|
assistito dalla vicecancelliera
|
Villa |
|
|
|
sedente per statuire nella causa che oppone
|
|
RE 1 |
|
|
all’ |
|
|
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
|
|
|
|
|
|
|
|
per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali del figlio PI 1 con il padre; |
|
giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 febbraio 2023 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2020) è figlio di CO 2 e di RE 1.
I genitori, non coniugati, detengono l’autorità parentale congiunta. Ad oggi non è stato omologato nessun accordo in merito all’obbligo al mantenimento e alle relazioni personali del minore col padre.
B. Nel mese di settembre 2022 CO 2 ha informato – tramite la propria patrocinatrice – l’Autorità di protezione __________ (in seguito: “Autorità di protezione” o “Autorità”) di volersi trasferire con i propri figli PI 1 e __________ (quest’ultimo nato da una precedente relazione) da __________ a __________.
C. Con istanza del 19 ottobre 2022, RE 1 ha chiesto – in via cautelare – all’Autorità di protezione la custodia esclusiva sul figlio PI 1, nonché l’ottenimento del luogo di dimora di quest’ultimo presso di lui ad __________.
Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2023, CO 2 ha postulato la reiezione dell’istanza, la custodia esclusiva sul figlio e la definizione – da parte dell’Autorità di protezione – delle relazioni personali tra padre e figlio.
In occasione dell’udienza tenutasi il 1° dicembre 2022, durante la quale è stata ampiamente discussa la situazione personale e famigliare del minore, l’Autorità di protezione ha dato alle parti un termine per tentare una soluzione concordata in merito alla custodia e ai diritti di visita del genitore non affidatario, nonché all’assetto di vita del bambino nel caso dovesse vivere con la madre o col padre, rendendole attente che, in assenza di accordo, essa avrebbe deciso in via cautelare in attesa dell’esito degli accertamenti istruttori nel frattempo intrapresi.
Nel frattempo, con due distinte risoluzioni del 22 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha da una parte conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di procedere con una valutazione socio ambientale di CO 2 e RE 1 con riferimento all’attuale situazione personale, famigliare e abitativa del minore, alla sua custodia parentale e alle sue relazioni personali, con invito a suggerire eventuali necessarie e adeguate misure di protezione, dall’altra ha incaricato la Clinica __________ di esaminare le capacità genitoriali delle parti.
D. Considerate le divergenti proposte di relazioni personali presentate da RE 1 e CO 2, con decisione del 14 febbraio 2023 l’Autorità regionale di protezione ha stabilito – in via cautelare e tenuto conto delle attuali circostanze personali, familiari e lavorative del minore e dei suoi genitori – i diritti di visita provvisori presso il domicilio del padre, da esercitarsi nelle seguenti modalità:
- un fine settimana il signor RE 1 prende il figlio il venerdì alle ore 17.30 circa e lo riaccompagna la domenica alle ore 19.00 presso l’attuale domicilio materno;
- il fine settimana successivo il padre prende il figlio dal domicilio materno domenica alle ore 09.00 e lo riaccompagna alla sera alle ore 19.00.
L’autorità ha inoltre dichiarato l’assetto immediatamente esecutivo fino a sua diversa decisione e ha conferito l’autorizzazione al Servizio dell’educazione precoce speciale (SEPS) per procedere a una valutazione dello sviluppo di PI 1.
E. Contro la decisione appena citata, il 23 febbraio 2023 RE 1 ha presentato reclamo davanti a questa Camera per ottenere una modifica dell’assetto stabilito dall’Autorità di protezione, nel senso di poter tenere il figlio presso il proprio domicilio settimanalmente, alternandosi con la madre del bambino.
F. Con osservazioni rispettivamente del 16 e del 20 marzo 2023, sia l’Autorità di protezione sia CO 2 hanno postulato la conferma della decisione impugnata e la reiezione del reclamo.
