Incarto n.
9.2023.98

Lugano

28 novembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Decristophoris

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

tutti patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda la privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora dei figli, il loro collocamento presso un CEM e la regolamentazione delle relazioni personali;

 

giudicando sul reclamo del 27 luglio 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 26 giugno 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   PI 1 PI 2 e PI 3, nati il 2019, sono figli gemelli di RE 1 e RE 2, genitori non coniugati. L’autorità parentale e la custodia sono esercitate congiuntamente. La madre e i figli avevano il domicilio a __________ mentre il padre risiedeva prima a __________ e poi, a far tempo dal 1 maggio 2020, a __________.

 

                                  B.   A seguito della segnalazione di pericolo di data 27 maggio 2019 nei confronti dei bambini da parte dell’ospedale universitario di __________, con decisione 7 giugno 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di Protezione __________), ha istituito una curatela educativa ex art. 308 cpv. 1 e 2 CC a favore dei trigemini. Con risoluzione 8 agosto 2019, in applicazione dell’art. 307 cpv. 1 CC, ha disposto ulteriori misure di protezione a loro tutela.

                                         Da ultimo, con successiva decisione 1. novembre 2019, predetta Autorità, accertata la collaborazione di RE 1, ha altresì stabilito la necessità che quest’ultima soggiornasse assieme ai figli per la durata di 12 mesi in un istituto materno-infantile __________ sito a __________.

 

                                  C.   Stante il rifiuto della madre di stabilirsi presso la preposta struttura di __________ e il suo contestuale trasferimento a __________ nell’abitazione del padre dei minori, l’Autorità di protezione __________ ha chiesto l’intervento urgente da parte dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di protezione o Autorità). A tal proposito, con decisione 20 febbraio 2020 l’Autorità di protezione __________ ha stabilito che mamma e figli soggiornassero presso __________ per la durata di 6 mesi a far tempo dal 24 febbraio 2020 (con rientro al domicilio in __________ nei week end per stare con il padre dei bambini) e ciò in quanto “(…) Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Sicherstellung des kindeswohls nicht mehr ausreichend gegeben ist. Die Mutter ist in ihrer physichen und psychische Erschöpfung nicht in der Lage, kindesgerechte Tagesstrukturen, Sicherheit und nötige Anreize und Erlebnissezu gewährleisten. Dadurch ist die aktuelle und künftige Entwicklung der Knaben stark eingeschränkt und gefährdet (…)”, soggiorno poi prolungato di ulteriori sei mesi mediante risoluzione 20 agosto 2020.

 

                                  D.   Con rapporto 19 gennaio 2021, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore delle famiglie e dei minorenni, __________ (di seguito UAP), ha riferito le difficoltà della madre – che avrebbe concluso il suo soggiorno presso __________ a fine febbraio 2021 – nella gestione dei figli. In appoggio alla richiesta di sostegno in __________, l’UAP ha pertanto valutato un progetto educativo mamma-bambini a __________ (di seguito __________) e, sempre con l’accordo dei genitori, una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 durante il suo collocamento, come pure l’istituzione da parte dell’Autorità di protezione di una misura di curatela amministrativa, stante la situazione economica precaria e fragile della famiglia.

 

                                  E.   Frattanto, con il trasferimento del domicilio della madre e dei gemelli a __________ a far tempo dal 1. maggio 2020, con risoluzione 25 gennaio 2021 (ris. n. 123/2021) la competenza è stata integralmente assunta dall’Autorità regionale di riferimento.

                                         Mediante successiva decisione 4 aprile 2022 (ris. n. 518/2022), predetta Autorità ha: attribuito l’autorità parentale congiunta ai genitori RE 1 e RE 2 (pto. 1 del dispositivo), conferito un mandato di controllo e informazione all’UAP ex art. 307 CC (pto. 2 del dispositivo), nonché revocato la curatela educativa istituita dall’Autorità di protezione __________ (pto. 5 del dispositivo).

 

                                  F.   Con scritto 25 luglio 2022, l’UAP ha informato l’Autorità di protezione che il collocamento volontario della madre assieme ai tre minori presso la __________ si è concretizzato il 20 maggio 2022. L’Ufficio ha segnalato altresì le grandi difficoltà di ambientamento della madre, la quale presenta uno stato psicologico e una stanchezza che interferiscono con le sue capacità di occuparsi in modo adeguato e costante dei gemelli. Sulla base di ciò, l’UAP ha concluso chiedendo una valutazione delle capacità genitoriali, l’istituzione di una curatela educativa e il decreto di Autorità del collocamento, ritenuta l’incostante adesione della madre al progetto, la quale, sovente, sparisce dalla struttura senza dare spiegazioni.

