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assistito dalla cancelliera |
Villa |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la destituzione dei curatori e la nomina di una nuova curatrice; |
giudicando sui reclami dell’11 ottobre 2024 presentati da RE 1 e RECL2 1 contro la decisione emessa il 5 settembre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 2003 ed è domiciliata a __________.
B. Il 15 giugno 2023 RECL2 1, madre della ragazza, si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) chiedendo di poter essere nominata curatrice della figlia, della quale si è sempre occupata e intende continuare a farlo, considerata la sua “problematica invalidante”. A sostegno della propria domanda essa ha allegato un certificato medico rilasciato il 2 giugno 2023 dalla dr.ssa __________ in cui veniva indicata la necessità di istituire una tutela a favore di PI 1 “a causa dei suoi problemi di salute”.
Nel suo scritto RECL2 1 ha inoltre chiesto di essere da subito esonerata dal presentare il rendiconto finanziario annuale.
C. Su richiesta dell’Autorità di protezione, il 27 giugno 2023 la dr.ssa __________ ha presentato un rapporto medico formale, da lei sottoscritto, in cui confermava che PI 1 soffre di un “ritardo mentale non chiaro che incide sulla sua capacità di gestione personale” e che “la paziente non è capace di discernimento e non è in grado di capire la procedura aperta nei suoi confronti”.
D. Con decisione del 3 luglio 2023 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha quindi istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC. In qualità di curatori sono stati nominati RECL2 1 e il compagno di quest’ultima, RE 1. Alla prima sono stati in particolare affidati i compiti inerenti la sfera della salute e del benessere sociale della figlia, mentre al secondo è invece toccata la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC con la relativa autorizzazione – conformemente a quanto previsto dall’art. 391 cpv. 3 CC – ad aprire la corrispondenza amministrativa dell’interessata. Il coinvolgimento di RE 1 e la suddivisione dei compiti della curatela si sono resi necessari dopo che l’Autorità di protezione aveva appurato che dall’estratto dell’Ufficio d’esecuzioni e fallimenti vi erano diverse esecuzioni pendenti – e per un importo rilevante – a carico di RECL2 1, motivo per cui quest’ultima non era stata ritenuta idonea a gestire le questioni amministrative e finanziarie della figlia.
Tra le altre cose, RECL2 1 è stata invitata a consegnare il rapporto morale entro la fine di febbraio di ogni anno mentre a RE 1 è stato chiesto di presentare l’inventario dei beni da amministrare e dei passivi entro 60 giorni dall’intimazione della decisione, nonché di trasmettere il rendiconto finanziario entro la fine di febbraio di ogni anno. Essendo quest’ultimo incarico stato affidato al proprio compagno, la richiesta formulata il 15 giugno 2023 da RECL2 1 di essere esonerata dall’obbligo di presentare i rendiconti finanziari annuali (sopra ad B) è quindi stata dichiarata priva d’oggetto dall’Autorità di protezione.
E. Non avendo i curatori presentato – nonostante svariati solleciti avvenuti tra il mese di gennaio e luglio 2024 tramite emails, telefonate e lettere trasmesse per posta A-plus e per raccomandata – né l’inventario dei beni da amministrare e dei passivi né il rendiconto finanziario e il rapporto morale relativi al 2023, con uno scritto del 2 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha informato RE 1 e RECL2 1 che avrebbe proceduto a destituirli dall’incarico di curatori di PI 1. Nemmeno a seguito di tale scritto essi hanno preso posizione.
F. Con un’unica decisione del 5 settembre 2024 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha dimesso RE 1 e RECL2 1 dall’incarico di curatori con effetto immediato, designando quale nuova curatrice CURA 1, alla quale ha attribuito gli stessi compiti già assegnati ai precedenti curatori, ricordandole in particolare l’obbligo di presentare l’inventario dei beni da amministrare e dei passivi entro 60 giorni dall’intimazione della decisione, nonché di consegnare il rendiconto finanziario e il rapporto morale annui entro la fine di febbraio di ogni anno. Alla curatrice è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 50.– per un dispendio di quattro ore mensili (pari quindi a fr. 2'400.– all’anno oltre alle dieci ore iniziali per avviare la pratica e riservati eventuali futuri adeguamenti). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo è stato privato dell’effetto sospensivo (dispositivo n. 11).
G. Contro la suddetta decisione RE 1 e RECL2 1 sono insorti a questa Camera con due distinti reclami dell’11 ottobre 2024 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e il mantenimento del loro ruolo di curatori di PI 1, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili.
