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assistito dalla cancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’accesso agli atti |
giudicando sul reclamo del 7 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione 9 novembre 2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità) ha istituito a favore di PI 1 una “curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con blocco dell’accesso a dati beni (conti bancari e postali)” ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, nominando quale curatrice la moglie CURA 1.
B. Il 1. ottobre 2024 RE 1, figlia di PI 1, ha presentato all’Autorità di protezione, “in qualità di figlia e persona vicina all’interessato”, un’istanza tendente ad ottenere l’accesso agli atti che riguardano il padre, ai sensi dell’art. 449b CC. Essa ha pure criticato la curatrice per aver revocato alcune procure bancarie rilasciate a suo tempo da PI 1 a lei e a sua sorella, per aver annullato un prelievo di EUR 1000 mensili da parte di entrambe e per non aver partecipato a un’assemblea condominiale a __________.
C. Con decisione 9 ottobre 2024 l’Autorità di protezione ha dichiarato irricevibile la richiesta di accesso agli atti di RE 1 in conformità dell’art. 449 b CC, in ragione del fatto che non vi era alcuna procedura pendente.
D. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 7 novembre 2024, chiedendone la riforma nel senso di concederle l’accesso completo agli atti nella procedura riguardante l’istituzione della curatela a favore di PI 1. In via eventuale essa postula il rinvio degli atti all’Autorità di prima sede affinché completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione.
La reclamante precisa di essere venuta a conoscenza dell’esistenza della curatela e della nomina di CURA 1 nell’ambito di un procedimento da lei avviato presso il Tribunale tutelare di __________ per istituire delle misure di amministrazione di sostegno a favore del padre, in ragione del suo decadimento cognitivo ed essendo informata relativamente a beni immobili e conti bancari di sua proprietà siti all’estero. Ritenendo violato il suo diritto di essere sentita, rimprovera all’Autorità di primo grado di non aver sufficientemente motivato la decisione impugnata, biasimando altresì l’operato della curatrice e la decisione di revocare la delega di cui lei e la sorella disponevano su un conto corrente del genitore, che consentiva loro anche di prelevare EUR 1’000.– ciascuna ogni mese, ciò che non corrisponderebbe alla volontà dell’anziano padre.
E. CURA 1 in data 20 novembre 2024 ha presentato le osservazioni allo scritto inoltrato all’Autorità di protezione da RE 1. Essa ha confermato di aver revocato le procure bancarie e di aver annullato il versamento di EUR 1’000.– mensili a ciascuna figlia, in ragione delle ingenti spese di assistenza e cura a domicilio che hanno costretto l’interessato a intaccare la propria sostanza, precisando che ciò non dovrebbe tuttavia aver generato difficoltà alle figlie, proprietarie di un’ingente sostanza donata dal padre. Ha inoltre chiarito i motivi dell’assenza all’assemblea condominiale citata dalla figlia, giustificandola con una convocazione della quale ha preso conoscenza tardivamente e sostenendo che ciò non avrebbe in ogni caso comportato conseguenze.
F. Tramite osservazioni 4 dicembre 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, sostenendo l’irricevibilità della richiesta di accesso agli atti di RE 1, in quanto non vi sarebbero procedimenti in corso nei quali essa potrebbe avere la qualità di parte.
G. Mediante replica 17 dicembre 2024 RE 1 ha confermato le richieste formulate nel reclamo, ritenendosi persona vicina all’interessato e di conseguenza avente diritto di consultare gli atti nella procedura riguardante il padre.
H. L’Autorità di protezione in duplica 23 dicembre 2025 ha riconfermato la decisione impugnata e le osservazioni, ribadendo che RE 1 non avrebbe mai assunto qualità di parte in nessun procedimento concernente il padre.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Le Autorità di protezione trattano informazioni di natura molto confidenziale relative alle persone coinvolte. Queste sono protette dal segreto di funzione dall’art. 320 CP e dalle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati. Giusta l’art. 451 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione degli adulti è tenuta anche alla discrezione. L’obbligo di discrezione è espressamente previsto sia per l’Autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC), nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei parenti, salvo se la persona interessata abbia acconsentito a che le informazioni che la concernono siano trasmesse o se il richiedente ha un diritto preponderante alla trasmissione delle informazioni o, infine, se i parenti hanno un diritto di consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 10). L’obbligo di discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona; fanno parte della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria (CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 12). L’obbligo di discrezione copre l’integralità dei dati personali relativi all’interessato (“Geheimnisgegenstand ist alles”; v. Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nota 438; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 11; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 12) e vale nei confronti di ogni terzo (Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 13; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10).
2.1. L’obbligo di discrezione non è inderogabile: nella misura in cui vengano fatti valere degli interessi preponderanti, l’Autorità di protezione non è più vincolata alla discrezione. Ciò è il caso ad esempio qualora la persona interessata acconsenta alla trasmissione di informazioni a terzi (sempre che sia nella posizione di poter comprendere la portata di tale consenso; v. Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 14; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 3; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.219 pag. 89) oppure nel caso in cui esista una base legale formale che permetta una simile trasmissione (ad es. gli art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC; v. Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 3; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 26). In ogni fattispecie concreta l’autorità deve comunque procedere ad una ponderazione degli interessi in presenza, esercitando il proprio potere di apprezzamento (Messaggio, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 17 e 20; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 4; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.219 pag. 88).
2.2. Il diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC) concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 Cost).
Ai sensi dell'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano (cpv. 1). L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso (cpv. 2).
2.3. La persona interessata da una decisione dell’Autorità è sempre parte al procedimento di primo grado (CommFam, Protection de l'adulte, Steck, n. 7 ad art. 445 CC, su rinvio N. 8 ad art. 449b CC; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 19 segg.).