 

                                  G.   A seguito dei rapporti di aggiornamento dell’UAP 3 agosto 2022, 22 novembre 2022, 2 dicembre 2022, 30 dicembre 2022 e 30 gennaio 2023, come pure delle osservazioni di __________ 26 settembre 2022, con risoluzione 31 gennaio 2023 (ris. n. 59/2023) l’Autorità di protezione ha privato i genitori di determinare il luogo di dimora dei figli PI 1, PI 2 e PI 3, collocandoli a far tempo dal 31 gennaio 2023 presso __________ (pto. 1 del dispositivo). Ha disposto altresì che i minori facessero rientro presso il domicilio dei genitori ogni fine settimana dal venerdì alla domenica, prevedendo la possibilità di altri congedi concordati con la struttura di accoglienza da richiedere con preavviso (pto. 2 del dispositivo). Da ultimo, alla psicologa __________ è stato conferito un mandato di valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 (pto. 3 del dispositivo). La decisione è cresciuta in giudicato.

 

                                  H.   Frattanto, richiamate le segnalazioni 10 marzo 2023 di __________, rispettivamente, dell’UAP, secondo le quali la madre “(…) dichiara di avere troppa pressione, stress e stanchezza. Ha innescato un’escalation di episodi in cui difficilmente riesce a controllarsi con i suoi bambini (…) ha continuato con un atteggiamento irritabile e imprevedibile. Chiedendo soldi, assumendo comportamenti provocatori e minacciando il personale ausiliario (…) A volte ha degli scatti dove rigetta i bambini. Ad esempio, ieri sera ha spinto PI 3 facendolo cadere a terra (…)”, mediante risoluzione supercautelare 10 marzo 2023 (ris. n 359/2023) l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali dei genitori con i gemelli ex art. 273 e 274 CC.

                                         Con ulteriore decisione 21 marzo 2023 (ris. n. 402/2023) le relazioni personali di RE 1 e RE 2 con i figli sono state ripristinate con le seguenti modalità: un diritto di visita ogni fine settimana con passaggio al punto d’incontro di __________ con i genitori che vi si recheranno ogni sabato mattina per prendere i figli e li riporteranno alla domenica sera (pto. 1 del dispositivo). L’Autorità di protezione ha inoltre conferito all’UAP un mandato di valutazione del bisogno di affidamento a terzi dei minori PI 1 PI 2 e PI 3 (pto. 3 del dispositivo).

 

                                    I.   Con risoluzione 26 giugno 2023 (ris. n. 919/2023), a fronte dell’espulsione di RE 1 da __________ come pure dell’intervenuto rapporto psicologico intermedio del 10 giugno 2023 della psicologa __________ da cui è emerso che “(…) questa madre, sul quale non vi sono dubbi circa l’amore che lei nutre per i figlioletti, presenta a livello personale una importante sensibilità agli stressor e difficoltà relazionali tali che le impediscono di accogliere ed apprendere dagli aiuti proposti e dagli altri. Come se non potesse nutrirsi di quanto gli altri le offrono (…) Purtroppo è portata ad esternalizzare colpe e responsabilità, mostra scarsa capacità di insight (comprensione profonda delle sue proprie dinamiche interne e capacità nel trovare soluzioni differenziate) nonché diffidenza ed oppositività nelle relazioni (…)”, l’Autorità di protezione ha pertanto deciso di: modificare il luogo di collocamento dei minori PI 1, PI 2 e PI 3 da __________ all’istituto __________ a far tempo dal 26 giugno 2023 (pto. 1 del dispositivo); fissare le relazioni personali dei figli con i genitori stabilendo un diritto di visita ogni fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera (pto. 2 del dispositivo); autorizzare RE 1 e RE 2 a trascorrere dei periodi di vacanza con i minori (pto. 3 del dispositivo), nonché respingere le loro istanze tese alla revoca del collocamento (pto. 4 del dispositivo). La decisione è stata resa immediatamente esecutiva, denegando dunque ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo (pto. 7 del dispositivo).

 

                                  L.   Avverso la suddetta decisione sono insorti, tramite il loro patrocinatore, RE 1 e RE 2 con reclamo 27 luglio 2023, postulando il ripristino del loro diritto di determinare il luogo di dimora dei figli, la revoca del collocamento dei minori e che quest’ultimi vengano di conseguenza affidati ai genitori per la cura e l’educazione presso il loro domicilio. Essi rimproverano l’Autorità di prime cure di aver adottato la decisione qui impugnata unicamente sulla base della valutazione UAP 30.3.2023 e del rapporto intermedio sulle capacità genitoriali da parte della psicologa __________, le cui considerazioni erano già state smentite e puntualizzate attraverso il progetto familiare sottoposto all’Autorità di protezione e con la relazione dello psichiatra di RE 1, dr. med. __________, il quale smentiva quanto riportato dalla perita __________ (cfr. pag. 3 e 4 del reclamo).

                                         I reclamanti chiedono altresì l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

 

                                  M.   Con osservazioni 11 agosto 2023 l’UAP ha osservato le grandi difficoltà di adattamento della madre presso __________ e i suoi comportamenti irrispettosi, per i quali il personale aveva dovuto far intervenire la polizia e l’ambulanza, nonché motivo della sua espulsione dalla struttura di accoglienza. A fronte di questa situazione e della conseguente necessità di collocare i gemelli da soli presso un CEM in __________, ha ritenuto idoneo e rispondente ai bisogni di accudimento, di sicurezza e di stabilità il collocamento dei minori presso l’istituto di accoglienza __________.

