Incarto n.
9.2024.130

9.2024.131

Lugano

11 febbraio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

 

 

 

 

 

 

per quanto riguarda le relazioni personali del padre con la figlia PI 1;

 

 

 

giudicando sul reclamo del 29 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 giugno 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1 (2016) è figlia di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e PI 1 vive con la madre.

 

                                  B.   I rapporti tra i genitori sono altamente conflittuali e l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata chiamata più volte ad intervenire a protezione della minore per la regolamentazione dei diritti di visita con il padre.

 

                                  C.   Con decisione 10 agosto 2020, l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, nominando quale curatrice educativa CURA 1.

 

                                  D.   Con decisione 12 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza della madre relativa alla sostituzione della curatrice e all’annullamento della curatela educativa (decisione confermata da questa Camera, cfr. decisione CDP 15 aprile 2021, inc. 9.2020.171).

 

                                  E.   Mediante decisione 14 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha incaricato lo Studio del dr. med. __________, Gruppo peritale __________, di allestire una perizia sulle capacità genitoriali della madre e del padre nei confronti di PI 1 (cfr. quesiti).

 

                                  F.   Con decisione cautelare 1° aprile 2021 l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e figlia nella misura di due diritti di visita settimanali “tenendo conto dei turni dei genitori”.

 

                                  G.   In sede di udienza 23 settembre 2021 i genitori si sono accordati su un nuovo assetto per lo svolgimento dei diritti di visita, ossia che “il padre vedrà PI 1 per 2 volte la settimana per 4 ore” (cfr. verbale).

 

                                  H.   L’istanza 8 novembre 2021 della madre tendente alla modifica dei diritti di visita tra padre e figlia è stata respinta dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare 22 novembre 2021. L’Autorità ha ritenuto che le motivazioni esposte dalla madre riguarderebbero “un adombrato conflitto di lealtà in cui verserebbe la minore” e che non sarebbe stato indicato in che modo la minore fosse “esposta a un pericolo grave e imminente nel trascorrere del tempo con il padre”.

 

                                    I.   Con scritto 23 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha proposto alle parti un nuovo assetto per l’esercizio dei diritti di visita nella misura di una visita settimanale in forma libera della durata di 8 ore, rispettivamente il sabato o la domenica, con passaggio presso il Punto d’incontro. Il padre si è dichiarato d’accordo, mentre la madre si è opposta.

                                         In occasione dell’incontro 24 marzo 2022 presso l’Autorità di protezione, i genitori non sono riusciti a raggiungere un accordo. È stato evidenziato dalle parti che PI 1 non vuole più vedere il padre. L’Autorità di protezione ha sottolineato l’importanza di far seguire la minore da uno psicoterapeuta infantile, alfine di comprendere meglio il suo disagio nei confronti del padre.

 

                                   J.   Con decisione 12 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha definito le relazioni personali tra padre e figlia nella misura di una visita “ogni quindici giorni, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.45, passaggio al Punto d’incontro”.

 

                                  K.   Con rapporto 12 ottobre 2022 il Punto d’incontro ha riferito all’Autorità di protezione che non era stato possibile concludere il processo di avvio dei diritti di visita “a causa della mancata disponibilità della Sig.ra RE 1”.

 

                                  L.   Con decisione 14 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico-psicologico (in seguito SMP) di stilare un rapporto sullo stato psico-emotivo di PI 1. In particolare, al perito è stato richiesto di indicare “se siano stati rilevati disturbi psichici, effetti da maltrattamento, negligenza o violenza, con la prognosi sul breve, medio e lungo termine in merito allo sviluppo della minore e alla necessità di aiuti e/o di misure di protezione”, e di pronunciarsi “sull’eventuale disagio della minore nei confronti del padre”.

 

                                  M.   Con rapporto 11 dicembre 2022, il Punto d’incontro ha informato l’Autorità di protezione che l’incontro di visita previsto il medesimo giorno ha dovuto essere annullato a causa del rifiuto della figlia di vedere il padre. Le operatrici del Punto d’incontro hanno concluso che “le forti resistenze da parte della minore non renderebbero realizzabile il percorso di riavvicinamento auspicato”.

