Incarto n.
9.2023.39

Lugano

2 agosto 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Decristophoris

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1,

patr. dall’ PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

                                         per quanto riguarda la privazione dell’autorità parentale sul figlio

                                           PI 1,

 

 

giudicando sul reclamo 6 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. no. 35 / 2 febbraio 2023);

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   PI 1, nato il 2020 e attualmente collocato presso una famiglia affidataria a __________, è figlio di RE 1 e, verosimilmente, di __________, persona al beneficio di curatela generale.

 

                                  B.   A seguito di una segnalazione di polizia dopo che erano state riscontrate gravi fratture e lesioni sul minore in occasione di una visita pediatrica e successivamente durante una visita al pronto soccorso dell’ospedale __________, il 4 febbraio 2021 il Servizio di picchetto dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito UAP) ha disposto in urgenza il ricovero presso il suddetto nosocomio in vista del trasferimento di PI 1 all’ospedale pediatrico di __________, in quanto ritenuto in “serio pericolo d’incolumità per presunti maltrattamenti (sospetta sindrome del bambino scosso, “baby shaken syndrome)”.

 

                                  C.   Con decisione supercautelare del giorno successivo, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di protezione o Autorità) ha privato RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio ex art. 310 CC, ordinando che quest’ultimo rimanesse ricoverato/collocato presso l’ospedale __________ per ricevere tutte le cure e le terapie mediche necessarie e che non lasciasse la struttura senza autorizzazione. L’Autorità di protezione ha inoltre nominato in favore di PI 1 una curatrice (art. 308 CC), nella persona di CURA 1, con il compito di rappresentare il minore nella sfera medica, a livello decisionale e nei relativi adempimenti burocratici (cassa malati, uffici pubblici e privati), limitando in tal modo l’autorità parentale della madre.

 

                                  D.   Nel frattempo, nei confronti di RE 1, è stato avviato un procedimento penale tuttora pendente per i titoli di lesioni gravi colpose (art. 125 CP) e violazione del dovere di assistenza o di educazione (art. 219 CP).

 

                                  E.   Il 10 febbraio 2021 (ris. no. 37 bis / 10 febbraio 2021) l’Autorità di protezione ha confermato in via cautelare la propria decisione 5 febbraio 2021, conferendo nel contempo all’UAP di __________ l’incarico di reperire un Centro educativo minorile (CEM) o una famiglia in affido idonei ad accogliere il bambino una volta dimesso dall’ospedale di __________ ai sensi dell’art. 307 CC. Ha altresì riconosciuto un diritto di visita tra madre e figlio da svolgersi in maniera sorvegliata, e ciò secondo i regolamenti della struttura di accoglienza e con l’ausilio organizzativo della curatrice laddove necessario (art. 273 CC).

 

                                  F.   Con risoluzione no. 44 del 24 febbraio 2021, l’Autorità di protezione ha approvato il progetto educativo di affido del minore in famiglia SOS a partire dal 26 febbraio 2021, revocando quindi il precedente collocamento in regime ospedaliero presso l’ospedale __________.

 

                                  G.   In vista della scadenza del termine dell’affido provvisorio del minore e alla luce della richiesta di RE 1 di ottenere la custodia del figlio con conseguente revoca della misura di privazione del diritto di determinarne il luogo di dimora, con decisione 17 marzo 2022 (ris. n. 58 / 17 marzo 2022) l’Autorità di protezione ha dunque conferito al Servizio medico-psicologico di __________ (di seguito SMP) l’incarico di verificare le capacità genitoriali della madre.

 

                                  H.   Frattanto, con decisione 21 marzo 2022 (ris. n. 61 / 21 marzo 2022) l’Autorità di protezione ha altresì approvato il progetto di affido di PI 1 presso una famiglia di __________ con effetto dal 19 marzo 2022, revocando pertanto il precedente collocamento / affido in famiglia SOS.

 

                                    I.   Il 1° dicembre 2022 l’SMP ha trasmesso all’Autorità di protezione l’esito della perizia in merito alle capacità genitoriali di RE 1, da cui sono in particolare emerse l’incapacità genitoriale di quest’ultima e la necessità di affido a lungo termine del minore presso una famiglia con diritto di visita sorvegliato a cadenza quindicinale (cfr. perizia, pag. 26); i periti hanno inoltre ritenuto importante, considerata la gravità del disturbo psichico della madre – con conseguente e significativa instabilità emotiva – e al fine di garantire maggior tutela al bambino già notevolmente provato nel suo sviluppo psico-fisico, di privare RE 1 dell’autorità parentale (cfr. perizia, pag. 27). Da ultimo, sempre in relazione alla gravità dello stato psichico di RE 1, è stato indicato di fornire a quest’ultima aiuto amministrativo e tutela, nonché un accompagnamento nella lettura della valutazione peritale (cfr. perizia, pag. 26).

