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assistito dalla cancelliera |
Villa |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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e a
CO 2 |
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per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con il figlio PI 1; |
giudicando sul reclamo del 10 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 luglio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (nato il 2015) è figlio di RE 1 e CO 2. I genitori, divorziati, detengono l’autorità parentale congiunta, mentre la custodia è assegnata alla madre. Con decisione di divorzio del 2 ottobre 2020 (inc. __________) il Pretore del Distretto di __________ ha, tra le altre cose, regolamentato le relazioni personali tra padre e figlio, stabilendo un fine settimana in modo alternato (dal venerdì sera alla domenica sera) oltre alle vacanze scolastiche.
Al minore è stato riscontrato un disturbo dello spettro autistico.
B. L’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione o Autorità) si occupa della situazione del minore dal 2018, ossia da quando il Pretore aggiunto della Pretura di __________, nell’ambito della procedura di annullamento del matrimonio tra RE 1 e CO 2 (promossa nel mese di settembre 2016, inc. __________) ha disposto l’istituzione di una curatela educativa a favore del figlio PI 1. Nel corso degli anni essa ha adottato diverse misure, tra cui si citano in particolare (ossia per quanto di rilievo per il presente giudizio):
- con risoluzione del 26 ottobre 2018 (n. __________) ha nominato __________ quale curatrice educativa di PI 1;
- con decisione del 30 marzo 2021 (ris. n. __________) ha incaricato lo psicologo __________ di procedere ad un ascolto approfondito del minore, al fine di accertare il suo stato di salute psico-affettivo e, in particolare, di indagare “sul presunto malessere legato al pernottamento dal padre” (cfr. rapporto trasmesso il 15 novembre 2021);
- il 29 marzo 2022 (ris. n. __________) ha conferito in favore di PI 1 un mandato di presa a carico terapeutica alla psicologa __________ (ai sensi dell’art. 307 CC). Contestualmente è stato ordinato un percorso di mediazione (mirato al sostegno alla genitorialità) per RE 1 e CO 2 e l’incarico è stato assunto dalla psicologa e mediatrice famigliare __________ di __________ (v. rapporto trasmesso il 7 gennaio 2023);
- l’11 novembre 2022 (ris. n. __________) ha designato la dr.ssa __________ di __________ quale medico pediatra di riferimento del minore e la dr.ssa __________ di __________ in caso di urgenze;
- il 27 febbraio 2023 ha conferito all’Istituto Ricerche di Gruppo, __________, un mandato di valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2 (v. rapporto trasmesso il 19 maggio 2023 dallo psicologo __________).
C. Il 4 maggio 2023 RE 1 ha presentato un’istanza di formale consenso al rilascio del passaporto __________ per il figlio PI 1, cui CO 2 si è opposto al fine d’impedire alla madre di organizzare lunghi viaggi col figlio, e ciò a tutela del benessere di quest’ultimo. In considerazione degli atti dell’incarto – in particolare del certificato medico rilasciato dal dr. med. __________ il 9 ottobre 2023 – con uno scritto del 5 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato alle parti e alla curatrice educativa che non sussistevano controindicazioni da parte sua al rilascio del passaporto __________ per il minore, fermo restando che RE 1 avrebbe dovuto attivarsi personalmente presso il Consolato __________ per avviare le relative procedure tese all’ottenimento del documento e coinvolgere CO 2, trattandosi di un’autorità estera.
D. Con decisione del 4 luglio 2024 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha:
- riconfermato la regolamentazione delle relazioni personali tra CO 2 e il figlio PI 1 come da decisione della Pretura di __________, ossia un fine settimana in modo alternato dalle ore 18:00 del venerdì sino alle ore 19:30 della domenica, una settimana a Natale (ritenuto che il minore trascorrerà la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l’altro), una settimana alternativamente a Pasqua e a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le vacanze estive, di cui due consecutive (dispositivo n. 1);
- confermato il mandato di presa a carico terapeutica in favore di PI 1 conferito alla psicologa __________ (dispositivo n. 2);
- confermato la designazione dei medici curanti (ossia la dr.ssa __________ del Centro medico di __________ quale pediatra di riferimento e la dr.ssa __________ di __________ in caso di urgenze), respingendo la richiesta di RE 1 di designare un nuovo pediatra per il figlio (dispositivo n. 3);
- respinto l’istanza della madre di disporre del documento d’identità del figlio attualmente in possesso del padre autorizzando invece – visti i preavvisi medici – i viaggi all’estero del minore (dispositivo n. 4);
- assegnato a RE 1 un termine di 20 giorni per determinarsi sulla proposta di attribuzione di un mandato valutativo che definisca la sostenibilità psicologica-psichiatrica di un percorso di mediazione con CO 2 (dispositivo n. 5).