H. Chiamata ad esprimersi sulla domanda di effetto sospensivo formulata dai reclamanti, con osservazioni del 4 novembre 2024 l’Autorità di protezione ne ha chiesto la reiezione.
Per i motivi che verranno esposti qui di seguito, questa Camera ha deciso di emettere subito la presente decisione prescindendo dall’esprimersi preliminarmente sulla domanda di concessione dell’effetto sospensivo.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. I reclami in esame sono diretti contro la stessa decisione, fondata su un medesimo complesso di fatti – la dimissione dal ruolo di curatori e la nomina di una nuova curatrice – e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 76 cpv. 1 LPAmm), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha dimesso con effetto immediato (ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 CC) RE 1 e RECL2 1 dall’incarico di curatori di PI 1 dopo aver constatato che gli stessi non avevano mai dato seguito al loro mandato e non avevano svolto i compiti loro affidati, ignorando gli innumerevoli solleciti trasmessi. A mente dell’Autorità di protezione un simile comportamento rappresenta una grave violazione degli incarichi attribuiti, da cui l’impellente necessità di destituirli dalla loro funzione e di nominare una persona idonea al ruolo di curatrice – individuata in CURA 1 – che possa prendersi cura degli interessi personali di PI 1 in maniera adeguata e tempestiva, incaricandola anzitutto di allestire l’inventario iniziale. L’Autorità di protezione ha invece rinunciato a procedere all’audizione dell’interessata, ritenuto che dal certificato medico agli atti essa risulta incapace d’intendere e di volere e non è in grado di sostenere un’audizione.
4. Nei loro reclami RE 1 e RECL2 1 ritengono che la decisione di destituirli dalla carica di curatori sia inappropriata e sproporzionata per rapporto a quanto effettivamente avvenuto, ossia “unicamente” per la mancata presentazione dell’inventario dei beni da amministrare e dei passivi, nonché del rendiconto finanziario e del rapporto morale. Ricordano che l’istituzione della curatela in questione – poi suddivisa tra loro – era stata richiesta da RECL2 1 a seguito della situazione di difficoltà economica in cui essa si era ritrovata dopo aver perso il lavoro e dopo aver contratto alcuni debiti e che mai fino allora era stato chiesto alla madre di presentare i suddetti documenti. Giustificano il loro silenzio spiegando di essere stati “particolarmente oberati” nel loro ruolo di custodi del condominio in cui vivono a causa di “svariati lavori edili” effettuati nel corso del 2024 – attualmente in fase di ultimazione – all’interno dell’immobile e anche nella loro abitazione. Per via di tali lavori e della gestione degli artigiani, i reclamanti sostengono di essersi trovati in difficoltà con – da una parte – l’organizzazione e la risistemazione del loro appartamento e – dall’altra – l’allestimento “di determinati documenti a loro non noti” con cui si trovavano confrontati per la prima volta. Ammettono che tutto ciò avrebbe portato a una “determinata confusione”, al mancato rispetto dei termini loro impartiti – di cui si dolgono molto – e al mancato ritiro della raccomandata del 1° luglio 2024, ma precisano che il periodo di disagio non ha impedito loro di garantire sempre la massima attenzione nella cura e nella gestione di PI 1 in tutte le sue quotidiane necessità. Asseriscono infatti che, ad eccezione dell’invio tardivo dell’inventario e del rapporto morale prodotti solo coi rispettivi reclami – ciò che secondo loro costituisce “l’unica e certamente non grave inadempienza”, tutti i compiti loro assegnati in veste di curatori sono sempre stati svolti, nel rispetto dei bisogni della ragazza – i cui interessi non sono stati messi in pericolo – motivo per cui a mente loro la decisione impugnata risulta inadeguata e priva di fondamento in fatto e in diritto.
Osservano inoltre che la cura di PI 1 – impegnativa su più fronti – può essere concretamente compresa solo da chi trascorre la vita quotidiana con lei e non può pertanto che essere affidata alla madre – senza nulla togliere alle competenze della nuova curatrice – che da sempre se ne occupa. Sostengono che PI 1 è felice con la sua famiglia e una soluzione diversa da quella finora adottata sarebbe per lei “devastante” e contro qualsiasi suo interesse.
5. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.
Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). La persona nominata dovrà essere in misura di identificare e valutare il bisogno di aiuto della persona interessata, di prestare, lei stessa o tramite terzi specializzati, l’aiuto adeguato, con l’obbiettivo di preservare e sviluppare l’autonomia del curatelato, e di gestire le risorse personali e materiali di quest’ultimo, rappresentandolo quando necessario e previsto dal mandato (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N 941; BSK ZGB I-Reusser, art. 400 N 11 s.).