 

                                   J.   Con presa di posizione 5 gennaio 2023 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha contestato le risultanze della suddetta perizia asserendo sostanzialmente che “se infatti da un lato si sostiene che dal WAIS-IV sarebbe emerso un risultato QIT di 59, dall’altro si pretende aver validamente somministrato vari test multifasici e proiettivi che – con un QI troppo basso – non avrebbero potuto essere condotti con valenza clinica. In altri termini, i risultati del test QI non sono compatibili con gli altri test che sarebbero inevitabilmente non validi. È d’altronde lo stesso psicologo-psicoterapeuta che ha in cura la signora RE 1 a ritenere che il risultato di 59 QIT (indicatore di un ritardo mentale, assimilabile a quello di un bambino di 7-8 anni) non descrive assolutamente le capacità e le risorse dell’interessata. Ne consegue che, per le ragioni che precedono, i risultati della valutazione psicodiagnostica risultano essere sfalsati ed ambivalenti … Prescindendo dai risultati dell’indagine psicodiagnostica (la cui affidabilità come poc’anzi visto è contestata) ed affidandosi al parere dei professionisti che seguono con costanza RE 1 emerge un quadro ben differente delle di lei capacità”. RE 1 chiede pertanto nuovamente la revoca della privazione del diritto alla determinazione del luogo di dimora del figlio PI 1, pur con definizione delle condizioni ritenute necessarie alla corretta presa a carico del bambino.

 

                                  K.   Ritenuta dunque l’inidoneità della genitrice e non risultando altre misure sufficienti a tutela del benessere del minore, con decisione 2 febbraio 2023 (ris. n. 35 / 2 febbraio 2023) l’Autorità di protezione ha in particolare:

 

-       privato RE 1 dell’esercizio dell’autorità parentale sul figlio PI 1 (disp. 1);

-       istituito in favore del minore una tutela ai sensi dell’art. 327a CC, designando a tale ruolo la signora CURA 1 dell’UAP di __________ (disp. 2 e 2.1) con conseguente revoca della curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC (disp. 4);

-       confermato il diritto di visita sorvegliato tra madre e figlio, da svolgersi due volte al mese per la durata di un’ora /un’ora e mezza a dipendenza dei riscontri emotivi di PI 1 (disp. 5);

-       ammesso RE 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a cura dell’avv. PR 1 di __________ (disp. 6);

-       disposto che la decisione è immediatamente esecutiva e che ad un eventuale reclamo è tolto l’effetto sospensivo (disp. 7).

 

                                  L.   Avverso la suddetta risoluzione il 6 marzo 2023 RE 1 ha presentato reclamo davanti a questa Camera per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo e ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio – l’annullamento e meglio, in via principale, la revoca della misura di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio o, in via subordinata, il rinvio dell’incarto all’Autorità di protezione al fine di far effettuare ulteriori approfondimenti. In entrambi i casi sono state protestate tasse, spese e ripetibili.

 

                                  M.   Con osservazioni 13 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha richiesto la conferma della revoca dell’effetto sospensivo e della nomina di un tutore, precisando che tali misure sono state dettate “dalla necessità di tutelare al meglio, già nelle more della procedura, gli interessi e i bisogni del minore, già notevolmente provato nel suo sviluppo psico-fisico e quindi bisognoso di maggior stabilità e coerenza possibili”. Per il resto, ribadendo l’assetto psicologico psicotico e instabile di RE 1 nonché le sue lacune nel dar seguito alle richieste della rete relative al figlio, essa ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.

 

                                  N.   Nel frattempo, con decisione 14 aprile 2023 questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1 rilevando “che già solo il fatto che PI 1 vive da più di un anno (ossia dal marzo 2022) presso terzi, con iniziale consenso della madre, gioca a sfavore di un ripristino dell’effetto sospensivo … una ponderazione degli interessi in gioco non può far propendere in favore della concessione dell’effetto postulato: un ripristino del medesimo sarebbe piuttosto pregiudizievole al bene del minore, bisognoso di una situazione di equilibrio … la privazione dell’effetto sospensivo al reclamo contro la decisione di revoca dell’autorità parentale e la nomina di un tutore è stata dettata dalla necessità di tutelare al meglio gli interessi e i bisogni di PI 1”.

 

                                  O.   Con replica 2 maggio 2023, RE 1 ha contestato i contenuti della risposta riconfermandosi nelle proprie allegazioni e domande di giudizio, mentre, con scritto 10 maggio 2023, l’Autorità di protezione ha comunicato alla Camera di rinunciare a presentare una duplica.

 

Considerato

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di prime cure ha privato RE 1 dell’esercizio dell’autorità parentale sul figlio PI 1 e istituito a favore di quest’ultimo una tutela ex art. 327a CC e ciò dopo aver preso atto delle risultanze peritali ricevute dall’SMP, dalle quali è emersa l’incapacità genitoriale della madre, carente di risorse cognitive e psichiche minime indispensabili per potersi occupare del figlio. Ha inoltre ritenuto inammissibili e non pertinenti le riserve sollevate da RE 1 sul valore di tale perizia, giacché per il suo allestimento gli specialisti dell’SMP hanno seguito i dovuti protocolli in uso, ragion per cui non vi è fondato motivo di dubitare dell’incompatibilità della testistica adoperata. A mente dell’Autorità basterebbe la rilevazione del quoziente di intelligenza totale (QIT) a pregiudicare la capacità della madre ad esercitare l’autorità parentale, oltre al fatto che i periti hanno raccomandato – considerata la gravità del suo stato psichico rilevato – una misura di protezione per la stessa RE 1. Non essendovi altre misure sufficienti a tutela del benessere del bambino, l’Autorità ha pertanto concluso per la privazione dell’autorità parentale.