L’Autorità di protezione ha altresì reso attente le parti che i primi tre ordini del dispositivo sono stati impartiti sotto comminatoria dell’art. 292 del Codice penale svizzero, precisando inoltre che “ogni mancato appuntamento senza valida giustificazione, rispettivamente ogni coinvolgimento di un medico diverso da quelli designati” sarebbero stati passibili “di segnalazione al Ministero pubblico” (dispositivo n. 6). La decisione è inoltre stata dichiarata immediatamente esecutiva e le spese processuali sono state poste a carico di RE 1.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2024 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la riforma nel senso che:
- le relazioni personali tra CO 2 e il figlio devono essere mantenute così come fissate finora – quindi senza pernottamento – ovvero tutti i mercoledì dalle ore 14:00 alle 18:00 e un fine settimana ogni due il sabato dalle ore 8:00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 8:00 alle 20:00 (sempre senza pernottamento);
- il mandato di presa a carico terapeutica in favore del figlio venga conferito a un altro specialista;
- anche il dr. med. __________ venga designato quale pediatra di PI 1;
- CO 2 consegni temporaneamente il documento d’identità del figlio, considerata l’autorizzazione ad effettuare viaggi all’estero;
- nessun percorso di mediazione è attualmente ordinato tra i genitori;
- venga annullata l’intimazione degli ordini di cui ai dispositivi 1-3 della decisione impugnata con comminatoria dell’art. 292 CPS.
F. Con osservazioni del 16 luglio 2024, CO 2 ha chiesto la reiezione sia della domanda di restituzione dell’effetto sospensivo sia del reclamo, nonché la conferma della decisione impugnata.
G. Il 22 luglio 2024 anche l’Autorità di protezione si è opposta alla concessione dell’effetto sospensivo postulata da RE 1.
H. Nel frattempo, con decisione del 13 agosto 2024 questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1.
I. Con osservazioni del 5 settembre 2024, l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del reclamo.
Con replica e duplica rispettivamente del 24 e del 28 settembre 2024, RE 1 e CO 2 hanno ribadito le loro rispettive e antitetiche conclusioni, mentre con uno scritto del 30 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica, limitandosi a riconfermare quanto deciso nella risoluzione impugnata.
J. L’ 8 novembre 2024 l’Autorità di protezione ha emanato una nuova risoluzione a seguito di una “modifica delle circostanze” (ai sensi dell’art. 313 CC) nel frattempo intervenuta, tramite la quale ha in particolare:
- conferito mandato allo psicologo __________ del __________ di __________ dopo aver preso atto dell’impossibilità per la psicologa __________ di garantire la presa a carico a favore del minore;
- revocato il mandato conferito alla dr.ssa med. __________ del __________ quale pediatra di PI 1;
- designato la dr.ssa med. __________, __________, quale medico pediatra di PI 1, invitandola ad attivare in favore del minore e in collaborazione con i genitori un percorso di ergoterapia presso uno studio con sede nel __________;
- fatto divieto ad RE 1 di rivolgersi ad altri medici pediatri senza il coinvolgimento di CO 2 o della scrivente Autorità di protezione, riservati eventuali interventi medici urgenti presso i servizi di pronto soccorso ospedalieri;
- conferito un mandato valutativo al dr. med. __________ al fine di definire la sostenibilità psicologica-psichiatrica di RE 1 di un percorso di mediazione con CO 2.
