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assistito dalla cancelliera |
Villa |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda i costi di trasporto per l’esercizio dei diritti di visita del figlio PI 1
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giudicando sul reclamo del 25 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2010) è figlio di RE 1 e __________, genitori divorziati. Quest’ultimi hanno anche una figlia, __________ (2014), mentre __________ (2020) è figlio di RE 1 e di padre non ancora accertato.
B. L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità) ha adottato nel corso degli anni – ossia dal 2017 – diversi provvedimenti a favore dei minori e si è occupata del nucleo familiare per questioni che non occorre qui esporre. Essendo i fatti noti alle parti e alla scrivente Camera, quest’ultima si limiterà pertanto a rievocare quelli di rilievo per la presente decisione.
C. Con decisione cautelare del 24 marzo 2021 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha confermato la privazione della madre del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli – stabilita in via supercautelare il 9 marzo 2021 – e disposto il collocamento di quest’ultimi presso terzi idonei (__________ e __________ in una famiglia affidataria SOS mentre PI 1 in adeguate strutture) disciplinando, tra le altre cose, le relazioni personali. __________ e __________ sono successivamente stati ospitati da una famiglia affidataria professionale (FAP).
Il 20 gennaio 2022 (ris. n. __________) e il 25 agosto 2022 (ris. n. __________) l’Autorità di prime cure ha invece decretato in via supercautelare il collocamento di PI 1 presso l’Istituto __________, a __________.
D. Mediante decisione del 9 dicembre 2022 (ris. n. __________) è stato revocato il collocamento dei minori __________ e __________ – con conseguente soppressione della privazione diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 – e sono stati decretati dei sostegni al nucleo familiare, tra cui l’istituzione di una curatela educativa.
Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione del 21 dicembre 2023 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha confermato la curatela “per la pianificazione e l’accompagnamento delle relazioni personali” in favore di PI 1 e dei suoi fratelli (già decretata il 3 luglio 2023, ris. n. __________), nominando a tale scopo __________ di __________, in sostituzione della precedente curatrice.
E. Il 26 gennaio 2024 (ris. n. __________ l’Autorità di protezione ha esteso le relazioni personali di PI 1 con la madre – con rientri settimanali dal venerdì sera al sabato sera – per poi ampliarli ulteriormente il mese successivo quando, con risoluzione n. __________ del 22 febbraio 2024 emanata in via cautelare, ha modificato il precedente dispositivo n. 1.1.2 per stabilire che “(…) Dal 22.2.2024 in poi PI 1 incontra la mamma presso il suo domicilio ogni settimana, dal venerdì sera dopo l’orario scolastico fino al lunedì mattina con entrata presso l’Istituto __________ al preciso orario stabilito dall’Istituto. Le modalità di trasporto da e per l’Istituto sono concordate con la curatrice”.
Nel frattempo, l’Autorità di prime cure ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni di __________ (UAP) un mandato di verifica dell’idoneità dell’attuale struttura di accoglienza del minore (decisione supercautelare del 9 febbraio 2024, ris. n. __________).
F. Con un primo scritto del 10 luglio 2024 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore e richiamando l’art. 19 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), ha chiesto all’Autorità di protezione di anticipare i costi per i servizi di trasporto forniti a PI 1 dalla __________ (di complessivi fr. 471.–) e dalla società “__________” (di fr. 1'540.–), allegando le relative fatture. Per la madre le spese relative al trasporto del figlio sono da considerarsi quali costi derivanti dal collocamento di quest’ultimo, essendo lei sprovvista della licenza di condurre e non potendo i diritti di visita svolgersi in mancanza di tale servizio. Oltre a ciò, RE 1 sostiene di non essere in grado di “far fronte a queste ingenti spese a causa della sua precaria situazione economica”. L’anticipo da parte dell’Autorità di prime cure dei suddetti costi eviterebbe a suo dire “inutili procedure esecutive che potrebbero avere conseguenze negative per il nucleo familiare”.
G. Non avendo ottenuto alcun riscontro a tale scritto, il 2 settembre 2024 RE 1 ha nuovamente sollecitato l’Autorità di protezione la quale, con risposta dell’11 settembre 2024, si è limitata a ricordare al patrocinatore della richiedente che, per costante giurisprudenza, i costi per l’esercizio dei diritti di visita sono a carico di chi li esercita.