 

                                   3.   Nel suo gravame RE 1 rimprovera all’Autorità di protezione di aver aderito integralmente alla perizia commissionata all’SMP senza approfondire le censure da lei sollevate in occasione della presa di posizione sulla stessa. Nello specifico – e sulla scorta di quanto dichiarato per email all’avv. PR 1 (doc. C) da un professionista del settore (lo psicologo __________) – la reclamante sostiene che le risultanze della perizia sono tra loro “discrepanti e incongruenti”, che i risultati di almeno uno dei test (QI) era già di primo acchito errato e che i test non hanno tenuto conto delle contingenze della perizianda, la quale ha affrontato gli esami in modo “oppositivo e sospettoso” giacché non le erano state preliminarmente spiegate le finalità dell’intervento.

                                         La reclamante osserva anzitutto che dalla relazione psicodiagnostica i test a lei somministrati porterebbero a ritenere il suo QIT ad un livello di 59, ossia al di sotto della deficitarietà. Nondimeno un simile risultato – che dati gli estremi dovrebbe essere evidente nel quotidiano – non risulta mai essere stato riscontrato né da chi la segue né dalla stessa Autorità di protezione, che nel mese di aprile 2021 ha persino revocato la curatela a suo tempo istituita in suo favore. Nemmeno in occasione dei verbali esperiti nel procedimento penale sarebbero emersi dubbi sulle sue capacità cognitive e/o psicologiche. Già solo per questi motivi RE 1 ritiene che non vi erano i presupposti per poter accettare la perizia così come ricevuta, essendo necessario un approfondimento della stessa.

 

                                         Oltre a ciò la reclamante si duole che l’Autorità di protezione non si è confrontata con le relazioni di coloro che si rapportano regolarmente con lei, quindi dei professionisti che dispongono di un quadro più realistico e completo della sua persona rispetto ai test effettuati dai periti dell’SMP. Dai rapporti degli psicoterapeuti __________ (secondo cui ella sarebbe in grado di accogliere e supportare il figlio, seppur con un supporto pedagogico) e __________ (la quale ribadisce a più riprese la capacità della reclamante di rapportarsi con PI 1), nonché le dichiarazioni rilasciate dalla pediatra e dall’infermiera pediatrica nel procedimento penale – quindi da persone che hanno avuto modo di passare più tempo con lei – risulterebbe infatti la sua adeguatezza nello svolgimento del ruolo di madre. A suo dire gli elementi forniti avrebbero dovuto imporre all’Autorità di prime cure di approfondire il contenuto della perizia richiesta, e ciò sia in merito alla relazione psicodiagnostica, sia per quanto concerne la valutazione delle capacità genitoriali. RE 1 chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata, da lei ritenuta “arbitraria ancor prima che erronea nelle conclusioni”.

 

                                   4.   Con osservazioni al reclamo, l’Autorità di protezione ha integralmente confermato le proprie motivazioni, sottolineando che il quadro descritto dai periti nella valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 è di una “gravità estrema” e “senza rimedio apparente”. Precisa inoltre di non aver ritenuto necessario chiedere ai periti un’ulteriore presa di posizione, apparendo le censure della reclamante relative alla perizia e alla validità della testistica sottoposta di primo acchito ininfluenti.

 

                                        Nella replica la reclamante ribadisce l’esistenza di “fondati e concreti dubbi sulla testistica”, riscontrati anche da un professionista del settore, ciò che a suo dire avrebbe quantomeno imposto di approfondire la questione. Ribadisce inoltre che i risultati della perizia risultano in chiaro contrasto con le osservazioni effettuate dal personale specializzato che ha avuto modo di seguirla nel quotidiano. Per quando concerne le lacune nel dar seguito alle richieste della rete, RE 1 contesta anzitutto che i ritardi siano a lei imputabili e sostiene che occorre anche contestualizzare gli eventi con cui essa si è vista confrontata con la privazione del figlio.

 

                                   5.   Nel suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

 

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

 

                                   6.   Conformemente all'art. 311 cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'Autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

 

                                         È unicamente nel caso in cui il genitore è incapace di partecipare all’educazione (a seguito di malattia psichica o d’assenza senza regolari contatti con il figlio) che una revoca dell’autorità parentale entra in linea di conto. Nel caso in cui un genitore si oppone sistematicamente a qualsiasi intervento e non dissocia l’interesse del figlio dal conflitto con l’altro genitore può essere ammessa un’incapacità durevole, assimilabile ad un “motivo analogo”, giustificante una revoca dell’autorità parentale (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).