 

                                  N.   Mediante decisione 19 giugno 2023 questa Camera (inc. 9.2022.163) ha parzialmente accolto il gravame inoltrato da RE 1 avverso la decisione 12 settembre 2022 e sospeso provvisoriamente i diritti di visita di PI 1 con il padre. È stato indicato che “per il corretto sviluppo psico-emotivo di PI 1 è fondamentale che venga superato l’evidente conflitto di lealtà vissuto”. “Non appena i periti del SMP incaricati con la valutazione psico-emotiva avranno potuto pronunciarsi sui concreti disagi e necessità della minore, spetterà poi all’Autorità di protezione adeguare le relazioni personali tra padre e figlia nelle modalità ritenute più opportune rispetto allo stato psichico della bambina”. Nel frattempo l’Autorità è stata invitata ad introdurre e regolamentare delle adeguate relazioni personali telefoniche tra padre e figlia.

                                  O.   Il 31 luglio 2023 l’SMP ha presentato la valutazione della condizione psicoaffettiva di PI 1, nella quale è stato escluso un grave quadro psicopatologico. I periti hanno premesso che rimane indicato ricostruire un rapporto con il padre, che lo stesso deve sottoporsi ad un lavoro psicoterapeutico e hanno giudicato opportuna la riattivazione dei diritti di visita in un contesto protetto.

 

                                  P.   Il rapporto del SMP è stato trasmesso alle parti per osservazioni.

 

                                         Con scritto 29 agosto 2023 la madre ha rimarcato che dalla valutazione del SMP emerge che la ripresa dei diritti di visita padre-figlia potrà avvenire solamente dopo che il padre avrà svolto un lavoro psicoterapeutico individuale, informando che lei stessa è seguita da anni da un terapeuta. RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la sospensione delle relazioni personali padre-figlia, la revoca del mandato alla curatrice e la conferma dell’autorità parentale esclusiva della madre.

 

                                         Il padre non ha formulato osservazioni.

 

                                  Q.   Mediante decisione 25 giugno 2024 l’Autorità di protezione ha:

                                    - conferito mandato al SMP per controlli evolutivi sulla minore (4 volte l’anno) (disp. 1);

                                    - fatto ordine ai genitori di seguire un percorso di sostegno psicologico (disp. 2);

                                    - regolamentato un diritto di visita padre-figlia quindicinale in forma sorvegliata e della durata di un’ora (disp. 3);

                                    - confermato la curatela educativa e la curatrice CURA 1 (disp. 6 e 7);

                                    - respinto l’istanza di RE 1 tendente all’ottenimento dell’autorità parentale esclusiva (disp. 8);

                                    - dichiarato la decisione immediatamente esecutiva.

 

                                         L’Autorità ha indicato che “il padre, pur avendo palesato in passato atteggiamenti di disinteresse nei confronti della figlia, non presenta motivi tali da limitarne l’esercizio dell’autorità parentale”.

 

                                  R.   Con reclamo 29 luglio 2024 RE 1 è insorta contro quest’ultima decisione, chiedendo preliminarmente il ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito l’annullamento dei dispositivi n. 2, 4 e 5, e meglio, la sospensione delle relazioni personali tra padre e figlia “fino a quando il padre non avrà intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale attestante la sua capacità di approcciarsi adeguatamente alla figlia e di instaurare con lei un rapporto adeguato e corretto”, con riattivazione delle relazioni personali una volta il padre avrà fornito all’Autorità di protezione un adeguato rapporto specialistico attestante i predetti requisiti e “previo ascolto e consenso di PI 1”. La reclamante ha inoltre chiesto l’annullamento del dispositivo n. 8, chiedendo che l’autorità parentale continui ad essere esercitata dalla madre.

