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assistito dalla segretaria |
Scheurich |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda il reclamo contro la convocazione a un’udienza e un ordine di comparsa personale |
giudicando sul reclamo del 24 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. In data 23 marzo 2023 __________ ha presentato una segnalazione all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), richiedendo l’avvio di accertamenti istruttori nei confronti di RE 1 siccome ritenuta in grande pericolo a motivo di un rapporto di particolare dipendenza che la legherebbe a __________, suo fratello. Quest’ultimo gestirebbe infatti personalmente e fattualmente una ditta individuale di cui risulterebbe tuttavia titolare, pur non avendovi all’apparenza nulla a che fare, la sorella. Il segnalante in questione, essendo stato condannato in forza di una sentenza a pagare una somma di denaro molto elevata alla reclamante, ha indicato di voler essere certo che a ricevere il denaro fosse lei. Egli ha inoltre significato il timore che RE 1 non fosse cosciente di essere la sola responsabile di un’asserita consegna di lavori grafici, tuttora non avvenuta, a favore di __________.
B. Mediante convocazione 4 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha ordinato la comparizione di RE 1 il giorno 25 maggio 2023 alle ore 09.30, allo scopo di discutere della sua situazione personale (art. 25 cpv. 2 LPMA). L’Autorità di prime cure ha altresì invitato la reclamante a presentare un certificato medico aggiornato avente per oggetto il suo stato di salute, le sue capacità di intendere e di volere come pure la necessità o meno di procedere con l’attuazione di misure di protezione a suo favore.
C. Con missiva 10 maggio 2023 RE 1 ha lamentato una lesione grave e ingiustificata dei diritti fondamentali derivante dalla suddetta convocazione, negando segnatamente di essere succube del fratello e/o di persone terze. La reclamante ha affermato che, con la segnalazione, __________ persegue strumentalmente lo scopo di sottrarsi all’esecuzione di numerose sentenze definitive a suo carico. Ella invita quindi l’Autorità di protezione a sentire personalmente il segnalante, rispettivamente ad annullare la convocazione.
D. In data 11 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato in sostanza di confermare la convocazione e la richiesta del certificato medico, evidenziando di applicare il principio inquisitorio illimitato e di dover accertare ogni segnalazione (art. 446 CC). La stessa ha spiegato di iniziare a chiedere un rapporto medico cercando la collaborazione della persona interessata, in specie per una questione di proporzionalità, riservandosi in difetto di ciò una perizia psichiatrica.
E. Con lettera 15 maggio 2023 RE 1 ha ribadito la contestazione alla convocazione 4 maggio 2023, deplorando inoltre che quest’ultima, violando le prescrizioni legali applicabili, è stata firmata unicamente dal segretario dell’Autorità di protezione. Pertanto, il reclamante ha comunicato di ritenere nullo il contenuto della convocazione e che non vi avrebbe perciò dato seguito.
F. In data 22 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha rimarcato che la suddetta convocazione è stata firmata dal segretario, ma per conto del collegio dell’autorità. Ha soggiunto, inoltre, che un’eventuale assenza all’incontro previsto sarebbe stata ritenuta arbitraria.
G. Con scritto 23 maggio 2023 la reclamante ha per l’essenziale riaffermato le proprie critiche rispetto all’operato dell’Autorità di protezione.
H. Mediante reclamo 24 maggio 2023 RE 1 ha sostanzialmente chiesto la nullità o l’annullamento della convocazione 4 maggio 2023, così come il suo successivo mantenimento. La reclamante ha censurato in particolare l’infondatezza, l’inadeguatezza e la sproporzionalità della decisione impugnata. A suo dire, la segnalazione di __________ sarebbe manifestamente inconsistente e strumentale all’obiettivo di svincolarlo dalle sue responsabilità debitorie nei confronti di RE 1. In effetti, dalle circostanze emergerebbe chiaramente che ella non è inferma di mente né succube del fratello. L’Autorità di prime cure avrebbe dunque violato il principio della proporzionalità, poiché a fronte di una simile segnalazione un ordine di comparsa e di produrre un rapporto medico costituisce un’ingerenza eccessiva nei diritti fondamentali. A detta di RE 1, la decisione andrebbe comunque dichiarata nulla o annullabile siccome sottoscritta solo dal segretario dell’Autorità di protezione. Del resto, lamenta che la firma apposta sullo scritto 22 maggio 2023 non sarebbe quella originale di __________, Presidente aggiunta.