Anche in tale occasione l’Autorità di primo grado ha reso attente le parti che i primi tre ordini del dispositivo sono stati impartiti sotto comminatoria dell’art. 292 Codice penale svizzero, precisando in particolare che “ogni mancato appuntamento senza valida giustificazione, rispettivamente ogni coinvolgimento di un medico diverso dalla dr.ssa __________ è passibile di segnalazione al Ministero pubblico”. La decisione è inoltre stata dichiarata immediatamente esecutiva e le spese processuali sono state poste a carico di RE 1.
K. Anche contro tale decisione l’11 dicembre 2024 RE 1 ha interposto reclamo (erroneamente indicato come “opposizione”) e la procedura è tutt’ora pendente davanti alla scrivente Camera (__________).
L. Con uno scritto del 12 dicembre 2024 trasmesso all’Autorità di protezione, CO 2 ha esposto la drammatica situazione relativa ai suoi diritti di visita, rilevando che a causa dell’influenza negativa di RE 1 egli non vede suo figlio dal mese di luglio 2024. Motivo per cui ha chiesto all’Autorità un “intervento più incisivo”.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto precisare che con la presente decisione la Camera si chinerà unicamente sugli aspetti che non sono stati modificati dalla successiva risoluzione dell’8 novembre 2024, emessa a seguito di una modifica delle circostanze nel frattempo intervenuta. Pertanto, in questa sede verranno soltanto esaminate la censura relativa alle relazioni personali tra CO 2 e il figlio PI 1 (disp. 1 della decisione impugnata), quella inerente al documento d’identità del minore (disp. 4) e quella della comminatoria ai sensi dell’art. 292 CP impartita alla reclamante (disp. 6). Le censure contro gli altri dispositivi (n. 2, 3 e 5) della decisione del 4 luglio 2024 sono invece state superate dalla risoluzione dell’8 novembre 2024, ancora al vaglio della Camera.
3. Nella decisione impugnata, dopo aver sottolineato come per un sereno sviluppo psicoemotivo di PI 1 sia importante che egli cresca mantenendo relazioni affettive stabili con entrambe le figure genitoriali in un contesto di vita che le includa regolarmente e tenuto conto delle modalità ostacolanti da sempre messe in atto da RE 1 – evidenziate anche dalle perizie agli atti – l’Autorità di protezione ha deciso di estendere le relazioni personali tra CO 2 e il figlio, riattivando quindi l’assetto già stabilito dal giudice del divorzio nella sua decisione del 2 ottobre 2020.
3.1. Col suo reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata avrebbe “totalmente stravolto” la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlio e l’assetto in essere ormai consolidato da anni. A suo dire PI 1 si rifiuta da tempo di dormire dal padre, motivo per cui con quest’ultimo è stato stabilito di comune accordo un assetto dei diritti di visita che ne esclude il pernottamento. Rimprovera l’Autorità di protezione di non aver minimamente preso in considerazione la fragilità di PI 1 il quale, una volta appreso che avrebbe dovuto iniziare a dormire presso il domicilio paterno, si è agitato a tal punto da dover essere accompagnato al pronto soccorso. Per la reclamante con la decisione impugnata l’Autorità di prime cure ha cercato di forzare l’adozione di misure che sarebbero però solo in linea teorica a protezione del minore dal momento che, secondo lei, non sarebbero allo stato attuale “neppure lontanamente concretizzabili” senza il rischio di compromettere – magari anche irrimediabilmente – lo sviluppo e la stabilità del figlio. Chiede pertanto che le relazioni personali continuino, perlomeno per il momento, senza pernottamento, come avvenuto finora.
3.2. Da parte sua l’Autorità di protezione rileva che ciò che essa ha stabilito non è altro che una riconferma di quanto già deciso in passato e questo alfine di tutelare il benessere del minore non solo in linea teorica bensì anche, nei fatti, a medio-lungo termine. Aspetto che, a suo dire, non è mai stato considerato dalla reclamante, che ha sempre disatteso ogni misura adottata a favore del figlio e della salute fisica e psichica di quest’ultimo. Al proposito l’Autorità di prime cure sottolinea come gli atteggiamenti ostacolanti di RE 1 hanno finora sempre precluso a PI 1 – oltre che d’intraprendere un percorso terapeutico fondamentale per il disturbo dello spettro autistico di cui egli soffre – di acquisire maggiore serenità nella relazione col proprio padre.