 

                                  N.   Con presa di posizione 21 agosto 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella propria decisione 26 giugno 2023 (ris. n. 919/2023) chiedendo pertanto la reiezione del reclamo e sottolineando che “(…) i reclamanti omettono di considerare che la decisione qui avversata non verteva sul collocamento dei minori messo in discussione con gli scritti del 16/17 maggio 2023 e 22 giugno 2023 (la relativa procedura è ancora aperta) ma solo sulla modifica dell’Istituto di accoglienza e sull’estensione delle relazioni personali. Il trasferimento dei minori presso un altro Centro educativo minorile si era reso necessario a seguito dell’espulsione della signora RE 1 da __________ a causa dei suoi comportamenti” (cfr. pag. 2 osservazioni 21 agosto 2023).

 

                                  O.   Con replica 13 settembre 2023 i reclamanti si son riconfermati nelle loro critiche alla decisione impugnata e nelle richieste di giudizio. Con duplica 3 ottobre 2023 l’Autorità regionale di protezione ha ribadito le motivazioni contenute nella decisione avversata e nelle osservazioni presentate il 21 agosto 2023.

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha respinto le richieste formulate dai reclamanti con osservazioni 22 giugno 2023, ritenendo di dover confermare la misura di privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora dei figli PI 1, PI 2 e PI 3 e il collocamento di quest’ultimi, modificandone il luogo da __________ all’istituto __________ in quanto “(…) I signori RE 1 e RE 2 faticano a confrontarsi con le risultanze agli atti in capo alla situazione personale della madre che appare sempre in affanno nel reggere lo stress inevitabilmente correlato alla gestione di tre figli della medesima età. Tale difficoltà emerge non solo dalla storia famigliare (sin dalla nascita dei gemelli) ma pure dalla valutazione della psicologa e psicoterapeuta __________. PI 1, PI 2 e PI 3 devono continuare a beneficiare del supporto loro dato dalla struttura di accoglienza nonché della presenza della famiglia nei fine settimana, rispettivamente in altri momenti che verranno in seguito concordati” (cfr. pag. 6 decisione impugnata e pti. 1 e 4 del dispositivo). Inoltre, secondo l’Autorità di protezione, “(…) occorre mettere il focus sul trasferimento dei gemelli da __________ all’istituto __________ che comprende il bisogno, per i minori, di ambientarsi nella nuova struttura e instaurare delle relazioni con i bambini del gruppo educativo __________”, circostanza in base alla quale l’Autorità ha deciso di non accogliere le richieste in merito alle vacanze estive nell’estensione richiesta dai genitori (cfr. decisione impugnata, pag. 6 e pti. 2 e 3 del dispositivo).

 

                                   3.   Nel proprio gravame, così come nelle loro successive osservazioni 13 settembre 2023, i reclamanti criticano la decisione di privarli del diritto di determinare il luogo di dimora dei tre figli gemelli, contestando gli accertamenti dell’Autorità di prime cure sui quali si è basata la risoluzione impugnata. Essi censurano i rapporti dell’UAP e di __________, così come il rapporto intermedio redatto dalla psicologa __________ sulle capacità genitoriali, osservando che tali sono stati abbondantemente contestati e contestualizzati “(…) non solo e non tanto con il progetto sottoposto all’autorità mediante il quale tutta la famiglia (paterna e materna) si è messa a disposizione per sostenere nella crescita dei minori, ma anche mediante il rapporto dello psichiatra della signora RE 1, che smentiva quanto riportato dalla dottoressa __________” e precisando altresì che l’UAP avrebbe intrapreso la via del collocamento dei minori ancor prima che fosse pervenuta la valutazione sulle capacità genitoriali (cfr. reclamo pag. 3). I reclamanti proseguono asseverando che nel periodo in cui il padre era a casa in disoccupazione – da dicembre 2021 ad aprile 2022 – la situazione familiare funzionava e i primi veri problemi sono iniziati proprio con il collocamento presso il __________, luogo in cui il personale manifestava incomprensioni e giudizi nei confronti della madre (cfr. pag. 2 del reclamo). In questo senso richiamano lo scritto datato 20 marzo 2023 da parte di __________, secondo cui “(…) All’__________ gli operatori sono stati molto attivi nel creare un ambiente di cura che rispondesse alle esigenze di madre e bambini e che erano riusciti a creare un buon rapporto di collaborazione (…) e che i bambini si sono sviluppati in modo ottimale in questo processo. Ma che comunque questo processo e percorso deve essere costruito passo dopo passo e che quindi l’allontanamento dei minori non sarebbe rispondente al loro benessere” (cfr. pag. 2 del reclamo). Da ultimo, negano che nel caso concreto vi sia una situazione di pericolo ai sensi dell’art. 310 CC, sottolineando che tale imprescindibile condizione non è mai stata comprovata dall’Autorità inferiore, la quale non si è altresì soffermata sulle ragioni per cui “(…) non ha ritenuto efficace l’intervento e sostegno massiccio delle famiglie dei reclamanti, importanti punti di riferimento sia per gli attuali reclamanti, sia per i minori (…)” (cfr. pag. 4 del reclamo).

 

                                   4.   Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

 

                                         L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

                                         La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., 2019, n. 1173-1739 pag. 1129-1132).