 

                               6.1.   La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation e de la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

                                         L'applicazione di tale norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità; essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

                                         Al fine di valutare la proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148).

 

                               6.2.   Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, MEIER, art. 311 n. 1).

 

                                         In ogni caso, alla luce del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148). L’Autorità dovrà prendere in considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca dell’autorità parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di disinteresse, rottura delle relazioni personali, violazione degli obblighi di mantenimento) al momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in maniera “progressiva”, tentando soluzioni alternative prima di arrivare a questa misura estrema (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).

 

                                   7.   Occorre dunque valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente gli esiti del referto psicodiagnostico e ne abbia a giusta ragione dedotto l’incapacità genitoriale di RE 1 e la conseguente necessità di privazione dell’autorità parentale sul figlio PI 1.

 

                                   8.   Nel caso in disamina va anzitutto rilevato che, a far tempo dal 1. maggio 2016, a favore di RE 1 era già stata istituita dall’allora competente Autorità di protezione una misura di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex 394 CC nella persona di __________ quale curatrice. A quel tempo la reclamante risiedeva in un appartamento esterno al __________ e riceveva un supporto psicologico settimanale. Rimasta incinta, a suo dire, a seguito di una relazione con __________ – persona al beneficio di una curatela generale – la reclamante ha dato alla luce il figlio PI 1 in data 22 settembre 2020. Già durante l’usuale visita pediatrica del primo mese di vita, all’infante è stato riscontrato un calo ponderale importante, ciò che ha reso necessario un suo ricovero presso l’ospedale __________ assieme alla madre, degenza durante la quale il bambino è cresciuto di peso regolarmente. Con lettera di dimissioni 29 ottobre 2020 i medici curanti hanno infatti attestato che “in considerazione dell’evoluzione rapidamente favorevole con un buon incremento ponderale, si ritiene che il calo di peso possa essere legato ad una non corretta gestione dell’alimentazione a domicilio”, procedendo dunque alla dimissione del minore. In questo contesto, l’UAP, Settore delle famiglie e dei minorenni, __________ aveva già manifestato all’ Autorità di protezione le sue preoccupazioni in merito alle capacità genitoriali di RE 1, chiedendone un mandato di valutazione e suggerendo pertanto il suo collocamento con il figlio presso __________, visto, da una parte, come la reclamante si recava in modo sempre più sporadico presso la sua terapeuta, __________, dall’altra osservando “che la signora RE 1 volesse dimostrare di riuscire a crescere il figlio in autonomia (senza curatrice, senza terapeuta, senza Servizi…). Per quanto questo intento sia ammirevole, non possiamo sostenerlo, se non le permette di chiedere e accettare gli aiuti necessari alla crescita di un figlio; aiuti che qualsiasi madre necessita, a maggior ragione se giovane, primipera e senza poter contare sulla presenza del padre del bambino” (cfr. rapporti UAP 29 ottobre 2020, pag. 2 e 22 luglio 2021, pag. 2). La reclamante ha per contro sempre rifiutato le misure proposte dall’UAP e da terzi. Per quanto concerne PI 1, il bambino non vive più con la madre naturale dal 4 febbraio 2021, ossia da quando gli sono state riscontrate le lesioni fisiche al capo, ai polsi e alla gamba sinistra riconducili alla sindrome del bambino scosso. Il minore è stato dapprima collocato presso una famiglia affidataria SOS, nello specifico dal 26 febbraio 2021, per poi, nell’ambito del progetto educativo di affidamento, essere affidato ad una famiglia del __________ dal 19 marzo 2022 (ris. no. 61 / 21 marzo 2022), presso la quale PI 1 risiede tutt’ora, che si occupa dei suoi particolari bisogni. Il minore presenta infatti un lieve ritardo evolutivo di circa 6-8 mesi rispetto ai suoi coetanei, ragione per cui il medesimo è sottoposto settimanalmente a sedute di fisioterapia ed ergoterapia. Durante questo periodo, attraverso i diritti di visita sorvegliati, madre e figlio si sono potuti incontrare regolarmente. A prescindere dagli esiti peritali che verranno approfonditi nel prosieguo, già da questi elementi parziali se ne deduce la seria difficoltà da parte della reclamante ad espletare correttamente il suo ruolo di genitrice e ad occuparsi in modo adeguato ed esaustivo dei bisogni educativi e medici del figlio PI 1.

 

                                   9.   La valutazione peritale 1. dicembre 2022 dell’SMP agli atti è chiara. In merito all’assetto psicologico, RE 1 presenta “una struttura di personalità organizzativa a livello psicotico, con un bisogno ancora fusionale dell’altro a sostegno di una struttura identitaria estremamente deficitaria e fragile ma nello stesso tempo con un vissuto persecutorio della relazione stessa…Dal punto di vista cognitivo emergono serie complessualità in quanto viene messo in evidenza un livello attuale delle abilità cognitive della signora RE 1 ascrivibile ad un quoziente intellettivo molto basso, ben al di sotto del limite della deficitarietà… Il coping quotidiano riesce comunque ad essere efficace, pur con un discreto livello di ansia generalizzata messa in luce dai risultati dei test. Vi è tuttavia da notare come la signora RE 1 mostri la tendenza, a fronte di situazioni stressanti, alla fuga difensiva nella fantasia e ciò potrebbe costituire un problema nel momento in cui tale fuga fosse diretta verso un mondo interno fantastico che, come già delineato, è caratterizzato da una lettura distorta della realtà” (cfr. perizia, pag. 24).

