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assistito dalla cancelliera |
Mecca |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
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per quanto riguarda le relazioni personali tra padre e figlio |
giudicando sul reclamo del 25 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12/15 luglio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (nato il 2017) è figlio di RE 1 e CO 2, genitori non coniugati che vivono separatamente. L’autorità parentale è esercitata dai genitori congiuntamente, mentre PI 1 è affidato alla madre.
B. L’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata chiamata a intervenire a protezione di PI 1 sulla base del rapporto della Polizia cantonale relativo all’intervento per violenza domenica in data 6 luglio 2023.
C. Sentiti i genitori in data 15 settembre 2023 e poi in data 17 novembre 2023, l’Autorità ha proceduto all’accertamento della situazione famigliare, raccogliendo delle informazioni presso il medico pediatra del minore, l’istituto scolastico e l’ergoterapista.
D. Con decisione 20 novembre 2023 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) di svolgere una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare.
E. In seguito a un peggioramento della conflittualità genitoriale nei primi mesi del 2024, la madre ha lasciato l’abitazione famigliare unitamente al figlio.
F. Con istanza 21 febbraio 2024 la madre ha chiesto la custodia esclusiva del figlio e la sospensione dei diritti di visita tra padre e figlio, così come l’audizione del figlio e la raccolta d’informazione presso il suo medico pediatra. Inoltre, la madre ha chiesto l’espletazione di una valutazione delle capacità genitoriali del padre.
G. Con decisione supercautelare 23 febbraio 2024, l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 alla custodia esclusiva della madre, sospendendo con effetto immediato le relazioni personali tra padre e figlio.
H. Con decisione supercautelare del 22 febbraio 2024 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha fatto divieto al padre di prendere contatto o avvicinarsi nel raggio di 200 metri dalla madre e dal figlio.
I. Con decisione 26 marzo 2024 l’Autorità di protezione ha affidato alla psicologa __________ un mandato per svolgere una valutazione dello stato di salute psico-affettivo del minore. Il relativo referto è stato presentato all’Autorità di protezione in data 18 giugno 2024.
Nella stessa data l’Autorità di protezione, con decisione 26 marzo/8 aprile 2024, ha altresì conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di svolgere una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
J. Con decisione 12 luglio 2024 l’Autorità di protezione ha ripristinato le relazioni personali tra padre e figlio con frequenza di un’ora alla settimana in forma sorvegliata presso il Punto d’Incontro di __________.
K. Contro quest’ultima decisione è insorta la madre mediante reclamo 25 luglio 2024, chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, il ritorno degli atti all’Autorità di prime cure, affinché vengano svolti ulteriori approfondimenti sull’opportunità di un ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio. Infine, la reclamante ha chiesto di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
L. Con osservazioni 12 agosto 2024 il padre ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, postulando inoltre la revoca dell’effetto sospensivo del gravame. Il padre ha altresì chiesto di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
M. In data 23 agosto 2024 l’Autorità di protezione ha dichiarato di astenersi di formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della scrivente Camera di protezione.
N. Con replica 12 settembre 2024 la reclamante si è riconfermata nel gravame, ribadendo che non sarebbero date le condizioni per un rispristino delle relazioni personali tra padre e figlio, men che meno per una revoca dell’effetto sospensivo del reclamo.
O. Con duplica 23 settembre 2024 il padre ha nuovamente postulato la reiezione del reclamo, riformulando la richiesta di revoca dell’effetto sospensivo. Il padre ha sostenuto che non vi sarebbero elementi sufficienti per mantenere una soppressione assoluta dei diritti di visita, in quanto le visite settimanali sorvegliate rappresenterebbero “un inizio” (diritto che andrebbe poi adeguato, esteso o limitato, a dipendenza dello sviluppo della situazione).
P. L’Autorità di protezione, in data 27 settembre 2024, ha rinunciato a formulare osservazioni relative alla replica, rimettendosi nuovamente al giudizio dello scrivente giudice.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con l’emanazione del presente giudizio, la domanda del padre tendente alla revoca dell’effetto sospensivo del gravame è priva d’oggetto in quanto superata.
3. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.
Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
3.1. Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).