                                         Nel caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).

 

                               4.1.   Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit. n. 1745 pag. 1138). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1742 pag. 1133-1134).

                                         Il collocamento del minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen). Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il diritto deve assicurare al minore l’adeguata protezione e le possibilità di sviluppo di cui gode normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che il collocamento sia messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n. 1815, pag. 1188).

 

                                         Il collocamento in istituto non deve avere la priorità sul collocamento in famiglia affidataria con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale troppo forte tra il minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito difficile il ritorno del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA 2014, p. 41 e rif.).

                                         Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).

 

                               4.2.   Ai sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia: l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).

 

                                         Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).

 

                                   5.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

 

                               5.1.   La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova “inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

 

                                   6.   Nella fattispecie, i reclamanti contestano le motivazioni che l’Autorità di protezione ha posto alla base della propria risoluzione, aderendo ai rapporti dell’UAP, di __________ e al rapporto intermedio sulle capacità genitoriali. Condividendo le argomentazioni dell’Autorità di prime cure, si rileva anzitutto che la decisione qui avversata non verte sul collocamento dei trigemini – già istituito mediante risoluzione 31 gennaio 2023 (ris. n. 59/2023) e messa in discussione con gli scritti 16 maggio 2023 e 22 giugno 2023 – bensì sul loro trasferimento in un altro CEM a seguito dell’espulsione di RE 1 da __________. A mente di queste Camera occorre dunque valutare se sussistono ancora gli elementi – fra cui, per l’appunto, una situazione di pericolo ai sensi dell’art. 310 CC – che giustifichino di proseguire con il collocamento di PI 1, PI 2 e PI 3 presso un istituto di accoglienza in assenza della madre e la conseguente privazione di determinarne il loro luogo di dimora da parte dei genitori.

 

                               6.1.   Corrisponde al vero, come sostenuto dai reclamanti, che RE 1 è stata confrontata con uno stress post partum, che è in cura farmacologica presso lo psichiatra dr. med __________, che il supporto presso l’Istituto __________ era più massiccio rispetto al __________ – luogo in cui le era affidata personalmente, e non attraverso le educatrici, la cura dei figli – che necessita degli aiuti a casa e che, a tale scopo, ha presentato un progetto di sostegno da parte della sua rete familiare per la gestione dei bambini presso il domicilio dei genitori. Tali singoli elementi non permettono tuttavia di rimettere in discussione la valutazione globale di tutte le circostanze operata dall’Autorità di protezione, la quale fa emergere, sia l’attuale inidoneità dei genitori ad occuparsi autonomamente dei minori, che la conseguente sussistenza di una situazione di pericolo per quest’ultimi. I reclamanti tralasciano infatti di indicare i numerosi rapporti dell’UAP e di __________ che testimoniano le difficoltà concrete e oggettive genitoriali di RE 1 nei confronti dei suoi tre gemelli, la sua disforia come pure le difficoltà a seguire le regole di __________. Fin dall’inizio è infatti emerso che “(…) La signora ha spiegato di temere che il suo carattere (talvolta nervoso, irascibile e impulsivo) non fosse compatibile con le regole del CEM (…)” (cfr. rapporto UAP 22 dicembre 2021); “(…) la madre ha grandi difficoltà di ambientamento e presenta uno stato psicologico che interferisce con le sue capacità di occuparsi in modo adeguato e costante dei suoi figli. La signora riferisce di una grandissima stanchezza, di dolori fisici, e di “pensieri nella testa”, e di essere costantemente preoccupata che ai figli “succeda qualcosa di brutto”. La madre tende a reagire in modo sproporzionato, ad esempio, uno dei figli a casa si è fatto male, e lei ha chiamato l’ambulanza (è intervenuta anche la polizia) (…) Sovente sparisce dal CEM e non si sa dove vada, tornando a volte anche in piena notte. (…) La madre vuole essere dimessa con i figli, e tornare a casa. Il padre è contrario. L’UAP ha espresso la propria contrarietà ad un rientro, infatti, seppure il collocamento sia ad oggi volontario, l’UAP non ritiene che la madre possa garantire sicurezza e benessere ai bambini, considerando inoltre che il compagno lavora a turni anche fuori cantone e quindi non può essere presente in settimana. (…) Lo stato psicologico della madre è preoccupante (…) (cfr. rapporto UAP 25 luglio 2022).

 

