Incarto n.
9.2024.65

Lugano

24 luglio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

tutti patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

 

PI 1

rappr. da: CURA 1

e da: CURA 2

 

 

 

per quanto riguarda l’istanza di accesso agli atti

 

 

 

giudicando sul reclamo del 22 aprile 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 28 marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con scritto 26 ottobre 2023 il lic. iur. __________, ha illustrato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) la situazione di PI 1 (1934), vedovo dal 2023 a seguito del decesso della moglie † __________. Il lic. iur. ha precisato di essere amico della coppia e loro esecutore testamentario e di ritenere necessaria la nomina in tempi brevi di un curatore a PI 1, esprimendo pure la sua disponibilità ad assumere il mandato. L’esecutore testamentario ha inoltre precisato che per contratto successorio gli eredi della defunta sono PI 1 e i nipoti RE 1 (1963) e RE 2 (1967).

 

                                  B.   PI 1 è stato sentito dall’Autorità di protezione il 15 novembre 2023 presso l’istituto dove si trovava ricoverato. Egli ha espresso il desiderio di far rientro al domicilio, condividendo l’esigenza di istituzione di una curatela e proponendo quali curatrici due nipoti, CURA 1 (1965) e CURA 2 (1958).

 

                                  C.   Con scritto 28 novembre 2023 all’Autorità di protezione, RE 1 e RE 2 hanno informato di sostenere da anni la coppia, ovvero la loro zia † __________ e suo marito PI 1, che avrebbe avuto nei loro confronti una relazione paterna dal 1997, quando il loro padre è deceduto. Fornendo alcune osservazioni sull’ascolto di PI 1, hanno precisato di ritenere opportuna la nomina di un curatore indipendente, senza legami famigliari con le famiglie __________ e __________.

 

                                  D.   L’Autorità di protezione è stata contattata con scritto 4 dicembre 2023 anche dal medico curante di PI 1, Dr. med. __________, che ha informato di seguirlo dal 2014 e di ritenere che egli non si più in grado di autogestirsi, mentre la sua funzione cognitiva sarebbe “gravemente ridotta”. Il medico ha inoltre precisato che alle visite con i coniugi __________ erano sempre presenti i coniugi __________, specificando infine di “perorare la causa della nomina di un curatore esterno che possa giudicare oggettivamente la situazione e non occuparsi solo della gestione corrente”.

 

                                  E.   PI 1 è stato nuovamente sentito dall’Autorità di protezione il 6 dicembre 2023 e ha confermato il suo desiderio di nominare quali curatrici le nipoti CURA 1 e CURA 2.

 

                                  F.   Con scritto 11 dicembre 2023 __________ (moglie di RE 2) ha riassunto i fatti degli ultimi mesi, precisando i suoi rapporti con la zia e il suo marito, e informando di una situazione di tensione tra cugini. Anch’essa ha quindi auspicato la nomina di un curatore estraneo alla famiglia. Il 13 dicembre 2023 ha inoltrato un ulteriore scritto con il quale ha segnalato la sua preoccupazione per la salute di PI 1, trasferito da inizio mese alla Residenza __________.

 

                                  G.   Tramite decisione 14 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, combinata con una curatela di cooperazione, nominando quali curatrici le nipoti CURA 1 e CURA 2. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.

 

                                  H.   Con scritto 15 gennaio 2024 all’Autorità di protezione RE 1 e RE 2, per il tramite dell’Avv. PR 1, hanno chiesto all’Autorità di sapere se esistesse una decisione di nomina di curatore a favore di PI 1 e in caso affermativo a chi fosse stato affidato il mandato. Egli ha precisato di ritenere necessaria la nomina di un curatore estraneo alla famiglia, neutro e senza “alcuna interessenza con l’uno o l’altro nipote”. Ha pure lamentato che le richieste di informazione formulate dai suoi clienti, scritte, orali o via email, sono rimaste senza evasione.

 

                                    I.   Con ulteriore comunicazione del 22 gennaio 2024 l’avv. PR 1 ha sollecitato all’Autorità di protezione un riscontro al suo precedente scritto.

