Incarto n.
9.2023.20

Lugano

16 marzo 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

 

 

 

 

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali del figlio PI 1 con il padre;

 

 

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1 (2010) è figlio di RE 1 e di CO 2.

                                         I genitori detengono l’autorità parentale congiunta.

 

                                  B.   Mediante decisione 23 agosto 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando CURA 1 quale curatrice.

 

                                  C.   Con decisione 20 settembre 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha affidato il minore alla madre e statuito sulle relazioni personali padre-figlio (un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera e un mercoledì sera ogni quindici giorni, cfr. decisione 20 settembre 2021).

 

                                  D.   Dopo vicissitudini note alle parti, che non occorre qui rievocare, con scritto 28 novembre 2022 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la sospensione dei diritti di visita padre-figlio a seguito del comportamento “inaccettabile e gravemente lesivo” del padre nei confronti di PI 1 (avvenimenti del 27 novembre 2022).

 

                                  E.   Con decisione supercautelare 29 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza della madre e sospeso provvisoriamente le relazioni personali padre-figlio, conferendo alle parti un termine per formulare osservazioni.

 

                                 F.   Dal rapporto di segnalazione 1. dicembre 2022 della Polizia comunale di __________ (disagio famigliare) emerge che la sera del 27 novembre CO 2 ha avuto “un comportamento non collaborante e aggressivo” con gli agenti e che PI 1 piangeva cercando di calmare il padre. In quella circostanza CO 2 ha dichiarato agli agenti che il figlio è sempre libero di lasciare l’appartamento e il figlio ha riferito che il padre non avrebbe mai avuto atteggiamenti violenti nei suoi confronti. Il padre ha altresì confermato di non essere più in possesso di armi, che infatti non sono state rinvenute nell’appartamento (cfr. verbale agli atti).

 

                                  G.   Mediante osservazioni 9 dicembre 2022 l’avv. CURA 2 (rappresentante legale del minore), dopo aver discusso dell’accaduto con PI 1, ha chiesto la revoca della sospensione dei diritti di visita padre-figlio, proponendo “correttivi per il rientro a casa” (in autonomia dal minore con i mezzi pubblici). Il minore le avrebbe espresso il desiderio di poter continuare a vedere il padre e precisato che le difficoltà, la sera dei fatti, erano sorte perché nessuno dei due genitori era disposto a riportarlo a casa.

 

                                  H.   Con osservazioni 9 dicembre 2022 la curatrice educativa ha narrato quanto avvenuto la sera del 27 novembre, confermando il mancato accordo fra i genitori per chi si sarebbe dovuto occupare di riportare PI 1 a casa dopo il diritto di visita con il padre.

 

                                    I.   Con scritto 23 dicembre 2022 CO 2, alla luce delle osservazioni della curatrice di rappresentanza, ha chiesto il ripristino delle relazioni personali con il figlio.

 

                                   J.   Mediante decisione cautelare 26 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha deciso:

-       la revoca della decisione 29 novembre 2022 (di sospensione dei diritti di visita) (disp. 1);

-       assegnato un termine alla madre per determinarsi sulla sua istanza di merito rispetto ad un’eventuale modifica dei diritti di visita, proponendo eventuali mezzi di prova (disp. 2);

-       dato istruzione ai genitori in merito al rientro a casa di PI 1 dal diritto di visita del padre (rientrerà accompagnato dal padre o con i mezzi pubblici) (disp. 3);

-       invitato la curatrice educativa a trasmettere un rapporto d’aggiornamento (disp. 4).

 

                                  K.   Con istanza, supercautelare e cautelare, 30 dicembre 2022 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione che il diritto di visita padre-figlio sia previsto in forma sorvegliata presso un Punto d’incontro e che vengano assunte tutta una serie di “prove” (valutazione specialistica sull’attuale stato di salute psico-fisico di PI 1, valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2, valutazione psico-diagnostica del padre, richiamo al Ministero pubblico dell’incarto penale che concerne il padre sfociato in un decreto di non luogo a procedere; richiamo dalla Polizia del rapporto di segnalazione 1° dicembre, richiesta alla curatrice educativa di inoltrare un rapporto dettagliato in merito all’andamento dei diritti di visita nel corso del 2022).

