Incarto n.
9.2023.82

Lugano

26 ottobre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

patr. da: PR 2

 

 

 

 

 

 

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con il figlio PI 1;

 

 

giudicando sul reclamo del 21 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 giugno 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   PI 1 (2012) è figlio di CO 2 e di RE 1. Il padre ha riconosciuto il figlio il 9 marzo 2012.

 

                                  B.   Il 9 agosto 2012 CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto un “contratto per la regolamentazione dell’obbligo del mantenimento di minore, dell’autorità parentale e del diritto alle relazioni personali” (ris. CTR 365/12) – che prevedeva in particolare, l’esercizio dell’autorità parentale congiunta, l’attribuzione della custodia alla madre ed ampie relazioni personali per il padre, come pure in caso di disaccordo:

                                         “un fine settimana ogni due da venerdì alle ore 16.30 alla domenica fino alle 17.00, un mercoledì ogni due, dalle 12.00 alle 18.00, Natale e Pasqua alternati e quattro settimane di vacanza all’anno, di cui due durante le vacanze estive e due durante il resto dell’anno compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio”.

 

                                  C.   Mediante decisione cautelare 13 luglio 2016 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha riformato con effetto immediato il diritto di visita padre-figlio stabilendo il seguente assetto: un fine settimana ogni due, dal sabato mattina (ore 10.00) alla domenica (ore 17.00) (1.1); il giorno di Natale e Pasqua alternati tra i genitori (1.2); un contatto telefonico alla settimana (1.3). Con decisione del 23 giugno 2017 (inc. CDP 9.2016.140) questo giudice ha accolto il reclamo inoltrato da RE 1, annullato la decisione del 13 luglio 2016 e ritornato l’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione.

 

                                  D.   A seguito “dell’avvio di un procedimento penale” nei confronti di RE 1 (per il reato di atti sessuali con fanciulli su denuncia di CO 2) con decisione supercautelare del 5 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio.

 

                                  E.   Dopo vicissitudini note alle parti, l’8 luglio 2019 il Ministero Pubblico ha emanato un decreto d’abbandono del procedimento nei confronti di RE 1, accordandogli l’importo di fr. 1'500.– a titolo di riparazione del torto morale.

 

                                  F.   Durante l’udienza cautelare 13 settembre 2019 in re all’istanza cautelare 21 giugno 2019, RE 1 ha chiesto che i diritti di visita vengano ampliati gradualmente, passando da subito alla forma libera (prima un giorno alla settimana e poi sull’arco del fine settimana, senza pernottamento). La madre si è opposta.

 

                                  G.   Mediante decisione 14 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e confermato le relazioni personali padre-figlio, in forma sorvegliata con frequenza quindicinale, ordinando nel contempo un seguito terapeutico di PI 1, “finalizzato ad affrontare lo stato di sofferenza che emerge dagli atti di causa”.

 

                                  H.   Con decisione 15 novembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il reclamo di RE 1 avverso il decreto d’abbandono e accordato allo stesso un indennizzo, oltre all’importo di fr. 12'800.– a titolo di riparazione del torto morale. La Camera dei ricorsi penali ha appurato la natura esclusivamente strumentale delle azioni giudiziarie nonché censurato l’attività del procuratore pubblico e la lunghezza eccessiva del procedimento penale (consid. 2.5.3 pag. 20).

 

                                    I.   Con decisione 9 aprile 2020 l’Autorità di protezione, ha parzialmente accolto l’istanza 18 dicembre 2019 di RE 1, e disposto che:

1.1. resta in vigore il diritto di visita in videochiamata sorvegliata “fintanto che non sarà possibile il ripristino del diritto di visita in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro”;

1.2. alla ripresa del diritto di visita mediante incontro personale verranno effettuati tre incontri in forma sorvegliata della durata di un’ora presso il PI, con scadenza quindicinale;

1.3. dal quarto incontro incluso, il diritto di visita verrà esercitato nella forma libera, con passaggio presso il PI (diritto di visita quindicinale della durata di tre ore, esclusivamente su suolo elvetico);

1.4. dopo l’ottavo diritto di visita (indicativamente dopo quattro mesi) l’ARP rivaluterà le modalità di estensione del diritto di visita sulla base dell’evoluzione della situazione e dei rapporti del PI.