                                         In prima analisi, nel merito della validità della relazione psicodiagnostica, rispettivamente delle sue conclusioni, ripercorrendo le censure sollevate dalla reclamante nel proprio gravame e riassunte nei precedenti considerandi, occorre anzitutto segnalare che gli esperti dell’SMP giungono a tali risultati non solo sulla base dei test diagnostici – contestati – bensì, soprattutto, in considerazione della sua osservazione clinica, dei dati anamnestici remoti e recenti e delle informazioni raccolte presso terzi sulla genitorialità e sul suo stato psico-affettivo. Questo approfondimento clinico e personologico – che ha messo in luce un contesto strutturale di personalità maggiormente deficitario – trova riscontro nelle diagnosi formulate nella prima infanzia e nelle prese a carico precedenti di RE 1, rilevando pertanto una coerente continuità nella valutazione della sua personalità psico/emotiva nel corso degli anni. Del resto, anche la valutazione espressa dallo psicologo-psicoterapeuta __________ – il quale ha comunque diagnosticato a RE 1 un disturbo misto ansioso depressivo – esplicitamente ricordata dalla reclamante (cfr. reclamo, pag. 8) non è di aiuto alla sua tesi ricorsuale. Come correttamente evidenziato dai periti dell’SMP, “il signor __________ presuppone che in futuro la signora potrebbe beneficiare di un supporto pedagogico alla cura del figlio, considerato che dal punto di vista psicologico sembra in grado di accoglierlo e supportarlo. Egli esprime il proprio parere facendo unicamente riferimento alle comunicazioni della paziente senza integrare aspetti di realtà (perizia, pag. 20). In effetti, il citato psicologo non dispone del quadro generale completo circoscritto alla reclamante, ossia degli apprezzamenti di tutto il personale sanitario, sociale e di rete che ha avuto modo di rapportarsi con essa nel quotidiano, elementi per contro assunti dall’SMP e inglobati nella relativa relazione.

 

                               9.1.   Giova evidenziare che dagli atti non emerge alcun elemento per confutare, o quanto meno mettere in dubbio, la correttezza delle indagini effettuate da parte degli esperti incaricati. Fino a prova del contrario, condividendo le osservazioni dell’Autorità di prime cure, i periti dell’SMP – nel caso concreto ben tre specialisti nel settore si sono occupati di redigere la perizia psicodiagnostica – hanno seguito i protocolli in uso per lo svolgimento della valutazione. Se da una parte, a mente di chi scrive, già potrebbe risultare sufficiente la rilevazione del quoziente d’intelligenza totale QIT a compromettere la capacità di RE 1 ad accudire debitamente il figlio e, dunque, ad esercitare l’autorità parentale, dall’altra, a tale grave deficit si aggiunge una “struttura di personalità organizzata a livello psicotico” iscritta in un quadro emotivo instabile, con perdite di controllo di tipo impulsivo e rischio di scivolamento in comportamenti impulsivi di acting-out, oltre ad un “disturbo del pensiero, connotato da un esame di realtà francamente distorto, senza possibilità di convenzionalità né di una percezione degli elementi estremamente comuni del contesto” (cfr. perizia, pag. 24). Le suddette risultanze peritali trovano perfetta rispondenza non solo con la pregressa storia clinica e individuale della reclamante, bensì, nella fattispecie, con tutto quanto accaduto dal momento della nascita di suo figlio PI 1: le difficoltà concrete di occuparsi di lui – ne è un esempio la gestione dei pasti del neonato e la forma piatta del suo cranio causata dal fatto di essere stato posto nella stessa posizione nei primi mesi di vita (cfr. scritto UAP 13 agosto 2021) – la negazione delle proprie responsabilità e la proiezione delle colpe verso terzi quali la curatrice, la psicologa e la rete di supporto generale a fronte delle molteplici fratture riscontrate a PI 1 (cfr. rapporto di segnalazione 4 febbraio 2021), il volersi giustificare nel suo ruolo di madre asserendo di aver notato cosa non andava in suo figlio e di averlo riferito alla levatrice e all’infermiera pediatrica, le quali l’avrebbero rassicurata (cfr. perizia, pag. 13), nonché il suo persistente rifiuto di ogni tipo di supporto e intervento da parte del personale sanitario e della sua rete volti a tutelare il bene della madre e del minore. Tutte queste circostanze concorrono a suffragare ulteriormente l’atteggiamento fuori dalla realtà e privo di consapevolezza di RE 1 descritto nella perizia: “gli intenti dichiarati dalla signora di essere disponibile all’aiuto e al sostegno per sé e per il bambino vengono smentiti dai fatti precedentemente esposti che l’hanno vista rifiutare diverse proposte in tal senso, piuttosto che chiedere con toni e modalità aggressive e rivendicative l’interruzione della curatela. Per quanto comprensibile in una giovane donna e madre un desiderio di indipendenza, le modalità messe in atto (e le dichiarazioni più volte espresse di volersi liberare da ogni ingerenza esterna, sottolineano l’inconsapevolezza della signora riguardo ai propri limiti e incoerenze” (cfr. perizia, pag. 25). Proprio in questo senso, al contrario di quanto asseverato dalla reclamante (cfr. reclamo, pag. 8), per quanto riguarda gli incontri tra madre e figlio alla presenza della psicologa – psicoterapeuta __________, se da un lato viene confermata l’adeguatezza di RE 1 di rapportarsi con il figlio – ciò tuttavia limitatamente ai diritti di visita – dall’altra si accentua come la madre biologica non riconosca l’utilità dello spazio d’incontro con il bambino e di quanto le facilitazioni della psicologa influenzino positivamente l’andamento degli incontri, indicando una sua mancanza di consapevolezza dei propri limiti intrinseci (cfr. perizia, pag. 23). La marcata reticenza di RE 1 e la rispettiva fuga dal mondo reale si rileva pertanto quale costante nel suo modo di affrontare le situazioni, non solo conflittuali ma di vita comune, che gli si propongono davanti. Ciò si verifica, in special modo, per tutto quello che riguarda la sfera del figlio, ove la reclamante pare non voler accettare alcun tipo di consiglio e supporto. Emblematici a dimostrazione di questo risultano l’interruzione dei suoi incontri presso la psicologa __________, la sua richiesta di revoca della curatela amministrativa istituita a suo favore, il rifiuto di inserire il figlio all’Asilo nido Comunale di __________ in quanto, fra le altre ragioni “fatica ad accettare l’ingerenza di terzi (siano essi professionisti) nella sua quotidianità” (cfr. rapporto UAP 29 ottobre 2020, pag. 2), come pure le sue resistenze al ricovero in ospedale a seguito del parto viste le proprie difficoltà e al proposto inserimento a __________.

