Incarto n.
9.2024.42

Lugano

10 gennaio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda la mercede della curatrice delle figlie

 

 

 

giudicando sul reclamo del 1. marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 2 (2001) e PI 1 (2005) sono nate dalla relazione tra RE 1 e PI 3. Tramite decisione 12 giugno 2007 l’allora competente Commissione tutoria regionale __________ ha istituito a favore di PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, nominando quale curatrice l’avv. CURA 1 “con il compito di rappresentare la minore nella salvaguardia del suo diritto di mantenimento da parte del padre e alla regolamentazione delle relazioni personali con il medesimo”. Con ulteriore decisione 4 dicembre 2007 la medesima autorità ha evidenziato “l’eventualità di un conflitto di interessi tra madre e figlia nella procedura di modifica del contributo alimentare” e ha istituito anche a favore di PI 2 una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 392 cpv. 2 CC, nominando la medesima curatrice della sorella. La remunerazione della curatrice, per entrambe le minori, è stata indicata a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.

 

                                  B.   Facendo seguito a una richiesta dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), nel frattempo divenuta competente, CURA 1 ha presentato in data 11 gennaio 2024 il rapporto finale per entrambe le curatele, in un unico documento. Rilevando che il suo mandato era terminato, essa ha tramesso una nota professionale dettagliata, per le prestazioni svolte tra il 2007 e il 2016, per un totale di fr. 10'449.15. L’onorario richiesto è pari a fr. 8'537.40 (applicata una tariffa oraria di fr. 180.–) a cui sono aggiunte le spese di fr. 1'164.30 e l’IVA, calcolata con quattro aliquote diverse per altrettanti periodi distinti.

 

                                  C.   Con decisione 29/30 gennaio 2024 l’Autorità di protezione ha revocato le misure a favore di PI 2 e PI 1 (disp. 1 e 2), ha approvato il rapporto finale della curatrice sollevandola dal mandato con i ringraziamenti per il lavoro svolto (disp. 3) e le ha riconosciuto la totalità dell’indennità richiesta, che è stata posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (disp. 4), come pure tasse e spese per fr. 100.– (disp. 6).

 

                                  D.   Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 1 / 4 marzo 2024. Egli si oppone esclusivamente al dispositivo 4. della decisione, chiedendo a questa Camera di determinare se le prestazioni effettuate siano prescritte, in quanto la fattura si riferisce al periodo da luglio 2007 a giugno 2016. Riconoscendo il diritto della curatrice al compenso per il tempo investito e al rimborso delle spese, il reclamante critica all’Autorità di protezione per aver avallato una fattura per prestazioni in parte risalenti al 2007, ritenendo che essa abbia anche violato il “principio secondo il quale il curatore deve presentare annualmente la propria fattura”.

 

                                  E.   Tramite osservazioni 8 marzo 2024 l’Autorità di protezione si rimette al giudizio di questa Camera, chiedendo che sia respinta l’eccezione della prescrizione sollevata da RE 1, in quanto ritiene che il ritardo nel presentare la nota d’onorario da parte della curatrice non abbia comportato la prescrizione del suo credito, che considera essere diventato esigibile soltanto con la sua approvazione, avvenuta con la decisione impugnata.

 

                                  F.   PI 3 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo il 19 marzo 2024. Essa riconosce che le prestazioni fornite siano da retribuire, rimproverando tuttavia alla curatrice e all’Autorità di protezione di non aver mai aggiornato la pratica o chiesto un acconto. Sostiene di non essere mai stata informata di un importante scoperto da saldare e chiede, nel caso in cui sia “possibile inviare una fattura dopo ben 17 anni”, di poter rateizzare l’importo, proponendo un massimo di fr. 50.– mensili in ragione della sua precaria situazione professionale e della priorità di dover mantenere le figlie agli studi per i prossimi otto anni.