                               6.2.   In questa ottica, l’evoluzione negativa verificatasi a far tempo degli ultimi mesi dell’anno 2022 e nei primi mesi dell’anno 2023 ha evidenziato la necessità di continuare a garantire ai minori un supporto residenziale protettivo adeguato ai loro bisogni. Come infatti indicato nei successivi rapporti dell’UAP 2 dicembre 2022 e 30 gennaio 2023, RE 1 fatica a rispettare le regole e presenta una serie di atteggiamenti aggressivi e provocatori nei confronti del personale del __________ tanto che si è reso necessario un “(…) intervento di polizia e ambulanza perché la madre si agita in maniera eccessiva e pericolosa (lancia le sedie, strappa le tende) a __________ (…)” (cfr. rapporto UAP 2 dicembre 2022). Ella è risultata molto altalenante nei suoi comportamenti e priva delle capacità di occuparsi dei tre i bambini contemporaneamente, se non per poco tempo e con il supporto del personale della struttura (cfr. rapporto UAP 2 dicembre 2022). Gli obbiettivi principali del collocamento, quali quelli di “(…) aiutare la signora RE 1 a lavorare sulla sua genitorialità, migliorandone le competenze, la sicurezza, la comprensione dei bisogni dei figli e la sua capacità di attivarsi (…)”, nonché “(…) di aiutarla a pianificare le giornate dei figli, spronarla a fare delle attività con loro e migliorarne la gestione globale imparando delle strategie che le permettano di gestirli assieme (…)” sono stati disattesi e ciò non per causa di terze persone, come tentato di giustificare dai reclamanti, ma unicamente per la condotta della madre la quale “(…) avrebbe dei comportamenti bruschi nei confronti dei figli (che ci sono stati segnalati dal __________ in questi 8 mesi di collocamento) e che la stessa abbia delle difficoltà nel “leggere” la realtà. È stata osservata anche una spiccata tendenza a delegare la custodia dei figli alle educatrici, nonostante verbalmente esprima di non avere nessuna fiducia nelle stesse (…)” (cfr. rapporto UAP 30 gennaio 2023 e scritto __________ 30.11.2022). L’udienza 31 gennaio 2023 ha in particolare evidenziato come l’accudimento dei figli in capo a RE 1 fosse deficitario e come fosse altresì indispensabile un cambio di paradigma da parte di quest’ultima per la proficua prosecuzione del collocamento, ritenuto anche che dal suo ingresso presso __________ ella non è mai riuscita ad assumere il ruolo di madre, delegando tale compito, con fare prepotente, al personale del CEM. Sulla base di tutti gli elementi sopra menzionati, l’Autorità di protezione ha pertanto decretato il collocamento mediante risoluzione 31 gennaio 2023, avverso la quale, si ricorda, i reclamanti non hanno interposto reclamo. Ora, come già indicato, la decisione avversata non verte sul collocamento dei minori, bensì sulla modifica della struttura di accoglienza. Dalla successiva documentazione versata agli atti risulta che – nonostante il professato impegno da parte di RE 1 di mettere in atto un cambiamento nelle modalità di accudimento dei figli – le circostanze alla base del collocamento non sono mutate, anzi, si è assistito a una regressione degli obiettivi prefissati, anche a causa dell’atteggiamento oppositivo dei reclamanti – in special modo della madre – e della loro marcata assente consapevolezza in merito alle oggettive lacune genitoriali.

 

                               6.3.   Premesso che nel loro memoriale ricorsuale RE 1 e RE 2 non si confrontano minimamente con le motivazioni alla base del decretato trasferimento dei minori in un altro CEM (come l’espulsione della madre a causa del suo atteggiamento) se non tentare, invano, di mettere in dubbio e sminuire le numerose osservazioni di __________ e dell’UAP, per questo Giudice non sussiste alcuna motivazione per dubitare della veridicità delle conclusioni contenute nei rapporti in parola. Lo scritto 10 marzo 2023 di __________ attesta in modo chiaro un peggioramento dei comportamenti di RE 1 nei confronti del personale della struttura e degli stessi gemelli “(…) la signora è stata supportata maggiormente dalle educatrici, tuttavia lei dichiara di avere troppa pressione, stress e stanchezza. Ha innescato un’escalation di episodi in cui difficilmente riesce a controllarsi con i suoi bambini e gli ospiti presenti sono sottoposti a urla, sfuriate, insulti, disprezzo per gli spazi il personale tutto (…) a volte ha degli scatti dove rigetta i bambini. Ad esempio, ieri sera ha spinto PI 3 facendolo cadere a terra nella sala TV, il quale piangendo si rialza e la rincorre (…), atteggiamenti che si ripercuotono direttamente nei confronti dei figli “(…) nei bambini osserviamo nuovi comportamenti distruttivi nei confronti degli spazi (…) manifestano comportamenti violenti anche tra di loro e sulla mamma che non è in grado di intervenire e sembra assente (…)” (cfr. scritto __________ 10 marzo 2023).

                                         Aggiungasi che neppure risulta aderente alla realtà il fatto che “(…) i primi reali problemi a causa di giudizi e incomprensioni con il personale della struttura (…)” sarebbero cominciati con il collocamento dei minori e della madre presso __________, posto come, dall’incartamento dell’Autorità di prime cure, risulta che quest’ultima, nel corso degli anni, ha ripetutamente manifestato delle difficoltà a relazionarsi con i terzi cui era parzialmente delegata la cura dei figli (cfr. rapporti __________).

                                         Già solo da questi elementi può dunque essere considerata accertata una situazione di pericolo ai danni di PI 1 PI 2 e PI 3 per il loro sano sviluppo psicofisico, situazione che, come visto, si protrae sin da prima della loro nascita.

 

                               6.4.   Risulta pure un fattore di pericolo per i minori il fatto che i reclamanti, a fronte di tali riscontri, abbiano sempre, in quale modo, sminuito e negato l’evidenza, non riconoscendo le proprie difficoltà (sostenendo ad esempio di trovarsi al __________ solo per la stanchezza derivante dall’accudimento dei figli, che le problematiche di RE 1 sono causate dal personale di __________ e di essere perfettamente in grado di occuparsi dei gemelli presso il proprio domicilio con l’aiuto della famiglia).

