Incarto n.
9.2023.151

Lugano

12 luglio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

tutti patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda la minore PI 2;

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 novembre 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 26 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   PI 2 (2023) è figlia di RE 1 (2006) e di PI 1.

 

                                  B.   Mediante decisione supercautelare 1° settembre 2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha assegnato l’autorità parentale esclusiva di PI 2 al padre, indicando che al raggiungimento della maggiore età della madre, i genitori disporranno dell’autorità parentale congiunta.

 

                                  C.   PI 2 e la madre vivono con la nonna materna RE 2, mentre il padre vive in __________.

 

                                  D.   La nonna materna RE 2 ha informato l’Autorità di protezione di aver ricevuto risposta negativa dall’Ufficio delle assicurazioni sociali alla richiesta di poter ottenere gli assegni AFI e API per la nipote PI 2, evidenziando che RE 1 potrà chiedere l’assistenza solo per sé stessa.

 

                                  E.   Con decisione 26 ottobre 2023 (cfr. verbale d’udienza) l’Autorità di protezione ha confermato la decisione supercautelare 1° ottobre 2023 (disp. 1) e:

-       assegnato l’autorità parentale di PI 2 in via esclusiva al padre, precisando che il padre dispone del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e che egli ha stabilito che la stessa sarà accudita dalla madre e dalla nonna materna (disp. 1.1);

-       indicato che al raggiungimento della maggiore età della madre, i genitori disporranno dell’autorità parentale congiunta (disp. 1.2);

-       dato il consenso a per la richiesta di prestazioni, tra cui l’assistenza per la madre, anticipi alimentari, assegni famigliare integrativo e assegno di prima infanzia, ed ogni altra utile a coprire il fabbisogno dei componenti della famiglia RE 1 (disp. 2);

-       autorizzato la valutazione della situazione tramite un legale per due ore di consulenza, con l’obbligo in caso di reclamo e istanze formali in materia di assicurazioni sociali di chiedere l’assistenza giudiziaria presso uffici, autorità, tribunali;

-       la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 5).

 

                                  F.   Con reclamo 23 novembre 2023 RE 1 e la madre RE 2 si sono aggravate avverso la decisione 26 ottobre 2023 chiedendo il ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo e l’annullamento della decisione: in particolare indicano che l’Autorità di prime cure in relazione all’attribuzione dell’autorità parentale avrebbe dovuto trovare una soluzione che non minacciasse l’aiuto sociale garantito, permettendo a PI 2 di far capo al riconoscimento degli assegni integrativi e di prima infanzia, oltre che all’aiuto assistenziale.

                                         Con osservazioni 6 dicembre 2023 l’Autorità di protezione “nel merito della paternità, dell’assunzione di responsabilità, della presenza-vicinanza, delle intenzioni verso il futuro” ha rilevato che non vi erano elementi per decidere diversamente. Quanto al “criterio economico” ha rilevato che il padre non ha manifestato l’intenzione di rinunciare alle sue prerogative.

 

                                         Mediante replica 19 febbraio 2024 le reclamanti hanno chiesto la conferma del gravame.

 

                                         Con duplica 1° marzo 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione. Ipotizzando che vi potrebbe essere una lacuna legislativa, indica che il padre non ha nessuna colpa della situazione economica, neppure di quella giuridica e “che non può essere privato dell’autorità parentale unicamente al fine di palliare alla questione economica”.

 

                                  G.   Nel frattempo con decisione 18 gennaio 2024 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

 

Considerato

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di prime cure ha attribuito, in via esclusiva, al padre l’autorità parentale sulla figlia, indicando che al raggiungimento della maggiore età della madre, i genitori disporranno dell’autorità parentale congiunta. È inoltre stato stabilito che il padre dispone del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e che questa sarà accudita dalla madre e dalla nonna materna. L’Autorità ha in particolare indicato che “la maggiore età e le regole sull’autorità parentale non possono essere modificate e non vi è alcun motivo di privare il padre dell’autorità parentale, che sta esercitando in coscienza e nell’interesse della neonata”.

                                   3.   Le reclamanti hanno avversato la decisione nella misura in cui attribuisce l’autorità parentale di PI 2 al padre, lamentando che l’autorità di protezione deve decidere conformemente al bene della minore. Hanno indicato che “il sostentamento di PI 2 è l’elemento cardine nella presente fattispecie”. Il padre non avrebbe un reddito sufficiente per sopperire ai bisogni della figlia. L’Autorità avrebbe pertanto dovuto trovare una soluzione che “non minacciasse l’aiuto sociale garantito”.

 

                                   4.   Nel suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

 

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

 

                                   5.   Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono oramai trattati in maniera uguale.

 

                                         Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).

 

                               5.1.   In virtù dell’art. 296 CC, l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1); finché minorenni i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre (cpv. 2). I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l’autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del figlio (cpv. 3).

 

                               5.2.   L’art. 298b cpv. 4 CC prevede che se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al padre o nomina un tutore scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio (art. 298b cpv. 4 CC).

 

                                         Se la madre è minorenne e il padre maggiorenne al momento della nascita, l’Autorità di protezione attribuisce l’autorità parentale al padre (che non l’ottiene d’ufficio) o nomina un tutore secondo il bene del minore. In entrambi i casi la madre ottiene l’autorità parentale al raggiungimento della maggiore età (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 787 pag. 527).

                                         L’autorità parentale ha sempre la priorità sulla tutela, le due istituzioni si escludono reciprocamente. Ma una delle due deve essere presente per ogni figlio minorenne (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique, N. 12.13 p. 297).