G. Con ordinanza 20 marzo 2023, questa Camera ha assegnato a RE 1 un termine di quindici giorni per replicare. Ritenuto che dal 1° marzo 2016 nelle procedure in materia di protezione del minore e dell’adulto non vi sono più ferie giudiziarie (art. 24 LPMA, pubblicato in BU 9/2016) ed essendo la notifica avvenuta al reclamante il 21 marzo, il termine ha iniziato a decorrere il giorno successivo ed è venuto quindi a scadere il 5 aprile 2023. Presentata solo il 12 aprile 2023, la replica è pertanto tardiva, sicché questa Camera non l’ha intimata alla controparte e non ne ha tenuto conto nel presente giudizio.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Giusta l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la durata del procedimento. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, nonché il Messaggio, pag. 6465-6466).
2.1. Tale principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3 e 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
2.2. Nel suo esame, sempre ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).
3. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha stabilito in via cautelare l’assetto dei diritti di visita provvisori di RE 1 dopo aver constatato le divergenti proposte di relazioni personali contenute negli scritti dei genitori e in attesa di sapere l’esito degli accertamenti istruttori (analisi socio-ambientali e valutazione delle capacità genitoriali) richiesti presso le competenti autorità.
4. Nel suo reclamo RE 1 si oppone all’assetto provvisoriamente stabilito dall’Autorità di protezione poiché ritiene che non sussiste alcuna ragione per la quale PI 1 non possa trascorrere più tempo con lui ad __________, dov’è cresciuto e ha vissuto fino a quando la madre lo ha portato in un ambiente nuovo senza alcuna preparazione. Richiamato quanto già indicato nello scritto del 9 gennaio 2023 trasmesso dalla propria patrocinatrice all’Autorità, egli chiede che siano stabiliti dei “diritti di visita provvisori equi” tali da permettere a suo figlio di mantenere un contatto costante ed equilibrato con entrambi i genitori alfine di garantirgli un “normale sviluppo” e la continuità nelle sue relazioni famigliari e con gli altri bambini con cui è cresciuto nel __________. Circostanza che a suo dire difficilmente verrebbe a verificarsi con dei diritti di visita più restrittivi. Propone quindi di modificare l’assetto impugnato nel senso che il bambino trascorrerà una settimana intera (ossia da domenica pomeriggio alle 18:00 alla domenica successiva alle 18:00) prima con l’uno e poi con l’altro genitore, così da trascorrere equamente il tempo col proprio figlio.
5. Nelle proprie osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione ha ricordato che l’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) non implica necessariamente una custodia alternata e che nel decidere in merito alla custodia del minore essa tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori (conformemente a quanto previsto dall’art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). Richiamando una recente sentenza del 31 marzo 2021 di questa Camera (inc. n. 9.2020.168) in cui vengono elencati i criteri secondo i quali è possibile disporre una custodia alternata, l’Autorità di protezione ha spiegato che una simile soluzione non è ad oggi possibile, sia perché i necessari e opportuni accertamenti sono ancora in corso, sia poiché da quanto finora verificato non appaiono esservi le basi chiare e sufficienti per poterla riconoscere. L’Autorità ha infatti motivato la propria decisione osservando come, attualmente, l’attività lavorativa di RE 1 – il quale si appoggerebbe all’aiuto dei propri genitori per accudire PI 1, a differenza di CO 2 che non ha un’occupazione – la distanza ora esistente tra la dimora materna e quella paterna nonché la tenera età del bambino sottoporrebbero quest’ultimo a un continuo cambiamento di luogo di vita e di persone di riferimento (seppure verosimilmente a lui legate, come i nonni paterni). Una soluzione come quella proposta dal reclamante non collimerebbe quindi, a mente dell’Autorità, con l’esigenza di tutelare il bene del minore. Anche la rilevante conflittualità tra i genitori constatata in udienza e apparentemente tuttora esistente non aiuterebbe ad attuare una custodia alternata. In conclusione l’Autorità di protezione ritiene che la relazione padre e figlio vada sì preservata e coltivata ma che ciò deve avvenire, allo stadio attuale e a fronte delle circostanze concrete, secondo l’assetto stabilito in via cautelare.
Dello stesso parere è pure CO 2, che nelle sue osservazioni si è limitata a sottolineare il carattere provvisorio dell’assetto stabilito dall’Autorità di protezione, in attesa dell’esito della valutazione socio-ambientale e delle capacità genitoriali delle parti. Ha pure ricordato che ogni misura presa dall’Autorità è volta a garantire il bene del minore, evitando continui o frequenti stravolgimenti a breve termine soprattutto se il benessere di quest’ultimo non appare minacciato.