                                         A questo proposito, nemmeno può essere richiamato a favore del rientro dei trigemini presso i genitori lo scritto 20 marzo 2023 di __________. Oltre ad essere superato dagli eventi – ella riferisce infatti di quanto osservato in passato senza confrontarsi con l’attuale situazione – si tratta di due realtà differenti, osservato che nella struttura di accoglienza __________ la madre riceveva supporti e aiuti continui e sicuramente, per tipo di struttura, maggiori rispetto a __________, centro educativo in cui, per contro, le era stata lasciata una certa autonomia nell’accudimento dei figli “(…) La Direttrice riferisce che __________ funziona diversamente da __________. A __________ l’accudimento dei figli viene svolto principalmente dalle mamme e non dalle educatrici, poiché l’obiettivo è il sostegno alla genitorialità al fine di ricomporre il nucleo famigliare al domicilio e affrancarli dalla residenza presso la struttura. La signora RE 1 tuttavia delega la maggior parte dei compiti alle educatrici. __________ ha dovuto riorganizzarsi al fine di garantire alla signora RE 1 un’educatrice che si potesse occupare dei tre gemelli 24/h (…)” (cfr. udienza 31 gennaio 2023). Ciò ha permesso di porre ancora più in evidenza le oggettive difficoltà di RE 1 nella contemporanea e costante cura dei gemelli, situazione che rispecchierebbe pienamente il suo contesto di vita assieme ai figli a casa qualora si decidesse per il ripristino del loro luogo di dimora presso i genitori.

 

                               6.5.   A tali indicatori di pericolo, già consistenti e tutt’altro che occasionali, si sommano i timori in merito alla presa a carico psichiatrica e psicologica di RE 1. Nel proprio gravame i reclamanti richiamano le osservazioni presentate il 22 giugno 2023, invocando quando attestato da parte dello psichiatra della reclamante dr. med. __________ nel suo scritto 12 maggio 2023. Ora, premesso che questa Camera, nel suo giudizio, non terrà conto del rapporto intermedio sulle capacità genitoriali 10 giugno 2023 per le ragioni di cui si dirà in seguito, va altresì sottolineato che lo psichiatra nulla indica (e pertanto nulla può smentire) sulle eventuali competenze genitoriali di RE 1 se non limitarsi ad attestare che “(…) con il trasferimento a __________ il quadro psichico della paziente ha evidenziato un aumento della diforia, maggior irritabilità e impulsività e comparsa di contenuti ideativi di tipo persecutorio (…)”, ragioni per la quale, con lo scopo di contenerne l’impulsività e ridurre gli episodi disforici, alla reclamante è stata prescritta una terapia antipsicotica. Tale condizione clinica si allinea perfettamente con quanto accaduto presso __________, rispettivamente con gli atteggiamenti aggressivi di RE 1 nei confronti del personale e, in alcune occasioni, dei figli. Con scritto di __________ 10 marzo 2023 (quindi solo due mesi prima del rapporto del dr. med. __________), è stato segnalato proprio a quest’ultimo che la madre non assumeva la terapia medica prescritta e ciò, nonostante le fosse stato spiegato che doveva collaborare e prendere regolarmente i farmaci al fine di ridurre la propria reattività. Anche questo elemento, seppur di gravità minore rispetto a quanto indicato nei precedenti considerandi, si aggiunge alle altre numerose fonti di preoccupazione per la situazione di PI 1, PI 2 e PI 3.

                                         Risulta pertanto essenziale che, prima di un eventuale rientro al domicilio dei minori, sia accertata la costante e durevole aderenza di RE 1 agli incontri con lo psichiatra, all’assunzione della cura farmacologica, nonché ad un percorso di sostegno alla genitorialità.

 