 

                                  G.   Con osservazioni 25 marzo 2024 CURA 1 evidenzia di non comprendere la motivazione alla base del reclamo, visto che RE 1 riconosce il suo diritto a un compenso, contestando invece all’Autorità di protezione di non aver tenuto conto di un’eventuale prescrizione. La curatrice ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere a far tempo dall’approvazione del rapporto conclusivo dell’11 gennaio 2024, trattandosi di prestazioni continuate nel tempo e considerando che i mandati siano terminati solo con l’inoltro di tale rapporto. Essa chiarisce che nulla vieta ai debitori di pagare importi prescritti, ritenuto che l’eccezione di prescrizione è una facoltà della parte debitrice e non un obbligo. Indica di essere disponibile per un incontro con RE 1 e PI 3 per risolvere in via extra-giudiziaria la questione “purché in modo equo”. In caso di esito favorevole al reclamante, CURA 1 chiede di essere esonerata dal pagamento di tasse e spese di giudizio.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

 

                                   2.   RE 1 contesta esclusivamente il dispositivo no. 4 della decisione impugnata, nel quale l’Autorità di protezione ha approvato e posto a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno la nota d’onorario presentata l’11 gennaio 2024 della curatrice CURA 1 per le prestazioni svolte dal luglio 2007 al giugno 2016 (a cui ha aggiunto un colloquio telefonico del 12 dicembre 2023 e la stesura del rapporto finale del 10 gennaio 2024). Il reclamante, che riconosce che l’avv. CURA 1 ha svolto un mandato per il quale ha diritto a un compenso del quale non contesta l’importo, chiede a questa Camera soltanto di giudicare se sia intervenuta la prescrizione del credito, criticando altresì all’Autorità di aver “violato il principio secondo il quale il curatore deve presentare annualmente la propria fattura”.

                                         Dal canto suo, l’Autorità di protezione richiama le normative cantonali relative al compenso dei curatori e sostiene che il ritardo di CURA 1 nella presentazione della sua richiesta di approvazione della mercede non comporti la prescrizione del credito, esigibile soltanto con l’approvazione dello stesso, avvenuta con la decisione impugnata.

                                         Di medesimo avviso è l’avv. CURA 1, che precisa di ritenere che i suoi mandati siano terminati con l’inoltro del rapporto finale l’11 gennaio 2024 e che, trattandosi di prestazioni continuate nel tempo, il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere solo da tale data. Evidenzia inoltre che il reclamante non contesterebbe che l’indennità sia dovuta, e che nulla vieta al reclamante di pagare anche importi eventualmente prescritti, la prescrizione essendo un diritto ma non un obbligo. Per tale motivo e precisando di ritenere che non vi sarebbe alcun obbligo per l’Autorità di protezione di richiedere annualmente la presentazione di una nota professionale, l’avv. CURA 1 evidenzia la sua disponibilità a risolvere equamente la questione insieme ai genitori in via extra-giudiziaria.

 

                                   3.   In virtù dell’art. 404 cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, Reusserad, art. 404 n. 7) – il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. Quanto all’accollo delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel nostro Cantone fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROPMA – deve essere pagato con i beni dell’interessato; in caso la misura sia istituita a tutela di minorenni, le spese rientrano nell’obbligo di mantenimento dei genitori, e devono, in principio, essere suddivise equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Le droit de filiation, ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1370, p. 900).

                                         Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 2 e 3 CC; v. BSK ZGB I, 6ª ed. 2018, Fountoulakis/ Breitschmid, art. 276 CC n. 22 e cit.).

 

                                         In virtù dell’art. 404 cpv. 2 CC l’autorità di protezione stabilisce l’importo del compenso. La definizione della mercede dei curatori spetta esclusivamente (materialmente) all’Autorità di protezione. Nel diritto precedentemente applicabile, la mercede e il rimborso delle spese del curatore erano fissate dall’allora autorità tutoria ai sensi degli artt. 416 ss vCCS, ossia dalla Commissione tutoria fino al 31 dicembre 2012 (art. 16 RTut-Regolamento del 29.11.2000 d’applicazione della LTut), con cadenza annuale e computate “sulla gestione dell’anno successivo”.

 

                                         La decisione di tassazione dell’Autorità di protezione costituisce un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, N. 41 ad art. 404). Il curatore è legittimato a far valere la sua pretesa di mercede e rimborso spese – dopo la definizione della medesima da parte dell’Autorità di protezione – in via esecutiva (DTF 5A_503/2016 del 23.12.2016; BSK Erwachsenenschutz, Reusser, op. cit., loc. cit.).

