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assistito dalla cancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 RE 2 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione a favore della madre |
giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 14 dicembre 2023 dall'Autorità regionale di __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (1941) è stata segnalata all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) con scritti 13 ottobre 2022 e 16 agosto 2022 della Dr.ssa med. __________, capoclinica dell’Ospedale __________ tendenti alla valutazione dei provvedimenti necessari. Un’ulteriore comunicazione è giunta all’Autorità di protezione dall’Associazione assistenza e cura a domicilio del __________ il 26 settembre 2022, che ha evidenziato una situazione di declino cognitivo con conseguenti difficoltà di gestione dei propri interessi amministrativi e personali. Esperiti i necessari accertamenti, l’Autorità di protezione non ha ritenuto necessaria l’adozione di misure di protezione, in considerazione della presenza e del sostegno attivo dei figli, sentiti l’11 gennaio 2023, RE 1 e RE 2 (che vive nella medesima casa dell’anziana madre).
B. Con scritto 25 maggio 2023 la Dr.ssa med. __________ ha nuovamente segnalato all’Autorità di protezione lo stato di fragilità di PI 1. Ulteriori richieste di intervento sono giunte dall’Associazione assistenza e cura a domicilio, dall’ergoterapista e infine anche dalla Dr. ssa med. __________, che il 17 agosto 2023 ha in particolare chiesto un intervento a protezione degli interessi economici e amministrativi, ma anche della salute e benessere psico-fisico di PI 1. Interpellati, i figli dell’interessata hanno sostenuto di aver adottato le misure necessarie.
C. Con decisione 14 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) (disp. 1), con i seguenti compiti (disp. 2):
“2.1. la rappresentanza terapeutica e nell’attivazione di tutta la rete di cure ed aiuti necessari al benessere psico-fisico dell’interessata;
2.2. la rappresentanza nella gestione delle incombenze amministrative, segnatamente dinnanzi ad autorità, uffici e servizi pubblici (inclusi tassazioni, AI, USSI, PC, UE, ecc.) e nelle relazioni con assicurazioni (incluse casse malati), Postfinance, banche, datori di lavoro, locatori ed altri privati;
2.3. la gestione con la massima diligenza delle rendite e della sostanza.”
Quale curatore è stato designato CURA 1 (disp. 3), con precisi compiti un onorario di “fr. 40.– l’ora per un tetto massimo di 70 ore l’anno”.
D. Contro la decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 5/8 gennaio 2024. Essi ritengono sproporzionata la misura decisa, chiedendo “copia degli atti e dei mezzi di prova che hanno portato l’Autorità a pronunciare tale decisione” e confermando la volontà di sostenere la mamma, adottando tutte le misure che le autorità “vorranno” consigliare, “per garantirne il benessere e la protezione”.
E. Tramite osservazioni 10 gennaio 2024 l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della scrivente Camera, trasmettendo l’intero incarto e limitandosi a osservare di aver “tentato di lasciare, in via sussidiaria, ai figli (…) la gestione della presa a carico della madre PI 1 ma la loro collaborazione si è rivelata insoddisfacente e non ha permesso di fugare i dubbi circa le disfunzioni sul loro riguardo segnalate dalla rete”.
F. In data 14 febbraio 2024 l’Autorità di protezione ha trasmesso uno scritto consegnatole brevi manu dai reclamanti, relativo al ricorso (recte: reclamo), nel quale confermano la richiesta di annullamento della decisione contestata, sostenendo di essersi attivati a favore della madre con alcuni provvedimenti pratici attuati dai servizi. Essi ritengono di aver “confrontato gli intervenenti con le loro responsabilità” con “l’impressione che la valutazione fosse per loro un dettaglio e che avrebbe dovuto riconoscere il rientro in toto delle problematiche sollevate”.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20).
2.1. In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).
Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche (cpv. 2).
2.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
3. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
4. Nel caso in esame, la ricevibilità del reclamo di RE 1 e RE 2 appare dubbia, ritenuto che essi non motivano adeguatamente il loro gravame, limitandosi a chiedere l’annullamento della decisione ritenendo che la misura istituita a favore della madre sarebbe “sproporzionata”. I reclamanti sembrano poi sostenere, nello scritto di replica trasmesso erroneamente all’Autorità di primo grado, che i provvedimenti da loro messi in atto a favore della mamma sarebbero conformi ai consigli ricevuti dalla rete e di conseguenza sufficienti. Dagli atti, ai quali i reclamanti hanno avuto accesso sia in prima sede che in dinnanzi a questa Camera, si evidenzia palesemente la situazione di disagio e difficoltà in cui si trova PI 1, affetta da un decadimento cognitivo importante che le causa un’incapacità di provvedere ai propri interessi, sia di tipo amministrativo che personale. Le numerose segnalazioni all’attenzione dell’Autorità di protezione dimostrano lo stato di debolezza in cui versa l’interessata, che ha un evidente bisogno di assistenza e protezione al quale i figli – da soli – non risultano essere in grado di far fronte. Ciò che si è evidenziato pure durante il periodo intercorso tra prime segnalazioni (agosto 2022) e l’istituzione della misura di protezione (dicembre 2023), nel quale l’Autorità di protezione ha lasciato a RE 1 e RE 2 la gestione della presa a carico della madre, senza risultati soddisfacenti. Al contrario, comunicazioni e richieste di intervento ricevute in tale periodo dai vari servizi e operatori hanno infatti mostrato le criticità relative al sostegno fornito dai reclamanti, in particolare RE 2, che vive con la madre. Dal canto loro, i figli non hanno saputo dimostrare di essere concretamente in grado di far fronte alla situazione, come chiarito dall’Autorità di protezione e dalla rete. Risulta infatti che malgrado PI 1 abiti con il figlio RE 2 (o almeno nella medesima casa) la situazione ambientale e di igiene è inadeguata, finanche pericolosa per l’anziana. Al proposito, sono chiare le segnalazioni di Associazione assistenza e cure a domicilio del 26 settembre 2022 e del 24 agosto 2023, dalle quali emerge che l’interessata non è in grado di scegliere un abbigliamento consono alle situazioni e adatto alle stagione, “non è in grado di riconoscere i bisogni primari né di collocarli temporalmente durante la giornata (…) non è in grado di alimentarsi, non riconoscendo nemmeno il frigorifero come tale (…) è capitato di trovarla mentre tentava di assumere del pesce congelato”. Anche dal rapporto del 3 agosto 2023 dell’ergoterapista emerge un quadro preoccupante, come pure dalle considerazioni di __________ del 25 ottobre 2023 che riporta di “condizioni indigenti ed evidenti disfunzionalità tra i figli”. Relativamente a questi ultimi, l’Associazione assistenza e cure a domicilio ha precisato che RE 1 vive a __________ e sembrerebbe “sottovalutare la situazione”, mentre il figlio RE 2 non sarebbe in grado di provvedere al sostegno alla madre, per ragioni soggettive e pratiche.
In conclusione, anche prescindendo da un rigoroso giudizio sulla ricevibilità del reclamo (concretamente non supportato da documentazione medica o da motivazioni ammissibili), i presupposti per l’istituzione di una misura di protezione a favore di PI 1 e per la sua gestione da parte di una terza persona appaiono evidentemente dati e di conseguenza le contestazioni dei reclamanti risultano prive di fondamento.
5. Visto quanto precede la decisione, che ha per unico scopo la protezione degli interessi di PI 1, resiste alle critiche di RE 1 e RE 2. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è quindi respinto e la decisione impugnata confermata.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei reclamanti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Per quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 150.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1 e RE 2 in solido.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.