Incarto n.
9.2024.47

9.2024.48

Lugano

5 agosto 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

CO 2

patr. da: PR 2

 

 

 

per quanto riguarda la custodia e le relazioni personali con i figli PI 1 e PI 2

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   __________ (2020) e __________ (2022) sono figli di RE 1 (1989) e CO 2 (1987), genitori non coniugati.

 

                                  B.   L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa del nucleo famigliare dall’autunno 2022, a seguito di una segnalazione del 24 novembre 2022 della Dr. Med. __________, FMH in Psichiatria e Psicoterapia, a quel momento medico curante di CO 2. Essa necessita di cure per un Disturbo di personalità paranoide (ICD10; F 60.0) ed è presa a carico da vari professionisti e servizi. In particolare risulta essere sostenuta dal 2019 dall’__________, dal Servizio __________ dall’inizio del 2023, mentre insieme ai suoi genitori e al compagno è in terapia presso il Centro per l’età evolutiva da settembre 2022. Nel mese di dicembre 2022 la coppia ha aderito al progetto __________ con i genitori dell’Associazione __________, acconsentendo fino al compimento dei tre anni di __________, il __________ 2025, alle numerose visite a domicilio.

 

                                  C.   Con decisione supercautelare del 23 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, __________ (di seguito: UAP), un mandato urgente di valutazione socio-ambientale. Nel mese di gennaio 2023 CO 2 è stata ricoverata due volte in clinica psichiatrica.

                                         Con ulteriore decisione 8 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha confermato il mandato urgente di valutazione socio-ambientale conferito il 23 dicembre 2022. L’ 11 aprile 2023 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha reso una valutazione, concludendo di ritenere adeguata a tutela dei minori una messa in protezione di madre e figli presso il __________, misura che non risulta essere mai stata attuata.

 

                                  D.   Tramite rapporto 7 febbraio 2024 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha segnalato all’Autorità di protezione l’intenzione di CO 2 di separarsi dal compagno e che la stessa si è assentata qualche giorno dal domicilio insieme ai figli, rendendosi irreperibile. Ulteriormente, il 9/12 febbraio 2024 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha informato che madre e figli sono stati ritrovati nel __________. Essa è poi stata ricoverata volontariamente dal 9 febbraio al 5 marzo 2024 presso la Clinica psichiatrica cantonale.

                                         Il 27 febbraio 2024 il Dr. med. __________ della Clinica psichiatrica cantonale ha trasmesso un rapporto nel quale ha riferito di conoscere CO 2 da anni, assistita in occasione delle fasi più critiche durante i ricoveri presso la clinica e ha specificato di non assistere a una situazione psichiatrica di aumentato rischio rispetto al passato nei confronti dei figli, ma di ritenere difficile che la madre possa occuparsi di loro “(in maniera sicura) senza supporto di terzi”.

                                         Il 4 marzo 2024 si è svolta un’udienza presso l’Autorità di protezione, durante la quale i genitori hanno discusso della loro separazione e dei provvedimenti da porre in atto a sostegno di CO 2, come pure delle misure di protezione a favore di __________ e __________, dei quali il padre ha chiesto l’affidamento.

 

                                  E.   Con decisione cautelare del 5 marzo 2024 l’Autorità di protezione ha stabilito che “la custodia dei minori (…) è provvisoriamente affidata alla madre” (disp. 1), facendo obbligo ai genitori di accompagnare la figlia __________ presso la __________ ogni giorno della settimana per la durata massima consentita, invitando la stessa a segnalare all’Autorità di protezione ogni e qualsiasi assenza ingiustificata (disp. 2). Ha previsto un analogo obbligo ai genitori nei confronti del figlio __________, presso la Scuola dell’infanzia di __________ ogni giorno della settimana per la durata massima consentita, invitando la stessa a segnalare all’Autorità di protezione ogni e qualsiasi assenza ingiustificata (disp. 3). Ha quindi invitato RE 1 a lasciare al più presto l’appartamento di __________ condotto in locazione da CO 2 (disp. 4). Ha infine fissato i diritti di visita con i figli in due fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera e un pomeriggio nelle settimane in cui esercita il diritto di visita del fine settimana, mentre due pomeriggi settimanali quando non esercita il diritto di visita del fine settimana (disp. 5). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva a un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo (art. 450c CC).