 

                               3.1.   La prescrizione è un’istituzione di diritto materiale; va di conseguenza esaminata dal giudice nella misura in cui – come nel caso in esame – il gravame sia ricevibile (CR CO-I, Pichonnaz, N. 48 ad art. 127 CO, con rimando ad ampia dottrina convergente). La decisione che accetta l’eccezione di prescrizione rigetta l’azione alla base (DTF 118 II 447, consid. 1b//bb) e permette al debitore di paralizzare il diritto d’azione legato al credito.

                                         Ci si può chiedere se la Camera di protezione sia competente ad esaminare l’eccezione o se la stessa non debba essere trattata dalle autorità preposte all’incasso della mercede. La risposta è senz’altro affermativa, a motivo della forza esecutiva della decisone di tassazione da parte delle autorità di protezione (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a norma dell’art. 80 LEF) e delle competenze specifiche della Camera di protezione, che le permettono di accertare la problematica nei risvolti del diritto settoriale di sua competenza (cfr. sentenza CDP del 6 luglio 2020, inc. 9.2018.175, consid. 5.2.).

 

                            3.1.1.   La prescrizione del diritto alla remunerazione del curatore (secondo il vecchio e il nuovo diritto) non era e non è espressamente regolata né dal diritto federale né dal diritto cantonale.

 

                                         Dottrina e giurisprudenza non sono unanimi nel qualificare l’attività del curatore quale funzione ufficiale o mandato di carattere pubblico. Tuttavia, il Tribunale federale sembra comunque attribuire materialmente l’intero diritto di protezione al diritto pubblico (COPMA, Guide pratique, Droit de la protection de l’adulte, pag. 59 n. 1.151; DTF 137 III 67, consid. 3.5.). Ciò è a maggior ragione giustificato dalla relazione tra curatore e autorità, agendo il primo in base alle indicazioni della seconda, competente per stabilirne il compenso e per la sorveglianza della gestione della misura. L’esigibilità del compenso del curatore (comprensivo di mercede, esborsi e spese) è dunque strettamente connessa con l’approvazione del medesimo da parte dell’autorità (Autorità regionale di protezione dal 1. gennaio 2013, Commissione tutoria fino al 31 dicembre 2012 - art. 16 RTut-Regolamento del 29.11.2000 d’applicazione della LTut -). In ossequio ai principi giuridici esposti sopra, l’esigibilità della mercede della curatrice presuppone l’approvazione della medesima da parte dell’autorità di protezione. Un’interpretazione diversa della norma determinerebbe un’insicurezza giuridica accresciuta (CR CO-I, Pichonnaz, N. 1 ad art. 130 CO).

 

                                         Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo, applicabile alla fattispecie, se la legge non fissa un termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili per analogia, il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe qualore agisse come legislatore. Salvo diversa disposizione di legge, secondo costante dottrina e giurisprudenza, di principio, per le prestazioni uniche si applica il termine di dieci anni e per le prestazioni periodiche quello di cinque anni (cfr. sentenza del 17 ottobre 2022 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino; 52.2022.188, disp. 3.1, con riferimenti).

 

                                         In assenza di un’esplicita norma di diritto pubblico che disponga diversamente, la prescrizione del diritto di tassare inizia a decorrere dal momento in cui il credito è diventato esigibile. Quando l’esistenza e l’ammontare di una determinata pretesa necessitano di essere fissati tramite una decisione dell’autorità, il relativo credito diventa esigibile, salvo diversa disposizione legale, al più tardi a partire dal momento in cui si realizza la fattispecie che determina la nascita del medesimo. In questo modo vi è la certezza che l’insorgere della prescrizione o della perenzione non venga altrimenti ritardata dal comportamento omissivo dell’autorità (sentenza citata, disp. 3.2, con riferimenti).

 

                            3.1.2.   Ai sensi dell’art. 130 CO la decorrenza del termine di prescrizione comincia quando il credito è esigibile, ossia a partire dal momento in cui il creditore ha il diritto di esigere la prestazione del debitore: fa stato il momento oggettivo dell’esigibilità e non il momento in cui il creditore era in grado di provocare l’esigibilità del credito (CR CO-I, Pichonnaz, N. 1 ad art. 130 CO).