 

                                  L.   Con decisione 2 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare 30 dicembre 2022 di RE 1 e dato al padre e alla curatrice di rappresentanza un termine per esprimersi al riguardo.

 

                                  M.   Con osservazioni 11 gennaio 2023 CO 2 chiede che l’istanza 30 dicembre venga respinta, opponendosi alle prove richieste da RE 1.

 

                                  N.   Mediante osservazioni 13 gennaio 2023 l’avv. CURA 2 chiede che l’istanza venga respinta, non intravvedendo motivi per decretare dei diritti di visita sorvegliati. La curatrice segnala che PI 1 ha espresso il desiderio di poter esercitare diritti di visita liberi con il padre e che la forte conflittualità genitoriale, “non ascrivibile ad un solo genitore”, ha delle ripercussioni negative sul benessere del minore. Quanto alle valutazioni richieste, la curatrice suggerisce che vengano estese a tutto il nucleo famigliare.

 

                                  O.   Nel frattempo, con decisione 22 febbraio 2023 questo Giudice ha revocato l’effetto sospensivo al reclamo 30 dicembre 2022 inoltrato da RE 1, avverso la decisione 23 dicembre “apparendo pregiudizievole per il bene prioritario del minore il fatto di mantenere la sospensione dei diritti di visita con il padre nelle more del procedimento”. Lo stesso sarà oggetto di separata decisione (inc. CDP 9.2023.1).

 

                                  P.   Con decisione cautelare 26 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha:

-       respinto l’istanza cautelare 30 dicembre 2022 presentata da RE 1 (disp. 1);

-       confermato l’assetto dei diritti di visita attuali deciso dal Pretore (disp. 2);

-       intimato alle parti gli atti (istanza di merito di RE 1 e relative osservazioni) (disp. 3);

-       assegnato al padre e alla curatrice di rappresentanza, un termine di 30 giorni, per esprimersi sulle pretese materne di modifica del diritto di visita e alle prove richieste nell’ambito della procedura di merito (valutazioni specialistiche, capacità genitoriali, …) (disp. 4);

-       dato istruzione ai genitori in merito al rientro a casa di PI 1 dal diritto di visita del padre (rientrerà accompagnato dal padre o con i mezzi pubblici) (disp. 5);

-       invitato la curatrice educativa a trasmettere un rapporto d’aggiornamento (disp. 6);

-       dichiarato immediatamente esecutiva la decisione (disp. 8).

 

                                  Q.   Mediante reclamo 3 febbraio 2023 RE 1 ha avversato la decisione 26 gennaio 2023, postulando la concessione dell’effetto sospensivo al gravame, in via principale l’annullamento della decisione, e in via subordinata che i diritti di visita vengano previsti in forma sorvegliata (oppure con passaggio al Punto d’incontro).

 

                                  R.   Con osservazioni 10 febbraio 2023 l’Autorità di protezione chiede la reiezione del gravame, precisando di avere il “dovere di tutelare il minore dal contenzioso genitoriale incessante”. Mantenere sospese le relazioni personali rischia di danneggiare ulteriormente il minore, che chiede di vedere liberamente il padre. Non vi sarebbero motivi per modificare l’assetto pretorile in essere. L’Autorità di prime cure non ritiene indicata un ulteriore audizione di PI 1.

 

                                         Con osservazioni 13 febbraio 2023 l’avv. CURA 2 ha chiesto che il reclamo venga respinto, postulando che allo stesso venga revocato l’effetto sospensivo. La rappresentante legale riconferma e richiama le proprie osservazioni 18 gennaio 2023 (inc. CDP 9.2003.1). Ribadisce che PI 1 ha bisogno di tranquillità, indicando di non comprendere in che modo prevedere diritti di visita sorvegliati o con passaggio al Punto d’incontro possa giovare al conflitto di lealtà di cui è afflitto il minore. Chiede che la richiesta del minore, dodicenne, di mantenere immutati i diritti di visita con il padre, venga accolta.