                                         Aggiungasi che anche dai verbali d’interrogatorio dinanzi alle autorità penali, traspare una visione non conforme alla realtà da parte di RE 1, laddove quest’ultima, affrancandosi ad un’identità di madre stereotipata (cfr. perizia, pag. 25), afferma a più riprese di aver notato e indicato a diverse persone alcune delle problematiche alimentari e fisiche del figlio PI 1, fatti tuttavia ridimensionati e/o addirittura smentiti dai diretti interessati, in special modo dal personale sanitario/infermieristico.

 

                               9.2.   Riassumendo e con riguardo alla specifica contestazione della validità della perizia in esame, sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, le censure sollevate dalla reclamante appaiono ininfluenti e infondate e non giustificano in alcun modo la riedizione e/o l’espletamento di ulteriori accertamenti peritali, essendo peraltro i dati – non solo di natura psicodiagnostica, ma anche clinica e anamnestica – nonché le relazioni raccolte presso terzi sulla personalità di RE 1, più che sufficienti per permettere a questo Giudice di giungere al proprio convincimento.

 

                                         A titolo abbondanziale, anche nella denegata ipotesi in cui il QIT ascritto a RE 1 non raggiungesse i livelli indicati nel referto – premesso che, per le ragioni già sopra esposte, non vi sono ragioni per dubitare in merito alla testistica sottoposta e alle rispettive risultanze – l’incapacità genitoriale della reclamante sarebbe ad ogni modo comprovata alla luce del grave stato psichico in cui versa e delle collegate comorbilità emotive/emozionali, le quali non sarebbero solo frutto teorico ed errato degli esami psicodiagnostici ma, come si è visto, si sono esplicitamente riscontrate nei comportamenti, nel modus vivendi della reclamante, nella gestione della sua persona, del figlio e in molteplici circostanze di vita ad esso legate nel quotidiano, sfociando in situazioni critiche suscettibili di pregiudicare lo sviluppo fisico ed emotivo del minore.

 

                                10.   Sebbene la revoca dell’autorità parentale costituisca l’ultima ratio nonché la misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile, l’Autorità di protezione ha la facoltà di ordinarla qualora altri provvedimenti appaiano di primo acchito insufficienti o privi di chances di successo. Nel caso concreto, assodata la sua validità, nel merito delle conclusioni peritali, la valutazione psicodiagnostica ha attestato l’inesistenza delle capacità genitoriali di RE 1 (cfr. perizia a pag. 26). Al di là della gravità dello stato psichico diagnosticato alla reclamante – elemento di per sé sufficiente per pregiudicare la sua capacità genitoriale e per giustificare la revoca dell’autorità parentale ai sensi della dottrina citata – il suo atteggiamento di chiusura e di non collaborazione nei confronti dell’Autorità di protezione, della rete di supporto e di terze persone in generale coinvolte nell’accudimento di PI 1 (quali ad esempio la curatrice educativa e la famiglia affidataria) avrebbe reso vani tutti gli interventi protettivi meno incisivi ai sensi degli art. 307, 308 e 310 CC. Sebbene la reclamante non lo invochi espressamente, già solo per questo motivo il principio della proporzionalità non risulta dunque violato dall’Autorità di prime cure, a maggior ragione, vista la disposta continuità dell’assetto di visita sorvegliato fra madre e figlio (cfr. perizia pag. 26).