3.2. In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).
3.3. Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).
3.4. Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e 971).
3.5. Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).
4. Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
5. In concreto, l’Autorità di protezione ha proceduto al ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio (nella forma limitata di visite sorvegliate presso il Punto d’Incontro) sulla base delle risultanze della valutazione psico-affettiva del minore espletata dalla psicologa e psicoterapeuta __________ in data 18 giugno 2024. Da quest’ultimo referto è emersa una difficoltà relazionale del minore nei confronti del padre, avendo egli espresso di non volerlo incontrare (“Per quanto concerne specificatamente la relazione con i propri genitori, il minore PI 1 ha verbalizzato di non voler incontrare il padre”). La perita ha nondimeno specificato che “dalla valutazione effettuata e dai testi proiettivi somministrati non emerge specificatamente alcun elemento di pregiudizio all’interno delle relazioni padre-figlio. A questo riguardo, con gli elementi presentatisi all’interno della valutazione socio-ambientale in corso, la scrivente può solo restituire, laddove possibile, il principio generale, a protezione dell’interesse psicologico del minore, che auspica la continuità delle relazioni di attaccamento con entrambi i genitori”). La perita ha concluso che sarebbe utile sostenere e tutelare il minore mediante le seguenti misure: “mantenere la presa in carico ergoterapeutica attualmente vigente; prevedere un approfondimento logopedico, considerate le difficoltà di linguaggio del minore; qualora l’ipotesi di un’implementazione di incontri assistiti presso uno spazio neutro, atti al ripristino delle relazioni padre-figlio, venisse sostenuta anche dalle risultanze della valutazione delle competenze genitoriali e dalla valutazione socio-ambientale (al momento della redazione della presente relazione, ancora in corso), sarebbe auspicabile anche l’istituzione di una curatela educativa a favore del minore PI 1; garantire al minore uno spazio individuale con una presa in carico psicoterapeutica individuale all’interno della quale possano essere accolti i vissuti emotivi del minore”.
5.1. La reclamante ha criticato il fatto che l’Autorità di protezione non avesse proceduto al chiarimento sufficiente della fattispecie, essendosi limitata agli elementi emersi dalla valutazione psico-affettiva del minore senza attendere le risultanze della perizia sulle capacità genitoriali. A mente della reclamante il ripristino prematuro delle relazioni personali potrebbe influire negativamente sullo sviluppo psichico e sul benessere del figlio. Per contro, il padre ha sostenuto che sarebbe semmai la soppressione totale del contatto tra padre e figlio a nuocere al bene e all’equilibrio di quest’ultimo.
5.2. Invero, la decisione impugnata è scarsamente motivata, essendosi l’Autorità di protezione sostanzialmente limitata a richiamare brevemente le precedenti decisioni adottate e a indicare che dalla valutazione sullo stato psico-affettivo del minore emergerebbe “la fattibilità del disciplinamento dei diritti di visita padre-figlio in forma sorvegliata”, senza fare alcun riferimento ad altri elementi agli atti o ponderare le circostanze in vista del ripristino delle relazioni personali.
Tuttavia, sebbene non citati nella decisione impugnata, al momento dell’emanazione della medesima, l’Autorità di protezione disponeva già di vari rapporti e aggiornamenti (quali in particolare il rapporto intermedio dell’UAP 29 aprile 2024, i rapporti 16 ottobre e 5 dicembre 2023 e 20 febbraio 2024 della scuola, l’aggiornamento 16 ottobre 2023 dell’ergoterapeuta __________, il referto 16 novembre 2023 della pediatra Dr.ssa med. __________, i rapporti d’intervento della polizia, il verbale d’udienza 12 marzo 2024 della Pretura di __________) e aveva anche sentito i genitori in più occasioni (15 settembre 2023, 17 novembre 2023 e 15 marzo 2024). Da tutti quest’ultimi atti e verbali emerge che PI 1 risulta effettivamente esposto a una situazione famigliare alquanto critica, avendo egli dovuto assistere all’accesa conflittualità genitoriale, la quale si è già ripercossa negativamente sul suo benessere e sulla sua relazione nei confronti del padre (cfr. valutazione psico-affettiva 18 giugno 2024: ”non lo vedo da tanto tempo e non voglio vederlo, sto bene senza vederlo; ha fatto brutte cose, tipo urlare o rompere le cose, ha detto parolacce a me a alla mamma, ha detto bugie; ha saltato sul balcone, voleva farmi piangere; ha fatto milioni di tante cose in tani anni, cose brutte che non mi ricordo”). Inoltre, la perita ha anche riferito del forte disagio riconosciuto nel minore, che ha espresso quanto segue: “faccio sogni che il papà fa brutte cose, che spara alla mamma e va al cimitero se muore; mi lega, mi mette sui binari e passa il treno e muoro, non riesco a svegliarmi; quando sono in giro ho paura che lo vedo, guardo in giro, sono spaventato che lo vedo, e mi metto a guardare in giro” (cfr. valutazione psico-affettiva 18 giugno 2024).