Sostiene infatti che è la stessa reclamante, col suo comportamento irrispettoso, boicottante e reiterato nel tempo nei confronti dell’ex marito, delle autorità e soprattutto del proprio figlio, a non aver considerato i bisogni di quest’ultimo. Tant’è che dal momento in cui è stata emessa la decisione qui impugnata CO 2 non ha più potuto incontrare il figlio – verso il quale egli ha sempre dimostrato grande attenzione e comprensione dei suoi bisogni e delle sue fragilità –, né risulta che RE 1 abbia mai tentato di tranquillizzare PI 1 alfine di incoraggiare i diritti di visita paterni. Ricordato infine che l’assetto da essa stabilito non è altro che quello già deciso dal Pretore del divorzio nel 2020 – cresciuto in giudicato, quindi esecutivo da anni e mai modificato –, per l’Autorità di protezione appare del tutto inutile annullare la decisione impugnata, che per quanto concerne le relazioni personali si distingue da quella pretorile unicamente per l’ordine da essa impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.
3.3. Nelle sue osservazioni al reclamo anche CO 2 chiede la conferma della decisione impugnata, rilevando come PI 1 sia influenzato dalla reclamante e dal resto della famiglia materna. Poiché la sospensione dei pernottamenti era frutto di un accordo preso con RE 1 e non di una decisione dell’Autorità di protezione, CO 2 rileva di aver già provato nei mesi prima che venisse emessa la decisione impugnata a chiedere al figlio di dormire presso il suo domicilio. Sostiene che i rifiuti del minore – a suo dire non molto convinti – ai suoi inviti a pernottare presso di lui non sono però mai sfociati in una reazione come quella verificatasi a seguito del nuovo assetto stabilito dall’Autorità di protezione. Osserva come già nella prima valutazione sulle capacità genitoriali svolta dallo psicologo __________ nel 2019 egli aveva posto l’attenzione sul fatto che la ex moglie avrebbe fatto tutto il possibile per sabotare la relazione tra lui e figlio, ciò che d’altronde è emerso in modo chiaro dalle risultanze peritali.
3.4. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
3.4.1. Nella fissazione del diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del minore. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55 (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 965 pag. 616).
Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler, op. cit., n. 977).
3.4.2. In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774). Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).
3.5. Nella fattispecie, l’Autorità di protezione ha correttamente ricordato che l’assetto da essa stabilito con la propria decisione era in realtà già stato fissato nella pronuncia pretorile del 2 ottobre 2020, mediante la quale il Pretore del Distretto di __________ aveva previsto i diritti di visita con pernottamento di PI 1 presso il domicilio paterno. Essa è partita dal presupposto – corretto – che nella misura in cui il minore possa interagire con nuove figure e affrontare viaggi all’estero non vi siano motivi per non implementare le relazioni col proprio padre, figura peraltro da sempre presente e dimostratasi molto rispettosa dei bisogni del figlio.
L’Autorità di protezione ha d’altronde proceduto al ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio confermando la regolamentazione disposta dal Pretore anche e soprattutto sulla base dei rapporti rilasciati dai vari esperti chiamati a valutare la situazione. In particolare sia dal rapporto di ascolto approfondito del minore rilasciato dallo psicologo __________ il 15 novembre 2021, sia da quello redatto dalla psicologa __________ il 7 gennaio 2023, così come dalla valutazione delle capacità genitoriali effettuata il 19 maggio 2023 dallo psicologo __________, emerge che le difficoltà e il disagio di PI 1 nel pernottare dal padre non sono da ricondurre al comportamento di quest’ultimo, bensì all’atteggiamento che RE 1 assume nei confronti dell’ex marito e all’influenza negativa che ella esercita sul figlio verso il padre. Dai vari rapporti – ai cui contenuti, già riportati nella decisione impugnata, si rinvia espressamente – si evince infatti che i periti sono unanimi nel ritenere la madre responsabile dell’allontanamento di PI 1 dal papà. Dimostrazione ne è il fatto che, per medesima ammissione di CO 2 (v. scritto del 12 dicembre 2024 trasmesso all’Autorità di protezione) egli non vede il figlio dal mese di luglio 2024 e agli atti non risulta che la reclamante abbia – nemmeno in questa circostanza e nonostante la comminatoria stabilita con la decisione impugnata – cercato di tranquillizzare il figlio per promuovere i diritti di visita paterni né incoraggiato la relazione padre-figlio.