 

                                   J.   Con decisione 23 luglio 2020 questa Camera ha respinto il reclamo inoltrato da RE 1 avverso la predetta decisione e trasmesso l’incarto all’Autorità di prime cure perché rivaluti la situazione e si esprima sui diritti di visita a seguire. Ha inoltre reso attenti che “la disposizione in questione, così come formulata potrebbe infatti portare ad un’ulteriore interruzione anche duratura dei diritti di visita, così come successo in passato” (cfr. consid. 7.5). L’Autorità di protezione è quindi stata invitata a nominare uno specialista neutro, che potesse al più presto iniziare una presa a carico del minore. Al riguardo ha precisato che la necessità e l’urgenza di un simile sostegno emergono da oramai un paio d’anni dagli atti.

 

                                  K.   Con decisione 21 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha nominato quale terapeuta per il minore lo psicologo __________. La decisione è stata confermata da questa Camera (cfr. decisione CDP 9.2020.102 del 1° dicembre 2020).

 

                                  L.   Con decisione 12 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha previsto sette diritti di visita, per il periodo febbraio-marzo 2021, in forma libera con scambio presso il Punto d’incontro (dalle 9.00 alle 16.00). Con ulteriore decisione 21 aprile 2021 l’Autorità di prime cure ha disposto simili diritti di visita per aprile e maggio 2021.

 

                                  M.   Con decisione 1° ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta del padre di ripristinare i diritti di visita “secondo contratto di mantenimento 9 agosto 2012”.

 

                                         Il 27 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha sentito il minore.

 

                                  N.   Con decisione 27 ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha previsto un diritto di visita supplementare da sabato 30 ottobre a martedì 2 novembre.

                                         Con decisione 1° dicembre 2021 è stato disciplinato un diritto di visita per le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 28 dicembre).

 

                                  O.   Con rapporto 4 dicembre 2021 __________, indicata in basa a questa funzione, ha informato che in occasione del diritto di visita previsto per il 4/5 dicembre 2021 PI 1 ha “opposto un rifiuto categorico e irremovibile nel vedere il padre” e recarsi dallo stesso per il diritto di visita previsto con pernottamento, rifiuto che ha permesso solo una breve passeggiata di 10 minuti con il padre e una telefonata con la nonna paterna.

                                         Con ulteriore rapporto 20 dicembre 2021 __________ ha rilevato che PI 1 si è pure opposto al pernottamento dal padre.

 

                                  P.   Mediante decisione 20 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha revocato il diritto di visita precedentemente previsto e, in sostituzione, ha concesso un diritto di visita il 28 dicembre dalle 9.30 alle 16.00. Ha inoltre disposto la riduzione della durata del diritto di visita quindicinale (sabato dalle 9.30 alle 18.00).

 

                                  Q.   Con rapporto 14 febbraio 2022 __________ ha riferito che durante il diritto di visita del 12 febbraio PI 1 ha chiesto di poter tornare dalla madre.

                                         Il 9 giugno 2022 __________ ha presentato un aggiornamento sui diritti di visita. Ha confermato che i diritti di visita si svolgono sempre per la durata di un’ora ogni quindici giorni. La prima mezz’ora si svolge tranquillamente, poi la seconda mezz’ora il minore chiede di poter andare a casa dalla madre.

 

                                  R.   Con decisione 10 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore del minore una curatela educativa, designando quale curatore __________, con il compito di sostenere e assistere i genitori nei loro compiti educativi, mediare la comunicazione tra i genitori e occuparsi dell’organizzazione delle relazioni personali padre-figlio.

 

                                  S.   Con rapporto 2 gennaio 2023 il curatore __________, ha riferito che la relazione tra il minore e il padre è minima, e che “vista la delicata situazione si è deciso di procedere in maniera graduale”.

 

                                  T.   Il 26 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori, la curatrice di rappresentanza dei minori e __________ ad un’udienza di discussione, durante la quale è emersa una resistenza di PI 1 ai tentativi di estensione delle relazioni personali, nonché la necessità di lavorare sul piano terapeutico sul conflitto di lealtà del minore. L’Autorità ha riferito l’intenzione di chiedere un rapporto aggiornato allo psicoterapeuta __________ sul seguito terapeutico e di pronunciarsi sul diritto di visita, sulla modifica del mandato assegnato al terapeuta e sulla richiesta di mediazione tra i genitori.

 

                                  U.   Con decisione 7 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha previsto un diritto di visita quindicinale sorvegliato presso il Punto d’incontro della durata di tre ore. L’Autorità ha ricordato che l’ultimo ascolto del minore è avvenuto il 27 ottobre 2021 e affermato che al momento “la questione a sapere se vi sai un responsabile dell’irrigidimento del minore non è importate”. Pur ammettendo che è necessario riprendere l’iter del riavvicinamento a suo tempo interrotto, ha indicato che va tenuto conto del disagio del minore e della resistenza manifestata al terapeuta a fronte dei tentativi di normalizzare le relazioni. Ha inoltre precisato che sulle restanti questioni si deciderà con separata decisione.

