Incarto n.
9.2024.37

Lugano

23 aprile 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

 

 

assistito dalla

cancelliera

 

 

Decristophoris

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e con blocco dell’accesso a dati beni (conti bancari) ex art. 394 e 395 cpv. 3 CC;

 

 

 

giudicando sul reclamo del 17 novembre 2023 (recte 22 febbraio 2024) presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   RE 1, nata l’1990 con domicilio a __________ (attualmente con residenza temporanea presso la Casa __________ di __________), è sposata con __________ e madre di quattro figli: __________.

 

                                  B.   Con scritto / segnalazione 8 settembre 2023 __________ – curatore di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio a favore del marito __________ – ha informato l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di protezione o Autorità) circa l’intenzione dei coniugi di divorziare e le rispettive conseguenze sul benessere dei figli, i quali “sono sempre molto stanchi, e se già l’anno scorso avevano problemi nel profitto scolastico, quest’anno purtroppo il discorso non è cambiato”.

 

                                  C.   Con rapporto 6 ottobre 2023 dell’Ufficio del Servizio Sociale del Comune di __________ è stato segnalato che RE 1 si è rivolta a loro a seguito dei continui conflitti e litigi con il marito, il quale, a sua detta, le avrebbe usato violenza verbale e fisica con intervento della Polizia. Confermando l’intenzione di separarsi da __________, ella ha espresso altresì le sue preoccupazioni in merito alle conseguenze economiche che comporterebbe predetta separazione.

 

                                  D.   Con decisione supercautelare 24 novembre 2023 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati, attribuendo l’abitazione coniugale al padre e affidandogli la custodia dei figli __________. A questo proposito, l’Autorità di protezione si era infatti già occupata anche della situazione dei quattro minori, attraverso un mandato urgente all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, famiglie e minorenni, __________ (di seguito UAP) di valutazione socio-familiare/ambientale – poi convertito in un mandato di controllo e informazione – e privando in via cautelare la madre della facoltà di determinare il luogo di dimora dei figli ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, vista l’incapacità di quest’ultima di accudirli convenientemente (stato di incuria generale, mancanza di alimentazione, vestiario inadeguato, ritardi e/o numerose assenze a scuola senza giustificazione, ecc…).

 

                                  E.   Frattanto, con successiva decisione 15 febbraio 2024, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha confermato l’attribuzione dell’abitazione coniugale e l’affidamento dei quattro figli al padre, rilevando inoltre che “(…) la madre non si è opposta a questi provvedimenti ed ha esplicitamente dichiarato di non voler esercitare un diritto di visita fino a quando non avrà lasciato la Casa __________, dove attualmente soggiorna” e che “i coniugi non hanno né reddito, né sostanza, così che si prescinde dal fissare contributi di mantenimento”.

 

                                  F.   Dall’estratto del registro delle esecuzioni dell’Ufficio di esecuzione di __________ è emerso che a carico di RE 1 vi sono esecuzioni per fr. 6'635.96 e attestati carenza beni per fr. 647.00.

 

                                  G.   A fronte di tutto quanto precede, con risoluzione cautelare no. 116 del 12 febbraio 2024 l’Autorità di protezione ha pertanto: istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e dei patrimonio con blocco dell’accesso ai suoi conti bancari ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC ad eccezione di un conto spillatico messo a sua disposizione (dispositivo n. 1 e 2); nominato alla funzione di curatrice __________ (dispositivo n. 3) con anche i compiti di provvedere a una situazione abitativa adeguata e di rappresentare la curatelata in tutti gli atti necessari a tale proposito (dispositivo n. 1 lett. a), provvedere alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica (dispositivo n. 1 lett. b), promuovere e rappresentarla nel suo benessere sociale (dispositivo n. 1 lett. c), nonché rappresentarla nel disbrigo degli affari amministrativi e finanziari (dispositivo n. 1 lett. d ed e); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva e denegato l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo (dispositivo n. 11).

 

                                  H.   Avverso la suddetta decisione il 17 novembre 2023 (recte 22 febbraio 2024) RE 1 ha interposto reclamo davanti a questa Camera per ottenerne in via principale – previo conferimento dell’effetto sospensivo e dell’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria – l’annullamento e, in via subordinata, la nomina di una misura di amministrazione o di sostegno senza la rappresentanza.