 

                                  S.   Con osservazioni 5 agosto 2024 l’Autorità di protezione ha precisato di aver seguito le indicazioni della perizia e aver previsto “delle tappe specifiche, affinché il padre – seppur sollecitato dalla curatrice – dimostri attivamente interesse per un ripristino delle relazioni”. Ha riferito che “nella misura in cui non dovesse procedervi, essi verranno a cadere” e precisato di aver imposto al padre l’attivazione di un seguito personale. Quanto al parere della minore l’Autorità ha rimarcato che è stata oggetto di un approfondimento specialistico e che non avendo PI 1 ancora compiuto 8 anni la richiesta di una maggiore considerazione del suo parere non appare proporzionata. Dall’incarto sono emerse difficoltà della madre a favorire la relazione padre-figlia e resistenza verso un riavvicinamento al padre. “Viste le resistenze in atto si è pure previsto che la psicologa prepari la minore e che la curatrice l’accompagni”, concludendo che non risultano pericoli per la minore, che un’esperienza “infelice” non è sufficiente per interrompere le relazioni personali e che sarebbe peggio se perdurasse ulteriormente il conflitto di lealtà. Nell’ipotesi in cui il padre non dovesse attivarsi e dimostrare interesse per iniziare le relazioni personali il caso verrebbe rivalutato nuovamente. L’Autorità ha assicurato che tutte le precauzioni sono state messe in atto.

                                         Quanto alla richiesta di ottenere l’autorità parentale esclusiva ha precisato che per giurisprudenza l’autorità parentale congiunta va concessa, salvo metta in pericolo il bene del minore.

 

                                         Con osservazioni 6 agosto 2024 CURA 1 ha riferito che già dal 2020 PI 1 si rifiutava di incontrare il padre, esprimendo il desiderio di stare con la madre. La curatrice ha confermato che il padre si è sempre dimostrato accogliente, ma che nel tempo la situazione si è “cristallizzata” e che forse un sostegno di presa a carico potrebbe aiutarlo. Ha assicurato che sono entrambi genitori a cui “si può fare affidamento, responsabili e che non metterebbero la minore in pericolo”.

 

                                         Mediante replica 18 settembre 2024 RE 1 ha rilevato che l’Autorità di protezione non considera che il padre ha “deliberatamente interrotto ogni contatto con la figlia da due anni a questa parte nonostante la curatrice gli abbia a più riprese suggerito di mantenere i contatti con la figlia per dimostrarle il proprio interesse ad assumere il ruolo genitoriale di padre”. La madre sostiene che PI 1 ha dimostrato di non necessitare in alcun modo una relazione con il padre per crescere in modo sano ed equilibrato. A mente della reclamante il padre non ha dimostrato il minimo interesse per un riavvicinamento alla figlia, rifiutando qualsiasi percorso psicoterapeutico e sospendendo ogni contatto. La madre ritiene che in simili circostanze non si possa sostenere l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, negando che si possa attribuire alla curatrice un compito in tale ambito. RE 1 prende atto che la curatrice ha ritenuto che il suo ruolo non ha ragione d’essere in assenza di una partecipazione attiva da parte del padre.

 

                                         Con duplica 3 ottobre 2024 l’Autorità di protezione ha informato che il padre si è attivato, mentre la madre non è collaborativa. L’Autorità rimarca che dalla perizia è emerso che “non si può trascurare che nel conflitto la minore ha dovuto scegliere con quale dei due genitori allearsi e ne soffre”.

 

                                         Mediante duplica 8 ottobre 2024 la curatrice ha riferito che PI 1 le ha ribadito di non voler vedere il padre e di non sentirne la mancanza. La curatrice ha confermato di essere favorevole ad un ripristino dei diritti di visita ma con la premessa che ci sia un coinvolgimento ed un impegno da parte del padre nel voler migliorare la situazione, precisando che tale processo durerà molto nel tempo e non sarà facile, vista la determinazione della figlia.

 

                                  T.   Nel frattempo, mediante decisione 23 agosto 2024 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo presentato da RE 1.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.

                                         Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

 

                               2.1.   Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

                                         La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.

                                         Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).

 

                                         Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

 

                                         Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

 

                                         La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

 

                                         Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).

 

                               2.2.   In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).

                                         Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

 

                               2.3.   Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).

 

                               2.4.   Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e 971).

 

                               2.5.   Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).

 

                                   3.   Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

 

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

 

                                   4.   Nel caso in esame, negli anni la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlia è stata modificata diverse volte. I rapporti fra i genitori sono altamente conflittuali.

                                         Inizialmente gli incontri sono stati previsti in forma libera per la durata di una mezza giornata o di quale ora settimanale (1° aprile 2021, 23 settembre 2021).