 

                                  F.   Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 14/15 marzo 2024, postulando in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo. Nel merito egli chiede la riforma dei punti 1. e 5. del dispositivo nel senso che la custodia dei figli sia provvisoriamente affidata a lui e che siano garantiti alla madre diritti di visita da concordarsi direttamente con lui e con la rete di sostegno (UAP e __________) tenuto conto degli interessi e delle esigenze dei minori nonché dello stato di salute della madre. Il reclamante chiede altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                  G.   L’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni al reclamo il 25 marzo 2024, chiedendone la reiezione e la conferma della propria decisione. Sostiene di aver tenuto conto della situazione di fragilità della madre e dei minori e di aver accertato, in maniera oggettiva e attraverso i servizi (dei quali cita le relative valutazioni) che non vi sarebbe un concreto pericolo per i figli nell’essere affidati alle cure della madre. Avendo esaminato oggettivamente la situazione, ha quindi ritenuto che in via cautelare l’attribuzione della custodia alla madre “rappresentava la soluzione che meglio rispondeva all’’interesse supremo dei minori”.

 

                                  H.   Tramite decisione 28 marzo 2024 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore dei minori.

 

                                    I.   CO 2 ha presentato le proprie osservazioni in data 8 aprile 2024, chiedendo la reiezione del reclamo. Essa sostiene che la sua malattia non va strumentalizzata e utilizzata per dimostrare una presunta inadeguatezza genitoriale. A suo dire, soltanto una valutazione apposita sulle capacità genitoriali potrà essere risolutiva in merito a eventuali carenze di entrambi i genitori. Ella precisa che i figli vivono con lei da quasi un anno all’attuale domicilio e di essersi sempre occupata in prima persona della loro cura ed educazione, in modo adeguato. Contestando qualsiasi pericolo per i minori se da lei accuditi, evidenzia che le problematiche di coppia si sono risolte con la separazione, con una conseguente evoluzione positiva della situazione.

 

                                   J.   Con decisione 10 aprile 2024 questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo.

 

                                   K.   Il 17 aprile 2024 l’Autorità di protezione ha conferito un mandato di valutazione delle capacità genitoriali a __________, psicologa e psicoterapeuta FSP e __________, psicologo e psicoterapeuta, dello studio medico psichiatrico e terapeutico __________. Il mandato precisa una valutazione del grado/tipologia di attaccamento dei figli al padre a alla madre.

 

                                   L.   Il 25 aprile 2024 RE 1 ha presentato due allegati di replica, uno relativo alle osservazioni dell’Autorità di protezione e uno riferito alle osservazioni di CO 2, confermando in entrambi il contenuto del reclamo.

                                          Replicando alle osservazioni dell’Autorità, le rimprovera di non riconoscere la gravità della situazione e una condizione della madre che esporrebbe i figli a un pericolo concreto. Cita gli avvenimenti precedenti il suo ricovero in Clinica Psichiatrica in febbraio 2024 e rapporti di valutazione precedenti e posteriori alla decisione impugnata. A suo dire, emergerebbe dagli atti che cita che l’accudimento dei figli da parte della madre sarebbe contrario al loro interesse, mentre egli rappresenterebbe invece una figura presente e costante, più idonea per la cura dei minori. La malattia di CO 2 sarebbe invece un rischio concreto per la stabilità e il benessere dei figli e a suo dire non corrisponderebbe al vero che essa si sia occupata di loro in maniera costante.

Anche nella replica relativa alle osservazioni di CO 2 RE 1 evidenzia di ritenere che la situazione medica della madre e il parere degli esperti dimostrerebbero che la decisione impugnata non tiene conto del benessere dei bambini, ribadendo quindi la sua richiesta di ottenere la custodia. A suo dire non corrisponderebbe al vero che la situazione sarebbe migliorata dopo la separazione e fa riferimento ad alcune valutazioni successive alla decisione impugnata.

 

                                  M.   Con duplica 15 maggio 2024 l’Autorità di protezione osserva in particolare che dal momento della decisione impugnata non sono giunte segnalazioni di disagio e la madre avrebbe quindi dimostrato di disporre delle necessarie competenze per accudire i figli. La rete e gli operatori che si stanno occupando del nucleo famigliare e dei minori non avrebbe infatti evidenziato particolari problematiche. L’Autorità di prime cure sottolinea che il padre non disporrebbe ancora di un proprio domicilio, dimorando presso i suoi genitori. Ribadisce quindi di ritenere che la separazione delle parti abbia giovato alla madre e riconferma la decisione impugnata e le argomentazioni espresse nelle osservazioni al reclamo, producendo un aggiornamento del 10 maggio 2024 da parte della curatrice educativa.