                                         La decisione deve prendere in considerazione gli interessi della madre: si tratta di evitare che il padre, che esercita solo l’autorità parentale, prenda decisioni che possano nuocere l’esercizio di questa autorità da parte della madre, nel caso in cui questa è vicina alla maggiore età. L’attribuzione dell’autorità parentale al padre è in ogni caso prioritaria (Meier/Stettler, op. cit., N. 787, nota pie pagina 1889; BSK ZGB, Lienhard/Affolter, Art. 327 a N. 8 e N. 20).

 

                               5.3.   La legge rinuncia a una definizione legale dell’autorità parentale; tuttavia ne descrive il contenuto e ne disciplina singoli aspetti. L’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo presente la sua capacità, in particolare anche tutelandone i diritti strettamente personali (art. 301 cpv. 1 CC e art. 19c CC). Detto altrimenti, l’autorità parentale è un diritto–dovere irrinunciabile dei genitori a educare il figlio minorenne, a rappresentarlo, ad amministrarne la sostanza e a decidere nel caso in cui questi sia incapace di discernimento. Singole questioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti: sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 301 cpv. 1 CC); istruzione e formazione (art. 302 cpv. 2 CC); religione e concezioni (art. 303 CC); luogo di dimora/custodia (art. 301 cpv. 3 CC); prenome (art. 301 cpv. 4 CC); rappresentanza del figlio (art. 304 CC); amministrazione della sostanza del figlio (art. 318 CC) (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014 n. 5.1.).

 

                               5.4.   Conformemente all'art. 311 cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'Autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

 

                                         È unicamente nel caso in cui il genitore è incapace di partecipare all’educazione (a seguito di malattia psichica o d’assenza senza regolari contatti con il figlio) che una revoca dell’autorità parentale entra in linea di conto. Nel caso in cui un genitore si oppone sistematicamente a qualsiasi intervento e non dissocia l’interesse del figlio dal conflitto con l’altro genitore può essere ammessa un’incapacità durevole, assimilabile ad un “motivo analogo”, giustificante una revoca dell’autorità parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).

 

                                         La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

                                         L'applicazione di tale norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità; essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

                                         Al fine di valutare la proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).

 

                                         Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, MEIER, art. 311 n. 1).

                                         In ogni caso, alla luce del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148).

                                         L’Autorità dovrà prendere in considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca dell’autorità parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di disinteresse, rottura delle relazioni personali, violazione degli obblighi di mantenimento) al momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in maniera “progressiva”, tentando soluzioni alternative prima di arrivare a questa misura estrema (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).

 

                                   6.   Nel caso in esame va anzitutto rilevato che PI 1 ha riconosciuto la figlia immediatamente dopo la nascita. Su richiesta dell’Autorità padre e madre hanno sottoscritto un accordo di principio sul tema dell’autorità parentale, che disponeva l’affido temporaneo alla nonna materna (cfr. 1° settembre 2023). Con decisione 1° settembre 2023, non avendo rilevato “elementi ostativi”, l’Autorità di prime cure ha attribuito, in via supercautelare, l’autorità parentale al padre.

 

                                         Con decisione 26 ottobre 2023 emanata in sede d’udienza alla presenza di tutte le parti, l’Autorità ha evidenziato che la maggiore età e le regole sull’autorità parentale non possono essere modificate e che “non vi è nessun motivo di privare il padre dell’autorità parentale, che sta esercitando in coscienza e nell’interesse della neonata”.

 

                                         In concreto si tratta di esaminare l’attribuzione al padre dell’autorità parentale fondandosi sul bene prioritario della figlia, riservata una revoca fondata sugli artt. 311/312 CC.

                                         Come indicato dall’Autorità di protezione, non vi erano elementi per non attribuire l’autorità parentale al padre. PI 1 ha sottoscritto l’accordo che prevedeva che la figlia venisse accudita dalla madre e dalla nonna materna, nel pieno interesse del bene prioritario della stessa. È inoltre già stato stabilito che al compimento della maggiore età della madre, i genitori disporranno dell’autorità parentale congiunta.

 

                                         Neppure le reclamanti pretendono che vi siano elementi alla base di una revoca dell’autorità parentale ai sensi degli artt. 311/312 CC. Le stesse riconoscono che PI 1 è “un padre presente e attento alla figlia” e che non vi è contenzioso alcuno fra i genitori. Hanno altresì dichiarato che “nessuno si è mai permesso di contestare l’assunzione di responsabilità del padre nei confronti della figlia”.

                                         In simili circostanze, pur comprendendo la delicatezza della situazione, con ogni evidenza il padre non può essere privato dell’autorità parentale sulla figlia a causa del suo “modesto reddito” o della “distanza”, come preteso dalle reclamanti. Neppure il fatto che le prestazioni assistenziali non siano state riconosciute alla neonata permette di giungere a diversa conclusione. Privare il padre dell’autorità parentale con una simile motivazione costituirebbe un’elusione della legge.

 

                                         Al riguardo si ricorda che l’Autorità di protezione ha dato mandato ad un legale allo scopo di valutare la situazione relativa alla richiesta di prestazioni sociali e di assistenza per la piccola (cfr. disp. 3 sentenza).

 

                                   7.   Il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                         RE 1 e RE 2 hanno chiesto di essere poste a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CP, applicabile su rinvio dell’art. 14 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza va accolta.

 

                                         Gli oneri seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze, si prescinde, eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

 

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 e RE 2 è accolta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.