motivo che ne ostacola la nomina, trattandosi di procedimenti distinti con fattispecie e titoli di reato diversi. La curatrice ha a giusto titolo rilevato che il fatto di non aver aderito all’istanza probatoria chiesta dal padre nella precedente procedura penale non preclude la capacità di valutare in moto oggettivo come salvaguardare al meglio gli interessi di PI 1 in questa ulteriore procedura penale.
La conoscenza della fattispecie e delle parti può al contrario essere un vantaggio. Mantenere lo stesso patrocinatore legale, che già si è occupato della pratica, potrà infatti facilitare la procedura, in quanto a celerità ed efficienza.
Le censure sollevate dal reclamante non possono dunque trovare accoglimento. L’imparzialità della curatrice di rappresentanza non può essere messa in discussione per il semplice fatto che la stessa non ha aderito, in una precedente procedura penale, alle pretese del padre del proprio curatelato. Il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
7.1 La richiesta di RE 1 che ritiene necessario che il figlio venga valutato da personale medico specializzato in psichiatria infantile “che abbia strumenti e competenze necessarie per decodificare la realtà che i bambini sono stati e sono costretti a subire e fare chiarezza per quanto riguarda la sussistenza o meno di reati”, esula con ogni evidenza dalla presente procedura e dovrà essere fatta valere in prima sede.
7.2. La decisione dell’Autorità di protezione, presa nell’interesse prioritario del minore, risulta pertanto proporzionata e resiste alle critiche della reclamante e va di conseguenza confermata.
Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Viste le circostanze, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili, peraltro neppure richieste.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.