 

                                    I.   In data 23 febbraio 2024 RE 1 ha inoltrato un scritto il cui contenuto appare confusionale e poco comprensibile, apparendo in effetti un’ulteriore contestazione nei confronti dell’Autorità di protezione e della nominata curatrice per quanto attiene “(lettre e ordinanze) del 12.02.2024 (tutti) contro di me”.

 

                                   J.   Con osservazioni 1. marzo 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione 12 febbraio 2024 (ris. no. 116) sia per quanto riguarda la tolta dell’effetto sospensivo che nel merito. Rileva come la reclamante presenti una situazione abitativa, personale e psichiatrica tutt’altro che stabile, risultando altresì apatica e non curante di quanto accaduto ai figli. Non essendo in grado di attivarsi per modificare le proprie condizioni di vita e alla luce delle scarse, se non inesistenti, risorse economiche proprie, l’Autorità ha ritenuto la misura di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio necessaria – almeno sul breve termine – per supportare la curatelata, precisando al contempo che “una volta accertata, rispettivamente assestatasi, la situazione, l’ARP sarà ben lieta di revocare quanto deciso, e determinarsi ulteriormente nel merito”.

                                         Per quanto attiene alle altre corroborate argomentazioni dell’Autorità di protezione, si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Mediante la decisione cautelare impugnata è stata istituita a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con blocco di accesso a dati beni (conti bancari) ex art. 394 e 395 CC. Sulla base dello stato psicofisico fragile e apatico dimostrato dalla curatelata nei confronti della situazione con i figli durante le more istruttorie, della sua condizione abitativa temporanea presso Casa __________, nonché dell’assenza di una qualsivoglia entrata economica, l’Autorità di prime cure ha ritenuto la curatela istituita mediante la decisione avversata “più indicativa viste le circostanze concrete, al fine di preservare gli interessi personali e finanziari della signora RE 1, in particolare garantirle un’adeguata gestione regolare delle entrate e il pagamento regolare delle fatture, valutare degli interventi in vista di provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati”.

 

                                   3.   Nel proprio memoriale ricorsuale, l’insorgente contesta che siano date le condizioni per la misura di rappresentanza e gestione del reddito e del patrimonio, quali, in particolare, lo stato di debolezza e una situazione finanziaria precaria, precisando che “la presenza di esecuzioni e di attestati di carenza beni, non è sufficiente a giustificare una misura di curatela (…) in quanto gli importi sono minimi e non temerari”. Aggiunge che tale provvedimento appare invasivo e limitante della propria vita privata nonché di essere perfettamente in grado di gestire in modo autonomo i propri affari, essendo, peraltro, non giustificata l’immediata esecutività della decisione “considerato che la stessa autorità da termine fino al 29 febbraio 2024 per presentare un rapporto medico che si esprima sulla necessità di confermare, modificare o revocare la curatela”. Da ultimo, postulato in via principale l’annullamento della decisione avversata, la reclamante osserva di essere, se del caso, d’accordo all’eventuale nomina di una curatela di amministrazione o di sostegno senza rappresentanza.

 

                                   4.   Ora, premesso che a mente di questo Giudice dall’incartamento di RE 1 vi sono elementi più che sufficienti per potersi, già in questa sede, determinare nel merito, occorre valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente le condizioni fattuali e giuridiche per l’istituzione a titolo cautelare di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC e l’abbia, a giusta ragione, ritenuta necessaria nel caso di specie.

 

                                   5.   L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

 

                               5.1.   Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe come quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza, cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione permette quindi di fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di debolezza non può essere chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità mentale" o “turba psichica”, ma impedisca comunque alla persona interessata di occuparsi adeguatamente dei propri affari. (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13 e 14; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

 

                               5.2.   L’esistenza di uno “stato di debolezza” non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

 

                               5.3.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

                                   6.   Ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

 

                                   7.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

 

                                   8.   Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza, giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.

 

                               8.1.   Presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea; Maranta, in: BSK Erwachsenenschutz, 2022, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9 febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.1).

 

                                   9.   Questa Camera condivide la necessità di istituire una misura di protezione nei termini stabiliti con la decisione contestata, risultando tale misura necessaria, nonché adeguata e proporzionale a fronte delle seguenti motivazioni.