 

                                11.   Come indicato, l’incapacità della genitrice deve inoltre risultare obiettiva e durevole. A giusto titolo, nella propria decisione in merito all’idoneità e alla privazione dell’autorità parentale, l’Autorità di protezione evoca e fa proprie le considerazioni dell’SMP in merito alla prospettiva futura di RE 1, secondo cui il suo funzionamento cognitivo e psichico “non risultano modificabili all’interno di un lavoro terapeutico sulla genitorialità, data la pervasività del disturbo psichico, oltre alla difficoltà della signora ad accettare autenticamente le proprie difficoltà, di mettersi in discussione e integrare i contenuti esterni ai propri (stante anche il deterioramento cognitivo e il funzionamento mentale). Anche rispetto a un percorso psicologico per la madre, per quanto auspicabile, la difficoltà psicologica è di una gravità tale per cui una terapia regolare e ben condotta comporterebbe sicuramente dei benefici alla signora, ma non sufficienti a garantire una competenza genitoriale sufficiente ed in tempi compatibili con i bisogni attuali del bambino e dei suoi tempi di accudimento “(perizia, a pag. 26). Tali conclusioni si rilevano coerenti con il vissuto della reclamante e con la sua condotta a seguito della nascita del figlio (aspetti già affrontati da questo Giudice, ma qui ancora utili da richiamare, quali la totale mancanza di consapevolezza, la proiezione delle proprie colpe verso terzi, nonché il rifiuto generale dell’intervento di altri nella gestione della propria persona e del figlio), circostanze il cui possibile cambiamento nel breve termine o quanto meno in un futuro, appare ad oggi escluso.

 

                                12.   Inoltre, data la gravità del disturbo psichico emerso di cui è affetta RE 1 e della rispettiva instabilità emotiva, i periti hanno ritenuto importante revocarle l’autorità parentale, al fine di garantire maggior tutela al bambino (cfr. perizia, pag. 27). PI 1, a seguito dei fatti oggetto di segnalazione da parte dell’UAP in data 4 febbraio 2021, ha infatti subito due interventi alla testa per rimuovere l’emorragia sottocutanea. Il minore non vive più con la madre naturale dal giorno in cui gli sono state riscontrate le lesioni fisiche agli arti e al capo (quindi dai cinque mesi di età) e risiede attualmente presso una famiglia nell’ottica del progetto educativo di affidamento. A causa di un lieve ritardo rispetto ai suoi coetanei, PI 1 si sottopone regolarmente a frequenti visite pediatriche, mediche specialistiche e a delle sedute settimanali di fisioterapia ed ergoterapia (cfr. rapporto morale 2022). Oltre a ciò, il suo stato di salute necessita particolare attenzione, specialmente per quanto riguarda gli avvenimenti di febbre che potrebbero causare al minore episodi di convulsioni e/o crisi epilettiche. Pacifico che dal profilo non solo organizzativo ma anche medico, PI 1 risulta essere un bambino di gran lunga più impegnativo rispetto alla norma, ciò che richiede cure e costanza continue per la salvaguardia dei suoi bisogni e affinché possa progredire correttamente nel suo sviluppo psico-fisico. Attenzioni particolari che la madre naturale non risulta in grado di garantirgli, essendo stata a lei stessa vivamente raccomandata una misura di protezione per fornirle aiuto amministrativo e tutela (cfr. perizia, pag. 26). In effetti, dalla documentazione versata agli atti, traspaiono non solo le difficolta amministrative e organizzative in capo a RE 1 (a titolo di esempio l’irreperibilità per concordare i diritti di visita con il figlio e i ritardi nei pagamenti), ma anche le sue mancanze nel dare seguito a dei semplici e piccoli compiti, come quello di provvedere a portare dei giocattoli e/o delle immagini di animali a PI 1 durante i loro incontri, sede nella quale la reclamante, di fronte alle sue ripetute inadempienze, ha addotto una serie di scuse a propria giustificazione: “…la signora RE 1, in risposta all’educatrice, afferma di non aver portato nulla di quanto concordato nei colloqui propedeutici all’attivazione delle visite. L’educatrice approfondisce e la signora spiega che le cose vecchie (quelle che già possiede), sono in cantina e ci vuole un po' di tempo per cercarle. In quanto alle immagini di animali che si era concordato stampasse per il bimbo (non è chiaro se si ricordasse o se il ricordo sia sopraggiunto quanto l’operatrice ne ha parlato) la signora afferma: “Per il momento se devo metterci impegno nelle cose, devo raggiungere degli obiettivi (cfr. rapporto incontro sorvegliato 14-02-2023)”; “…La signora lo precisa in risposta all’operatrice che le domanda se abbia portato il gioco concordato (che aveva detto si trovava negli scatoloni) e se abbia stampato le schede con gli animali per il figliol La donna riporta che gli scatoloni non sono ancora stati aperti, non sa se riuscirà a farlo e a portare il gioco per la prossima volta. Non si è recata all’ospedale del giocattolo e non ha stampato nulla per PI 1, pur confermando di avere un PC e una stampante in bianco e nero (cfr. rapporto incontro sorvegliato 13-04-2023); “…afferma di aver dimenticato la mappetta che conteneva le stampe degli animali della canzone La vecchia fattoria, che nella precedente visita aveva concordato di preparare per il figlio. Non ha con sé il gioco Winnie the Pooh…” (cfr. rapporto incontro sorvegliato 4-05-2023).