In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
5.1. Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita (art. 402 cpv. 2 CC). Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 402 CC n. 4).
5.2. Giusta l’art. 423 CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6449, v. anche sentenza della CDP 9.2023.130 del 24 aprile 2024, consid. 5). Altri motivi gravi ai sensi dell’art. 423 cpv.1 n. 2 CC possono consistere in delle negligenze gravi e ripetute, in degli abusi nell’esercizio delle funzioni di curatore o nella rottura insormontabile del rapporto di fiducia (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N 1267).
La norma permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147). Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N. 1267). L’autorità di protezione ingaggia la propria responsabilità ex art. 454 CC se non destituisce il curatore quando ha conoscenza delle inadempienze ricomperatigli e le condizioni dell’art. 423 CC sono riunite (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).
I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7).
Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 8.9-8.10). Possono in particolare essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni, commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
5.3. Nella fattispecie, l’Autorità di protezione ha conferito, a norma dell’art. 402 CC, il mandato curatelare in favore di PI 1 a più persone, ossia alla madre e al compagno di quest’ultima, ripartendone i compiti. Considerata la situazione debitoria in cui versava RECL2 1 in quel momento – tale da rendere problematica l’idoneità per il ruolo di curatrice da essa stessa richiesto – l’Autorità di protezione ha quindi optato, come peraltro indicato nelle sue osservazioni alla domanda di concessione dell’effetto sospensivo, per una soluzione “il meno invasiva possibile”, alleggerendola dai compiti legati alla questione amministrativa-finanziaria di PI 1 per affidarli a RE 1. La suddivisione della curatela, così come decisa dall’Autorità di protezione, se da un lato poteva definirsi ragionevole per venire incontro alla richiesta di RECL2 1, dall’altro ha portato da subito – a fronte di una situazione iniziale già precaria che presentava dei rischi accresciuti – ad imporre una maggiore attenzione verso i curatori, al fine di accertare che i compiti previsti per un simile (inusuale) incarico fossero rispettati.
5.4. Sennonché, come visto, i curatori hanno disatteso i propri obblighi – primo fra tutti quello di presentare l’inventario – adducendo tra le altre cose di essersi trovati “durante il corrente anno 2024” particolarmente oberati nel loro ruolo di custodi del condominio in cui vivono.
5.4.1. L’allestimento dell’inventario dei beni da amministrare è espressamente previsto all’art. 405 cpv. 2 CC e poiché lo stesso è il fondamento della tenuta dei conti e della gestione del patrimonio (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 405 n. 7) non è possibile prescindere dalla sua stesura (BSK ZGB I-Affolter, art. 405 N. 14) fungendo, fra l’altro, da strumento indispensabile per il controllo dell’operato del curatore (v. sentenza della CDP 9.2015.166 del 4 febbraio 2016, pag. 3).
Ora, nel caso concreto l’evidente e sistematica assenza di collaborazione è iniziata già dalla mancata trasmissione dell’inventario iniziale dei beni da amministrare e dei passivi, richiesta dall’Autorità di protezione a RE 1 entro 60 giorni dall’intimazione della decisione di istituzione della curatela (v. dispositivo n. 5 della risoluzione n. __________ del 3 luglio 2023, pag. 3), quindi ben prima dell’inizio dei lavori edili eseguiti nel corso del corrente anno. Come appena visto, tale documento costituisce un requisito fondamentale per il controllo del lavoro del curatore, nonché per la verifica dell’adeguatezza del modello di curatela istituito. Il suo immediato allestimento era pertanto indispensabile al fine di garantire gli interessi economici di PI 1. Contrariamente a quanto sostiene RE 1, la mancata tempestiva presentazione dell’inventario iniziale costituisce pertanto una grave inadempienza del curatore, già sufficiente a mettere in dubbio la sua idoneità per tale ruolo e a violare così il rapporto di fiducia, senza contare la possibilità che vi fosse un pericolo – perlomeno astratto, essendo il documento stato allegato solo con il reclamo in esame, ossia oltre un anno dopo il termine impartito dall’Autorità di protezione – degli interessi economici dell’interessata. E ciò a maggior ragione considerato che, nella fattispecie, la situazione iniziale presentava già dei rischi accresciuti alla luce della situazione debitoria della madre, nonché compagna del curatore.