 

                                  V.   Mediante rapporto 5 giugno 2023 (non menzionato nella sentenza impugnata) lo psicoterapeuta __________ ha informato di seguire PI 1 da agosto 2021, con sedute ogni tre settimane. Ha riferito che “PI 1 considera i pensieri brutti motivo per non voler approfondire la relazione con il padre. Nonostante i vari interventi chiarificatori PI 1 sembra deciso al momento a mantenere purtroppo in toto questa posizione”. Il terapeuta considera “difficile formulare un’indicazione”, ritenendo indicato rispettare i tempi e i vissuti del minore. Propone di mantenere sotto osservazione l’evolversi della relazione figlio-padre con la Rete, per adattare di conseguenza il diritto di visita.

                                         Quanto ai colloqui con i genitori ha concluso che “il prosieguo – grazie anche alla curatela educativa – dipenderà soprattutto ora dalle opzioni pedagogico – educative possibili con PI 1”.

 

                                 W.   Con reclamo 21 giugno 2023 RE 1 si è aggravato avverso la predetta decisione postulando che venga annullata e l’incarto ritornato all’autorità di protezione per nuova decisione. Chiede che l’Autorità preveda una durata minima delle relazioni personali padre-figlio da ampliare gradualmente con l’accompagnamento, se necessario di __________. Il reclamante indica che l’Autorità avrebbe dovuto intervenire con estrema urgenza per sbloccare la situazione e chinarsi sul conflitto di lealtà, con l’intervento di uno psicoterapeuta indipendente e specializzato. Il padre auspica che al figlio venga comunicato l’esito del procedimento penale affinché prenda consapevolezza della realtà. L’Autorità avrebbe inoltre dovuto dare indicazioni vincolanti ai genitori prevendendo una mediazione o un incontro durante lo scambio di PI 1.

 

                                  X.   Mediante osservazioni 22 giugno 2023 il curatore ha precisato che la modalità proposta è orientata ad un incremento graduale.

 

                                         Con scritto 20 luglio 2023 __________ ha riferito che negli ultimi mesi è stata osservata una regressione nella relazione tra il minore e il padre.

 

                                         Mediante osservazioni 21 luglio 2023 la curatrice di rappresentanza del minore ha chiesto che il reclamo venga accolto, indicando che l’Autorità dovrebbe “indagare sulla natura e origine del disagio” del minore e sulle cause della resistenza manifestata da PI 1 al terapeuta di normalizzare le relazioni. La curatrice lamenta che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata, ritenuto che l’Autorità avrebbe sostituito un precedente diritto di visita con scambio presso il punto d’incontro con un diritto di visita sorvegliato. Lamenta che l’Autorità non ha deciso sulle “altre questioni sollevate alla sua attenzione” (conflitto di lealtà, mediazione). Il diritto di visita sorvegliato non si giustificherebbe per i soli conflitti che oppongono i genitori.

 

                                         Con osservazioni 27 luglio 2023 CO 2 chiede che il reclamo venga respinto, confermando il rifiuto del figlio di vedere il padre.

 

                                         RE 1 ha rinunciato a presentare l’allegato di replica.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.

                                         Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

 

                               2.1.   Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

                                         La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.

                                         Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).

 

                                         Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

 

                                         Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

 

                                         La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

 

                                         Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).

 

                               2.2.   In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).

                                         Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

 

                               2.3.   Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).

 

                               2.4.   Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e 971).

 

                               2.5.   Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).

 

                                   3.   Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

 

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

                                   4.   Nel caso in esame, dagli atti emerge che i diritti di visita padre-figlio precedentemente liberi, sono stati sospesi per quasi un anno a seguito della denuncia penale “strumentale” della madre, per poi essere ripristinati in forma sorvegliata per la durata di una sola ora e da aprile 2021 estesi in forma libera.

                                         A fine dicembre 2021 il figlio ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti del padre, rifiutandosi di uscire dal Punto d’incontro. Da allora gli incontri, benché previsti per una giornata ogni due settimane e con scambio presso il Punto d’incontro (cfr. decisione Autorità di protezione 10 dicembre 2021) nella realtà, ritenuta la resistenza del minore, sono sempre durati al massimo un’ora.