A tale presa di posizione è seguita la risposta dell’avv. PR 1, che con scritto dell’11 ottobre 2024 ha contestato le allegazioni dell’Autorità di prime cure – in particolare la giurisprudenza da essa citata, poiché a suo dire non avrebbe niente a che vedere con la richiesta di anticipo formulata – e ha ribadito la posizione della propria assistita, chiedendo l’emanazione di una decisione formale impugnabile.
H. La decisione richiesta è stata emanata il 25 ottobre 2024 (ris. n. __________) e con la stessa l’Autorità di protezione ha stabilito che i costi di trasporto per l’esercizio dei diritti di visita di PI 1 dall’Istituto __________ al domicilio della madre RE 1 sono posti a carico di quest’ultima.
I. Con reclamo del 25 novembre 2024 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che i costi di trasporto per complessivi fr. 2'011.– sono anticipati dall’Autorità di protezione __________, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA, protestate tasse, spese e ripetibili.
La reclamante ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avvocato PR 1.
J. Con scritti rispettivamente del 9 e del 12 dicembre 2024, la curatrice __________ e l’Autorità di protezione hanno presentato le loro osservazioni al reclamo. L’Autorità di prime cure ne ha postulato la reiezione, mentre la curatrice si è limitata a precisare i motivi che hanno portato, per garantire la protezione del minore, a decidere per un trasporto professionale.
K. Con replica del 30 gennaio 2025 e duplica del 7 febbraio 2025, RE 1 e l’Autorità di protezione si sono riconfermate nelle loro rispettive e antitetiche conclusioni.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).
Il citato principio impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
3. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha esordito ricordando che secondo la dottrina l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori e il diritto di intrattenere le relazioni personali con essi (art. 273 CC) continuano di principio anche in caso di privazione del diritto di determinarne il luogo di dimora. Non risultando alcuna indicazione particolare in merito a una diversa ripartizione dei costi tra l’esercizio dei diritti di visita ordinari e quelli in regime di collocamento, per l’Autorità di prime cure anche le spese relative a quest’ultimo tipo di misura – segnatamente quelle di trasporto – sono poste a carico del genitore che li esercita. Per tale motivo essa ha quindi accollato a RE 1 i costi di trasporto del figlio PI 1 dall’Istituto __________ al proprio domicilio. Ha inoltre precisato da un lato che l’estratto del verbale di udienza del 7 febbraio 2024, riportato in maniera “fuorviante” dal patrocinatore della madre nel suo scritto del 10 luglio 2024, si riferisce ai passaggi di custodia e non all’obbligo di far capo ad un servizio specializzato di trasporto e dall’altro che la decisione di concordare con la curatrice educativa le modalità di trasporto da e per l’Istituto era stata presa dal momento che quelle precedentemente scelte da RE 1 non erano più idonee a rispondere ai bisogni sempre maggiori del minore.
L’Autorità di prime cure ha infine sottolineato che la curatrice educativa doveva – sulla base dei compiti a lei conferiti con la decisione di nomina del 21 dicembre 2023 (ris. n. __________) – valutare con RE 1 e l’Istituto __________ l’adeguatezza del trasporto scelto dal punto di vista dei bisogni di PI 1 e che in ogni caso nessun fondamento legale permette di porre a carico del Comune di domicilio del minore i costi di trasporto per l’esercizio dei diritti di visita, suggerendo alla richiedente di far capo ad altri sistemi di aiuto sociale.
4. Con il proprio gravame RE 1 si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell’Autorità di protezione siccome quest’ultima si è limitata ad accollarle le spese di esercizio dei diritti di visita del figlio senza chinarsi sull’applicabilità dell’art. 19 LPMA e senza esprimersi in merito alle argomentazioni da lei presentate negli scritti precedenti.
La critica risulta fondata, dal momento che nella sua decisione l’Autorità di prime cure non ha speso una parola in merito all’applicazione dell’art. 19 LPMA, norma in base alla quale RE 1 ha fondato la propria pretesa. Non è tuttavia necessario rinviarle la causa per sanare la violazione siccome la reclamante, nel petitum del suo gravame, non ha formulato una domanda in tal senso ma ha chiesto a questa Camera di annullare la decisione impugnata e di accogliere la sua richiesta di far anticipare i costi di trasporto dall’Autorità di protezione. Il reclamo verte d’altronde su una questione giuridica – ovvero l’interpretazione di una norma e la sua applicabilità alla fattispecie – che questa Camera è chiamata ad esaminare d’ufficio. Nulla osta quindi a statuire senza indugio nel merito del reclamo.