Tra le parti al procedimento figurano, oltre all’interessato, le persone vicine all’interessato ai sensi della legge (cfr. art. 450 cpv. 2 CC), il curatore e in alcuni casi anche i terzi (nel caso in cui dimostrino un interesse giuridicamente protetto; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 22).
La nozione della persona vicina viene menzionata spesso nella legge (cfr. artt. 368 cpv. 1, 373 cpv. 1, 376 cpv. 2, 381 cpv. 3, 385 cpv. 1, 389 cpv. 1, 390 cpv. 3, 399 cpv. 2, 401 cpv. 2, 419, 423 cpv. 2, 426 cpv. 4, 430 cpv. 5 e 439 cpv.1) ed è da interpretare ampiamente. Per vicina all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessario; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente che gli interessi di quest'ultimo vengano salvaguardati (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 25; DTF 122 I 18 consid. 2c/bb).
Tra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell’interessato o prestato cure al medesimo (BSK Erwachsenenschutz, Steck, ad. art. 450 N. 29 e segg.; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3).
Il diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle parti che partecipano alla procedura, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse particolare (DTF 129 I 249; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 8 art. 449b CC).
2.4. Il diritto di consultare gli atti si riferisce unicamente alla relativa procedura pendente e non concede un accesso agli atti di altre autorità. Questo diritto va distinto dal dovere di consegnare gli atti ex art. 448 cpv. 4 CC, il quale interessa i rapporti tra l’autorità di protezione e altre autorità amministrative e giudiziarie. Il diritto di consultare gli atti può estendersi anche agli atti di un procedimento già concluso, tuttavia l’art. 449b CC regola soltanto il diritto di accesso agli atti nell’ambito di una procedura pendente (BSK Erw.Schutz – Auer/Marti, in art. 449b n. 4). Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Trattandosi di una procedura già conclusa, in questo caso la persona che presenta la richiesta deve giustificare un interesse particolare (DTF 122 I 153 in Jdt 1998 I consid. 6a p. 197). Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi preponderanti di terzi vi si oppongano (CommFam, Steck, N. 10 art. 449b CC; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, N. 28 ad. art. 449b).
2.5. Questo diritto non è tuttavia assoluto e illimitato: può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017 del 15 giugno 2018 consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 11 art. 449b CC).
Nella valutazione degli interessi alla quale deve procedere, l’Autorità deve applicare il principio di proporzionalità. Nella misura del possibile, il diritto di consultare gli atti non dovrebbe essere totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di vista fattuale, temporale o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015).
Un rifiuto ingiustificato del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 art. 449b CC).
3. Nel caso concreto L’Autorità di prime cure ha negato a RE 1 il diritto a consultare gli atti riguardanti le misure di protezione istituite a favore di PI 1, ritenendo irricevibile la sua richiesta poiché essa non sarebbe parte e non avrebbe partecipato ad alcun procedimento di protezione che concerne il padre. Contrariamente all’opinione dell’Autorità di protezione, RE 1 ritiene invece sostanzialmente che il diritto alla consultazione degli atti non esisterebbe soltanto per le procedure in corso, ma anche per quelle già concluse, se la persona che presenta la richiesta dimostra un interesse degno di protezione. La reclamante reputa inoltre che in assenza di una revoca della misura di protezione a favore del padre la procedura non possa essere considerata conclusa.
Come correttamente evidenziato da RE 1, la misura di protezione a favore di PI 1 è tuttora attiva. Indipendentemente dall’esistenza di una procedura in corso che comporterebbe un interesse degno di protezione, occorre quindi in concreto esaminare l’interesse attuale della reclamante all’accesso all’incarto. Dagli atti risulta che RE 1 non ha partecipato al procedimento di istituzione della misura di protezione a seguito del suo mancato coinvolgimento. Non avendo avuto informazione della procedura in corso, ha pertanto potuto interessarsi della misura istituita a favore del padre esclusivamente dalla sua presa di conoscenza, a cui ha fatto seguito la richiesta di visione degli atti e di spiegazione dell’operato della curatrice. A tale momento, una partecipazione non le è stata negata a priori dall’Autorità di protezione, che ha formalmente intimato la segnalazione a CURA 1, assegnandole un termine per osservazioni (che essa ha poi presentato). La richiesta di accesso agli atti (concretamente connessa con tale procedimento) è quindi giustificata e ricevibile e andava esaminata dall’Autorità di protezione, non sussistendo motivi per negare alla figlia la qualità di persona vicina all’interessato e di conseguenza eventualmente di parte a procedure, in corso o future, che lo riguardano.
Un obbligo di discrezione dell’Autorità di protezione non si giustifica invece indistintamente e nel caso specifico, ritenuto che nell’esame di eventuali limitazioni all’accesso all’incarto, l’Autorità di protezione avrebbe dapprima dovuto coinvolgere l’interessato. In considerazione della misura istituita (che non lo ha privato dell’esercizio dei diritti civili) e degli elementi agli atti, dai quali non si possono dedurre impedimenti a interpellare PI 1, non si spiega quindi la sua esclusione dalla procedura relativa alla richiesta della figlia. Nemmeno appare verosimile un’ipotetica volontà del padre di negarle informazioni, tenuto conto pure della partecipazione della stessa nella gestione dei suoi beni e della delega in passato conferita su almeno uno dei suoi conti, nel frattempo revocata dalla curatrice.
4. Visto quanto precede il reclamo è accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione affinché esamini la richiesta ed emani una nuova decisione debitamente motivata.
5. Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). In concreto, l’Autorità di protezione quale unica antagonista della reclamante deve pertanto essere condannata al versamento di congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e l’incarto è rinviato all’Autorità regionale di protezione __________ per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________ verserà a RE 1 la somma di fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.