 

                                         Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC “ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela” (la norma è trasponibile ai minori in virtù dell’art. 327c cpv. 2 CC). In Ticino, alla presentazione del rapporto periodico coincide anche la richiesta di approvazione della mercede, come risulta nel formulario ufficiale pubblicato dalla scrivente Camera. Contrariamente a quanto osservato dalla curatrice, non appare pertanto fuori luogo la critica sollevata dal reclamante relativa all’obbligo di presentare una fattura ogni anno (ciò che peraltro era il caso in applicazione del diritto in vigore fino al 31.12.2012).

 

                                         L’avv. CURA 1 sostiene che l.ttività da lei svolta equivalga a “prestazioni continuate nel tempo”, ritenendo che il termine di prescrizione decorra esclusivamente dopo l’emanazione della decisione di tassazione. Nel caso concreto, non merita tuttavia disamina la qualificazione delle prestazioni fornite quale criterio per determinare a quale termine soggiace la pretesa. Il credito va infatti in ogni caso considerato prescritto, trattandosi di una particolare situazione in cui è relativo a prestazioni eseguite tra l’11 luglio 2007 e il 9 settembre 2016, che in applicazione dei suddetti principi sarebbe divenuto esigibile con la decisione del 29/30 gennaio 2024, ovvero a distanza di parecchi anni. In un simile contesto, la sua esigibilità risulta pertanto differita a causa del comportamento omissivo dell’Autorità, che ha ritardato l’insorgere della decorrenza della prescrizione. Alla luce di tale situazione, si impone di considerare che tale ritardo è imputabile al comportamento della curatrice e dell’Autorità di primo grado, che in violazione delle norme applicabili, hanno indebitamente omesso la prima di presentare i rapporti periodici e le relative note d’onorario e la seconda di richiederli e tassarli, in ossequio del suo obbligo di controllo. Non si può pertanto esimersi dal criticare il loro operato (come peraltro ricordato anche dalla madre delle minori), che si rivela contrario al principio della buona fede. Persino la curatrice, nelle sue osservazioni, sembra voler tener conto dell’inusualità della situazione, proponendo ai genitori un incontro per risolvere equamente la questione.

 

                                         Nelle particolari condizioni descritte e in ossequio del principio della buona fede, il credito è quindi da considerare prescritto, non potendo la curatrice e l’Autorità di prima istanza (in mora nella presentazione delle note d’onorario e nella loro approvazione) trarre vantaggio da un comportamento negligente e omissivo, procrastinando nel tempo l’esigibilità del credito e di conseguenza la decorrenza dei termini di prescrizione.

 

                                   4.   A titolo puramente abbondanziale, in quanto non modifica l’esito del presente giudizio, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dall’ avv. CURA 1, le misure di curatela a favore di PI 2 e PI 1 hanno preso fine per legge (essendo esse divenute maggiorenni) l’8 ottobre 2019, rispettivamente il 23 ottobre 2023 e non, come da lei sostenuto, al momento della presentazione del rapporto finale. Ciò in virtù delle norme del diritto della protezione dell’adulto relative alla fine delle funzioni del curatore che si applicano per analogia in materia di protezione del minore. Occorre quindi distinguere la fine dell’ufficio del curatore per legge (art. 421 CC) e la dimissione a seguito di una decisione dell’Autorità di protezione (artt. 422-423 CC). Le funzioni del curatore prendono fine quando la curatela stessa prende fine (art. 421 cpv. 2 CC). In ambito di protezione del minore le cause di fine della curatela sono la maggiore età del minore o la revoca formale della misura da parte dell’Autorità di protezione (art. 313 CC in applicazione con l’art. 399 cpv. 2 CC, applicabile per analogia; COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n. 4.66 e ss., pag. 148). Le misure di protezione del minore prendono fine per legge quando egli diviene maggiorenne e ciò anche se necessita ancora di protezione. In tal caso è compito dell’interessato, dei genitori o del mandatario chiedere l’adozione di misure di protezione dell’adulto all’Autorità di protezione competente (COPMA, op. cit., n. 4.81, pag. 152).

 

                                   5.   Alla luce di quanto precede, il reclamo è accolto e il dispositivo 4. della decisione impugnata è annullato ai sensi dei considerandi. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza ma tenuto conto del caso particolare, eccezionalmente, questa Camera rinuncia al loro prelievo.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto e il dispositivo 4. della decisione impugnata è annullato ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.