3.6. D’altronde, l’alta conflittualità genitoriale emerge con ogni evidenza dagli atti e il disagio del minore che ne deriva è manifesto e si protrae da troppi anni. Il conflitto di lealtà di cui egli soffre appare in modo chiaro anche dalla valutazione sulle capacità genitoriali allestita dallo psicologo __________ il 19 maggio 2023, condivisa dai colleghi __________ e __________. Da tale referto è emerso che “le difficoltà di PI 1 nel pernottare dal padre, siano da leggere principalmente con la manifestazione di un conflitto di lealtà, a sua volta sostenuto e potenziato dall’atteggiamento educativo e dalle caratteristiche personologiche materne” (v. rapporto, pag. 12). E proprio allo scopo di sopperire alla difficoltà relazionale del minore nei confronti del padre l’Autorità di protezione ha deciso di riconfermare l’assetto precedentemente stabilito dal giudice del divorzio – peraltro mai messo in discussione dalle parti né formalmente modificato, quindi a tutt’oggi esecutivo – alfine di garantire al bambino di poter vedere il padre con maggior frequenza e in modo regolare.
Come poi osservato dall’Autorità di protezione, CO 2 avrebbe effettivamente potuto esigere da anni che PI 1 pernottasse da lui nella modalità stabilita giudizialmente. Non essendosi mai imposto di fronte alle reticenze del minore insistendo che dormisse da lui, egli ha dato dimostrazione del rispetto e della gran considerazione che nutre nei suoi confronti. Un atteggiamento che ora merita però urgentemente un ampliamento delle relazioni personali col figlio, al fine di evitare un’incrinatura del loro rapporto che difficilmente si riuscirebbe – per l’età di PI 1 ma anche per il disturbo dello spettro autistico di cui soffre – a recuperare nel prosieguo della sua esistenza. Ogni titubanza a tal riguardo comporterebbe – oltre alla sanzione prevista dalla comminatoria – ulteriori momenti preziosi persi tra padre e figlio con conseguenze negative irreparabili.
3.7. È quindi fondamentale che PI 1 riceva regolarmente affetto, sostegno e presenza educativa da parte di entrambi i genitori. Una relazione bilanciata con ambedue le figure di riferimento, quindi anche al di fuori del contesto abitudinario in cui il bambino vive, gli permetterebbe di conoscere meglio e in maniera più spontanea il genitore, mettendo così da parte eventuali timori o comportamenti influenzati dalla madre e cercando in tal modo di instaurare un rapporto solido e duraturo, che non può che giovare al suo sviluppo.
D’altronde, prima del mese di luglio 2024 non è mai emerso alcun atteggiamento ostile verso il padre, con il quale anzi PI 1 sembra avere sempre avuto una relazione positiva e di fiducia. Come risulta infatti dal rapporto del 7 gennaio 2023 allestito dalla psicologa __________, “(…). Rispetto alla difficoltà di PI 1 a vivere e soprattutto a dormire presso il padre, sembrerebbe che questa difficoltà non sia legata alla relazione tra papà e bambino in quanto in realtà PI 1 sembra avere una relazione di fiducia con il padre. (…) Durante quella seduta (NDR: senza la presenza della madre né della nonna materna, ma solo di CO 2, come da espressa richiesta della psicologa) il bambino era molto partecipe e sereno a conferma della relazione positiva di PI 1 con il papà.” Sulla figura paterna, la psicologa ha inoltre rilevato che “il papà mi è parso un genitore capace di percepire i bisogni del proprio figlio, anche in questo difficile frangente, e non è emerso nulla che potesse indicare un eventuale o potenziale trauma incistatosi nella relazione padre-figlio” (v. rapporto pag. 2). Insomma, il minore è stato seguito da una rete di sostegno osservante regolarmente il suo stato psico-emotivo e da nessuna parte risulta che la presenza del padre e il tempo trascorso con lui possa costituire una minaccia per il bene del minore. Anzi, non può che giovargli.