 

                                         Due anni dopo, con rapporto 2 gennaio 2023 il curatore educativo __________, ha informato l’Autorità di prime cure della chiusura di PI 1 nei confronti del padre, precisando che il minore “non ha tuttavia saputo argomentare i motivi che lo spingono a non voler passare più tempo col padre col quale conferma di comunque trascorrere momenti conviviali e piacevoli”. Dal rapporto emerge che “il diritto di visita in presenza si svolge regolarmente e all’arrivo PI 1 si presenta molto chiuso e poco propenso alla relazione; solo dopo alcuni istanti quando rimane solo con il padre il minore si “sblocca” ed inizia ad interagire con la figura paterna. Il dialogo è aperto, sereno e riescono a svolgere delle attività insieme”.

                                         Dopo essersi consultato con lo psicoterapeuta __________ e la signora __________, responsabile del Punto d’incontro, il curatore ha proposto di prevedere “dei momenti diversi in presenza del padre” e informato di aver accordato nel mese di gennaio di “permettere a padre e figlio di fare un’uscita sempre sorvegliata, con il fine di andare a visitare un museo”. Il curatore ha riferito che la relazione tra il minore e il padre è minima, ma vista la delicata situazione si è deciso di procedere in maniera graduale.

 

                                         Il 26 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori, la curatrice di rappresentanza dei minori e __________ ad un’udienza di discussione, durante la quale è emerso che “PI 1 al momento resiste ai tentativi di estensione delle relazioni personali paterne, manifestando un atteggiamento differente a dipendenza che si trovi con la madre o con il padre”. Dall’incontro è emersa la necessità di lavorare sul piano terapeutico “sul conflitto di lealtà del bambino” con delle sedute continuative nel tempo e di lavorare affinché “la distanza fra i genitori” venga ridotta. È stata ribadita la necessità di una mediazione fra i genitori. Il curatore educativo ha proposto un’estensione graduale del diritto di visita, facendo il bilancio dopo un paio di diritti di visita con i genitori. L’Autorità ha riferito che chiederà un rapporto aggiornato allo psicoterapeuta __________ sul seguito terapeutico, concluso che si pronuncerà sul diritto di visita, sulla modifica del mandato assegnato al terapeuta e sulla richiesta di mediazione tra i genitori. Il padre ha dato piena disponibilità ad ogni tentativo di incontro e mediazione anche con il terapeuta __________ e la madre, dal canto suo, ha chiesto che si prenda atto della volontà e dell’esigenza di PI 1.

 

                                         Con la decisione ora in esame l’Autorità di protezione ha previsto un diritto di visita quindicinale sorvegliato della durata di tre ore. Ha ricordato che l’ultimo ascolto del minore è avvenuto il 27 ottobre 2021 e affermato che al momento “la questione a sapere se vi sia un responsabile dell’irrigidimento del minore non è importate”. Pur ammettendo che è necessario riprendere l’iter del riavvicinamento a suo tempo interrotto, ha indicato che va tenuto conto del disagio del minore e della resistenza manifestata al terapeuta di normalizzare le relazioni. Ha inoltre informato che sulle restanti questioni si deciderà con separata decisione.

 

                                   5.   In concreto, come sollevato dalla curatrice di rappresentanza, la decisione impugnata è carente di motivazione.

 

                                         Benché in sede d’udienza (cfr. verbale 26 maggio 2023) la Rete abbia proposto un’estensione graduale delle relazioni personali padre-figlio, l’Autorità ha invece disposto, senza motivazione alcuna, un diritto di visita sorvegliato di tre ore ogni quindici giorni. Non ha invece previsto, come ampiamente auspicato dalla Rete e dagli specialisti, un “piano terapeutico sul conflitto di lealtà del bambino” e neppure una mediazione fra i genitori. L’Autorità si è infatti limitata ad indicare che avrebbe deciso in un secondo momento, ma non risulta che questo sia avvenuto.

 

                               5.1.   Ora, nel caso in esame, la conflittualità genitoriale e il disagio del minore sono evidenti e si protraggono da troppi anni.

                                         Tali circostanze sono già state ampiamente esaminate da questa Camera tre anni orsono. La problematica dell’alta conflittualità genitoriale, dei lunghi tempi della procedura, delle continue interruzioni era già emersa in una precedente procedura e già censurata da questa Camera (cfr. sentenza 23 luglio 2020 inc. CDP 9.2020.39). Già allora era stato indicato che non poteva essere tollerato che l’Autorità “tardi nuovamente a valutare la situazione” neppure potevano essere tollerate “ulteriori interruzioni dei diritti di visita”, ritenuto essere “nell’interesse del minore che si possa instaurare una regolarità e una certa continuità nelle relazioni personali”.