                                         Ritenuto che è subito emersa una forte resistenza da parte della madre e in seguito sono stati segnalati disagi della minore, l’Autorità ha ordinato il passaggio al Punto d’incontro per gli incontri con il padre (12 settembre 2022) e successivamente in forma sorvegliata.

 

                                         Nella perizia sulle capacità genitoriali del 29 aprile 2021, ordinata dall’Autorità, i periti hanno concluso che le capacità educative di entrambi i genitori fossero sufficientemente adeguate, così come i rapporti della minore con gli stessi. Benché la relazione di PI 1 con i genitori era stata definita “adeguata, naturale e positiva”, i periti hanno osservato che, già all’epoca, si intravvedevano indicatori di un conflitto di lealtà nella minore e per tale motivo hanno suggerito che fosse seguita da uno psicologo-psicoterapeuta infantile. A quel momento non era stato ritenuto che vi fossero elementi che giustificassero l’esclusione o la limitazione delle relazioni padre-figlia e neppure che il benessere di PI 1 fosse a rischio “nella relazione con il padre”. I periti hanno reputato importante che la figura paterna venisse “legittimata agli occhi della figlia”, con il supporto della madre.

 

                                         Dopo aver a più riprese sentito le parti e aver appreso che le relazioni personali padre-figlia non venivano svolte (cfr. rapporto 27 ottobre 2022 del Punto d’incontro) l’Autorità ha incaricato il Servizio medico-psicologico (SMP) di stilare un rapporto sullo stato psico-emotivo di PI 1.

                                         Nel frattempo, con ulteriore rapporto 11 dicembre 2022 i responsabili del Punto d’incontro hanno informato l’Autorità che le forti resistenze della minore non rendevano realizzabile il percorso di riavvicinamento con il padre.

                                         Con decisione 19 giugno 2023 questa Camera ha accolto il gravame inoltrato dalla madre contro la decisione 12 settembre 2022, che prevedeva relazioni personali con passaggio al Punto d’incontro (dalle 10.00 alle 15.45 ogni due settimane) e sospeso provvisoriamente i diritti di visita di PI 1 con il padre, in attesa delle risultanze della perizia ordinata al SMP.

 

                                         Il 31 luglio 2023 l’SMP ha presentato la valutazione sulla condizione psicoaffettiva di PI 1, che esclude un grave quadro psicopatologico. I periti non hanno rilevato effetti da maltrattamento, negligenza o violenza gravi. La minore è risultata una bambina serena e socievole.

                                         Dalla perizia è emerso che la figura che PI 1 ha investito maggiormente è la madre. Il “legame con la stessa è apparso esclusivo e prioritario, in parte fisiologicamente legato all’età e in parte ad un sentimento di lealtà sviluppato dalla minore nei confronti della figura materna”. I periti hanno rilevato che PI 1 sembra identificarsi inconsciamente con la madre, condividendone l’esperienza di un legame interrotto con la figura genitoriale in età infantile.

 

                                         I periti hanno rilevato che la minore sembra aver sviluppato meccanismi difensivi nei confronti del padre biologico che, se protratti nel tempo, potranno risultare dei fattori di rischio evolutivo e mettere a repentaglio lo sviluppo della personalità della stessa.

 

                                         Preso atto delle risultanze della valutazione del SMP con decisione del 25 giugno 2024 l’Autorità di prime cure ha deciso di ripristinare le relazioni personali padre-figlia, disponendole in forma sorvegliata della durata di un’ora ogni due settimane. L’Autorità ha altresì ordinato un percorso di sostegno psicologico individuale per entrambi i genitori e conferito un mandato al SMP per controlli evolutivi sulla minore (4 volte l’anno).

 

                               4.1.   La madre, con il gravame in oggetto chiede ancora una volta la sospensione delle relazioni personali “fino a quando il padre non avrà intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale attestante la sua capacità di approcciarsi adeguatamente alla figlia e di instaurare con lei un rapporto adeguato e corretto”. RE 1 pretende che le relazioni padre-figlia vengano riattivate solo dopo che il padre avrà fornito all’Autorità un adeguato rapporto specialistico attestante i predetti requisiti, “previo ascolto e consenso di PI 1”.