                                         Focalizzando l’attenzione sul bene del minore, questa Camera non può pertanto che confermare i provvedimenti adottati dell’Autorità di protezione, non essendovi altre misure sufficienti a tutela del benessere di PI 1. Questo si impone alla luce delle sue particolari necessità terapeutiche e mediche, ma pure per garantire la miglior evoluzione possibile, siccome egli necessita di poter attuare processi di attaccamento a figure genitoriali stabili che non vengano destabilizzate da una figura materna incoerente (cfr. perizia pag. 26). Il minore sta infatti seguendo tale percorso di crescita con buoni risultati grazie al suo collocamento a lungo termine presso la famiglia in affido, luogo in cui egli è ben inserito e risulta essere affettuoso, sorridente e curioso verso il mondo che lo circonda (cfr. scritto UAP 6 ottobre 2022). Questo lascia presagire la possibilità di un recupero importante nelle sue capacità. A tal riguardo, proprio nell’ottica di garantire una certa stabilità, si ricorda altresì l’andamento incostante della reclamante nell’esercitare i diritti di visita, dapprima sospesi e poi richiesti nuovamente secondo le sue volontà.

                                         Anche da questo punto di vista, le conclusioni riepilogate nella valutazione sulle capacità genitoriali così come quelle dell’Autorità di protezione, risultano quindi sufficienti a motivare il diniego dell’autorità parentale a RE 1 nell’interesse del bene e dello sviluppo del minore, ora sottoposto a tutela.

 

                                13.   Da ultimo e a titolo abbondanziale, sebbene questa Camera non fondi il proprio convincimento sulla base dell’incarto penale – che non viene richiamato essendo peraltro gli atti a disposizione più che sufficienti per il giudizio – appare comunque indicato ricordarne alcuni elementi. Dalle relazioni del medico legale emerge che fra il 2° e 3° mese di vita di PI 1 si è verificata un’espansione della scatola cranica correlata allo sviluppo di un’emorragia celebrale di origine traumatica. A causare tale emorragia sarebbe stato un afferramento del piccolo dalla caviglia con suo successivo scuotimento con direzione cranio-caudale (cfr. relazione medico legale 8.2.2021, pag. 7). Al minore, sono state altresì riscontrate delle fratture ossee ad entrambi i polsi e alla gamba sinistra nonché delle emorragie celebrali ripetute, ciò che, a mente del medico legale, porta a concludere che “si possono documentare almeno due eventi traumatici fratturativi, sebbene i meccanismi traumatici causativi di emorragia celebrale potrebbero essere stati più numerosi” (cfr. relazione del medico legale 19 aprile 2021, pag. 2 e 3). La dr. med. __________ aggiunge che i segni riscontrati su PI 1 “in neonati incapaci di deambulazione autonoma, sono tipicamente osservati nei di maltrattamento” (cfr. relazione medico legale 21 aprile 2021, pag. 2). Va tenuto conto che l’inchiesta penale non è conclusa e non è ancora stato identificato l’autore degli atti che, fino a prova del contrario, non sono imputabili a RE 1. Tuttavia questo Giudice, nella valutazione complessiva – e ricordato come nel proprio apprezzamento è tenuto a considerare tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore – non può prescindere dai gravi avvenimenti accaduti nei confronti di PI 1, non solo alla luce della loro ripetitività in un lasso di tempo molto breve (meno di un mese), ma visto anche come gli stessi siano comunque avvenuti quando il piccolo si trovava sotto la custodia della madre la quale, al contrario di quanto da lei sostenuto, non si sarebbe accorta di nulla.

 

                                14.   Sulla scorta di tutte le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione merita pertanto conferma e il reclamo di RE 1 deve essere respinto.

 

                                15.   La reclamante postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti e della pacifica situazione di indigenza della reclamante, la domanda può essere accolta.

 

                                16.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione della reclamante al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono posti a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.

 

                                   3.   Gli oneri del reclamo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 500.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

 

                                         sono posti a carico dello Stato del Canton Ticino.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.