3.8. Per i suddetti motivi, per la tutela degli interessi attuali del minore, segnatamente la salvaguardia del rapporto padre-figlio, i diritti di visita sono immediatamente da ripristinare e da esercitare effettivamente nei termini stabiliti mediante la decisione impugnata, che va quindi confermata. Va al proposito osservato che, anche in assenza della decisione pretorile cui l’Autorità di protezione rinvia, l’assetto da essa fissato sarebbe stato comunque ritenuto adeguato da questa Camera, considerata l’urgenza del recupero dei rapporti tra CO 2 e il figlio. Ne discende che, su questo punto il reclamo va respinto.
4. È pure a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha impartito l’ordine relativo ai diritti di visita con la comminatoria dell’art. 292 CP (disp. n. 6 della decisione impugnata), quale risposta alla mancata collaborazione di RE 1, sostenendo che con i suoi atteggiamenti boicottanti, reiterati nel tempo e irrispettosi di qualsiasi decisione ha ripetutamente disatteso le misure di protezione adottate a tutela del benessere del figlio intralciandone di riflesso il suo sano e armonioso sviluppo, nonché il suo benessere psico-fisico. Al proposito giova osservare che le critiche rivolte dalla reclamante nei confronti dell’Autorità di prime cure secondo cui “la lunga serie di comminatorie penali” non considererebbe “la situazione di fatto venutasi a creare e il bene del minore coinvolto” (v. replica, p. 1) non possono essere condivise da questa Camera. Non sono oggettivamente fondati i timori relativi ai maggiori rischi (di scombussolamento della propria routine e di ulteriori stati d’ansia) a cui sarebbe esposto il figlio trascorrendo più tempo col padre. A prescindere dalle varie risultanze peritali già accennate (sopra, consid. 3.6 e 3.7) non è di certo un singolo episodio relativo al malore del bambino (con accompagnamento pronto soccorso) a determinare l’inadeguatezza della misura adottata dall’Autorità di protezione. Né d’altronde RE 1 dimostra quale maggior pericolo o disagio concreto potrebbe subire PI 1 nel trascorrere più tempo – oltre alle notti – col proprio padre. Contrariamente a quanto essa pretende, la decisione impugnata merita conferma anche per quanto riguarda la comminatoria ai sensi dell’art. 292 CP.
Abbondanzialmente si rileva che la reclamante dovrà prendere seriamente in considerazione le conseguenze penali delle sue azioni se non dovesse attenersi agli ordini impartiti e non abbandonasse l’atteggiamento ostruzionistico messo in atto.
5. L’Autorità di protezione ha infine respinto la richiesta di RE 1 di disporre del passaporto svizzero del figlio attualmente in possesso di CO 2, autorizzando invece in generale – considerati i preavvisi medici – i viaggi del minore all’estero. Al proposito essa ha richiamato da una parte la comunicazione del 5 dicembre 2023 con cui aveva informato la patrocinatrice della reclamante che non sussistevano controindicazioni da parte sua al rilascio del passaporto __________ di PI 1 – la cui procedura andava però da lei avviata personalmente presso il Consolato __________ – e dall’altra la sentenza di divorzio, da cui risulta che ciascun genitore autorizzava l’altro a richiedere i reciproci documenti di legittimazione (ossia quello svizzero da parte di CO 2 e quello __________ e/o __________ da parte della reclamante) per il figlio. L’Autorità di prime cure è giunta a tale conclusione – prediligendo quindi l’emissione di un secondo documento d’identità anziché la messa a disposizione del passaporto svizzero in possesso del padre – vista l’attitudine ostacolante della reclamante da sempre messa in atto nei confronti dell’ex marito e al fine di evitare un nuovo “fronte di conflitto” tra le parti che avrebbe potuto esporre il minore a nuove e ulteriori difficoltà.