                               6.6.   Sebbene le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare debbano rimanere prioritarie, l’Autorità di protezione ha la facoltà di ordinare la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio qualora altri provvedimenti misure appaiano di primo acchito insufficienti o privi di chances di successo, come nel caso concreto. L’UAP medesimo, segnala che, nonostante i supporti messi a disposizione, la madre non riesce ad occuparsi adeguatamente dei suoi figli, i quali necessitano invece di stabilità e, in assenza della madre, si mostrano meno agitati e dormono meglio (rapporto UAP 30 marzo 2023). Inoltre, come riassunto nei precedenti considerandi e sottolineato dall’UAP, prima di valutare un rientro a casa dei minori è necessario, in particolare, il mantenimento della presa a carico psicologica della madre, la conseguente stabilizzazione tramite l’assunzione di una regolare terapia farmacologica, una sua stabilità nel tempo nella conduzione della quotidianità, oltre che a un miglioramento delle condizioni socio ambientali domiciliari (pulizie e riorganizzazione dell’appartamento). Nelle attuali circostanze, una qualsiasi altra misura – anche imposta d’ufficio – sarebbe stata verosimilmente destinata a fallire non essendo possibile fare affidamento sulla quotidiana collaborazione dei genitori e, in special modo, sulla stabilità emotiva e fisica della madre. L’atteggiamento di chiusura da parte di RE 1 e RE 2, di sfiducia nei confronti dell’Autorità di protezione, del CEM e dei servizi sociali e la loro incapacità di confrontarsi con le risultanze agli atti in capo alle loro criticità genitoriali e alla situazione personale della madre (che appare sempre in affanno a gestire lo stress correlato alla gestione dei figli), impedisce di fatto la messa in atto di altri provvedimenti protettivi che avrebbero potuto essere intrapresi, anche meno incisivi. Sempre dagli atti dell’incarto emerge infatti la grande difficoltà di RE 1 nel prendere atto delle sue oggettive difficoltà genitoriali che, nuovamente, si traducono in una sua importante limitazione delle competenze/capacità nel prendere adeguatamente cura dei figli. Il principio della proporzionalità non risulta dunque violato dall’autorità di prime cure. In tal senso, per quanto concerne il trasferimento dei minori presso un altro CEM in assenza della madre (misura qui oggetto di impugnativa) si ricorda che tale si è reso necessario a seguito dell’espulsione di RE 1 per i suoi comportamenti aggressivi e irrispettosi delle regole all’interno di __________, nonostante quest’ultima fosse stata più volte informata in merito a questa eventualità. Se la reclamante fosse riuscita a investire concretamente nel progetto di sostegno educativo delineato congiuntamente con la rete e fornito da __________, i figli non avrebbero dovuto essere trasferiti in un altro istituto di accoglienza infantile. L’impossibilità di proseguire il collocamento presso __________ non può, di tutta evidenza, comportare il rientro dei minori presso il domicilio dei genitori e neppure giustificare la messa in discussione del progetto educativo.

 

                               6.7.   Alla luce di tutto quanto sopra, condividendo le conclusioni dell’Autorità di prime cure, nel caso in disamina emerge in maniera evidente come le condizioni che avevano imposto il collocamento dei minori presso una struttura adeguata ai loro bisogni e a tutela del loro sviluppo psicofisico – fin dalla loro nascita – non sono mutate. Sono tuttora presenti e concrete le difficoltà dei genitori, in special modo di RE 1, ad occuparsi in modo adeguato e costante dei gemelli, nonostante i numerosi aiuti e supporti avuti nel CEM e ricevuti da parte della sua rete di sostegno. Ciò impone pertanto di respingere il reclamo presentato da RE 1 e RE 2 così come le loro richieste contenute nelle osservazioni 22 giugno 2023.

                                         Per le medesime ragioni, allo stadio attuale della procedura, nemmeno può essere preso in considerazione il progetto 16 maggio 2023 da loro presentato mirante al rientro dei gemelli presso i genitori – i quali beneficerebbero del sostegno dei parenti nell’accudimento dei figli – senza omettere poi che tale progetto è estremamente vago e richiederebbe di essere meglio dettagliato.

 

                                   7.   Pur non essendo oggetto di reclamo, ma rilevabile quale obiezione sollevata con le loro osservazioni 22 giugno 2023, corrisponde al vero che il rapporto intermedio sulle capacità genitoriali 10 giugno 2023 da parte della psicologa __________ parrebbe essere stato eseguito in assenza di un interprete.

 

                               7.1.   Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati anche nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm).

                               7.2.   Il diritto di essere sentito comprende anche quello di essere assistiti da un interprete nel corso delle udienze in caso di conoscenze insufficienti della lingua ufficiale utilizzata davanti al tribunale (STF 5A_639/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 4.2; STF 4P.26/2001 dell’8 giugno 2001, consid. 1a/aa). Il diritto alla traduzione si estende agli elementi necessari affinché la parte interessata possa seguire il corso del procedimento ed esercitare efficacemente i suoi diritti. L’ampiezza dell’assistenza da offrire non deve tuttavia essere valutata in maniera astratta ma in funzione dei bisogni effettivi della parte interessata e delle circostanze concrete del caso (STF 5A_639/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 4.2; STF 5A_797/2014 del 27 aprile 2015, consid. 2.2; STF 6B_190/2008 del 20 maggio 2008, consid. 3.1; STF 1P.162/2005 del 12 maggio 2005, consid. 2).

 

                               7.3.   Nella fattispecie, mediante osservazioni 22 giugno 2023, i reclamanti hanno contestato la valutazione intermedia sulle capacità genitoriali, chiedendone l’annullamento in quanto RE 1 non avrebbe potuto beneficiare dell’ausilio di un interprete. Orbene, se da una parte a questa Camera non è dato da sapere se alla reclamante era stato indicato questo suo diritto e se quest’ultima abbia rifiutato, d’altra parte, dalla documentazione agli atti, risulta che in occasione degli incontri dinnanzi all’Autorità di prime cure i genitori si sono spesso avvalsi dell’intervento di un interprete di lingua __________. Va inoltre segnalato che negli scritti inviati da quest’ultimi sono evidenti le loro difficoltà linguistiche, in particolare della madre, la quale, fino a pochi anni fa, risiedeva nella Svizzera __________. La censura sollevata dai reclamanti nel corso del procedimento di prime cure appare pertanto fondata e merita accoglimento. L’Autorità di protezione sarà dunque tenuta a disporre al più presto una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 con l’ausilio di un interprete, in modo che i genitori possano comprendere pienamente quanto indicato e richiesto dalla perita ed esprimersi liberamente in assenza di barriere linguistiche, e per poter essere riesaminato il luogo di vita più confacente al bene dei minori.