 

                                  S.   Il 14 marzo 2023 RE 1 ha presentato il proprio allegato di replica.

 

                                         Visto l’esito del giudizio è superfluo l’intimazione dell’atto per un’eventuale duplica.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nel caso in esame, dopo aver sospeso le relazioni personali di CO 2 con il figlio PI 1 (29 novembre), a seguito della segnalazione della madre, l’Autorità di protezione, dopo aver sentito le parti, ha revocato la decisione supercautelare (23 dicembre 2023). Con ulteriore decisione cautelare 26 gennaio 2023 l’Autorità ha respinto l’istanza 30 dicembre 2023 di RE 1 che chiedeva che le relazioni personali padre-figlio vengano svolte in forma sorvegliata e in via subordinata con passaggio al Punto d’incontro (disp. 1).

                                         L’Autorità di protezione ha precisato che non è stata comprovata l’esistenza di un pregiudizio per il minore ad esercitare le relazioni personali libere con il padre. Neppure vi sarebbero elementi che possano far propendere per l’imposizione di una limitazione delle stesse. Nella decisione impugnata ha quindi confermato l’assetto dei diritti di visita attuali decisi dalla Pretura (disp. 2) e conferito alle parti un termine per esprimersi sulle pretese materne di modifica del diritto di visita e alle prove richieste nell’ambito della procedura di merito (disp. 4).

                                         In sede d’osservazione ha sottolineato l’importanza di tutelare il minore dalla conflittualità genitoriale e ribadito che PI 1 ha espresso il desiderio di continuare a vedere il padre.

 

                                   3.   Con reclamo RE 1 avversa la decisione cautelare 26 gennaio 2023, ribadendo la richiesta che le relazioni personali padre-figlio vengano ordinate in forma sorvegliata, e in via supercautelare con scambio al Punto d’incontro. A mente della madre, visto “il grave e irrisolto conflitto fra i genitori” è necessario che i diritti di visita avvengano in forma sorvegliata “così che lo stato di salute di PI 1 possa venir accertato direttamente da un operatore o prontamente segnalato”. Il figlio sarebbe sottoposto a pericolo e soffrirebbe di un grave disagio.

 

                                   4.   In concreto, va innanzitutto precisato che la reclamante nelle proprie motivazioni al reclamo avversa la decisione limitatamente ai dispositivi 1, 2 e 5 (assetto relazioni personali padre-figlio).

In simili circostanze i dispositivi 3, 4 e 6 sono da considerare cresciuti in giudicato incontestati.

 

                                   5.   Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

 

                              5.1.   Ai sensi dell’art. 274 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.

                                         L’autorità chiamata a sanzionare una violazione del dovere di lealtà avrà l’arduo compito di stabilire se il beneficiario del diritto di visita perturba volontariamente o inconsciamente la relazione con l’altro genitore. Il diritto alle relazioni personali deve permettere di stabilire una relazione tra il figlio e i due genitori, e servire alla costruzione della sua identità (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 998 pag. 648).

                                         Il dovere di lealtà è reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore, non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp, FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di accompagnamento (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 999, pag. 648).

 

                                         Prima di immaginare un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali, conviene attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi doveri. L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni, conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli attribuisce espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori affidatari, o al figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o che altri motivi lo esigono. Quali esempi di ingiunzioni vi possono essere: l’interdizione di frequentare certi luoghi o certe persone, l’interdizione di consumare alcool o stupefacenti durante le visite, l’intenzione di lasciare il suolo Svizzero, l’obbligo di mediazione. Queste ingiunzioni possono essere date con la comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 292 CP. Quando queste ingiunzioni sono sufficienti, non c’è motivo di istituire una curatela la sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1000 pag. 649).

 

                               5.2.   Il diritto alle relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

 

                               5.3.   Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio un Punto d’incontro (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1018-1019).