 

                               9.1.   Nel caso in disamina, dagli atti dell’Autorità di prime cure è emerso che, a seguito della separazione da __________, i figli della reclamante non erano ben accuditi durante la loro permanenza con la madre (ritardi e numerose ore di assenza da scuola non giustificati, vestiti non adeguati alla stagione e igiene personale molto scarsa, ricerca di cibo nei confronti di terze persone in quanto affamati, ecc.., cfr. scritti 21 settembre 2023 e 23 novembre Scuole Comunali di __________ e 21 novembre 2023 dell’UAP), ragione predominante per la quale sono stati affidati alle cure del padre. Nelle successive udienze dinanzi all’Autorità di protezione volte a stabilire il loro luogo di dimora, i relativi diritti di visita ed eventuali ulteriori misure di protezione a loro favore, RE 1 è apparsa dissociata da quanto accaduto, rilevandosi altresì apatica e disinteressata rispetto al contesto di cui si stava discutendo – il benessere dei propri figli – assumendo comportamenti bizzarri (segnalazioni intervenute secondo cui girovagava con un coltello su di sé il giorno precedente all’incontro con i membri dell’Autorità di prime cure) e facendo affermazioni stravaganti e non conformi alla realtà (a titolo di esempio l’asserita intenzione di partire per la __________, il riferire a terze persone che il marito l’avrebbe picchiata per poi ritrattare, come pure di essere svenuta poiché stanca, non riuscendo a dormire “in quanto qualcuno le bussa alla finestra ormai da una settimana”), tutte circostanze che, a mente di questa Camera, dimostrano, almeno con un alto grado di verosimiglianza necessario per l’adozione di un provvedimento cautelare, uno suo stato di debolezza, rispettivamente una sua fragilità psichica che merita di essere approfondita.

                                         Utile inoltre sottolineare che, in occasione dell’udienza 24 novembre 2023, l’Autorità aveva invitato la reclamante a consultare uno psichiatra e a far pervenire alla sua attenzione un rapporto circa la propria situazione psichica (assunzione di medicamenti e/o stati preoccupanti), richiesta di fronte alla quale RE 1, nonostante l’ulteriore proroga del termine a suo favore, è rimasta del tutto silente, non essendo pertanto stato possibile accertare una sua eventuale presa a carico in tale direzione.

 

                               9.2.   A prescindere da una più che verosimile fragilità e/o patologia psichica nei confronti della reclamante, dalle more istruttorie sono emerse concretamente le sue difficoltà nella gestione delle proprie incombenze finanziarie/amministrative e della situazione abitativa. Anzitutto, già prima della separazione dal marito, quest’ultimo, nel disbrigo delle questioni amministrative ed economiche della famiglia – e quindi della stessa reclamante – beneficiava di una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio. RE 1 è poi entrata a Casa __________ grazie proprio all’appoggio del curatore del marito __________ esponendo nel seguito richieste importanti ed esose senza tuttavia attivarsi personalmente per reperire concretamente un altro alloggio, circostanza che per lei avrebbe dovuto costituire la priorità, stante il suo rifiuto di esercitare le relazioni personali con i figli fintanto che non avesse lasciato l’attuale situazione abitativa a __________. Anche di fronte a tale aspetto la reclamante è risultata invece indifferente. Oltre a non percepire alcun reddito, ella pare non avere altre persone di riferimento affidabili e disinteressate che le possano essere di supporto o fornire aiuto nelle questioni amministrative. Viste anche le sue scarse conoscenze della lingua italiana – aspetto che emerge già solo leggendo lo scritto inoltrato a questa Camera in data 23 febbraio 2024 – risulta imprescindibile una figura che la rappresenti in tutte le questioni burocratiche di difficile comprensione e che si occupi, almeno nel breve termine, da una parte, di richiedere e di rinnovare presso i servizi sociali preposti le prestazioni assistenziali a suo favore, dall’altra, di far fronte alle spese correnti essenziali, in modo da non peggiorare la sua attuale, benché non importante, situazione debitoria.