                                         A mente della reclamante, la figlia ha dimostrato di non necessitare in alcun modo una relazione con il padre per crescere in modo sano ed equilibrato e il padre, dal canto suo non ha mostrato il minimo interesse nei confronti della figlia, rifiutando qualsiasi percorso psicoterapeutico e sospendendo ogni contatto.

                                         Secondo RE 1 dalla valutazione del SMP la ripresa dei diritti di visita padre-figlia potrà avvenire solamente dopo che il padre avrà svolto un lavoro psicoterapeutico individuale.

 

                               4.2.   In realtà da una lettura attenta della valutazione emerge che periti hanno sì premesso che “rimane indicato ricostruire un rapporto con il padre biologico, ma sarebbe necessario dapprima un lavoro psicoterapeutico individuale del padre stesso poiché al momento il signor CO 2 non appare sintonizzato sui bisogni affettivi della bambina ma cristallizzato sui rifiuti della stessa”.

                                         Hanno però giudicato “opportuno la riattivazione dei diritti di visita in un contesto protetto, così come l’importanza del non esporre la minore alla discussione dei genitori tutelandola per mezzo di una figura intermediaria”. Nel favorire il processo psicoterapeutico di PI 1 “risulterebbe importante anche un percorso psicoterapeutico individuale parallelo di entrambi i genitori” ma considerata la mancata adesione e le resistenze di entrambi i genitori ad una collaborazione reciproca, hanno concluso “che non esistano attualmente i presupposti per un lavoro psicoterapeutico per la minore”.

 

                               4.3.   Come debitamente osservato dall’Autorità, dagli esperti (cfr. valutazione SMP 31 luglio 2023 pag. 13 in fondo), dalla curatrice e già ampiamente ribadito anche da questo Giudice (cfr. decisione 19 giugno 2023, consid. 4.1) le relazioni personali con il padre sono nell’interesse del minore. Per un minore intrattenere le relazioni personali con il genitore non affidatario costituisce infatti un elemento fondamentale per lo sviluppo alla sua individualità, la sua sana crescita e nel processo di ricerca della propria identità.

 

                                         In concreto, non sono stati riscontrati elementi concreti per una messa a rischio della minore da parte del padre.

                                         Tali circostanze, già ampiamente approfondite nella precedente decisione di questa Camera, sono nuovamente state ribadite e confermate anche nella valutazione SMP agli atti e dalla curatrice educativa (cfr. osservazioni 6 agosto e duplica 8 ottobre 2024).

 

                                         Neppure la madre sembra più pretendere una messa in pericolo del bene della minore.

                                         RE 1 sostiene ora che le relazioni personali padre-figlia dovrebbero restare sospese a causa del comportamento del padre. Afferma che questi si sarebbe nel tempo disinteressato alla figlia, rifiutandosi di sottoporsi ad un percorso terapeutico e farsi aiutare da uno specialista. Sostiene che CO 2 non sarebbe capace di interagire con la figlia correttamente e amorevolmente e che con il suo comportamento avrebbe portato PI 1 a sviluppare nei suoi confronti sentimenti tali da non riconoscere nemmeno più il ruolo genitoriale del padre. Ritiene che la figlia ha già dovuto subire sufficienti cambiamenti nell’organizzazione dei diritti di visita. I continui tentativi di forzare un riavvicinamento con il padre non fanno altro che alimentare e incrementare i sentimenti di insicurezza e timore di PI 1, senza giovare al suo benessere.

                                         Conclude che fino a quando CO 2 non verrà obbligato a sottoporsi ad un percorso terapeutico, che gli insegni come approcciarsi alla figlia, non sarà possibile sanare i ricordi negativi che il padre ha impresso in lei, né riprendere un normale e adeguato rapporto padre-figlia.

 

                               4.4.   Posto che non è stata riscontrata una messa in pericolo del bene della minore nello svolgimento delle relazioni personali con il genitore, e ritenuta l’importanza per il bene del minore di poter intrattenere relazioni personali con il padre, la decisione dell’Autorità di protezione di disporre la ripresa delle stesse resiste alle critiche della reclamante.

 

                                         In concreto va ricordato che PI 1 non ha più avuto contatti con il padre dall’estate del 2022 (cfr. valutazione SMP pag. 12).