 

                                   J.   Il 26 gennaio 2024 l’Autorità di protezione ha risposto alle richieste di RE 1 e RE 2, sostenendo che questi fossero al corrente dell’istituzione della curatela e della nomina di CURA 1 e CURA 2. Ha quindi precisato di ritenere escluso qualsiasi conflitto di interesse delle curatrici e invitato i richiedenti a rispettare il loro ruolo, consentendo loro l’accesso all’abitazione di PI 1, anche al fine di permettere l’allestimento dell’inventario iniziale e dei rendiconti finanziari.

 

                                  K.   Il 1. febbraio 2024 RE 1 e RE 2 hanno puntualizzato all’Autorità di protezione di non aver mai ricevuto formale indicazione sulla designazione delle curatrici e hanno respinto l’accusa di non rispettare il loro ruolo, ritenendo che la volontà di PI 1 meriti approfondimento. Hanno chiarito che in merito all’accesso alla sua abitazione l’esecutore testamentario della defunta moglie avrebbe chiesto che sia motivato, “considerata l’incertezza ed i rapporti tra le parti”, precisando che ciò riguarderebbe le relazioni tra eredi e non la curatela. RE 1 e RE 2 hanno quindi chiesto la trasmissione della decisione di nomina delle curatrici, integrale e motivata e munita dei termini di ricorso.

 

                                  L.   Tramite decisione 28 marzo 2024 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e RE 2 chiedente la trasmissione della decisione di istituzione di una curatela a favore di PI 1, negando la loro qualità di parte nel procedimento.

 

                                  M.   Contro la suddetta decisione sono insorti con reclamo 22 aprile 2024 RE 1 e RE 2, chiedendone l’annullamento e di fare ordine all’Autorità di protezione di trasmettere loro la decisione formale di nomina a curatrici di PI 1 di CURA 1 e CURA 2, “debitamente motivata e munita di termini di ricorso, che dovranno essere calcolati a far tempo dalla ricezione della suddetta decisione”. I reclamanti criticano la ricostruzione dei fatti nella decisione impugnata, contestando che PI 1 abbia liberamente deciso di voler assegnare il mandato di curatrici alle nipoti designate. Essi precisano di non aver presentato istanza di accesso agli atti ma soltanto di aver chiesto l’intimazione della decisione di nomina delle curatrici. A loro avviso, l’Autorità di prima sede avrebbe arbitrariamente negato loro la conoscenza della decisione, impedendo di interporre reclamo in qualità di parti al procedimento o di persone vicine all’interessato. Essi ritengono che la decisione impugnata non si giustifichi e sia “gravemente lesiva del contenuto dell’art. 450 CCS, al punto da urtare in modo scioccante il sentimento di giustizia ed equità”.

 

                                  N.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 14 maggio 2024 e prodotto l’incarto completo. Essa chiede di respingere integralmente il reclamo e di confermare la decisione impugnata. Chiarendo di ritenere che la richiesta di ottenere un esemplare della decisione di istituzione della curatela rappresenti una domanda di accesso agli atti, precisa che i reclamanti non hanno un legame di parentela con PI 1. Di conseguenza l’Autorità di primo grado non ha ritenuto di dover comunicare ai reclamanti le sue decisioni o di coinvolgerli nella procedura. Non commenta le censure relative alla scelta delle curatrici, che andranno a suo avviso eventualmente dibattute nel contesto di un reclamo contro la relativa decisione.

 

                                  O.   Con osservazioni 15 maggio 2024 CURA 1 CURA 2 precisano le relazioni con lo zio PI 1, contestando i fatti descritti dai reclamanti e confermando che la loro nomina è avvenuta per desiderio del diretto interessato, espressa in modo inequivocabile e libero.

 

                                  P.   In data 3 giugno 2024 i reclamanti hanno presentato la replica. Essi ribadiscono i fatti già descritti nel reclamo e i rapporti intrattenuti con PI 1, confermando le loro richieste, al fine di eventualmente sottoporre al giudizio dell’Autorità superiore se la nomina delle curatrici corrisponda agli interessi dello zio. La decisione contestata nella presente procedura avrebbe infatti violato la loro facoltà di impugnare la decisione di nomina, che spetterebbe loro di diritto, considerandosi parti del procedimento o comunque persone vicine all’interessato, segnatamente quali nipoti della defunta moglie del curatelato e in virtù dei relativi legami famigliari e affettivi.

 

                                  Q.   Il 20 giugno 2024 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare la duplica, riconfermando il contenuto della decisione impugnata e delle osservazioni.

