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assistito dalla cancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
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per quanto riguarda il curatore educativo nominato per i figli; |
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giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 settembre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 2 (2013) e PI 1 (2019) PI 1 sono figli di CO 2 e RE 1. I genitori sono separati giudizialmente, detengono l’autorità parentale congiunta e i figli sono affidati alla madre (cfr. decisione della Pretura di __________ 7 agosto 2024 che ha omologato la Convenzione sottoscritta dalle parti il 31 luglio 2024).
Nella predetta Convenzione le parti hanno concordato sulla necessità di nominare di un curatore educativo, chiedendo al Giudice di dare ordine in tal senso all’ARP, avendo cura che “il curatore abbia determinate qualifiche (psicologo o educatore e le basi della lingua __________) e sia persona adeguata” (punto 2.3).
Il Pretore, con decisione 7 agosto 2024 ha in particolare deciso che in favore dei minori viene istituita una curatela educativa (art. 308 CC) con il compito di:
- ascoltare i minori e vigilare sulla loro situazione e sul loro stato di salute;
- consigliare e sostenere i genitori, affiancando e integrando le loro capacità genitoriali, in relazione alla cura ed educazione dei minori, come pure mediare il conflitto genitoriale, aiutando i genitori anche nel passaggio fra le comunicazioni fra di loro;
- monitorare, sostenere, mediare e incentivare le relazioni personali dei minori con il padre;
- proporre, se necessario, puntuali aggiustamenti dell’assetto relazionale paterno;
- aiutare i genitori a definire il calendario delle relazioni personali ordinatorie e in occasioni delle vacanze scolastiche;
- informare l’ARP, con regolarità, in caso di un’eventuale necessità di intervento a protezione dei minori, o se necessario, proporre eventuali altre misure di controllo e/o attivare un sostegno da parte dei servizi sul territorio;
- consegnare all’ARP annualmente il rapporto morale inerente la situazione dei minori.
B. Con scritto 26 agosto 2024 l’Ente Ospedaliero __________ ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) un intervento urgente e mirato a protezione di PI 2 (considerata la patologia oncologica del minore e la forte conflittualità del contesto famigliare).
C. Mediante scritto 30 agosto 2024 CO 2 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione, alla luce della grave malattia del figlio PI 2 e dell’atteggiamento del padre, che il curatore abbia la facoltà di ricevere le informazioni mediche relative al figlio, di parlare con i medici nonché di mediare tra i genitori le necessarie decisioni mediche nell’interesse del minore.
D. Con scritto 3 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha convocato le parti ad un’udienza di discussione, fissata per l’11 settembre 2024, al fine di presentare ai genitori il curatore educativo.
Con scritto 5 settembre 2024 RE 1 ha chiesto di posticipare l’udienza dopo il 23 settembre 2024, informando di non potere presenziare, per impegni professionali, con il proprio legale prima di quella data. Ha riferito che essendo germanofono, non comprende la lingua italiana e necessita dell’ausilio del proprio legale per presenziare all’udienza. Si è opposto alla richiesta della madre di estendere i compiti al curatore ricordando di essere medico.
L’Autorità di protezione ha assegnato alla madre un termine entro il 16 settembre per esprimersi sui contenuti di tale scritto.
Con scritto 9 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha informato di non poter accogliere la richiesta del padre “data l’urgenza dettata dalla precaria situazione di salute del minore PI 2” e allo stesso tempo ha informato le parti che avrebbe avuto a disposizione per tale giorno un interprete professionista.
E. Durante l’udienza di discussione 11 settembre 2024 l’Autorità ha presentato alla madre il curatore CURA 1. Dal verbale emerge che il padre era assente e che CO 2 ha esposto preoccupazioni per quanto concerne la lingua, non parlando RE 1 in __________.
Con scritto 16 settembre 2024 la madre, a risposta del precedente scritto 5 settembre del padre, ha ribadito l’urgenza e la necessita di nominare un curatore, confermando preoccupazione per la situazione e l’atteggiamento di RE 1.