 

                                  N.   CO 2 ha presentato la propria duplica il 29 maggio 2024, riaffermando la richiesta di reiezione del reclamo. Essa contesta nuovamente che l’accudimento dei figli da parte sua possa costituire un pericolo, precisando una positiva evoluzione della situazione e di essere adeguatamente sostenuta dalla rete, contrariamente al padre.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha attribuito, in via provvisoria, la custodia esclusiva dei minori PI 1 e PI 2 alla madre, disponendo le relazioni personali con il padre in due fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera e un pomeriggio nelle settimane in cui esercita il diritto di visita del fine settimana, mentre due pomeriggi settimanali quando non esercita il diritto di visita del fine settimana.

                                         Contro il suddetto assetto è insorto RE 1, chiedendone l’annullamento, ritenendo più adeguata a protezione del bene dei figli l’attribuzione della custodia a lui, con la definizione di relazioni personali con la madre.

 

                                   3.   L'art. 445 CC prevede che l’Autorità di protezione prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione (cpv. 1) e in caso di particolare urgenza, l’Autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni, emanando in seguito una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).

 

                               3.1.   I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). Il reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).

                                         Nel suo esame, trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad una verifica sommaria dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg).

 

                                   4.   Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'Autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

 

                               4.1.   Ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC, quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed., Losanna 2019, n. 1742 pag. 1133-1134; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1).

 

                               4.2.   Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Meier/Stettler, op. cit, n. 1742 pag. 1133-1134).

 

                               4.3.   L'Autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 2). La revoca della custodia è infatti una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).

                                         Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve di principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 16).

 

                               4.4.   Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 cpv. 1 CC, secondo cui la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione (Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 22).

 

                                   5.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

 

                                         Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, N. 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

 

                                   6.   Nel caso concreto, il nucleo famigliare dei minori PI 1 e PI 2 è da tempo seguito dall’Autorità di protezione e dai servizi già citati, che hanno evidenziato problematiche tali da necessitare l’attribuzione, il 17 aprile 2024, di un mandato di valutazione delle capacità genitoriali di entrambi, a tutt’oggi in corso. Un mandato di valutazione socio ambientale era stato attribuito all’UAP il 23 dicembre 2022 in via supercautelare e confermato con decisione 8 marzo 2023 e il relativo rapporto emanato l’11 aprile 2023 aveva già evidenziato un quadro preoccupante in relazione alle “fragilità psichiche della madre e alle difficoltà osservate nel padre, come riportato anche dai professionisti attivi a supporto del nucleo” (cfr. conclusioni, pag. 13). Si rileva tuttavia che dalle precedenti comunicazioni non risultava che le fragilità osservate nei genitori avessero avuto particolari conseguenze sui figli. Al proposito, agli atti si trova un rapporto del 9 gennaio 2023 del Dr. med. __________ (medico dell’infanzia e dell’adolescenza) dal quale risulta che i bambini, nonostante le difficoltà dei genitori, hanno una buona crescita e sviluppo e che egli non ha mai avuto l’impressione che fossero in reale pericolo, malgrado il “grado aumentato di stress genitoriale”. Anche dalla valutazione dello studio di psicologia e psicoterapia __________ del 15 febbraio 2023, emerge che “non sono stati osservati in presenza dei bambini particolari segni di incuria nei loro confronti”. Il Dr. med. __________, specialista FMH in Psichiatria e Psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza ha riferito con scritto 16 gennaio 2023 di essere stato contattato da RE 1, di non aver mai incontrato la compagna e i figli ma di aver constatato una preoccupazione per l’esposizione dei bambini alle fragilità di entrambi i genitori. Egli ha concluso quindi di ritenere necessario un approfondimento delle capacità genitoriali. La consulente __________ con i genitori __________, in un rapporto dell’11 gennaio 2023 ha riferito di aver osservato il nucleo famigliare durante 5 incontri personali e di non aver notato nello sviluppo dei bambini delle conseguenze della situazione conflittuale tra i genitori.

 

                                         A seguito della volontà di separarsi dei genitori, l’Autorità di protezione ha deciso sulla custodia dei figli, fino a quel momento esercitata congiuntamente, con la decisione cautelare impugnata. Essa ha quindi sottolineato le problematiche e la situazione complessa a carico di entrambi i genitori, adottando la soluzione che ha giudicato la più idonea alla protezione degli interessi e del bene dei minori. In attesa delle successive valutazioni sulle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2, l’Autorità di protezione risulta aver tenuto conto di quanto osservato nel passato (e ripreso nel precedente paragrafo) e delle comunicazioni ricevute nei mesi che hanno preceduto la decisione contestata. In particolare ha preso atto del rapporto della Clinica Psichiatrica cantonale del 23 febbraio 2024, dal quale risultava che non si assisteva a “una situazione psichiatrica di aumentato rischio rispetto al passato nei confronti dei figli”. Peraltro, il Dr. med. __________, Medico Capo Servizio specialista in Psichiatria e Psicoterapia, FMH precisava la difficoltà di immaginare che la madre potesse “occuparsi dei figli (in maniera sicura) senza supporto di terzi. Supporto in senso medico e psicologico ma anche nel senso di un sostegno relazionale che funga da orientamento e stabilizzazione (il marito? l’educatrice)”. Durante l’udienza del 4 marzo 2024 alla quale hanno partecipato i genitori e la consulente __________ con i genitori __________, vista l’intenzione di separarsi, entrambi hanno chiesto l’attribuzione della custodia dei minori. Il padre ha precisato di temere per i figli e “pur di ottenere la custodia dei figli” di essere “disposto a smettere di lavorare”. La Consulente __________ ha precisato l’esigenza di stabilità e ha appoggiato la continuazione della frequentazione dei rispettivi istituti scolastici da parte dei bambini.