 

                               7.4.   Ciò posto – anche per i suddetti motivi – occorre tuttavia segnalare che nel proprio convincimento questa Camera non si è fondata sulle conclusioni a cui è giunta la psicologa __________ Come riassunto nei precedenti considerandi, la copiosa documentazione che compone il dossier di PI 1, PI 2 e PI 3 fin dalla loro nascita è più che sufficiente per ritenere che, nonostante la messa in atto di numerosi sostegni a favore della madre, quest’ultima non sia tuttora idonea a occuparsi dei figli in modo autonomo e costante. Il sano sviluppo psicofisico dei minori appare ancora esposto a serio pericolo e deve pertanto essere continuato e approfondito il progetto di accoglimento messo in atto, così da garantire loro in modo adeguato il soddisfacimento dei loro bisogni. Premesso che, qualora vi sarà una modificazione delle circostanze a favore dei genitori (come, ad esempio, una rivalutazione positiva delle loro capacità genitoriali congiunta ad una loro proattiva collaborazione con la rete di sostegno), ai sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, le misure prese per proteggere i gemelli saranno adattate alla nuova situazione da parte dell’Autorità di protezione. Nel frattempo, in previsione di un loro rientro definitivo al domicilio dei genitori, RE 1 sarà tenuta a seguire e a mantenere un percorso psicologico e farmacologico, come pure a ricorrere a una figura di sostegno che la possa aiutare a raggiungere una stabilità duratura nella conduzione della sua vita (cfr. rapporto UAP 30 marzo 2023). La madre, nel corso di oltre tre anni, non è infatti stata in grado di lavorare e migliorare le differenti funzioni legate alla genitorialità, così da dimostrare di possedere le capacità e uno spazio autodinamico autonomo da attivare a favore dei figli nelle fasi della loro crescita. E ciò, nonostante sia stata supportata alla genitorialità sin dai primi mesi di vita dei figli. Neppure dai collocamenti ella ha, sino ad oggi, saputo trarre beneficio. Al contrario si è limitata a riversare le responsabilità sugli altri anziché accogliere l’intenso sostegno offertole da tali strutture e a delegare a terzi l’accudimento dei gemelli. Si osserva al riguardo che come già indicato, __________, per soddisfare le necessità di RE 1, ha dovuto riorganizzarsi per mettere a disposizione di quest’ultima un’educatrice a tempo pieno (cfr. udienza 31 gennaio 2023). Ciò nonostante, i suoi ripetuti atteggiamenti aggressivi e oppositivi nei confronti del personale e delle regole del CEM, hanno comportato l’espulsione di RE 1 e il trasferimento dei gemelli in una struttura addetta ad accogliere unicamente i minori. Si può pertanto affermare che la reclamante, in un certo senso, è stata l’artefice dell’intervenuta modifica del luogo di collocamento di PI 1, PI 2 e PI 3 qui oggetto di reclamo. Fino ad oggi, i vari rapporti allestiti dalle strutture di accoglienza e dall’UAP riportano una situazione statica, senza evoluzione significativa in capo alla genitorialità della madre, la quale è risultata deficitaria nelle diverse sue funzioni (funzione protettiva, funzione affettiva, funzione regolativa, funzione normativa, ecc). Tutti questi elementi sommati assieme – a prescindere pertanto dall’esito del rapporto delle capacità genitoriali datato 10 giugno 2023 – conducono a testimoniare la necessità del proseguo dell’affidamento a terzi dei minori.

 

                               7.5.   Per quanto riguarda la richiesta dei reclamanti in merito alle vacanze estive, seppur ormai divenuta priva di oggetto in quanto superata degli eventi, a titolo abbondanziale si rileva che questa Camera, anche su tale punto, avrebbe appoggiato e condiviso la decisione dell’Autorità di prime cure, in quanto l’obbiettivo principale perseguito avente la priorità era l’inserimento e l’ambientamento di PI 1, PI 2 e PI 3 presso la nuova struttura di accoglienza minorile.

 

                               7.6.   Ricordato nuovamente che oggetto della presente procedura è unicamente il trasferimento dei minori presso l’istituto __________ a causa dell’allontanamento di RE 1 da __________, e non le contestazioni sollevate dai reclamanti nel corso della procedura dinnanzi all’Autorità di prime cure che, se del caso, dovranno essere dirimate da quest’ultima con separata decisione, sulla scorta di tutte le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione merita conferma, mentre il reclamo di RE 1 e RE 2 deve essere respinto.

 

                                   8.   I reclamanti postulano infine l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                               8.1.   Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

                                         Alla luce della documentazione agli atti e della pacifica situazione di indigenza dei reclamanti, la domanda può essere accolta.

 

                                   9.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) ma viste le circostanze si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 e RE 2 è accolta.

 

                                   3.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.