                                         Gli esperti hanno riscontrato che PI 1 sembra aver sviluppato diversi meccanismi difensivi nei confronti del padre biologico e di aver un legame esclusivo e prioritario con la madre, in parte legato a un sentimento di lealtà nei confronti della stessa.

                                         Pur riconoscendo che la minore ha manifestato di non voler più vedere il padre e preso atto che sono state riscontrate difficoltà nello svolgimento degli incontri, non ci si può esimere dal rilevare che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza, la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo.

 

                                         Il rifiuto di PI 1, benché apparentemente categorico, non può esser considerato chiaro e univoco. Senza sminuire la situazione attuale e la difficoltà riscontrate, va ricordato che PI 1 si è limitata a dichiarare di non voler più avere contatti con il padre sostenendo che “ha fatto troppo male alla mamma e ha detto tante cose brutte su di lei che mi hanno fatto male e non voglio più sentirle, per me è finita” (cfr. duplica curatrice 8 ottobre 2024).

 

                                         Seguendo quanto proposto dagli specialisti dell’SMP nella dettagliata valutazione e sostenuto dalla curatrice, l’Autorità di prime cure ha correttamente previsto la riattivazione dei diritti di visita in un contesto protetto, limitandoli ad una singola ora ogni due settimane. Nel contempo ha ordinato ai genitori di seguire un percorso di sostegno piscologico individuale, al fine di aiutare la minore nel processo di riavvicinamento al padre. Come dichiarato dall’Autorità sono state “messe in atto tutte le precauzioni a tutela della minore”.

 

                                         Neppure può essere contestato l’evidente conflitto di lealtà di cui soffre la minore. La dichiarazione riportata dalla curatrice ne è la conferma. Come rimarcato dall’Autorità “non si può trascurare che nel conflitto la minore ha dovuto scegliere con quale dei due genitori allearsi e ne soffre” (cfr. perizia SMP).

 

                                         Dagli atti emerge infatti che la reclamante persiste nel dimostrare il mancato sostegno nel favorire la relazione padre-figlia e nel facilitare l’avvicinamento di PI 1 al padre. La dichiarazione della madre in sede di replica secondo cui la figlia ha dimostrato di “non necessitare in alcun modo di una relazione con il padre per crescere in modo sano ed equilibrato” dimostra la mancata presa di coscienza delle esigenze della figlia e il conseguente il mancato sostegno della madre e conferma la necessità di una misura come quella contestata.

 

                                         Dal canto suo il padre, pur affermando di non voler rinunciare alla figlia (cfr. valutazione SMP pag. 13) ha dichiarato di non aver effettuato ulteriori visita a seguito del rifiuto espresso più volte dalla figlia di incontrarlo. Come indicato nella valutazione, il padre “non è apparso sintonizzato sui bisogni affettivi della figlia ma cristallizzato sui rifiuti della stessa”.

                                         Tali circostanze comprovano altresì la necessità della misura di sostegno individuale ordinata ai genitori, al fine di favorire la minore nella ripresa graduale delle relazioni con il padre e di permetterle di superare l’evidente conflitto di lealtà di cui soffre.

 

                                         Nel caso in esame, pur riconoscendo il forte conflitto di lealtà della minore e il disagio manifestato della stessa, l’Autorità ha pertanto correttamente ritenuto prioritario ordinare una ripresa dei contatti, seppur minimi, al fine di permettere di ritrovare un legame di PI 1 con il padre. La modalità suggerita dall’Autorità, concretizzando quanto proposto nella valutazione dall’SMP, è indubbiamente un adeguato approccio graduale di ripresa dei contatti che tutela adeguatamente il bene della minore. Il perito ha infatti valutato opportuno la riattivazione dei diritti di visita in un “contesto protetto”.

 

                               4.5.   La generica richiesta della reclamante, peraltro neppure motivata, di sottoporre la figlia ad un’ulteriore ascolto al fine di autorizzare la ripresa delle relazioni personali con il padre si rivela infondata e addirittura contradditoria ritenuto che la madre si lamenta come la figlia si sia dovuta confrontare con diverse figure professionali estranee al suo nucleo famigliare.