 

                               5.2.   In concreto l’Autorità di prime cure non ha quindi adeguatamente valutato gli effettivi bisogni del minore. Agli atti non è presente alcuna valutazione recente sul minore da parte di una figura neutra. L’ultimo ascolto dello stesso risale al 2021, quando il minore aveva 9 anni e ben prima dell’acutizzarsi della questione.

                                         La decisione conferisce quindi un peso determinante al “rifiuto categorico” manifesto dal minore ad un ampliamento delle relazioni personali con il padre, senza che nulla sia stato intrapreso per accettare tale circostanza e valutarla adeguatamente.

 

                                         Ora, pur assecondando il minore nella sua sofferenza, è però nel contempo necessario dare allo stesso gli strumenti per sostenerlo, adottando le misure per permettergli di capire la situazione e di determinarsi in modo del tutto autonomo. Questo anche in considerazione della forte conflittualità genitoriale.

                                         Solo dopo aver fornito al minore tutti gli strumenti e aiuti necessari, potrà essere valutata la sua reale volontà e il motivo di un suo eventuale ulteriore rifiuto di vedere il padre.

 

                                         Dagli atti risulta infatti che PI 1 si oppone ad incontrare il padre ma non è in grado di motivare la sua posizione (“non ha saputo argomentare i motivi che lo spingono a non volerlo incontrare”: rapporto curatore educativo 2 gennaio 2023; “PI 1 considera i pensieri brutti motivo per non voler approfondire la relazione con il padre”: rapporto psicoterapeuta 5 giugno 2023). Tale rifiuto, benché apparentemente categorico, non può con ogni evidenza essere considerato chiaro. I veri motivi di tale disagio esigono pertanto di essere chiariti.

 

                                         È importante che il minore possa determinarsi in maniera autonoma e solo a quel momento si potrà dare il giusto peso alla sua opinione sullo svolgimento delle relazioni personali.

                                         Un’indagine al riguardo è totalmente mancata nel giudizio dell’Autorità di prime cure.

                                         L’Autorità ha inspiegabilmente omesso di confrontarsi con le richieste delle persone vicine al minore.

                                         Come suggerito già in precedenza dalla Rete la curatrice di rappresentanza del minore ha indicato come necessario che PI 1 possa essere affiancato sul piano terapeutico per affrontare il conflitto di lealtà.

                                         La stessa curatrice lamenta che l’Autorità di protezione abbia stabilito un diritto di visita limitato e sorvegliato “unicamente sulla base” del citato disagio del minore, “senza nemmeno provare ad indagare sulla natura e origine di tale “disagio””.

 

                                         Va inoltre precisato che chi aiuterà il minore sul piano terapeutico ad affrontare il conflitto di lealtà vissuto dal minore dovrà inoltre esprimersi sugli effetti negativi di questi continui cambiamenti, interferenze e interruzioni nelle relazioni personali. La figura professionale neutra che aiuterà il minore in questo processo potrà dare indicazioni all’Autorità che permettano di valutare il suo eventuale rifiuto.

 

                               5.3.   Tutto quanto considerato, il reclamo va parzialmente accolto e l’incarto va ritornato all’Autorità di protezione perché rivaluti, al più presto, senza ulteriore indugio, la situazione e si esprima di nuovo sui diritti di visita dopo aver conferito mandato ad uno specialista neutro che possa indagare sul conflitto di lealtà del minore e trasmettere una valutazione neutra sullo stesso.

 

                               5.4.   A titolo abbondanziale va rilevato che l’ulteriore decisione 11 ottobre 2023, trasmessa a questa Camera, con la quale l’Autorità di prime cure ha sospeso le relazioni personali padre-figlio non è oggetto del presente giudizio. Non si entra pertanto nella valutazione dell’opportunità della stessa e neppure della portata del certificato medico, prodotto da una delle parti, sulla quale la stessa si è fondata.

 

                                   6.   L’accoglimento del gravame comporta che l’Autorità di protezione sia considerata soccombente. Ai sensi dell’art. 47 cpv. 6 LPAmm non possono esserle addossate spese processuali.

 

                                         In considerazione dell’esito della procedura si giustifica tuttavia di porre a carico di quest’ultima l’obbligo di versare al reclamante una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 e che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 6).

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto. L’incarto è trasmesso all’Autorità regionale di protezione __________, perché proceda alla decisione di sua competenza ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

 

                                         L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

                                   4.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.