5.4.2. Oltre al mancato allestimento dell’inventario – presentato dopo oltre un anno dal termine impartito – il rapporto di fiducia tra l’Autorità di protezione da una parte e RE 1 e RECL2 1 dall’altra è stato poi insormontabilmente compromesso dall’inazione di quest’ultimi nonostante gli svariati solleciti (se ne contano almeno sette, tra quelli telefonici, telematici e cartacei) iniziati a fine gennaio 2024 e terminati con l’avviso di destituzione dal ruolo di curatori. Prima di adire la scrivente Camera, essi non hanno infatti mai fornito alcuna spiegazione del loro comportamento, nemmeno quando il 22 febbraio 2024 la segretaria dell’Autorità di protezione aveva contattato telefonicamente RECL2 1 per sollecitare RE 1 a presentare l’inventario, chiedendole se avessero bisogno di aiuto per la compilazione dei documenti, avvicinandosi il termine per la produzione degli stessi (v. rapporto interno dell’Autorità di protezione). L’allora curatrice si era limitata a scusarsi e a comunicare che, pur non capendone il motivo – essendo lei la madre dell’interessata – avrebbero provveduto all’allestimento e alla consegna dei rapporti. Ciò che, come visto, non è però avvenuto, nonostante i successivi richiami, portando in tal modo – e a giusta ragione – l’Autorità di protezione a destituire i curatori conformemente a quanto previsto dall’art. 423 CC, non avendo essi dato prova della diligenza che ci si poteva attendere da un curatore coscienzioso posto nelle stesse circostanze.
5.4.3. Nei loro reclami RE 1 e RECL2 1 ripetono poi più volte di provvedere e di aver sempre provveduto ai bisogni di PI 1, garantendole una vita serena e colma di attività e passioni. Il loro impegno non è d’altronde stato messo in dubbio. Occorre al proposito ricordare che la revoca dei curatori e la conseguente nomina di una nuova curatrice non costituisce una sanzione nei loro confronti – né è determinante una loro colpa o l’insorgenza di un danno – ma serve a dare un adeguato e immediato seguito ai bisogni della persona da proteggere (i cui interessi potrebbero essere messi in pericolo, v. sopra ad 5.2), permettendo così all’Autorità di protezione di svolgere i dovuti controlli sulla base dei rapporti tempestivamente presentati. Come rilevato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni del 4 novembre 2024, la nomina di CURA 1 non ha mutato la vita di PI 1, né d’altronde i reclamanti dimostrano il contrario. Anzi, dal rapporto interno redatto a seguito del colloquio telefonico avvenuto il 31 ottobre 2024 tra l’Autorità di protezione e CURA 1 si evince che RE 1 e RECL2 1 collaborano bene con la nuova curatrice e la curatelata appare “molto serena”. Ciò a comprova che la decisione conseguente l’accertamento dell’inidoneità dei reclamanti ad adempiere ai compiti previsti per un curatore, rispettivamente la sostituzione della persona di riferimento per quanto concerne gli aspetti della curatela, non hanno pregiudicato la serenità dell’interessata, né la soluzione adottata minaccia di essere per lei “devastante” e “contro qualsiasi suo interesse” (reclamo, pag. 7 ad 5).
6. RE 1 e RECL2 1 rimproverano poi all’Autorità di protezione di aver privato PI 1 del suo diritto di essere sentita, previsto dall’art. 447 CC. Nonostante il certificato medico della dr.ssa __________ indicasse che la ragazza non poteva comprendere gli elementi giuridici della presente procedura, per i reclamanti PI 1 avrebbe potuto in ogni caso “riferire del suo stato, della sua vita quotidiana, dei suoi hobby e del suo lavoro e di chi si occupa in concreto di lei”, a piena dimostrazione dell’adempimento dei loro compiti di curatori. A sostegno della loro tesi essi rilevano che PI 1 ha recentemente ottenuto la cittadinanza svizzera svolgendo senza problemi il percorso di naturalizzazione, che gestisce le proprie piccole spese quotidiane e svolge un’attività lavorativa presso la __________, dove le viene spesso affidato il ruolo di ricezionista.