F. Nel frattempo, mediante decisione 13 settembre 2024, l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale curatore educativo di PI 1 e PI 2 (cfr. conferma dei compiti già stabiliti nella decisione pretorile del 7 agosto 2024).
La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
G. Con ulteriore scritto 28 ottobre 2024 il curatore ha riferito di essere costantemente in contatto con le parti, in particolare in relazione alle discussioni genitoriali legate alle cure alle quali è sottoposto PI 2.
H. Mediante reclamo 23 agosto 2024 RE 1 ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo e l’annullamento della risoluzione, postulando che l’incarto venga ritornato all’Autorità di prime cure affinché nomini un curatore che abbia almeno una conoscenza base della lingua __________. Oltre a dolersi della violazione del diritto di essere sentito, poiché non ha avuto la possibilità di esprimersi prima della decisione, lamenta che il curatore non possiede le competenze necessarie a questo tipo di mandato, in particolare non parla __________. A mente del reclamante non vi sarebbe alcuna urgenza.
I. Con osservazioni 12 dicembre 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione impugnata, ribadendo in modo deciso l’urgenza, vista la gravità della situazione per le persistenti tensioni genitoriali attestate dallo scritto del dr. med. __________ (9 dicembre 2024, agli atti). Ha inoltre assicurato che il curatore designato presenta delle conoscenze più che sufficienti nella lingua inglese e __________, sia parlata che scritta.
Con osservazioni 23 dicembre 2024 il curatore CURA 1 ha postulato la conferma della decisione, ritenendo pretestuoso il reclamo e confermando di avere una conoscenza base della lingua __________. La comunicazione con le parti è sempre stata buona, con il padre parla anche in francese e reputa che la conoscenza del __________ “non perfetta” non sia da ostacolo per il proseguimento del mandato.
Con osservazioni 10 gennaio 2025 CO 2 ha chiesto la conferma della decisione, ribadendo l’urgenza della situazione.
Mediante osservazioni 10 gennaio 2025 il curatore ha confermato che la comunicazione con il padre è efficace.
Con replica 3 marzo 2025 RE 1 ha chiesto l’accoglimento del gravame, indicando che vista la delicata situazione è imprescindibile che la comunicazione fra il curatore e i genitori avvenga in modo chiaro, efficace e privo di ostacoli linguistici. Ha affermato che i messaggi telefonici inviati dal curatore sono di difficile comprensione e indicato che eventuali incomprensioni potrebbero acuire le difficoltà tra i genitori.
Con nuovo scritto 7 marzo 2025 (integrazione alla replica) il reclamante produce ulteriori messaggi telefonici a suo dire atti a comprovare l’asserita mancanza di competenze linguistiche del curatore.
Con duplica 18 marzo 2025 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione, riconfermando i contenuti delle precedenti osservazioni.
Mediante duplica 18 marzo 2025 la madre ha postulato la reiezione del gravame.
Mediante ulteriore duplica 21 marzo 2025 (a seguito della replica 7 marzo 2025) l’Autorità ha puntualizzato che l’integrazione alla replica del reclamante è tardiva e inammissibile, poiché non fornisce prove nuove.
Con scritto 2 aprile 2025 il curatore si riconferma nelle proprie conclusioni.
L. Nel frattempo con decisione 9 gennaio 2025 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Nella decisione impugnata, a seguito di quanto concordato fra i genitori (cfr. Convenzione) e della decisione del Pretore che istituiva una misura di curatela educativa in favore dei due minori (sentenza 9 agosto 2024), dopo aver convocato le parti in udienza, l’Autorità ha disposto la nomina di CURA 1. Vista l’alta conflittualità genitoriale, la gravità e l’urgenza dettata dalla situazione medica di PI 2, l’Autorità ha indicato che vi era la necessità di mettere in protezione con urgenza i minori. Ha assicurato che il profilo del curatore nominato presenta un’idoneità globale sia dal profilo personale che delle competenze ad assumere il mandato.
In sede d’osservazione al reclamo ha precisato che a livello linguistico CURA 1 possiede delle conoscenze più che sufficienti nella lingua __________, inglese e francese e finora è sempre riuscito ad adempiere diligentemente al suo ruolo e a comunicare con i genitori e i minori.