 

                                  R.   Tramite duplica 20/24 giugno 2024 CURA 1 e CURA 2 hanno espresso alcune precisazioni relativamente ai rapporti tra PI 1 e i reclamanti, ribadendo la scelta delle curatrici da parte dell’interessato.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nel caso concreto a essere contestata è la decisione con la quale l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1 e RE 2 di ottenere la trasmissione della decisione di nomina delle curatrici, integrale e motivata e munita dei termini di ricorso. L’Autorità di protezione sostiene che i reclamanti non hanno qualità di parte al procedimento ai sensi dell’art. 449b CC e, pur riconoscendo che possono essere considerati persone vicine all’interessato, reputa che la loro richiesta di ottenimento della decisione di istituzione della curatela non possa quindi essere accolta. Di diverso avviso sono i reclamanti, che ritengono invece di avere incontestabilmente la facoltà di impugnare la decisione di nomina delle curatrici ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC in quanto persone vicine all’interessato e di conseguenza la mancata notificazione della decisione avrebbe tolto loro de jure tale prerogativa, negando la possibilità di intervenire a salvaguardia degli interessi di PI 1. Postulando l’annullamento della decisione impugnata, i reclamanti chiedono a questa Camera di ordinare all’Autorità di protezione l’intimazione della decisione integrale, con la conseguente decorrenza dei termini di ricorso a far tempo dalla ricezione della decisione.

 

                                         Occorre quindi evidenziare che RE 1 e RE 2 non contestano in questa sede la decisione relativa all’istituzione della curatela, la loro critica limitandosi concretamente all’asserita privazione della loro facoltà di interporre reclamo contro tale decisione. Il presente giudizio esamina esclusivamente l’oggetto della risoluzione impugnata, senza entrare nel merito delle argomentazioni inerenti la scelta delle curatrici.

 

                                   3.   Ai sensi dell’art. 450b cpv. 1 CC il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata. Si tratta di un termine legale che non può essere prolungato (CommFam Protection de l’adulte, STECK, ad. art. 450b N 6).

 

                                         La decisione deve essere comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art. 450 cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 n. 22).

 

                                         La legge conferisce legittimazione al reclamo anche ad altre persone, non parti alla procedura (cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC: persone vicine all’interessato e persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata). Tuttavia, il fatto che esse siano legittimate a ricorrere non conferisce loro il diritto a una comunicazione individuale della decisione. Nel loro caso, per ragioni di sicurezza del diritto, il termine d’impugnazione non comincia a decorrere dal momento in cui vengono a conoscenza della decisione, bensì dal momento in cui è avvenuta la notificazione alle parti al procedimento vere e proprie (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2022, n. 269); in caso di notificazione a più parti, dall’ultima notificazione avvenuta [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6472]. Il termine di ricorso per le persone menzionate all’art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC può dunque scadere prima ancora che esse vengano a conoscenza dell’esistenza stessa di un provvedimento (Messaggio, pag. 6472). Le persone vicine all’interessato e le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata hanno comunque la facoltà di rivolgersi all’Autorità di protezione per chiedere l’annullamento o la modifica della stessa (Messaggio, pag. 6472; Meier, op. cit., loc. cit.; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad 450b CC n. 23).

 

                                   4.   Le Autorità di protezione trattano informazioni di natura molto confidenziale relative alle persone coinvolte. Queste sono protette dal segreto di funzione dall’art. 320 CP e dalle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati. Giusta l’art. 451 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione degli adulti è tenuta anche alla discrezione. L’obbligo di discrezione è espressamente previsto sia per l’Autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC), nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei parenti, salvo se la persona interessata abbia acconsentito a che le informazioni che la concernono siano trasmesse o se il richiedente ha un diritto preponderante alla trasmissione delle informazioni o, infine, se i parenti hanno un diritto di consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 10). In altri termini, i membri della famiglia non hanno un diritto incondizionato di consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito alla gestione della misura.