 

                                   6.   Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

 

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

 

                                   7.   Nel caso in esame, l’importante conflittualità genitoriale emerge con ogni evidenza dagli atti, è ammessa da entrambe le parti ed è stata pure attestata dai vari specialisti della Rete che sono stati coinvolti dall’Autorità di prime cure.

                                         Pure palese è la gravosa ripercussione negativa che tale conflittualità ha sul minore, che soffre di un grave ed evidente conflitto di lealtà.

                                         Tali circostanze emergono come detto dagli atti e non è pertanto il caso di dilungarsi ulteriormente al riguardo.

                                         In concreto va ricordato che il minore, ora dodicenne, ha espressamente dichiarato alla curatrice di rappresentanza di voler continuare a vedere liberamente il padre, come avveniva in passato. Egli si è espressamente opposto allo svolgimento di relazioni personali sorvegliate come pure allo scambio presso il Punto d’incontro.

                                         Come a giusto titolo rilevato dalla curatrice avv. CURA 2 mal si comprende come la soluzione prospettata dalla madre possa in qualche modo giovare al conflitto di lealtà. La curatrice ha peraltro indicato che “sono le continue vertenze e discussioni fra i genitori ad avere ripercussioni negative sul benessere del minore” (cfr. osservazioni 13 febbraio 2023).

 

                                         La madre, nel proprio gravame non comprova il pericolo al quale sarebbe sottoposto il figlio. “Gli avvenimenti del 27 novembre”, ai quali rimanda genericamente la madre, sono già stati ampiamente chiariti e circostanziati dalle parti e nella sentenza impugnata. La reclamante, pur avversando la stessa, non si confronta con le dettagliate considerazioni e motivazioni contenute nella decisione dell’Autorità di prime cure, alle quali si rimanda.

                                         Come indicato appare evidente che la forte conflittualità genitoriale, non può essere limitata con l’obbligo di relazioni personali sorvegliate. Questo non sarebbe con ogni evidenza nell’interesse prioritario del minore e non porterebbe allo stesso alcun beneficio.

                                         Diversamente da quanto cerca di far credere la reclamante, tale conflittualità non può in ogni caso essere attribuita al solo padre.

 

                               7.1.   Quanto alle istruzioni conferite ai genitori in merito al rientro di PI 1 dal diritto di visita dal padre (disp. 5), va rilevato che le stesse, come indicato dalla curatrice di rappresentanza, hanno lo scopo “di evitare che il rispetto degli orari e delle decisioni dipenda dalla volontà e dalla disponibilità dei genitori”. Come precisato dall’Autorità di protezione e riconosciuto dagli stessi genitori, PI 1 è in grado di rientrare dai diritti di visita in totale autonomia.

 

                               7.2.   Tutto quanto considerato, la decisione dell’Autorità di protezione, che conferma l’assetto dei diritti di visita decisi dalla Pretura, resiste alle generiche critiche della reclamante, appare proporzionata e adottata nell’interesse prioritario del minore. La stessa va pertanto confermata.

                                         In considerazione dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo è divenuta priva d’oggetto.

 

                                   8.   A titolo abbondanziale va ricordato ai genitori, nell’interesse del bene del minore, il loro dovere di astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti con del figlio con l’altro genitore.

 

                                         L’Autorità di protezione va dal canto suo invitata a verificare che le relazioni personali padre-figlio vengano immediatamente riprese e regolarmente svolte, senza intralcio alcuno, come peraltro desiderato dallo stesso minore.

 

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

                                         Tasse e spese di giustizia sono quindi accollate a RE 1, tenuta a versare a CO 2 adeguate ripetibili, quantificate in fr. 1'200.–. Va al riguardo rilevato che, per questa sede, il legale di CO 2 si è limitato a presentare l’allegato di osservazioni alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo di RE 1. In simili circostanze la cifra pretesa dallo stesso risulta con ogni evidenza eccessiva.

 

                                         Vista la rifusione di ripetibili la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da CO 2 è da respingere.

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr. 150.–

                                                                                fr. 500.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L’istanza di assistenza giudiziaria di CO 2 con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ è respinta.

 

4.    Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.