 

                               9.3.   Ennesimo segnale di preoccupazione e indicativo della necessità della misura istituita mediante la decisione avversata, è il fatto che RE 1 rivolge la propria fiducia a persone poco affidabili e la cui buona fede appare tutt’altro che scontata, cagionando in tale modo un aggravio della sua già delicata situazione finanziaria. Dallo scritto di aggiornamento 1. marzo 2024 ad opera della sua curatrice risulta che la reclamante, oltre ad avere inoltrato delle richieste a proprio nome a favore di amici (a titolo di esempio la richiesta di targa e della rispettiva assicurazione veicolo a favore di una terza persona), con conseguenti fatture non saldate a suo carico, non ha gestito in modo parsimonioso le proprie scarse risorse finanziarie, effettuando degli acquisti non necessari e al di sopra delle sue possibilità economiche, stipulando un abbonamento con costi mensili alti “in quanto ha acquistato ratealmente, insieme con l’abbonamento: un cellulare, un orologio watch e delle cuffie e un abbonamento senza limiti in Svizzera ed Europa per il quale c’è una fattura in sospeso. I soldi per le fatture precedenti la signora RE 1 mi ha riferito di averli chiesti a un amico” (cfr. allegati a scritto 21 marzo 2024 dell’Autorità di protezione).

                                         Già da questo primo sommario esame delle circostanze di fatto questo giudice non può pertanto che condividere e fare proprie le conclusioni a cui è giunta l’Autorità di protezione secondo cui è dato il bisogno di protezione e di assistenza alla reclamante.

 

                               9.4.   Nemmeno le censure in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con la contestuale richiesta della reclamante volta a istituire una misura meno incisiva quale una curatela amministrativa o di sostegno, possono trovare accoglimento in questa sede.

 

                               9.5.   In realtà, il primo presupposto per nominare tale curatela è il consenso e la collaborazione della persona interessata ed è proprio per questo che non può entrare in linea di conto; è manifesto che la reclamante si oppone di principio all’istituzione di una misura di protezione in suo favore siccome non la ritiene necessaria, non riconoscendo, né durante l’istruttoria né in sede di reclamo i suoi bisogni e le sue difficoltà e sembrando nemmeno aver capito la funzione di tale provvedimento cautelare (“Preciso che non ritengo di aver bisogno di una curatrice in quanto, non appena mi sarà accordata la possibilità di rientrare in un appartamento sarò perfettamente in grado di gestire i miei affari. In ogni caso, in subordine, non sono contraria sia istituita una curatela amministrativa o di sostegno, che potrebbe essere comunque un aiuto per gestire la nuova situazione”). Per queste ragioni – unite alla mancata collaborazione se non totale refrattarietà dimostrata da RE 1 nei confronti degli accertamenti richiesti dall’Autorità di prime cure (quali quello di sottoporsi a un consulto psichiatrico e ad una valutazione peritale sulle capacità genitoriali, cfr. email Autorità di protezione 16 febbraio 2024) – una misura meno incisiva, rispetto a quella istituita mediante la decisione avversata, non può nella situazione attuale essere ritenuta adeguata e sufficiente. Inoltre, la curatela richiesta (curatela di sostegno) non prevede la possibilità per la curatrice di rappresentare RE 1 nelle questioni amministrative e finanziarie, con il rischio concreto che, vista la mancata collaborazione e l’assenza di coscienza della curatelata rispetto ai suoi limiti e alle sue necessità, quest’ultima non fornisca le informazioni complete alla curatrice e non le permetta di espletare correttamente il suo mandato, con la conseguenza che le sue questioni amministrative e la sua situazione abitativa continuino ad essere gestite in modo non adeguato.

 

                                10.   Infine, seppur vero che la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio sia stata decretata dall’Autorità di protezione in assenza di una valutazione psicodiagnostica della reclamante e senza attendere gli esiti della perizia sulle capacità genitoriali, tale misura è tuttavia stata presa in via cautelare, sulla scorta di un giudizio di alta verosimiglianza quanto all’esistenza di una fragilità psichica/cognitiva e di una situazione di imminente necessità per la reclamante di trovare una situazione abitativa adeguata, di poter beneficiare delle prestazioni sociali e di far fronte alle spese essenziali correnti. Una simile decisione è provvisoria e l’Autorità di protezione è chiamata a espletare ulteriori approfondimenti istruttori richiesti e necessari, di modo da permettere la rapida definizione della fattispecie e delle misure più idonee a protezione degli interessi di RE 1. Anche prima di tali esiti, a dipendenza dell’evolversi della fattispecie e dell’emergere di nuove circostanze rilevanti, l’Autorità di protezione avrà comunque la facoltà di modificare e adattare la propria decisione alle circostanze concrete con una nuova pronuncia cautelare, come da lei stessa precisato in più occasioni.

 

                                11.   La reclamante postula da ultimo l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria nell’esenzione delle spese di procedura e delle tasse di giustizia. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze si prescinde dal loro prelevamento.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.