                                         Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha evidenziato che dagli atti non emergevano “in capo a uno o all’altro genitore carenze genitoriali in termini di incapacità educative, incapacità di occuparsi personalmente dei figli e di accudirli convenientemente allorquando le dinamiche di coppia non presentano difficoltà”. Ha poi chiarito che malgrado la sua malattia psichiatrica la madre, beneficiando degli aiuti già in essere, era in grado di occuparsi convenientemente dei bambini, la cui stabilità era maggiormente garantita rimanendo al loro domicilio insieme a lei. In sede di osservazioni e di duplica, l’Autorità di prime cure ha quindi ribadito di ritenere la soluzione adottata quella più idonea a garantire stabilità ai minori, con tutte le misure di protezione adottate a loro favore e mantenendo invariato il loro luogo di vita. L’Autorità ha inoltre chiarito di aver accertato che le problematiche psichiche della madre sono aggravate dalla situazione conflittuale della coppia e in tal senso ha evidenziato un miglioramento a seguito della separazione. Il fatto che la madre collabori con la rete e gli operatori dei servizi, diversamente da quanto emerge per il padre, più reticente (cfr. rapporto UAP 11 aprile 2023, pag. 2 e pag. 11), è un ulteriore elemento a favore della scelta operata. Le allegazioni del reclamante che sostiene che CO 2 avrebbe interrotto il percorso presso il Centro per l’età evolutiva dopo l’emanazione della decisione impugnata non sono dimostrate e al contrario risulta che ciò era già stato discusso in precedenza, durante l’udienza del 4 marzo 2024. In definitiva, gli argomenti sollevati dal padre, che in sostanza considera che la malattia della madre potrebbe essere un pericolo per i figli, non sono dimostrati dalle valutazioni esperite e dagli atti versati all’incarto e le preoccupazioni di RE 1 non trovano conferma concreta. Si rammenta peraltro che nel periodo trascorso tra l’emanazione della decisione impugnata e della presente decisione (oltre 4 mesi) non risultano segnalazioni di malessere o indicazioni che lascino immaginare un disagio dei minori tale da esigere da parte dell’Autorità di prime cure un intervento a loro protezione già prima dell’emanazione della decisione di merito.

 

                                         Abbondanzialmente, si osserva che il reclamante lascia infine intendere che la soluzione adottata potrebbe essere dettata da “una sorta di prevenzione e antipatia” nei suoi confronti da parte della Presidente Supplente dell’Autorità di protezione, ciò che non è concretamente dimostrato ma nemmeno risulta dagli atti. Come correttamente ricordato nelle osservazioni dell’Autorità di prime cure, qualora il reclamante avesse recepito dei pregiudizi da parte dell’Autorità (che non è composta dalla sola Presidente Supplente) disponeva della possibilità di chiederne ricusa, ciò che non ha fatto.

 

                                         Visto quanto precede, a mente di questo Giudice la decisione impugnata merita conferma, non apparendo contraria al benessere di PI 1 e PI 2. L’Autorità ha tenuto conto della situazione concreta e della fragilità di tutto il nucleo famigliare, accertata al momento della decisione. Trattandosi di una misura cautelare, disposta in attesa di una decisione di merito che potrà essere emanata soltanto con le risultanze delle valutazioni in corso, occorre pure evidenziare che i minori e i genitori risultano ben assistiti e tutelati dalle misure poste in atto e dalla rete di specialisti che si sta occupando del nucleo famigliare, garantendo un costante monitoraggio della situazione, giustificato dalla conclamata fragilità.

 

                                   7.   Nel suo gravame RE 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG.

                                         Giusta l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio del reclamante può essere accolta.

 

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 all’assistenza giudiziaria si rinuncia al loro prelievo. Il reclamante non è per contro esentato dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

 

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                         RE 1 rifonderà fr. 1’000.– a CO 2 a titoli di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.