5.1. Col reclamo RE 1 lamenta di non aver potuto ottenere il passaporto __________ né sulla scorta di un “semplice scritto dell’ARP __________” né in base a quanto stabilito nella sentenza di divorzio. Ritiene che senza la sottoscrizione di tutta una serie di documentazione già da tempo fornita a CO 2 e all’Autorità di prime cure nessun documento le sarà mai rilasciato. Non si capacita del motivo per cui non possa essere temporaneamente imposto a CO 2 di consegnare il documento d’identità del figlio in suo possesso e critica la motivazione fornita dall’Autorità di protezione per respingere la sua richiesta, rimproverandola ancora una volta di non aver minimamente considerato il bene del minore in occasione dell’adozione dei propri provvedimenti ma di voler punire lei senza comprendere le ragioni del suo agire.
5.2. Al proposito, nelle sue osservazioni CO 2 precisa che RE 1 ha a disposizione la carta d’identità di PI 1 e che ella ha avuto tutto il tempo per ottenere il passaporto __________. Afferma di non aver ricevuto alcuna richiesta nel 2024 di firmare la documentazione relativa al documento citato, sostenendo che quanto asserito da controparte nel suo reclamo si riferisce a una comunicazione intercorsa nel 2023 per la quale la ex moglie ha poi richiesto l’intervento dell’Autorità di protezione.
5.3. Orbene, nella misura in cui la richiesta di poter disporre del passaporto svizzero di __________ in possesso del padre risale al mese di aprile 2024 e la stessa era stata presentata in concomitanza con la domanda (accolta dall’Autorità di prime cure) di autorizzazione per un viaggio del minore all’estero previsto per lo scorso mese di luglio 2024, la questione potrebbe essere nel frattempo divenuta priva d’oggetto. Nondimeno, qualora la pretesa fosse ancora attuale, questa Camera ritiene (anche pro futuro), che quanto deciso in prima sede non può ch’essere confermato già solo per il fatto che – come osservato dall’Autorità di protezione – RE 1 si è limitata a richiedere il documento di controparte senza minimamente comprovare né rendere verosimile l’asserita difficoltà nell’ottenimento del passaporto straniero di sua spettanza, rimasta allo stadio del puro parlato.
Non è d’altronde nemmeno dato di sapere se nel frattempo RE 1 abbia ottenuto il passaporto __________ (o __________) per il figlio o se abbia rinunciato a richiederlo. Ad ogni buon conto, la reclamante era stata edotta dall’Autorità di protezione in merito alla procedura da seguire in caso di mancata collaborazione da parte di CO 2: il suo mancato agire non le conferisce ad ogni modo il diritto di disporre del documento in possesso di quest’ultimo. È quindi malvenuta a lamentare una mancata considerazione del bene del figlio da parte dell’Autorità di prime cure dolendosi di un accanimento della stessa nei suoi confronti. La reiezione di tale ultima censura determina pertanto la sorte del reclamo.
6. In definitiva, non risultando che il bene del minore sia minacciato dall’ampliamento dei diritti di visita con il padre e per la tutela degli interessi attuali del piccolo PI 1, segnatamente la salvaguardia del rapporto padre-figlio, l’assetto stabilito dall’Autorità di protezione appare proporzionato e va pertanto confermato – così come l’intimazione di esecuzione sotto la comminatoria prevista dall’art. 292 CP – mentre il reclamo è di conseguenza respinto. Per i motivi suesposti (consid. 5.3.) è pure respinta la richiesta di RE 1 di ottenere temporaneamente il documento d’identità svizzero del figlio in possesso di CO 2.
7. Da ultimo e a titolo abbondanziale, si rileva che ad oggi ciò che di sicuro nuoce al minore è la sua continua esposizione alla conflittualità tra la madre e il padre, a cui viene pertanto ricordato, nell’interesse del bene del PI 1, il loro dovere di astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore, mettendo da parte le rispettive riserve di uno nei confronti dell’altro.
Il persistere di atteggiamenti ostili a danno del minore imporrà all’Autorità di protezione di esaminare l’esistenza delle condizioni per una modifica dei diritti parentali, le capacità educative del genitore detentore della custodia dovendo essere attentamente rivalutate (cfr. consid. 3.4.2. e considerazioni espresse al punto 5 pag. 9 della decisione impugnata).
8. Le spese della presente decisione seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e vanno quindi poste a carico della reclamante. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili a CO 2, che ha presentato i suoi memoriali senza l’assistenza di un legale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 150.–
fr. 600.–
sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.