3. Nel proprio reclamo RE 1 chiede che la decisione venga annullata e l’incarto trasmesso all’Autorità di prime cure perché nomini un curatore che abbia almeno una conoscenza base della lingua __________. Postula in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito, lamentando di non aver avuto la possibilità di esprimersi prima della decisione in quanto l’Autorità non avrebbe posticipato l’udienza come da lui richiesto. Il reclamante lamenta che il curatore nominato non possiede le competenze necessarie a questo tipo di mandato, in particolare non parla sufficientemente bene il __________. A comprova della sua tesi trasmette alcuni messaggi di posta elettronica del curatore. RE 1 nega che vi fosse urgenza di nominare un curatore e che i minori abbiano un particolare bisogno di protezione.
4. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
4.1. Nella fattispecie, l’urgenza della situazione emerge con ogni evidenza dagli atti.
Mal si comprende come il reclamante possa pretendere il contrario.
Con scritto 26 agosto 2024 il dr. med. __________ esortava infatti l’Autorità di prime cure a svolgere una “valutazione urgente” della situazione per poter garantire al meglio al benessere del minore e al fine di adottare le decisioni mediche necessarie, considerata la patologia oncologica che aveva colpito PI 2 “che richiederà un periodo prolungato di terapia”. Il medico aveva informato che “la direzione medica dell’Istituto pediatrico IPSI ritiene, dopo attenta valutazione delle circostanze e discussione con ulteriori enti attualmente attivi nella presa a carico del bambino, che il contesto famigliare attuale possa compromettere il benessere del minore come anche decisioni mediche”. I successivi scritti 9 dicembre 2024 del dr. med. __________ e 12 dicembre 2024 del SMP dimostrano ulteriormente l’evidente conflittualità genitoriale, in particolare in relazione alla malattia di PI 2 e alle relative terapie, nonché la necessità di istituire la misura in questione a protezione del minore (l’SMP chiedeva una curatela educativa con allargamento delle mansioni riguardo alle cure mediche, la scolarizzazione dei minori e la gestione dei diritti di visita padre-figli).
Con scritto 3 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha pertanto convocato le parti ad un’udienza di discussione, fissata per l’11 settembre 2024 al fine di presentare ai genitori il curatore educativo scelto (con l’indicazione del nominativo). Nella convocazione veniva trasmesso lo scritto 30 agosto 2024 della madre che sollecitava la nomina del curatore e precisato che “la partecipazione all’udienza è obbligatoria”.
Con scritto 5 settembre 2024 il legale del reclamante ha informato di aver già avvertito telefonicamente l’Autorità che né lui né il padre avrebbero potuto essere presenti prima del 23 settembre. Il padre medico anestesista, asseriva di non poter riorganizzare le operazioni già agendate con un preavviso di soli 5 giorni, mentre il legale sarebbe stato all’estero dall’8 al 22 settembre 2024. Ha inoltre ribadito che essendo il padre germanofono era necessaria la presenza del proprio legale all’udienza.
Con ulteriore scritto 9 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha informato le parti dell’impossibilità di accogliere la richiesta di rinvio di RE 1 “data l’urgenza dettata dalla precaria situazione di salute” di PI 2. Ha precisato che all’udienza il padre avrebbe avuto a disposizione un interprete. Tale scritto è stato anticipato per posta elettronica ai legali (cfr. riposta automatica 9 settembre 2024 “out of office” del legale agli atti). Il padre non ha risposto allo scritto 9 settembre 2024.
Dal verbale d’udienza dell’11 settembre 2024 il padre figura pertanto come “assente ingiustificato”.
In simili circostanze le critiche sollevate dal reclamante circa un’asserita violazione del diritto di essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure risultano infondate, avendo quest’ultima regolarmente convocato le parti ad un’udienza di discussione (cfr. 11 settembre 2024) e avendo già comunicato il nominativo del curatore proposto. L’interessato si è limitato ad indicare di non poter presenziare all’udienza, non dando seguito allo scritto dell’Autorità che gli negava il rinvio. Tale scritto è pure stato anticipato al legale via posta elettronica lo stesso giorno.