                                         L’obbligo di discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona; fanno parte della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria (CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 12). L’art. 451 cpv. 1 CC menziona espressamente gli interessi preponderanti come eccezioni all’obbligo di mantenere il segreto. Le eccezioni al principio del segreto possono avere una base legale espressa (art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC) oppure fondarsi sul consenso dell’interessato (CommFam Protection del l’adulte, op. cit., ad. art. 451 N. 26 e 27). L’Autorità, per determinare in che misura può essere derogato all’obbligo di discrezione, procede ad una valutazione degli interessi e questo anche se una disposizione legale o il consenso del diretto interessato l’autorizzano, di principio, a comunicare i dati (CommFam, op. cit., ad. art. 451 N. 24).

 

                               4.1.   Il diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC) concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 Cost).

                                         Ai sensi dell'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano (cpv. 1). L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso (cpv. 2).

 

                               4.2.   La persona interessata da una decisione dell’Autorità è sempre parte al procedimento di primo grado (CommFam, Protection de l'adulte, Steck, n. 7 ad art. 445 CC, su rinvio N. 8 ad art. 449b CC; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 18 segg.).

                                         Tra le parti al procedimento figurano, oltre all’interessato, le persone vicine all’interessato ai sensi della legge (cfr. art. 450 cpv. 2 CC), le persone di fiducia (art. 443 CC), il curatore e in alcuni casi anche i terzi (nel caso in cui dimostrino un interesse giuridicamente protetto; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 22).

                                         Il diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle parti che partecipano alla procedura, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse particolare (DTF 129 I 249; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 8 art. 449b CC).

 

                               4.3.   Il diritto di consultare gli atti si riferisce unicamente alla relativa procedura pendente e non concede un accesso agli atti di altre autorità. Questo diritto va distinto dal dovere di consegnare gli atti ex art. 448 cpv. 4 CC, il quale interessa i rapporti tra l’autorità di protezione e altre autorità amministrative e giudiziarie. Il diritto di consultare gli atti può estendersi anche agli atti di un procedimento già concluso, tuttavia l’art. 449b CC regola soltanto il diritto di accesso agli atti nell’ambito di una procedura pendente (BSK Erw.Schutz – Auer/Marti, in art. 449b n. 4). Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Trattandosi di una procedura già conclusa, in questo caso la persona che presenta la richiesta deve giustificare un interesse particolare (DTF 122 I 153 in Jdt 1998 I consid. 6a p. 197). Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi preponderanti di terzi vi si oppongano (CommFam, Steck, N. 10 art. 449b CC; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, N. 28 ad. art. 449b).

 

                               4.4.   Questo diritto non è tuttavia assoluto e illimitato: può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017 del 15 giugno 2018 consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 11 art. 449b CC).

 

                                         Nella valutazione degli interessi alla quale deve procedere, l’Autorità deve applicare il principio di proporzionalità. Nella misura del possibile, il diritto di consultare gli atti non dovrebbe essere totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di vista fattuale, temporale o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015).

 

                                         Un rifiuto ingiustificato del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 art. 449b CC).

 

                                   5.   L’Autorità di protezione ha negato a RE 1 e RE 2 la qualità di parte al procedimento, riconoscendo invece loro quella di persone vicine all’interessato.

 

                               5.1.   Come correttamente ricordato dall’Autorità di prime cure, i reclamanti non sono istanti nella procedura di istituzione della curatela, che è stata attivata con scritto 26 ottobre 2023 dal lic. iur. __________, esecutore testamentario nell’ambito della successione della defunta moglie dell’interessato. Nemmeno essi vantano concretamente un legame di parentela con PI 1, essendo figli della gemella della sua defunta moglie (cfr. scritto 28 novembre 2023 dei reclamanti all’Autorità di protezione).

                                         Non emerge peraltro dagli atti che l’interessato – la cui capacità di discernimento non è posta concretamente in discussione dall’Autorità di protezione – li abbia coinvolti nella procedura. Al proposito, dalla decisione di istituzione della misura di protezione si evidenzia una fragilità e uno stato di debolezza tale da non permettere a PI 1 di “occuparsi totalmente delle proprie faccende amministrative e finanziarie”. Egli risulta però “lucido ed orientato” e di aver “indicato non solo di essere consapevole di necessitare di un aiuto per le questioni amministrative ma pure di desiderare quali sue curatrici le nipoti CURA 1 e CURA 2” (cfr. verbali audizioni). Nella procedura di prima istanza RE 1 e RE 2 sono quindi intervenuti esclusivamente con scritti spontanei nei quali hanno illustrato la situazione e suggerito all’Autorità di primo grado di nominare quale curatore una persona “estranea” e senza legami con “una delle famiglie” (della defunta e dell’interessato, ndr). Di conseguenza, ai sensi delle normative citate, appare corretta la valutazione dell’Autorità di prima istanza che ha considerato che essi non avessero diritto ad ottenere una comunicazione individuale al momento dell’emanazione della decisione di istituzione della curatela e di nomina delle curatrici di PI 1, in quanto non possono essere considerati parti al procedimento.