5. Dopo aver ripercorso i fatti e i motivi che hanno portato all’emanazione della decisione qui impugnata, col suo gravame RE 1 ritiene “evidente” che tra i “costi di gestione” previsti dall’art. 19 LPMA siano da intendersi “tutti i costi derivanti da una misura di protezione adottata dall’Autorità competente”, senza che quest’ultima proceda a fare una “cernita” a sua discrezione. Pertanto, continua l’insorgente, sia il collocamento sia l’utilizzo di professionisti per il trasporto del figlio in occasione dei diritti di visita – poiché stabiliti dall’Autorità di prime cure – rientrano tra le misure ufficiali di protezione previste dall’art. 19 cpv. 1 LPMA, i cui costi sono di principio a carico dell’interessato. Al proposito la reclamante rileva di aver sempre provveduto autonomamente, con il supporto delle curatrici, ad organizzare il tragitto dall’Istituto __________ a casa (e ritorno), ciò che le aveva permesso di contenere le spese senza appoggiarsi ad aiuti esterni. La decisione di ricorrere a dei servizi specializzati di trasporto ha però cambiato la situazione, mettendola nella condizione di non poter far fronte ai costi che ne sono derivati. Motivo per cui chiede che gli stessi siano anticipati dall’Autorità di prime cure in virtù dell’art. 19 cpv. 2 LPMA.
6. Oggetto della presente procedura è quindi di verificare se le spese del trasporto professionale stabilito dall’Autorità di protezione a tutela del minore per l’esercizio dei diritti di visita in caso di collocamento possano essere considerate quali “costi di gestione della misura di protezione” ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA e se gli stessi debbano pertanto essere anticipati conformemente a quanto previsto dall’art. 19 cpv. 2 LPMA.
6.1. Conformemente all’art. 276 cpv. 2 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna-Ginevra 2019, pag. 704 nota 2461). Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di cura, educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela.
L’art. 19 cpv. 1 LPMA prevede che i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio (sopra menzionati), cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere ch’egli vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 2 e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 6ª ed. 2018, ad art. 276 CC n. 22 e segg., n. 26).
Per il cpv. 2 del medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di protezione.
Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi dieci anni possono essere recuperati presso l’interessato tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (cpv. 3).
La legge cantonale prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione siano di principio a carico dell’interessato. Se quest’ultimo non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso.
Giusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.
6.2. Nella fattispecie in esame, la reclamante non contesta la modalità di trasporto stabilita dall’Autorità di protezione per permettere al figlio PI 1 di rientrare a casa dall’Istituto, ma sottolinea il carattere di misura ufficiale che tali trasporti rivestono e afferma di non essere in grado di assumerne i relativi costi, che a suo dire non può “in alcun modo sostenere in considerazione della nota difficoltà economica” a cui è confrontata.
6.3. Ora, per poter esaminare la domanda della reclamante occorre ricordare l’origine della sua richiesta.
Come visto (sopra, consid. C e per quanto di rilievo per la presente decisione), dal 2022 il minore è stato collocato presso l’Istituto __________, beneficiando quindi di una misura di protezione ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC. Essendo la madre stata privata della custodia del figlio, entrambi hanno reciprocamente il diritto – sancito dall’art. 273 cpv. 1 CC – di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Esso è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2, v. anche sentenza di questa Camera 9.2024.116 del 13 febbraio 2025, consid. 3.4).
6.4. Come già anticipato sopra (consid. 6.1) l’art. 276 cpv. 2 CC prevede che i costi delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori. Va dunque da sé che anche i costi per esercitare i diritti di visita siano, per principio, a carico della persona interessata o – come nel caso concreto – del genitore tenuto al suo sostentamento. Sennonché, con la decisione di ricorrere a un servizio di trasporto professionale per consentire uno spostamento in sicurezza tra il domicilio della madre e l’Istituto (e viceversa) alla luce della particolarità dei bisogni del minore, è stata adottata una (ulteriore) misura di protezione a favore di PI 1 oltre a quelle già in essere (collocamento e curatrice). D’altronde, già nella sua decisione cautelare del 22 febbraio 2024 (ris. n. __________, v. sopra consid. E) l’Autorità di prime cure aveva stabilito che per lo svolgimento dei diritti di visita “le modalità di trasporto da e per l’Istituto sono concordate con la curatrice”, ritenendo quindi necessario affidare a quest’ultima l’incarico di organizzare le trasferte per meglio tutelare il minore.