Di fronte a tutti quest’ultimi elementi è palese che le condizioni psico-emotive del minore vanno ulteriormente monitorate e approfondite, e che le relazioni personali con il padre devono essere ripristinate gradualmente e con un contemporaneo sostegno professionale, così come preteso dalla madre. Ciononostante, mediante la decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha comunque proceduto con la necessaria prudenza, reintroducendo le relazioni personali con un assetto sicuro (disponendo una sorveglianza dei diritti di visita presso una struttura specializzata), nonché limitato a livello della frequenza e della durata. In questa maniera, la sicurezza del minore viene assicurata con la presenza degli operatori, che potranno, da un lato, sorvegliare sia le reazioni emotive del minore e il suo benessere generale durante le visite, e dall’altro lato, controllare il comportamento del padre, affinché quest’ultimo risulti adeguato rispetto ai bisogni del figlio. Ritenuto che nella fattispecie concreta, per quanto si è già potuto accertare, risulta essere il conflitto genitoriale la causa dei litigi e degli episodi di violenza domestica, ai quali il minore è stato esposto (e non risultano atti di violenza diretta da parte del padre nei confronti del figlio), sia la modalità sorvegliata, sia la frequenza settimanale e la durata di una sola ora, appaiono adeguate e sufficientemente tutelanti della situazione del minore.
Occorre infine ricordare, che in sede di udienza 15 marzo 2024, la madre ha comunque acconsentito a un ripristino delle relazioni personali padre-figlio in seguito a un relativo avviso favorevole in tal senso da parte della perita incaricata con la valutazione psico-affettiva del minore (cfr. verbale d’udienza). Di conseguenza, viste le conclusioni della perita, ai fini di salvaguardare il diritto del minore a intrattenere le relazioni personali con il genitore non affidatario, che costituisce un elemento fondamentale per la sua sana crescita e lo sviluppo della sua individualità, è quindi a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e figlio nei termini stabiliti.
6. Per i suddetti motivi, per la tutela degli interessi attuali del minore, segnatamente la salvaguardia del rapporto padre-figlio, i diritti di visita sono da ripristinare nei termini limitati stabiliti mediante la decisione impugnata, che merita conferma. Di conseguenza, il reclamo va respinto.
7. Tuttavia, occorre sottolineare che in virtù dell’art. 313 CC, che stabilisce che in caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione, spetterà all’Autorità di protezione adeguare tempestivamente le relazioni personali tra padre e figlio nelle modalità ritenute più opportune rispetto a quanto accertato mediante gli ulteriori atti istruttori eventualmente ancora in corso, in particolare alla luce delle risultanze della perizia sulle capacità genitoriali.
8. La reclamante ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Essendo adempiute le suddette condizioni, la sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta con l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione del suo patrocinatore.
9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 all’assistenza giudiziaria si rinuncia al loro prelievo. La reclamante non è per contro esentata dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36). Di conseguenza la reclamante rifonderà a CO 2 un'equa indennità per ripetibili.
Visto l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata da CO 2 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di revoca dell’effetto sospensivo di CO 2 è priva d’oggetto.
3. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
RE 1 rifonderà fr. 1’000.– a CO 2 a titoli di ripetibili.
4. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
5. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 è priva d’oggetto.
6. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.