 

                               5.2.   La qualità di “persone vicine all’interessato” di RE 1 e RE 2 non risulta invece contestata dall’Autorità di prima sede e potrebbe conferire loro la legittimazione a interporre reclamo contro la decisione di istituzione della curatela e di nomina delle curatrici. Tuttavia, come si dirà meglio in seguito, tale aspetto non è oggetto di disamina nella presente procedura.

                                         L’Autorità di protezione ha negato l’accesso agli atti (in particolare alla decisione citata) a RE 1 e RE 2 considerando che il loro intervento nella procedura di istituzione della curatela non era attinente alla misura, ma esclusivamente alla scelta del curatore, che ha formulato PI 1 senza che fosse necessario tenere conto di eventuali desideri di persone a lui vicine. In tal senso, secondo l’Autorità di prima istanza, i reclamanti non avevano pertanto il diritto ad essere informati della procedura, di parteciparvi o di ricevere la decisione finale. Valutazione che secondo questo giudice non può essere considerata arbitraria, come preteso dai reclamanti, rientrando nel potere di apprezzamento dell’Autorità di prima sede, in particolare relativamente alla capacità di autodeterminazione di PI 1. Si osserva peraltro che nei casi in cui le misure di protezione sono messe in atto conformemente ai desideri dell’interessato, di norma non vi è spazio per un’impugnazione da parte delle persone vicine al fine di tutelarne gli interessi (Meier, op. cit., n. 257, con riferimenti).

 

                               5.3.   Come già chiarito, il termine d’impugnazione della decisione ha cominciato a decorrere dal momento in cui è avvenuta la notificazione della decisione alle parti al procedimento vere e proprie. I reclamanti (che di fatto hanno preso conoscenza del contenuto della decisione al più tardi con la comunicazione dell’Autorità di protezione del 26 gennaio 2024) non l’hanno mai formalmente contestata, nemmeno prudenzialmente. Ad oggi un eventuale reclamo sarebbe pertanto intempestivo essendo decorso infruttuoso il termine di 30 giorni per interporre reclamo in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC. Di conseguenza, l’esame della legittimazione per agire di RE 1 e RE 2 può rimanere irrisolta nella presente procedura, tenuto conto dell’evidente irricevibilità di un eventuale loro reclamo. In ogni caso, quand’anche fosse stata riconosciuta ai reclamanti la qualità di parte, anche in assenza dell’intimazione della decisione il termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere dal momento della conoscenza della stessa (art. Art. 68 LPAmm “il ricorso dev’essere presentato per iscritto all’autorità di ricorso entro 30 giorni dall’intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata”). Davanti all’Autorità di protezione, ma anche nella presente procedura, i reclamanti sono invece limitati a chiedere la notificazione della decisione di nomina delle curatrici nell’erronea convinzione che il termine per un reclamo non avesse ancora iniziato a decorrere.

                                         Va infine osservato che in questa sede le parti hanno avuto accesso all’incarto completo che l’Autorità di protezione ha prodotto con le osservazioni 14 maggio 2024 (come richiesto nell’ordinanza del 24 aprile 2024 della scrivente Camera) e pertanto anche alla decisione richiesta. Di conseguenza, quand’anche il rifiuto dell’Autorità di prima sede avesse costituito una violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti, esso sarebbe sanato nella presente procedura.

                                         Abbondanzialmente si osserva che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 3), le persone vicine all’interessato e le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto hanno sempre la facoltà, qualora ne siano dati i requisiti, di chiedere l’annullamento o la modifica delle decisioni cresciute in giudicato.

 

                                   6.   Nelle circostanze descritte, il reclamo di RE 1 e RE 2 non merita accoglimento e la decisione impugnata va confermata integralmente. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1 e RE 2.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.