6.5. A dissipare ogni dubbio è stata la stessa curatrice la quale, dal canto suo, nelle proprie osservazioni al reclamo ha precisato di essere stata incaricata dall’Autorità di protezione di gestire e organizzare i trasporti di PI 1 da e per l’Istituto __________ e che a febbraio 2024 “la situazione e il disagio del ragazzo erano importanti”, poiché egli “non stava bene” e assumeva spesso comportamenti problematici (quali “fughe, aggressione contro oggetti, aggressioni verbali e atteggiamenti oppositivi”). Vista la delicata situazione, __________ riferisce di essersi confrontata con il presidente dell’Autorità di protezione sulla questione dei trasporti e che “dopo un’attenta valutazione abbiamo convenuto che per garantire la protezione del ragazzo occorre organizzare un trasporto professionale”.
A fronte di tale precisazione – che ben sottolinea la delicata situazione di quel periodo – emerge con ogni evidenza l’esigenza di ricorrere a un servizio ufficiale di trasporto concordato con l’Autorità di prime cure. Analogamente alle altre misure resesi necessarie a protezione di PI 1, anche tale provvedimento gestito dalla curatrice in adempimento del compito conferitole costituisce quindi senz’altro una misura ufficiale di protezione ai sensi dell’art. 19 LPMA, i cui costi di gestione sono ripartiti nelle modalità previste dalla norma stessa. Conformemente a tale disposto e agli oneri di mantenimento del figlio, le fatture emesse dai servizi di trasporto andrebbero saldate dalla reclamante (art. 19 cpv. 1 LPMA) ma, viste le circostanze ed essendo il perseguimento dell’interesse del minore a esercitare il diritto di visita preminente rispetto a quello della madre, non appare giustificato porre i costi di trasporto a carico di quest’ultima.
6.6. Ne discende che, diversamente da quanto ritenuto dall’Autorità di protezione nella sua decisione (pag. 3 a metà), l’obbligo di far capo ad un servizio specializzato di trasporto per garantire la sicurezza del minore non deriva da una “costruzione” della tesi del patrocinatore della reclamante sulla scorta della documentazione agli atti, bensì da una decisione presa in concerto con la curatrice, per medesima ammissione di quest’ultima. A tutela del minore la madre è stata di fatto privata della facoltà di organizzare autonomamente altre modalità per un trasporto più conveniente (amici, mezzi pubblici, altri servizi, ecc.) e, non potendovi far fronte con i propri mezzi, le spese di gestione della misura di protezione adottata sono quindi anticipate dall’Autorità conformemente a quanto previsto dall’art. 19 cpv. 2 LPMA.
7. In conclusione, le argomentazioni della reclamante appaiono fondate e la decisione impugnata deve dunque essere riformata nel senso di mettere a carico dell’Autorità di protezione i costi generati dall’accompagnamento di PI 1 per l’esercizio dei diritti di visita per complessivi fr. 2'011.–, riservato l’art. 19 cpv. 3 LPMA che abilita l’ente pubblico a recuperare le somme corrisposte.
8. Gli oneri del procedimento seguono di regola il principio della soccombenza. In concreto, solo l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata oggetto di riforma – può essere ritenuta soccombente. Tuttavia, non potendo essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico (art. 47 cpv. 6 LPAmm), in concreto occorre prescindere dal prelievo di tali oneri.
9. Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nel caso concreto, essendo l’Autorità di protezione l’unica antagonista di RE 1, deve pertanto essere condannata al versamento di un’equa indennità per ripetibili, quantificate in fr. 800.– che equivale a circa 4,5 ore di lavoro alla tariffa oraria minima di fr. 180.–, spese comprese.
Ne discende che la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata da RE 1 diventa quindi priva d’oggetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 25 ottobre 2024 dell’Autorità di protezione __________, è annullato e così riformato:
“1. I costi di trasporto per l’esercizio dei diritti di visita di PI 1 dall’Istituto __________ al domicilio della madre RE 1, di complessivi fr. 2'011.– (ossia fr. 471.– a favore della __________ e fr. 1'540.– per la società __________) sono anticipati dall’Autorità regionale di protezione __________, riservato il diritto di regresso nei confronti di RE 1 ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LPMA.”
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
L’Autorità di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 col reclamo è dichiarata priva d’oggetto.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.