I. Con osservazioni 15 giugno 2023 l’Autorità di prime cure ha eccepito l’irricevibilità del reclamo, nella misura in cui non sarebbe diretto contro una decisione e sarebbe meramente funzionale ad una manovra dilatoria. A suo dire, la reclamante non ha neppure evocato un danno non altrimenti riparabile. Il segretario avrebbe agito per ordine del collegio dell’Autorità di protezione, di modo che la convocazione 4 maggio 2023 risulta conforme a quanto stabilito dallo stesso e quindi regolare. Eventuali firme digitalizzate sarebbero inoltre giustificate da ragioni lavorative, ritenuto che la firma della Presidente aggiunta è a solo uso esclusivo di quest’ultima. Nel merito, con particolare riferimento agli art. 446 e 448 CC, l’Autorità di prime cure ha rilevato di dover verificare ogni segnalazione e che quanto ordinato a RE 1 risulta necessario a tale scopo. Il reclamo, nella misura in cui ricevibile, andrebbe di conseguenza respinto.
L. Con replica 4 luglio 2023 RE 1 ha rimarcato che la convocazione 4 maggio 2023 costituisce una decisione impugnabile e lesiva dei propri diritti fondamentali. Ella ha contestato inoltre la ‘‘firma digitale’’ dello scritto 22 maggio 2023 dell’Autorità di protezione, così come che la segnalazione sia stata redatta in __________.
M. Con duplica 20 luglio 2023 l’Autorità di protezione si è sostanzialmente riconfermata nelle sue posizioni e conclusioni, asserendo che il reclamo sarebbe volto soltanto a procrastinare gli accertamenti.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Per costante giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
2.1. Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4).
Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).
3. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6). Giusta l’art. 448 cpv. 1 CC, le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono del resto tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti ritenuto che, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
3.1. Come la procedura di adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti soggetto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale nonché dall’art. 389 CC. Questi principi riflettono in effetti le garanzie costituzionali sancite dall’ordinamento giuridico dal momento che, conformemente agli art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 della Costituzione federale, i diritti fondamentali della persona si vedono toccati da una misura o da un atto dello Stato (Leuba, in: Commentaire Romand, CC I, 2a ed., 2023, n. 1 ad art. 389.).
4. Nella fattispecie, la risoluzione impugnata ha ordinato la convocazione della reclamante a un colloquio nonché invitato la stessa a presentare un rapporto medico ampio e approfondito. Disponendo degli accertamenti istruttori e non mettendo fine alla procedura, trattasi di una decisione incidentale ordinatoria che, in quanto tale, è impugnabile alle condizioni suindicate al punto 2.1. Ne discende che l’obbligo di produrre un simile certificato, nella misura in cui lede irreversibilmente i diritti fondamentali della reclamante e viene assortito, in difetto della collaborazione di quest’ultima, dall’eventualità di vedere ordinata una perizia psichiatrica (cfr. scritto 10 maggio 2023 dell’Aurita di protezione), può essere suscettibile di provocarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm. Ritenuto per giunta che, come si dirà in seguito, detta richiesta risulta altresì sproporzionata, le circostanze del caso concreto depongono quindi a favore di un’entrata nel merito dell’impugnativa.
5. Ora, come a ragione censurato dalla reclamante, la decisione impugnata non rispetta il principio della proporzionalità.