                                         Come risulta dagli atti PI 1 è stata ascoltata dai periti nell’ambito della perizia sulle capacità genitoriali e recentemente in relazione alla valutazione sullo stato psicoemotivo (SMP, quattro incontri). Il diritto di essere sentito di PI 1 è pertanto stato debitamente rispettato.

 

                               4.6.   La decisione, nella misura in cui ordina una ripresa delle relazioni personali nella forma prevista, ossia sorvegliati della durata di un’ora, resiste alle critiche della reclamante. Il percorso psicoterapeutico individuale dei genitori, ordinato in sede di decisione, aiuterà entrambi a sostenere la figlia in questo delicato momento e a focalizzarsi sui reali bisogni della minore.

 

                                         Va altresì ribadito che la decisione presa in via cautelare potrà in ogni momento essere adeguata e modificata nel caso in cui l’Autorità di protezione dovesse ritenerlo necessario, sempre nell’interesse prioritario del bene della minore. Giova infatti ribadire che l’assetto definito in via cautelare parte da un approccio estremamente prudente, con una ripresa di un diritto di visita molto limitato. Un’estensione resta l’obiettivo primario, compatibilmente con le esigenze della minore e la sua età.

 

                                   5.   Quanto alla questione dell’attribuzione dell’autorità parentale vanno fatte alcune precisazioni.

 

                               5.1.   Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono oramai trattati in maniera uguale.

 

                                         Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).

                                         Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l’autorità parentale spetta alla madre (art. 298a cpv. 5 CC).

 

                               5.2.   Dall’incarto emerge che i genitori non sono mai stati sposati e che CO 2 ha riconosciuto PI 1 il 10 novembre 2016.

                                         Mediante scritto 8 giugno 2017 il padre ha chiesto all’Autorità di protezione la concessione dell’autorità parentale congiunta e con ulteriore istanza 23 gennaio 2019 ha sollecitato la richiesta. La madre si è opposta alla richiesta (cfr. verbale udienza 18 febbraio 2019).

 

                                         Dagli atti non risulta che l’Autorità di protezione si sia mai espressa sulla richiesta del padre volta all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta e neppure che i genitori abbiano sottoscritto una dichiarazione comune ai sensi dell’art. 298a CC.

 

                                         Nel frattempo, con istanza 29 agosto 2023 RE 1 ha chiesto all’Autorità di prime cure “di confermare l’autorità parentale esclusiva” della madre sulla figlia, senza fornire motivazione alcuna.

 

                                         In simili circostanze, senza che sia necessario dilungarsi oltre sulla questione, ci si limita a rilevare che per legge nel caso in esame la madre detiene l’autorità parentale esclusiva sulla figlia, non avendo l’Autorità di prime cure deciso sulle richieste del padre volte ad attribuirgli l’autorità congiuntamente alla madre.

                                         Diversamente da quanto rilevato dall’Autorità di protezione non si tratta pertanto di analizzare le condizioni poste dalla legge per una privazione dell’autorità parentale al padre, non avendo quest’ultimo mai avuto tale autorità sulla figlia.

 

                                         La richiesta formulata da RE 1 con istanza 29 agosto 2023 era pertanto superflua. Contrariamente a quanto indicato dalla stessa nel proprio reclamo, la decisione impugnata non attribuisce quindi l’autorità parentale congiunta, bensì respinge la sua richiesta (superflua) di confermare l’autorità parentale esclusiva (cfr. disp. 8). La sua argomentazione è contradditoria ed erronea, nella misura in cui attribuisce al dispositivo l’effetto di aver riconosciuto al padre l’autorità parentale congiunta.

 

                                         In concreto non c’è pertanto nessun interesse all’evasione delle censure contro il dispositivo n. 8 della sentenza in esame che ha respinto l’istanza della madre 29 agosto 2023, ritenuto che lo stesso è privo di effetti e viene pertanto a mancare l’interesse al suo annullamento.

                                         Su questo punto il reclamo è pertanto irricevibile, perché privo d’oggetto.

 

                                   6.   Nel proprio gravame RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG.

                                         Giusta l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza va accolta.

 

                                         Gli oneri giudiziari del presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze si prescinde eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

 

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.