Orbene, senza bisogno di rievocare i principi e le norme relative alla violazione del diritto di essere sentito, nel caso in esame occorre subito precisare che, a prescindere dalle risultanze del certificato medico agli atti, un’eventuale audizione di PI 1 non avrebbe avuto alcuna rilevanza, né avrebbe modificato in alcun modo la decisione dell’Autorità di protezione. Detto altrimenti, qualsiasi dichiarazione dell’interessata in merito alla sua vita quotidiana e all’impegno profuso nei suoi confronti dalla madre e da RE 1 (circostanza peraltro mai messa in dubbio) non sarebbe servito a giustificare l’atteggiamento assunto da quest’ultimi, né a legittimare la loro inazione nonostante i vari solleciti ricevuti da parte di un’autorità dimostratasi estremamente paziente e collaborativa. Come avvenuto in occasione della decisione di istituzione della curatela, anche per quella relativa alla destituzione dei curatori l’Autorità di protezione ha correttamente ritenuto, sulla scorta del certificato agli atti rilasciato dalla dr.ssa __________ (dove quest’ultima ha affermato che PI 1 soffre di un “ritardo mentale non chiaro che incide sulla sua capacità di gestione personale” e che “la paziente non è capace di discernimento e non è in grado di capire la procedura aperta nei suoi confronti”, v. sopra ad C) di non procedere all’audizione dell’interessata, ritenendola sproporzionata. Non si ravvede pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito di PI 1 – a maggior ragione dal momento che il contenuto di tale (e unico) certificato non è mai stato contestato dai reclamanti – e la censura proposta in questa sede è al limite del temerario.
7. Da ultimo, proprio per il fatto che si sono trovati per la prima volta confrontati con l’allestimento dei documenti richiesti e considerati i richiami effettuati dall’Autorità di protezione, i reclamanti criticano quest’ultima per non averli citati “al fine di meglio indicare le nuove modalità che spettavano loro”. In particolare RECL2 1 rileva che quanto da sempre fatto per la propria figlia non è de facto cambiato dopo essere stata nominata sua curatrice, sicché a maggior ragione la nuova situazione con la quale ella si è dovuta confrontare si sarebbe probabilmente potuta risolvere con un incontro con l’Autorità di protezione.
Ora, a prescindere dal fatto che i reclamanti non precisano cosa intendano con le “nuove modalità” loro spettanti, anche tali censure risultano prive di consistenza, per non dire temerarie. Infatti già al momento – il 15 giugno 2023, v. sopra ad consid. B – in cui RECL2 1 aveva postulato la richiesta d’istituire una curatela a suo nome, ella aveva chiesto all’Autorità di protezione di essere da subito esonerata dal presentare il rendiconto finanziario annuale. Ciò a dimostrazione che la reclamante era perfettamente a conoscenza – oltretutto ancor prima di essere nominata – di quali sono le incombenze (perlomeno quella relativa all’allestimento del rendiconto) a cui deve far fronte un curatore. Il tentativo d’incolpare l’Autorità di protezione per le loro inadempienze non giova quindi ai reclamanti: l’invito ai curatori di presentare i rendiconti finanziari e il rapporto morale annuali era stato espressamente indicato nella decisione d’istituzione della curatela (dispositivo n. 5), sicché avendo accettato quest’ultima essi non possono lamentarsi ora di non essersi mai confrontati con l’allestimento di tali documenti, pretendendo pure che la loro mancata presentazione poteva essere risolta con un non meglio precisato incontro con l’Autorità di protezione. Tanto più che quest’ultima, per il tramite della segretaria e in occasione del sollecito telefonico già menzionato (sopra ad 5.4.2), dimostrando un’inusuale dose di pazienza aveva offerto il proprio aiuto a RECL2 1 e a RE 1 per la compilazione dei rapporti. Non avendolo accettato, i reclamanti subiscono ora le conseguenze del loro atteggiamento.
8. Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, i reclami vanno respinti e la decisione impugnata di dimettere con effetto immediato i curatori RE 1 e RECL2 1 e di nominare una nuova persona di riferimento per PI 1 va confermata, in quanto risponde adeguatamente ad un bisogno di protezione attuale, concreto e immediato dell’interessata.
9. In considerazione dell’odierna decisione, le richieste di concessione dell’effetto sospensivo postulate coi reclami sono divenute prive d’oggetto.
10. Le spese della presente decisione seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Le cause (inc. n. 9.2024.175 e n. 9.2024.176) dipendenti dai reclami contro la decisione n. __________ del 5 settembre 2024 dell’Autorità regionale di protezione 15 sono congiunte.
2. La domanda di concessione dell’effetto sospensivo postulata da RE 1 è priva d’oggetto.
3. Il reclamo di RE 1 (inc. n. 9.2024.175) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
4. La domanda di concessione dell’effetto sospensivo postulata da RECL2 1 è priva d’oggetto.
5. Il reclamo di RECL2 1 (inc. n. 9.2024.176) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
6. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.