L’interessato avrebbe avuto la possibilità di presenziare all’udienza anche in videoconferenza o di formulare le proprie osservazioni per iscritto circa il curatore proposto all’Autorità prima che venisse emessa la decisione ora in esame. In simili circostanze la censura risulta infondata.
4.2. In ogni caso anche qualora si volesse ritenere che vi sia stata in concreto una violazione del diritto di essere sentito la stessa può in ogni caso essere ritenuta sanata in questa sede.
In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).
4.3. Nella fattispecie il reclamante ha potuto esprimersi nel suo memoriale di reclamo e di replica sul fatto di non essere stato sentito prima della decisione e di non essersi espresso sulla figura del curatore scelto dall’Autorità. Al riguardo RE 1 si è limitato a lamentare che in concreto non vi era alcuna urgenza alla nomina di un curatore per i figli, ribadendo che l’Autorità avrebbe dovuto posticipare l’udienza a dopo il 23 settembre 2024 come da lui richiesto. Anche in questa sede RE 1 ha continuato a negare che vi fosse urgenza e che l’Autorità avrebbe dovuto attendere prima di nominare il curatore.
Nel caso in esame, viste le circostanze di forte conflittualità genitoriale e l’urgenza di decidere imposta dalla situazione, un rinvio degli atti all’Autorità di prime cure sarebbe una formalità inutile che rischierebbe soltanto di prolungare la procedura e andrebbe a scapito del bene dei minori ed in particolare della difficile situazione medica di PI 2.
Va peraltro rilevato come l’Autorità era stata chiamata a nominare un curatore per i minori, ma non più ad esprimersi sul principio dell’istituzione di una misura di curatela a protezione dei minori, questione questa concordata fra le parti e decisa in precedenza dal Pretore.
Si giustifica pertanto di non rinviare gli atti all’Autorità di protezione e di considerare sanato in questa sede il diritto di RE 1 essere sentito, entrando nel merito delle sue contestazioni, limitate alla figura del curatore scelto dall’Autorità, sul quale si è ampiamente potuto esprimere in questa sede.
5. Nella fattispecie, come già rilevato, non è in discussione la necessità di istituire una misura di protezione nei termini stabiliti con la decisione in esame, peraltro già disposta dal Pretore, bensì la scelta del curatore operata dall’Autorità di prime cure.
Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate dall’art. 390 CC.
Giusta gli art. 400 ss CC, che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei minori (STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del curatore è di competenza dell’Autorità di protezione. Giusta l’art. 400 CC l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).
La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Le competenze professionali del curatore devono, in particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti della problematica a cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque un mero accumulo di conoscenze, quanto la capacità cognitiva che permetta al curatore di effettuare l’analisi pertinente e la critica delle situazioni, di approfondire e valutare i risultati di tale analisi. Tramite le proprie competenze metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella situazione specifica. La competenza sociale richiesta al curatore gli permette di lavorare in modo professionale, mettendo in campo competenze relazionali e capacità di gestire, mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le competenze personali del curatore che devono essere valutate consistono segnatamente nella capacità di investirsi pienamente, nei limiti della propria attività professionale, a favore del beneficiario della misura (CommFam, op. cit., art. 400 CC N. 12ss).
5.1. Ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (CommFam, op. cit., art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).
5.2. Ai sensi dell’art. 423 CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6449).
La norma permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147). Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., N. 1267). I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, op. cit., N. 8.9-8.10).
Possono in particolare essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, op. cit., n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
6. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
7. Contestate in particolare da RE 1 sono le competenze del curatore, nello specifico la conoscenza della lingua __________ dello stesso e il fatto che non avrebbe una formazione di educatore o psicologo.
Va innanzitutto precisato che nella decisione 7 agosto 2024 il Pretore ha indicato che le parti hanno chiesto al Giudice di dare ordine all’Autorità di protezione di nominare un curatore educativo “avendo cura, vista la delicata situazione, che il curatore abbia determinate qualifiche (psicologo o educatore e le basi della lingua __________) e sia persona adeguata” (punto 2.3).
Con scritto 5 settembre 2024 il padre ha ricordato che essendo germanofono non comprende la lingua italiana.