6. L’Autorità parentale congiunta, ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica necessariamente una custodia alternata.
Contestualmente alla decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del figlio ad intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori (art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio, l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).
Chiamato a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve esaminare se una custodia alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore, (art. 298 cpv. 2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali, al quale gli interessi dei genitori devono cedere il passo (STF 5A_147/2019 del 25 marzo 2020, consid. 2.1). Al giudice incombe verificare alla luce delle situazioni di fatto attuale e previgente se una custodia alternata appare effettivamente idonea a preservare il bene del minore (DTF 142 III 612 consid. 4.2).
Fra i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. già citata STF 5A_147/2019 consid. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio e la situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un’organizzazione più complessa.
Se giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del minore, il giudice attribuisce la custodia ad uno dei genitori, prendendo in considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro genitore.
Pertanto i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano in principio quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori, le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a prendersi cura dei figli personalmente e a occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni” (cioè evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, Droit de filiation, N. 1155 segg. pag. 764).
6.1. Nel caso in esame, i genitori di PI 1 – non coniugati – detengono congiuntamente l’autorità parentale, come risulta dalla dichiarazione da essi rilasciata davanti all’ufficiale dello stato civile di __________ il 20 aprile 2020. A seguito della comunicazione, da parte di CO 2, di volersi trasferire con i figli PI 1 e __________ (quest’ultimo nato da una precedente relazione) da __________ a __________, RE 1 ha, come visto, presentato un’istanza volta ad ottenere la custodia esclusiva del figlio e la fissazione del luogo di dimora di quest’ultimo ad __________ presso l’abitazione del padre, per poi modificare la sua richiesta con una domanda – inoltrata il 9 gennaio 2023 – di custodia alternata.
6.2. Orbene, nel decidere l’assetto dei diritti di visita provvisori del reclamante, l’Autorità di prime cure ha senz’altro tenuto conto delle circostanze attuali e concrete in cui vive il piccolo PI 1. Essa si è pertanto a giusta ragione determinata sulla questione a sapere quale fosse per il momento la soluzione più adeguata per il bene del bambino in attesa dell’esito degli accertamenti richiesti presso le competenti autorità, concludendo per un diritto di visita provvisorio del padre nei weekend (una volta dal venerdì sera alla domenica sera e la volta dopo dalla domenica mattina alla domenica sera) e affidando il minore alla madre per il resto della settimana. La soluzione appare d’altronde giustificata già solo per il fatto – non contestato – che durante la settimana RE 1 non potrebbe occuparsi personalmente di PI 1 come la madre, essendo impegnato professionalmente, ma si vedrebbe costretto ad affidarlo ai propri genitori. Pur non essendo in discussione che il piccolo sia legato anche ai nonni paterni – con i quali ha vissuto assieme ai genitori nei suoi primi anni di vita – una simile soluzione non sarebbe comunque idonea a concretizzare le condizioni previste per una custodia alternata.
La possibilità di tale tipo di custodia va d’altronde già negata ove si consideri che i principali criteri per riconoscerla – in particolare le capacità educative dei genitori (che devono essere date per entrambi) e l’esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziali viste le misure di organizzazione e la necessità di uno scambio regolare d’informazione tra i genitori (v. sopra consid. 6) – non sono nella fattispecie al momento adempiuti. Infatti, se da un lato la valutazione delle capacità genitoriali è attualmente ancora al vaglio della Clinica __________, dall’altro non sembra, perlomeno dagli atti, che tra le parti vi sia una sufficiente comunicazione atta a garantire una ripartizione equa del tempo da trascorrere con il bambino e che ne tuteli il suo bene.
7. In definitiva, come risulta dagli atti e senza che sia necessario dilungarsi oltre, l’assetto deciso cautelativamente dall’Autorità di protezione in attesa della valutazione socio-ambientale e quella sulle capacità genitoriali ordinate, oltre ad essere necessario e idoneo, resiste alle generiche critiche del reclamante e va pertanto confermato. Va ad ogni modo ricordato che lo stesso, proprio perché provvisorio, non è ancora definitivo e una sua conferma o modifica dipenderà dalle risultanze degli accertamenti richiesti.
8. Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 300.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
|
|
- - |
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.