5.1. Al proposito va anzitutto osservato che la risoluzione dell’Autorità di protezione si basa unicamente sulla segnalazione presentata da __________, persona che non intrattiene con RE 1 alcun rapporto famigliare o di fiducia ma che risulta essere debitrice della reclamante stessa. Nella segnalazione, a tratti invero scarsamente afferrabile e concludente, non si può inoltre dedurre con chiarezza un bisogno di protezione degno di nota. Semmai, la stessa si limita a richiamare genericamente questioni di ordine commerciale e, senza ulteriori precisazioni, un indefinito rapporto di dipendenza di RE 1 con il fratello. Una circostanza, quest’ultima, che è stata oltretutto plausibilmente contestata anche nell’ambito dello scambio di scritti precedente all’impugnativa, senza tuttavia che l’Autorità di prime cure ne avesse tenuto debitamente conto. Ne deriva che, in ragione dell’apparente inconsistenza della segnalazione, un avvio subitaneo e automatico degli accertamenti paventati viola in modo eccessivo la libertà personale e la sfera privata della reclamante (art. 10 cpv. 2 e 13 della Costituzione federale). Dall’agire dell’Autorità di prime cure e dal corso degli eventi, del resto, non sono neppure emersi elementi tali da giustificare una simile accelerazione e intensificazione dell’istruttoria. L’ordine di presentare un certificato medico risulta in quest’ottica specialmente sproporzionato, visti a maggior ragione gli elementi che lo stesso dovrebbe indicare. In effetti, se da un lato la richiesta di esprimersi a tutto tondo sullo stato di salute della reclamante non è a questo stadio indispensabile, dall’altro un giudizio sulla necessità di procedere con l’attuazione di misure di protezione travalica un mero apprezzamento medico.
5.2. Se è vero, come sostenuto dall’Autorità di prime cure, che quest’ultima deve raccogliere le informazioni occorrenti e assumere le prove necessarie (art. 446 CC), rispettivamente che le persone partecipanti al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 448 CC), va in ogni caso rimarcato come la scelta degli atti istruttori da adottare deve sempre rispondere al principio di proporzionalità e di sussidiarietà (cfr. considerando 3.1). Ne consegue che l’Autorità di prime cure, dinanzi alla segnalazione 23 marzo 2023, al posto di ordinare una comparizione personale e la produzione di un rapporto medico avrebbe dovuto dapprima approfondire la fattispecie presso il segnalante o, perlomeno, limitarsi a richiedere una meno invasiva audizione personale della reclamante. È solo a seguito di questi primi accertamenti che si sarebbe potuto ordinare, qualora ciò si fosse rivelato necessario, la produzione di un certificato medico, anch’esso proporzionato alle esigenze istruttorie. Alla luce di queste circostanze, non avendo rettamente scelto e gradato gli atti istruttori ordinati, l’Autorità di protezione è incorsa in una chiara violazione del principio di proporzionalità. Va da sé che la tesi invocata secondo cui, qualora la segnalazione fosse stata realmente infondata, RE 1 non avrebbe dovuto temere nulla dal fornire quanto richiesto, è destituita di ogni fondamento.
6. Infine, non meritano accoglimento le censure sollevate dalla reclamante in relazione all’incompetenza alla base della decisione impugnata. Quest’ultima, pur essendo stata sottoscritta solo dal segretario __________, è stata infatti emanata – come espressamente indicato in calce – per conto dell’Autorità di protezione. Ora, vista anche la corrispondenza intrattenuta tra le parti, la scrivente Camera di protezione non ha motivo di dubitare che la convocazione 4 maggio 2023 sia stata stabilita collegialmente dall’Autorità di prime cure. Va peraltro osservato che, giusta l’art. 14 LPMA, il segretario è tra l’altro abilitato ad eseguire le istruzioni del presidente e a svolgere i compiti a lui delegati. In questa prospettiva, la censura relativa alla firma dello scritto 22 maggio 2023 appare strumentale e comunque non dirimente. Per i motivi appena esposti, la decisione impugnata non può quindi essere considerata nulla né annullabile.
7. Tutto quanto considerato la scrivente Camera di protezione non può che accogliere parzialmente il reclamo e, sulla scorta dei considerandi di cui al punto 5, riformare la decisione impugnata.
8. Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza ma, viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere addossate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Di conseguenza, l’Autorità di protezione va condannata a rifondere alla reclamante una congrua indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione 4 maggio 2023 è riformata come segue:
1. la convocazione ordinata dall’Autorità regionale di protezione __________ al fine di discutere della situazione personale di RE 1 è mantenuta in data e ora da stabilire;
2. l’ordine dell’Autorità regionale di protezione __________ a RE 1 di presentare un certificato medico è annullato;
3. l’ordine di presentare un rapporto medico è ammesso solo per quanto ritenuto indispensabile a seguito del colloquio con RE 1 e dei chiarimenti ottenuti presso il segnalante, posto che il contenuto del certificato richiesto dovrà limitarsi al necessario.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 1’300.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.