Anche la madre CO 2 ha inizialmente esposto le sue preoccupazioni per quanto concerne la lingua “non parlando il signor RE 1 in italiano” (cfr. verbale udienza 11 settembre 2024). Dopo la presentazione di CURA 1, in sede d’udienza, la madre ha accettato la sua nomina quale curatore dei figli.
Nella decisione 13 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha assicurato alle parti che il curatore identificato è idoneo.
Il reclamante lamenta che il curatore non parlando __________ non sarebbe in grado di esercitare correttamente la sua funzione e non potrebbe tutelare i minori (cfr. reclamo punto 43). In sede di replica ha ribadito che le competenze linguistiche del curatore in __________ appaiono limitate e non adeguate a gestire una situazione di particolare complessità. Ha precisato che ogni decisione relativa alla cura e al benessere di PI 2 deve essere il risultato di un confronto trasparente tra i genitori e il curatore, indicando che vi è il rischio che non sia adeguatamente coinvolto nelle decisioni fondamentali della salute del figlio.
RE 1 ha infine riportato alcuni messaggi di posta elettronica trasmessi dal curatore (cfr. replica) lamentando che sarebbero poco chiari e di difficile comprensione.
Va puntualizzato che, la decisione essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ed essendo stata respinta la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, CURA 1 è immediatamente entrato in funzione.
Riguardo alle contestazioni del reclamante, il curatore CURA 1 ha confermato (osservazioni 23 dicembre 2024) di avere una conoscenza base della lingua __________ e di aver “sempre capito, tradotto e trasmesso le informazioni dall’una all’altra parte senza particolari difficoltà e con buona comprensione di tutti”. Ha altresì informato che la comunicazione che ha nel frattempo avuto con RE 1 si è anche tenuta in un fluente francese “che entrambi conosciamo bene” e che le conversazioni con i minori sono sempre state chiare e fluide. Ha assicurato che la sua conoscenza della lingua __________ “non perfetta” non è un ostacolo per il proseguimento del mandato.
Dal canto suo pure CO 2 ha confermato che il padre parla francese e inglese in modo fluente, negando che vi siano problemi di comunicazione con il curatore.
Tale circostanza è stata confermata pure dall’Autorità di protezione. Le decisioni non sono prese in modo efficace e tempestivo a causa della mancata collaborazione del padre e del conflitto genitoriale, non a causa delle difficoltà di comunicazione tra il curatore e il padre. A mente dell’Autorità di prime cure va data la priorità alle competenze professionali che presenta il curatore rispetto a quelle linguistiche.
Riguardo ai messaggi prodotti dal reclamante ha indicato che vi è una differenza fra la lingua (struttura) e il linguaggio (uso) “specie nel caso della messaggistica odierna, che di fatto si discosta spesso da ogni tipologia di regola grammaticale e di struttura di una lingua”.
In concreto va ricordato che la decisione pretorile disponeva che il curatore avesse una “conoscenza di base” della lingua __________ e non già una padronanza della lingua, come pretende il reclamante. Pur ammettendo che i messaggi prodotti non risultano redatti in un __________ perfetto, va in ogni caso ammesso che il contenuto degli stessi poteva essere facilmente compreso. Come indicato dall’Autorità di prime cure nel caso di dubbi o perplessità il padre poteva e può in ogni momento chiedere chiarimenti o precisazioni al curatore. RE 1 si limita peraltro a lamentare che i messaggi in questione sono di difficile comprensione, ma non ha indicato quali sono state le conseguenze e nemmeno che questo abbia creato una qualsiasi ripercussione sui minori o sul loro benessere. Neppure pretende che a causa del livello di __________ “basilare” di cui dispone, al curatore possa essere addebitata una qualsiasi grave negligenza in relazione allo svolgimento del mandato a lui conferito.
Anche l’appurato utilizzo della lingua francese tra reclamante e curatore conferma la pretestuosità della censura.
La lamentela del padre, va di conseguenza respinta.
8. La decisione impugnata resiste pertanto alle generiche critiche del reclamante e va confermata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 150.–
fr. 600.–
sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.